I limiti oggettivi e soggettivi del giudicato

Scarica PDF Stampa

1)I limiti oggettivi

 

Il giudicato, la cosa giudicata sono gli effetti prodotti dalla sentenza emessa dal giudice; quindi un provvedimento giurisdizionale civile, penale, amministrativo, tributario passa in giudicato quando diviene irrevocabile.

Il concetto di irrevocabilità è generalmente associato all’impossibilità di sottoporre un provvedimento a riesame a quindi ad impugnazione, salvo mezzi straordinari.

In tema di giudicato ci interessa ora occuparci di cosa statuisce la sentenza ossia gli effetti della sentenza passata in giudicato.

 

Giudicato formale

 

Il giudicato formale è definito dall’art. 324 c.p.c. secondo il quale “si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi previsti ai nn. 4,5 dell’art. 395 c.p.c”.

I mezzi di impugnazione citati sono detti ordinari in quanto l’impossibilità di una loro utilizzazione determina il passaggio in giudicato della sentenza; al contrario i mezzi di impugnazione straordinari come la revocazione per i motivi previsti ai nn. 1,2,3,6 e l’opposizione di terzo, possono essere utilizzati anche contro sentenze passate in giudicato formale.

Il termine per proporre il mezzo di impugnazione ordinario ha un dies a quo certo (la pubblicazione della sentenza), mentre quello per proporre il mezzo di impugnazione straordinario ha un dies a quo incerto (la scoperta del vizio).

 

 

 

Giudicato sostanziale

 

Il giudicato sostanziale, a differenza di quello formale, si riferisce alla situazione sostanziale protetta che è l’oggetto del processo.

Inoltre è necessario distinguere il giudicato interno ed esterno; si definisce giudicato interno quello formatosi nello stesso processo, mentre esterno quello formatosi in un processo diverso.

Per lungo tempo la giurisprudenza ha affermato che solo il giudicato interno può essere rilevato d’ufficio, mentre il giudicato esterno può essere un’eccezione rilevabile solo dalla parte; tuttavia di recente la Corte di Cassazione ha cambiato orientamento considerando rilevabile d’ufficio anche il giudicato esterno.

Secondo l’opinione prevalente, la sentenza di rito non produce effetti al di fuori del processo in cui è stata emessa: quindi la sentenza di rito passata in giudicato formale non produrrebbe effetti in un successivo processo, instaurato tra le stesse parti e sullo stesso oggetto, qualora dovesse sorgere la stessa questione di rito già affrontata e decisa in precedenza.

 

Il rapporto di pregiudizialità-dipendenza

 

Il ruolo svolto dai limiti oggettivi del giudicato è quello di valutare se la sentenza di merito pronunciata in un primo processo, è vincolante o meno per il giudice di un eventuale secondo processo.

Il rapporto di pregiudizialità in senso tecnico si ha quando un diritto entra a far parte della fattispecie costituiva di un altro diritto; vediamo un esempio:

 

1 °processo   a+b+c= x    x= vincolo di parentela (diritto pregiudiziale)

2° processo   x+d+e= y      y= diritto agli alimenti (diritto dipendente)

 

Dallo schema si evince come il diritto pregiudiziale x (vincolo di parentela) sia elemento necessario ma non sufficiente per la costituzione del diritto dipendente y (diritto agli alimenti); quindi è evidente in questo caso come la sentenza di merito pronunciata nel 1° processo, e avente ad oggetto il diritto pregiudiziale x, sia assolutamente vincolate per il giudice del 2° processo, avente ad oggetto il diritto dipendente y.

Vale l’art. 2909 c.c. secondo il quale “l’accertamento della sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto”.

 

 

Il rapporto di dipendenza, invece, è del tutto speculare rispetto al primo; infatti qui oggetto del 1° processo è il diritto dipendente y, mentre oggetto del 2° processo è il diritto pregiudiziale x.

 

2° processo   a+b+c= x

1° processo   x+d+e= y

 

In questo caso secondo la regola generale, la sentenza di merito pronunciata nel 1° processo non vincola il giudice del 2° processo in quanto nel primo sul diritto pregiudiziale x è stata eseguita una mera e semplice cognizione (c.d. incidenter tantum); non opera quindi l’art. 2909 c.c.

Tuttavia qualora una domanda di parte richieda o una previsione di legge stabilisca un accertamento incidentale (art. 34 c.p.c.) sul diritto pregiudiziale x nel 1° processo, si realizzerà il processo cumulato (cumulo oggettivo) con il giudice del diritto dipendente che dovrà anche decidere della situazione pregiudiziale; solo così può operare l’art. 2909 c.c. vincolando il giudice del 2° processo.

 

La pregiudizialità logica

 

La pregiudizialità logica, a differenza della pregiudizialità in senso tecnico, si ha quando uno o più effetti giuridici derivano da uno stesso rapporto giuridico obbligatorio; vediamo un esempio:

 

a+c= x          x= consegna del bene

b+c= y        y= pagamento del prezzo

 

Tizio e Caio stipulano un contratto di compravendita.

In seguito in un 1° processo Tizio compratore agisce nei confronti di Caio venditore chiedendo la condanna alla consegna del bene; Caio eccepisce che il contratto è inesistente o invalido (nullo o annullabile).

Il giudice accoglie l’eccezione sollevata dal convenuto e con sentenza rigetta nel merito la domanda proposta dall’attore.

Successivamente in un 2° processo Caio venditore agisce nei confronti di Tizio compratore chiedendo la condanna al pagamento del corrispettivo prezzo previsto da contratto.

 

A questo punto ci si chiede se la sentenza di merito pronunciata nel 1° processo vincoli o meno il giudice del 2° processo; nella situazione appena analizzata, è evidente come la risposta debba essere affermativa in quanto il giudice del 1° processo, statuendo sul rapporto giuridico obbligatorio comune ad entrambi gli effetti giuridici, ha formato un c.d. antecedente logico necessario che vincola il giudice del 2° processo.

Viceversa se nel 1° processo il giudice non avesse statuito sul rapporto giuridico, ma avesse rigettato nel merito la domanda dell’attore per altri motivi, allora non sarebbe stato possibile applicare l’art. 2909 c.c. e vincolare così il giudice del 2° processo.

 

2)I limiti soggettivi

 

Il problema dei limiti soggettivi si pone solo quando il problema dei limiti oggettivi si è risolto positivamente, ossia la precedente sentenza è rilevante per la decisione della seconda controversia.

Quando la controversia del primo processo ha per oggetto un diritto che non è uguale né pregiudiziale rispetto a quello del secondo, il terzo non ha la necessità di essere difeso visto che l’efficacia del primo è per lui irrilevante (c.d. terzo indifferente).

Utilizziamo ora due esempi per comprendere meglio quando devono essere valutati i limiti soggetti e quando, invece, è sufficiente la valutazione dei limiti oggettivi:

 

Es. 1

Acquisto a titolo derivativo del diritto di proprietà (contratto di compravendita ex art. 1470 c.c.)

 

a+b+c= x      x= diritto di proprietà di Tizio venditore

x+d+e= y      y= diritto di proprietà di Caio compratore

 

1° processo: Sempronio agisce nei confronti di Tizio venditore rivendicando la proprietà del bene oggetto del contratto di compravendita stipulato tra Tizio e Caio; Sempronio vince la causa.

2° processo: Sempronio agisce nei confronti di Caio compratore (terzo nel 1° processo) chiedendo la condanna alla restituzione del bene sulla base della precedente sentenza; in questo caso il terzo è vincolato alla sentenza pronunciata nel 1° processo in quanto l’esistenza del suo diritto dipende dalla sussistenza del diritto del dante causa. 

 

Es.2

Acquisto a titolo originario del diritto di proprietà ex art. 1153 c.c.

 

a+b= x      x= diritto di proprietà di Tizio

c+d+e= y     y= diritto di proprietà di Caio

 

1° processo: Sempronio agisce nei confronti di Tizio chiedendo l’accertamento della proprietà sul bene mobile; Sempronio vince la causa.

2° processo: Caio (terzo nel 1° processo) agisce nei confronti di Sempronio facendo valere il suo diritto di proprietà sul bene mobile acquistato a titolo originario ex art. 1153 c.c., ossia mediante possesso prolungato in buona fede; in questo caso Sempronio non può servirsi della precedente sentenza in quanto il diritto di proprietà acquistato a titolo originario è del tutto indipendente dall’esistenza del diritto del dante causa (esempio di terzo indifferente).

 

Se si estende l’efficacia della pronuncia al terzo, si comprime il suo diritto di difesa ma si realizza il diritto di azione della parte vittoriosa; se invece si nega l’efficacia della pronuncia al terzo, si realizza il suo diritto di difesa ma si comprime il diritto di azione della parte vittoriosa.

 

Terzo con titolo posteriore alla litispendenza

 

Il diritto o l’obbligo del terzo sorgono dopo l’inizio del processo, al quale egli non è stato chiamato a partecipare; in questo caso si tutela il diritto di azione della parte vittoriosa rispetto a quello di difesa del terzo poiché il processo è stato instaurato correttamente.

Se il terzo decide di intervenire nel processo ancora in corso, ha tutti i poteri di difesa, incluso quello di impugnare la sentenza.

 

Terzo con titolo anteriore alla litispendenza

 

Il diritto o l’obbligo del terzo sorgono prima che venga proposta la domanda; anche qui il processo si conclude senza che gli sia stato chiamato a partecipare.

In questo caso si tutela il diritto di difesa del terzo rispetto a quello di azione della parte vittoriosa poiché le parti hanno scelto di proposito di non instaurare il contraddittorio nei confronti del terzo nonostante il suo diritto fosse sorto prima della proposizione della domanda.

 

Pregiudizialità istantanea e permanente

 

Nella pregiudizialità istantanea le modifiche della situazione pregiudiziale intervenute dopo la nascita della situazione dipendente, sono del tutto irrilevanti.

 

Es. Tizio concede ipoteca su un bene ad un creditore ipotecario Sempronio; successivamente sorge una controversia tra Tizio e Caio sull’accertamento della proprietà sul bene; la sentenza statuisce che il legittimo proprietario del bene è Caio.

Tuttavia affinché l’ipoteca sorga efficacemente, è necessario che colui che la concede sia proprietario nel momento in cui l’ha concesso; la perdita della proprietà del bene da parte del concedente l’ipoteca, dopo che questa è stata iscritta, non estingue l’ipoteca.

Quindi affinché l’ipoteca nasca, è necessario che il concedente sia proprietario nel momento in cui l’ipoteca è iscritta; ciò significa che essa persiste anche se il concedente dovesse poi perdere la proprietà del bene.

 

Diverso invece è il nesso di pregiudizialità-dipendenza permanente, nel quale la situazione pregiudiziale deve esistere sia nel momento in cui sorge la situazione dipendente sia dopo, in quanto il venir meno ad esistenza della prima comporta l’estinzione della seconda.

 

Es. Tizio dà in locazione un bene a Caio; Caio a sua volta dà in sublocazione lo stesso bene a Sempronio; in questo modo abbiamo un rapporto principale di locazione tra Tizio e Caio e un rapporto dipendente di sublocazione tra Caio e Sempronio.

Affinché il rapporto dipendente di sublocazione possa esistere è necessaria la sussistenza del rapporto principale di locazione:

Dott. La Marchesina Dario

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento