inserito in Diritto&Diritti nel luglio 2002

Che cosa cambia nelle assicurazioni dei soggetti protagonisti di un appalto pubblico di lavori???? Prime riflessioni a "braccio" sulla modifica della legge quadro sugli appalti pubblici di lavori apportata dalla Camera in data 17 luglio 2002 attraverso l'approvazione del collegato alla Finanziaria in materia di infrastrutture

A cura di Sonia LAZZINI

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Alcune norme del testo appena approvato dalla Camera influiscono direttamente sugli obblighi assicurativi (svincolo definitiva, polizza del validatore, Garanzia globale di esecuzione obbligatoria per l'appalto integrato sopra i 75 milioni di euro), altre avranno dei riflessi sui rischi (sulla provvisoria per quanto concerne la verifica del mantenimento dei requisiti generali e sulla polizza CAR relativamente all'appalto integrato), altre aggiungono nuove responsabilità (le varianti in capo all'appaltatore in caso di appalto integrato; le spese di pubblicità in capo al RUP; l'attività di validazione svolta sia da dipendenti tecnici che da liberi professionisti). 

Nel corso della 178 seduta (peraltro ricca di polemiche) dell'Assemblea tenutasi il 17 luglio 2002, come già preannunciato nelle due sedute precedenti, la Camera non ha accettato alcuna delle modifiche presentate dall'opposizione (relatore e governo hanno espresso parere contrario )sul disegno di legge - Disposizioni in materia di infrastrutture trasporti (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (2032-B)..
Tutto il testo del disegno di legge viene approvato con la seguente votazione : Presenti 447 Votanti 441 Astenuti 6 Maggioranza 221 Hanno votato sì 261 Hanno votato no 180: per quanto riguarda la normativa in materia di appalti pubblici di lavori, le modifiche sostanziali sono quelle contenute nel testo licenziato dal Senato il 26 giugno 2002.

Senza avere la presunzione di poter cogliere tutte le sfumature che il lavoro , durato parecchi mesi, del legislatore porterà nella già intricata materia della progettazione, affidamento ed esecuzione di un lavoro pubblico, con queste brevi note vogliamo soltanto esprimere le prime impressioni sugli eventuali riflessi assicurativi, lasciandoci ovviamente la possibilità di integrarle attraverso le difficoltà che, nell'immediato futuro, gli operatori incontreranno.
Avevamo appena incominciato a convivere con la normativa del regolamento e ora bisogna ricominciare da capo…
Non solo: entro l' anno i giochi saranno rifatti dal Governo….
Per non dimenticarsi del lavoro che si sta svolgendo in sede regionale….

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Influenze sul rischio della polizza provvisoria

· Dichiarazioni di possesso dei requisiti generali da parte della ditta partecipanti ai fini della capacità giuridica a sottoscrivere il contratto in caso di aggiudicazione;

· Eventuali cause di esclusione sopravvenute dall'aggiudicazione alla sottoscrizione del contratto;

Le modalità di presentazione della polizza provvisoria non subiscono alcun cambiamento: restano quindi immutati sia il primo comma dell'articolo 30 della Legge 109/94 s.m.i. nonché il contenuto del relativo articolo 100 del D.p.r. 554/99.
Sul rischio avranno altresì influenza invece le norme in tema di qualificazione degli appaltatori che modificano la validità dell'attestazione SOA da tre a cinque anni, con una verifica entro il terzo anno relativa al mantenimento dei requisiti generali e di altri requisiti che indicherà il dpr 34/2000 (lo stesso collegato fornisce nuova delega al Governo per modificare il regolamento Bargone). 
Si presume che tale verifica sarà effettuata dalle Soa ma bisogna altresì segnalare che l'autorità di Vigilanza dei lavori pubblici con la Determinazione N. 1 /2002 del 16 gennaio 2002 : Attuazione del Casellario informatico delle imprese qualificate, ha imposto i seguenti principi: 
"(…) d) le imprese in possesso di attestazione di qualificazione per le quali si verifichino variazioni dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 17, comma 1, del dpr 34/2000 da esse posseduti alla data del rilascio delle attestazioni, devono inviare all'Osservatorio dei lavori pubblici le comunicazioni in merito alle suddette variazioni entro trenta giorni dalla data del verificarsi delle variazioni stesse;

e) le imprese in possesso di attestazione di qualificazione alla data di pubblicazione della presente determinazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - nel caso si siano verificate variazioni dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 17, comma 1, del dpr 34/2000 da esse posseduti alla data del rilascio delle attestazioni - devono inviare all'Osservatorio dei lavori pubblici le relative comunicazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

f) i ritardi nelle comunicazioni o le mancate comunicazioni, di cui alle precedenti lettere d) ed e), sono suscettibili di provvedimenti sanzionatori dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici con annotazione nel Casellario informatico ed avranno rilevanza, ai sensi dell'articolo 75, comma 1, lettera h), del dpr 554/1999 e successive modificazioni, quali cause di esclusione dalla partecipazione alle procedura di affidamento degli appalti e delle concessioni; (…)"

e che pertanto TUTTE LE CAUSE DI ESCLUSIONE (compresa la mancata segnalazione delle variazioni dei requisiti di ordine generale) sopravvenute dalla data di aggiudicazione alla data di sottoscrizione del contratto (possono passare due mesi: cfr art 109 del D.p.r. 554/99) sono causa di mancata sottoscrizione del contratto e quindi in garanzia della polizza provvisoria.


Svincolo progressivo sulla definitiva

Il secondo comma dell'articolo 30 della Legge 109/94 s.m.i. viene così modificato:

1) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. 
Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche ai contratti in corso"; al terzo periodo, dopo le parole: "La mancata costituzione della garanzia" sono inserite le seguenti: "di cui al primo periodo";

Bisognerà quindi cambiare i testi di polizza nonché l'organizzazione relativa alle esposizioni di ogni singola ditta.


Garanzie ad hoc della polizza C.A.R. nel caso di appalto integrato e
aggravamento del rischio nelle polizze di R.C.T. dell'appaltatore

Recita la nuova norma contenuta nellarticolo 19 della Lehgge 109/94 s.m.i.
" all'articolo 19:
All'articolo 7, comma 1: 
1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) la progettazione esecutiva di cui all'articolo 16, comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, qualora:
1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000 euro;
2) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 60 per cento del valore dell'opera
3) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;
4) riguardino lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di euro";
2) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
"1-ter. L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 1, lettera b), deve possedere i requisiti progettuali previsti dal bando o deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo individuato in sede di offerta o eventualmente associato; il bando indica l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione. L'ammontare delle spese di progettazione non è soggetto a ribasso d'asta. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nel caso di opere di particolare pregio architettonico, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con il protagonista del progetto esecutivo a verificare la conformità con il progetto definitivo, al fine di accertare l'unità progettuale. Al contraddittorio partecipa anche il progettista titolare dell'affidamento del progetto definitivo, che si esprime in ordine a tale conformità."

Ricordiamo l'attuale descrizione del rischio contenuta nel combinato disposto del terzo comma dell'articolo 30 della Legge 109/94 con il pirmo comma delll'art. 103 del D.p.r. 554/99
"art 30 comma 3 della Legge 109/94 s.m.i.
(…) 3. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.(…)

art 103 del D.p.r. 554/99
Art. 103 (Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi) 
1. L'esecutore dei lavori è obbligato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della Legge, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è stabilita nel bando di gara. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. (…)"

Se la nuova legge impone la responsabilità in capo all'appaltatore dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo, va da sé che le polizze (sia la CAR ma anche la generica RCT) andranno riviste!!!!!!!!.

Fermo ovviamente restando (perché non abrogato né esplicitamente né implicitamente) l'obbligo per il progettista (esecutivo o definitivo: mah???) di munirsi di una polizza come descritta dal quinto comma dell'articolo 30 della Legge 109/94. S.m.i. ripreso dagli articolo 105 (per i liberi professionisti) e 106 (per dipendenti tecnici) del D.p.r. 554/99.

Ampliamento del novero dei soggetti legittimati a validare il progetto esecutivo e
Obbligo di presentare una polizza indennitaria (sic!) civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza .

Il nuovo sesto comma dell'articolo 30 così si presenta:

2) il comma 6 è sostituito dai seguenti:
"6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere. Con apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 3, il Governo regola le modalità di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:
a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;
c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza.
6-bis. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o dagli organismi di controllo di cui alla lettera a) del medesimo comma. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante";

Il grassetto si commenta da sé 
….……..- senza parole - ………

Garanzia globale di esecuzione obbligatoria per l'appalto integrato sopra i 75 milioni di euro

L'attuale comma 7 bis dell'articolo 30 ha questo contenuto:

"7-bis. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema, è istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di ECU, un sistema di garanzia globale di esecuzione di cui possono avvalersi i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b)."
la nuova norma prevede:

) al comma 7-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti i contratti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), di importo superiore a 75 milioni di euro";

A personale carico del Rup, le spese relative alla pubblicità 

Art. 29. (Pubblicità) della Legge 109/94 s.m.i. così recita:
"1. Il regolamento disciplina le forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni sulla base delle seguenti norme regolatrici:
a) per i lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, I.V.A. esclusa, prevedere l'obbligo dell'invio dei bandi e degli avvisi di gara, nonché degli avvisi di aggiudicazione, all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee; 
b) per i lavori di importo superiore a un milione di ECU, I.V.A. esclusa, prevedere forme unificate di pubblicità a livello nazionale;
c) per i lavori di importo inferiore a un milione di ECU, I.V.A. esclusa, prevedere forme di pubblicità semplificata a livello regionale e provinciale; 
d) prevedere l'indicazione obbligatoria nei bandi e negli avvisi di gara del responsabile del procedimento; 
e) disciplinare conformemente alla normativa comunitaria, in modo uniforme per i lavori di qualsiasi importo, le procedure, comprese quelle accelerate, i termini e i contenuti degli inviti, delle comunicazioni e delle altre informazioni cui sono tenute le amministrazioni aggiudicatrici; 
f) prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, prima della stipula del contratto o della concessione, anche nei casi in cui l'aggiudicazione è avvenuta mediate trattativa privata, provvedano, con le modalità di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, alla pubblicazione dell'elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara, del vincitore o prescelto, del sistema di aggiudicazione adottato, dell'importo di aggiudicazione dei lavori, dei tempi di realizzazione dell'opera, del nominativo del direttore dei lavori designato, nonché, entro trenta giorni dal loro compimento ed effettuazione, dell'ultimazione dei lavori, dell'effettuazione del collaudo, dell'importo finale del lavoro;
f-bis) nei casi in cui l'importo finale dei lavori superi di più del 20 per cento l'importo di aggiudicazione o di affidamento e/o l'ultimazione dei lavori sia avvenuta con un ritardo superiore ai sei mesi rispetto al tempo di realizzazione dell'opera fissato all'atto dell'aggiudicazione o dell'affidamento, prevedere forme di pubblicità, con le stesse modalità di cui alle lettere b) e c) del presente comma ed a carico dell'aggiudicatario o dell'affidatario, diretta a rendere note le ragioni del maggior importo e/o del ritardo nell'effettuazione dei lavori; 
f-ter) nei casi di contenzioso, di cui agli articoli 31- bis , commi 2 e 3, e 32, gli organi giudicanti devono trasmettere i dispositivi delle sentenze e delle pronunce emesse all'Osservatorio e, qualora le sentenze o le pronunce dispongano variazioni rispetto agli importi di aggiudicazione o di affidamento dei lavori, disporre forme di pubblicità, a carico della parte soccombente, con le stesse modalità di cui alle lettere b) e c) del presente comma.

La nuova normativa integra la norma in questione nei seguenti termini:

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione, che è tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, tramite il responsabile del procedimento di cui all'articolo 80, comma 10, del regolamento di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, dovrà effettuare a proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza alcuna possibilità di rivalsa sull'amministrazione";

Si tratta quindi di un ennesima attribuzione di responsabilità in carico al RUP, povero lui ma anche povero il suo assicuratore!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!