inserito in Diritto&Diritti nel novembre 2003

Irrilevante e non contro la par conditio, dimenticarsi di chiudere la documentazione di gara in una separata busta rispetto all’offerta economica, se questo inadempimento non è previsto a pena di esclusione. Fondamentale è che l’importo della provvisoria sia corretto e che, qualunque sia la modalità, l’amministrazione ne abbia l’immediata disponibilità

 

***

Due importanti concetti sono da dedurre dall’emarginata sentenza del Tar Umbria, sez. di Perugia, numero 745 decisa il 24 settembre 2003:

 

1.      Importante è che la busta contenente l’offerta economica risulti sigillata

 

2.      Va bene anche un assegno circolare intestato all’amministrazione quale cauzione provvisoria, semprechè sia giusto l’importo e che ne sia garantita l’immediata disponibilità da parte dell’Ente beneficiario

 

 

Ovviamente non si tratta di un appalto di lavori ove invece, pur lasciando la scelta all’offerente, le modalità di presentazione devono essere quelle decise dal legislatore (cfr art. 30 comma 1 e 2 bis della L. 109/94 s.m.i. e art 100 del dpr 554/99 s.m.i.)

 

 

A cura di Sonia LAZZINI

 

 

REPUBBLICA  ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'UMBRIA PERUGIA 

 ha pronunciato la seguente 

SENTENZA

nella Camera di Consiglio del 24 Settembre 2003 

Visto il ricorso 373/2003 proposto da:

 

*****

contro

 

 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA 

e nei confronti di

COMMISSIONE GIUDICATRICE DELL'ASTA DE QUA 

rappresentato e difeso da:

e nei confronti di

 

IL **** S.R.L.  

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

 

1) del verbale del 9 luglio 2003 redatto dalla commissione giudicatrice nell’asta pubblica di che trattasi con il quale la controinteressata Il **** srl veniva individuata quale aggiudicataria del lotto n. 5;

 

2) del bando con il quale l’Università Studi di Perugia, Ufficio Gestione del Patrimonio Immobiliare, indiceva un’asta pubblica per la vendita di n. 7 lotti ove e per quanto da interpretarsi come non determinante l’esclusione della controinteressata;

 

3) di ogni altro atto presupposto, inerente e/o conseguenziale e segnatamente della missiva prot.n. 34273 del 14 luglio 2003 con la quale il Dirigente dell’Ufficio Gestione del Patrimonio Immobiliare dell’Università Studi di Perugia comunicava al ricorrente che non era risultato aggiudicatario per il lotto n. 5 all’esito dell’asta di che trattasi;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

COMMISSIONE GIUDICATRICE DELL’ASTA DE QUA

IL **** S.R.L.

Udito il relatore Cons. CARLO LUIGI CARDONI e udite le parti come da verbale;

Visti gli artt. 19 e 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto di poter definire immediatamente la controversia, come previsto dall’art. 26 della legge n. 034/71, nel testo modificato dalla legge n. 205;

FATTO E DIRITTO

1. Il Collegio osserva preliminarmente come sia inammissibile l'impugnazione del bando di gara perché contro di esso non vengono formulate specifiche censure, visto che si deduce proprio il mancato rispetto del bando.

 

2. Tanto premesso, si ritiene infondata la restante parte del gravame.

 

Difatti,  è vero che la controinteressata ha inserito la domanda di partecipazione, con l'inerente fotocopia del documento d'identità, nel plico sigillato contenente la rimanente documentazione di gara, senza chiudere a loro volta domanda e documento in un'altra busta (A) come prescritto dall'art. 7 del bando.

 

E' però anche vero che tale adempimento non era prescritto a pena d'esclusione, come si evince dal testo del bando, a differenza di quanto invece previsto per altri adempimenti pure concernenti la presentazione dell'offerta (modalità tecniche di spedizione e recapito). Differente disciplina, questa, che corrobora " a contrario" l'interpretazione testuale.

 

Inoltre, l'inadempimento in parola non incide nemmeno sulla segretezza dell'offerta economica giacché questa era a sua volta contenuta nel plico sigillato e, al suo interno, in un'altra busta (B) come pure prescritto dall'art. 7 cit.

 

3. Del pari, il ridetto inadempimento non pregiudica la par condicio fra i concorrenti giacché la formalità omessa appare, per le ragioni or ora esposte, sostanzialmente irrilevante.

 

4. Sono poi infondate anche le censure circa le modalità di prestazione della cauzione.

 

Infatti, è vero che questa è stata prestata con assegno circolare intestato all'Università (per il prescritto importo), inserito direttamente nel plico sigillato contenente tutta la documentazione di partecipazione alla gara e non versato al Tesoriere, come richiesto dall'art. 10 del bando.

 

Tuttavia, tale irregolare presentazione non pregiudica la par condicio, né la serietà e l'efficacia della garanzia.

 

Ciò, sia perché non è controverso che essa è stata prestata per il dovuto importo, sia perché il relativo titolo di credito (della prescritta tipologia) è stato posto, seppur con modalità irrituali, nella piena disponibilità dell'Amministrazione.

 

Per tali ragioni il ricorso dev'essere respinto, ma sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio.

 

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria, definendo immediatamente la controversia, come previsto dall’art. 26 della legge n. 1034/71, nel testo modificato dalla legge n. 205/2000, respige il ricorso.

 

Spese compensate.

 

La presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

Così deciso in Perugia, il 24 Settembre 2003