
ISSN 1127-8579
Pubblicato dal 14/09/2006
All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/22644
Autore: La Greca Giuseppe
L’assegnazione degli alloggi popolari negli enti locali della Regione Siciliana: il revirement legislativo sulle competenze.
Le disposizioni che nell’ambito della Regione Siciliana regolano la competenza sull’approvazione delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi popolari sono diverse e tutte preordinate ad escludere la competenza gestionale degli organi dirigenziali stabilita dall’art. 2 comma 3 della L.r. n. 23/98 che ha richiamato l’ormai abrogato art. 6 comma 2 della L. n. 127/97 e s.m.i.
La competenza legislativa regionale in materia è connessa con quella in materia di lavori pubblici della quale costituisce una species[1], l'art. 4 del d.P.R. 1° luglio1977, n. 683 (Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di opere pubbliche), sostituendo l'art. 5 del d.P.R. n. 878 del 1950, ha infatti disposto che “la Regione esercita le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato nelle materie attinenti all'edilizia economica e popolare o comunque sovvenzionata”. Ad aver realizzato il revirement legislativo sulla competenza ad emanare l’atto finale del procedimento amministrativo di assegnazione degli alloggi popolari è stata la L.r. n. 2/02 la quale individua sia la competenza del sindaco che quella del consiglio comunale in ragione della sussistenza o meno di alcuni elementi oggettivi e soggettivi che caratterizzano la tipologia di alloggi da assegnare ed i requisiti dei destinatari dell’assegnazione.
Il sindaco (del comune nel cui territorio sono stati realizzati) in forza dell’art. 25 comma 1 ter della predetta L.r. n. 2/02 provvede ad assegnare gli alloggi popolari costruiti con finanziamenti statali, regionali, comunali, con priorità ai residenti nel comune stesso. Il consiglio comunale, ai sensi del novellato art. 1 comma 4 L.r. n. 12/52 (comma aggiunto con art. 24, L.r. 6 maggio 1981, n. 86, poi sostituito nel senso di che trattasi dall'art. 23, comma 8, L.r. 26 marzo 2002, n. 2), è competente ad approvare le graduatorie per l’assegnazione degli alloggi contenuti nei piani di recupero di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, da assegnare in locazione a famiglie o persone delle categorie con reddito annuo di scarso valore che vivono in case fatiscenti, antigieniche ed improprie. Le due disposizioni, essendo successive alla L.r. n. 23/98, ripropongono, l’adozione di atti gestionali in capo ad organi politici, senza peraltro poter fare applicazione, proprio per il principio della successione delle leggi nel tempo, dell’art. 107 comma 5 Tuel (ovvero dell’abrogato art. 45 comma 33 D. lgs. n. 80/98), a mente del quale a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, le disposizioni che conferiscono agli organi politici l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, fatte salve le eccezioni di legge[2]. Sempre in tema di competenze, da ultimo, è venuta meno quella delle commissioni alloggi popolari già previste dall'art. 6 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e dall'art. 18 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, per effetto della soppressione degli stessi organismi disposta con l’art. 40, comma 1, della L.r. n. 17/04: a seguito di tale semplificazione procedimentale le relative attività divengono, in via residuale[3], oggetto di funzione propria dei comuni che vi provvedono direttamente[4]. Giuseppe LA GRECA (segretario comunale)
L’assegnazione degli alloggi popolari negli enti locali della Regione Siciliana: il revirement legislativo sulle competenze. |
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Pubblicato indiritto enti localiin data14/09/2006
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Le disposizioni che nell’ambito della Regione Siciliana regolano la competenza sull’approvazione delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi popolari sono diverse e tutte preordinate ad escludere la competenza gestionale degli organi dirigenziali stabilita dall’art. 2 comma 3 della L.r. n. 23/98 che ha richiamato l’ormai abrogato art. 6 comma 2 della L. n. 127/97 e s.m.i.
La competenza legislativa regionale in materia è connessa con quella in materia di lavori pubblici della quale costituisce una species[1], l'art. 4 del d.P.R. 1° luglio1977, n. 683 (Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di opere pubbliche), sostituendo l'art. 5 del d.P.R. n. 878 del 1950, ha infatti disposto che “la Regione esercita le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato nelle materie attinenti all'edilizia economica e popolare o comunque sovvenzionata”. Ad aver realizzato il revirement legislativo sulla competenza ad emanare l’atto finale del procedimento amministrativo di assegnazione degli alloggi popolari è stata la L.r. n. 2/02 la quale individua sia la competenza del sindaco che quella del consiglio comunale in ragione della sussistenza o meno di alcuni elementi oggettivi e soggettivi che caratterizzano la tipologia di alloggi da assegnare ed i requisiti dei destinatari dell’assegnazione.
Il sindaco (del comune nel cui territorio sono stati realizzati) in forza dell’art. 25 comma 1 ter della predetta L.r. n. 2/02 provvede ad assegnare gli alloggi popolari costruiti con finanziamenti statali, regionali, comunali, con priorità ai residenti nel comune stesso. Il consiglio comunale, ai sensi del novellato art. 1 comma 4 L.r. n. 12/52 (comma aggiunto con art. 24, L.r. 6 maggio 1981, n. 86, poi sostituito nel senso di che trattasi dall'art. 23, comma 8, L.r. 26 marzo 2002, n. 2), è competente ad approvare le graduatorie per l’assegnazione degli alloggi contenuti nei piani di recupero di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, da assegnare in locazione a famiglie o persone delle categorie con reddito annuo di scarso valore che vivono in case fatiscenti, antigieniche ed improprie. Le due disposizioni, essendo successive alla L.r. n. 23/98, ripropongono, l’adozione di atti gestionali in capo ad organi politici, senza peraltro poter fare applicazione, proprio per il principio della successione delle leggi nel tempo, dell’art. 107 comma 5 Tuel (ovvero dell’abrogato art. 45 comma 33 D. lgs. n. 80/98), a mente del quale a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, le disposizioni che conferiscono agli organi politici l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, fatte salve le eccezioni di legge[2]. Sempre in tema di competenze, da ultimo, è venuta meno quella delle commissioni alloggi popolari già previste dall'art. 6 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e dall'art. 18 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, per effetto della soppressione degli stessi organismi disposta con l’art. 40, comma 1, della L.r. n. 17/04: a seguito di tale semplificazione procedimentale le relative attività divengono, in via residuale[3], oggetto di funzione propria dei comuni che vi provvedono direttamente[4]. Giuseppe LA GRECA (segretario comunale)- Matranga Alfredo - (18/03/2010) - Il d.l. c.d. "salva liste" non è applicabile alla Regione Lazio
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