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*** 1. La restorative
justice, un nuovo modo di fare giustizia? L’evoluzione della Giustizia Penale è caratterizzata, da
sempre, da ampi dibattiti e profonde riflessioni che risentono di quanto accade
nei periodi storici e delle istanze provenienti dalla società. Al centro di queste considerazioni esiste il soggetto che in
qualche maniera impatta il circuito penale, perché colpevole di “ remare
contro” la logica coerente della società. La letteratura che riguarda la funzione della
pena è molto ampia e come affermano- affrontando la questione- Ciappi e
Coluccia (1997, 9) “ il tema viene
frequentemente svolto su un terreno giuridico-filosofico mentre il richiamo a tali funzioni si
articola convulsamente a
questioni di natura etica” . D’altro canto i modelli di applicazione della Giustizia sono
stati influenzati non solo dal mutare degli orientamenti filosofici e di
ricerca, ma anche dai cambiamenti politici che hanno contribuito alla loro
affermazione o al loro declino. Per questi motivi, i modelli presi in esame - modello retributivo, riabilitativo e
riparativo- divergono dal punto di vista dell’oggetto, dei mezzi e degli
obiettivi che l’azione giudiziaria impiega e si prefigge ( Gatti, Marugo, 1994;
Scardaccione, 1997, pp. 9-25). Nella concezione retributiva è il reato l’oggetto, la finalità è l’accertamento
della colpevolezza e la giusta punizione del colpevole, i mezzi l’applicazione
della sanzione. Essa mette al centro dell'analisi il "reato
come male" e concepisce la pena come "un fine in se stessa",
come cioè rispondente ad una esigenza di giustizia, senza scopi positivi o
sociali. L'idea di fondo di tale modello è quella per la
quale "è giusto rendere male per male" è, dunque, il male costituito
dal reato, viene retribuito come il male penale. Nel modello riabilitativo l’attenzione è sulla
persona autore di reato, l’obiettivo si allinea al reinserimento sociale, gli
strumenti al trattamento
socio-riabilitativo, quest’ultimo orientato verso la modifica del
comportamento. In questa prospettiva assume grande rilievo il programma di
osservazione e trattamento rieducativi affidato a personale educativo, di
servizio sociale e psicologico. Chiaramente, il primo modello fa riferimento a categorie
giuridiche che sono storicamente ancorate all’elaborazione di un codice di
leggi scritte costituenti per il reo garanzia di una pena certa e proporzionata
alla gravità del reato con conseguente effetto deterrente sul comportamento
criminale futuro mentre, al contrario, il modello riabilitativo introduce
categorie quali personalità, devianza e società anche se ormai da più anni è
oggetto di critica con l’elaborazione di muovi principi concettuali di
riferimento, orientati sull’analisi dell’azione deviante, piuttosto che sulle
cause e la personalità di chi commette un reato (De Leo, Patrizi, 1992;
Scardaccione, 1997). L’individuazione del rapporto tra personalità e
delinquenza viene ricondotta alle elaborazioni del Positivismo giuridico, così
come l’individuazione della necessità di incidere sulla personalità del reo,
piuttosto che sulla determinazione dei principi della pena. L’affermazione del modello riabilitativo
corrisponde, inoltre, alla messa a punto di strumenti e risorse che sono parte
integrante dell’affermarsi dello Stato Sociale. Ed è proprio l'indebolimento di questi principi
una delle cause che comporta analogamente, ma con oggetti e obiettivi diversi,
una ripresa della concezione retributiva con un rinnovato neo-classicismo e un
interesse per la vittima del reato
all’interno della dell’amministrazione della Giustizia, in linea con le nuove
tendenze, perchè “ Il paradigma
riparativo fa propria l’esigenza di sopperire ai difetti del modello
retributivo, basato unicamente sulla sanzione come risposta statale al fenomeno
della criminalità, e di quello riabilitativo, che spesso confonde le reali
esigenze della prevenzione con quelle della repressione (…) e dimostratosi inefficace” (Ciappi,
Coluccia, 1997, 105). Si
sostiene, inoltre, che l'origine e l’esigenza di una forma Giustizia alternativa risale
agli anni ’80 quando, oltre alla crisi dello Stato Sociale, si impone
l’esigenza di costi minori e di carceri meno affollate (Zeher, Umbreit, 1982;
Scardaccione, 1997). A ciò fa riscontro un crescente sviluppo di studi e ricerche
sulle vittime del reato e l’attuazione di politiche sociali in favore delle
stesse a cui deve aggiungersi la constatazione del ruolo marginale che essa
ricopre nell’ambito delle procedure giudiziarie. Nel modello riparativo l’autore e la vittima del reato
divengono attivi protagonisti di una risoluzione del conflitto che il reato ha
originato e rappresentato. L’interesse dello stato, la pretesa punitiva, passa in
secondo piano, essendo il sistema finalizzato ad individuare una soluzione che
possa “ ristorare” (materialmente, ma non solo) la vittima e responsabilizzare
costruttivamente ed attivamente l’autore. In linea con quanto affermato, Garena (1999, 51) pone
l'accento su una nuovo modo di intendere il "conflitto": “ la riparazione costituisce un modello
antitetico di intervento. E’ un concetto alternativo alla cultura della
punizione, della vendetta, del far pagare. Non è quindi un principio di
sostituzione della pena, poiché agisce in uno spazio ed in un tempo
concettualmente diverso dalla retribuzione(…)parlare di riparazione significa
interrogare una cultura su aspetti chiaramente legati ai sistemi valoriali,
all’etica, ai confini tra giusto ed ingiusto, alle radici profonde quindi dei
sensi esistenziali, delle emozioni e dei sentimenti individuali e collettivi”. In logica conseguenza, la fisionomia classica e
quella riabilitativa della pena scompaiono per lasciare il posto ad un accordo tra le parti. In questa ottica di "riappropriazione del conflitto"- precisa Scivoletto (1999)-
si colloca la mediazione, che introduce uno dei linguaggi, una delle tecniche
della giustizia riparativa. Tuttavia, appare importante sottolineare che i concetti
di riparazione, restituzione e mediazione pur essendo vicini, non
sono equivalenti. Riparazione del danno e restituzione alla vittima del reato
sono tecniche che possono venir inserite tra gli accordi all’interno del
processo che intercorrono tra accusa e difesa e mirano ad alleggerire la
situazione dell’imputato che si adoperi in favore della vittima, riparando il
danno monetario e, nel contempo, proprio a garantire e considerare anche la
presenza della vittima tra i soggetti di rilievo processuale.
2. La mediazione come
rimedio al disordine
Volendo quindi definire e delimitare il concetto
di mediazione ci sembra di inquadrare questo nuovo modo di intendere la
giustizia in “ quell’attività che un terzo neutrale svolge nei confronti di due
o più persone in conflitto, attività che ha lo scopo di riallacciare i fili di
una comunicazione interrotta(…)che offre uno spazio di ascolto e di parola a
chi lo desidera, perciò
caratterizzata da neutralità, libera adesione e confidenzialità” (Scivoletto, 1999, 25). Essa ha come obiettivo principale la
riconciliazione e non persegue necessariamente l’obiettivo del risarcimento del
danno, di conseguenza non necessariamente deve collocarsi all’interno della
vicenda processuale. La mediazione può essere giudiziaria, cioè aver
preso avvio dalla commissione di un reato e dal procedimento che in conseguenza
sia stato aperto, oppure essere extragiudiziale o sociale, quando sia nata da
conflitti interpersonali che, pur profondi e radicati, non abbiano dato origine
a condotte penalmente rilevanti ed alla commissione di reati (si parla di
mediazione scolastica e familiare, nel corso di processi di divorzio, specie in
relazione alle decisioni sull’affidamento dei figli minori). I dubbi sollevati sono rappresentati in primo
luogo dalla probabile adesione strumentale del soggetto, per fini deflattivi o
di riduzione della pena, o dalla vittima intenzionata ad ottenere un
risarcimento. Infine, dalla non spontaneità che connota il
setting della mediazione essendo di impulso e di provenienza giudiziaria.
3. La mediazione penale
nella giustizia minorile italiana
L'ambito individuato dal legislatore come luogo idoneo ad
avviare percorsi risarcitori nella prospettiva della riconciliazione è quello
del processo penale minorile). La dottrina prevalente- approfondisce Chiara
Scivoletto (1999)- ha rintracciato nel rito penale minorile la possibilità di
tre modalità operative di intervento, collocate sia all’interno del
procedimento, che nella fase della sua sospensione per effetto della ordinanza
ex art. 28 DPR 448/88, che può infatti contenere “prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne
con la persona offesa dal reato” (art. 28, c. II). Altro spazio di applicazione alla riconciliazione
e riparazione è stato individuato nella formula del perdono giudiziale (art.
169 c.p.), per cui si otterrebbe il vantaggio educativo di un perdono
condizionato alla prestazione di idonei atteggiamenti riparativo/riconciliativi
da parte del minore; condizione che ben potrebbe allontanare il pericolo,
ampiamente denunciato in letteratura, di un utilizzo distorto e fuorviante di
tale formula di proscioglimento. La mediazione è stata ritenuta inseribile anche
negli elementi presentati dall’articolo 564 c.p.p., specie in situazioni di
lieve entità, per risolvere conflitti
intrafamiliari e giungere al ritiro della denuncia; nella formula
prevista dall’art.9 DPR 448/88 ove la disponibilità del ragazzo alla mediazione/riconciliazione
potrebbe divenire strumento per la valutazione della personalità; nonché fra le
sanzioni sostitutive previste e disciplinate dall’art. 32, II dello stesso DPR;
infine, in fase esecutiva, come prescrizione, fra quelle inserite nel programma
relativo all’affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 L. 354/1975. In questo caso, a parte la scarsa applicazione
dell’ istituto, le ragioni che ne sconsiglierebbero la scelta come luogo per la
riconciliazione, sarebbero riconducibili essenzialmente nell'effetto
"blando" dell’attività riparativa e riconciliativa nel lungo lasso di
tempo intercorrente tra la commissione
del reato e l’applicazione della misura. Ipotizzabile, poi, una procedura parallela di
mediazione vera e propria, svincolata dall’esito processuale, che -pur molto criticata-
costituisce la frontiera più avanzata del modello. Il reato sarebbe in tal caso
occasione per attivare la rete della mediazione in cui coinvolgere gli attori
sociali, indipendentemente dalla vicenda processuale. Il processo seguirebbe il
proprio percorso e non ne verrebbe in alcun modo intaccato, quanto all’esito
finale. Il pensiero giuridico attuale, facendo
riferimento alle esperienze estere, ritiene applicabili le tecniche di
riparazione e di mediazione solo ai reati contro il patrimonio o contro la
persona, purchè di non particolare gravità; in tali casi esse ben potrebbero
fungere da formule alternative di uscita dal processo, come strumenti di
risoluzione del procedimento o sostitutivi della sanzione. Per i reati gravi, invece, si preferirebbe
attuare il programma di riconciliazione e/o mediazione all’interno di una
eventuale misura alternativa, ovvero come “ processo parallelo” a quello
giudiziario; un simile intervento dovrebbe mirare al risanamento dei rapporti
umani e sociali compromessi in occasione del reato, pur rimanendo svincolato da
ogni meccanismo, in termini premiali, ai fini dell’esito del processo. I due fronti di maggior interesse sono dunque –da
un lato – l’articolo 28, all’interno del quale è possibile introdurre la
riconciliazione, sia con la formula indiretta, attraverso la prestazione di
lavoro socialmente utile e di attività nel
volontariato sociale (ipotizzabili anche per i reati a vittima diffusa,
es. lo spaccio), che con la formula diretta, attraverso un risarcimento materiale
del danno patrimoniale o la presentazione di scuse formali. Dall’altro lato, la mediazione vera e propria
sarebbe da avviarsi parallelamente al processo, in seguito all’apertura di un
fascicolo giudiziario. Rispetto all’applicazione di questo modello
occorre riferirsi alle esperienze ancora sperimentali che sono attivate presso
alcuni tribunali per i minorenni italiani.
4. Il minore deviante
come “precursore” della mediazione in Italia
La riforma del processo penale nasce principalmente sull'idea
di un "progetto educativo" nei confronti del ragazzo che ha espresso
le sue difficoltà attraverso un comportamento penalmente sanzionato. L'adolescente ha bisogno di un intervento
significativo, più che di una risposta in termini di terrorismo dell'intervento
penale e questo vale anche per il carcere che, anziché facilitare l'opera di
recupero del soggetto la rende più difficile. E' su questa linea che Franco Occhiogrosso (1999, 5-31)-
nell'affrontare il rapporto tra mediazione e processo penale- pone l'accento
sulle motivazioni che hanno favorito quella "sintonia" proprio in
ambito minorile. In primo luogo perché la normativa penale
minorile è costituita da due fasi processuali, la prima di carattere
sanzionatorio del tutto simile a quella della giurisdizione ordinaria; la
seconda di carattere propositivo, diverse da quelle della giurisdizione
ordinaria e che guarda al futuro, essendo chiamata a costruire insieme ai
servizi sociali un progetto per l’avvenire che consenta al minorenne la piena
realizzazione della sua personalità e il suo eventuale reinserimento sociale . Questa seconda fase "sposa" pienamente
la cultura della mediazione, proiettata anch’essa nel futuro, sia pure nella
diversa prospettiva della pacificazione sociale e dell’attenzione alla vittima
del reato. In tal senso, quello minorile rappresenta
l'ambito che più si avvicina allo spirito della mediazione in quanto non
rivolto solo al passato, ma indirizzato in termini progettuali al futuro. E’ stato quindi abbastanza agevole nell’ambito della
giustizia minorile conciliare tutela del minore e tutela della vittima in un
progetto che guardi al futuro per entrambi, come avviene per la messa alla
prova, primo istituto processuale in Italia ad aver avuto un attenzione di tipo
non contenzioso per la vittima. Questo discorso risulta più complesso, invece,
per la giurisdizione ordinaria, la quale si pone esclusivamente in una logica
contenziosa, che tende ad esasperare il conflitto. Inoltre, oltre a tutelare la vittima del reato la cultura
della mediazione realizza l’interesse del minore a vivere e a crescere in un
ambiente sereno e non conflittuale, consentendo una maggiore
responsabilizzazione. 5. Conclusioni Le esperienze di mediazione penale in Italia sono ancora in
fase iniziale, forse per la carenza di cultura giuridica-sociale da un lato,
dall'altro per una impostazione ideologica di massa che vede nella punizione un
efficace e garante strumento di difesa sociale e che fa quindi fatica ad
assorbire e sedimentare il concetto di "riorganizzazione relazionale
autore-vittima". Le norme processuali penali in Italia, almeno apparentemente
non sembrano fornire spazi applicativi agli interventi di mediazione, tuttavia
il legislatore offre margini di applicazione in tal senso, sia in ambito penale
minorile che in quello ordinario. In tal senso, la giustizia riparativa -per Giovanni Garena-
rappresenta un percorso complesso che richiede un forte coinvolgimento della
comunità locale, sia sul piano tecnico che su quello culturale: "Occorre ricordare che mentre la retribuzione
è sempre facile, la riparazione apre contraddizioni, comporta la messa in
discussione di stereotipi, chiama le persone-tutte, non solo gli autori dei
reati- a misurarsi con le difficoltà e le fatiche del vivere e del vivere
insieme. Con la riparazione
si tratta perciò di entrare in un quadro operativo di nuovi significati:
entrare nella complessità delle relazioni, delle simbolizzazioni, della
crescita civica; accettare di educare la comunità locale e di educarci in
continuazione; raccordare la trasgressione (intesa come violazione di norme,
come andare oltre i limiti consentiti) alla comunità locale (che è sempre,
contemporaneamente,
fonte-limite-argine della trasgressione)" (Garena, 1999, pp.54-55). Così, l'intervento di mediazione penale si connota di una
valenza educativa e sociale, in quanto la ricomposizione del conflitto
autore-vittima volge a beneficio dell'individuo, ma anche dell'intero sistema
comunitario, riflettendo però con quanto afferma Jacques Calmettes (1999, 113)
a proposito della vittima: " Gli
interventi di aiuto devono principalmente tendere a restituire alla vittima la
sua dignità di uomo, il suo posto nel contesto sociale. Detto obiettivo può
essere raggiunto innanzi tutto chiamando queste persone vittime. Usare un
linguaggio identificativo e
chiaro nei confronti della vittima vuole dire restituirle la parola" Di fatto, il comportamento deviante posto in essere
rappresenta quel punto di non ritorno per il minore nella comunità e la sua
consegna nelle mani delle autorità preposte alla repressione. Sicuramente – prosegue Garena (1999), a proposito della
necessità della comunicazione tra i
soggetti che compongono la comunità locale sul tema giustizia- "si corre il rischio di trovarsi di fronte a
una popolazione sempre meno capace di darsi una finalità comune e di
realizzarla, frammentata di esseri umani che giungono a vedere se stessi in
termini sempre più atomistici, formata da individui sempre meno legati da una
comunanza di progetti e di fedeltà". La mediazione ha, in questo senso, il potere di aprire
"spazi di comunicazione inesplorati" e con un grande atto di civiltà
restituire il minore al suo gruppo di appartenenza. Bibliografia Bobbio, N. (1979): Il Positivismo giuridico, Giappichelli, Torino. Bonafè-Schimtt (1989): Alternatives to the
judicial model, in "Mediation and Criminal Justice. Victim
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London, pp. 178-194. Bouchard M. (1997): Le nuove tendenze del diritto penale minorile, in
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Milano. De Leo, G. (1996): Modelli e metodi di intervento, di messa alla prova e di conciliazione
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di ricerca, in "Età
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Zeher, H., Umbreit,
M. (1982): Victim offender
reconciliation: an incarceration substitute?,
in "Federal Probation" 46, pp.
63-68.
Note:
[1] Sociologo, Mediatore Penale e Familiare, Educatore Coordinatore presso il Dipartimento Giustizia Minorile- Ufficio Servizio Sociale per i minorenni di Napoli. |
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