inserito in Diritto&Diritti nel luglio 2002

Riflessioni da pausa estiva:  La mancata costituzione della cauzione (quale?) come causa di esclusione, secondo ITACA. Se l'aggiudicatario non è stato in grado di produrre UNA CAUZIONE in precedenti gare, per tre anni la stazione appaltante lo DEVE escludere da tutte le procedure pubbliche (indette dalla stessa amministrazione)

A cura di Sonia LAZZINI

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La proposta di Legge regionale contenente il TESTO UNICO DEGLI APPALTI PUBBLICI, ovvero, Norme per la qualificazione e la semplificazione della programmazione, progettazione, affidamento, realizzazione e collaudo di appalti pubbblici di forniture, servizi e lavori, redatto in data 27 giugno 2002 dal gruppo di lavoro ITACA (Istituto per la trasparenza l'aggiornamento e la certificazione degli appalti) propone una norma che dovrebbe fare riflettere in maniera molto profonda gli assicuratori cauzioni.


"Art 14 - Motivi di esclusione
(...)
3. Sono inoltre esclusi dalla partecipazione alle gare per un periodo di tre anni:

(..)
b) i soggetti (operatori economici: n.d.r.) risultati aggiudicatari in altre procedure di gara indette dall'amministrazione aggiudicatrice che non hanno provveduto alla costituzione della cauzione (…)"

per andare a capire di quale cauzione si tratti, bisogna ricercare il contenuto dell'articolo 33 dal titolo Garanzie e Assicurazioni:

"1. Nel caso la particolarità dell'appalto lo richieda, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere, dichiarandolo già nel bando di gara, l'obbligo per l'appaltatore di stipulare una polizza assicurativa tesa a garantire rischi inerenti la qualità e la fattibilità del lavoro, fornitura o servizio

2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono altresì chiedere idonee garanzie sull'affidabilità dell'appaltatore, purchè queste siano esplicite nel bando di gara e purchè le richieste non siano tese a discriminare fra i potenziali appaltatori.

3. Di norma l'offerta da presentare per l'affidamento di un appalto di lavori, servizi o forniture è corredata da una idonea cauzioni pari al 2% dell'importo a base di appalto (…)"

Il resto dell'articolo in questione riguarda polizze che nulla hanno a che fare con le cauzioni: C.A.R., RC decennale postuma e RCT per il progettista.

Sarà sicuramente nostra cura ritornare a commentare questo importantissimo documento, per ora soffermiamoci solo sul combinato disposto dei due articoli sopra indicati.

Partiamo dal punto 3, si tratta di una polizza provvisoria e a presentarla non è (solo) l'aggiudicatario ma tutti gli operatori economici (!) che vogliono partecipare all'evidenza pubblica..
La mancata presentazione di questo tipo di garanzia inficia la partecipazione della ditta già dall'apertura delle buste contente la documentazione amministrativa. e pertanto legittima l'esclusione a priori del partecipante, che quindi non potrà mai rivestire lo status di "aggidicatario".
Potrebbe darsi , al di là della nostra lettura solitamente asburgica, che sia proprio questa circostanza cioè il non aver presentato la "idonea" provvisoria in altre gare, a rendere illegittima la partecipazione futura della ditta per tre anni a gare indette dalla stessa amministrazione…….

Questo significherebbe un ENORME aggravamento di responsabilità per l'operatore assicurativo che emette la garanzia provvisoria!!!!!!!!!!!!!!!
PENSIAMO ALLA PERDITA PATRIMONIALE CAUSATA DAL NON AVERE LA CAPACITA' LEGALE PER TRE ANNI A PARTECIPARE A GARE INDETTE DA QUELL'AMMINISTRAZIONE…………., altro che perdita di chances corrispondente al 10% dell'importo dei lavori…….

Vediamo le coperture richieste dai punti 1 e 2

La prima dovrebbe essere una polizza assicurativa (comprendiamo anche le cauzioni quindi ??) che garantisca i rischi inerenti la QUALITA' e FATTIBILITA' dell'oggetto dell'appalto: NON quindi per tutti gli oneri e obblighi contrattuali per i quali viene oggi prestata la garanzia definitiva, già da tempo conosciuta da chi opera nel mondo assicurativo .

La seconda è a garanzia dell'affidabilità dell'appaltatore, a prima lettura sembrerebbe una rischio da copertura di polizza provvisoria (del tipo ex art. 10 comma 1 quater della Legge 109/94 s.m.i. ) e nemmeno questa ha le caratteristiche della polizza definitiva…

E allora, a quale delle tre ci si riferisce nell'articolo 14 della bozza del testo unico????????????????????

Sicuramente la lettura troppo veloce dell'articolata proposta è causa dei nostri dubbi: speriamo, comunque, che l'autunno porti un po' di "buon senso assicurativo" al legislatore regionale, visto che finora quello nazionale, forse, non ne ha dimostrato proprio tanto….(stante le numerosissime sentenze sulla materia nonché i ricorsi al Tar da parte di compagnie di assicurazioni e della loro associazione denominata ANIA)