inserito in Diritto&Diritti nel gennaio 2004

Beneficio di riduzione delle cauzioni: può essere ottenuto solo se il certificato di qualità non risulta scaduto  alla data fissata per la presentazione delle offerte

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La facoltà di richiedere il completamento dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate, non può essere legittimamente esercitata se non per i requisiti speciali

Di Sonia LAZZINI

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Sintesi di Tar Veneto,Venzia, , sentenza n. 3203 del  2003

 

Parole chiave:

Appalti di lavori/appalti di servizi – cauzioni provvisoria e definitiva – beneficio di cui all’ art. 8, c. 11 quater l. 11 febbraio 1994, n. 109 s.m.i. – solo se il certificato di qualità risulta valido alla scadenza di presentazione delle offerte – legittima l’esclusione – non è un certificato da poter presentare successivamente all’esclusione

 

Esito del giudizio:

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta

 

Il quesito posto dal ricorrente:

E’ ammessa la presentazione della certificazione di qualità dopo l’esclusione ai fini di giustificare l’ammissione di cauzione il cui importo è stato ridotto in applicazione del beneficio previsto dall’ all’ art. 8, c. 11 quater l. 11 febbraio 1994, n. 109 s.m.i.?

 

La risposta dei giudici:

La riposta risulta essere negativa in quanto questo tipo di certificazione non rientra, a norma delle specifiche previsioni normative, in quel tipo di documentazione che l’amministrazione può richiedere anche in seguito a sua legittima discrezionalità (come invece può accadere per la dimostrazione dei requisiti di ordine speciale)

 

 

Conseguenze operative:

 

Essendosi la ricorrente avvalsa del beneficio della riduzione del 50% della cauzione provvisoria,  ma avendo tuttavia depositato una certificazione recante le due date del 22 maggio 1998 e del 29 novembre 1999, dunque comunque scaduta, alla data fissata per la presentazione delle offerte, poiché di validità triennale secondo quanto riportato in calce allo stesso documento, risulta legittima la sua esclusione.

 

Un tanto in quanto l’amministrazione non poteva valersi della facoltà di richiedere il completamento dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate, poichè tale discrezionalità è consentita soltanto nei limiti segnati dalle previsioni in subiecta materia (art. 15 d. lgs. 358/92; art. 16 d. lgs. 17 marzo 1995, n. 157; art. 28 dir. 93/37/CEE del 14 giugno 1993), e, dunque, con esclusivo riferimento alla documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica: tale potere dovere, pertanto, non può essere legittimamente esercitato con riferimento a dichiarazioni richieste ad altri fini, come in specie

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

   Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione

SENTENZA

 

   sul ricorso n. 970/2003, proposto da ****. S.n.c.,

contro

   l’azienda Ospedaliera Istituti Ospedalieri di Verona, in persona del direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario degli Antonini e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo, in Venezia-Mestre, via Cavallotti n. 22;

e nei confronti

   di **** Impianti S.r.l.,

per l’annullamento

   del provvedimento prot. n. 1080 del 2 aprile 2003, dell’Azienda intimata di esclusione della ricorrente alla gara d’appalto per interventi di manutenzione ad immobili ed impianti dell’Azienda stessa; dei verbali di gara, della nota prot. 1224 del 15 aprile 2003; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto;

   Visto il ricorso, notificato il 28.4.2003 e depositato presso la Segreteria il 7.5.2003, con i relativi allegati;

   visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera di Verona e della controinteressata;

   visti gli atti tutti di causa;

   uditi all’udienza camerale del 14 maggio 2003 (relatore il consigliere avv. Angelo Gabbricci), gli avvocati:

considerato

   che, per il combinato disposto dell’art. 23, XI comma, e dell’ art. 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio, verificato che non v’è necessità di procedere ad adempimenti istruttori e sentite sul punto le parti presenti, può definire il giudizio con sentenza succintamente motivata;

   che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Collegio ha comunicato alle parti presenti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;

   che sussistono i presupposti per pronunciare tale sentenza nella presente controversia.

   Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

   1) che, giusta art. 8, c. 11 quater l. 11 febbraio 1994, n. 109, per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, la cauzione provvisoria, prevista dal I comma dell'art. 30 l. cit., è ridotta, per le imprese certificate, del 50 per cento;

 

   2) che la ricorrente si è avvalsa di tale beneficio; ma ha tuttavia depositato una certificazione recante le due date del 22 maggio 1998 e del 29 novembre 1999, dunque comunque scaduta, alla data fissata per la presentazione delle offerte, poiché di validità triennale secondo quanto riportato in calce allo stesso documento;

 

   3) che, pertanto, la stazione appaltante ha legittimamente ritenuto mancante la condizione per la concessione del beneficio, di cui alla norma citata, ed perciò ha escluso la **** dalla gara per insufficienza della cauzione;

 

   4) che è irrilevante la circostanza che la ricorrente disponesse di una certificazione in corso di validità, giacché questo è stato dimostrato soltanto dopo l’esclusione. Né la documentazione prodotta in gara presentava ambiguità od incertezze tali da imporre all’Amministrazione di interpellare la concorrente per ottenere chiarimenti; e ciò senza considerare che, secondo un consistente indirizzo giurisprudenziale, cui si ascrive anche T.A.R. Veneto, I, 5 settembre 2001 n. 2615 e 4 novembre 2002, n. 6191), la facoltà di richiedere il completamento dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate è consentita soltanto nei limiti segnati dalle previsioni in subiecta materia (art. 15 d. lgs. 358/92; art. 16 d. lgs. 17 marzo 1995, n. 157; art. 28 dir. 93/37/CEE del 14 giugno 1993), e, dunque, con esclusivo riferimento alla documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica: tale potere dovere, pertanto, non può essere legittimamente esercitato con riferimento a dichiarazioni richieste ad altri fini, come in specie;

 

   5) che il ricorso va pertanto respinto, e le spese di giustizia seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

 

P.Q.M.

 

   Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.

 

   Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di causa a favore dell’Amministrazione resistente e della controinteressata, liquidandole rispettivamente, quanto all’Azienda ospedaliera in € 2.500,00 di cui € 500,00 per spese le parte restante per diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a.; e, quanto, alla controinteressata, in € 2.000,00, di cui  300,00 per spese e la parte restante per diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a..

 

   Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

   Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 14 maggio 2003.