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*** Sono trascorse due settimane dall’emissione del
provvedimento del Tribunale di L’Aquila con il quale veniva accolto un ricorso
proposto ex art. 700 c.p.c. da un privato nell’interesse proprio e dei propri
pargoli che tanto clamore sembra aver suscitato, con l’ineludibile apporto
mediatico di stampa e televisione. Personalmente, non mi dichiaro affatto sorpreso dal
contenuto della motivazione espressa nel testo dell’Ordinanza, in quanto, -
anche volendo prescindere dal comune rilievo che il risultato di
un’elaborazione critica espressa nel variegato e complesso mondo del diritto
non necessariamente possa definirsi l’equivalente di un’analoga percezione
critica definita sulla base di principi matematici -, ove si consideri
l’attuale periodo epocale in cui viviamo. Sarebbe perfino effimero ed ipocrita affermare
il contrario, poiché, come sostenuto da
un’autorevole corrente filosofica del nostro tempo, esiste solo ciò che appare
pubblicamente, come peraltro, sembra confermare ampiamente l’attuale
“tendenza”. Ora, passando ad un attento e rigorosamente “equi-distante”
esame del testo del provvedimento, condizione imprescindibile, ove vuole
realmente definirsi la complessa ratio decidendi insita nel complesso e non
banale ragionamento seguito dal
Tribunale, Sulla prima eccezione di nullità del ricorso ex art. 700
c.p.c. Nel corpo della motivazione del Tribunale abruzzese, si
riscontra (mi sembra di leggere testualmente) che: “tanto in dottrina quanto in
giurisprudenza, si è ritenuto che è affetto da nullità il ricorso cautelare
ante causam che non indichi la domanda che verrà fatta valere con l’instaurando
giudizio di merito (cfr. Tribunale di Napoli, ordinanza 30 aprile 1997, in Foro
it., 1998, 270; Pret. Vigevano – sezione distaccata di Mortasa, ordinanza 1
agosto 1995, ivi, 1996, I, 1864; Tribunale di Potenza, 29 marzo 1995, in Giur.
Merito, I, 405; per alcuno, il ricorso dovrebbe addirittura indicare petitum
causa pretendi e conclusioni: cfr. Pret. Alessandria, ordinanza 16 marzo 1993,
in Giur. It. 1993, I, 775, che ritiene altresì trattarsi di nullità insanabile,
perché siffatto ricorso non sarebbe in grado di raggiungere lo scopo che gli è
proprio, ossia il collegamento teleologico tra domanda cautelare e domanda di
merito), ma si è prontamente escluso che l’onere di indicazione della domanda
dell’instaurando giudizio di merito richieda un’analitica e necessariamente ben
distinta formulazione delle conclusioni di merito. E ciò soprattutto laddove si
consideri - come rilevato in dottrina - che la disciplina del rito ordinario di
cognizione consente all’attore di integrare o precisare la domanda nel corso
dell’istruttoria (articolo 183 comma 5 Cpc). Deve affermarsi, pertanto,
l’ammissibilità del ricorso che contenga anche in modo implicito, ma
inequivocabilmente l’indicazione della domanda di merito (cfr. Tribunale di
Trani, ordinanza 16 gennaio 1997, in Foro it., 1998, I, 2017; Tribunale di
Nocera Inferiore 1 agosto 1995, in Giur. It., 1996, I, 238)”. Orbene, proprio partendo da una delle tante citazioni
giurisprudenziali indicate dal Tribunale, si evince l’inammissibilità del
ricorso ex art. 700c.p.c. atteso che “dagli elementi sistematici ricavabili
dalla novella sul processo civile emerge che la domanda cautelare proposta
"ante causam" deve necessariamente contenere l'indicazione della
<causa petendi>, del <petitum> e delle conclusioni della futura
causa di merito”. (cfr. Pretura Alessandria, 16 marzo 1993 pubblicata in Giur.
it. 1993, I,2, pp.775). Ciò, stando alla ricostruzione del contenuto del ricorso
sulla base delle stesse perplessità manifestate dal decidente nel
provvedimento, e chiaramente salvo un approfondimento del contenuto dell’atto
introduttivo, allo stato, non reperibile. In ogni caso v’è di più, ove si consideri che, in un passo
successivo dello stesso provvedimento appena citato, si legge che per il
medesimo giudicante, “è nullo ex art. 156 comma 2 c.p.c., poiché non può
raggiungere lo scopo che gli è proprio, il ricorso cautelare "ante
causam" che non indichi nell'atto introduttivo "petitum, causa
petendi", nonché le conclusioni dell'instauranda causa di merito. Lo scopo
del ricorso risiede infatti nel collegamento tecnologico tra domanda cautelare
e la domanda di merito”. Di identico tenore espressivo, la stragrande maggioranza dei
provvedimenti esistenti sulla materia considerata, laddove si consideri che “la
mancanza dell'indicazione delle conclusioni di merito nel ricorso cautelare
comporta l'inammissibilità dello stesso purché l'esame complessivo dell'atto
consenta al giudice di individuare i termini della domanda” (cfr. Tribunale
Roma, 14 giugno 2001, pubblicata in Lavoro nella giur. (Il) 2001, pp.1196). Come si può desumere agevolmente da una prima sommaria
lettura, da quanto rilevato ut supra, non si riesce a cogliere alcun genere di
riferimento in merito a quanto considerato dal Tribunale, circa “l’ammissibilità
del ricorso che contenga anche in modo implicito, ma inequivocabilmente
l’indicazione della domanda di merito”. Ulteriori segnali contrastanti si colgono, ove si consideri
quanto ritenuto dal Tribunale in relazione al tentativo di accostamento operato
con il rito processuale ordinario. Infatti, è vero “che la disciplina del rito
ordinario di cognizione consente all’attore di integrare o precisare la domanda
nel corso dell’istruttoria (articolo 183 comma 5 Cpc)” ma non anche nella fase
cautelare di un procedimento speciale, considerata l’assoluta autonomia del
nuovo processo cautelare uniforme disegnato dal Legislatore con l’avvento della
novella del 1990. Pertanto, la richiesta cautelare, per poter essere presa
validamente in considerazione (prescindendo in tale fase iniziale dall’esame
nel merito del grado di fondatezza o meno delle doglianze proposte dal
ricorrente, rilevando, quanto testò appena dedotto, ai fini del giudizio in
ordine alla pregiudiziale questione di ammissibilità della stessa istanza
cautelare) dal Giudice Delegato all’Esame dei Procedimenti Cautelari proposti
ante causam (come nella fattispecie trattata) deve essere già perfetta in ogni
sua parte al momento del deposito del ricorso nella Cancelleria del predetto
Giudice. Tuttavia, è innegabile che l’Ordinanza emessa dal Giudice
della Cautela, sia di grande spessore e rilievo, tanto da aver suscitato il
pubblico clamore che normalmente
competono a provvedimenti di analogo genere e natura, laddove ci si
trovi in presenza di un delicato quanto complesso ragionamento giuridico,
caratterizzatosi - come nella fattispecie - essenzialmente per aver volutamente
interpretato in un’ottica prettamente subiettiva ed originale, le stesse
pronunce giurisprudenziali di per sé idonee a giustificare non l’accoglimento
ma bensì il rigetto del ricorso proposto dalla parte con specifico riferimento
a tale punto della controversia. Per mere ragioni di brevità, mi astengo dal riportare anche
le ulteriori motivazioni contenute nei restanti provvedimenti citati, che, come
innanzi esposto, sono comunque di identico tenore, sia di forma che di
sostanza. Sulla seconda eccezione di nullità del ricorso ex art. 700
c.p.c. Si legge nell’Ordinanza del Tribunale che “non ignora questo
giudice che si è ritenuto da parte di alcuno in dottrina che, quando sia
promossa un’azione nei confronti di un minore, l’atto di citazione debba essere
rivolto – a pena di invalidità (sanata dalla costituzione di entrambi) – ad
entrambi i genitori, in quanto la rappresentanza del minore spetta agli stessi
congiuntamente. Nel caso in esame, però, viene in rilievo non il profilo
passivo di un rapporto processuale, ma l’esercizio dell’azione giudiziale in
nome e per conto dei figli minori, fattispecie in relazione alla quale la
giurisprudenza ritiene che, laddove non siano destinate ad incidere sul
patrimonio del minore, non sia necessario l’esercizio congiunto da parte di
entrambi i genitori (oltre alla preventiva autorizzazione del giudice tutelare)
(in tal senso, alcune pronunce in materia di impugnazione davanti al giudice
amministrativo proprio di provvedimenti dell’amministrazione scolastica: cfr.
Tar Lombardia, 284/86; in Tar, 1986, I, 2827; Tar Abruzzo, sezione di Pescara,
157/85, in Tar, 1985, I, 2492; Tar Calabria, sezione di Reggio Calabria,
287/84, in Tar, 1985, I, 742)”. In considerazione di quanto appena espresso, il Giudice
monocratico conclude sul punto affermando che: “la proposizione di una domanda
giudiziale, anche cautelare, non deve essere necessariamente proposta da
entrambi i genitori, benché la potestà genitoriale sia normalmente congiunta,
per di più laddove – come nel caso all’esame di questo giudice – si tratta di
richiesta di provvedimento d’urgenza e, comunque, privo di incidenza sulla sfera
patrimoniale dei minori e volto piuttosto ad ampliare la sfera giuridica
soggettiva degli stessi, che si assume compresa nel suo pieno esplicarsi”. Ora, ci si chiede se
il Tribunale avesse malauguratamente rigettato il ricorso, - come si è peraltro
verificato per quello proposto autonomamente dal genitore esercente la potestà
- cosa sarebbe accaduto nell’ipotesi di applicazione del generale (ed
obbligatorio) principio della soccombenza sancito dall’art. 91 c.p.c. in
relazione all’art. 669 septies c.p.c.? Credo che, in tale ipotesi, si sarebbe verificata una
probabile condanna del minore (rectius: del proprio genitore in qualità di
esercente la potestà) con il conseguente ineludibile impoverimento del
patrimonio familiare (tenuto conto della regola generale relativa al regime di
comunione legale dei beni, che, in relazione alla cui circostanza, nella
fattispecie, non mi sembra che il Tribunale sia stato sfiorato dal benché
minimo dubbio). Dunque, già sotto tale profilo, non mi sembra opportuno
affermare quanto riportato nell’Ordinanza laddove si riscontra che “come nel
caso all’esame di questo giudice, si
tratta di richiesta di provvedimento d’urgenza e, comunque, privo di incidenza
sulla sfera patrimoniale dei minori e volto piuttosto ad ampliare la sfera giuridica
soggettiva degli stessi, che si assume compresa nel suo pieno esplicarsi”. Del resto, non mi sembra che avuto riguardo ai soli casi
concernenti la proposizione di provvedimenti d’urgenza sia comunque “scontata”
una compensazione delle spese di lite da parte del Giudice della cautela adito
dalla parte ricorrente. Ma proprio da un’attenta lettura di tale passo
dell’ordinanza, credo di intravedere un’importante aspetto circa la visione
tipicamente super partes, che notoriamente connota l’imparzialità e l’autonomia
della figura di un qualsivoglia soggetto investito dell’esercizio della
funzione giurisdizionale nel nostro Paese. Infatti, considerato che la motivazione rassegnata su tale punto specifico non
attiene al merito, circa l’esame della fondatezza o meno del ricorso, suscita
indubbia perplessità il rafforzamento del predetto concetto espresso su tale
punto con l’inciso finale: “….volto piuttosto ad ampliare la sfera giuridica
soggettiva degli stessi, che si assume compresa nel suo pieno esplicarsi”? In realtà, appare fin troppo chiaro come, solo conoscendo in
anticipo la sorte del ricorso (avuto riguardo all’esame delle ragioni di merito
dello stesso, sotto il duplice profilo della ricorrenza del fumus boni juris e
del periculum in mora) potesse giungersi a tale affermazione, volta a
contrastare ancora un’eccezione pregiudiziale di rito concernente
l’ammissibilità del ricorso. Detto con le parole povere di un comune cittadino, tale
affermazione suona come se il Tribunale - prima ancora di terminare l’esame di
tutte le singole e complesse eccezioni pregiudiziali sollevate dal resistente,
e, dall’Avvocatura dello Stato - avesse comunque, già deciso di accogliere sic
et simpliciter la domanda proposta, prescindendo da ogni fastidioso impedimento
di ordine processuale (inammissibilità del ricorso) e procedurale (difetto di
giurisdizione), i quali ultimi, quindi, considerata la raffinata, quanto
sottile disputa giuridica in corso, sarebbero stati in ogni caso prontamente
respinti al mittente! Sull’eccezione di difetto di giurisdizione dell’AGO. Possiamo finalmente iniziare a considerare l’ipotesi
concernente il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. in relazione alla questione
trattata. Sul punto, il Tribunale afferma che “la lettera e) del comma
2 dell’articolo 33 suddetto, infatti, prosegue escludendo espressamente dalla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo i "rapporti individuali
di utenza con soggetti privati" e le "controversie meramente
risarcitorie che riguardano il danno alla persona". Orbene, proprio
considerando tali espresse esclusioni dall’ambito di estensione della
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella materia dei servizi
pubblici, procedendo alla qualificazione della domanda – rilevando a tal fine
non il contenuto dei provvedimenti d’urgenza richiesti, bensì l’azione di
merito che si intenda intraprendere, rispetto alla quale la cautela invocata si
pone come strumentale – deve ritenersi sussistere la giurisdizione del giudice
ordinario. In primo luogo, infatti, deve rilevarsi come la pretesa di
tutela del diritto inviolabile e costituzionalmente garantito di libertà
religiosa dei figli minori del ricorrente, che si assume leso in conseguenza
all’esposizione del crocifisso nelle aule della scuola pubblica "Antonio Silveri"
di Ofena (facente capo all’istituto comprensivo di scuola materna ed elementare
di Navelli) che gli stessi frequentano, attiene al rapporto individuale di
utenza del pubblico e servizio di istruzione tra detti alunni e l’istituto
scolastico alla cui attività i medesimi attendono”. In verità, senza voler contrastare a tutti i costi
l’originale e subiettivo punto di vista del Giudicante adito, - degno di
assoluto rispetto quantomeno sotto il profilo della completa esposizione
dell’argomento specificamente richiamato su tale punto - sia consentito allo
scrivente di dubitare dell’obiettiva applicabilità dello stesso alla
fattispecie in esame, posto che, le ragioni ostative all’applicabilità
sembrerebbero derivare proprio dalle stesse argomentazioni contenute nella
decisione. Infatti, il Giudicante ha ritenuto esistente la propria
competenza giurisdizionale, fondandola sulla ritenuta esclusione dall’ambito di
operatività della giurisdizione esclusiva amministrativa sancita dall’art. 33
del D.Lgs.vo 80/1998, nel testo successivamente modificato dalla L.205/2000, in
quanto, la lettera “E”, comma 2 della predetta norma, prevede l’esclusione
dalla giurisdizione esclusiva delle controversie concernenti i “rapporti
individuali di utenza con i soggetti privati” e le “controversie meramente
risarcitorie che riguardano il danno alla persona”. Conseguentemente, “considerando tali espresse esclusioni
(leggo la testuale motivazione del provvedimento) dall’ambito di estensione
della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella materia dei
servizi pubblici, procedendo alla qualificazione della domanda - rilevando a
tal fine non il contenuto dei provvedimenti d’urgenza richiesti, bensì l’azione
di merito che si intenda intraprendere, rispetto alla quale la cautela invocata
si pone come strumentale - deve ritenersi sussistere la giurisdizione del
giudice ordinario” che, tradotto in parole povere, il significato che si coglie
è il seguente: la giurisdizione dell’A.G.O. sussiste nella fattispecie
esaminata, considerato l’inquadramento della domanda non in funzione della
misura cautelare invocata, ma bensì in funzione del giudizio di merito (non
ancora iniziato) la cui proposizione è allo stato degli atti quantomeno futura
ed incerta, poiché il ricorrente, almeno in linea di principio, potrebbe anche
decidere di non attivarsi per iniziare la successiva fase di merito. Ora delle due l’una: il potere di determinare -
circoscrivendolo adeguatamente, e, non certo ampliandolo - il petitum e la causa
petendi esiste in relazione ad una domanda che, allo stato degli atti ancora
non esiste giuridicamente? Da tale risposta, dipende buona parte della soluzione
inerente alla questione giurisdizionale sollevata. Per ragioni sostanzialmente identiche, non potrebbe
condividersi l’ulteriore passo motivazionale del provvedimento, nel quale si
legge: “né sembra possibile svilire la
questione all’esame di questo giudice riconducendola – come ritengono i
resistenti (cfr. pag. 5 della memoria difensiva depositata in data 14 ottobre
2003) – ad un profilo organizzativo del pubblico servizio di istruzione. A ben
vedere, affermare ciò vorrebbe dire che con il ricorso in esame, il ricorrente
abbia inteso censurare un profilo relativo all’organizzazione dei mezzi
nell’ambito di un ufficio pubblico, essendo appunto mezzi materiali anche
quelli facenti parte dell’arredo scolastico, nel cui ambito verrebbero dettate
le disposizioni che prevedono l’esposizione del crocifisso nella aule delle
scuole pubbliche (come si dirà diffusamente di seguito). Tale prospettazione,
benché in passato sostenuta in giurisprudenza (cfr. Pret. Roma 17 maggio 1986,
in Riv. Giur. Scuola, 1986, 619), sembra non voler cogliere la vera essenza
della questione, elidendo il profilo della lesione – seppure prospettata – di un
diritto assoluto costituzionalmente tutelato. Evidente forzatura che, di fronte
al rilievo in tal senso del resistente in sede di discussione del ricorso, ha
spinto il rappresentante dell’Avvocatura dello Stato a contestare che l’assunto
difensivo possa essere riassunto nella riconducibilità della questione a meri
profili attinenti all’arredo scolastico (cfr. verbale dell’udienza del 15
ottobre 2003)”. In effetti, il Tribunale, proseguendo nella propria
disamina, rileva come sia inapplicabile il tentativo di richiamare il “ profilo
organizzativo del pubblico servizio di istruzione” in quanto, “tale
prospettazione, benché in passato sostenuta dalla giurisprudenza, sembra non
voler cogliere la vera essenza della questione, elidendo il profilo della
lesione - seppure prospettata - di un diritto assoluto costituzionalmente
tutelato”. Anticipando quanto in appresso si dirà, sia consentito
rilevare come non possa escludere la fattispecie lamentata da una
organizzazione generale della modalità della prestazione del servizio
istruzione; basterà considerare che analoghe censure che possano muoversi sotto
il profilo della modalità di una istruzione ancorata e legata a principi
confessionali non possono se non qualificarsi critiche al “ sistema
organizzativo” del servizio indipendentemente dal sottostante diritto
costituzionalmente garantito che nelle singole fattispecie possano farsi
valere. In ogni caso, esaminando la questione con animo sereno, -
scevro da qualsivoglia pregiudizio intriso di una falsa bigotteria - sorge naturale la seguente domanda: se la
questione esaminata attiene ad una possibile lesione di un diritto
costituzionalmente garantito, implicante
un conflitto normativo, forse la strada maestra da percorrere - rimanendo
nell’amplissimo spazio interpretativo delle norme richiamate nel provvedimento
- sarebbe stata quella di sollevare una ipotetica questione di
incostituzionalità delle stesse, ovvero, in alternativa, la pacifica ammissione
della inesistenza del diritto azionato in sede cautelare. Infatti, delle due l’una: se il punto focale del
ragionamento seguito dal Tribunale deve rinvenirsi nel voler tutelare ad ogni
costo quella che sembrerebbe essere apparsa prima facie come una macroscopica
lesione di un diritto costituzionalmente garantito dalla nostra Carta
Fondamentale, allora, vertendosi in tale specifica ipotesi, sarebbe stato non
solo opportuno, ma finanche doveroso per il Giudicante sospendere il giudizio
rimettendo gli atti alla Consulta, previa individuazione dell’eventuale
contrasto normativo, ove ritenuto esistente nel caso specifico. Diversamente argomentando, appare logico dover ritenere
inesistente qualsiasi contrasto in ordine a tale questione specifica, con la
conseguente inesistenza - ove esprimibile in termini puramente teorici - dell’addotta
situazione pregiudizievole destinata ad incidere significativamente sul diritto
azionato in sede cautelare, quantomeno nei termini indicati nel provvedimento. Neppure deve ritenersi confinata aprioristicamente - con una
visione miope e strumentale - l’azione proposta ex art. 700 c.p.c. nell’alveo
della responsabilità aquiliana come asserito nel provvedimento laddove si
riscontra: “la cautela richiesta è funzionale al fruttuoso esercizio
dell’azione di responsabilità aquiliana per l’asserita lesione del diritto di
libertà religiosa di cui si invoca la tutela con la reintegrazione in forma
specifica ex articolo 2058 Cc. Conseguentemente, tanto l’azione proposta da
Adel Smith in proprio, quanto quella proposta da questi quale genitore
esercente la potestà sui figli minori, rientrerebbero nell’ulteriore esclusione
sancita dalla lettera e) dell’articolo 33 del decreto legislativo 80/1998 (e
successive modificazioni) rispetto alla previsione della giurisdizione del
giudice amministrativo per le controversie relative a servizi pubblici, ossia
le azioni risarcitorie. La circostanza stessa che il rimedio invocato dal ricorrente
si concreti in una richiesta di ordinarie ai resistenti un facere, prima in via
provvisoria ed urgente e, quindi, in via definitiva, discende dal fatto stesso
che venga proposta un’azione risarcitoria in forma specifica e non può
determinare - come invece ritiene parte resistente - una diversa qualificazione
della domanda quale attinente ad un aspetto organizzativo del servizio pubblico,
atteso che la reintegrazione in forma specifica implica sempre la condanna ad
un facere, a un non facere e a un dare da parte del soggetto danneggiante”. Infatti, poiché, nella fattispecie trattata, i figli del
ricorrente erano regolarmente iscritti alla classe frequentata presso la
struttura pubblica, è inevitabile come con l’iscrizione alla stessa sia
intercorso un vero e proprio contratto. Pertanto, la responsabilità del neminem laedere di cui
all’art. 2043 c.c. - nella fattispecie, attualizzata “ad hoc” con una pur
pregevole operazione di “transfert” nell’art. 2058 c.c. - deve ritenersi
ampiamente superata dalla concorrente esistenza di una tutela di tipo
marcatamente contrattuale, come si desume dalle stesse argomentazioni usate
(sia pure al fine di dimostrare un diverso aspetto della vicenda) dal Tribunale
nell’aver riscontrato l’esistenza di uno specifico quanto particolare rapporto
individuale di utenza con il privato, quale motivo della ritenuta esclusione
della controversia in esame dalla giurisdizione esclusiva del Giudice
amministrativo. L’argomento è capzioso e renderebbe sempre accessibile la
strada della giurisdizione ordinaria, dimenticando la attuale competenza del
Giudice Amministrativo anche per il risarcimento del danno conseguente ad atti
illegittimi, come previsto dalla L.205 del 2000. Neppure appare condivisibile l’ulteriore assunto circa il “ritenersi
pacifica la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi
in materia di diritti soggettivi e, per di più, venendo in rilievo un diritto
di libertà inviolabile e costituzionalmente garantito (cfr. Tribunale di Roma,
sezione seconda, ord. 18 dicembre 2002, in www.edscuola.it, Pre. Milano, ord.
15 febbraio 1990, in Foro it, I, 1746; Trib. Milano, 18 dicembre 1986, ivi, 1987,
I, 2496). Né appare dubitabile che la situazione giuridica soggettiva dedotta
dal ricorrente, in proprio e in relazione ai figli minori, sia di diritto
soggettivo, poiché si riconnette in via diretta alla norma costituzionale
dell’articolo 19, che tutela non solo la libertà di culto, ma anche - e come si
dirà più ampiamente di seguito - la libertà cosiddetta negativa di religione e
la libertà di coscienza in relazione al fenomeno religioso (come sostenuto
dalla dottrina e come affermato dalla Corte costituzionale in più decisioni)”.
Infatti, nessuno può negare che il diritto in esame, di
indubbia dignità costituzionale, ed anzi, proprio perché tale, - essendo un
diritto personalissimo del singolo individuo - giammai potrebbe definirsi
semplicisticamente al rango di semplice diritto soggettivo, giacché da tale
classificazione, esula la tipologia di diritti ut supra evidenziata. Sull’ammissibilità di un provvedimento inibitorio - emesso
in via cautelare - consistente in un’attività di <facere> o <non facere> imposta alla p.a.. Proprio con riferimento all’articolo 2 della L. 2448/1865,
all. E, che devolve alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria le
materie riguardanti un diritto civile o politico, il riferimento
giurisprudenziale citato dal Tribunale nell’Ordinanza - Pret. Milano, ord. 15
febbraio 1990, Brossais c. Ministero Pubblica Istruzione e altro, in Foro it.
1990, I, pp.1746 - ove letto per esteso, afferma che: “sono inammissibili le
richieste di provvedimenti di urgenza contro la p.a. avanzate dal genitore che,
non avendo scelto, all'atto d'iscrizione del figlio alla scuola pubblica media
inferiore, se avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica o,
piuttosto, usufruire delle attività alternative, chieda all'autorità giudiziaria
ordinaria, in primo luogo, di accertare il diritto alla libertà religiosa e, in
secondo luogo, di inibire gli atti diretti a comprimere tale diritto (in
particolare, è stato osservato che, in sede di tutela cautelare urgente, non è
possibile il mero accertamento del diritto nè l'emanazione di provvedimenti
inibitori volti a condannare la p.a. ad un "facere"). Pertanto, appare quantomeno non conforme alla massima
giurisprudenziale citata, la statuizione contenuta nell’Ordinanza diretta a
provocare la rimozione di un simbolo religioso, e, quindi, sostanzialmente
un’attività di “facere”. Il Tribunale, prosegue la disamina di quanto richiesto nel
ricorso, osservando che sarebbe controversa, la possibilità di emanare
provvedimenti che prevedano un “facere” (come richiesto, appunto, nel caso in
esame) ovvero un “non facere” da parte della pubblica amministrazione. A norma dell’articolo 4 della legge 2248/1865 all. E,
nonostante la posizione di diritto soggettivo del privato che si assuma violata
da un atto o da un comportamento della pubblica amministrazione, è infatti
vietato al giudice di sostituirsi all’autorità amministrativa, sicché - salvo
deroghe espresse - non è ammessa, tanto in sede di giudizio ordinario di
cognizione quanto in sede cautelare ed urgente, non solo l’adozione di
provvedimenti di annullamento, modifica o sospensione di un atto
amministrativo, ma anche di un comportamento (come appunto la condanna ad un
facere o ad un non facere) direttamente incidente nella sfera di
discrezionalità della pubblica amministrazione, ossia in quegli atti o
comportamenti attuativi dei fini istituzionali della pubblica
amministrazione.Orbene, premesso che Cassazione, civile, Sezioni unite 12906/98
citata – non appare affatto pertinente alla fattispecie trattata, in quanto relativa
all'apprensione di un fondo del privato da parte dell'Amministrazione, decorsi
tre mesi dall’emissione del decreto prefettizio autorizzativo dell'occupazione
temporanea e d'urgenza, inerendo piuttosto ad una controversia rientrante nella
materia regolata dalla legge 22 ottobre 1971 n. 865, forse, il Giudicante
intendeva riferirsi “ad un presunto
comportamento di fatto, non riconducibile nell'ambito dell'attività
pubblicistica della Amministrazione medesima”. Infatti, in tale ultima ipotesi,
dovrebbe ritenersi esperibile da parte del medesimo privato l’azione di
reintegrazione o manutenzione nel possesso, non operando in tale situazione il
divieto per il giudice ordinario di condanna della Amministrazione ad un
facere, sulla scorta dell’art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E. Ma a ben vedere, l’Ordinanza, appare carente proprio nelle
motivazioni che dovrebbero condurre a tale conclusione. Infatti, per: Pretura di Monza, 23 marzo 1990, Genovese e
altro c. Ministero Pubblica Istruzione e altro, in Foro it. 1990, I, pp.1745,
laddove si esamina il testo del provvedimento per esteso, si legge: “è
ammissibile la richiesta di provvedimento di urgenza contro la p.a., avanzata
dai genitori che, avendo scelto, all'atto d'iscrizione dei due figli
rispettivamente alla scuola pubblica materna ed elementare, di non avvalersi
dell'insegnamento religioso cattolico nè delle attività alternative, chiedano
all'autorità giudiziaria ordinaria di inibire il comportamento con cui si vieta
l'assenza dei minori dai locali scolastici durante lo svolgimento della lezione
di religione (in particolare, è stato osservato che è possibile emanare
provvedimenti inibitori avverso atti della p.a. compiuti in carenza assoluta di
potere)”. Tanto premesso, a) dov’ è la carenza di potere della P.A., visto che
nell’Ordinanza non si colgono le motivazioni sotto tale profilo? b) l’oggetto della richiesta sarebbe in ogni caso non
un’attività di facere o non facere, bensì la richiesta inoltrata dai genitori
all'autorità giudiziaria ordinaria di inibire il comportamento con cui si vieta
l'assenza dei minori dai locali scolastici durante lo svolgimento della lezione
di religione. Sembrerebbe quindi proprio l’antitesi rispetto a quanto si è
verificato nel caso in esame. Parimenti privi di pregio sono i riferimenti a Cassazione
Civile 1.10.1997, (non a sezioni unite, ma riferentesi alla sezione II) ,
poiché riguardante un’ipotesi di
usucapione ex art. 1159 bis c.c. estranea alla questione che ci occupa;
mentre, il richiamo a Cass. Civ.
sez.unite n.39/2001 - volta ad affermare
che sussisterebbe la giurisdizione ordinaria in base al principio che le azioni
possessorie, quelle di nunciazione, quelle cautelari ex art. 700 c.p.c. e
quelle petitorie sono esperibili davanti al Giudice ordinario -.non si attaglia
al caso in esame. Infatti, la ammissibilità della azione cautelare nei
confronti della P.A. - allorquando il comportamento perseguito da quest'ultima
non si ricolleghi ad atti o provvedimenti amministrativi, emessi nell'ambito e nell'esercizio
di poteri discrezionali ad essa spettanti, idonei ad incidere nella sfera
giuridica del privato, ma si concreti in una mera attività materiale che invada
la sfera giuridica e patrimoniale del privato, ledendo beni di cui questi
assuma di essere proprietario, od anche semplice “possessore” – non si
riscontra nel caso in cui trattasi non
già di comportamenti “materiali”
trasgressivi della regolamentazione della P.A., giacché nel caso
concreto, la esposizione del simbolo della Croce è addirittura previsto da
norme alle quali la stessa P.A. è astretta ad osservare . Quindi trattasi non
di attività “materiale” ma
“organizzativo” e non “discrezionale” dell’attività della p.a. specificamente
considerata. Ora, premesso che la questione trattata nel precedente
invocato attiene ad una fattispecie completamente diversa da quella in esame,
non può non evidenziarsi come, l’attività in oggetto, non possa essere
classificata come “materiale” poiché riguarda una materia oggetto di
insegnamento didattico espletato nel corso dell’ora di religione (cattolica) in
relazione alla quale, deve quindi ritenersi sussistente il potere
discrezionale, anche sotto il profilo organizzativo della p.a.. Non va poi trascurata
la circostanza che, - come detto innanzi - il ricorrente avrebbe semmai potuto
chiedere l’eventuale esonero dei propri figli dal partecipare all’ora di
religione, proprio per consentire la salvaguardia della propria libertà
all’integrità morale di tipo religioso, che, a sua volta implica il diritto -
costituzionalmente garantito - di scegliersi la propria religione (od
eventualmente nessuna per gli atei). Infatti, sul punto, giova sottolineare che la Costituzione
protegge il diritto considerato nella
sua valenza uti singuli di tutti i cittadini, senza discriminazioni di sorta,
anche sotto il profilo della c.d. laicità che non deve quindi essere esasperata
come principio, considerandola come una specie di “dogma” sempre “pronto
all’uso” da agitare dinanzi a qualsivoglia orientamento - anche religioso di -
tipo diverso al fine di non incorrere nell’opposto eccesso: quello della tutela
di un diritto ad un concetto superiore di laicità espresso in termini
prettamente assolutistici. Sul rispetto della libertà religiosa costituzionalmente
garantita. Da ultimo, il Tribunale in sede cautelare sembra aver
travisato l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, sez. II, che in data
27 aprile 1988 aveva emesso il proprio Parere n. 63/1988 avente ad oggetto
proprio il quesito concernente l’insegnamento della religione cattolica ed
esposizione dell'immagine del predetto simbolo religioso nelle aule
scolastiche. Ebbene, in tale
occasione, il Consiglio di Stato, aveva affermato che “deve ritenersi che siano
tuttora legittimamente operanti le disposizioni di cui all'art. 118 del R.D. 30
aprile 1924, n. 965 e quelle di cui all'allegato c) del R.D. 26 aprile 1928, n.
1297, concernenti l'esposizione del Crocifisso nelle scuole, le quali non
attengono all'insegnamento della religione cattolica, né costituiscono
attuazione degli impegni assunti dallo Stato in sede concordataria”. Precisando che il simbolo religioso, rappresenta il simbolo
di una civiltà e cultura espresso in termini universali, indipendente
dall’appartenenza ad una specifica confessione religiosa, rilevando altresì
come la normariva esistente ad hoc, di natura regolamentare, è preesistente
rispetto ai Patti Lateranensi, in relazione ai quali, non si sono mai poste in
contrasto. Nulla, viene stabilito nei Patti Lateranensi relativamente
all'esposizione del simbolo nelle scuole o, più in generale negli uffici
pubblici, nelle aule dei tribunali e negli altri luoghi nei quali il predetto
simbolo si trovano ad essere esposti. Conseguentemente, le modificazioni apportate al Concordato
Lateranense, con l'accordo, ratificato e reso esecutivo con la Legge 25 marzo
1985, n. 121, non contemplando esse stesse in alcun modo la materia de qua,
così come nel Concordato originario, non possono influenzare, né condizionare
la vigenza delle norme regolamentari di cui trattasi. Non si è quindi, tuttora, verificata nei confronti delle
medesime, alcuna delle condizioni previste dall'art. 15 delle disposizioni
sulla legge in generale. Né appare ravvisabile un rapporto di incompatibilità
con norme sopravvenute e tantomeno può configurarsi una nuova disciplina
dell'intera materia, già regolata dalle norme anteriori. Occorre, poi, anche considerare che la Costituzione
repubblicana, - pur assicurando pari libertà a tutte le confessioni religiose -
non prescrive alcun divieto alla esposizione nei pubblici uffici di un simbolo,
che per i principi che evoca e dei quali si è detto, fa parte del patrimonio
storico dell’umanità.( parole testuali contenute nel provvedimento del C.d.S.
citato ) . Né pare, d'altra parte, che la presenza dell'immagine
simbolistica nelle aule scolastiche possa costituire motivo di costrizione
della libertà individuale a manifestare le proprie convinzioni in materia
religiosa. Di identico tenore le conclusioni rassegnate dall’Avvocatura
dello Stato di Bologna in sede di emissione del Parere datato 16 luglio 2002,
laddove si evidenzia che le disposizioni che prevedono l'affissione del
Crocifisso nelle aule scolastiche sono da ritenere ancora in vigore, così come non va ritenuta lesiva del
principio costituzionale di libertà religiosa l'affissione di un simbolo
religioso. Sul punto, l’Avvocatura dello Stato richiamava le
conclusioni rassegnate dal Consiglio di Stato nel parere innanzi citato, nel
quale si statuiva che le disposizioni dell'art. 118 del R.D. 30 aprile 1924, n.
965 e quelle dell'allegato C del R.D. 26 aprile 1928, n. 1297, dovevano
ritenersi tuttora in vigore, sottolineando la piena conformità con l’orientamento interpretativo della Corte
Costituzionale con riferimento agli artt. 2, 3, 7 e 19 della Costituzione,
sottolineando come (cfr. sentenze nn. 203 del 1989; 13 del 1991; 290 del 1992)
gli artt. 3 e 19 Cost., tutelano i valori di libertà religiosa nella duplice
specificazione di divieto: a) che i cittadini siano discriminati per motivi di
religione; b) che il pluralismo religioso limiti la libertà negativa di non
professare alcuna religione. Va inoltre considerato – a sommesso parere di chi scrive –
come la forza della fonte normativa di cui all’art. 118 del R.D. n. 965 del
1924, sia stata vieppiù confermata dalla volontà del legislatore repubblicano
che, mentre con Legge 14 luglio 1965, n. 902 (in Gazz. Uff., 31 luglio, n.
190). ( Norme relative al personale non insegnante delle scuole medie e degli
istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale) si preoccupava di
modificare il predetto decreto regio, non operava alcuna modificazione all’art.
1118 nel punto relativo alla esposizione del crocifisso. Il che rende indubbia
la volontà attuale, anche dell’ordinamento repubblicano di confermare la valenza
legislativa della norma disponente la esposizione del simbolo della Croce.
Tanto avrebbe dovuto indurre il Tribunale a sottoporre la questione di
legittimità costituzionale del complesso normativo e non già a ritenerlo privo
di forza legale. Passando poi alla disamina costituzionale della
problematica, è opportuno considerare che i principi che concorrono a
determinare la struttura del principio di laicità dello Stato, non si risolvono
necessariamente nell’indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma bensì
nella garanzia della salvaguardia della libertà di religione, in un regime di
pluralismo confessionale e culturale.Solo in ipotesi di concreta incisione
sulla libertà religiosa potrebbe addursi una violazione del principio
costituzionale. Perfino la Corte di Cassazione - sez. III, in data
13.10.1998 - affermava che non poteva ritenersi contrastante con il principio
(indubbiamente di dignità costituzionale) di libertà religiosa, la presenza del
simbolo presente nelle aule scolastiche. Infatti, il principio di libertà religiosa, ove posto a
confronto con quello di uguaglianza, conduce all’incontrovertibile risultato
che a nessuno può essere imposta per legge una prestazione di contenuto
religioso ovvero contrastante con i suoi convincimenti in materia di culto,
fermo restando che deve prevalere la tutela della libertà di coscienza soltanto
quanto la prestazione, richiesta o imposta da una specifica disposizione, abbia
un contenuto contrastante, con l'espressione di detta libertà. Tanto, prescindendo del tutto da considerazioni di natura prettamente soggettiva circa i pure cospicui pareri che individuano nella Croce la espressività non di segni di aconfessionalità dello Stato, ma ecumenici segni di civiltà innegabilmente presenti in tutte le espressioni sovra umane ed anche atee. Avvocato * |
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