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*** Il delitto di peculato è previsto all’art. 314 c.p. La norma,
successivamente all’intervento della legge di riforma n. 86 del 26 apr Già presente nel codice penale sardo – italiano Il peculato è un reato proprio, l’incipit della norma
chiarisce infatti come soggetto attivo possa essere esclusivamente un pubblico
ufficiale o un incaricato di pubblico servizio[3], e di
natura plurioffensiva perchè l’interesse tutelato coincide sia con la legalità
e l’efficienza dell’attività della pubblica amministrazione che con La condotta tipica, notevolmente complessa e varia,
evidenzia come Sebbene nell’ipotesi per appropriazione debba intendersi
l’attività dell’agente che provvede a sottrarre
denaro o una cosa mob La perfezione del reato si raggiunge anche nel momento in cui
Il peculato per distrazione si configura allorquando l’oggetto materiale del reato viene destinato dall’agente ad uno scopo diverso da quello originariamente previsto. Il criterio distintivo tra le due fattispecie sopra
descritte consiste nella destinazione riservata al denaro o alla cosa mob Il secondo comma dell’art. 314 c.p. definisce un’ulteriore
ipotesi di reato, In questo caso la condotta dell’agente integra una
fattispecie che comporta una responsab Il delitto di peculato si consuma nel momento e nel luogo in cui l’agente si appropria della cosa di cui in concreto si tratta[10]. Nella forma dell’appropriazione L’errore del pubblico ufficiale non comporta l’esclusione dell’elemento soggettivo perché la corretta destinazione del denaro appartenente alla pubblica amministrazione, seppur disposta da una norma amministrativa, deve ritenersi implicitamente disciplinata anche da quella penale con la conseguenza che l’attività del reo non si risolve in un errore sul fatto su una legge diversa da quella penale. Il pubblico ufficiale è chiamato a rispondere di peculato
continuato quando, in tempi diversi,
appropriandosi di somme proprie della cassa da lui gestita, contravviene
all’obbligo di mantenere sempre a disposizione Affinchè possa soggiacere al contenuto precettivo indicato
dall’art. 110 c.p. è necessario che ciascuno dei partecipanti al reato
contribuisca, inducendo altri o cooperando egli stesso, alla realizzazione della
propria parte; la fattispecie che più organi partecipino alla formazione
dell’atto di disposizione del bene di proprietà della pubblica amministrazione
non esclude la responsab Per quanto attiene ai rapporti con altri reati, Gli elementi costitutivi di entrambe le fattispecie
distinguono invece La pena accessoria prevista è disciplinata dall’art. 317-bis
c.p. Dott. Cristiano Brunelli Note:
[1] Il
testo originario disponeva invece :”Il
pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione
del suo ufficio o servizio
[2] Nel
diritto romano
[3] Sulla
nozione di pubblico ufficiale così Sulla nozione della persona incaricata di un pubblico servizio, l’art. 358:” Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per un pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.
[4]
ANTOLISEI, Manuale di diritto penale.
Parte speciale, I, M
[5]
MANTOVANI, Diritto penale. Delitti contro
[6] D’AMBROSIO, Le appropriazioni indebite, in Giurisprudenza sistematica di diritto penale, diretta da Bricola Zagrebelsky, parte speciale, vol. II, Torino, 1984, p. 1360.
[7] Art.
314, II comma :” Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni
quando
[8] Cfr.,
Cass., 29 apr
[9] In
questa direzione [10] In questo senso, Cass., sez. III, 12 luglio 1963, Cherubini, in Giust. Pen., 1964, II, 382; Cass., sez. III, 4 giugno 1965, Lolatte, ivi, 1966, II, 104; Cass., sez. VI, 14 gennaio 1967, Fabiano, ivi, 1967, II, 1271.
[11]
Cass., sez. III, 5 apr [12] Cass., sez. III, 21 giugno 1963, Borzone, in Giust. Pen., 1964, II, 52; Cass., sez. III, 4 maggio 1964, Pernotti e altro, in Cass. pen. Mass. ann., 1964, 1053. [13] Cass., 30 maggio 1949, Mancini, in Giur. compl. Corte cass., 1949, n. 2738. [14] Cass., 23 gennaio 1980, Pascale, in Giust. pen., 1980, II, 704. [15] L’art. 317 –bis riporta la disposizione dell’abrogato art. 314 comma 2 c.p., alla quale rinviava l’abrogato art. 317 comma 2 c.p. |
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