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*** L’ Italia non dispone di una banca dati nazionale
criminalistica del DNA - strumento efficacissimo per la prevenzione , l’
accertamento e la repressione dei reati - essenzialmente per due
ordini di motivi : la sentenza n° 238/1996 della Corte Costituzionale
e l’ inerzia del Legislatore . L’ ipotesi di costituzione di una banca dati del DNA emerge
con nuovo vigore dopo le dichiarazioni del Ministro della Salute Girolamo
Sirchia a margine della giornata di studio “ Ipotesi per la costituzione di una
Banca Dati Nazionale del DNA “ organizzata dal Raggruppamento Carabinieri
Investigazioni Scientifiche di Roma . In quella occasione il Ministro ha sottolineato l’ urgenza
della costituzione di tale banca dati , strumento indispensabile per la
giustizia penale e già presente in tutti
i paesi europei ( in via d’ esecuzione sono i progetti di Polonia , Portogallo
, Spagna , Grecia , Irlanda e Juogoslavia ) . L’ “ incipit “ del problema si ha con la sentenza della
Corte costituzionale di cui sopra : in quella occasione Nel caso di specie
quindi opera la garanzia della riserva assoluta di legge che implica l’
esigenza di tipizzazione dei “ casi e modi
“ in cui la libertà personale puo’ essere legittimamente compressa e ristretta
: la legge stessa , inoltre , non puo’ rinviare ulteriormente alla piena
discrezionalità del giudice che l’ applica . Le conseguenze dovute al “ decisum “ della Corte sono di
facile intuizione : finché il Legislatore non sarà intervenuto ad individuare i
tipi di misure restrittive della libertà personale che possono essere disposte
dal giudice per consentire ( anche contro la volontà dell’ assoggettato all’
esame ) l’ espletamento della perizia , nonché a precisare i casi ed i modi in
cui le stesse possono essere adottate , nessun provvedimento di tal genere
potrà essere disposto ( senza il consenso di chi vi deve essere sottoposto ) . L’ allora Ministro della Giustizia Flick presento’ al Senato
il 20 gennaio 1998 un disegno di legge ( disegno di legge n° 3009 rubricato
sotto il nome di “ Disciplina dei prelievi di campioni biologici e degli
accertamenti medici coattivi nel procedimento penale “ ) che non è mai arrivato
a divenire Legge dello Stato . Da allora altri disegni di legge sono stati presentati (
disegno di legge n° 2113 “ Norme per la istituzione di una banca dati nazionale
del DNA “ di Valditara ed altri ; disegno di legge del senatore Bordon “ Nuove norme in materia di prelievo di
campioni biologici nel procedimento penale e disciplina della raccolta delle
informazioni genetiche nelle indagini giudiziarie ; proposta di legge n° 4161
d’ iniziativa di Franz ed altri “ Disposizioni in materia di prelievo coattivo
di materiale biologico finalizzato all’ esecuzione delle analisi del DNA dell’
imputato o dell’ indagato “) ma, fino ad
oggi , nessuno di essi è stato adottato dal Parlamento . Premessa “ dogmatica ” per la trattazione del problema del
prelievo coattivo ( intendendo per ” prelievo ” ogni manovra diretta a
raccogliere materiale necessario per l’ esecuzione di ricerche ed analisi ) è
data dalla fondamentale distinzione tra prelievo invasivo e prelievo non
invasivo . Mutuando l’ espressione dalla terminologia anglosassone si
preferisce parlare , visto che il termine “invasivo” puo’ essere inteso sia in
chiave fisica che d’ invasione della sfera personale , di prelievo “ intimo “ , quale ad esempio il prelievo
ematico e di prelievo “ non intimo “
quale quello per mezzo di un “ oral swab “ ( tampone orale ) . Senza entrare nel merito delle proposte di legge sopra
menzionate è certamente possibile
superare ( e non aggirare ) l’ “ ostacolo
“ posto dalla sentenza della Corte Costituzionale attraverso l’ adozione di
norme ( prevedendo come diritto dell’ indagato la possibilità di un secondo
test di controllo ) in linea con il
dettato costituzionale, norme che costituiscono un presupposto indefettibile
per la costituzione di una banca dati del DNA . In ambito europeo a partire dal 1995 l’ Inghilterra è stata
la prima a dotarsi di una banca dati del DNA
fino ad arrivare al 2003 , anno in cui sono state attivate le banche
dati di Ungheria e Lettonia . E’ ancora troppo
presto per tracciare un bilancio in termini di protezione dei dati genetici
circa queste banche dati anche per il fatto che le attuali conoscenze sulla
genetica del DNA non codificante sono lontane dall’ essere esaustive . Certo è che fino ad aprile 2003 la banca dati dell’ Inghilterra
aveva immagazzinato circa 2.3 milioni di profili ed aveva ottenuto piu’ di 280.000 compatibilità soggetto-reato
e circa 30.000 compatibilità reato-reato . In Italia , come
accennato , è stata sollecitata l’
istituzione di tale banca dati ma fin ora
sembra che sia prevalsa una sorta di rassegnata inerzia anche per il timore ,
diffuso nell’ opinione pubblica , della possibilità che dalla banca dati
possano proliferare informazioni personali originariamente non previste . La giornata di studio organizzata dal Racis ( Arma dei
Carabinieri ) è stata di grande importanza sia
in termini di impulso che in termini di rilevantissimo apporto tecnico
per l’ adozione della banca dati in questione. Le fondamenta del progetto “ Banca dati criminalistica “
trovano alcuni riferimenti formali in : Direttiva n° 92 del 10 febbraio 1992 – Consiglio dell’
Unione Europea in materia di “ Raccolta di campioni biologici “ : tale
Direttiva definisce i principi fondamentali per la raccolta dei campioni
biologici finalizzata alla realizzazione delle banche dati e agli standard che
devono essere seguiti per la gestione e la trattazione dei dati . Direttiva n° 97/193/02 del 9 giugno 1997 – Consiglio dell’
Unione Europea in materia di “Scambio dei risultati “ : tratta della standardizzazione dei
protocolli per lo scambio dei risultati e l’ impiego degli stessi marcatori
genetici . LXVII Sessione dell’ Assemblea Generale dell’ Interpol ( Il
Cairo ottobre 1998) nella quale si è dato un ulteriore impulso ad un network internazionale in materia di banche dati in modo da poter porre le basi per l’ istituzione di
una banca dati europea ( nell’ ambito dell’ Interpol è stato costituito un
gruppo di esperti - Interpol DNA Monitoring Expert Group , MEG – che ha il
compito di esaminare i campi di applicazione del “ DNA profiling” quali ad
esempio quelli delle scienze forensi e dell’ applicazione della legge ) . Da menzionare è anche Prima di procedere all’ analisi è necessario chiarire le
finalità per le quali deve essere istituita tale banca dati e quali possano essere i
vantaggi conseguenti . Per mezzo di una banca dati nazionale è possibile : l’ identificazione personale tramite l’ analisi comparativa
( matching ) del profilo del DNA ottenuto da tracce biologiche raccolte sulla
scena del reato , al fine di scoprire l’ autore di un crimine e/o mettere in relazione piu’ crimini commessi
dalla stessa persona/e ; la soluzione di reati rimasti irrisolti ; l’ identificazione di persone scomparse o ignote ( in tal
senso l’ art. 4 della proposta di legge n° 4149 di Molinari ed altri “
Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di
un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse” presentata l’
8 luglio 2003 ); lo scambio di dati tra Forze di Polizia od Istituti similari
di paesi diversi , nell’ ipotesi in cui il reato sia stato commesso da soggetti
appartenenti ad altre nazionalità . Oggi in Italia non c’è alcuna forma istituzionale di coordinamento
e/o scambio di dati tra i laboratori delle Forze di Polizia e gli Istituti di
Medicina Legale a cui l’ Autorità giudiziaria generalmente affida le analisi
biomolecolari su traccia . Questa banca dati potrebbe immagazzinare profili genetici
ottenuti da tracce raccolte sul luogo del reato , campioni biologici delle
persone offese dal reato , campioni biologici dei soggetti imputati o indagati
e di soggetti già condannati ed attualmente detenuti in strutture carcerarie . Il dato genetico oggetto della banca dati in questione (
profilo del DNA ) , anche se la stessa sarà utilizzata unicamente a fini
identificativi , dovrebbe essere
considerato in via cautelare un dato sensibile e come tale dovrebbe essere
trattato . Conferma di questa impostazione è data dal “ Working
Document on genetic data “ adottato in data 17 marzo 2004 dall’ “ Article 29
Data Protection Working Party “ ( 12078/03/EN WP 91 ) in base al quale i
Garanti europei per la protezione dei dati personali sottolineano che “ i dati genetici
costituiscono senza alcun dubbio dati personali (o meglio, dati
"sensibili"), e come tali sono soggetti all’applicazione della
Direttiva sulla protezione dei dati personali “ ( Direttiva 95/46/CE ) . Ciò
comporta la necessità di rispettare alcuni principi essenziali: il principio di
pertinenza e non eccedenza (evitando di ricorrere al trattamento dei dati
genetici se non assolutamente necessario); il principio di proporzionalità
(valutando i rischi per i diritti e le libertà fondamentali associati al
trattamento di questi dati); il principio di finalità (evitando utilizzazioni
incompatibili con quelle per cui i dati sono raccolti); il diritto degli
interessati di essere informati ed accedere ai dati che li riguardano. A questo punto è necessario porre in rilevo i possibili
problemi , anche di ordine etico, a cui l’ istituzione di una banca dati
nazionale puo’ dar luogo : La diagnosi di malattie genetiche e predisposizione alle
stesse : il tratto di DNA che contiene un informazione genetica viene definito gene
e la sua localizzazione sui cromosomi viene definita locus ( al plurale loci )
; l’ individuazione del profilo genetico
di un individuo comporta la “ genotipizzazione ” di alcune regioni ( loci ) del DNA ( 14 nel sistema CoDIS) altamente
polimorfiche , variabili da individuo ad individuo e conosciute come regioni Microsatelliti
o STR ( Short Tandem Repeat ) . Le regioni usate in ambito forense non
risultano in alcun caso interessate da alterazioni che siano alla base di
patologie . Qualora venga
verificata scientificamente tale eventualità si dovrebbe non considerare piu’
utile quel locus per la costituzione della banca dati . Ipotesi di diagnosi non richiesta di paternità : altra situazione che rappresenta un
problema etico per la possibilità di verificare la sussistenza di
incompatibilità genetica tra il soggetto presunto padre e il presunto figlio . Il modello adottato da molti paesi è costituito dal sistema CoDIS
( Combined DNA Index System ), ideato ed
impiegato dal Federal Bureau of Investigation , che abbina lo studio di 14 loci
genetici ad un software di gestione . Ottenere un profilo
di DNA ( DNA profiling) significa studiare i particolari segmenti dello stesso
DNA altamente polimorfici noti come Microsatelliti (STR) che consistono in
brevi ripetizioni in tandem di brevi sequenze di basi . Attualmente lo standard
adottato prevede l’ utilizzo di 13 loci STR ben precisi che consentono un
elevato potere discriminante dovuto alla loro alta variabilità nell’ ambito
della popolazione caucasica . Il sistema CoDIS prevede ,oltre al software per l’ immagazzinamento dei
dati , servizi di strumentazione hardware ( server dedicato ) nonché servizi di
supporto tecnico : costituisce in altre parole la base operativa ,
standardizzata a livello internazionale , per poter” far dialogare “ in modo
veloce ed efficiente i dati genetici acquisiti nei diversi laboratori nazionali
ed internazionali ( affiliati) . Per quanto concerne l’ organizzazione della banca dati si
devono considerare due aspetti : L’ acquisizione delle fonti di DNA : per quanto riguarda le
“tracce “ , gli organi deputati alla
raccolta dovrebbero essere gli operatori di polizia giudiziaria che si occupano
di indagini scientifiche ; invece per il “ prelievo “ dovrebbero poter
intervenire operatori sanitari fatti salvi i casi di prelievo di saliva effettuabile
direttamente da Ufficiali di Polizia
Giudiziaria per mezzo del sopracitato oral swab costituito da un tampone che lambisce la mucosa gengivale rimanendo
impregnato di saliva. L’ Autorità competente alla gestione del Sistema e dei dati :
la definizione dell’ Autorità competente a gestire i dati e disciplinare gli
accessi sia per la gestione in entrata ed in uscita , sia per la disciplina
degli accessi per la consultazione , è un punto importantissimo per trovare il giusto equilibrio tra diritto alla protezione
dei dati personali e diritto/dovere dello Stato a perseguire i responsabili dei
reati . In tal senso le alternative percorribili possono essere : attribuire la responsabilità della banca dati ad una realtà
istituzionale al di fuori del contesto delle Autorità di pubblica sicurezza ( comparto Ministero
dell’ Interno – forze di polizia ) , assegnando quindi la stessa ad una
Autorità indipendente quale l’ Autorità garante per la protezione dei dati
personali (in tal senso art. 7 del disegno di legge d’ iniziativa del senatore
Bordon ) ovvero attribuire la responsabilità ad un
organo nell’ ambito del Ministero dell’ Interno ( come per la banca dati delle
impronte digitali AFIS - Automatic Fingerprint Identification System - gestita
dal predetto Ministero ) costituendo la banca dati del DNA presso il CED di cui
all’ art. 8 della legge 121/1981. In ogni caso sarà indispensabile definire in maniera
puntuale e dettagliata i criteri per la protezione dei dati personali (
prevedendo , ad esempio , un sistema di cifratura che non permetta – se non
quando necessario – di risalire ai dati anagrafici del soggetto in analisi ) ,
i limiti temporali di conservazione del profilo genetico acquisito, gli
strumenti a cui l’ interessato puo’ ricorrere per la rettifica dei dati errati
e disponendo il divieto di diffusione dei dati stessi che , ricordiamo , devono essere raccolti solo per fini
identificativi . Concluderei ricordando che qualunque siano le motivazioni
poste a fondamento della necessità di
tale banca dati ovvero il riscontro , statisticamente accertato , che la maggior parte di coloro
che commettono reati gravi è stato precedentemente coinvolto in reati di minore
gravità o il fatto che “ compito della
procedura penale è quello di togliere quanto si possa all’ innocente ogni
spavento , al reo ogni speranza , ai giudici ogni arbitrio “ ( Gaetano
Filangeri ) l’ istituzione di una banca dati criminalistica del DNA appare
ormai improrogabile . Alessandro Monteleone |
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