inserito in Diritto&Diritti nel ottobre 2002

Per Itaca, le modalità assicurative vanno indicate nei regolamenti regionali. Tranne che la polizza Car, le altre garanzie e coperture assicurative saranno specificate dopo l’entrata in vigore della legge regionale

Di Sonia LAZZINI

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Nel giugno 2002 Itaca (Istituto per la trasparenza, l’aggiornamento e la certificazione degli appalti), ha elaborato uno schema di LEGGE REGIONALE SUGLI APPALTI PUBBLICI.

 

Nella proposta di indubbia utilità per le regioni (ordinarie e speciali) ci sono alcune sostanziali differenze con la normativa statale.

Non è nostro compito né rientra nelle nostre capacità né nelle nostre intenzioni, criticare in alcun modo l’operato del gruppo di lavoro all’uopo costituito.

 

Ci preme solo evidenziare alcuni piccoli accorgimenti che se attuati subito potrebbero evitare di indurre in piccoli errori gli operatori economici interessati.

 

Prendiamo ad esempio quanto sancisce l’articolo 26 in materia di garanzie assicurative:

 

per la garanzia provvisoria:

 

“1. L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori pubblici è correlata da una idonea cauzione pari al 2% dell’importo dei lavori, da prestare secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all’articolo 4***”

 

***art. 4 – Potestà regolamentare

1. E’ demandata alla potestà regolamentare della Regione l’adozione di misure di disciplina della materia oggetto della presente legge sulla base di criteri di semplificazione procedimentale con riferimento…

(il contenuto dei regolamenti potrà essere stabilito dopo aver prediposto l’intera bozza di articolato con riferimento a quanto verrà in esso definito)

 

idonea cauzione è una dicitura troppo generica;

l’importo dei lavori è quello a base d’asta;

 

 

Se prendiamo come esempio l’articolo 4 (che, per combinazione, i riferisce al regolamento di attuazione) della Legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 14 del 31 maggio 2002, il regolamento di attuazione deve essere emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della relativa legge regionale.

Questo significa che, stante l’assoluta non specificità della norma relativa alla cauzione provvisoria, le stazioni appaltanti, prima di richiederla, dovranno comunque attendere il regolamento: viene da chiedersi ……..perché???

 

Stesso discorso vale per la garanzia definitiva:

 

“2. L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 % dell’importo degli stessi (sic!), secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all’articolo 4”

 

la dicitura garanzia fidejussoria non è (ancora) sufficientemente delimitativa;

l’importo a rischio è quello dei lavori AGGIUDICATI;

 

Anche la citata legge del Friuli Venezia Giulia, all’articolo 30, commi 1,2 e 3 (combinazione!) riproduce abbastanza fedelmente (senza però tener conto delle ultime novelle apportate dalla Legge 166/2002 entrata in vigore il 18 agosto 2002) la normativa nazionale (articolo 30 commi 1,2 e 2 bis della Legge Merloni); non poteva farlo anche ITACA, senza lasciare quindi in “incertezza normativa” le stazioni appaltanti che volessero comunque agire dall’emanazione della Legge regionale alla redazione del relativo regolamento???

 

 

Legge F.V.G.  n. 14/2002

Legge 109/94 s.m.i.

Art. 30 (Garanzie e coperture assicurative)

   1. L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori pubblici e’ corredata di una cauzione pari al 2 per cento dell’importo dei lavori, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa e dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Per l’affidamento di lavori di importo non superiore a euro 150.000 e’ altresi’ ammessa la cauzione in numerario anche mediante assegno circolare e non e’ richiesto l’impegno del fideiussore. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed e’ svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai soggetti non aggiudicatari la cauzione e’ restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione.

 

 

 

 

   2. L’esecutore dei lavori e’ obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 20 per cento la garanzia fideiussoria e’ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20 per cento. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La fideiussione bancaria o assicurativa di cui ai commi 1 e 2 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita’ entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovra’ avere validita’ per almeno centottanta giorni dalla data fissata per la presentazione dell’offerta.

Art. 30. (Garanzie e coperture assicurative)

1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

 

 

2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d’avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell’importo contrattuale. Al raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell’ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell’iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati d’avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche ai contratti in corso. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

 

 

2- bis. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi 1 e 2 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta