inserito in Diritto&Diritti nel aprile 2004

Banca dati nazionale del DNA ( BDN – DNA ) .  Esigenze della giustizia ed esigenze di “ privacy “

di Alessandro Monteleone

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L’ Italia non dispone di una banca dati nazionale criminalistica del DNA - strumento efficacissimo per la prevenzione , l’ accertamento e la repressione dei reati - essenzialmente  per due  ordini di motivi : la sentenza n° 238/1996 della Corte Costituzionale e  l’ inerzia del Legislatore .

L’ ipotesi di costituzione di una banca dati del DNA emerge con nuovo vigore dopo le dichiarazioni del Ministro della Salute Girolamo Sirchia a margine della giornata di studio “ Ipotesi per la costituzione di una Banca Dati Nazionale del DNA “ organizzata dal Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Roma .

In quella occasione il Ministro ha sottolineato l’ urgenza della costituzione di tale banca dati , strumento indispensabile per la giustizia penale e  già presente in tutti i paesi europei ( in via d’ esecuzione sono i progetti di Polonia , Portogallo , Spagna , Grecia , Irlanda e Juogoslavia ) .

 

L’ “ incipit “ del problema si ha con la sentenza della Corte costituzionale di cui sopra : in quella occasione la Corte  ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale dell’ art. 224 comma 2 del C.P.P.  nella parte in cui consente che il giudice , nell’ ambito delle operazioni peritali , disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale dell’ indagato o dell’ imputato o di terzi , al di fuori di quelle specificamente previste nei “ casi “ e nei “ modi “ previsti dalla Legge ( art. 13 comma 2 della Costituzione ) .

Nel caso di specie  quindi opera la garanzia della riserva assoluta di legge che implica l’ esigenza  di tipizzazione dei “ casi e modi “ in cui la libertà personale puo’ essere legittimamente compressa e ristretta : la legge stessa , inoltre , non puo’ rinviare ulteriormente alla piena discrezionalità del giudice che l’ applica .

 

Le conseguenze dovute al “ decisum “ della Corte sono di facile intuizione : finché il Legislatore non sarà intervenuto ad individuare i tipi di misure restrittive della libertà personale che possono essere disposte dal giudice per consentire ( anche contro la volontà dell’ assoggettato all’ esame ) l’ espletamento della perizia , nonché a precisare i casi ed i modi in cui le stesse possono essere adottate , nessun provvedimento di tal genere potrà essere disposto ( senza il consenso di chi vi deve essere sottoposto ) .

 

L’ allora Ministro della Giustizia Flick presento’ al Senato il 20 gennaio 1998 un disegno di legge ( disegno di legge n° 3009 rubricato sotto il nome di “ Disciplina dei prelievi di campioni biologici e degli accertamenti medici coattivi nel procedimento penale “ ) che non è mai arrivato a divenire Legge dello Stato .

 

Da allora altri disegni di legge sono stati presentati ( disegno di legge n° 2113 “ Norme per la istituzione di una banca dati nazionale del DNA “ di Valditara ed altri ; disegno di legge del senatore  Bordon “ Nuove norme in materia di prelievo di campioni biologici nel procedimento penale e disciplina della raccolta delle informazioni genetiche nelle indagini giudiziarie ; proposta di legge n° 4161 d’ iniziativa di Franz ed altri “ Disposizioni in materia di prelievo coattivo di materiale biologico finalizzato all’ esecuzione delle analisi del DNA dell’ imputato o dell’ indagato “) ma,  fino ad oggi , nessuno di essi è stato adottato dal Parlamento .

 

Premessa “ dogmatica ” per la trattazione del problema del prelievo coattivo ( intendendo per ” prelievo ” ogni manovra diretta a raccogliere materiale necessario per l’ esecuzione di ricerche ed analisi ) è data dalla fondamentale distinzione tra prelievo invasivo e prelievo non invasivo . Mutuando l’ espressione dalla terminologia anglosassone si preferisce parlare , visto che il termine “invasivo” puo’ essere inteso sia in chiave fisica che d’ invasione della sfera personale , di prelievo               “ intimo “ , quale ad esempio il prelievo ematico  e di prelievo “ non intimo “ quale quello per mezzo di un “ oral swab “ ( tampone orale ) .

 

Senza entrare nel merito delle proposte di legge sopra menzionate è certamente  possibile superare ( e non aggirare ) l’  “ ostacolo “ posto dalla sentenza della Corte Costituzionale attraverso l’ adozione di norme ( prevedendo come diritto dell’ indagato la possibilità di un secondo test di controllo )  in linea con il dettato costituzionale, norme che costituiscono un presupposto indefettibile per la costituzione di una banca dati del DNA .

 

In ambito europeo a partire dal 1995 l’ Inghilterra è stata la prima a dotarsi di una banca dati del DNA   fino ad arrivare al 2003 , anno in cui sono state attivate le banche dati di Ungheria e Lettonia .

 

 E’ ancora troppo presto per tracciare un bilancio in termini di protezione dei dati genetici circa queste banche dati anche per il fatto che le attuali conoscenze sulla genetica del DNA non codificante sono lontane dall’ essere esaustive  .

 

Certo è che fino ad  aprile 2003 la banca dati dell’ Inghilterra aveva immagazzinato circa 2.3 milioni di profili ed aveva ottenuto  piu’ di 280.000 compatibilità soggetto-reato e circa 30.000 compatibilità reato-reato .

 

 In Italia , come accennato ,  è stata sollecitata l’ istituzione di  tale banca dati ma fin ora sembra che sia prevalsa una sorta di rassegnata inerzia anche per il timore , diffuso nell’ opinione pubblica , della possibilità che dalla banca dati possano proliferare informazioni personali originariamente non previste .

 

La giornata di studio organizzata dal Racis ( Arma dei Carabinieri ) è stata di grande importanza sia  in termini di impulso che in termini di rilevantissimo apporto tecnico per l’ adozione della banca dati in questione.

 

Le fondamenta del progetto “ Banca dati criminalistica “ trovano alcuni riferimenti formali in :

 

Direttiva n° 92 del 10 febbraio 1992 – Consiglio dell’ Unione Europea in materia di “ Raccolta di campioni biologici “ : tale Direttiva definisce i principi fondamentali per la raccolta dei campioni biologici finalizzata alla realizzazione delle banche dati e agli standard che devono essere seguiti per la gestione e la trattazione dei dati .

Direttiva n° 97/193/02 del 9 giugno 1997 – Consiglio dell’ Unione Europea in materia di “Scambio dei risultati “  : tratta della standardizzazione dei protocolli per lo scambio dei risultati e l’ impiego degli stessi marcatori genetici .

LXVII Sessione dell’ Assemblea Generale dell’ Interpol ( Il Cairo ottobre 1998) nella quale si è dato un ulteriore impulso ad un network  internazionale in materia di banche dati  in modo  da poter porre le basi per l’ istituzione di una banca dati europea ( nell’ ambito dell’ Interpol è stato costituito un gruppo di esperti - Interpol DNA Monitoring Expert Group , MEG – che ha il compito di esaminare i campi di applicazione del “ DNA profiling” quali ad esempio quelli delle scienze forensi e dell’ applicazione della legge ) .

Da menzionare è anche la Raccomandazione della Commissione dei Ministri agli Stati membri ( Consiglio d’ Europa ) n° R ( 92 ) 1 in materia di “ Uso dell’ analisi dell’ Acido Deossiribonucleico (DNA) nell’ ambito del Sistema di Giustizia Criminale : in base a tale Raccomandazione la raccolta dei campioni e l’ utilizzo delle analisi del DNA dovrebbe essere in conformità con le norme sulla protezione dei dati dettate dal Consiglio d’ Europa come stabilito dalla “ Data protection Convention “ e dalla Raccomandazione sulla protezione dei dati , in particolare la Recommendation n° R (87) 15 che disciplina l’ uso dei dati personali nel settore di Polizia .

 

Prima di procedere all’ analisi è necessario chiarire le finalità per le quali deve essere istituita  tale banca dati e quali possano essere i vantaggi conseguenti .

 

Per mezzo di una banca dati nazionale è possibile :

 

l’ identificazione personale tramite l’ analisi comparativa ( matching ) del profilo del DNA ottenuto da tracce biologiche raccolte sulla scena del reato , al fine di scoprire l’ autore di un crimine e/o  mettere in relazione piu’ crimini commessi dalla stessa persona/e ;

la soluzione di reati rimasti irrisolti ;

l’ identificazione di persone scomparse o ignote ( in tal senso l’ art. 4 della proposta di legge n° 4149 di Molinari ed altri “ Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse” presentata l’ 8 luglio 2003  );

lo scambio di dati tra Forze di Polizia od Istituti similari di paesi diversi , nell’ ipotesi in cui il reato sia stato commesso da soggetti appartenenti ad altre nazionalità .

Oggi in Italia non c’è alcuna forma istituzionale di coordinamento e/o scambio di dati tra i laboratori delle Forze di Polizia e gli Istituti di Medicina Legale a cui l’ Autorità giudiziaria generalmente affida le analisi biomolecolari su traccia .

Questa banca dati potrebbe immagazzinare profili genetici ottenuti da tracce raccolte sul luogo del reato , campioni biologici delle persone offese dal reato , campioni biologici dei soggetti imputati o indagati e di soggetti già condannati ed attualmente detenuti in strutture carcerarie .

 

Il dato genetico oggetto della banca dati in questione ( profilo del DNA ) , anche se la stessa sarà utilizzata unicamente a fini identificativi ,  dovrebbe essere considerato  in via cautelare  un dato sensibile e come tale dovrebbe essere trattato .

 

Conferma di questa impostazione è data dal “ Working Document on genetic data “ adottato in data 17 marzo 2004 dall’ “ Article 29 Data Protection Working Party “ ( 12078/03/EN WP 91 ) in base al quale i Garanti europei per la protezione dei dati personali  sottolineano che “ i dati genetici costituiscono senza alcun dubbio dati personali (o meglio, dati "sensibili"), e come tali sono soggetti all’applicazione della Direttiva sulla protezione dei dati personali “ ( Direttiva 95/46/CE ) . Ciò comporta la necessità di rispettare alcuni principi essenziali: il principio di pertinenza e non eccedenza (evitando di ricorrere al trattamento dei dati genetici se non assolutamente necessario); il principio di proporzionalità (valutando i rischi per i diritti e le libertà fondamentali associati al trattamento di questi dati); il principio di finalità (evitando utilizzazioni incompatibili con quelle per cui i dati sono raccolti); il diritto degli interessati di essere informati ed accedere ai dati che li riguardano.

A questo punto è necessario porre in rilevo i possibili problemi , anche di ordine etico, a cui l’ istituzione di una banca dati nazionale puo’ dar luogo :

La diagnosi di malattie genetiche e predisposizione alle stesse : il tratto di DNA che contiene un informazione genetica viene definito gene e la sua localizzazione sui cromosomi viene definita locus ( al plurale loci ) ; l’ individuazione del  profilo genetico di un individuo comporta la “ genotipizzazione ”  di alcune regioni ( loci )  del DNA ( 14 nel sistema CoDIS) altamente polimorfiche , variabili da individuo ad individuo e conosciute come regioni Microsatelliti o STR ( Short Tandem Repeat ) . Le regioni usate in ambito forense non risultano in alcun caso interessate da alterazioni che siano alla base di patologie . Qualora venga verificata scientificamente tale eventualità si dovrebbe non considerare piu’ utile quel locus per la costituzione della banca dati .

Ipotesi di diagnosi non richiesta di paternità  : altra situazione che rappresenta un problema etico per la possibilità di verificare la sussistenza di incompatibilità genetica tra il soggetto presunto padre e il  presunto figlio .

Il modello adottato da molti paesi è costituito dal sistema CoDIS  ( Combined DNA Index System ), ideato ed impiegato dal Federal Bureau of Investigation , che abbina lo studio di 14 loci genetici ad un software di gestione .

 Ottenere un profilo di DNA ( DNA profiling) significa studiare i particolari segmenti dello stesso DNA altamente polimorfici noti come Microsatelliti (STR) che consistono in brevi ripetizioni in tandem di brevi sequenze di basi . Attualmente lo standard adottato prevede l’ utilizzo di 13 loci STR ben precisi che consentono un elevato potere discriminante dovuto alla loro alta variabilità nell’ ambito della popolazione caucasica .

Il sistema CoDIS prevede  ,oltre al software per l’ immagazzinamento dei dati , servizi di strumentazione hardware ( server dedicato ) nonché servizi di supporto tecnico : costituisce in altre parole la base operativa , standardizzata a livello internazionale , per poter” far dialogare “ in modo veloce ed efficiente i dati genetici acquisiti nei diversi laboratori nazionali ed internazionali ( affiliati) .

Per quanto concerne l’ organizzazione della banca dati si devono considerare due aspetti :

L’ acquisizione delle fonti di DNA : per quanto riguarda le “tracce “ ,  gli organi deputati alla raccolta dovrebbero essere gli operatori di polizia giudiziaria che si occupano di indagini scientifiche ; invece per il “ prelievo “ dovrebbero poter intervenire operatori sanitari fatti salvi i casi di prelievo di saliva effettuabile  direttamente da Ufficiali di Polizia Giudiziaria per mezzo del sopracitato oral swab costituito da un tampone che  lambisce la mucosa gengivale rimanendo impregnato di saliva.

 

L’ Autorità competente alla gestione del Sistema e dei dati : la definizione dell’ Autorità competente a gestire i dati e disciplinare gli accessi sia per la gestione in entrata ed in uscita , sia per la disciplina degli accessi per la consultazione , è un punto importantissimo per trovare il  giusto equilibrio tra diritto alla protezione dei dati personali e diritto/dovere dello Stato a perseguire i responsabili dei reati . In tal senso le alternative percorribili possono essere :

 

attribuire la responsabilità della banca dati ad una realtà istituzionale al di fuori del contesto delle Autorità  di pubblica sicurezza ( comparto Ministero dell’ Interno – forze di polizia ) , assegnando quindi la stessa ad una Autorità indipendente quale l’ Autorità garante per la protezione dei dati personali (in tal senso art. 7 del disegno di legge d’ iniziativa del senatore Bordon  )

  ovvero attribuire la responsabilità ad un organo nell’ ambito del Ministero dell’ Interno ( come per la banca dati delle impronte digitali AFIS - Automatic Fingerprint Identification System - gestita dal predetto Ministero ) costituendo la banca dati del DNA presso il CED di cui all’ art. 8 della legge  121/1981.

In ogni caso sarà indispensabile definire in maniera puntuale e dettagliata i criteri per la protezione dei dati personali ( prevedendo , ad esempio , un sistema di cifratura che non permetta – se non quando necessario – di risalire ai dati anagrafici del soggetto in analisi ) , i limiti temporali di conservazione del profilo genetico acquisito,   gli strumenti a cui l’ interessato puo’ ricorrere per la rettifica dei dati errati e disponendo il divieto di diffusione dei dati stessi che , ricordiamo ,  devono essere raccolti solo per fini identificativi .

Concluderei ricordando che qualunque siano le motivazioni poste a fondamento della necessità di  tale banca dati  ovvero  il riscontro , statisticamente  accertato , che la maggior parte di coloro che commettono reati gravi è stato precedentemente coinvolto in reati di minore gravità o  il fatto che “ compito della procedura penale è quello di togliere quanto si possa all’ innocente ogni spavento , al reo ogni speranza , ai giudici ogni arbitrio “ ( Gaetano Filangeri ) l’ istituzione di una banca dati criminalistica del DNA appare ormai improrogabile .

 

                                                                 Alessandro Monteleone