*** Non solo, di questo mancanza se ne stanno anche accorgendo le imprese e i loro avvocati che stanno redigendo i ricorsi ((Tar Sicilia, Palemo 180/2004 (***)) avverso le ammissioni alle precedure di imprese che hanno appunto scelto il proprio garante fra le società di intermediazione finanziaria Sintesi di Tar Campania , Napoli, sentenza n. 2003 del Parole chiave: appalti di lavori – cauzione provvisoria – possibilità di rilascio da parte delle Società di intermediazione Finanziaria – per la Legge 109/94 due requisiti : iscrizione ex art. 107 D.Lgs.385/1993 – autorizzazione a tale attività da parte del Ministero del Tesoro Conseguenze operative: Sarebbe
importante che le Amministrazione Pubbliche scrivessero già nei bandi di gara
che “saranno accettate le cauzioni (non sono polizze) provvisorie emesse dalle
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107
del decreto legislativo Ancora una considerazione Ad avviso di chi scrive questa autorizzazione non può essere autocertificabile perché si riferisce ad un soggetto che non partecipa direttamente (come invece la ditta edile) alla procedura di evidenza pubblica e che quindi non ha un contatto diretto con l’amministrazione aggiudicatrice. Ma non solo: Non si può inoltre tacere il fatto che nella fattispecie sottoposta all’attenzione del giudice napoletano, il fideiussore, non Compagnia di Assicurazione né Istituto Bancaria, ha avuto l’ardire di denominarsi “Compagnia ……..**** **** S.p.a.”!!!!Bisogna quindi mettere sull’avviso il povero Rup che…….. L’ABITO NON VA IL MONACO……………….. Sintesi delle altre sentenze Tar Friuli Venezia Giulia, Trieste, n. 104 del Questa disposizione stabilisce, infatti, che gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, debbano essere autorizzati all’esercizio di detta attività dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tar Sicilia,Palermo, n. 705 del che le società di intermediazione finanziaria per potere rilasciare idonee polizze fideiussorie concernenti gli appalti di opere pubbliche debbano non solo essere iscritti nel predetto albo speciale, ma debbano anche essere in possesso di una apposita autorizzazione ministeriale. Tar Veneto, Venezia, n. 3071 del che le disposizioni, di cui al citato art. 30, I comma, per il loro univoco tenore letterale, individuano come atti del tutto distinti, da una parte, l’iscrizione nell’elenco speciale, e, dall’altra, la prescritta autorizzazione ministeriale, entrambi richiesti perché sia valida la fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari per la partecipazione alla gara d’appalto di lavori pubblici. Tar Sicilia, Palemo, n. 1109 dell’ A
tal riguardo, da un lato l'art. 24 l.r. 7/02 impone che la cauzione provvisoria
sia rilasciata da istituto bancario, mentre dall'altro lato appare irregolare
la cauzione rilasciata da intermediario finanziario sprovvisto della relativa
autorizzazione ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. *** Tar Campania , Napoli, sentenza n. 2003 del REPUBBLICA ITALIANA iN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione Prima ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 14178 del 2003 proposto da **** srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’ avvocato Camillo Padula, presso lo studio del quale domicilia in Napoli, via S. Arcangelo a Baiano 19, CONTRO Comune di Frattamaggiore, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Parisi con il quale domicilia in Napoli alla via Arenaccia n.128 presso lo studio legale Cirillo-Costa, e nei confronti di Società Domenico **** srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Lopiano e Andrea Rallo, presso quest’ultimo domiciliati in Napoli , piazza della Repubblica, per l’annullamento della
determina dirigenziale n.1061 del Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Frattamaggiore e della società Domenico **** srl; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore,
alla camera di consiglio del Uditi i difensori delle parti, come da verbale di causa. Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. F A T T O e D I R I T T O Considerato che sussistono i presupposti per la immediata decisione della causa, che i difensori delle parti, come da verbale di causa, hanno dichiarato di non avere obiezioni ad una immediata decisione nel merito della controversia, che appare matura; Considerato che il ricorrente impugna l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria a suo favore, su indicata in epigrafe, motivata dall’amministrazione comunale in base alla circostanza che l’intermediario finanziario che aveva prestato la cauzione provvisoria (Compagnia (sic!) ******** spa), pur iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 D.Lgs.385/1993, non risulta a ciò autorizzato dal Ministro del Tesoro; Considerato che il ricorrente ha dedotto le censure di violazione di legge (art. 30 L.109/94, art. 100 DPR 554/1999, L.241/90 e art. 97 Cost.) e di eccesso di potere sotto vari profili, sostenendo che il bando di gara, imponendo particolari modalità di prestazione della cauzione, sarebbe limitativo delle facoltà di scelta del concorrente, e che sarebbe erronea la interpretazione dell’amministrazione, che ritiene che la cauzione provvisoria debba essere rilasciata solo da soggetti muniti della autorizzazione ministeriale; Considerato e ritenuto che le censure del ricorso siano infondate, in quanto la giurisprudenza costante ritiene che il legislatore (artt. 30 L.109/94 e art. 145 comma 50 L.388/2000) si sia preoccupato (in tal senso C. Stato, V, 3716/2002) appunto che gli intermediari finanziari e gli istituto bancari e assicurativi, legittimati a prestare cauzione provvisoria, siano quelli sui quali si sia verificato l’ulteriore intervento del Ministero del Tesoro, in funzione di certificazione delle caratteristiche funzionali di tali intermediari; Considerato che l’art. 30 L.109/94 prescrive che la cauzione possa essere prestata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 D.Lgs.385/1993, aggiungendo però che debbano essere autorizzati a tale attività dal Ministero del Tesoro; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere rigettato, e che le spese di lite debbano seguire il principio della soccombenza, e vadano liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione I, rigetta il ricorso indicato in epigrafe. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro duemila, comprensivi di spese, diritti ed onorari, di cui mille a favore dell’amministrazione intimata e mille a favore della controinteressata. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così
deciso in Napoli, nella camera di consiglio del
(***)
Tar Sicilia. Palermo, n. 180 del REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione II, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 2377/03, Sezione II, proposto dall’Impresa ******* s.p.a contro il Comune di, e nei confronti dell’Impresa ******* PER L’ANNULLAMENTO dei
provvedimenti di esclusione delle offerte presentate dalle imprese indicate in
ricorso, di cui al verbale di gara dei provvedimenti, contenuti nello stesso verbale di gara di cui sopra, di conseguenziale determinazione della media finale dei ribassi delle offerte rimaste in gara e di aggiudicazione dell’appalto a favore dell’Impresa controinteressata; - del provvedimento, “implicitamente recato dal verbale di gara come sopra pubblicato, di mancata aggiudicazione dell’appalto a favore dell’offerta presentata dalla odierna ricorrente”. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Salemi intimato, con le relative deduzioni difensive; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’impresa controinteressata, con le relative deduzioni difensive e con il ricorso incidentale dalla stessa proposto; Vista la “memoria con ricorso per motivi aggiunti” della ricorrente principale; Vista la memoria di replica della controinteressata; Vista l’ordinanza cautelare n. 959 del Visti tutti gli atti di causa; Designato relatore il referendario Paolo Lotti; Uditi, alla pubblica udienza del Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue: FATTO All’esito del pubblico incanto, con il
criterio del prezzo più basso determinato mediante offerte a prezzi unitari,
indetto dal Comune di Salemi (TP) per l’appalto dei lavori di “Realizzazione
del Centro culturale e sociale e sistemazione aree annesse nel nuovo centro
abitato”(importo b.a.: € 2.304.272,65), e svoltosi il Con ricorso notificato il Questa chiedeva pertanto l’annullamento dei predetti provvedimenti di esclusione e dell’aggiudicazione alla controinteressata, previa sospensione, e con il favore delle spese, per i seguenti motivi: (…) V – Illegittimità derivata dell’aggiudicazione all’impresa controinteressata. Si costituiva in giudizio il Comune intimato, presentando deduzioni difensive con cui chiedeva il rigetto del ricorso siccome infondato, vinte le spese. Si costituiva in giudizio anche
l’impresa controinteressata, depositando “memoria con ricorso incidentale”, con
cui chiedeva il rigetto del ricorso siccome infondato; e a sua volta proponendo
ricorso incidentale volto all’esclusione dalla gara di altre due concorrenti
(*****), per avere prodotto quale cauzione polizza fideiussoria rilasciata da
intermediari finanziari “che, seppure iscritti nell’elenco di cui all’art. 107
del D.lgs. 358/1993 non risultano in possesso della prescritta autorizzazione
del Ministero del Tesoro”, in violazione – come dedotto - dell’art. 30 della
legge La ricorrente principale, con atto
depositato il Replicava la ricorrente incidentale con
memoria del Con ordinanza n. 959 del Alla pubblica udienza del (…) Rimane, dunque, stabilita la legittimità dell’operato della Commissione di gara che ha escluso le otto offerte in questione, non potendo correggerle, con la conseguenza che il ricorso in esame risulta infondato e deve essere respinto. Non è luogo, conseguentemente, all’esame del ricorso incidentale dell’impresa controinteressata. Le spese di lite vanno compensate, sussistendone giusti motivi. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, Sezione II, definitivamente pronunciando:----------------- RESPINGE il ricorso in epigrafe indicato;---------------------------- COMPENSA le spese di giudizio.--------------------------------------- ORDINA che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.---------------------------------- Così deciso in Palermo, nella Camera di
Consiglio del Depositata
in segreteria il |
|