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Nel giugno 2002 Itaca (Istituto per la trasparenza,
l’aggiornamento e la certificazione degli appalti), ha elaborato uno schema di
LEGGE REGIONALE SUGLI APPALTI PUBBLICI.
Nella proposta di indubbia utilità per le regioni (ordinarie
e speciali) ci sono alcune sostanziali differenze con la normativa statale.
Non è nostro compito né rientra nelle nostre capacità né
nelle nostre intenzioni, criticare in alcun modo l’operato del gruppo di lavoro
all’uopo costituito.
Ci preme solo evidenziare alcuni piccoli accorgimenti che se
attuati subito potrebbero evitare di indurre in piccoli errori gli operatori
economici interessati.
Prendiamo ad esempio quanto sancisce l’articolo 26 in
materia di garanzie assicurative:
per la garanzia provvisoria:
“1. L’offerta da presentare per l’affidamento
dell’esecuzione dei lavori pubblici è correlata da una idonea cauzione pari al
2% dell’importo dei lavori, da prestare secondo le modalità indicate nel
regolamento di cui all’articolo 4***”
***art. 4 – Potestà regolamentare
1. E’ demandata alla potestà regolamentare della Regione
l’adozione di misure di disciplina della materia oggetto della presente legge
sulla base di criteri di semplificazione procedimentale con riferimento…
(il contenuto dei regolamenti potrà essere stabilito dopo
aver prediposto l’intera bozza di articolato con riferimento a quanto verrà in
esso definito)
idonea cauzione è una dicitura troppo generica;
l’importo dei lavori è quello a base d’asta;
Se prendiamo come esempio l’articolo 4 (che, per
combinazione, i riferisce al regolamento di attuazione) della Legge regionale
del Friuli Venezia Giulia n. 14 del 31 maggio 2002, il regolamento di
attuazione deve essere emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della
relativa legge regionale.
Questo significa che, stante l’assoluta non specificità
della norma relativa alla cauzione provvisoria, le stazioni appaltanti, prima
di richiederla, dovranno comunque attendere il regolamento: viene da chiedersi
……..perché???
Stesso discorso vale per la garanzia definitiva:
“2. L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una
garanzia fidejussoria del 10 % dell’importo degli stessi (sic!), secondo le
modalità indicate nel regolamento di cui all’articolo 4”
la dicitura garanzia fidejussoria non è (ancora)
sufficientemente delimitativa;
l’importo a rischio è quello dei lavori AGGIUDICATI;
Anche la citata legge del Friuli Venezia Giulia,
all’articolo 30, commi 1,2 e 3 (combinazione!) riproduce abbastanza fedelmente
(senza però tener conto delle ultime novelle apportate dalla Legge 166/2002 entrata
in vigore il 18 agosto 2002) la normativa nazionale (articolo 30 commi 1,2 e 2
bis della Legge Merloni); non poteva farlo anche ITACA, senza lasciare quindi
in “incertezza normativa” le stazioni appaltanti che volessero comunque agire
dall’emanazione della Legge regionale alla redazione del relativo
regolamento???
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Legge F.V.G. n.
14/2002
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Legge 109/94 s.m.i.
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Art. 30 (Garanzie e coperture assicurative)
1. L’offerta da
presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori pubblici e’ corredata
di una cauzione pari al 2 per cento dell’importo dei lavori, da prestare
mediante fideiussione bancaria o assicurativa e dell’impegno del fideiussore
a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario. Per l’affidamento di lavori di importo non superiore a euro
150.000 e’ altresi’ ammessa la cauzione in numerario anche mediante assegno
circolare e non e’ richiesto l’impegno del fideiussore. La cauzione copre la
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed e’
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto
medesimo. Ai soggetti non aggiudicatari la cauzione e’ restituita entro
trenta giorni dall’aggiudicazione.
2. L’esecutore
dei lavori e’ obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per
cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta
superiore al 20 per cento la garanzia fideiussoria e’ aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20 per cento. La mancata
costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e
l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente,
che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella
graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto
adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio.
3. La fideiussione bancaria o assicurativa di cui ai commi
1 e 2 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la sua operativita’ entro quindici
giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La
fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione
provvisoria dovra’ avere validita’ per almeno centottanta giorni dalla data
fissata per la presentazione dell’offerta.
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Art. 30. (Garanzie e coperture assicurative)
1. L'offerta da presentare per l'affidamento
dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una cauzione pari al 2 per
cento dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fideiussione
bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività
di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e dall'impegno del fidejussore a
rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse
aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per
fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è
restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una
garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di
aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia
fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento,
l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a
decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato
mediante stati d’avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento
dell’importo contrattuale. Al raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti
di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per
cento dell’ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo
progressivo in ragione di un 5 per cento dell’iniziale ammontare per ogni
ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei
termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare
del committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli
stati d’avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia
autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro
eseguito. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo
garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Le disposizioni di cui
ai precedenti periodi si applicano anche ai contratti in corso. La mancata
costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto
appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al
concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il
mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio.
2- bis. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa
di cui ai commi 1 e 2 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività
entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione
provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di
presentazione dell'offerta
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