inserito in Diritto&Diritti nel marzo 2004

Collegamento fra qualificazione (Soa) e qualità (ISO) : illegittima esclusione per  presentazione di provvisoria dimezzata qualora la ditta sia in possesso della certificazione SOA

di Sonia LAZZINI

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La certificazione di qualificazione deve contenere la dicitura che la ditta “possiede la certificazione di cui all’art. 2, comma 1, lettera q), D.P.R. 34/000" per ottenere, automaticamente, la possibilità di riduzione di provvisorie e definitive dovute al possesso della certificazione di qualità

Sintesi di Tar Aosta , Aosta, sentenza n. 23 del  19 febbraio  2004

Parole chiave:

appalti di lavori – cauzione provvisoria – beneficio della riduzione del 50% - in caso di possesso di attestazione SOA non serve altro

Il quesito posto dal ricorrente:

una ditta “soata” deve dimostrare il possesso della certificazione di qualità al fine di ottenere il dimezzamento della cauzione provvisoria?

La risposta dei giudici:

No, se la certificazione Soa riporta che la partecipante “possiede la certificazione di cui all’art. 2, comma 1, lettera q), D.P.R. 34/000"

Conseguenze operative:

 

L’illegittimità del verbale di gara comporta, in via consequenziale, l’illegittimità della deliberazione n. 86 in data 12 settembre 2003, con cui la Giunta comunale di Antey-Saint André ha disposto l’aggiudicazione definitiva alla società controinteressata.

 

REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Sul ricorso n. 85/2003 proposto da **** Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Emanuele Mazzocchi  ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in Aosta, via Torre del lebbroso, n. 37;

contro

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE’, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;

e nei confronti della società

**** Piero & Co. Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitasi in giudizio;

 

per l’annullamento

 

in parte qua, del verbale di gara in data 9 settembre 2003 con cui la ricorrente è stata esclusa dall’appalto dei lavori per il completamento della sistemazione idraulica del torrente Marmore in località Ruvere e per il consolidamento del versante in sponda destra orografica a sostegno della S.R. per Torgnon;

della deliberazione della Giunta comunale n. 86 in data 12 settembre 2003, con cui il Comune di Antey-Saint André ha disposto l’aggiudicazione definitiva alla società controinteressata;

di tutti gli altri atti comunque connessi ai precedenti;

Visto gli atti tutti della causa;

 

Uditi, nella pubblica udienza del 21 gennaio 2004, relatore il Consigliere Maddalena Filippi, l’avv. Emanuele Mazzocchi per la società ricorrente;

 

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

1. – Con il ricorso in epigrafe la società **** Costruzioni S.r.l. impugna il verbale in data 9 settembre 2003, concernente la gara indetta dal Comune di Antey-Saint André per l’appalto dei lavori di completamento della sistemazione idraulica del torrente Marmore in località Ruvere e di consolidamento del versante in sponda destra orografica a sostegno della S.R. per Torgnon, con importo a base d’asta 763.961,45 e con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso: il verbale è impugnato limitatamente alla parte in cui dispone l’esclusione della ricorrente dalla gara e l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto alla società **** Piero & Co S.n.c. Con lo stesso ricorso viene impugnata inoltre la deliberazione n. 86 in data 12 settembre 2003, con cui la Giunta comunale di Antey-Saint André ha disposto l’aggiudicazione definitiva alla società **** Piero & Co S.n.c.

 

2. – La legittimità dei provvedimenti impugnati viene contestata sotto il profilo del difetto di motivazione, nonché della falsa applicazione dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal bando e dalla legge.

 

3. – Il Comune di Antey-Saint André e la società controinteressata non si sono costituiti in giudizio.

 

D I R I T T O

 

1. – Oggetto dell’impugnativa è il provvedimento di esclusione della società ricorrente, e la conseguente aggiudicazione alla società **** Piero & Co S.n.c., della gara per l’appalto dei lavori di sistemazione idraulica e di consolidamento relativi alla S.R. per Torgnon.

 

L’esclusione è motivata dal fatto che, come si legge nella motivazione dell’impugnato verbale di gara, l’impresa ricorrente <<non ha allegato la certificazione ISO pur avendo allegato una cauzione ridotta del 50% e secondo l’interpretazione della Commissione di gara trattasi del caso previsto dal bando, punto 6) … in cui alla facoltà di allegare la cauzione in misura ridotta si accompagna l’obbligo di allegare “la certificazione di qualità aziendale in copia conforme od in originale”.>>.

 

2. – Il ricorso merita accoglimento.

 

E’ fondata la censura centrale dell’impugnativa con cui si sostiene che l’esclusione dalla gara si fonda sull’erroneo presupposto di fatto che la società ricorrente non abbia prodotto la certificazione ISO.

 

Come risulta dagli atti, l’attestazione SOA prodotta dalla **** Costruzioni S.r.l. (doc. n. 3 del ricorso) contiene la dichiarazione che tale impresa possiede la certificazione ISO: si legge infatti in tale attestazione che la **** Costruzioni S.r.l. “possiede la certificazione di cui all’art. 2, comma 1, lettera q), D.P.R. 34/000", disposizione che si riferisce espressamente alla certificazione ISO.

 

Si può quindi prescindere dall’esame della censura – formulata in via subordinata – con cui la società ricorrente, oltre a lamentare la scarsa chiarezza della formulazione della motivazione, deduce l’erronea interpretazione del punto 6) del bando, sostenendo che la mancata produzione del certificato di qualità aziendale non avrebbe in ogni caso determinato l’esclusione dalla gara.

 

3. - L’illegittimità del verbale di gara comporta, in via consequenziale, l’illegittimità della deliberazione n. 86 in data 12 settembre 2003, con cui la Giunta comunale di Antey-Saint André ha disposto l’aggiudicazione definitiva alla società **** Piero & Co S.n.c.

 

4. – Il ricorso va dunque accolto e, per l’effetto, vanno annullati gli atti impugnati.

 

Le spese e le competenze di giudizio – liquidate in € 1.500 (millecinquecento) - sono a carico del Comune soccombente.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo regionale della Valle d’Aosta, accoglie il ricorso in epigrafe indicato.

 

Condanna il Comune di Antey-Saint André al pagamento delle spese  e delle competenze di giudizio liquidate in €. 1.500 (millecinquecento).

 

Così deciso in Aosta, nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2004 dal Tribunale Amministrativo regionale della Valle d’Aosta.

Antonio GUIDA – Presidente f.to

Maddalena FILIPPI – Consigliere estensore f.to

Depositata in Segreteria in data 19 febbraio 2004.