Diffamazione e Internet: non applicabile la legge sulla stampa, ma...

di Daniele Minotti

Ha avuto grossa eco la sentenza del G.U.P. di Oristano 25 maggio - 6 giugno 2000 in tema di diffamazione e Internet[i].

In primis, è sembrata di grande interesse la conclusione secondo la quale un "normale" sito Internet[ii] non può essere considerato "stampa" o "stampato" ai sensi della legge 47/48, in particolare riguardo alla definizione fissata dall’art. 1, con le conseguenze di ordine penale.

Processualmente, ciò ha condotto all’espunzione, dai capi d’imputazione, dei riferimenti agli artt. 13 l. 47/48 e 30 l. 223/90[iii].

La tesi, come da altri giustamente ricordato[iv], discende soprattutto dalle ormai classiche osservazioni di Vincenzo Zeno-Zencovich il quale ha più volte sostenuto l’impossibilità di estendere il regime della stampa alle pubblicazioni telematiche[v].

Oltre al chiaro ed esclusivo riferimento alla "stampa" o allo "stampato", categorie ove sarebbe assai arduo far rientrare le "pagine" Internet[vi], l’Autore ha acutamente fatto notare che se il legislatore del 1990 (con la "legge Mammì", sull’emittenza radiotelevisiva) ha ritenuto di dover espressamente estendere, all'etere, la legge sulla stampa non si vede come ora, in via interpretativa, si possa procedere ad analoga estensione riguardo alla Rete. L’argomento teleologico è decisamente convincente.

Dal canto suo, come anticipato da Zeno-Zencovich, il Giudicante ha osservato che, in materia penale, il più serio ostacolo è rappresentato dal noto divieto di analogia (in malam partem) oltre che dall’impossibilità di procedere ad un’interpretazione anche soltanto estensiva della legge sulla stampa (cfr. la giurisprudenza costituzionale e di legittimità menzionata nella sentenza).

Stessa sorte ha subìto l'art. 30 della legge 223/90 in quanto le "trasmissioni" ivi considerate appaiono esclusivamente quelle radiofoniche e televisive.

Sin qui, dunque, la decisione potrebbe rappresentare una vera e propria bandiera per i sostenitori della libertà di Internet. Ma non è così.

Il giudice, infatti, ha contestualmente sostenuto che Internet rientra negli "altri mezzi di pubblicità" cui si riferisce il terzo comma dell’art. 595 c.p.

In termini di pena concretamente irrogabile, pur sussistendo sensibili differenze rispetto all’art. 13 l. 47/48, un atteggiamento pragmatico potrebbe far considerare un eventuale giudizio di equivalenza con altre circostanze attenuanti (es. ex art. 62 bis c.p.). Il che comporterebbe una sostanziale equiparazione delle situazioni, punibili secondo i termini della fattispecie base.

Non va, però, dimenticato che non è l'aggravante specifica a costituire il vero punto focale della sentenza. Lo sguardo deve essere senz'altro più ampio. Altri aspetti potrebbero gravare sulla posizione dei soggetti coinvolti. Si pensi, ad esempio, alla speciale responsabilità (peraltro oggettiva) delle persone elencate agli artt. 57 e 57 bis c.p. (che, comunque, nel caso in esame non sembrano esistere); alla solidarietà passiva, per il risarcimento del danno, del proprietario e dell’editore (art. 11 l. 47/48); alle forme di riparazione pecuniaria oltre i limiti, ordinari, dell’art. 185 c.p. (art. 12 l. 47/48); all’ipotesi di stampa clandestina (art. 16 l. 47/48 con le regole di cui all’art. 58 c.p.); alle norme processuali dettate dall’art. 58 bis c.p.; ecc. Anche in questo caso, però, le prospettive per gli autori presenti su Internet sono rosee: ove non vi è "stampa" non vi è applicazione di tutte le norme ad essa relative.

Ma aldilà di ciò che può costituire mera ipotesi una cosa è certa: l’esclusione dello speciale regime della diffamazione a mezzo stampa non comporta il venir meno di altre responsabilità (penali, nel nostro caso) in capo all’autore di un brano diffamatorio.

Ciò è pienamente confermato dal Giudice il quale, pur procedendo alla menzionata riqualificazione giuridica del fatto, ha, però, ritenuto di dover andare oltre, concludendo nel merito (vagliando in concreto il tenore dello scritto e ritenendolo non penalmente rilevante) con un "non luogo a procedere perché il fatto non sussiste"; percorso sicuramente corretto perché se da un lato il predetto divieto di analogia è un cardine del nostro ordinamento penale, l’impunità di fatti lesivi dell’altrui reputazione, pur diffusi mediante un mezzo non inquadrabile nelle attuali categorie, potrebbe lasciare nell’imbarazzo anche il più tollerante tra i giuristi.

Per la verità, ricollegandomi all’esclusione del regime speciale (soprattutto all’assenza di doveri di controllo da parte di alcuni soggetti), quello che, tra le righe, sembra più interessante è l’implicita esclusione di ogni responsabilità in capo agli hosting provider (nel caso di specie Tripod e Geocities)[vii] che ha trovato d’accordo sia il P.M. che il G.U.P.

Il passaggio della sentenza è molto significativo: "[...] a prescindere dal fatto che nel caso di specie non è contestata la responsabilità del concessionario o del webmaster ma degli autori dell'opera dal contenuto diffamatorio [...]". Considerazione ovvia e dovuta, proprio a cagione dell’inapplicabilità degli artt. 57 e 57 bis c.p. il che, peraltro, finisce per svelare il "mezzo passo" fatto dall’accusa nel calarsi nell’àmbito della stampa.

Resta da chiedersi quale sarà il destino delle testate esclusivamente telematiche registrate ai sensi dell’art. 5 della legge sulla stampa[viii].

Molti ricorderanno il "caso Interlex"[ix], sicuramente rivoluzionario per la legge della Rete. Potrà, allora, l’iscrizione presso il Tribunale competente fondare il ricorso, in questi casi, alla legge sulla stampa anche davanti al giudice penale?

Posso soltanto suggerire una risposta lasciando le conclusioni più approfondite a chi, più di me, possiede cognizioni interdisciplinari: esiste un doppio binario (civile e amministrativo da un lato, penale dall’altro) voluto dallo stesso legislatore proprio con il divieto di analogia in penale. La registrazione di testate esclusivamente telematiche è fatto amministrativo peraltro adottato in via analogica e non può influire, in assenza di una specifica disciplina, sul regime penale delle stesse.

avv. Daniele Minotti - giugno 2000 (daniele@minotti.net)

 

[i] La decisione è integralmente pubblicata su Penale.it all’indirizzo http://www.penale.it/giuris/meri_051.htm.

[ii] Come si avvertirà in chiusura, la disciplina delle testate telematiche registrate potrebbe, però, essere diversa.

[iii] L’art. 30 della legge 223/90 estende alla trasmissioni radiotelevisive la disciplina dettata dall’art. 13 l. 47/48.

[iv] In questa Rivista, Manuel Buccarella, Diffamare a mezzo Internet non costituisce reato, URL http://www.diritto.it/articoli/penale/buccarella.htm.

[v] Su carta, Vincenzo Zeno-Zencovich, La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa, in AA.VV. a cura di Francesco Brugaletta e Francesco Maria Landolfi, Il Diritto nel Cyberspazio. Tendenze, testi e protagonisti nel Web giuridico italiano, Napoli, Ed. Simone, 1999, pagg. 61-74 già pubblicato su "Il diritto dell’informazione e dell’informatica", 1/98, Milano, Giuffrè.

[vi] Contra Marcello Bergonzi Perrone, La registrazione dei periodici on line. Una questione di interpretazione estensiva per un atto dovuto in Interlex all’indirizzo http://www.interlex.it/tlc/perrone.htm.

[vii] Tra i momenti bui della giustizia in materia di telematica, occorre di ricordare l’incredibile caso di Compuserve tedesca i cui legali rappresentanti, nel 1998, furono arrestati in relazione alla pubblicazione, sui propri server, ma ad opera di altri, di materiale pornografico ritraente minori.

[viii] Analisi da condurre a prescindere dalle discussioni circa obbligo, facoltà o impossibilità di registrazione che esulano dagli argomenti trattati in questo scritto. Sul tema, con conclusioni opposte: Vincenzo Zeno-Zencovich, op. cit.; Marcello Bergonzi Perrone, op. cit. Si veda, però, il ddl governativo il cui esito positivo comporterebbe sicuramente l’obbligo di registrazione per i periodici telematici. Il testo è consultabile su Azienda.lex, URL http://www.repubblica.it/azienda.lex/diritto/diritto000314_a_ddl/diritto000314_a_ddl.html.

[ix] L’ordinanza del 6 novembre 1997 del Tribunale di Roma è pubblicata proprio su Interlex alla pagina http://www.interlex.it/testi/or061197.htm.