*** Il Tar per il Veneto, Prima Sezione di Venezia, con la sentenza numero 3264 del luglio 2002, si occupa di un ricorso avverso l’escussione della garanzia provvisoria richiesta a norma dell’articolo 10 comma 1 quater della Legge 109/94 s.m.i., sottolineando come la normativa crea un rapporto diretto, validamente instaurabile tra la stazione appaltante e l’impresa bancaria o assicurativa, per cui legittimo appare il fatto che la ditta ne venga a conoscenza direttamente dal fideiussore stesso e non dall’amministrazione.
In
applicazione a detta normativa, il Rup comunicava alla ditta ricorrente di
essere stata sorteggiata in corso di gara e di dover quindi al fine
comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa richiesti dal bando
I motivi dell’esclusione e dell’escussione
Effettuato l’invito a produrre la documentazione contemplata nel disciplinare annesso al bando medesimo entro una certa data, dall’esame degli atti trasmessi si evidenziavano incompletezze e difformità rispetto a quanto previsto dal bando anzidetto, in particolare che:
a)
per quanto attiene alla richiesta di presentazione dell’elenco dei lavori
eseguiti nel quinquennio 1995 – 1999 corredato da certificati di
regolare esecuzione degli stessi, sono stati
prodotti soltanto due certificati di regolare esecuzione per lavori
appartenenti alla categoria prevalente OG1 per l’importo,
rispettivamente, di Lire 434.860.643.- e di Lire 155.076.790.-, nel mentre
manca l’elenco dei lavori eseguiti nell’anzidetto quinquennio;
b)
per quanto attiene alla richiesta presentazione delle dichiarazioni
annuali I.V.A., ovvero del Modello Unico, riguardanti gli anni dal
1995 al 1999, sono stati prodotti: la dichiarazione I.V.A. per l’anno
1995 priva della ricevuta di presentazione della stessa; la dichiarazione
I.V.A. per l’anno 1996, con fotocopiata in calce una ricevuta postale;
la dichiarazione I.V.A. per l’anno 1997 con ricevuta di presentazione;
il mod. 750 per l’anno 1995 con ricevuta di presentazione; il mod. 750
per l’anno 1996 con ricevuta di presentazione; il mod. 750 per l’anno
1998 con ricevuta di presentazione illeggibile; il modello unico per
l’anno 1999 con ricevuta di presentazione;
c)
per quanto attiene alla richiesta di presentazione di un documento con
l’indicazione della cifra
d’affari relativa al periodo 1995-1999 corredato da dichiarazione
attestante la sua veridicità resa da un professionista iscritto nel
Registro dei Revisori contabili, risulta pervenuta
una dichiarazione indicante la cifra d’affari in lavori relativa
al periodo 1995-1999 non corredata dalla dichiarazione del professionista
anzidetto;
d)
per quanto attiene alla richiesta di presentazione di un documento con
l’indicazione dei dati relativi per il periodo 1995 – 1999 all’ammortamento
per attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico,
corredato dalla dichiarazione di un professionista iscritto nel Registro
dei Revisori contabili, è stata prodotta una dichiarazione al riguardo
non corredata dalla dichiarazione del professionista anzidetto;
e)
per quanto attiene alla richiesta di presentazione di un documento
indicante la consistenza dell’organico dell’impresa, corredato da una
dichiarazione resa dal Presidente del Collegio dei Sindaci, ovvero da un
Consulente del lavoro che abbia rilevato
il dato anzidetto dal libro paga e dal libro matricola dell’impresa
medesima, è pervenuta una dichiarazione indicante la spesa sostenuta per
il solo personale operaio nel periodo 1995-1999 non corredata dalla
dichiarazione del Presidente del Collegio dei Sindaci, ovvero da un
Consulente del lavoro;
f)
per quanto attiene, da ultimo, alle richieste di presentazione di copie
degli eventuali contratti di
noleggio o di locazione finanziaria relativi ad attrezzature, mezzi
d’opera ed equipaggiamento tecnico, nonché di presentazione del
documento relativo all’ammortamento figurativo di cui all’art. 18,
comma 8, del D.P.R. 34 del 2000 corredato da apposita dichiarazione resa
dal Presidente del Collegio dei Sindaci ovvero da un professionista
iscritto nel Registro dei Revisori contabili, non è stata trasmessa
alcuna documentazione.
I motivi del ricorso
A
sostegno delle proprie ragioni, la ricorrente premette che:
Ø
la mancata presentazione di un elenco di lavori eseguiti richiesto
dal bando, ma non dal D.P.R. 34 del 2000 non potrebbe reputarsi
penalizzante, in quantol’importo dei lavori da essa eseguiti e
documentati risulterebbe comunque superiore al 40% richiesto – viceversa
– dalla sovrastante norma regolamentare;
Ø
sulla determinazione della cifra d’affari la mancanza o l’illeggibilità
di talune ricevute non comprometterebbe la veridicità dei dati di cui
trattasi in quanto comunque comprovati da apposita dichiarazione resa dal
proprio legale rappresentante e in quanto, ove pur si volesse reputare
mancanti i redditi annui relativi
a dichiarazioni illeggibili o mancanti, il volume di affari comprovato con
documentazione non contestata nella sua regolarità risulterebbe pari a
Lire 2.162.768.000.-, ossia ad un importo superiore a quanto previsto
dall’art. 31, lett. a), del D.P.R. 34 del 2000;
Ø
la mancata produzione di attestazioni rese da professionista
iscritto nel Registro dei Revisori contabili si spiegherebbe in
considerazione del fatto che l’intervento del professionista stesso non
risulterebbe, di per sé, contemplato dal D.P.R. 34 del 2000 e che la
stessa ditta non avvalendosi di professionisti esterni, curerebbe con
proprie risorse umane ogni incombenza contabile e fiscale.
Inoltre
la ditta reputa che l’incameramento della cauzione disposta nei propri
confronti dall’Amministrazione Comunale sia provvedimento viziato da
eccesso di potere per sviamento, posto che la commissione di errori
asseritamente veniali ( e riconosciuti tali dalla stessa Autorità di
Vigilanza, che ha comminato al riguardo una sanzione pecuniaria non
particolarmente elevata) non potrebbe essere equiparata all’ipotesi,
identificante l’autentica ratio dell’art. 10-comma 1 quater della L.
109 del 1994, della partecipazione alle gare di imprese che non possiedono
i requisiti contemplati al riguardo dalla legge.
La ragione della
Stazione Appaltante
Il
giudice amministrativo adito conferma l’operato della stazione
appaltante in quanto:
Ø
Non ci si trova nella fattispecie cui “sia comprovata la non
imputabilità” all’impresa “della omissione o del ritardo”, ovvero
nelle ipotesi in cui si tratti “di mancata prova del possesso dei
requisiti generali o di errore della stazione appaltante di ritenere non
provato il possesso dei requisiti richiesti” né che l’intempestività
o l’incompletezza dell’adempimento siano “non imputabili”
all’impresa, o comunque “siano inequivocabilmente e obiettivamente
riconducibili ad errori materiali o formali”.
Ø
nell’univoco contesto letterale del predetto comma 1-quater è
ravvisabile una serie di concomitanti e inscindibili conseguenze
discendenti dalle ipotesi in cui la predetta prova del “possesso dei
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa…
non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione o nell’offerta”;
Ø
le sanzioni dell’esclusione dalla gara e dell’escussione della
cauzione provvisoria sono connesse da un vincolo indissolubile, dovendosi
riguardare la seconda quale conseguenza del tutto necessitata rispetto
all’irrogazione della prima.
Ø
Esiste un preciso onere della parte della Stazione Appaltante di
accertare la presentazione tempestiva della documentazione richiesta per
la verificazione e quindi l’impossibilità
di derogare sui tempi e sui modi dell’accertamento anzidetto, posto che
non tutti i partecipanti alla gara possono rinviare alla conoscenza di
altre certificazioni prodotte nel corso di altri procedimenti promossi
dalla medesima Amministrazione aggiudicatrice.
Inoltre,
affermano i giudici veneti, è legittima l’avvenuta comunicazione del
provvedimento di escussione della cauzione per il tramite dell’impresa
assicuratrice anziché direttamente alla concorrente esclusa.
Poiché
l’escussione della garanzia provvisoria risulta essere conseguenza del
tutto automatica all’inosservanza dell’ art. 10, comma 1-quater della
L. 109 del 1994, la Stazione appaltante non ha il dovere di notiziare
direttamente dell’escussione stessa l’impresa già partecipante alla
gara
La
richiesta di escussione si identifica con un atto dovuto, privo di
qualsivoglia contenuto di discrezionalità e che presuppone, per il suo
corso, un rapporto diretto, validamente instaurabile tra la medesima
stazione appaltante e l’impresa bancaria o assicurativa che, a’ sensi
dell’art. 30, comma 1, della L. 109 del 1994 così come modificato
dall'art. 9, commi 52 e 53, della L. 18 novembre 1998, n. 415 e dall'art.
145, comma 50, L. 23 dicembre 2000 n. 388, nonché a’ sensi dell’art.
100 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, ha prestato la relativa garanzia
fideiussoria.
***
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul
ricorso R.G. 1282/2002 proposto da **** Carmelo, nella sua qualità di
legale rappresentante della **** S.a.s. di **** Carmelo & C.,
rappresentato e difeso dall’Avv. Pier Luigi Cappello e dall’Avv.
Andrea Bombarda, con elezione di domicilio in Venezia, a' sensi e per gli
effetti dell'art. 35 del T.U. approvato con R.D. 26 giugno 1924 n. 1054,
presso la Segreteria della Sezione,
contro
il
Comune di Pernumia (Padova), in persona del Sindaco pro tempore,
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Roberto
Carfagna e dall’Avv. Mario Barioli, con elezione di domicilio presso lo
studio di quest’ultimo in Venezia-Mestre, Via Leonida Bissolati n. 5,
per
l'annullamento
del
provvedimento del Comune di Pernumia recante l’incameramento della
cauzione prestata dalla **** S.a.s. di **** Carmelo & C. S.a.s. ai
fini della partecipazione alla gara d’appalto per i lavori di
adeguamento del plesso scolastico ospitante le scuole elementari e medie.
VISTO
il ricorso, notificato il 17 maggio 2002 e depositato il 10 giugno 2002,
con i relativi allegati;
VISTO
l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pernumia;
VISTI
gli atti tutti della causa;
UDITI alla camera di consiglio del 19 giugno 2002, convocata
a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come
integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 (relatore il
consigliere Fulvio Rocco) l’Avv. A.
Bombarda per la ricorrente Società, e l’Avv. R. Carfagna per il Comune
di Pernumia;
RITENUTO,
a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come
integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, e a scioglimento
della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con
sentenza in forma semplificata;
RICHIAMATO
IN FATTO quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti
difensivi;
CONSIDERATO
che il ricorso non può trovare accoglimento per i motivi qui appresso
illustrati.
1)
Come si evince dalla lettura della documentazione acquisita agli atti di
causa, la **** S.a.s., già di **** Carmelo & C. e quindi di ****
Carmelo & C., ha partecipato alla gara indetta dal Comune di Pernumia
avente per oggetto i lavori di adeguamento del plesso scolastico che
ospita le scuole elementari e medie per un importo a base d’asta pari a
Lire 785.000.000.-
In
relazione a ciò, il Signor Carmelo ****, all’epoca legale
rappresentante della medesima Società, ha presentato alla stazione
appaltante una dichiarazione sostitutiva al fine di dichiarare il possesso
dei requisiti richiesti dall’art. 31, lett. A), b), c) e d) del D.P.R.
25 gennaio 2000 n. 34.
Con
nota Prot. 3177 dd. 23 maggio 2001 indirizzata all’Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici (cfr. doc. 1 di parte resistente), il
Responsabile di servizio del Comune di Pernumia ha comunicato che, essendo
stata la **** sorteggiata in corso di gara, a’ sensi dell’art. 10,
comma 1-quater, della L. 11 febbraio 1994 n. 109 al fine di comprovare il
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa richiesti dal bando, era stato inoltrato a tale
impresa rituale invito a produrre la documentazione contemplata nel
disciplinare annesso al bando medesimo entro la data del 12 febbraio 2001.
Gli
atti trasmessi evidenziavano, peraltro, incompletezze e difformità
rispetto a quanto previsto dal bando anzidetto, e pertanto – proseguiva
il Responsabile di servizio – la medesima **** era stata esclusa dal
procedimento di scelta del contraente.
Secondo
l’allegato alla surriferita nota (cfr. doc. 3 di parte ricorrente)
consta, in particolare che:
a)
per quanto attiene alla richiesta di presentazione dell’elenco dei
lavori eseguiti nel quinquennio 1995 – 1999 corredato da certificati di
regolare esecuzione degli stessi, **** ha prodotto soltanto due
certificati di regolare esecuzione per lavori appartenenti alla categoria
prevalente OG1 per l’importo, rispettivamente, di Lire 434.860.643.- e
di Lire 155.076.790.-, nel mentre manca l’elenco dei lavori eseguiti
nell’anzidetto quinquennio;
b)
per quanto attiene alla richiesta presentazione delle dichiarazioni
annuali I.V.A., ovvero del Modello Unico, riguardanti gli anni dal 1995 al
1999, **** ha prodotto: la dichiarazione I.V.A. per l’anno 1995 priva
della ricevuta di presentazione della stessa; la dichiarazione I.V.A. per
l’anno 1996, con fotocopiata in calce una ricevuta postale; la
dichiarazione I.V.A. per l’anno 1997 con ricevuta di presentazione; il
mod. 750 per l’anno 1995 con ricevuta di presentazione; il mod. 750 per
l’anno 1996 con ricevuta di presentazione; il mod. 750 per l’anno 1998
con ricevuta di presentazione illeggibile; il modello unico per l’anno
1999 con ricevuta di presentazione;
c)
per quanto attiene alla richiesta di presentazione di un documento con
l’indicazione della cifra d’affari relativa al periodo 1995-1999
corredato da dichiarazione attestante la sua veridicità resa da un
professionista iscritto nel Registro dei Revisori contabili, **** ha
prodotto una propria dichiarazione indicante la cifra d’affari in lavori
relativa al periodo 1995-1999 non corredata dalla dichiarazione del
professionista anzidetto;
d)
per quanto attiene alla richiesta di presentazione di un documento con
l’indicazione dei dati relativi per il periodo 1995 – 1999
all’ammortamento per attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento
tecnico, corredato dalla dichiarazione di un professionista iscritto nel
Registro dei Revisori contabili, **** ha prodotto una propria
dichiarazione al riguardo non corredata dalla dichiarazione del
professionista anzidetto;
e)
per quanto attiene alla richiesta di presentazione di un documento
indicante la consistenza dell’organico dell’impresa, corredato da una
dichiarazione resa dal Presidente del Collegio dei Sindaci, ovvero da un
Consulente del lavoro che abbia rilevato
il dato anzidetto dal libro paga e dal libro matricola dell’impresa
medesima, **** ha prodotto una propria dichiarazione indicante la spesa
sostenuta per il solo personale operaio nel periodo 1995-1999 non
corredata dalla dichiarazione del Presidente del Collegio dei Sindaci,
ovvero da un Consulente del lavoro;
f)
per quanto attiene, da ultimo, alle richieste di presentazione di copie
degli eventuali contratti di noleggio o di locazione finanziaria relativi
ad attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico, nonché di
presentazione del documento relativo all’ammortamento figurativo di cui
all’art. 18, comma 8, del D.P.R. 34 del 2000 corredato da apposita
dichiarazione resa dal Presidente del Collegio dei Sindaci ovvero da un
professionista iscritto nel Registro dei Revisori contabili, **** non ha
trasmesso alcuna documentazione.
2)
L’Autorità di Vigilanza ha irrogato a ****, con decisione R/798/01 dd.
28 febbraio – 1 marzo 2002 una sanzione pecuniaria di Lire 1.000.000.-,
corrispondente ad € 516,46 (cfr. doc. 4 di parte ricorrente).
3)
Sulla scorta di tale decisione, con nota Prot. 1566 dd. 7 marzo 2002 il
Direttore Generale del Comune di Pernumia ha richiesto alla Nuova ****
Assicurazioni l’escussione della cauzione provvisoria di Lire
15.2000.000.-, pari ad € 7.850,14 prestata da ****
ai fini della partecipazione alla gara anzidetta (cfr. ibidem, doc.
5).
4)
Ciò posto, con il ricorso in epigrafe **** chiede l’annullamento di
tale provvedimento emanato dall’Amministrazione Comunale.
Nella
propria prospettazione difensiva, **** premette che la mancata
presentazione di un elenco di lavori eseguiti richiesto dal bando, ma non
dal D.P.R. 34 del 2000 non potrebbe reputarsi penalizzante, in quanto
l’importo dei lavori da essa eseguiti e documentati risulterebbe
comunque superiore al 40% richiesto – viceversa – dalla sovrastante
norma regolamentare; che per quanto attiene la determinazione della cifra
d’affari la mancanza o l’illeggibilità di talune ricevute non
comprometterebbe la veridicità dei dati di cui trattasi in quanto
comunque comprovati da apposita dichiarazione resa dal proprio legale
rappresentante e in quanto, ove pur si volesse reputare mancanti i redditi
annui relativi a
dichiarazioni illeggibili o mancanti, il volume di affari comprovato con
documentazione non contestata nella sua regolarità risulterebbe pari a
Lire 2.162.768.000.-, ossia ad un importo superiore a quanto previsto
dall’art. 31, lett. a), del D.P.R. 34 del 2000; che, da ultimo, la
mancata produzione di attestazioni rese da professionista iscritto nel
Registro dei Revisori contabili si spiegherebbe in considerazione del
fatto che l’intervento del professionista stesso non risulterebbe, di
per sé, contemplato dal D.P.R. 34 del 2000 e che la stessa ****, non
avvalendosi di professionisti esterni, curerebbe con proprie risorse umane
ogni incombenza contabile e fiscale.
****
reputa che l’incameramento della cauzione disposta nei propri confronti
dall’Amministrazione Comunale sia provvedimento viziato da eccesso di
potere per sviamento, posto che la commissione di errori asseritamente
veniali ( e riconosciuti tali dalla stessa Autorità di Vigilanza, che ha
comminato al riguardo una sanzione pecuniaria non particolarmente elevata)
non potrebbe essere equiparata all’ipotesi, identificante l’autentica
ratio dell’art. 10-comma 1 quater della L. 109 del 1994, della
partecipazione alle gare di imprese che – a differenza della stessa ****
– non possiedono i requisiti contemplati al riguardo dalla legge.
La
ricorrente si richiama, in proposito, all’orientamento espresso al
riguardo da T.A.R. Palermo, Sez. II, 14 giugno 2001 nn. 890 e 916.
La
ricorrente – altresì – lamenta che il provvedimento di escussione qui
impugnato non le è stato comunicato in via diretta dall’Amministrazione
Comunale, ma dall’Impresa assicurativa per mezzo della quale era stata
costituita la cauzione medesima.
5)
Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene che il ricorso sia comunque
infondato nel merito, e che tale circostanza consente di superare anche la
pur puntuale eccezione di irricevibilità formulata dalla difesa del
Comune di Pernumia con riguardo all’avvenuta violazione, da parte della
ricorrente, del termine dimezzato a giorni quindici imposto dall’art.
23-bis, secondo comma, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 – così come
introdotto per effetto dell’art. 4 della L. 21 luglio 2000 n. 205 – ai
fini del deposito dei ricorsi proposti, per quanto qui segnatamente
interessa, in tema di “provvedimenti relativi alle procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica
utilità., ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei
concorrenti” (cfr. in particolare, sul punto, la recentissima decisione
n. 5 dd. 31 maggio 2002 resa dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato).
Come
ha già avuto modo di rilevare questa stessa Sezione con la propria
sentenza n. 785 dd. 17 marzo 2001, a sostegno di un’interpretazione
pretesamente “non formalistica” dell’art. 10-comma 1 quater della L.
109 del 1994, si è pure invocato in proposito il contenuto dell’atto di
regolazione 15/2000 emesso in data 30 marzo 2000 dall’Autorità per la
Vigilanza sui Lavori Pubblici, laddove si afferma che
“l’automatismo” e “il carattere sanzionatorio degli adempimenti
… (ivi) descritti” dovrebbero escludersi nelle ipotesi in cui “sia
comprovata la non imputabilità” all’impresa “della omissione o del
ritardo”, ovvero nelle ipotesi in cui si tratti “di mancata prova del
possesso dei requisiti generali o di errore della stazione appaltante di
ritenere non provato il possesso dei requisiti richiesti”.
Sempre
a conforto di tale indirizzo ermeneutico era stata pure invocata
la sentenza di T.A.R. Piemonte, Sez. II, 22 gennaio 2000 n. 69,
laddove si era in effetti ritenuto
di escludere dall’ambito di applicazione dell’anzidetto art. 10 –
comma 1 quater i casi in cui l’intempestività o l’incompletezza
dell’adempimento siano “non imputabili” all’impresa, o comunque
“siano inequivocabilmente e obiettivamente riconducibili ad errori
materiali o formali”.
La
Sezione, per contro, ha evidenziato in tale precedente occasione che
nell’univoco contesto letterale del predetto comma 1-quater è
ravvisabile una serie di concomitanti e inscindibili conseguenze
discendenti dalle ipotesi in cui la predetta prova del “possesso dei
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa…
non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione o nell’offerta”: conseguenze che impongono,
per l’appunto, ai “soggetti aggiudicatari” di procedere
“all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della
relativa sanzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità
per i provvedimenti di cui all’art. 4, comma 7, nonché per
l’applicazione delle misure sanzionatorie di cui all’art. 8, comma
7”.
Ciò
significava - e a tutt’oggi significa -
che, nell’economia del surriferito “sistema”, le sanzioni
dell’esclusione dalla gara e dell’escussione della cauzione
provvisoria sono connesse da un vincolo indissolubile, dovendosi
riguardare la seconda quale conseguenza del tutto necessitata rispetto
all’irrogazione della prima.
Pertanto,
non è possibile riconoscere alla stazione appaltante una discrezionalità
di valutazione in ordine a una misura di carattere patrimoniale che
risulta indotta, quale vera e propria sanzione accessoria, da quelle
stesse circostanze che hanno determinato un’esclusione dalla gara non
contestata, nella specie, dalla ricorrente.
E’,
semmai, ravvisabile nel medesimo “sistema” un apprezzamento, per così
dire “a monte”, riconosciuto alla medesima stazione appaltante in
ordine alla valutazione della mancata produzione della prova, ovvero nella
mancata conferma delle dichiarazioni a suo tempo rese, e una susseguente
discrezionalità attribuita all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori
Pubblici al fine dell’irrogazione (non necessariamente consequenziale,
pur nella necessità dell’informativa ad essa diretta) delle sanzioni di
propria competenza.
Né
può sottacersi che la linearità del “sistema” suesposto risponde
allo stesso principio di efficienza dell’azione amministrativa in
materia di lavori pubblici che è enunciato dall’art. 1 della L. 109 del
1994 con espresso riferimento all’art. 97 Cost., e che necessariamente
presuppone, quale vero e proprio obbligo “sinallagmatico” dei
partecipanti ai procedimenti ad evidenza pubblici, la rigida osservanza
delle modalità e dei tempi fissati a garanzia dell’uguaglianza di
trattamento nei riguardi di tutti i concorrenti.
Risponde
dunque, in tal senso, ad un preciso onere della parte coinvolta
nell’accertamento di cui al predetto comma 1-quater la presentazione
tempestiva della documentazione richiesta per la verificazione, in quanto
presupposto imprescindibile ai fini della stessa certezza dei soggetti che
saranno legittimati a proseguire nel procedimento di scelta del
contraente: e la stessa regola della par condicio dei concorrenti
impone, all’evidenza, l’impossibilità di derogare sui tempi e
sui modi dell’accertamento anzidetto, posto che non tutti i partecipanti
alla gara possono rinviare alla conoscenza di altre certificazioni
prodotte nel corso di altri procedimenti promossi dalla medesima
Amministrazione aggiudicatrice.
Del
resto, come ha avuto modo di osservare questa stessa Sezione nella
medesima sentenza n. 785 del 2001, nello stesso atto di regolazione
15/2000 del 30 marzo 2000 l’Autorità per la Vigilanza sul Lavori
Pubblici reputa l’anzidetto termine di dieci giorni “perentorio ed
improrogabile, nel senso che il suo obiettivo decorso, senza che il
sorteggiato abbia fatto pervenire alla stazione appaltante la necessaria
documentazione, implica l’automatico effetto dell’esclusione dalla
gara, dell’incameramento della sanzione provvisoria e la segnalazione
all’Autorità per la Vigilanza” (cfr. ivi).
“Né
assume rilievo l’effettivo possesso dei requisiti da parte
dell’Impresa, ovvero la documentazione degli stessi successivamente al
decorso dei dieci giorni assegnati, dato che, per come è formulata la
norma (rectius: disposizione) rileva al fine della produzione degli
effetti indirizzati, il solo dato obiettivo e formale dell’inadempimento
nel termine prescritto” (cfr. ibidem).
6)
Né può assumere rilevanza in senso favorevole alla posizione di ****
l’avvenuta comunicazione del provvedimento di escussione della cauzione
per il tramite dell’impresa assicuratrice anziché direttamente alla
concorrente esclusa.
L’art.
10, comma 1-quater della L. 109 del 1994, allorquando testualmente si
limita a disporre nel senso che “i soggetti aggiudicatori procedono …
alla escussione della relativa cauzione provvisoria”, non impone di per
sè alla stazione appaltante di notiziare direttamente dell’escussione
stessa l’impresa già partecipante alla gara, trattandosi - per quanto
detto sopra - di conseguenza del tutto automatica e rispetto alla già
comunicata circostanza della disposta esclusione: conseguenza che,
pertanto, si identifica con un atto dovuto, privo di qualsivoglia
contenuto di discrezionalità e che presuppone, per il suo corso, un
rapporto diretto, validamente instaurabile tra la medesima stazione
appaltante e l’impresa bancaria o assicurativa che, a’ sensi
dell’art. 30, comma 1, della L. 109 del 1994 così come modificato
dall'art. 9, commi 52 e 53, della L. 18 novembre 1998, n. 415 e dall'art.
145, comma 50, L. 23 dicembre 2000 n. 388, nonché a’ sensi dell’art.
100 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, ha prestato la relativa garanzia
fideiussoria.
7)
Le spese e gli onorari del giudizio seguono la regola della soccombenza e
sono liquidate nel dispositivo.
P.
Q. M.
il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni
contraria istanza ed eccezione, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente al pagamento
delle spese e degli onorari del giudizio, complessivamente liquidate nella
misura di € 2.000.- (duemila).
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di
consiglio del 19 giugno 2002.
Il
Presidente
L'Estensore
Il
Segretario
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