inserito in Diritto&Diritti nel luglio 2002

Aggiudicataria non "confermata" : mancata comprova dei requisiti speciali. Legittima l'esclusione per ditte costituite prima del quinquennio di riferimento! Il Consiglio di Stato, con la decisione numero 3573 del 28 giugno 2002 si occupa di un ricorso, presentato da una ditta risultata provvisoriamente aggiudicataria, a fronte del provvedimento di mancata sottoscrizione del contratto e di conseguente escussione della garanzia provvisoria.

A cura di Sonia LAZZINI

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Nella sentenza di primo grado, il Tar adito respingeva il ricorso proposto dall'attuale appellante per l'annullamento del provvedimento con cui la resistente Amministrazione la escludeva dalla gara di appalto per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'ex colonia elioterapica e dell'aggiudicazione alla controinteressata.

Il supremo giudice amministrativo, conferma tale decisione, sulla base delle seguenti considerazioni:

Ø secondo l'espressa disposizione di cui all'art.28, 1° comma del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34 e all'art.10, 1° comma quater della L. 11 febbraio 1994, n.109, la capacità tecnica e finanziaria delle imprese partecipanti a procedure ad evidenza pubblica per il conferimento di procedure di realizzazione di lavori pubblici va individuata nell'importo dei lavori svolti nel "quinquennio immediatamente precedente alla pubblicazione del bando di gara", nonché al costo del personale sostenuto nel medesimo periodo.

Ø È ovvia la finalità di ancorare ex ante l'affidabilità astratta di una ditta al contestuale possesso di una pregressa esperienza qualitativa e quantitativa acquisita nel tempo, che non può ovviamente essere sostituita con dichiarazioni e certificazioni che non rispettino tutti i contestuali parametri previsti dal legislatore.

Ø Deve essere confermata la legittimità del bando di gara nella parte in cui prescrive, mutando il contenuto del ridetto art.28, che il requisito in questione sia documentato con riferimento al quinquennio antecedente il bando e mediante invio di copia dei relativi bilanci annuali, corredati dalle note di deposito e da quelle integrative e che, in dipendenza di quanto sopra l'appellante, essendosi costituita solo nell'anno 1999, e avendo depositato agli atti del procedimento soltanto il bilancio relativo al detto anno è stata legittimamente esclusa

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2001
ha pronunciato la seguente
decisione
sul ricorso in appello numero di registro generale 200109525, del 16 settembre 2001 proposto dalla **** Costruzioni S.r.l., in persona del proprio legale rappresentante Christian Patelli, rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Yvonne Messi del Foro di Bergamo e Goffredo Gobbi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Maria Cristina n.8,
contro
il COMUNE DI GORLAGO, in persona del suo Sindaco pro-tempore, difeso dagli Avv.ti G. Pafundi, F. Daminelli e domiciliato presso lo studio del primo in Piazzale Clodio, 12;
e nei confronti
dell'IMPRESA F.LLI **** DI **** GIUSEPPE & C. S.n.c., in persona del proprio legale rappresentante, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Brescia, n. 227 del 7 aprile 2001,
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Visto il dispositivo di sentenza n. 77 del 07/02/2002;
Relatore, alla pubblica udienza del 5 febbraio 2002, il Consigliere Francesco D'OTTAVI;
Uditi gli Avv.ti G. Gobbi e G. Pafundi;
ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Il Comune di Gorlago, con deliberazione della Giunta Municipale in data 13 novembre 2000 n.141, approvava il bando di gara, a mezzo di pubblico incanto per l'appalto dei lavori di "ristrutturazione dell'edificio ex colonia elioterapica III stralcio". L'importo a base d'appalto veniva indicato in £.230.000.000. Per la partecipazione alla gara erano prescritti dal bando, al punto 2, voce "documenti da presentare", i seguenti requisiti: a) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara non inferiore a £.230.000.000; b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore a £.34.000.000 (15% di cui al punto a); c) adeguata attrezzatura tecnica, in relazione anche agli elementi essenziali indicati nel piano di sicurezza.
Presentavano domanda di ammissione alla gara tre imprese, fra cui l'odierna appellante.
La Società ricorrente rappresenta che dalla sua costituzione, avvenuta il 4 giugno 1999, alla data del 7 novembre 2000 di pubblicazione del bando di gara aveva eseguito lavori per l'importo di £.936.739.850, come risulta dai bilanci al 31 dicembre 1999 ed al 31 ottobre 2000, dai certificati di esecuzione dei lavori e dalle fatture prodotte agli atti del procedimento. Il costo complessivo sostenuto dalla Società nello stesso periodo di tempo per il personale dipendente è stato di £.116.751.190, come provano, oltre agli anzidetti bilanci, i modelli per il versamento alla Cassa Edile ed all'I.N.A.I.L. dei contributi previdenziali.
L'Amministrazione aggiudicatrice, espletava la gara in esito alla quale, con verbale del 2 gennaio 2001 n.3, disponeva l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto alla ricorrente. A seguito della richiesta del Comune, l'aggiudicataria provvedeva a trasmettere in data 12 gennaio la documentazione relativa ai propri requisiti economico-finanziari e tecnico-amministrativi. Il funzionario-responsabile del Servizio Assetto Territoriale del Comune riteneva, però, tale documentazione insufficiente a provare il requisito di cui all'art. 28, lettera b), del D.P.R. n.34/2000 e con nota del 12 febbraio 2001 chiedeva all'aggiudicataria ulteriori elementi. La Società ricorrente tornava a precisare e documentare i propri requisiti con lettere del 14 febbraio 2001 e del 16 febbraio. Peraltro il Comune di Gorlago, con determinazione del 26 febbraio 2001 n.13, ritenuto forse che il costo del personale dipendente fosse da riferirsi agli "anni contabili 94, 95, 96, 97, 98" come illegittimamente indicato nel capo V del bando di gara , dichiarava "la non sussistenza dei requisiti minimi di legge in ordine alla dichiarata capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa" in capo a **** Costruzioni S.r.l.; escludeva la stessa dalla gara ai sensi dell'art. 10, comma 1 quater, della legge n.109/94; disponeva l'escussione della cauzione provvisoria pari a lire 4.600.000 prestata dalla medesima Società e la segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo; aggiudicava, infine, l'appalto all'unica concorrente rimasta, l'Impresa F.lli ****.
**** Costruzioni S.r.l. ricorreva al T.A.R. per la Lombardia, Sezione di Brescia, che, con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 9 della legge n.205/2000 in data 7 aprile 2001 n.227, respingeva il ricorso ritenuto che "la ricorrente non ha potuto comprovare un costo relativo al personale pari al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel 1999 £.31.600.493 < £.34.500.000".
L'appellante ritiene l'impugnata sentenza illegittima per i seguenti motivi: "1) Difetto di motivazione e ingiustificata applicazione dell'art. 9 della legge n.205/2000". La sentenza impugnata è priva di motivazione.
Rileva l'appellante che l'art.9 della L. n.205/2000 attribuisce al Giudice il potere di definire la controversia con una sentenza "succintamente motivata", ma non ammette certamente che il ricorso al giudizio abbreviato si traduca nella violazione del precetto costituzionale che prescrive la motivazione di tutti provvedimenti giurisdizionali o nell'inosservanza dell'art. 112 del cod. proc. civ. che impone al Giudice di pronunciarsi su tutta la domanda, ché, diversamente, la celebrazione del giudizio immediato si tradurrebbe in una sostanziale elusione dell'art.24 della Costituzione. La sintesi della motivazione della sentenza non significa che il Giudice possa disattendere alcune domande, ma piuttosto che, esaminate tutte le domande, emerga un "punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo" dell'intera controversia. 
2) "disapplicazione dell'art. 28 del D.P.R. n.34/2000 ed illogicità manifesta". Se il provvedimento di esclusione dalla gara trova fondamento, secondo la stessa sentenza del Tribunale, nel bando di gara, allora esso è certamente illegittimo perché illegittimo è il bando laddove indica, al "capo V - comprova dei requisiti", per le società a r.l., negli "anni contabili 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998" il quinquennio di riferimento per il possesso dei requisiti di qualificazione. Tale prescrizione, infatti, disattende il disposto dell'art. 28, comma I, lettera b), del D.P.R. n.34/2000 - che assume a riferimento il "quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando" - e comporta l'esclusione dalla gara delle imprese che - come la ricorrente - sono state costituite dopo il 31 dicembre 1998, senza, peraltro, che sia dato comprendere la ragione del riferimento al periodo 94/98, la cui individuazione appare, comunque sia, del tutto arbitraria. 
"3) Falsa applicazione dell'art.28, comma I, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34 e dell'art.10, comma I quater, della legge n.109/94. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità manifesta. Violazione dei principi di buona e imparziale amministrazione.
Invero, secondo l'appellante da quanto esposto in fatto e dai documenti prodotti agli atti del procedimento risulta che la Società possedeva i requisiti prescritti dall'art.28 del D.P.R. n.34/2000. L'Importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del 7 novembre 2000 di pubblicazione del bando, così come il costo del personale sostenuto complessivamente nel medesimo periodo sono, infatti, di importo di gran lunga superiore a quello prescritto dal bando di gara.
L'appellante inoltre deduce che l'art.28, comma I, lettera b), del D.P.R. n.34/2000 - che l'Amministrazione assume disatteso - relativamente ai lavori di importo inferiore a 150.000 euro, dispone che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non sia inferiore al 15% dell'importo dei lavori (nel caso di specie £.34.500.000) eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando. La norma impone con ciò l'osservanza di due elementi: uno contabile, risultante da una determinata proporzione tra il costo del personale e l'importo dei lavori, e l'altro temporale, costituito dal quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando (7 novembre 2000) quale periodo di riferimento per la verifica dell'elemento contabile, da computarsi secondo il calendario comune e non con riferimento all'anno solare.
In materia di lavori pubblici la volontà del legislatore è sempre stata volta a consentire, nella garanzia della trasparenza, la più ampia partecipazione alle gare da parte delle imprese concorrenti e l'orientamento giurisprudenziale formatosi nella interpretazione di tale complessa materia è sempre stato volto a rendere concreto ed effettivo tale principio ispiratore.
Ove, quindi, si dovesse accedere alla restrittiva interpretazione dell'art.18 del D.P.R. n.34/2000 secondo la quale una impresa di recente trasformazione non potrebbe partecipare alle gare - tra l'altro per importi di lavoro piuttosto limitati, essendo al di sotto dei 150.000 euro - se non dopo circa due anni dall'inizio dell'attività si verrebbero ad introdurre surrettiziamente severi limiti alla libertà economica e forme di disparità di trattamento tra soggetti aventi le medesime caratteristiche.
L'appellante conclude per l'accoglimento del ricorso con ogni consequenziale statuizione di legge.
Alla pubblica udienza del 5 febbraio 2002 il ricorso veniva trattenuto in decisione su conforme istanza degli avvocati delle parti.
DIRITTO
Come riportato nella narrativa che precede con l'appello in esame viene impugnata la sentenza n.227/01 del 6 aprile 2001 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Brescia - respingeva il ricorso proposto dall'attuale appellante per l'annullamento del provvedimento con cui la resistente Amministrazione la escludeva dalla gara di appalto per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'ex colonia elioterapica e dell'aggiudicazione alla controinteressata.
La ricorrente società oltre a reiterare le censure oggetto dell'originario ricorso lamenta in primis l'illegittimità dell'impugnata decisione per difetto di motivazione ed ingiustificata applicazione dell'art.9 della L. n.205/2000.
L'appello è infondato.
Circa la prima menzionata doglianza osserva la Sezione che lo scopo della richiamata disposizione è quello dello snellimento del contenzioso al fine di contenere l'arretrato e ridurre i tempi di definizione del processo. La decisione in forma semplificata, quando ne ricorrano i presupposti (come nella specie per manifesta infondatezza del ricorso introduttivo), non elimina le garanzie connesse al procedimento giurisdizionale (il processo) di cui la sentenza è l'epilogo, per la semplice ragione che pur nella forma semplificata essa deve contenere (come avvenuto nella specie) una succinta ma congrua ed idonea motivazione delle argomentazioni svolte e condivise dal Giudice. E nella fattispecie, come già notato, ricorrevano (e ricorrono in questa sede) i presupposti per la definizione semplificata, e la sentenza resa in tale forma non appare censurabile per difetto di motivazione in quanto il Tribunale si è dato carico di esplicitare in maniera puntuale e compiuta le ragioni tecnico-giuridiche poste a fondamento della decisione.
Circa poi il contenuto delle reiterate censure la Sezione, nel ribadire la condivisione delle argomentazioni svolte dal Tribunale, ne rileva la loro palese infondatezza atteso che secondo l'espressa disposizione di cui all'art.28, 1° comma del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34 e all'art.10, 1° comma quater della L. 11 febbraio 1994, n.109, la capacità tecnica e finanziaria delle imprese partecipanti a procedure ad evidenza pubblica per il conferimento di procedure di realizzazione di lavori pubblici va individuata nell'importo dei lavori svolti nel "quinquennio immediatamente precedente alla pubblicazione del bando di gara", nonché al costo del personale sostenuto nel medesimo periodo.
Tale disposizione contiene l'ovvia finalità di ancorare ex ante l'affidabilità astratta di una ditta al contestuale possesso di una pregressa esperienza qualitativa e quantitativa acquisita nel tempo, che non può ovviamente essere sostituita con dichiarazioni e certificazioni che non rispettino tutti i contestuali parametri previsti dal legislatore.
In tale contesto ritiene il Collegio che vada confermata la legittimità del bando di gara nella parte in cui prescrive, mutando il contenuto del ridetto art.28, che il requisito in questione sia documentato con riferimento al quinquennio antecedente il bando e mediante invio di copia dei relativi bilanci annuali, corredati dalle note di deposito e da quelle integrative e che, in dipendenza di quanto sopra l'appellante, essendosi costituita solo nell'anno 1999, e avendo depositato agli atti del procedimento soltanto il bilancio relativo al detto anno è stata legittimamente esclusa.
Né appare condivisibile la tesi riproposta dall'appellante che annovera i lavori svolti nell'anno 2000 per dimostrare la sussistenza dei predetti requisiti, poiché introduce un inammissibile criterio di computo dell'attività estraneo sia alla previsione dell'art.28 sia all'espressa e puntuale prescrizione del bando. 
Conclusivamente l'appello va respinto.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge e per l'effetto conferma al sentenza pure in epigrafe indicata.
Compensa tra le parti le spese di ambo i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2002, dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato, riunita in Camera di consiglio 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il......................... 28/06/2002........................