inserito in Diritto&Diritti nel giugno 2003

Modalità di presentazione della cauzione provvisoria: e: no all’assegno bancario, ammesso invece quello circolare (obbligatorio l’impegno a rilasciare la definitiva). Illegittima la postuma presentazione (di cui la provvisoria fa parte) della documentazione non tempestivamente depositata entro il prescritto termine di presentazione delle offerte. La sentenza numero 1709 del 2003 emessa dal T.A.R. Puglia Sede di Bari, si dimostra interessante per le seguenti tematiche in tema di cauzione provvisoria:

A cura di Sonia LAZZINI

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in merito alle mere irregolarità…

“Dagli atti di causa è dato rilevare dunque che la Commissione giudicatrice, contravvenendo a quanto previsto a pena d’esclusione nella lettera di invito trasmessa alle imprese partecipanti alla gara, nonostante la ricorrente avesse nella seduta pubblica di verifica della documentazione amministrativa prescritta, nonché di valutazione delle offerte economiche depositate, rappresentato di procedere all’esclusione delle società intimate, ha ritenuto di poter qualificare quali mere irregolarità la omessa presentazione da parte della **** e della **** della cauzione provvisoria nelle prescritte forme e della dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva

Il Collegio osserva in particolare che le valutazioni operate dalla Commissione di gara inerenti alla ritenuta equivalenza degli assegni bancari presentati dalle società controinteressate in luogo delle documentazione di cui al punto 3) della lettera di invito relativa alla cauzione provvisoria, nonché la omessa presentazione della dichiarazione di impegno di cui al successivo punto 3a) relativa alla cauzione definitiva, nonché i susseguenti provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e definitiva della gara per l’affidamento dei suindicato servizio di manutenzione, stante l’espressa indicazione letterale prevista nella lex specialis con la previsione di immediata esclusione dalla gara, non possono che ritenersi censurabili per violazione delle specifiche prescrizioni vincolanti per l’Amministrazione ed i soggetti partecipanti

 

 

In merito alle modalità di presentazione ……

 

“Secondo il Collegio, in disparte in ogni caso dalla omessa presentazione della dichiarazione di cui al punto 3a) della lettera di invito, la presentazione della cauzione provvisoria mediante assegno bancario non costituisce, a differenza dell’assegno circolare per il quale non è configurabile alcuna incertezza in ordine alla mancanza della relativa provvista presso l’istituto bancario obbligato al pagamento, uno strumento di pagamento delle obbligazioni pecuniarie in tutto equivalente al versamento in contanti della somma richiesta e dunque un elemento satisfattivo degli adempimenti richiesti, ai fini della costituzione della cauzione provvisoria, dalle prescrizioni contenute nella lettera di invito alla gara”.

 

 

 

In merito alla (non possibilità di ) sanabilità postuma……..

 

“Difatti secondo un costante insegnamento giurisprudenziale del giudice amministrativo dal quale il Collegio non ritiene doversi discostare, la facoltà riconosciuta alla pubblica Amministrazione di consentire ai partecipanti ad una gara pubblica la integrazione o la regolarizzazione della documentazione richiesta ai sensi delle prescrizioni contenute nella lex specialis, non può che attenere a meri vizi formali, non potendosi dunque realizzare nelle ipotesi in cui le disposizioni contenute nel bando di gara o nella lettera di invito prevedano, a pena d’esclusione, la completezza della documentazione di gara..

L’integrazione e la sanatoria di parte della documentazione prescritta dal bando di gara a pena di nullità che sia consentita a favore a taluni concorrenti, non può dunque che configurare una palese violazione del principio generale di par condicio (T.A.R. Basilicata 28.3.2000, n. 194, T.A.R. Piemonte, Sez. II, 9.3.2002, n. 591; T.A.R. Sardegna 17.6.2002, n. 707; C. Stato, Sez. V, 16.1.2002, n. 223, C. Stato Sez. V, 18.12.1999, n. 2095”

 

In merito alla richiesta del risarcimento del danno…

 

“In merito alla istanza risarcitoria per il danno conseguente all’emanazione dei provvedimenti gravati il Collegio rileva che la tutela reintegratoria, avanzata in forma prioritaria dalla società ricorrente rispetto al risarcimento per equivalente, tenuto conto anche del danno per perdita di chance, possa ritenersi soddisfatta, nel caso di specie, con la ricostituzione della situazione di fatto antecedente alla emanazione degli impugnati provvedimenti, per mezzo della loro caducazione, nonché mediante il rinnovo della procedura di gara con la partecipazione della ditta ricorrente, non essendo peraltro il servizio di manutenzione stato eseguito dalla società aggiudicataria in ragione dell’accoglimento da parte di questo Tribunale dell’istanza di sospensione cautelare dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.”

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REPUBBLICA    ITALIANA N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sede di Bari

Sezione Prima

****ha pronunciato la seguente

 

 

 

 

     SENTENZA

 

sul ricorso (n.1669/2002) proposto da **** di **** M. e **** s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Porcelluzzi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Trisorio Liuzzi in Bari, Via A. Gimma, n. 59

 

     CONTRO

 

- il Comune di Zapponeta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano Pio Foglia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Giovanna Corrente in Bari, Via Prospero Petroni, n. 9

 

- la **** s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Piera De Padova e Oriana Rella ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Ferrara, in Bari, Piazza Garibaldi n. 23

 

- la **** in persona del suo rappresentante legale pro tempore, non costituita in giudizio

 

                  per l’annullamento, previa sospensiva,

 

- della determinazione gestionale di liquidazione del responsabile del Servizio lavori pubblici del Comune di Zapponeta in data 15 ottobre 2002 con la quale si è provveduto alla aggiudicazione definitiva a favore della **** s.r.l. del gara d’appalto per l’affidamento del servizio di pubblica illuminazione comunale, e per il risarcimento dei danni in forma specifica o, in alternativa, per equivalente nella misura pari ad EURO 16.225,07 o ancora in via alternativa derivante dalla perdita di chance, ex art. 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, cosi come modificato dall’art. 7 della legge n. 21 luglio 2000, n. 205;

 

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ed in particolare del verbale della Commissione di gara del 21 settembre 2002 di aggiudicazione provvisoria della procedura selettiva de qua a favore della **** s.r.l. con il quale è stata altresì respinta l’istanza di esclusione dalla gara delle Società controinteressate proposta dalla ricorrente;

 

- delle note nn. 4678 e 4661 in data 28 settembre 2002 con le quali le Società controinteressate sono state invitate a sanare le irregolarità formali relative alla cauzione provvisoria presentata mediante deposito presso la Tesoreria comunale di idonea garanzia ai sensi del punto 3) di cui alla lettere di invito;

 

- della nota del responsabile del procedimento del Comune di Zapponeta in data 17 ottobre 2002, n. 5152.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati.

 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Zapponeta e della Società **** r.l. .

 

Vista l’ordinanza n. 882/2002, adottata nella Camera di consiglio del 20 novembre 2002 con la quale è stata accolta l’istanza cautelare di sospensione dell’esecuzione degli impugnati provvedimenti.

 

Viste le memorie depositate dalle parti in causa a sostegno delle rispettive difese.

 

Visti gli atti tutti della causa.

 

Relatore, alla Camera di consiglio del 2.4.2003, il Referendario dott. Fabio Mattei.

 

Uditi i difensori come da verbale d’udienza.

 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

                  FATTO E DIRITTO

 

1. Con atto (n.1669/2002) notificato in data 9 novembre 2002 la **** s.n.c. ha adito questo Tribunale per l’annullamento della determinazione gestionale di liquidazione del responsabile del Servizio lavori pubblici del Comune di Zapponeta in data 15 ottobre 2002 con la quale si è provveduto alla aggiudicazione definitiva a favore della **** s.r.l. della gara d’appalto per l’affidamento del servizio di pubblica illuminazione comunale.

 

2. Espone di essere stata invitata dal Comune di Zapponeta a partecipare alla gara di appalto mediante licitazione privata per l’affidamento del servizio di manutenzione della illuminazione pubblica comunale per la durata di anni cinque con il sistema del massimo ribasso sul prezzo stabilito a base d’asta pari ad EURO 16.225,07 annui.

 

3. Espone che in data 21 settembre 2002 la Commissione di gara all’uopo nominata ha provveduto alla apertura dei plichi presentati dalle società invitate a partecipare, contenenti sia la busta relativa alla documentazione amministrativa prescritta ai fini della ammissione alla procedura selettiva citata, sia quella relativa alla offerta economica, e di aver nel corso di tale seduta richiesto l’esclusione delle società **** ed ****, per aver esse presentato, ai fini della cauzione provvisoria prescritta ai sensi del punto 3) della lettera di invito, assegni bancari intestati al Sindaco del comune di Zapponeta, in violazione, peraltro espressamente prevista a pena d’esclusione, delle disposizioni di cui al succitato punto n. 3) della lettera di invito anzidetta.

 

4. Espone, altresì, che il Presidente della Commissione aggiudicatrice ha ritenuto infondata la richiesta di esclusione delle società controinteressate avendo ritenuto le relative offerte affette da irregolarità formali, e dunque conseguentemente provveduto, in considerazione del ribasso presentato da ciascuna impresa partecipante sull’importo complessivo stabilito a base d’asta, ad aggiudicare in via provvisoria la procedura di gara alla società **** r.l. .

 

5. Con la determinazione gestionale, in epigrafe indicata, l’Amministrazione comunale resistente ha disposto l’agiudicazione in via definitiva alla **** s.r.l. della gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione della illuminazione pubblica comunale.

 

Avverso tale provvedimento la ricorrente società ha adito questo Tribunale deducendo le seguenti censure:

 

a) Violazione di legge per errata applicazione degli artt. 30, comma 1 e 2 della legge n. 109 del 1994, e 100 del D.P.R. n. 554 del 1999; eccesso di potere per contrasto con le prescrizioni della lettera di invito di partecipazione alla procedura di gara, per ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, errato esercizio delle facoltà istruttorie, violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 per erronea motivazione;

 

b) Violazione dell’art. 21, comma 1 bis della legge n. 109/1994.

 

6. Si sono costituite in giudizio l’Amministrazione comunale nonché la **** s.r.l. che hanno eccepito l’inammissibilità gravame per carenza di interesse della società ricorrente, nonchè l’infondatezza delle censure di gravame.

 

Il Collegio ritiene preliminarmente esaminare l’eccezione di inammissibilità opposta dal Comune di Zapponata per carenza di interesse della società ricorrente, atteso che l’eventuale caducazione dei provvedimenti impugnati non le permetterebbe in ogni caso di conseguire l’aggiudicazione della gara.

 

7. L’eccezione è priva di pregio

 

Al riguardo il Collegio ritiene sussistente un interesse concreto ed attuale al gravame da parte dell’odierna ricorrente a prescindere dalla dimostrazione che, in caso di rinnovazione della gara, questa possa risultare aggiudicataria della gara, dovendosi ritenere nel caso di specie sufficiente l’utilità a conseguire l’annullamento del gravato provvedimento di aggiudicazione e la conseguente rinnovazione della procedura selettiva, rappresentando di per sé un vantaggio per la ricorrente la possibilità, a seguito dell’eventuale annullamento giurisdizionale, di rimettere in discussione il rapporto conseguente alla aggiudicazione definitiva partecipando nuovamente alla gara. (T.A.R. Bari, Sez. I, 8.10.1999, n. 1254). Peraltro la partecipazione alla gara delle imprese per le quali la ricorrente ha presentato istanza di esclusione ha consentito, ai sensi dell’art. 21, comma 1 bis della legge n. 109 del 1994, di procedere ad una valutazione delle offerte economiche mediante il calcolo della soglia d’anomalia che secondo la tesi proposta nell’atto di ricorso non poteva essere applicata qualora la Commissione giudicatrice avesse provveduto alla esclusione immediata delle società **** e ****, stante il numero inferiore a cinque di offerte valide.   

 

8. Con la prima censura la società ricorrente deduce:

 

- che la prestazione della cauzione provvisoria da parte delle società **** ed **** mediante assegno bancario, nonché la omessa produzione dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva in caso di aggiudicazione, ex art. 100, comma 2 del D.P.R. n. 554 del 1999, avrebbe dovuto comportare la loro immediata esclusione dalla procedura selettiva a norma delle disposizioni di cui ai punti nn. 3) e 3a) della lettera di invito;

 

- che la Commissione di gara con nota in data 17 ottobre 2002, n. 512 avrebbe illegittimamente invitato le suddette società a presentare chiarimenti, a produrre la documentazione integrativa prescritta, a pena d’esclusione, ai sensi dei succitati punti 3) e 3a) della lettera di invito, nonchè consentito alle imprese anzidette di ritirare gli assegni bancari presentati a garanzia della cauzione provvisoria ed a depositare idonea polizza fideiussoria con il prescritto impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ex art. 100, comma 2 del D.P.R. n. 554 del 1999.

 

8.1. La censura è fondata.

 

8.2 Osserva in primo luogo il Collegio che ai fini dello svolgimento delle procedure di evidenza pubblica strumentali alla individuazione del soggetto contraente l’Amministrazione aggiudicatrice è tenuta al rigoroso rispetto, oltre le norme procedurali previste dalla legge ed i principi generali in materia di procedure concorsuali, delle disposizioni stabilite nella lettera di invito o nel bando di gara per la presentazione e la valutazione delle offerte presentate dai soggetti interessati.

 

8.3 Nel caso di specie preme evidenziare che la lettera di invito trasmessa dalla resistente Amministrazione ai fini della partecipazione alla procedura selettiva de qua espressamente prevede che le imprese in ordine alla presentazione della documentazione a corredo della loro offerta devono depositare a pena d’esclusione " 3) quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’albo speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in originale relativa alla cauzione provvisoria….pari al 2% (due per cento) e in particolare pari a E. 1622,51dell’importo complessivo dell’appalto…costituita alternativamente: da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico….;da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.; 3a) dichiarazione di istituto bancario, oppure di compagnia di assicurazione, oppure di intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, contenente l’impegno a rilasciare in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino al 19/9/2997”.

 

8.4 Dagli atti di causa è dato rilevare dunque che la Commissione giudicatrice, contravvenendo a quanto previsto a pena d’esclusione nella lettera di invito trasmessa alle imprese partecipanti alla gara, nonostante la ricorrente avesse nella seduta pubblica di verifica della documentazione amministrativa prescritta, nonché di valutazione delle offerte economiche depositate, rappresentato di procedere all’esclusione delle società intimate, ha ritenuto di poter qualificare quali mere irregolarità la omessa presentazione da parte della **** e della **** della cauzione provvisoria nelle prescritte forme e della dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva.

 

8.5 Il Collegio osserva in particolare che le valutazioni operate dalla Commissione di gara inerenti alla ritenuta equivalenza degli assegni bancari presentati dalle società controinteressate in luogo delle documentazione di cui al punto 3) della lettera di invito relativa alla cauzione provvisoria, nonché la omessa presentazione della dichiarazione di impegno di cui al successivo punto 3a) relativa alla cauzione definitiva, nonché i susseguenti provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e definitiva della gara per l’affidamento dei suindicato servizio di manutenzione, stante l’espressa indicazione letterale prevista nella lex specialis con la previsione di immediata esclusione dalla gara, non possono che ritenersi censurabili per violazione delle specifiche prescrizioni vincolanti per l’Amministrazione ed i soggetti partecipanti.

 

8.6 Difatti non è dubitabile che alla aggiudicazione definitiva della procedura selettiva a favore peraltro della **** s.r.l. l’Amministrazione comunale è pervenuta previa ammissione alla gara delle imprese intimate, sebbene quest’ultime avessero omesso di depositare a corredo dell’offerta economica presentata la documentazione espressamente prescritta, a pena d’esclusione, a norma delle disposizioni di cui ai punti 3) e 3 a) della lettera di invito.

 

Secondo il Collegio, in disparte in ogni caso dalla omessa presentazione della dichiarazione di cui al punto 3a) della lettera di invito, la presentazione della cauzione provvisoria mediante assegno bancario non costituisce, a differenza dell’assegno circolare per il quale non è configurabile alcuna incertezza in ordine alla mancanza della relativa provvista presso l’istituto bancario obbligato al pagamento, uno strumento di pagamento delle obbligazioni pecuniarie in tutto equivalente al versamento in contanti della somma richiesta e dunque un elemento satisfattivo degli adempimenti richiesti, ai fini della costituzione della cauzione provvisoria, dalle prescrizioni contenute nella lettera di invito alla gara.

 

8.7 Né possono essere condivise le controdeduzioni rappresentate dalla società **** r.l. negli scritti difensivi depositati in atti secondo cui l’azione della Commissione di gara sarebbe stata ispirata al favor partecipationis dei concorrenti anche mediante la richiesta alle imprese controinteressate di provvedere alla postuma presentazione della documentazione non tempestivamente depositata entro il prescritto temine di presentazione delle offerte.

 

8.8 Difatti secondo un costante insegnamento giurisprudenziale del giudice amministrativo dal quale il Collegio non ritiene doversi discostare, la facoltà riconosciuta alla pubblica Amministrazione di consentire ai partecipanti ad una gara pubblica la integrazione o la regolarizzazione della documentazione richiesta ai sensi delle prescrizioni contenute nella lex specialis, non può che attenere a meri vizi formali, non potendosi dunque realizzare nelle ipotesi in cui le disposizioni contenute nel bando di gara o nella lettera di invito prevedano, a pena d’esclusione, la completezza della documentazione di gara.

 

L’integrazione e la sanatoria di parte della documentazione prescritta dal bando di gara a pena di nullità che sia consentita a favore a taluni concorrenti, non può dunque che configurare una palese violazione del principio generale di par condicio (T.A.R. Basilicata 28.3.2000, n. 194, T.A.R. Piemonte, Sez. II, 9.3.2002, n. 591; T.A.R. Sardegna 17.6.2002, n. 707; C. Stato, Sez. V, 16.1.2002, n. 223, C. Stato Sez. V, 18.12.1999, n. 2095).

 

9. Per le suesposte considerazioni il Collegio ritiene assorbito l’ulteriore motivo di doglianza.

 

10. In merito alla istanza risarcitoria per il danno conseguente all’emanazione dei provvedimenti gravati il Collegio rileva che la tutela reintegratoria, avanzata in forma prioritaria dalla società ricorrente rispetto al risarcimento per equivalente, tenuto conto anche del danno per perdita di chance, possa ritenersi soddisfatta, nel caso di specie, con la ricostituzione della situazione di fatto antecedente alla emanazione degli impugnati provvedimenti, per mezzo della loro caducazione, nonché mediante il rinnovo della procedura di gara con la partecipazione della ditta ricorrente, non essendo peraltro il servizio di manutenzione stato eseguito dalla società aggiudicataria in ragione dell’accoglimento da parte di questo Tribunale dell’istanza di sospensione cautelare dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.

 

11. Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere accolto.

 

12. Sussistono tuttavia giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione, fra le parti in causa, delle spese e degli onorari di giudizio.

 

     P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari - Sezione I, accoglie il ricorso in epigrafe nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla la determinazione gestionale di liquidazione del responsabile del Servizio lavori pubblici del Comune di Zapponeta in data 15 ottobre 2002.

 

Compensa, fra le parti in causa, le spese e gli onorari di giudizio.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del 2.4.2003, con l’intervento dei signori:

 

 

Dott. Gennaro Ferrari  Presidente

Dott. Leonardo Spagnoletti Consigliere.

Dott. Fabio Mattei  Referendario est.