inserito in Diritto&Diritti nel luglio 2002

Tutti i pareri delle commissioni sul collegato alla Finanziaria in materia di infrastrutture. La Camera ha approvato definitivamente il testo durante la seduta del 17 luglio 2002

A cura di Sonia LAZZINI

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Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), XI (Lavoro pubblico e privato) e XIV (Politiche dell'Unione europea) sul disegno di legge n. 2032-B. Le Commissioni permanenti VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX Trasporti, poste e telecomunicazioni), l'11 luglio 2002, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. 

Il disegno di legge ha ottenuto voto favorevole da parte della Camera e ora quindi si attende la sua pubblicazione in gazzetta ufficiale.

Da parte del Governo, nella persona di UGO MARTINAT, Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, c'è stato il formale impegno a ritrovarsi (ancora) a parlare della modifica della Legge Merloni, in quanto in sede di discussione alla Camera, i deputati insoddisfatti hanno avanzato richieste in tal senso….


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XIV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 2032-C 

DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI il 13 marzo 2002 (v. stampato Senato n. 1246) MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 26 giugno 2002 presentato dal presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI) e dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti (LUNARDI) di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI) 
Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 1^ luglio 2002

(Relatori: STRADELLA, per la VIII Commissione;
BORNACIN, per la IX Commissione)


XIV LEGISLATURA


RELAZIONE - N. 2032-C



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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2032-B,

premesso che sul medesimo provvedimento il Comitato aveva già reso i pareri di propria competenza, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6-bis, del regolamento, in data 12 febbraio e 27 febbraio 2002, e che i rilievi contenuti in tali pareri sono stati solo parzialmente accolti nel prosieguo dell'esame presso le Commissioni;

rilevato che il provvedimento è stato nuovamente trasmesso, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6-bis, a seguito dell'introduzione di una nuova previsione contenente una delega legislativa;

rilevato che, in alcuni casi, la tecnica della novellazione non appare utilizzata conformemente a quanto indicato nel punto 9 della circolare n. 1 del 2001 del Presidente della Camera, secondo la quale "l'unità minima del testo da sostituire <...> è preferibilmente il comma (o comunque un periodo, o una lettera di un comma, o un numero contenuto in una lettera), anche quando si tratti di modificare una singola parola o un insieme di parole" e "che ogni norma recante una 'novella' ad un determinato atto costituisca un articolo a sé stante, anziché un comma di un articolo recante più 'novelle' a diversi atti legislativi";

rilevato che le disposizioni contenute nel provvedimento intervengono in settori di per sè non omogenei, sebbene finalizzate all'obiettivo comune della accelerazione di opere infrastrutturali;

considerato che in numerose disposizioni si procede a ridisciplinare con legge materie attualmente disciplinate da atti di normazione secondaria;

ribaditi i rilievi formulati nei pareri precedentemente resi;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 5, comma 3, si coordini la relativa disposizione con quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, attualmente in corso di conversione, che prevede una analoga proroga dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
all'articolo 5, comma 4, si riformuli la disposizione indicando i principi ed i criteri direttivi necessari per l'emanazione delle disposizioni modificative e correttive in esame;

all'articolo 7, comma 1, lettera a), capoverso 3, attesa la possibile configurazione dei concessionari di lavori pubblici come stazione appaltante, si modifichi la disposizione prevedendo l'applicazione, ai medesimi concessionari, nel caso in cui si configurino come stazione appaltante, oltre che della legge 11 febbraio 1994, n. 109, anche dei regolamenti di cui agli articoli 3, comma 2, ed 8, comma 2, della citata legge n. 109;

all'articolo 7, comma 3, si chiarisca la portata della disposizione in esame atteso che, ai sensi del comma 12 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono considerati lavori in subappalto, per i quali quindi è richiesta l'autorizzazione, solo le attività, ovunque espletate, che richiedono l'impiego di manodopera, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ECU. Al di sotto di tale soglia non è dunque configurabile l'istituto del subappalto;

all'articolo 41, comma 2, lettera a), alinea, sia chiarito il rapporto tra la disposizione in esame e la delega di cui al comma 1 ed, in particolare, se l'adozione del prefigurato codice in materia di telecomunicazioni costituisca l'oggetto stesso dei decreti legislativi di cui al comma 1 ovvero si configuri come un ulteriore strumento normativo inteso a riordinare il contenuto degli stessi decreti. Ciò, anche alla luce del fatto che la disciplina per la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni è attualmente contenuta in norme di carattere regolamentare; qualora il codice fosse un atto distinto rispetto ai menzionati decreti legislativi, siano specificate le diverse scadenze per l'entrata in vigore dei singoli decreti legislativi di cui al comma 1 e del codice;

all'articolo 41, comma 2, lettera b), si riformuli la disposizione relativa all'adozione di regolamenti di delegificazione per le successive correzioni, modificazioni o integrazioni occorrenti al codice, indicando le norme regolatrici della materia secondo quanto richiesto dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

agli articoli 22 e 39, si riformulino i titoli delle rubriche, al fine di tenere conto delle disposizioni introdotte, rispettivamente, dal comma 2, per quanto concerne l'articolo 22, e dal comma 5, per quanto concerne l'articolo 39;

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

agli articoli 2, comma 12; 7, comma 1, lettera i), numero 6; 23, comma 3; 38, comma 5; 42, comma 6, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire la natura dei decreti ministeriali ivi previsti, indicando se essi abbiano o meno natura normativa e prevedendo, in caso affermativo, la loro adozione sotto forma di regolamento;

all'articolo 7, comma 1, lettera l), numero 2, quarto periodo, si valuti l'opportunità di coordinare la disposizione in esame con quanto previsto dal primo periodo della stessa, che include tra i progettisti anche l'appaltatore, in possesso dei requisiti progettuali indicati dal bando. In tal senso occorrerebbe includere tra i soggetti con i quali si procede in contraddittorio anche l'appaltatore che abbia eseguito la progettazione esecutiva; inoltre, si valuti la possibilità di coordinare la disposizione anche con l'articolo 25, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che demanda al capitolato speciale d'appalto le modalità di controllo del rispetto, da parte dell'affidatario, delle indicazioni del progetto definitivo, nonché con quanto previsto dall'articolo 19, comma 5-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che contempla la possibilità di prescindere dalla redazione ed approvazione del progetto esecutivo nel caso di lavori di manutenzione o scavi archeologici.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE


(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali, ha adottato la seguente decisione:

esaminato il disegno di legge n. 2032- B, provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 2002, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato,

ritenuto, come già rilevato in occasione dell'espressione del precedente parere sul disegno di legge nel corso della prima lettura da parte della Camera, che le disposizioni da esso recate incidono in larga misura sulla materia comunemente definita "lavori pubblici", che non è espressamente compresa dall'articolo 117 della Costituzione tra le materie riservate alla legislazione esclusiva dello Stato o di legislazione concorrente, e che parrebbe di conseguenza doversi includere nell'ambito di competenza esclusiva "residuale" delle regioni, di cui all'articolo 117, quarto comma;

rilevato come non si possa non ravvisare in via generale la stretta connessione - che può risolversi in una almeno parziale sovrapposizione - tra la materia dei "lavori pubblici" ed altre materie indicate dall'articolo 117: in primo luogo il "governo del territorio", ma anche le "grandi reti di trasporto e di navigazione", i "porti e aeroporti civili", la "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", "l'ordinamento della comunicazione", materie assegnate alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;
ritenuto che anche le disposizioni del disegno di legge più direttamente correlate alla materia dei trasporti attengono per la gran parte alla definizione di procedure e modalità per la realizzazione di infrastrutture delle reti di trasporto, oltre che alla concessione di incentivi e contributi volti a favorire la realizzazione di alcune opere, ovvero volti a incentivare determinate forme di trasporto, anche al fine di liberalizzare il mercato e di assicurare un minor impatto ambientale;

ritenuto che sono connessi alle materie trattate dal testo in esame, dal punto di vista delle finalità degli interventi, anche alcuni criteri che possono avere un'incidenza "trasversale", quali la "tutela della concorrenza" ovvero la "tutela dell'ambiente", che la Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s)), che appare dunque opportuno considerare nell'apprezzamento del riparto di competenze;

rilevato che al primo comma dell'articolo 7 si precisa che le modificazioni recate da tale articolo alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro sui lavori pubblici), hanno natura transitoria, "nelle more della revisione della legge quadro sui lavori pubblici, anche allo scopo di adeguare la stessa alle modifiche del titolo V della parte seconda della Costituzione";

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

esprime


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE


(Giustizia)



PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE


(Bilancio, tesoro e programmazione)



PARERE FAVOREVOLE




PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE


(Finanze)


La Commissione Finanze,

esaminato il disegno di legge n. 2032-B, concernente "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti";

esprime


PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 7, comma 1, lettera dd), nel senso di escludere la responsabilità solidale dei soci della società con la società di progetto nei confronti dell'Amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito, in quanto tale previsione risulta in contrasto con i principi della disciplina civilistica in materia di responsabilità patrimoniale delle società di capitale.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE


(Cultura, scienza e istruzione)



PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE


(Lavoro pubblico e privato)


La Commissione Lavoro pubblico e privato,

esprime


PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 34, comma 8, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare direttamente gli articoli 7 e 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001, anziché intervenire sull'articolo 318 del codice della navigazione.




PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE


(Politiche dell'Unione europea)


La Commissione politiche dell'Unione europea,

esaminato il disegno di legge C. 2032-B;

sottolineata, con riferimento all'articolo 19, l'opportunità che, anche alla luce del nuovo titolo V della Costituzione, la legge statale, nel disporre finanziamenti per opere di interesse locale, non predetermini le destinazioni di spesa dei singoli stanziamenti, lasciando, ove possibile, la scelta al riguardo agli enti locali;

rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

esprime


PARERE FAVOREVOLE