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Premessa Il
nostro incontro, senza le forme dell’udienza non è una cerimonia, ma un
pubblico rendiconto dell'attività svolta nell’anno precedente e una riflessione
e un sereno scambio di idee fra operatori sui problemi della giustizia
amministrativa e sulle possibili soluzioni, anche nel rispetto della sostanza
dei deliberati del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa che
hanno promosso lo svolgimento di manifestazioni di inaugurazione dell’anno
giudiziario. Una
formale cerimonia avrebbe assorbito per la preparazione un notevole impegno del
personale di segreteria, che appare più proficuo utilizzare per garantire il
regolare funzionamento dell’attività giurisdizionale. Peraltro l’ingente
contenzioso arretrato che, purtroppo, affligge sin dalla sua istituzione questa
Sezione staccata, renderebbe del tutto incomprensibile all’opinione pubblica il
senso di una cerimonia meramente autocelebrativa. La relazione si svilupperà in
tre parti. Una prima parte esporrà
l’andamento generale dell’attività giurisdizionale. Una seconda parte evidenzierà
le questioni processuali e sostanziali
più rilevanti affrontate nell’attività giurisdizionale dell’anno 2003
(anche alla luce delle decisioni segnalate dai presidenti delle sezioni
interne). La terza parte contiene le
tabelle statistiche sull’andamento del contenzioso. Parte
1^ L’andamento generale
dell’attività giurisdizionale. Il
problema dell’arretrato. Preliminarmente
va detto che la Sezione staccata di Catania del T.A.R. della Sicilia non è
riuscita nell'anno 2003 ad avviare una inversione della tendenza all’accumulo
di arretrato, già manifestatasi nel 2002 e negli anni precedenti, e a definire
un numero di giudizi superiore a quello dei ricorsi pervenuti. Non
si è, infatti, verificata (come avvenuto in altri Tribunali) la stabilizzazione
del flusso di nuovi ricorsi, e un saldo positivo nel rapporto fra ricorsi
definiti e ricorsi pervenuti. Nell’anno
2003 sono pervenuti 5606 ricorsi, e cioè 1134 in più rispetto al 2002. Non
è, di conseguenza, diminuito il totale delle controversie pendenti, passato da 61406
(all’inizio dell’anno) a 64705. Questi
dati complessivi vanno sottoposti ad analisi per comprenderne le ragioni e
fornire elementi di riflessione. Dalla
curva dei nuovi ricorsi emerge che è quasi cessata la tendenza alla riduzione,
particolarmente marcata nel 1999, anno di prima applicazione del nuovo riparto
di giurisdizione in materia di pubblico impiego, con l'attribuzione
all'Autorità giudiziaria ordinaria delle controversie relative al periodo
successivo al 30 giugno 1998. Si
è, quindi, sostanzialmente stabilizzato un valore intorno alle 5.000 nuove
cause all’anno (va però ricordato che con la tecnica dei motivi aggiunti è oggi
possibile impugnare nuovi provvedimenti sopravvenuti, così che sempre più
spesso nuove impugnazioni sostanziali, da un punto di vista quantitativo, non
assumono un valore irrilevanza statistica). Il
contenzioso in un primo momento si è ridotto in conseguenza delle innovazioni
legislative conseguenti alla privatizzazione del pubblico impiego, come è
confermato dall'andamento dei nuovi ricorsi in tale materia. La
quantità degli ultimi anni, sostanzialmente dimezzata rispetto al passato, si
riferisce alle controversie aventi ad oggetto i rapporti non privatizzati,
prevalentemente personale militare e delle Forze di Polizia di Stato. Il
flusso ha continuato a ridursi dopo il picco del 2000, coincidente, con la
scadenza del termine per la proposizione dinanzi ai TT.AA.RR.
di ricorsi riguardanti questioni anteriori al 30 giugno 1998. A
questi dati vanno aggiunti i ricorsi in materia di concorsi per l'assunzione in
tutta l'area del lavoro pubblico, che in considerazione dell'attinenza ai
poteri discrezionali dell'amministrazione, sono rimasti nell'ambito della
giurisdizione amministrativa. E',
peraltro, prevedibile un futuro incremento di ricorsi in materia concorsuale a
seguito di un nuovo indirizzo giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Corte
di cassazione, che ha ritenuto tuttora riservati alla giurisdizione
amministrativa numerosi ricorsi su procedimenti concorsuali interni. Si
è confermata, invece, la quantità dei nuovi ricorsi in materia edilizia
(considerata unitaria con i ricorsi avverso gli strumenti urbanistici), sebbene
il dato numerico non rende in maniera adeguata l’attività del contenzioso che
appare più ridotto, in conseguenza, come sopra rilevato, delle nuove norme processuali che consentono
di proporre, nella forma dei motivi aggiunti, molte impugnazioni di atti
successivi fra le stesse parti, che, in passato, avrebbero assunto la forma (e
la numerazione) di ricorsi autonomi. Non
ha subito contrazione il numero dei ricorsi in materia urbanistica (piani
regolatori e relative varianti). A
tal proposito va evidenziato che un notevole incremento ha subito il
contenzioso in materia di risarcimento danni in tema di edilizia ed urbanistica
che ricomprende le controversie in materia di
occupazione acquisitiva in conseguenza dell’illegittima gestione delle
procedure e espropriative. Ha,
invece, sempre un notevole rilievo (sia
sotto il profilo quantitativo che sotto quello della complessità dei giudizi)
il contenzioso in materia di realizzazione di opere pubbliche (classificate
sotto la voce attività della pubblica amministrazione) con un lieve decremento
dei ricorsi rispetto all’anno 2002 ed un incremento di quelli con domanda di
risarcimento dei danni. Il
contenzioso in tema di appalti nei vari settori dei lavori pubblici, delle
forniture e dei servizi ha affrontato tutta una serie di questioni nuove
conseguenti all’applicazione della recente legge regionale n. 7 del 2002, modificata
dalla legge regionale n. 7 del 2003, in particolare questo contenzioso,
soprattutto allorquando è stata concessa la misura cautelare o vi è stata la
valutazione sui profili di fondatezza da parte del Giudice d’appello, è stato
definito in tempi più celebri in applicazione delle norme introdotte con la
novella dell’articolo 23 bis della legge n. 1034 del 1971. Notevole
è stato anche l’aumento dei ricorsi in materia elettorale in considerazione dello svolgimento nell’anno
2003 delle elezioni amministrative in
numerosi enti locali della regione. Ugualmente
un consistente incremento hanno avuto i procedimenti monitori, e cioè i
ricorsi per l’emissione del decreto
ingiuntivo passati da 481
nell’anno 2002 a 1831 nell’anno
2003, soprattutto per il recupero
dei crediti nel settore
farmaceutico e degli oneri di urbanizzazione. Con
riguardo a questi ultimi molte Amministrazioni pubbliche utilizzano il
procedimento monitorio anzichè la
procedura d’ufficio per il recupero
coattivo dei crediti. Nonostante
gli sforzi dell’anno che è trascorso, residua una notevole quantità di ricorsi accumulati negli
anni, anche precedenti, che non potrà
essere smaltita in tempi brevi. Il
problema dipende soprattutto dall’insufficienza dell’organico. Prestano
servizio presso le tre sezioni della Sezione staccata di Catania del Tribunale
amministrativo regionale della Sicilia, che ha giurisdizione sulle cinque
province della Sicilia orientale, 18 magistrati, il cui carico di lavoro –
secondo i criteri dettati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia
amministrativa fin dal 1989 - è fissato
in 80 sentenze di merito all’anno (carico di lavoro, peraltro, ampiamente
superato nei fatti). Questa
limitata dotazione organica, impostata – salvo modeste modifiche successive –
nel 1971, quando non si prevedeva lo sviluppo del contenzioso in sede locale,
ha determinato la formazione dell’arretrato. Anche
il personale di segreteria è estremamente limitato (34 unità delle varie
qualifiche, a fronte di una dotazione di 51 unità e cioè di un rapporto
magistrati-personale di segreteria di 1 a 3). L’organico
di fatto al momento attuale si è ulteriormente ridotto in conseguenza del
collocamento a riposo di personale che non è stato sostituito. Sarebbe
vivamente auspicabile un rilevante potenziamento delle risorse disponibili, ma
su questo argomento è inutile intrattenersi in questa sede, perché il nostro
compito è quello di utilizzare nel modo migliore le sia pur limitate risorse in
un clima di collaborazione con il Foro e con le Pubbliche Amministrazioni,
senza rassegnarsi dinanzi alle innegabili difficoltà. Anche
al fine di avvicinare i giovani studiosi di diritto amministrativo all’attività
dei Tribunali amministrativi si è stimolata una convenzione con la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania per consentire a 9
giovani (tra laureati e laureandi) di svolgere uno “stage” presso la sezione
staccata per consentire loro di acquisire un’esperienza operativa e di studio. Ciò
premesso va rilevato che non bisogna considerare l’arretrato come un dato
omogeneo. Specie
in materia di pubblico impiego esistono serie di ricorsi analoghi su questioni
che si pongono in modo identico per numerosissimi dipendenti. E’
preziosa la collaborazione di quegli avvocati che segnalano i ricorsi in
serie, consentendone la rapida
definizione nella stessa udienza, agevolata dalla giurisprudenza consolidata
che si è venuta formando su queste controversie. C’è
poi da considerare i ricorsi in materia edilizia, che costituiscono una grande
quantità dei ricorsi pendenti e per molti di questi ricorsi, in particolare
quelli contro provvedimenti di repressione degli abusi edilizi, non c’è un
reale interesse dei ricorrenti alla pronta definizione, anzi si configura
spesso un interesse a tenerli in vita in attesa di una sanatoria. Attualmente
per la vigenza dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269,
coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2003 n. 326, che, come è
noto, ha introdotto (o meglio reintrodotto) misure per la definizione degli
illeciti edilizi, attraverso una serie di rinvii a norme precedenti, è
temporaneamente impedita la trattazione di merito dei ricorsi in materia di
illeciti edilizi. Dopo
che la Corte costituzionale avrà risolto le questioni già sottoposte, sarà
possibile una prima valutazione sulla prospettiva di definizione delle
controversie in via di sanatoria, ma sarà comunque necessario attendere l’esame
delle pratiche da parte delle singole Amministrazioni comunali. Si
deve poi ricordare l’arretrato
apparente, formato da ricorsi che hanno perso interesse a seguito della
successiva attività dell’Amministrazione. A
tal proposito va però rilevato che la generalizzazione del principio della risarcibilità della lesione di interessi legittimi ha
limitato il fenomeno. E
ciò, anche quando, caso abbastanza frequente, i ricorsi sono, superati da provvedimenti successivi per i quali l'interesse alla decisione del
giudice amministrativo viene meno per effetto di un atto sopravvenuto, come
un'autorizzazione in sanatoria o un annullamento in sede di autotutela,
o per effetto di una nuova previsione di carattere urbanistico o di una
innovazione legislativa o semplicemente per effetto dell’esito del procedimento
amministrativo. Va
inoltre ricordato che la legge n. 205 del 2000 ha preso atto di tale fenomeno e
ha introdotto l'istituto della perenzione dei ricorsi pendenti da più di dieci
anni. La
norma muove dalla presunzione che un ricorso, non ancora deciso dopo un lungo
periodo, non corrisponda a un effettivo e attuale interesse del ricorrente,
tranne che tale interesse sia manifestato con un'istanza sottoscritta
personalmente dalla parte entro sei mesi dalla notificazione di un apposito
avviso. La
necessità della sottoscrizione personale si giustifica col rilievo che in molti
casi il difensore non sarebbe in grado di rintracciare il cliente e, per
evitare responsabilità professionali, tenderebbe, comunque, a rinnovare
l'istanza di fissazione di udienza. Va
ricordato pur tuttavia che l'istituto non è stato di facile applicazione dal
momento che comporta un notevole lavoro di segreteria, nonché per la necessità
di attendere un periodo di tempo non breve (prolungato quasi sempre dai 46
giorni di sospensione feriale dei termini processuali) e l'esigenza di
riprendere in esame i fascicoli per la stesura del provvedimento finale. A
tal proposito, in uno spirito di collaborazione, va ribadito che è preziosa la
collaborazione di quegli avvocati e di quelle Amministrazioni che segnalano
immediatamente la cessazione della materia del contendere o il sopravvenuto
difetto di interesse, evitando o abbreviando la macchinosa procedura, che
sottrae risorse alla trattazione delle cause più recenti e di quelle per le
quali esiste un reale interesse alla trattazione Ciò
premesso va rilevato che non è agevole stabilire quali siano le dimensioni
dell'arretrato apparente, formato da controversie ormai prive di interesse. Per
i ricorsi meno recenti, allorquando vengono in trattazione in pubblica udienza
è frequente la declaratoria di improcedibilità
per il venir meno dell’interesse nel
corso del giudizio. L'esperienza
sembrerebbe indicare che il venir meno dell’interesse alla definizione riguarda
la maggior parte delle cause ultradecennali pendenti, che complessivamente
ammontano a 40943. E'
stato, infatti, possibile definire nell’anno 2003 con decreti presidenziali 334
giudizi, prevalentemente con una declaratoria di perenzione, e sono risultate
poco numerose le nuove istanze di udienza. I
fattori di ritardo nella definizione dei giudizi E'
probabile che risultati migliori di quelli ottenuti sarebbero stati possibili
nell'anno trascorso e siano possibili per l'avvenire. Occorre
a tal fine individuare alcuni fattori di ritardo nella definizione dei giudizi,
distinguendo quelli di carattere generale, sui quali non è possibile influire
in sede locale, da quelli che con la collaborazione di tutti gli operatori
locali della giustizia amministrativa possono essere evitati o ridotti. Appartiene
alla prima categoria, oltre alla insufficienza della dotazione organica di
magistrati, la previsione legislativa di corsie preferenziali per alcuni tipi
di controversie (il pubblico impiego, il contenzioso sulle operazioni
elettorali e le materie enumerate
nell’art. 4 della legge n. 205 del 2000). Si
tratta, senza dubbio, di materie di estrema delicatezza, in cui è certamente
essenziale la rapida definizione, come le aggiudicazioni di contratti a
evidenza pubblica, l’esecuzione di opere pubbliche o le occupazioni ed
espropriazioni di aree destinate a tali opere.
Occorre,
però, considerare che la preferenza accordata a certi tipi di cause comporta un
ulteriore rallentamento di altri giudizi e la estensione di dette “corsi
preferenziali” potrebbe far sorgere più di qualche dubbio sulla compatibilità
costituzionale con riguardo agli articoli 3, 24 e soprattutto il nuovo testo
dell’art. 111 della Costituzione Altre
norme hanno imposto o impongono la sospensione dei giudizi in attesa della
soluzione extra-giudiziale delle controversie, come nel caso – a cui si è
accennato – delle leggi sulla sanatoria edilizia. Anche
l’insufficienza del personale addetto alla videoscrittura determina grave
ritardo nella pubblicazione di sentenze già pronte. A
questo problema si fa fronte, da parte di molti magistrati dotati di buona
volontà e di capacità informatiche, con la redazione dei testi in forma
digitale, ma nei casi in cui ciò non è possibile, occorre ancora copiare il
manoscritto. Va
ricordato che con riguardo all’organizzazione della giustizia amministrativa
l’informatica è stata sotto molti aspetti di enorme aiuto e soprattutto
l’accesso ai dati dei registri di segreteria da parte dell’utenza attraverso il
sito ufficiale è ormai una realtà. C'è,
poi, un fattore di carattere generale, la regola della collegialità (oggetto
recentemente di un vivace dibattito sull’utilità del mantenimento in via
generalizzata), che può determinare difficoltà organizzative ed aggravio di
lavoro, ma che, in compenso, accresce la probabilità di soluzioni equilibrate e
uniformi in un giudizio che, per sua natura, ha ad oggetto l'esercizio del
potere e deve rispettare i limiti del sindacato di legittimità. Va
rilevato inoltre che uno dei fattori di rallentamento dell’attività
giurisdizionale è la richiesta di rinvio sia dell'udienza che della camera di
consiglio, anche giustificata, presentata quando non è più possibile, per il
rispetto dei termini, inserire nel ruolo un'altra causa. A
ciò va aggiunto che quando la richiesta di rinvio perviene il giorno stesso dell'udienza
o nei giorni immediatamente precedenti, essa costituisce anche uno spreco delle
energie dei componenti del collegio, che hanno già studiato la controversia, e
in particolare del relatore che ne ha approfondito tutti gli aspetti. A
tal proposito formulo l’invito, nell'interesse del buon funzionamento
dell’attività giurisdizionale, segnalare con la massima urgenza alla segreteria
eventuali ragioni di rinvio, per evitare che l'intera macchina del processo
amministrativo giri a vuoto. Si
cercherà a tal fine di far pervenire l'avviso di udienza con congruo anticipo
rispetto al termine di legge di quaranta giorni, in modo da consentire ai
difensori di consultare tempestivamente i propri clienti. Accade
spesso che numerose cause fissate per il merito (nei limiti stabiliti dal
Consiglio di Presidenza, ossia non più di dodici al mese per ciascun relatore)
non possano essere definite per la necessità di compiere una serie di
adempimenti processuali (integrazione del contraddittorio, istruttorie ecc.). Talvolta
solo un esame approfondito della causa consente di accertare la necessità di
disporre mezzi istruttori, specie se complessi e costosi, ma nella maggior
parte dei casi è sufficiente, ai fini del giudizio di legittimità, acquisire
gli atti del procedimento amministrativo. Si
sono risparmiati i tempi di molti provvedimenti interlocutori grazie al
tempestivo deposito in giudizio degli atti del procedimento da parte delle
difese delle Pubbliche Amministrazioni ovvero attraverso la segnalazione da
parte dei difensori della necessità di provvedere ad adempimenti istruttori. In
questo caso la possibilità di disporre una adeguata istruttoria mediante
l’ordinanza monocratica (spesso delegando
l’adempimento ad un magistrato della sezione) consente di portare in decisione
soltanto ricorsi pronti per la definizione. Gli
strumenti per l'accelerazione dei giudizi I
risultati conseguiti nell'anno 2003 sono dovuti all'utilizzazione degli
strumenti più recenti per l'accelerazione dei giudizi. Sono
stati confermati anche nell'anno trascorso, con una tendenza all’aumento, i
dati statistici da cui emerge che oltre la metà dei ricorsi contiene un'istanza
cautelare. È
comprensibile che la lentezza nella definizione dei giudizi induce spesso a
richiedere il provvedimento cautelare anche in materie che poco si prestano ad
una decisione fondata su un apprezzamento sommario della controversia. Di
conseguenza una consistente parte dei nuovi ricorsi è stata esaminata dal
collegio nella prima camera di consiglio successiva alla scadenza del termine
dieci giorni dalla notifica,
determinando un notevolissimo carico di lavoro, per la segreteria e per i
magistrati, a cui non corrisponde un risultato definitivo. La
Sezione staccata ha utilizzato nel 2003 in un considerevole numero di casi
(166) lo strumento della sentenza semplificata, con cui, in occasione della
camera di consiglio, si esamina approfonditamente e si definisce il giudizio,
purché sia garantito il diritto di difesa con la presenza di tutte le parti,
che devono essere sentite sul punto e possono prospettare eventuali ragioni di
ostacolo alla decisione immediata, come la necessità di ampliare la
controversia mediante la notifica di motivi aggiunti o di ricorsi incidentali. Si
è evitata, così, per tali giudizi la fissazione della pubblica udienza, che
implica ulteriori attività di segreteria e duplicazione di adempimenti, nonché
un secondo esame da parte del collegio. La
legge prevede espressamente che la motivazione della sentenza semplificata
possa consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto
ritenuto risolutivo ovvero a un precedente conforme. Tale
stile risulta particolarmente adatto al giudizio di impugnazione di primo grado
ed ha assicurato una soluzione in pochi giorni di controversie che in passato
sarebbero andate ad aggiungersi alle cause destinate a restare pendenti per
molti anni. Si
è, inoltre evitato, in questi casi, l’inconveniente di emettere solo ordinanze
cautelari, che, pur assicurando rapidità di tutela al ricorrente, introducono
nell'attività amministrativa e nei rapporti giuridici un fattore di incertezza
a causa della loro provvisorietà. L'altro
strumento introdotto dalla legge n. 205 del 2000 per assicurare la rapidità dei
giudizi e largamente utilizzato nel 2003 è il decreto decisorio
presidenziale, che ha consentito di alleggerire il collegio del peso di
numerosi giudizi, in cui doveva dichiararsi la perenzione, la cessazione della
materia del contendere, la rinuncia o l'improcedibilità
per sopravvenuto difetto di interesse. Se
si considera che i decreti decisori presidenziali sono stati 343, il risparmio
di energie delle strutture di segreteria e dei singoli consiglieri è risultato
notevole. Qualche
riflessione finale è opportuna sulla necessità di assicurare l'efficienza della
giustizia amministrativa. C'è
un rapporto assai stretto e di reciproca influenza fra buon andamento di tale
giustizia e buon andamento delle Pubbliche Amministrazioni. In
primo luogo le incertezze, spesso oggettive, sulla legittimità dell'attività
amministrativa possono paralizzarla. E',
quindi, necessario che le controversie siano definite rapidamente con strumenti
che si inseriscono nell'attività amministrativa rimuovendo l’atto illegittimo. E'
così assicurata la tutela del cittadino nei confronti delle Pubbliche
Amministrazioni in un processo che non ha tradizionalmente una funzione
punitiva, ma in molti casi risolve oggettive difficoltà nell'applicazione di un
sistema normativo complesso e in continua evoluzione. Va
a tal proposito ricordato che l’ampia competenza legislativa della Regione
siciliana pone specifici problemi interpretativi, spesso non soddisfatti da
orientamenti giurisprudenziali che riguardano norme statali e impone l’esigenza
di un approfondimento in sede locale. In
secondo luogo il buon andamento della Giustizia amministrativa dipende dal buon
andamento complessivo delle Pubbliche Amministrazioni, non solo per quanto
attiene allo svolgimento del giudizio, in cui è importante la collaborazione
della parte pubblica nell’approntamento del materiale istruttorio, ma anche per
quanto concerne la sua esecuzione. Anche
nell'anno 2003 si è confermata nella Sicilia orientale la notevole incidenza di
tali giudizi, indice questo di una scarsa esecuzione delle sentenze,
soprattutto di quelle del Giudice ordinario di condanna al pagamento di somme
di denaro spesso in conseguenza di difficoltà finanziarie degli enti locali. Rispetto
all’anno 2002 (196 ricorsi) nell’anno 2003 sono stati proposti 447 ricorsi per
esecuzione del giudicato soprattutto riguardanti sentenze del Giudice
ordinario. A
conclusione di questa relazione devo ringraziare la comunità degli operatori della giustizia
amministrativa, i magistrati, gli avvocati del libero Foro, dell'Avvocatura
dello Stato, dell'Avvocatura delle altre Pubbliche Amministrazioni, il
personale di segreteria per l’impegno profuso nel conseguimento del comune
obiettivo di garantire un’efficace sistema di giustizia amministrativa. Parte 2^ Questioni processuali e
sostanziali di maggiore rilievo affrontate nel 2003. In relazione alle questioni
processuali vanno evidenziate le seguenti sentenze ed ordinanze. Con la sentenza n. 1979 – Sez.
1^ - 3 dicembre 2003 si è ritenuto che per
i provvedimenti soggetti a pubblicazione in forza di una disposizione di legge
o regolamento, ai sensi dell’articolo 21 comma 1 della legge n. 1034 del 1971,
il termine per l’impugnazione decorre dalla data della pubblicazione e non da quella dell’effettiva conoscenza
individuale (fattispecie di impugnazione di ordinanza ministeriale di
protezione civile pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica). Inoltre si è affermato il
principio che la legittimazione ad agire riconosciuta alle associazioni ambientalistiche, esponenziali dell'interesse diffuso alla
salvaguardia del bene ambiente, ha natura eccezionale, per cui essa deve essere
limitata in relazione alla qualificazione dell'interesse sostanziale fornita
dalle norme di legge e tale interesse si radica in capo alle associazioni ambientalistiche riconosciute, determinando la
legittimazione ad agire, nella misura in cui l'interesse ambientale assume
giuridica rilevanza in forza della previsione normativa, e poichè
detto interesse viene identificato da un particolare tipo di norme aventi
valenza organizzativa, quali quelle sull'istituzione del Ministero
dell'Ambiente, è nei limiti tracciati da tali norme ovvero da altre fonti
legislative intese a identificare beni ambientali in senso giuridico, che il
detto interesse assume “qualificazione”; conseguentemente va esclusa la
legittimazione ad agire delle associazioni di cui all'art. 13 l. n. 349/86 per
l'impugnazione di atti amministrativi aventi valenza meramente urbanistica,
cioè diretti esclusivamente alla gestione del territorio. (1) A tal proposito si è ritenuto
che la nozione di “ambiente” di cui all'art. 82 del D.P.R. n. 616/77 ovvero
quella contenuta nell'art. 170 del Trattato CE (ex art. 130 R) va circoscritta
alla luce della riforma del Titolo V della Carta Costituzionale, giacchè la materia "trasversale" della “tutela
dell'ambiente” distinta da quella della
tutela dell'ecosistema e dei beni culturali, è stata attribuita alla
legislazione esclusiva dello Stato, mentre la materia del “governo del
territorio” è stata ricondotta alla legislazione concorrente di Stato e
regioni; ne consegue che l'interesse ambientale non può essere accomunato a
quello connesso all'ordinato assetto del
territorio (c.d. interesse urbanistico), nè a
quello inerente la salvaguardia del valore storico, artistico, culturale del
territorio stesso; pertanto la legge costituzionale n. 3 del 2001 ha recepito
una nozione di ambiente di natura eminente ecologica, alla quale può essere
ricondotta la tutela del paesaggio, del patrimonio e delle risorse naturali e
non qualsiasi incidenza della realizzazione di un’opera pubblica sul
territorio. Quanto alla legittimazione a
ricorrere con la sentenza n. 198 – Sez. 1^ - 3
febbraio 2003 si è ritenuto che l’imprenditore operante nel medesimo settore
economico inerente la procedura di scelta del contraente può agire in sede
giurisdizionale per censurare la illegittima determinazione
dell’amministrazione di attivare la procedura negoziata in luogo di quella
concorsuale, e ciò anche nel caso in cui l’amministrazione non abbia autovincolato la propria discrezionalità mediante gare
informali o ufficiose; per cui sussiste l’interesse del c.d. imprenditore di
settore ad agire in sede giurisdizionale per far accertare l’insussistenza dei
presupposti normativi per l’accesso alla trattativa privata, da cui consegue l’espletamento
di una ordinaria procedura concorsuale per la scelta del contraente della
pubblica amministrazione, procedura alla quale avrà titolo per partecipare lo
stesso ricorrente rimasto estraneo alla prima negoziazione. Con la sentenza n. 2088 – sez.
1^ - 23 dicembre 2003 si è affermato il principio che il ricorso incidentale di
regola assume una valenza pregiudiziale rispetto a quello principale e ciò si
verifica ad esempio qualora l'aggiudicatario faccia valere in via incidentale
una causa di esclusione a carico della impresa ricorrente); in tal caso il
giudice dovrà decidere sull'incidente, e solo in caso di infondatezza potrà
esaminare l'impugnazione principale; diversamente nel caso in cui il ricorrente
incidentale faccia valere esclusivamente censure afferenti alle posizioni di
imprese terze rimaste estranee al giudizio, va riconosciuto un interesse
strumentale all'annullamento della aggiudicazione, poichè
i risultati della gara dipendono solo in parte dalle ammissioni od esclusioni
contestate, ed in altra parte dalla possibilità della Commissione di gara di
riesaminare anche la posizione delle altre partecipanti; possibilità che
diviene obbligo, allorchè - ipotesi non rara - essa
riscontri che altre imprese si trovano in posizione identica rispetto a quelle
che sono state oggetto di censure nel ricorso incidentale. Sempre in tema di ricorso
incidentale con la sentenza n. 455 – Sez. 1^ - 7
marzo 2003 si è affermato il principio che è ammissibile ed ha effetti
paralizzanti del ricorso principale l'impugnazione incidentale volta a
dimostrare sia l'erronea ammissione in gara di talune imprese terze, sia la non
corretta esclusione di talune altre, comprovando che ove una o più di esse
fossero state legittimamente escluse o riammesse in gara dalla commissione
giudicatrice, non solo il ricorrente principale non sarebbe stato
aggiudicatario, ma l'aggiudicazione sarebbe avvenuta, comunque, a favore di
esso ricorrente incidentale; in tale caso il riconoscimento di un interesse
strumentale del ricorrente principale alla rinnovazione delle operazioni di
gara collide, infatti, con l'interesse sostanziale del ricorrente incidentale, ritualmente documentato in giudizio, al mantenimento
dell'utilità coincidente con la già acquisita aggiudicazione. La sentenza mette
in luce che se l'incertezza in ordine al risultato finale della gara è
argomento spendibile davanti ad un ricorso incidentale che miri a dimostrare
esclusivamente che l'aggiudicazione non sarebbe comunque spettata al ricorrente
principale (in questo senso v. C.G.A. n. 573/02); a
diverse conclusioni si è pervenuti ove l'effetto, per così dire, demolitorio dell'impugnazione incidentale si accompagna
alla prova certa che il risultato finale del procedimento selettivo non sarebbe
variato. Quivi, sull'interesse strumentale del ricorrente principale non può
che prevalere l'interesse sostanziale del ricorrente incidentale al
mantenimento del bene o utilità già acquisita alla propria sfera giuridica. Va segnalato l’incremento di ricorsi
interorganici nell’ambito dei limiti locali alla luce della recente normativa
che spesso contrappone il sindaco al consiglio comunale. Con la sentenza n. 456 – Sez. 1^ - 7 marzo 2003 si è rilevato che il vigente
ordinamento degli enti locali ha distinto nettamente le competenze dell'organo
consiliare, della giunta e del sindaco o presidente della provincia,
rafforzando l'autonomia di ciascun organo all'interno dell'ente ed attribuendo
rilevanza esterna a specifici atti promananti dai singoli organi; l'attuale
diretta e distinta elezione del sindaco e dei membri del consiglio, inoltre,
rafforza la posizione di autonomia dei diversi organi, giustificandone le
differenze sul piano delle competenze, accrescendone la rilevanza esterna e
rende concreto ed ineludibile il problema della tutela
finalizzata ad impedire sconfinamenti ed abusi di un organo ai danni
dell'altro; va, conseguentemente, ammessa la legittimazione ad impugnare gli
atti illegittimi degli organi del Comune da parte di altri organi, nel rispetto
dei principi cristallizzati nell'art. 24, comma 1, Cost., quanto meno con
riferimento alle azioni aventi obiettive finalità "protettive",
ovvero finalizzate ad impedire illegittimi sconfinamenti ell'esercizio
di competenze attribuite dalla legge (nella fattispecie è stato ritenuto ammissibile
il ricorso proposto dal sindaco nei confronti di una delibera consiliare che
modifica la proposta di bilancio). In ordine alle questioni di
giurisdizione con la sentenza n. 942 – Sez. 1^ - 10
giugno 2003 si è affermato il principio che rientrano nella giurisdizione
esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi dell’art. 34 del D. lgv. n. 80/98 le controversie inerenti il pagamento da
parte delle cooperative concessionarie del corrispettivo del diritto di
superficie su aree inserite all’interno di un P.E.E.P.,
anche ove per espressa previsione pattizia tale
corrispettivo fosse pari all’importo effettivamente sostenuto dal comune per
l’acquisizione delle aree; e ciò dal momento che non è consentito al Giudice
amministrativo, nella fase pregiudiziale di accertamento della giurisdizione,
selezionare la natura della posizione giuridica soggettiva vantata dal
ricorrente, così da distinguere diritti ed interessi, in quanto la scelta
legislativa della giurisdizione esclusiva è assorbente, disinnescando il
tradizionale criterio di riparto fondato sul petitum
sostanziale. Con la sentenza n. 984 – Sez. 1^ - 17 giugno 2003 si è ritenuto che rientra nella
giurisdizione del Giudice amministrativo la controversia che attiene alla
spettanza del prezzo chiuso in relazione ad un contratto di appalto di opera
pubblica e non alla semplice quantificazione aderendo all’orientamento del C.G.A. espressa nella decisione 3 dicembre 2001 n. 634 in Cons. Stato, 2001, 2778. Con la sentenza n. 1489 – Sez. 1^ - 2 Ottobre 2003 si è affermato il principio che la
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica
comprenda tutte le controversie di natura patrimoniale in essere tra
amministrazione concedente e privato concessionario del diritto di superficie su
aree espropriande destinate alla realizzazione di
alloggi di edilizia economica e popolare, a nulla rilevando che dette
controversie si fondino su clausole della convenzione di natura negoziale, giacchè lo strumento convenzionale è servente rispetto a
scelte ed obiettivi pubblicistici di uso e gestione del territorio; nè rileva la previsione dell'art. 34, 3° comma, decreto
legislativo n. 80 del 1998, secondo cui nulla è innovato in ordine alla
giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la
determinazione e la corresponsione dell'indennità in conseguenza dell'adozione
di atti di natura espropriativa o ablativa,
trattandosi di norma riferita ai giudizi di opposizione alla stima davanti alla
corte di appello nel cui distretto si trova il bene espropriato, comunque
inapplicabile al caso di specie in cui non viene in rilievo una controversia
tra espropriante ed espropriato avente ad oggetto la determinazione
dell'indennità di esproprio, bensì il rimborso di somme pagate dal privato
concessionario a titolo di corrispettivo della concessione del diritto di
superficie su aree destinate ad interventi di edilizia economica e popolare. Con ordinanza cautelare n.
1938 del 27 novembre 2003 la sezione 2^ - ritenuta la propria giurisdizione -
ha affermato che va posta a carico del Servizio sanitario nazionale la spesa
per l'erogazione di una prestazione sanitaria. La tesi è stata argomentata
con gli elementi di seguito indicati: - con ordinanza n. 279/2003
la Corte costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata, in relazione agli
arti. 3 e 32 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. l,
comma quarto, d.]. vo n. 186/1998, che vieta di erogare la specifica terapia a
spese del SSN, in quanto tale disposizione sarebbe riferita alla sola fase
della sperimentazione (conclusa) ed in quanto inoltre un'interpretazione di
tutte le disposizioni in materia non condurrebbero necessariamente ad un
divieto; - dall'art. 1 d.l.vo n. 502/1999, sostituito dall' art. I d.l.vo n. 229/1999, si ricava la necessità di contemperare
il principio di economicità nell'impiego delle
risorse con i principi di dignità della persona umana, del bisogno di salute,
dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigente (comma
secondo dell'art. 1 cit.); - solo al medico curante
compete il potere e la correlativa responsabilità della scelta terapeutica,
alla quale l'amministrazione non può sovrapporre proprie valutazioni. In tema di giudizio sul silenzio
rifiuto con la sentenza n. 458 – Sez. 1^ - 7 marzo
2003 si è ritenuto che in caso di decadenza di un vincolo preordinato
all'espropriazione, che determina l'attribuzione all'area della destinazione di
cui all'art. 4, ult. comma, della legge n. 10 del
1977 (c.d. zona bianca), come tale necessariamente provvisoria, sino
all'integrazione dello strumento urbanistico ad opera dell'Amministrazione
competente, in caso di inerzia dell'amministrazione, il privato proprietario
dell'area può, tra l'altro, agire in via giurisdizionale mediante gli strumenti
previsti contro il silenzio rifiuto serbato sull’istanza ad integrare il
vigente Piano Regolatore Generale mediante l'attribuzione al terreno della più
confacente destinazione urbanistica. Con la sentenza n. 365 della
sezione 2^ del 3 marzo 2003 si è ritenuto che la legittima richiesta di
contributi relativi ad interventi di decoro urbano, rimasta inevasa
dall’amministrazione, consente al giudice amministrativo di dichiarare
l’illegittimità del silenzio serbato e di fissare un termine per l’adempimento
con contestuale nomina di un commissario ad acta
nell’ipotesi di ulteriore inadempimento. In tama
di contenzioso sull’accesso agli atti vanno segnalate le seguenti decisioni. La sentenza n. 17 – Sez. I – 7 gennaio ha affermato il principio che l'accesso
agli atti della pubblica amministrazione disciplinato dagli articoli 25 e
seguenti della legge n. 241 del 1990 è ammissibile anche con riguardo agli atti
di diritto privato posti in essere da organismi societari aventi conformazione
pubblicistica, sia sul piano della struttura (attesa la natura pubblica degli
azionisti), sia della peculiare funzione istituzionale consistente
nell'esercizio di un pubblico servizio; purtuttavia
il presupposto indispensabile perché possa attivarsi la procedura di accesso
agli atti di diritto privato di società che gestiscono pubblici servizi è
costituito da un nesso di strumentalità tra
l'attività privatistica e l'interesse pubblico curato
dalla società, per cui va escluso sussistere il diritto di accesso agli atti di
gestione del rapporto di lavoro, quali quelli di affidamento di mansioni
superiori, dal momento che detti atti ineriscono ad
un rapporto paritetico e regolato dal diritto privato, intercorrente tra il
lavoratore e la società nella veste di datrice di lavoro e non ineriscono all'esercizio di un servizio pubblico. Particolarmente consistente è
stato il contenzioso in tema di tutela risarcitoria
di cui si segnalano le seguenti pronunce. Con
la sentenza n. 2144 – Sez. 1^ - 31 dicembre 2003 si è ritenuto che, sebbene l'acclarata
illegittimità del provvedimento amministrativo non sia di per sè sufficiente a supportare una pronuncia di condanna al
risarcimento del danno, da essa può certamente prendersi le mosse per l'esame
della fondatezza della domanda risarcitoria stessa,
in particolare per la verifica della sussistenza di tutti gli altri elementi
costitutivi della fattispecie risarcitoria, quali la
colpa, il nesso di causalità ed il danno. Ad
escludere la colpa può sovvenire esclusivamente l'errore scusabile in cui sia
eventualmente incorsa l' Amministrazione, sussistente a fronte di norme
legislative o regolamentari dal tenore equivoco, di indirizzi giurisprudenziali
oscillanti ovvero della complessità della materia o della fattispecie esaminata
dal soggetto pubblico. Ma in assenza di simili situazioni o di elementi che ad
essi possano condurre, il Giudice amministrativo è tenuto a ritenere il
comportamento dell'Amministrazione sempre colpevole. Ai fini della quantificazione
del danno derivante dalla ritardata esecuzione di opere edilizie private in
conseguenza di una illegittima adozione di provvedimento di annullamento di
concessione edilizia vanno utilizzati i seguenti criteri di quantificazione: a)
maggiori costi di progettazione e costruzione del manufatto documentati dai
ricorrenti; b) presunti costi di demolizione, ivi compresi quelli di trasporto
e smaltimento dei materiali di risulta, del manufatto stesso; c) importo dei
canoni di locazione non riscossi in virtù della mancata ultimazione del
manufatto, da calcolarsi, sulla base dei canoni medi di mercato per immobili
delle medesime caratteristiche, a partire dalla data di presunta ultimazione
del manufatto sino a quella della sentenza;
d) rivalutazione monetaria delle somme sub a), b) e c) e degli interessi
al tasso legale sulle medesime somme via via
rivalutate. Con la sentenza n. 2089 – Sez. 1^ - 23 dicembre 2003
si è
ritenuto che in materia di risarcimento del danno
asseritamente provocato da una aggiudicazione illegittima
di una gara di appalto, nulla può essere riconosciuto a titolo di danno
emergente in mancanza della prova del danno in
concreto subito (specie se a seguito dell’accoglimento della domanda cautelare
nelle more della definizione del giudizio l’Amministrazione, sebbene con
ritardo, abbia aggiudicato l’appalto all’impresa ricorrente). Con la sentenza n. 2021 – Sez. 1^ - 16 dicembre 2003
si è ritenuto che l'art. 35, 2° comma, d. lgv.
n. 80 del 1998 va interpretato alla luce del precedente capoverso, per cui si
evince che il Giudice amministrativo, in luogo di una pronuncia sull'an e sul quantum sulla domanda di risarcimento dei danni
proveniente dal ricorrente, può limitarsi ad accertare la sussistenza dei
presupposti della fattispecie risarcitoria, ivi
compreso il danno (pronuncia sull'an debeatur) e limitarsi, per quanto concerne l'entità del
risarcimento (pronuncia sul quantum debeatur), ad
indicare all’Amministrazione i criteri ai quali deve essere uniformata la
quantificazione futura, da compiersi in un termine congruo mediante una offerta
destinata al danneggiato; ne consegue che all'Amministrazione condannata al
risarcimento non è permesso di determinare liberamente il danno, né, tantomeno, di porsi un problema di effettiva verificazione
di un danno; all’Amministrazione la legge rimette, infatti, un compito
meramente esecutivo, di calcolo della somma dovuta al danneggiato, tenendo
conto dei criteri di quantificazione fissati inderogabilmente dal Giudice
amministrativo e a tale attività meramente esecutiva del comando giudiziale, in
caso di inerzia dell'Amministrazione, potrà provvedere il commissario ad acta nominato nello speciale procedimento disciplinato
dall'art. 35, 2° comma, ult. parte, d. leg.vo n. 80 del 1998, in quanto, mentre la pronuncia sull'an debeatur e quella relativa
alla indicazione dei criteri per la quantificazione del danno appartengono
inevitabilmente al giudizio di cognizione davanti al Giudice ammjnistrativo, può essere rimesso al commissario ad acta nominato nel giudizio ex art. 27, comma 1, n. 4) r.d.
n. 1054/1924 la mera attuazione dei predetti criteri al fine della definitiva
liquidazione del danno, fermo restando che nè il
Giudice dell'ottemperanza, nè il commissario ad acta dal primo nominato, potrà contraddire il comando
giudiziale azionato dal ricorrente insoddisfatto, pervenendo ad una
liquidazione del danno sulla base di criteri diversi da quelli fissati in sede
di giudizio di cognizione . Con la sentenza n. 436 – Sez. 1^ - 4 marzo 2003 si è ritenuto che il risarcimento
del danno per illegittimo esercizio della funzione pubblica va inquadrato
nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, che presuppone
l'ingiustizia del danno e la condotta colpevole dell'Amministrazione; purtuttavia si è ritenuto che non integra gli elementi
della colpa un comportamento dell'Amministrazione che consente al concorrente
aggiudicatario di procedere all'esecuzione dei lavori in pendenza di ricorso
amministrativo nel caso in cui sia stata rigettata la domanda cautelare in
primo grado. In tema di responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione con la
sentenza n. 573
– Sez. 1^ - 1 aprile 2003 – si è ritenuto che con riguardo alla pretesa risarcitoria fondata sulla responsabilità precontrattuale della publica
Amministrazione non può allegarsi un legittimo affidamento del privato davanti
ad una chiara previsione normativa come quella cristallizzata nell'art. 42 ter, 8° comma, L.R. n. 21/85 dal
momento che in tal caso, la presunzione di conoscenza che assiste la norma
impedisce di ravvisare nella parte che l'abbia ignorata l'affidamento
incolpevole invocato a sostegno della richiesta di risarcimento. Con
la sentenza n. 1534 - Sez. 1^ - 2 Ottobre 2003 si è
ritenuto che il concorrente che partecipa ad una gara d’appalto di opera
pubblica, anche se ottiene dal Giudice amministrativo l'annullamento
dell'aggiudicazione ad un terzo, non è titolare di un diritto all'accoglimento
della domanda di risarcimento del danno, occorrendo insieme all'identificazione
concreta della situazione soggettiva lesa la puntuale dimostrazione, da parte
del concorrente che ha conseguito l'annullamento della predetta aggiudicazione,
dell'esistenza del danno patrimoniale e del nesso eziologico
con i provvedimenti illegittimi annullati, che devono potersi riferire a colpa
dell'amministrazione. Segnatamente la mancata verifica del possesso da parte
del concorrente illegittimamente aggiudicatario dei requisiti di partecipazione di norma integra un
comportamento colposo inescusabile degli organi della
P.A., conseguentemente nel caso di
appalto pubblico di lavori da aggiudicare con metodo di scelta del contraente
di tipo “meccanico”, l'annullamento dell'aggiudicazione dimostra di per sé
l'esistenza del danno derivante dalla mancata aggiudicazione della gara; il tipo
di illegittimità accertata si pone, infatti, come fatto causale del danno
ingiusto e come fonte di obbligo di risarcimento, che è l'unica forma di tutela
del ricorrente, qualora la caducazione degli atti
gravati non può produrgli alcuna concreta utilità. In assenza di elementi
probatori concreti in ordine al danno subito dalla parte ricorrente in
conseguenza della esecuzione della illegittima aggiudicazione di un appalto di
opera pubblica i criteri per la determinazione del quantum dovuto a titolo di
risarcimento del danno sono l'importo a base d'asta previsto per la gara, la
percentuale di utile presunto ai sensi dell'art. 345 l. 20 marzo 1865 n. 2248,
all. F e dell’art. 122 del D.P.R. 21 dicembre 1990 n. 554, il ribasso offerto
dalla ditta aggiudicataria dell'appalto (sentenza n. 760 sezione III del 7
maggio 2003. A seguito dell’annullamento
dell’aggiudicazione l'offerta formale di far proseguire la esecuzione delle
opere rimanenti alla concorrente che ha proposto il ricorso accolto determina
la mora del creditore e la liberazione del debitore dal vincolo obbligatorio;
ciò in quanto l'offerta irrituale o non formale,
contemplata dall'art. 1220 c.c., allorquando manchi un legittimo motivo di
rifiuto a riceversi la prestazione, è idonea ad escludere l'inadempimento del
debitore; conseguentemente qualora si dimostrasse ingiustificata la scelta del
concorrente ricorrente di non adempiere alla esecuzione delle opere residue, in
relazione a queste ultime non è dovuto il risarcimento del danno per
equivalente, correlato al mancato conseguimento di un utile. La c.d. perdita di chance
costituisce poi un'ipotesi di danno patrimoniale futuro; come tale, essa è
risarcibile salvo che il danneggiato dimostri (anche in via presuntiva, ma pur
sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate) la
sussistenza d'un valido nesso causale tra il danno e la ragionevole probabilità
della verificazione futura del danno; conseguentemente la possibilità di
conseguire attestati SOA per categorie diverse e classifiche superiori, sebbene
costituisce una prospettiva di crescita economica dell’impresa non è correlata
soltanto all’aggiudicazione del singolo appalto ma è correlata, anche, alla
regolare esecuzione delle opere. Con la sentenza n. 1290 del
13 agosto 2003 sez. 2^ si è ritenuto che
non è possibile che il Giudice amministrativo disponga la consulenza tecnica
d’ufficio, ove la stessa non sia stata occasionata dalla risoluzione di
questioni tecniche assolutamente non dimostrabili dalla parte (cui incombe l’onere
della prova) ovvero non supportate da un elemento di prova che possa condurre a
giustificare l’approfondimento, ma non la sostituzione, dell’indagine da parte
del consulente nominato. In tema del risarcimento è a
carico esclusivo del ricorrente la prova del danno subito in quanto la
responsabilità per lesione di interessi legittimi è sempre inquadrabile nel
genere della responsabilità extracontrattuale, tranne me le ipotesi in cui
derivi dalla violazione di un contratto già stipulato con il privato ed è
sempre ricollegabile ad un tratto ben identificato che in quanto illecito,
perché posto in essere in violazione di regole di condotta o del principio
generale dell’agire improntato al neminem laedere si riva alla produzione di un danno ingiusto nei
confronti di un associato. La colpa dell’amministrazione è individuabile nella
violazione delle regole di condotta che disciplinano l’agire amministrativo ed
il giudice amministrativo nell’indagine sull’elemento psicologico
dell’inadempimento dell’amministrazione non deve seguire l’equivalenza
“inadempimento-colpa” ma della presunzione della sussistenza di quest’ultima
ogni qualvolta vi sia, al di fuori del rappontrattuale,
la dimostrata vione di norme, regolamenti, norme
interne o la sussistenza di chiari sintomi di eccesso di potere, senza che la
stessa amministrazione possa giustificare il proprio comportamento.
L’attenzione dell’interprete deve orientarsi non tanto verso l’elemento
psicologico, quanto al danno ingiusto quale elemento principe della qualificazione
della responsabilità dell’amministrazione; pertanto è risarcibile il danno
derivante dall’adozione di un di un provvedimento viziato da difetto assoluto
di motivazione. Con
riguardo agli effetti del giudicato amministrativo con la sentenza n. 980 – Sez. 1^ - 17 giugno
2003 si è ritenuto che il giudicato amministrativo, indipendentemente
dall'efficacia vincolante che esplica nei confronti dei successori a titolo
particolare nel diritto controverso nel corso del processo (ex art. 111, 4º
comma, c.p.c.) o successivamente alla formazione del
giudicato (ex art. 2909 c.c.), è dotato anche di efficacia riflessa, nel senso
che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze
giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è
stata emessa, allorquando questi siano titolari di diritto dipendente dalla
situazione definita in quel processo o, comunque, di un diritto subordinato a
tale situazione. In tema di giudizio di
ottemperanza con la sentenza n. 968 – Sez. 1^ - 17
giugno 2003 si è ritenuto che in sede di esecuzione del giudicato,
l'amministrazione può adottare atti che, non essendo in contrasto col contenuto
precettivo della decisione in quanto posti in essere
per motivi esterni all'esecuzione del giudicato ed estranei alle statuizioni
ivi contenute, sono espressione di potere discrezionale concernente modalità
estrinseche al nucleo di assoluta imperatività
proprio del giudicato; pertanto, ai fini dell'ammissibilità del giudizio di
ottemperanza, non è rilevante il tipo di condotta tenuta dall'amministrazione,
ma solo la non ottemperanza ad una statuizione vincolante della decisione
giurisdizionale; conseguentemente soltanto qualora dalla esecuzione di un
giudicato derivi all'amministrazione non già un semplice vincolo all'attività
discrezionale, ma un obbligo puntuale che non lascia spazio alcuno
all'esercizio dei suoi poteri, essa è carente del potere di provvedere
diversamente, e, l'ottemperanza si concreta nell'adozione di un atto il cui
contenuto è integralmente desumibile dalla sentenza in relazione al thema decidendum introdotto nel
giudizio delle parti. Con riguardo al sempre più
frequente contenzioso nella fase dell’esecuzione tanto le parti quanto il
commissario ad acta, all'uopo nominato, possono
rivolgersi, con apposito incidente di esecuzione, al giudice dell'ottemperanza
per censurare l'operato dell'amministrazione che, nel frattempo, abbia posto in
essere atti e/o comportamenti ritenuti adempitivi, a condizione che i medesimi
censurino specificamente questi ultimi, dando quantomeno un principio di prova
dell'elusione o dell'inadempimento delle statuizioni
contenute nella sentenza. Si è tuttavia puntualizzato
che il ricorso per incidente di esecuzione va rigettato qualora la parte
ricorrente non introduce alcuna specifica argomentazione volta a dimostrare la
erroneità della quantificazione del credito compiuta dal commissario ad acta e dall’amministrazione, limitandosi a sostenere che in
precedenti atti con riguardo ad una corrispondenza tra uffici interni dell’Amministrazione
la somma quantifica era ben maggiore e qualora la parte ricorrente, in
particolare, non fornisce alcuna analitica dimostrazione della quantificazione
delle somme spettanti e conseguentemente non introduce nemmeno un principio di
prova che la quantificazione operata sia illegittima o elusiva del giudicato. Con riguardo al giudizio di
ottemperanza, con la sentenza n. 1832 – Sez. 1^ - 7
novembre 2003 si è ritenuto che non è proponibile il giudizio di ottemperanza
per l’esecuzione di un provvedimento cautelare del Giudice del lavoro che
ordina all’Amministrazione la reintegrazione nel posto di lavoro di un
dipendente pubblico nelle more della definizione del giudizio, in quanto, ai
sensi dell’articolo 37 comma 1 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, il
ricorso per esecuzione del giudicato
presuppone l’esistenza di una sentenza o di un provvedimento del giudice idoneo
a dar luogo a giudicato (tale non potendo ritenersi l’ordinanza cautelare che
produce effetti meramente interinali). Con ordinanza 11 aprile 2003,
n. 651 della sezione 2^, confermata dal C.G.A. con
ordinanza n. 1036 del 18\12\2003 è stata affermata la possibilità di eseguire
coattivamente decreti ingiuntivi emanati dal T.A.R., opposti ma muniti di
provvisoria esecuzione, anche con la procedura del giudizio di ottemperanza al
giudicato di cui all'art.27, 1° comma, n.4, del T.U. delle leggi sul Consiglio
di Stato e ciò, in quanto i D.I. provvisoriamente esecutivi a norma dell'art.
642 o deJl'art.648 c.p.c.
devono essere sostanzialmente equiparati alle sentenze di primo grado del G.A.,
che possono essere eseguite con i poteri del giudizio di ottemperanza così come
ora espressamente previsto dagli artt.21, 14° comma, e 33, 5° comma, legge
T.A.R. nel testo modificato dalla legge n.205\2000. In tema di rapporti tra le
varie componenti della pubblica amministrazione con la sentenza n. 1974 – Sez. 1^ - 2 dicembre 2003 si è ritenuto che il principio di leale
collaborazione tra gli enti, che è stato enucleato dalla Corte costituzionale
con riferimento allo svolgimento dei diversi rapporti di rango costituzionale
tra Stato e Regioni, non può condurre a situazioni di stallo decisionale che
possano compromettere gli interessi pubblici oggetto delle decisioni da
assumere ed il rispetto di detto principio non può legittimare comportamenti che tendono a paralizzare la
costituzione di nuovi modelli organizzativi (il principio è stato affermato con
riguardo alla costituzione degli A.T.O. al fine della gestione razionale delle risorse idriche ed a compromettere il
sistema di finanziamento comunitario di tutti gli altri A.T.O
della Regione). Al fine di non attribuire un
rilievo eccessivo a profili meramente formalistici, con la sentenza n. 1307 – Sez. 1^ - 22 agosto 2003 si è ritenuto che la lettura sostanzialista degli obblighi partecipativi imposti a
carico dell'Amministrazione dalla legge generale sul procedimento
amministrativo e dalle leggi regionali attuative
impone di ritenere inutile, e pertanto non viziante, la omissione della comunicazione di avvio ogni
qualvolta l'interessato abbia avuto specifica conoscenza aliunde
dell'attivazione e dell'oggetto del procedimento medesimo; circostanza
quest’ultima che si verifica allorquando preliminarmente all’annullamento della
concessione edilizia sia stata notificata l'ordinanza di sospensione dei lavori
nella quale si evidenziavano una serie di profili di illegittimità della
concessione edilizia e del suo iter formativo, idonei a palesare alla
ricorrente l'intenzione dell'Amministrazione di attivare un procedimento di
secondo grado finalizzato al ritiro dell'atto. Sempre
in ordine al procedimento amministrativo con la sentenza n. 1404 – sez. 1^ - 9 settembre 2003 si è ritenuto che è illegittima la sospensione
a tempo indeterminato dell'efficacia di un provvedimento amministrativo, sia
perché l'esecutività è la conseguenza ineliminabile della validità dell'atto
sia perché il potere cautelare di sospensione, salvo che non sia diversamente
previsto in modo espresso dalla legge, può essere esercitato soltanto con la prefissione di un termine, essendo tipica della sospensione
stessa la sua durata temporale. La
potestà discrezionale di sospensione dell'efficacia giuridica di propri
provvedimenti può, infatti, essere legittimamente esercitata
dall'Amministrazione solo in presenza di circostanze tali da metterne in dubbio
la legittimità, al fine di evitare danni al pubblico interesse ed agli stessi
destinatari dell'atto, e di un pubblico interesse specifico alla sospensione. In
tema di contenzioso urbanistico con varie decisioni la Sezione staccata ha
valorizzato particolarmente il potere pianificatorio
di competenza comunale, a tal proposito vanno segnalate le seguenti sentenze. Con la sentenza n. 59 – Sez. I – 13 gennaio si è
ritenuto che, ai sensi dell'art.
4 della L.R. n. 71/1978, con il decreto regionale di
approvazione possono essere apportate al P.R.G. esclusivamente le modifiche di
cui all'art. 3 della L. n. 765/1967, nonché quelle
necessarie per assicurare l'osservanza delle disposizioni statali e regionali;
dette disposizioni sono quelle volte ad
assicurare: il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento a norma dell'art. 6
comma 2, l. 6 agosto 1967
n. 765; la razionale e coordinata
sistemazione delle opere e degli
impianti di interesse dello Stato; la
tutela del paesaggio e dei
complessi storici, monumentali,
ambientali ed archeologici;
l'osservanza dei limiti di cui agli art. 41 "quinquies"
comma 6 e 8 e 41 "sexies" della l. 6 agosto 1967 n. 765; tali modifiche,
però, non devono essere tali da
apportare sostanziali innovazioni alla pianificazione comunale del territorio;
l'intervento dell'organo regionale, nella formazione dell'atto complesso
costituito dal Piano Regolatore regionale, deve limitarsi, in altri termini, ad
un mero controllo di garanzia della legalità, senza che possa intervenire nel
merito delle scelte discrezionali concernenti la pianificazione; ne discende
che è viziata di eccesso di potere la determinazione assessoriale
che, valutando il merito del progetto, apporta modifiche al P.R.G. esorbitando
dai limiti legali al potere di intervento in fase di approvazione. Detto
orientamento giurisprudenziale applica principi affermati dalla Corte
Costituzionale con la sentenza 12 febbraio 1980, n. 13. Con
riguardo all’adozione dei piani attuativi con la sentenza n. 1524 – Sez. 1^ - 2 Ottobre 2003 si è ritenuto che nella Regione
siciliana la competenza a deliberare in materia di lottizzazioni appartiene al
Consiglio Comunale, in applicazione dell'art. 12 della legge regionale 31
maggio 1994 n. 17 che interpreta l'art. 32 comma 2, lettera b) della legge 8
giugno 1990, n. 142 - oggi trasfuso nell'art. 42 del decreto legislativo l8
agosto 2000, n. 267 -così come recepito dall'articolo 1, comma 1, lettera a)
della legge regionale 11 dicembre 1991 n. 48, ove si dispone che le competenze dei consigli
comunali e provinciali, in materia di piani territoriali ed urbanistici, sono
limitate alla adozione dei piani e delle relative varianti, nonchè
all'approvazione delle direttive generali e degli schemi di massima, senza
distinguere tra piani generali e piani attuativi (ciò anche alla luce dei
principi affermati dal C.G.A nell’inedito parere 28
maggio 2002 n. 188/2002). Parte 3^ Tabelle statistiche
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