inserito in Diritto&Diritti nel febbraio 2002

Il concetto di schiavitu’  nel diritto penale

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Di  Vincenzo Musacchio

Il concetto di schiavitù

L’art. 600 c.p. è così formulato: «Chiunque riduce una persona in schiavitù, o in una condizione analoga alla schiavitù, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni».

L’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926 (approvata in Italia con r.d. 26 aprile 1928, n.1723) definisce la “schiavitù” come «lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi».

La Convenzione supplementare firmata a Ginevra il 7 settembre 1956 definisce le “istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù”: a) schiavitù per debiti, cioè lo stato o la condizione risultante dal fatto che un debitore si è impegnato a fornire a garanzia di un debito i suoi servizi personali o quelli di qualcuno sul quale ha autorità, se l’equo valore di questi servizi non è destinato alla liquidazione del debito ovvero la durata di questi servizi non è limitata né il suo carattere definito; b) servitù della gleba, cioè la condizione di chiunque è tenuto in base alla legge, alla consuetudine o ad un patto, a vivere e lavorare su una terra che appartiene ad un’altra persona ed a fornire a quest’ultima, dietro compenso o gratuitamente, determinati servizi, senza poter cambiare la sua condizione; c) ogni istituto o pratica in forza della quale: 1) una donna, senza che abbia diritto di rifiutare, è promessa o data in matrimonio mediante una contropartita in specie o in natura versata ai genitori, al suo tutore, alla sua famiglia, o ad ogni altra persona o gruppo di persone; 2) il marito di una donna, la famiglia o il clan di quest’ultimo hanno il diritto di cederla ad un terzo, a titolo oneroso o altrimenti; 3) la donna può, alla morte del marito, esser trasmessa per successione ad altra persona; d) ogni istituzione o pratica in vista della quale un fanciullo o un adolescente minore degli anni diciotto è consegnato, sia dai suoi genitori o da uno di loro, sia dal tutore, ad un terzo, contro pagamento o meno, in vista dello sfruttamento della persona e del lavoro di detto fanciullo o adolescente.

Tradizionalmente, il concetto di schiavitù, e quindi di “condizioni analoghe alla schiavitù”, è stato oggetto di numerose critiche relativamente all’esatta portata giuridica: si discuteva se limitarla alle sole situazioni di diritto[1], ovvero, comprendere anche situazioni di fatto[2].

La stessa incertezza interpretativa sussisteva già nella legislazione dello Stato unitario nell’art. 145 del codice Zanardelli del 1889, che così stabiliva: “Chiunque riduce una persona in schiavitù o in altra condizione analoga è punito con la reclusione da dodici a venti anni”. Tuttavia la situazione tipizzata andava a colpire, nella pratica, solo il delitto di plagio. Invero, in tale terminologia rientrava una serie troppo ampia di ipotesi (a svantaggio dei principi di tassatività e determinatezza), e nello stesso tempo, si correva il rischio di lasciare impuniti casi di vera e propria riduzione in schiavitù, laddove si escludevano le condizioni di fatto[3].

Il vecchio art. 145 c.p., nel codice Rocco, diviene art.600, ma nella sostanza rimane identico. Aggiungendo, però, un altro articolo, il 603, il legislatore del 1930 dimostra di voler dirimere ogni controversia: il primo articolo punisce tutti i casi di riduzione in schiavitù intesi in senso strettamente giuridico; il secondo articolo punisce i casi di plagio comprendendo situazioni meramente di fatto[4]. Infatti, si affermava che «il concetto di schiavitù va ricercato nell’ambito dell’ordinamento ». Questo sia per una questione prettamente storica, che vedeva l’istituto della schiavitù sempre legato a concetti normativi (anche se presente nel comune sentire), sia, e soprattutto, perché un’interpretazione c.d. “di fatto”, priva cioè di apprezzabilità giuridica, avrebbe violato il principio di riserva assoluta di legge in materia penale, e quindi gli artt. 1 c.p. e 14 disp. prel. c.c., nonché il dettato costituzionale sancito all’art. 25, 2° comma[5].

Eppure l’art.600, così inteso, risultava inutile visto che il prospettato delitto non poteva commettersi in Italia[6], tanto più che il nostro Paese ratificando la Convenzione di Ginevra del 1926 aderiva ad obblighi internazionali di abolizione della schiavitù[7].

Soltanto nel 1981 la Corte Costituzionale[8] placa le controversie ancora dilaganti, dichiarando l’art. 603 c.p. costituzionalmente illegittimo per l’eccessiva genericità[9]. La Consulta, infatti, ha affermato che molte delle situazioni qualificate dalla Convenzione di Ginevra del 1956 come «istituzione e pratiche analoghe alla schiavitù, sono condizioni di fatto, perché realizzabili senza che alcun atto o fatto normativo le autorizzi ». Continua la Corte: «ne consegue che “condizione analoga alla schiavitù” deve interpretarsi come condizione in cui sia socialmente possibile per prassi, tradizione e circostanze ambientali, costringere una persona al proprio esclusivo servizio, laddove il plagio deve necessariamente ipotizzare anche una conculcazione dell’interno volere».

In tal modo restituendo l’esatta funzione all’art.600 c.p. e ai successivi artt. 601 c.p. (Tratta e commercio di schiavi) e 602 c.p. (Alienazione e acquisto di schiavi) si tutelano tutti quegli individui che, vengono a trovarsi, pur non perdendo nominalmente lo status di soggetto dell’ordinamento giuridico, ridotti nella esclusiva signoria dell’agente, il quale materialmente ne usa, ne trae frutto o profitto o ne dispone, similmente al “padrone” che un tempo, esercitava la propria signoria sullo “schiavo”[10].

Tuttavia, in una delle più recenti pronunce, la Suprema Corte ha precisato che lo stato di schiavitù e la condizione analoga alla schiavitù sono uguali dal punto di vista sostanziale perché lo stato di soggezione della vittima è lo stesso. Differiscono, però, nel loro inquadramento giuridico perché mentre la schiavitù è una condizione di diritto, la condizione analoga è una situazione di fatto. In quest’ultimo caso, infatti, il soggetto, pur avendo la condizione di schiavo, conserva il suo stato giuridico di libertà.

La Corte fa leva sul dato letterale ex art. 1 Convenzione di Ginevra 1926, distinguendo lo “stato” come situazione di diritto e la “condizione” come situazione di fatto. Questa interpretazione diviene necessaria per non rendere vano l’art. 600 c.p., in un ordinamento giuridico, come il nostro, che non ammette l’istituto della schiavitù, che non riconosce, cioè, la titolarità del dominio di una persona su un’altra. Concretamente, quindi , lo stato di schiavitù non è configurabile, ma per evitare il vuoto di tutela che così si crea, ricorrono le “condizioni analoghe” interpretate come situazione di fatto.

L’orientamento della Corte di Cassazione risulta essere molto cauto poiché salva formalmente il concetto di schiavitù, e applica concretamente quello di condizione analoga.

D’altro canto questa è una interpretazione inevitabile. Infatti, la Suprema Corte interviene per dirimere i persistenti contrasti interpretativi relativi alla definizione della condizione di schiavitù e delle condizioni analoghe. Tuttavia, si ritiene, oggi più che mai, indispensabile una riformulazione del concetto di schiavitù finalizzato proprio ad evitare la persistenza di queste controversie. L’obiettivo è raggiungibile elaborando un concetto di schiavitù tale da farvi rientrare anche le condizioni analoghe.

La schiavitù di fatto

È chiaro, per quanto in precedenza esposto, che l’orientamento attuale è teso ad una interpretazione elastica di schiavitù di fatto.

Una simile teoria, se pur ha il merito di conformare il concetto di schiavitù alle diverse esigenze evolutive, non presenta quei margini di certezza che un codice penale prospetta.

La Corte di Cassazione[11] ha più volte ritenuto che l’art. 600 c.p non viola il principio di tassatività poiché supportato dalle due Convenzioni di Ginevra. Il problema è che anche queste ultime andrebbero rivisitate alla luce delle problematiche sorte nella pratica applicativa, non trascurando anche il fatto che la più recente di esse risale a circa cinquant’anni fa.

Sintomatico di una difficoltà interpretativa e applicativa dell’art. 600 c.p. è il succedersi di sentenze le une diverse dalle altre sulla definizione di schiavitù e , nonostante si sia raggiunta una uniformità di consensi su quella di fatto, resta da indicare quali i casi da farvi rientrare. Proprio la mancanza di requisiti certi e definiti per l’applicabilità della fattispecie de quo ha recentemente consentito di prospettare l’ipotesi di cessione di neonato dietro corrispettivo di prezzo a scopo di adozione, quale condizione analoga alla schiavitù, in quanto: la cessione di un bambino è sempre e comunque un atto di violenza, un insulto al suo essere persona, un’inaccettabile degradazione ad oggetto di mercanteggiamento[12].

Sarebbe, dunque, invocabile un intervento del legislatore che delimiti i confini applicativi della schiavitù e delle condizioni analoghe alla schiavitù in modo da distinguerle da altre ipotesi di reato.

Che questa esigenza sia stata avvertita lo dimostra la recente legge 3 agosto 1998, n. 269[13]. Si tratta di una legge che mira a colpire lo sfruttamento sessuale minorile; ma, come ogni legislazione di emergenza, non ha risolto il problema alla radice. Rimanendo, infatti, invariato l’art. 600 c.p., così come interpretato dalla giurisprudenza attuale, i casi previsti dalla legge de quo sarebbero potuti rientrare tranquillamente nell’art. 600 c.p.. Il legislatore rendendosi conto della discutibilità dell’articolo in esame è solo intervenuto disciplinando una materia che, attualmente, è sulle prime pagine dei giornali. Ci sono però altri aspetti dello sfruttamento minorile che non attengono alla sfera del sesso ma privativi comunque della dignità del bambino e che, quindi, meriterebbero una disciplina specifica.

Le strade prospettabili, per un intervento del legislatore, quindi, potrebbero essere due:

mantenere invariato l’art. 600 c.p. come norma elastica ed estensiva in modo da ricomprendere tutti i casi possibili (in questo caso la L.269/98 non avrebbe ragion

     d’essere);

limitare la portata dell’art. 600 c.p. in modo da definirne capillarmente l’ambito applicativo e disciplinare specificatamente i casi che non vi possono rientrare.

Quest’ultima ipotesi si preferisce  alla luce dei principi di tassatività, determinatezza , offensività e del divieto di analogia in malam partem in materia  penale.

Definizione giuridica del concetto di schiavitù

Al fine di ridefinire il concetto di “schiavitù” è opportuno avvalersi del significato che esso ha assunto nelle diverse fasi storiche in modo da trovare un minimo comun denominatore.

Dall’escursus storico rinveniamo, quale elemento indispensabile, il considerare l’essere umano come res, cioè oggetto di mercato.

Di conseguenza ne derivano i seguenti profili:

nei confronti della persona si deve configurare un diritto di proprietà o un qualsiasi diritto reale, ovvero la persona deve essere vincolata alla destinazione di una cosa;

l’essere umano deve trovarsi in uno stato di soggezione che lo privi della propria dignità umana.

In base al primo punto il soggetto attivo si comporta come se fosse  titolare di un diritto di proprietà o altro diritto reale (intesi in senso sostanziale e non formale). Invero, tali diritti, consentono al soggetto di disporre della res secondo le più svariate modalità[14].

Il secondo punto è importante perché per ridurre l’uomo a res è necessario privarlo della propria dignità umana, sia con costrizioni fisiche che psicologiche. Queste ultime, consentono di far rientrare nell’art. 600 c.p. quelle situazioni che prima venivano qualificate come plagio (rendendo inutile la distinzione tra convincimento e costringimento )[15] .

I su indicati requisiti, ovviamente, devono sussistere contemporaneamente.

Fissati i requisiti che qualificano lo stato di schiavitù risulteranno punibili le condotte di chiunque:

cede un essere umano ad altri al fine di ridurlo in stato di schiavitù;

riduce un essere umano in schiavitù;

mantiene lo schiavo in tale stato, procede alla alienazione o all’acquisto di schiavi ovvero li riduce ad oggetto di un contratto (fuori dalle ipotesi relative alla cessione ed alla riduzione in schiavitù).

Passando ad analizzare il primo punto: la res è oggetto di disposizione e l’atto giuridico per eccellenza che ne consenta il trasferimento è la vendita o qualunque forma di cessione con effetti anche temporanei (si ricordi, infatti, soprattutto nel caso dei minori che vengono utilizzati solo per la loro non imputabilità, quindi fino a 14 anni) e a qualunque titolo[16]. Tale previsione consente di punire la condotta di coloro che cedono esseri umani non ancora schiavi e di cui in qualche modo ne hanno la potestà o una qualunque forma di tutela. Si pensi al caso di genitori che cedono i propri figli allo scopo di essere sfruttati per commettere delitti[17]. È importante che tali soggetti cedano con la consapevolezza che l’essere umano sarà oggetto di sfruttamento.

La seconda condotta punibile è quella di coloro che direttamente utilizzano la vittima come schiavo .

La terza condotta è quella di coloro che procedono al commercio di schiavi senza però sfruttarli direttamente. Tale condotta consente di eliminare le fattispecie previste negli artt. 601 e 602 c.p.

Concetto di condizione analoga alla schiavitù

Maggiori difficoltà si sono riscontrate nella interpretazione di condizioni analoghe alla schiavitù.

Inizialmente si riteneva che schiavitù e  condizioni analoghe fossero situazioni di diritto. Successivamente queste ultime hanno assunto il significato di situazione di fatto per colmare la lacuna creata dalla qualificazione di schiavitù di diritto.

Attualmente, entrambi i concetti, hanno perso il loro significato strettamente normativo per adeguarsi alle più evolute e varie fattispecie concrete.

Il discrimen tra schiavitù e condizione analoga alla schiavitù è a questo punto difficilmente configurabile.

La Convenzione supplementare firmata a Ginevra il 7 settembre 1956 definisce le istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù (si veda par. 2.1).

Al riguardo parte della dottrina si è espressa nel senso che dalla lettura delle due Convenzioni, e più in particolare la seconda, non considera affatto distinti i due concetti ; piuttosto le condizioni analoghe devono essere represse come forme della schiavitù, indipendentemente dalla circostanza, del tutto estrinseca, che vi rientrino anche formalmente[18]. L’art. 1 della Convenzione non è un elenco tassativo , ma solo una serie esemplificativa di ipotesi che possono concretamente verificarsi, come forme di manifestazione della schiavitù. Esempi particolarmente significativi di limitazione della libertà individuale tali da comportare una complessiva menomazione dello status libertatis del soggetto, equiparabile , sul piano normativo alla schiavitù stricto sensu.[19] .

Al contrario, altra parte della dottrina, ha sostenuto[20] che le condizioni previste dall’art. 1 Convenzione di Ginevra fossero tassative, così lasciando prive di tutela quelle condizioni di individui  che venivano a trovarsi, pur non perdendo nominalmente lo status di soggetto dell’ordinamento giuridico, ridotti nella esclusiva signoria dell’agente.

Per quanto concerne la nostra opinione in merito e alla luce della prospettata riformulazione del concetto di schiavitù, si ritiene irrilevante la questione della tassatività.

Al riguardo, il punto a), schiavitù per debiti, rientra nel concetto di schiavitù così formulato, in quanto ricorrono i presupposti del diritto di proprietà e dell’assoggettamento. Invero, nel momento in cui “il valore dei servizi prestati non è destinato alla liquidazione del debito” ciò significa che il debito è considerato solo come una forma di costringimento psicologico, volto ad ottenere prestazioni di servizi che nulla hanno a che vedere con esso, privando l’essere umano della propria dignità. Un ragionamento del tutto analogo è da farsi relativamente alle ipotesi di servizi illimitati e indefiniti che presuppongono una forma concreta di riduzione in schiavitù, in quanto privano l’individuo di ogni facoltà di scelta.

L’ipotesi prevista nel punto b), invece, (servitù della gleba), rientra nel concetto generico di schiavitù in quanto, nella nuova definizione da noi proposta, ci si esprime in termini di “vincolatività  alla destinazione di una cosa” : invero, il servo della gleba rimane vincolato al terreno quasi fosse una pertinenza di esso “senza poter cambiare la sua condizione”.

Più consistente è la matrice schiavistica della condizione della donna descritta nel punto c). Qui si riscontrano tutti gli elementi del concetto di schiavitù: vi è un diritto reale e uno stato di soggezione poiché la donna “non ha diritto di rifiutare”. Più precisamente sono punibili i genitori, il tutore, il marito, la famiglia della donna o ogni altra persona o gruppo di persone le cui condotte sono quelle di cedere la stessa dietro corrispettivo o altrimenti come se fosse una vera e propria res.

Per gli stessi motivi il punto d) anche lo sfruttamento del minore così come previsto dalla Convenzione di Ginevra è riassorbito nel nuovo art. 600 c.p. . Quest’ultima forma di schiavitù riguarda il dilagante fenomeno dell’utilizzo sistematico di minori – nella quasi generalità dei casi non imputabili – nella perpetrazione continuativa di borseggi e furti. Nella pratica, si tratta di una sorta di contratto non scritto ma regolato da norme piuttosto precise e solennizzato da un giuramento musulmano “sul pane” con il quale i genitori (direttamente o tramite intermediari) cedono il figlio per un periodo di tempo determinato, in cambio di un compenso che, in molti casi, è rappresentato da una partecipazione agli utili futuri derivanti dallo sfruttamento dei minori, ovvero da un compenso predeterminato per un certo periodo di tempo. Tale modalità di cessione, apparentemente lecita, si risolve in una modalità di aggressione particolarmente grave perché determina nella vittima la convinzione della inevitabilità della propria condizione di vita e perciò crea le condizioni di una minore difesa. È evidente che la serietà dei danni inflitti ad un’infanzia sottomessa non è facilmente quantificabile a causa delle umiliazioni e delle mortificazioni provocate dai padroni e che si riversano sull’intera esistenza dei minori.

Concludendo, l’adozione del concetto di schiavitù così come proposto elimina il problema delle condizioni analoghe estendendo la sua applicazione anche ai casi previsti dalla Convenzione di Ginevra. Tuttavia resta da precisare l’ambito applicativo dell’art. 600 c.p., il quale merita una rielaborazione attenta tale da ricomprendere casi che nel nuovo millennio si presentino come nuove forme di schiavitù.

Conclusioni

Garantiti gli aspetti formali della problematica non ci si può esimere dall’affrontare le questioni inerenti ai meccanismi di prevenzione.

I settori su cui è necessario incidere con urgenza sembrano essere quelli concernenti il traffico di schiavi e le politiche di sostegno per le vittime.

In merito al primo aspetto, si è potuto constatare la assoluta mancanza di informazioni sul fenomeno della schiavitù, soprattutto sulla realtà italiana, con conseguente agevolazione per le attività di reclutamento da parte di persone senza scrupoli di ogni sorta. Una fase indispensabile per agire seriamente in questo contesto, quindi, risulta essere la prevenzione dei traffici (specie internazionali) e dunque, l’attività di informazione va attuata sistematicamente a partire dai paesi fornitori di schiavi coinvolgendo concretamente ambasciate e consolati italiani. La tratta degli schiavi alle soglie del terzo millennio viene favorita sempre più fra le condizioni vissute nei paesi d’origine e quelle immaginate nei paesi di destinazione. In questo settore anche le forze di polizia dovranno assumere una funzione preventiva attraverso l’individuazione dei canali di reclutamento, dei percorsi di transito da un paese all’altro, delle modalità di aggiramento dei controlli (in primis nelle frontiere). Il tutto ovviamente va portato in una dimensione transnazionale. La lotta alla schiavitù deve passare per la strada della effettiva applicazione delle leggi e delle convenzioni internazionali sottoscritte dai vari paesi. Occorre potenziare gli accordi bilaterali con i paesi da cui provengono gli schiavi. E’ necessario semplificare le procedure di estradizione dei trafficanti e soprattutto agevolare al massimo lo scambio di informazioni tra le varie autorità investigative e giudiziarie.

Per quanto concerne il secondo aspetto, va subito detto che lo Stato deve aiutare le vittime di questi atroci delitti. In via primaria occorre una normativa ad hoc per favorire le denunce da parte delle vittime. In alcuni casi si ritiene che poterebbe trovare applicazione anche la normativa per i cd. collaboranti. Alle vittime-immigrati potrebbe concedersi (se irregolari) un regolare permesso di soggiorno non solo per le conseguenti attività giudiziarie ma anche finalizzato al successivo progetto di vita nel paese ospitante. In questa direzione, si poterebbero inserire anche interventi più immediati quali ad esempio Centri di aiuto diretto, centri di accoglienza, programmi di aiuto personalizzato.

Queste ci sembrano essere solo alcune delle strade che poterebbero essere percorse in breve tempo e con risultati immediati.

 

Prof. Avv. Vincenzo Musacchio

Docente di diritto penale commerciale

Facoltà di Economia - Università degli studi del Molise

 


[1] La schiavitù come condizione di diritto si realizza in quegli ordinamenti giuridici in cui il soggetto passivo può essere privato della sua capacità giuridica e del suo status libertatis: posto, cioè, in condizione di schiavo secundum ius. Tale delitto, pertanto , può realizzarsi solo in ordinamento giuridico che, a differenza del nostro, abbia riconosciuto lo status servitutis.

[2] La schiavitù come condizione di fatto si realizza senza che alcun atto o fatto normativo l’autorizzi, cioè quando, sia socialmente possibile per prassi, tradizione e circostanze ambientali, costringere una persona al proprio esclusivo servizio.

[3] Nel termine plagio  rientravano le ipotesi più disparate, che andavano dal sottoporre una persona al lavoro obbligatorio, al rapimento di fanciulli per appropriarsi della loro attività di mendicanti, fino al fornire donne ad harem di sovrani assoluti. Relativamente a quest’ultima fattispecie si era verificato in Italia un caso concreto: in una città marittima si procedeva alla vendita di una donna ad un «pascià» che poi la segregava in un harem a Costantinopoli. Appare evidente che un caso del genere non poteva rimanere impunito, anzi era proprio l’esempio di come la riduzione in schiavitù poteva realizzarsi anche in Italia.

[4] I due articoli disciplinavano due ipotesi speculari e opposte: si configurava l’art.603 c.p. qualora l’agente avesse aggredito la sfera psichica del soggetto  passivo in modo da annullarne la personalità, al contrario, trovava applicazione l’art. 600  ogni volta che fisicamente si riduceva in schiavitù un soggetto. Da qui la sostanziale abrogazione dell’art. 600 c.p.

[5] F. LEMME, Schiavitù, voce dell’Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1992, XXVIII.

[6] Per aversi schiavitù di diritto, è necessario che l’ordinamento giuridico  ammetta lo status servitutis, riconoscendo, cioè, la possibilità di assoggettare una persona umana ad un altro soggetto che ne acquisisce la titolarità giuridica.

[7] Per questo motivo risultava assente la casistica relativa all’art.600 c.p., alla quale si è fatto solo un riferimento indiretto trattandosi del reato di plagio.

[8] Corte Cost., sent. 6 agosto 1981, n. 96.

[9] Il testo originario dell’abrogato art.603 così disponeva:«Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni».

[10] G. PORCO , Schiavitù un fenomeno in trasformazione, in La giustizia penale, Dicembre 98, Fasc. XII,

[11] Cass. Pen., sez. V, 7 dicembre 1989, Izet Elmatz ed altri, Foro  it. 1990, II, 369.

[12] M. Dogliotti, La schiavitù è ancora tra noi, Il diritto di famiglia e delle persone 1991, Giuffrè.

[13] Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù.

[14] In effetti la persona fatta oggetto di rapporti patrimoniali, viene degradata a res, poco importando che l’acquirente si proponga di restituirla immediatamente a quella dignità umana che, al momento del traffico, le viene negata.

[15] M. Dogliotti, La schiavitù è ancora tra noi, in Il diritto di famiglia e delle persone, 1991, Giuffrè.

[16] Il trasferimento può avvenire dietro corrispettivo di prezzo, a titolo gratuito, o in forma di baratto.

[17] Corte di Assise di Milano, sent. 18 maggio 1988: l’utilizzo sistematico di soggetti minori nella perpetrazione continua di furti in appartamenti e di borseggi (così detta pratica dei bambini argati) costituisce reato di riduzione in schiavitù ex art. 600 c.p. . in tal modo il minore diviene oggetto di proprietà esclusiva di una terza persona, diversa dai genitori esercenti la patria potestà e/o del tutore in forza di un contratto di cessione stipulato fra il “gazda” (padrone) e i genitori. Il minore diviene, così “argato”, che significa “proprio suo”: il termine indica l’appartenenza ad  un nomade, di cui il bambino diventa cosa e per cui va a rubare e sottolinea il particolare vincolo che lega questi ragazzini agli adulti che se ne servono. Con nota di L. Sola, Foro it. 1989, II, 121.

[18] A. Di martino, Servi sunt, immo homines. Schiavitù e condizione analoga nella interpretazione di una Corte di merito, Foro it.1994, II, 298.

[19] Corte di Assise di Firenze, sent. 23 marzo 1993, Foro it.1994, II, 298.

[20] G. spagnolo, voce  Schiavitù, in Enc. Dir. , Milano 1989, XLI, 636-648.