inserito in Diritto&Diritti nel febbraio 2003

Licitazione privata ed offerta economicamente più vantaggiosa per progettazione e direzione dei lavori. Legittima l’esclusione di un progetto privo delle prescritte caratteristiche di protezione sismica: inammissibilità dell’offerta tecnica diversa da quella richiesta dal regolamento di gara

a cura di Sonia LAZZINI

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Viene così sottolineato dal Supremo giudice amministrativo:

“(…) Diversamente opinando si perverrebbe, infatti, all’inaccettabile conseguenza di ritenere l’Amministrazione obbligata a concludere un contratto a condizioni diverse da quelle offerte nel bando e negli atti conseguenti ed accettando una prestazione sostanzialmente difforme da quella descritta (in maniera definitiva e non più negoziabile) nell’invito ad offrire indirizzato ai partecipanti alla procedura di selezione, con conseguente pregiudizio della correttezza della gara, delle regole che presiedono alla formazione dell’accordo contrattuale nonché dell’interesse pubblico nella specie perseguito dall’Azienda Sanitaria appellata.(...)”

 

 

 

Così nella massima ufficiale del Consiglio di Stato, sez. V, 13 novembre 2002, n. 6301
 La portata vincolante delle prescrizioni contenute nel regolamento di gara esige che alle stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura, senza che in capo all’organo amministrativo cui compete l’attuazione delle regole stabilite nel bando o nella lettera di invito residui alcun margine di discrezionalità in ordine al rispetto della disciplina del procedimento (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. V, 10 marzo 1999, n.228).

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REPUBBLICA ITALIANA   

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,   Quinta  Sezione           ANNO 2002

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul ricorso in appello n. 2192/2002  del  22/03/2002, proposto da*****,

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE N.11 DI VERCELLI rappresentata e difesa dagli Avv.ti GIUSEPPE GREPPI, NICOLO' PAOLETTI e PAOLO MONTI con domicilio  eletto in Roma, VIA  BARNABA  TORTOLINI, 34 presso l’Avv. NICOLO' PAOLETTI,

e nei confronti di*******

per la riforma

della sentenza del TAR PIEMONTE - TORINO SEZIONE I n.83/2002, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE OSPEDALE;

Visto l’atto di appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di *****

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Visto l’art.23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n.1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n.205;

Alla pubblica udienza del 02 Luglio 2002, relatore il Consigliere Carlo Deodato  ed uditi, altresì, gli avvocati  come da verbale di udienza;

FATTO

Con la sentenza appellata il T.A.R. del Piemonte, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal Prof. Gianfranco *****, in proprio e nella qualità di capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti, annullava l’affidamento dell’incarico di progettazione di un nuovo ospedale in Borgosesia al raggruppamento temporaneo di professionisti rappresentato dal Prof. Gian Miche *****, respingeva il ricorso incidentale proposto da quest’ultimo, ed inteso ad ottenere l’annullamento degli atti della licitazione privata con i quali era stata ammessa l’offerta del ricorrente, e disattendeva, infine, la pretesa risarcitoria avanzata da quest’ultimo.

Avverso tale decisione proponeva rituale appello il raggruppamento *****, originario affidatario dell’incarico e soccombente in primo grado, criticando, innanzitutto, il capo della sentenza reiettivo del proprio ricorso incidentale, contestando, comunque, la correttezza del giudizio espresso in ordine ala legittimità della gara e concludendo, quindi, per l’annullamento della pronuncia impugnata.

Si costituiva in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale n.11, aderendo alle conclusioni formulate dal ricorrente.

Resisteva, inoltre, il raggruppamento *****, contestando la fondatezza dell’appello principale, del quale chiedeva la reiezione, ed impugnando, in via incidentale e subordinata, i capi della decisione con i quali erano state disattese alcune censure dedotte a sostegno del ricorso originario.

Le parti illustravano ulteriormente le loro tesi mediante memorie difensive.

Alla pubblica udienza del 2 luglio 2002 i ricorsi venivano trattenuti in decisione.   

 DIRITTO

 1.- Le parti controvertono sulla legittimità degli atti della gara bandita dalla A.S.L. n.11 di Vercelli, con il metodo della licitazione privata ed il criterio di aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dell’incarico di progettazione e della direzione dei lavori per la realizzazione di un nuovo ospedale a Borgosesia.

In parziale accoglimento del ricorso presentato dal raggruppamento *****, classificatosi al secondo posto nella graduatoria finale, il T.A.R. del Piemonte annullava l’aggiudicazione della gara al raggruppamento *****, ritenendola viziata per l’erronea applicazione del metodo di valutazione delle offerte (c.d. confronto a coppie) stabilito nel bando, e disattendeva le doglianze svolte dal controinteressato con il ricorso incidentale, inteso a conseguire l’annullamento delle determinazioni che hanno ammesso l’offerta del ricorrente, omettendo la doverosa esclusione di quest’ultima.

 2.- L’appellante principale, originario aggiudicatario dell’incarico di progettazione annullato dal T.A.R., lamenta, innanzitutto, l’erroneità della reiezione del proprio ricorso incidentale in primo grado.

Premesso che l’accoglimento di tale primo motivo implicherebbe l’accertamento dell’illegittimità degli atti di gara che non hanno provveduto alla doverosa esclusione dell’offerta della ricorrente in primo grado e la conseguente declaratoria dell’inammissibilità del ricorso originario per difetto di interesse, l’idoneità delle relative questioni a definire, con priorità logica, l’intera controversia impone la loro disamina in via preliminare rispetto alle altre censure introdotte con l’appello principale e con quello incidentale dal raggruppamento *****.

 2.1- L’appellante lamenta, innanzitutto, l’illegittimità dell’omessa esclusione dell’offerta del raggruppamento ***** in quanto asseritamente violativa della prescrizione di gara che imponeva la redazione di un progetto antisismico. 

Il T.A.R. ha disatteso tale doglianza sulla base del duplice rilievo dell’ininfluenza del riferimento alla categoria delle tariffe professionali If (relativa a strutture in cemento armato) anzichè a quella Ig (relativa a strutture antisismiche), attesa l’esclusiva rilevanza, ai fini della validità dell’offerta economica, del ribasso a percentuale rispetto al prezzo base indicato dall’A.S.L., e, comunque, del difetto di prova in ordine alla difformità dell’offerta tecnica ***** dalle prescrizioni relative alla considerazione della sismicità dell’area nella progettazione dell’ospedale.

 2.2- L’esame della questione appena illustrata esige una preliminare definizione del reale contenuto delle ragioni addotte dal ricorrente a sostegno del primo motivo.

Dall’esame del ricorso si ricava, invero, univocamente che la contestazione della correttezza della compilazione dell’offerta economica con riferimento all’una piuttosto che all’altra categoria delle tariffe professionali non si risolve nella mera censura dell’ammissibilità del prezzo proposto dal raggruppamento *****, ma costituisce, in effetti, il presupposto della contestazione della difformità dell’offerta tecnica presentata dall’originario ricorrente rispetto alla prescrizione di gara che richiedeva la progettazione di un opera antisismica.

Ne consegue che la contestazione in esame non può ritenersi circoscritta alla sola regolarità della compilazione dell’offerta economica e che la relativa censura deve reputarsi estesa fino alla negazione dell’ammissibilità del progetto presentato dal raggruppamento *****.

 2.3- Così chiariti i reali termini della questione introdotta con il primo motivo dell’appello principale, occorre procedere alla verifica della fondatezza della relativa censura.

 3.- Va, anzitutto, rilevato che, nonostante le contrarie argomentazioni dell’appellato *****, non può dubitarsi del necessario carattere antisismico, pur nei limiti appresso precisati, della progettazione richiesta.

 3.1- Sia, infatti, al punto 4 dello studio di fattibilità geologico-tecnica allegato alla lettera di invito (là dove si prescrive espressamente di “considerare un grado di sismicità pari a quello previsto per le aree sismiche di II categoria”), sia al punto b) del capitolato d’oneri (là dove viene chiaramente stabilito che “il progetto statico dovrà essere condotto verificando la struttura sotto l’azione di forze orizzontali pari a quelle dovute ad un grado di sismicità pari a 6, adottando un coefficiente di protezione sismica I=1,4 e nel rispetto sostanziale della normativa sismica per le costruzioni”) risulta incontestabilmente indicata la necessità della presentazione di un progetto che contemplasse un significativo livello di protezione sismica.

 3.2- Né vale a negare il carattere antisismico della progettazione l’obiezione che il Comune di Borgosesia non è classificato tra le zone sismiche, posto che con gli atti di gara sopra richiamati, univocamente rilevanti ai fini della qualificazione del progetto richiesto, sono state prescritte le caratteristiche sopra indicate nella dichiarata consapevolezza dell’omessa classificazione ufficiale dell’area come sismica e, tuttavia, nel contestuale apprezzamento delle esigenze di protezione sismica, desunte dalle significative indicazioni tratte dagli studi sulla Neotettonica del subalpino (vedasi il punto 4 dello studio di fattibilità geologico-tecnica).

 3.3- Né, ancora, la conclusione raggiunta appare validamente contraddetta dall’argomento secondo il quale il carattere antisismico sarebbe escluso dalla richiesta di considerazione delle sole forze orizzontali e non anche di quelle verticali, posto che dall’analisi dell’art.9 L n.64/74 si ricava che nella progettazione antisismica le azioni orizzontali rivestono un’importanza sicuramente maggiore di quelle verticali (delle quali la lettera a stabilisce che “non si tiene conto in genere”).

 3.4- La rilevanza del carattere antisismico della progettazione nella specie richiesta risulta, invece, significativamente riscontrata dalla previsione di cui al punto B.5.2 del D.M. dei Lavori Pubblici 16 gennaio 1996 che assegna alle opere la cui resistenza al sisma è di importanza primaria lo stesso coefficiente di protezione (pari a I=1,4) espressamente prescritto per la progettazione controversa dal capitolato d’oneri.

 4.- Occorre, adesso, valutare la controversa conformità dell’offerta presentata dal raggruppamento ***** alle richiamate prescrizioni di gara che richiedevano la presentazione di un progetto antisismico, secondo gli specifici caratteri sopra indicati.

  4.1- Va, in proposito, rilevato che l’applicazione, nell’offerta economica presentata dall’odierno appellato, della categoria delle tariffe professionali If (relative a strutture in cemento armato) anziché Ig (relativa a strutture antisismiche) non rileva, per come erroneamente intesa dal T.A.R. la relativa censura, in quanto violativa delle regole di gare che presiedono alla proposta del prezzo ma esclusivamente in quanto significativa della predisposizione di un progetto privo delle prescritte caratteristiche di protezione sismica.

 4.2- Tale conclusione risulta riscontrata dallo stesso rilievo formulato dalla Commissione Giudicatrice nella seduta del 4.9.2001, allorchè ha verificato, nell’esame dell’offerta del raggruppamento *****, il contrasto dell’indicazione delle opere strutturali come If (anziché come Ig) con la “richiesta progettazione antisismica”.

La stessa Commissione ha, quindi, correttamente riconosciuto all’applicazione della ridetta categoria delle tariffe professionali una valenza chiaramente significativa del tipo di opere (strutture in cemento armato non antisismiche) previste nel progetto contenuto nell’offerta tecnica.

Risulta, invero, agevole desumere dall’applicazione della categoria If la progettazione di opere strutturali a quella riconducibili, attesa la coincidenza della natura degli interventi con il corrispondente tipo di tariffa utilizzato nella compilazione dell’offerta economica, ed escludere, quindi, la previsione, nel progetto del raggruppamento *****, di opere dotate dei caratteri antisismici richiesti dal regolamento di gara.

 4.3- Se la Commissione ha correttamente rilevato la discrasia segnalata nel verbale del 4.9.2001, il Direttore Generale dell’Azienda appellata, competente a deliberare l’affidamento dell’incarico, ha, tuttavia, erroneamente omesso di adottare le determinazioni conseguenti.

A fronte, invero, della segnalata inosservanza, nell’offerta considerata, delle prescrizioni di gara e della riscontrata difformità (dalla Commissione a tale fine competente) dei caratteri del progetto presentato da quelli effettivamente richiesti in merito alla protezione antisismica, il Direttore Generale avrebbe dovuto provvedere all’esclusione dell’offerta del raggruppamento ***** in quanto chiaramente violativa di prescrizioni essenziali contenute nel regolamento di gara (in virtù dello specifico rinvio, nel punto 5.6 della lettera di invito, alle caratteristiche tecniche stabilite nel capitolato d’oneri).

Né la riscontrata difformità dell’offerta tecnica presentata dal raggruppamento ***** poteva essere liberamente apprezzata dal Direttore Generale.

La portata vincolante delle prescrizioni contenute nel regolamento di gara esige, infatti, che alle stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura, senza che in capo all’organo amministrativo cui compete l’attuazione delle regole stabilite nel bando o nella lettera di invito residui alcun margine di discrezionalità in ordine al rispetto della disciplina del procedimento (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. V, 10 marzo 1999, n.228).

 4.4- Né vale, di contro, osservare che le prescrizioni tecniche in questione non erano state stabilite a pena d’esclusione.

La mancanza nel progetto presentato di talune caratteristiche tecniche puntualmente prescritte dal regolamento di gara implica, infatti, l’inammissibilità dell’offerta tecnica, in quanto del tutto inidonea, poiché sostanzialmente diversa da quella richiesta dall’Amministrazione, ad essere utilmente considerata e valutata dalla Commissione.

La riscontrata carenza dell’offerta tecnica si risolve, in proposito, in una proposta difforme dall’invito ad offrire, con la conseguenza che la stessa determina il solo effetto (in guisa di controproposta) di prospettare al destinatario (e cioè all’Amministrazione) la possibilità di contrarre a condizioni diverse da quelle stabilite nell’invito originario, ma che, in una pubblica gara per la scelta del contraente, si rivela del tutto inidonea a produrre anche questo limitato effetto, rimanendo, perciò, del tutto inefficace.

Diversamente opinando si perverrebbe, infatti, all’inaccettabile  conseguenza di ritenere l’Amministrazione obbligata a concludere un contratto a condizioni diverse da quelle offerte nel bando e negli atti conseguenti ed accettando una prestazione sostanzialmente difforme da quella descritta (in maniera definitiva e non più negoziabile) nell’invito ad offrire indirizzato ai partecipanti alla procedura di selezione, con conseguente pregiudizio della correttezza della gara, delle regole che presiedono alla formazione dell’accordo contrattuale nonché dell’interesse pubblico nella specie perseguito dall’Azienda Sanitaria appellata.

 5.- La delibera del Direttore Generale, unitamente ai presupposti verbali della Commissione Giudicatrice, va, quindi, in accoglimento del ricorso incidentale proposto in primo grado dal raggruppamento *****, giudicata illegittima, e, quindi, annullata, nella parte in cui ha omesso di escludere dalla gara controversa l’offerta presentata dal raggruppamento temporaneo di professionisti rappresentato dal Prof. Gianfranco *****.    

 5.1- Ne consegue che, in riforma della decisione appellata, il ricorso originario va dichiarato inammissibile per carenza di interesse in quanto proposto da un soggetto che avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura contestata e che, quindi, non ricaverebbe alcuna concreta utilità giuridica od economica dall’invocato annullamento degli atti di una gara che non avrebbe, comunque, potuto aggiudicarsi.

6.- Tale statuizione, in quanto decisiva dell’intera controversia, esime, inoltre, il Collegio dall’esame sia dei residui motivi del ricorso principale, che vanno, quindi, dichiarati assorbiti, sia dell’appello incidentale, parimenti inammissibile, come il ricorso in primo grado, per il rilevato difetto del necessario interesse alla contestazione degli atti della gara dedotta in giudizio.

 7.- La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie il ricorso e, in riforma della sentenza appellata, dichiara inammissibile il ricorso in primo grado.

Dichiara compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 02 Luglio 2002