***
Il
PROGETTO DI LEGGE - Senato 1246 (ex Camera 2032) Disposizioni in materia
di infrastrutture e trasporti (Collegato alla finanziaria 2002) testo
approvato dalla Camera il 13 marzo e trasmesso al Senato il 19 marzo, è
stato approvato dall’assemblea del Senato in data 26 giugno 2002.
Come
si ricorderà l’articolo 7 rappresenta, stante la sua portata
innovativa, a tutti gli effetti la modifica della Legge Merloni.
Sono
tante le novità, riportiamo un riassunto delle principali:
Ø
E’ stato riscritto
interamente l’articolo 2 relativo all’ambito oggettivo e soggettivo di
applicazione della legge;
Ø
la durata dell’efficacia
della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno
del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di
capacità strutturale da indicare nel regolamento
Ø
Viene eliminata la
possibilità alle regioni di imporre o meno la certificazione SOA
Ø
È facoltà dei soggetti
di cui all’articolo 2, comma 2, individuare, quale ulteriore requisito
dei soggetti esecutori dei lavori l’avvenuta esecuzione di lavori nello
specifico settore cui si riferisce l’intervento. Ai fini della comprova
del requisito relativo all’esecuzione di lavori nello specifico settore
cui si riferisce l’intervento, potranno essere utilizzati unicamente i
lavori direttamente ed effettivamente realizzati dal soggetto esecutore,
anche per effetto di cottimi e subaffidamenti
Ø
Nel caso di forniture e
servizi, i lavori, ancorché accessori e di rilievo economico inferiore al
50 per cento, devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti
qualificati
Ø
Il consorzio stabile si
qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese
consorziate.
Ø
Programmazione triennale
per l’attività di realizzazione di lavori di singolo importo superiore
100.000 euro
Ø
Possibilità di costituire
consorzi stabili di società di professionisti di cui al comma 6, lettera
a) e di società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche in
forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato
congiuntamente nel settore dei servizi d ingegneria e architettura, per un
periodo di tempo inferiore a cinque anni che abbiano deciso di operare in
modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell’articolo 12 della
presente legge
Ø
Per l’affidamento di
incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui
importo stimato sia inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti per il
tramite del responsabile del procedimento possono procedere
all’affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g),
di loro fiducia, previa verifica dell’esperienza e della capacità
professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al
progetto da affidare
Ø
Ampliamento della
possibilità di aggiudicare attraverso l’Appalto Integrato per importi
di lavori inferiori a 200.000
euro o pari o superiore a 10 milioni di euro;
Ø
L’appaltatore che
partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 1, lettera b), numeri 1)
e 3), deve possedere i requisiti progettuali previsti dal bando o deve
avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto
esecutivo individuato in sede di offerta o eventualmente associato; il
bando indica l’ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese
nell’importo a base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista,
in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di
progettazione.
Ø
Possono fare parte delle
commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari
amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in
uffici pubblici
Ø
E’ scomparso qualunque
riferimento all’anticipazione contrattuale e quindi alla presentazione
di un’eventuale polizza fideiussoria;
Ø
Resta inalterato
l’obbligo di presentazione della cauzione provvisoria per qualsiasi
importo di lavori;
Ø
In caso di aggiudicazione
con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria
è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10
per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di
due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento;
Ø
Viene previsto uno
svincolo progressivo sulla cauzione definitiva;
Ø
Viene ampliato il novero
dei soggetti autorizzati alla validazione del progetto esecutivo;
Ø
Gli incarichi di verifica
di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a
soggetti di fiducia della stazione appaltante;
Ø
Si introduce l’obbligo
per tutti i soggetti che effettuano la verifica del progetto di essere
muniti di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i
rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività di propria competenza.
Ø
Il sistema di garanzia
globale di esecuzione, una volta istituito, è obbligatorio per tutti i
contratti di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b), di importo
superiore a 75 milioni di euro;
Ø
Vengono radicalmente
rivoluzione le norme relative alla finanza di progetto
Ø
Il Governo provvederà a
modificare il regolamento di cui al citato d.P.R. n. 34 del 2000
prevedendo la possibilità per l’Autorità di vigilanza sui lavori
pubblici di comminare sanzioni rapportate alla gravità delle violazioni
compiute dagli organismi di attestazione
Ø
La quota di lavori
subappaltabili resta del 30%
L’ultima
parola spetta ora ai deputati: il provvedimento sarà pubblicato in
Gazzetta Ufficiale prima dell’estate o l’opposizione ha intenzione di
fare battaglia???
***
Testo
licenziato dal Senato in data 26 giugno 2002
(…)
Art.
7. Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109. Ulteriori disposizioni
concernenti gli appalti e il Consiglio superiore dei lavori pubblici
1.
Nelle more della revisione della legge quadro sui lavori pubblici, anche
allo scopo di adeguare la stessa alle modifiche al titolo V della parte
seconda della Costituzione, alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, , e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art.
2. – (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge).
1.
Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui
all’articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati
dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di
costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e
manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e
di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e
servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano
lavori accessori, si applicano le norme della presente legge qualora i
lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento.
2.
Le norme della presente legge e del regolamento di cui all’articolo 3,
comma 2, si applicano:
a)
alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti
pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni
locali, alle loro associazioni e consorzi nonché agli altri organismi di
diritto pubblico;
b) ai concessionari di lavori e di servizi pubblici e ai soggetti di cui
al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni,
alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 114, 2 e 31 del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle società di cui agli
articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del citato testo unico, alle società con
capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto
della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad
essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza; ai predetti
soggetti non si applicano gli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27
e 33 della presente legge;
c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all’allegato A del
decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili
relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero,
edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche
amministrative, di importo superiore a 1 milione di euro, per la cui
realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a),
un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale
che, attualizzato, superi il 50 per cento dell’importo dei lavori; ai
predetti soggetti non si applicano gli articoli 7,14,19, commi 2 e 2-bis,
27, 32 e 33 della presente legge.
3.
Ai concessionari di lavori pubblici si applicano le sole disposizioni
della presente legge in materia di pubblicità dei bandi di gara e termini
per concorrere, secondo quanto previsto per gli appalti a terzi dalla
direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, nonché in materia
di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; per i lavori
eseguiti direttamente o tramite imprese collegate o controllate,
individuate ai sensi della citata direttiva 93/37/CEE, si applicano le
sole norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori
pubblici. Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre ai
concessionari di lavori pubblici, con espressa previsione del contratto di
concessione, di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale
minima del 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della
concessione oppure possono invitare i candidati concessionari a dichiarare
nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei
lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare a terzi. Per
la realizzazione delle opere previste nelle convenzioni già assentite
alla data del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della
legislazione vigente, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una
percentuale minima del 40 per cento dei lavori, applicando le disposizioni
della presente legge ad esclusione degli articoli 7,14,19, commi 2 e
2-bis, 27, 32, 33. È fatto divieto ai soggetti di cui al comma 2, lettera
a), di procedere ad estensioni di lavori affidati in concessione al di
fuori delle ipotesi previste dalla citata direttiva 93/37/CEE previo
aggiornamento degli atti convenzionali sulla base di uno schema
predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Di tale
aggiornamento deve essere data comunicazione al Parlamento.
4.
I soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, applicano
le disposizioni della presente legge per i lavori di cui all’articolo 8,
comma 6, del medesimo decreto legislativo e comunque per i lavori
riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari. Agli stessi soggetti non
si applicano le disposizioni del regolamento di cui all’articolo 3,
comma 2, relative all’esecuzione dei lavori, alla contabilità dei
lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma l’applicazione delle
disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura
tecnica. Gli appalti di forniture e servizi restano comunque regolati dal
solo decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
5.
Le disposizioni della presente legge non si applicano agli interventi
eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad
atti abilitanti all’attività edilizia o conseguenti agli obblighi di
cui al quinto comma dell’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n.
1150, e successive modificazioni, o di quanto agli interventi
assimilabile; per le singole opere d’importo superiore alla soglia
comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel
rispetto delle procedure di gara previste dalla citata direttiva
93/37/CEE.
6.
Le disposizioni della presente legge, ad esclusione dell’articolo 8, non
si applicano ai contratti di sponsorizzazione di cui all’articolo 119
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ed
all’articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero ai
contratti a questi ultimi assimilabili, aventi ad oggetto interventi di
cui al comma 1, ivi compresi gli interventi di restauro e manutenzione di
beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti
alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui
al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7.
Ai sensi della presente legge si intendono:
a)
per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalità
giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse
generale non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività
sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti
pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione
sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di
amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura
non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;
b) per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori il
ricorso a sistemi di appalto o di concessione;
c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2,
lettera a);
d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al comma
2, lettere b) e c).»;
b)
all’articolo 3, comma 6, lettera l):
1)
le parole: «ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del Titolo I
del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo quanto
specificatamente previsto con riferimento ai beni mobili ed alle superfici
decorate di beni architettonici»;
c)
all’ articolo 4, comma 17, le parole: «150.000 Ecu» sono sostituite
dalle seguenti: «500.000 euro»; le parole: «quindici giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»; le parole: «trenta giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»; al comma 17
dell'articolo 4, al primo periodo, dopo le parole: «l'importo finale del
lavoro» sono aggiunte le seguenti: «; per gli appalti di importo
inferiore ai 500.000 euro non è necessaria la comunicazione
dell'emissione degli stati di avanzamento».
d)
all’ articolo 8:
1)
al comma 2, le parole: «150.000 Ecu» sono sostituite dalle seguenti: «150.000
euro»;
2) al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei
confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi,
organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono
possedere»;
3) al comma 4, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) le modalità di verifica della qualificazione. Fatto salvo quanto
specificatamente previsto con riferimento alla qualificazione relativa
alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e
delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle
disposizioni di tutela del citato testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute antecedentemente alla data
di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero
nelle more dell’efficacia dello stesso, la durata dell’efficacia della
qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del
mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di
capacità strutturale da indicare nel regolamento. La verifica di
mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di
attestazione in misura non superiore ai 3/5 della stessa. La durata
dell’efficacia della qualificazione relativa alla categoria dei lavori
di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di
beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al
citato testo unico ottenuta antecedentemente alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero nelle more
dell’efficacia dello stesso, è di tre anni, fatta salva la verifica in
ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di
ordine speciale individuati dal suddetto regolamento»;
4) al comma 11-sexies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «È
facoltà dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, individuare, quale
ulteriore requisito dei soggetti esecutori dei lavori di cui al presente
comma, l’avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si
riferisce l’intervento. Ai fini della comprova del requisito relativo
all’esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce
l’intervento, potranno essere utilizzati unicamente i lavori
direttamente ed effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche
per effetto di cottimi e subaffidamenti.»;
5) dopo il comma 11-sexies è aggiunto il seguente:
«11-septies. Nel caso di forniture e servizi, i lavori, ancorché
accessori e di rilievo economico inferiore al 50 per cento, devono essere
eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del presente
articolo.»;
e)
all’ articolo 12:
1)
al comma 5, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «È vietata la
partecipazione a più di un consorzio stabile»;
2) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per
l’affidamento di lavori, la somma delle cifre d’affari in lavori
realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una
percentuale della somma stessa. Tale percentuale è pari al 20 per cento
nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel
terzo anno fino al compimento del quinquennio.
8-ter. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni
possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è
acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opera generale o
specializzata per la classifica corrispondente alla somma di quelle
possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica
di importo illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una tra le
imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le
imprese consorziate ve ne sia almeno una con qualificazione per classifica
VII ed un’altra con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese
consorziate ve ne siano almeno due con qualificazione per classifica VI.
Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione,
nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all’articolo 8,
comma 5, lettera e), è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti
requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora
la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una
delle classifiche di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, la
qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in
quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute
dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi
rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà
dell’intervallo tra le due classifiche»;
f)
all’articolo 13:
1)
al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I lavori
riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate
possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione ai sensi
del comma 1.»;
2) al comma 7, la parola: «ciascuna», è sostituita dalle seguenti: «una
o più» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime
speciali categorie di lavori, che siano indicate nel bando di gara, il
subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in
più contratti.»;
g)
all’articolo 14:
1)
al comma 1, dopo le parole: «L’attività di realizzazione dei lavori di
cui alla presente legge» sono inserite le seguenti: «di singolo importo
superiore 100.000 euro»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità.
Nell’ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori
di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento
dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli
interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con
capitale privato maggioritario»;
3) al comma 6, dopo le parole: «è subordinata» sono inserite le
seguenti: «, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla
previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di
importo pari o superiore a 1.000.000 di euro,»;
4) al comma 7, le parole: «o un tronco di lavoro a rete» sono soppresse;
h)
all’articolo 16:
1)
dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni
mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle
disposizioni di tutela di cui al testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il progetto preliminare
dell’intervento deve ricomprendere una scheda tecnica redatta e
sottoscritta da un soggetto con qualifica di restauratore di beni
culturali ai sensi della vigente normativa e finalizzata alla puntuale
individuazione delle caratteristiche del bene vincolato e
dell’intervento da realizzare.»;
2) al comma 6, dopo le parole: «e momenti di verifica» è inserita la
seguente: «tecnica»;
i)
all’ articolo 17:
1)
al comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali
ai sensi della vigente normativa»; al medesimo comma 1, dopo la lettera
g) è aggiunta la seguente:
«g-bis) da consorzi stabili di società di professionisti di cui al comma
6, lettera a) e di società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b),
anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano
operato congiuntamente nel settore dei servizi d ingegneria e
architettura, per un periodo di tempo inferiore a cinque anni che abbiano
deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1
dell’articolo 12 della presente legge. È vietata la partecipazione a più
di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per
l’affidamento di incarichi di progettazione e attività
tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi
di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata
nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto
stabilito dall’articolo 12, comma 8-bis, della presente legge; ai
consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria
si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del
predetto articolo 12»;
2) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;
3) al comma 6, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza
della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto
contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo
gli ordinamenti statutari e regolamenti vigenti;» e alla lettera b),
secondo periodo, le parole: «di ciascun professionista firmatario del
progetto» sono sostituite dalle seguenti: «di categoria cui ciascun
firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione
obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà
essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti
statutari e regolamenti vigenti»;
4) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All’atto
dell’affidamento dell’incarico deve essere dimostrata la regolarità
contributiva del soggetto affidatario»;
5) i commi 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
«10. Per l’affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o
superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in
materia di appalti pubblici di servizi, si applicano le disposizioni di
cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive
modificazioni, e all’articolo 53 della legge 1º marzo 2002, n. 39,
ovvero, per i soggetti tenuti all’applicazione del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, le disposizioni ivi
previste.
11. Per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo
stimato sia compreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione della
disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, il
regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni
appaltanti devono rispettare, in alternativa alla procedura del pubblico
incanto, in modo che sia assicurata adeguata pubblicità agli stessi e
siano contemperati i princìpi generali della trasparenza e del buon
andamento con l’esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità
procedurali e il corrispettivo dell’incarico.
12. Per l’affidamento di incarichi di progettazione ovvero della
direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro
le stazioni appaltanti per il tramite del responsabile del procedimento
possono procedere all’affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere
d), e), f) e g), di loro fiducia, previa verifica dell’esperienza e
della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta
in relazione al progetto da affidare»;
6) dopo il comma 12-bis è inserito il seguente:
«12-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle
dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai
soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle
tariffe previste per le categorie professionali interessate. I
corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell’ultimo comma
dell’articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto
dall’articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto
contrario è nullo. Fino all’emanazione del decreto continua ad
applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4
aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.»
l)
all’ articolo 19
1)
al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) la progettazione esecutiva di cui all’articolo 16, comma 5, e
l’esecuzione dei lavori pubblici di cui all’articolo 2, comma 1,
qualora:
1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000 euro;
2) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida
per più del 60 per cento del valore dell’opera
3) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;
4) riguardino lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di euro»;
2) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
«1-ter. L’appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al
comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), deve possedere i requisiti
progettuali previsti dal bando o deve avvalersi di un progettista
qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo individuato in sede
di offerta o eventualmente associato; il bando indica l’ammontare delle
spese di progettazione esecutiva comprese nell’importo a base di appalto
ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto
dalla normativa in materia di gare di progettazione. L’ammontare delle
spese di progettazione non è soggetto a ribasso d’asta. L’appaltatore
risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di
introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze del progetto
esecutivo. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47, comma 1, del
regolamento di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nel caso di opere
di particolare pregio architettonico, il responsabile del procedimento
procede in contraddittorio con il protagonista del progetto esecutivo a
verificare la conformità con il progetto definitivo, al fine di accertare
l’unità progettuale. Al contraddittorio partecipa anche il progettista
titolare dell’affidamento del progetto definitivo, che si esprime in
ordine a tale conformità.
1-quater. I lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di
tutela previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, non sono suscettibili di affidamento congiuntamente ad altre
lavorazioni afferenti ed altre categorie di opere generali e speciali
individuate dal regolamento di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, e dal
regolamento di cui all’articolo 8, comma 2. L’affidamento dei lavori
di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superficie decorate di
beni architettonici comprende, di regola, l’affidamento dell’attività
di progettazione successiva a livello preliminare.
1-quinquies. Nel caso di affidamento dei lavori in assicurazione di qualità,
qualora la stazione appaltante non abbia già adottato un proprio sistema
di qualità, è fatto obbligo alla stessa di affidare, ad idonei soggetti
qualificati, secondo le procedure di cui al decreto legislativo n. 157 del
1995, i servizi di supporto al responsabile del procedimento ed al
direttore dei lavori, in modo da assicurare che anche il funzionamento
della stazione appaltante sia conforme ai livelli di qualità richiesti
dall’appaltatore.»;
3) al comma 2, le parole: «Qualora nella gestione siano previsti prezzi o
tariffe amministrati, controllati o predeterminati» sono sostituite dalle
seguenti: «Qualora necessario»; le parole: «, che comunque non può
superare il 50 per cento dell’importo totale dei lavori. Il prezzo può
essere corrisposto a collaudo effettuato in un’unica rata o in più rate
annuali, costanti o variabili» sono soppresse; sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono
cedere in proprietà o diritto di godimento beni immobili nella propria
disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia
strumentale o connessa all’opera da affidare in concessione, nonché
beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, già
indicati nel programma di cui all’articolo 14, ad esclusione degli
immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai sensi del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora il soggetto concedente
disponga di progettazione definitiva o esecutiva, l’oggetto della
concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto
alla revisione della progettazione e al suo completamento da parte del
concessionario»;
4) al comma 2-bis, le parole: «La durata della concessione non può
essere superiore a trenta anni» sono sostituite dalle seguenti: «L’amministrazione
aggiudicatrice, al fine di assicurare il perseguimento dell’equilibrio
economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può
stabilire che la concessione abbia una durata anche superiore a trenta
anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale
del prezzo di cui al comma 2 sull’importo totale dei lavori, e dei
rischi connessi alle modifiche delle condizioni del mercato»;
5) dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:
«2-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione
opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione,
in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che
resti al concessionario l’alea economico-finanziaria della gestione
dell’opera.
2-quater. Il concessionario, ovvero la società di progetto di cui
all’articolo 37-quater, partecipano alla conferenza di servizi
finalizzata all’esame ed alla approvazione dei progetti di loro
competenza; in ogni caso essi non hanno diritto di voto»;
6) al comma 4, le parole: «in ogni caso» sono sostituite dalle seguenti:
«salvo il caso di cui al comma 5,»; e le parole: «numero 1)» sono
sostituite dalle seguenti: «numeri 1), 2) e 3»;
7) al comma 5, dopo le parole: «i contratti» sono inserite le seguenti:
« di cui al comma 1, lettera a), di importo inferiore a 500.000 euro e i
contratti» e, dopo le parole: «scavi archeologici», sono aggiunte le
seguenti: «nonché, relativamente alle opere in sotterraneo, quelli
afferenti alle opere di consolidamento dei terreni».»;
m)
all’articolo 20:
1)
al comma 2, dopo le parole: «ponendo a base di gara un progetto» sono
inserite le seguenti: «almeno di livello»;
2) al comma 4, dopo le parole: «previo parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici» sono inserite le seguenti: «per i lavori di importo
pari o superiore a 25.000.000 di euro»;
n)
all’ articolo 21:
1)
al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «a 5 milioni di ECU» sono
sostituite dalle seguenti: «al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP»;
è soppresso il secondo periodo; dopo il terzo periodo sono inseriti i
seguenti: «Il bando o la lettera di invito devono precisare le modalità
di presentazione delle giustificazioni, nonché indicare quelle
eventualmente necessarie per l’ammissibilità delle offerte. Non sono
richieste giustificazioni per quegli elementi i cui valori minimi sono
rilevabili da dati ufficiali. Ove l’esame delle giustificazioni
richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l’incongruità
della offerta, il concorrente è chiamato ad integrare i documenti
giustificativi ed all’esclusione potrà provvedersi solo all’esito
della ulteriore verifica, in contraddittorio»;
2) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
«1-ter. L’aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o
licitazione privata può essere effettuata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, determinata in base agli elementi di cui
al comma 2, lettera a), nel caso di appalti di importo superiore alla
soglia comunitaria in cui, per la prevalenza della componente tecnologica
o per la particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni
progettuali, si ritiene possibile che la progettazione possa essere
utilmente migliorata con integrazioni tecniche proposte dall’appaltatore»;
3) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
«8-bis. L’aggiudicazione dei lavori di restauro e manutenzione di beni
mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle
disposizioni di tutela previste dal citato testo unico di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il cui importo stimato sia inferiore
a 5.000.000 DSP, è disposta secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, assumendo quali elementi obbligatori di
valutazione il prezzo e l’apprezzamento dei curricula in relazione alle
caratteristiche dell’intervento individuate nella scheda tecnica di cui
all’articolo 16, comma 3-bis. In questa ipotesi, all’elemento prezzo
dovrà essere comunque attribuita una rilevanza prevalente secondo criteri
predeterminati».
o)
all’ articolo 23 comma 1 -quater, il quarto periodo è sostituito dai
seguenti: «Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui
sono state inviate le domande e deve essere corredata da una
autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia, con la
quale il richiedente attesta il possesso delle qualifiche e dei requisiti
previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34, di non trovarsi in nessuna delle cause di
esclusione dalle gare d’appalto e di non aver presentato domanda in
numero superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente comma.
Le stazioni appaltanti procedono a verifiche a campione sui soggetti
concorrenti e comunque sui soggetti aggiudicatari»;
p)
all’articolo 24:
1)
al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:
«0a) lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro»;
2) al comma 1, lettera a), le parole: «non superiore a 300.000 ECU» sono
sostituite dalle seguenti: «compreso tra oltre 100.000 euro e 300.000
euro»; alle lettere b) e c), la parola: «ECU» è sostituita dalla
seguente: «euro»;
3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. L’affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui
importo stimato sia superiore a 40.000 euro, avviene mediante gara
informale sulla base di quanto disposto dall’articolo 21, comma 8-bis,
alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se
sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente
legge per i lavori oggetto dell’appalto. Per l’affidamento di appalti
di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia inferiore a
40.000 euro, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento a
soggetti, singoli o raggruppati, di propria fiducia. In questo caso
comunque le stazioni appaltanti devono verificare la sussistenza, in capo
agli affidatari, dei requisiti di cui alla presente legge e motivarne la
scelta in relazione alle prestazioni da affidare.»;
4) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni
mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle
disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è ammissibile l’affidamento a
trattativa privata, ad un soggetto esecutore di un appalto, di lavori
complementari, non figuranti nel progetto inizialmente approvato o
nell’affidamento precedentemente disposto, che siano diventati
necessari, a seguito di circostanza non prevedibile, all’intervento nel
suo complesso, sempreché tali lavori non possano essere tecnicamente o
economicamente separati dall’appalto principale senza grave
inconveniente per il soggetto aggiudicatario oppure, quantunque separabili
dall’esecuzione dell’appalto iniziale, siano strettamente necessari al
suo perfezionamento. L’importo dei lavori complementari non può
complessivamente superare il 50 per cento dell’appalto principale.»;
q)
all’articolo 28, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad
un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato
servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici. È abrogata ogni
diversa disposizione, anche di natura regolamentare».
q)
all’articolo 27, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Con riferimento agli interventi di restauro e manutenzione di
beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, sottoposte
alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l’ufficio di direzione dei lavori
del direttore dei lavori deve comprendere tra gli assistenti con funzioni
di direttore operativo un soggetto con qualifica di restauratore di beni
culturali ai sensi della normativa vigente.»
r)
all’articolo 29:
1)
al comma 1, lettera a), le parole: «superiori a 5 milioni di ECU» sono
sostituite dalle seguenti: «pari o superiore al controvalore in euro di
5.000.000 di DSP»; alla lettera b), alla parola: «superiore», sono
premesse le parole: «pari o» e la parola: «ECU» è sostituita dalla
seguente: «euro»; alla lettera c), la parola: «ECU», è sostituita
dalla seguente: «euro»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro
economico del progetto tra le somme a disposizione dell’amministrazione,
che è tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al
presente articolo, tramite il responsabile del procedimento di cui all’
articolo 80, comma 10, del regolamento di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999,
n. 554, il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse,
dovrà effettuare a proprio carico le forme di pubblicità ivi
disciplinate, senza alcuna possibilità di rivalsa sull’amministrazione»;
s)
all’ articolo 30:
1)
al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «In caso di
aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia
fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento,
l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente
svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori
eseguiti, attestato mediante stati d’avanzamento lavori o analogo
documento, pari al 50 per cento dell’importo contrattuale. Al
raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al precedente
periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento
dell’ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo
progressivo in ragione di un 5 per cento dell’iniziale ammontare per
ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo,
nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del
concessionario, degli stati d’avanzamento lavori o di analogo documento,
in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle
predette percentuali di lavoro eseguito. L’ammontare residuo, pari al 25
per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la
normativa vigente. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si
applicano anche ai contratti in corso»; al terzo periodo, dopo le parole:
«La mancata costituzione della garanzia» sono inserite le seguenti: «di
cui al primo periodo»;
2) il comma 6 è sostituito dai seguenti:
«6. Prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori, le
stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità
stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai
documenti di cui all’articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità
alla normativa vigente. Gli oneri derivanti dall’accertamento della
rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse
stanziate per la realizzazione delle opere. Con apposito regolamento,
adottato ai sensi dell’articolo 3, il Governo regola le modalità di
verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:
a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, la verifica
deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45004;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica può
essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti
ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse
stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di
qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti
dal regolamento;
c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve
essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i
rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività di propria competenza.
6-bis. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
6, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni
appaltanti o dagli organismi di controllo di cui alla lettera a) del
medesimo comma. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla
soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti di fiducia della
stazione appaltante»;
3) al comma 7-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il sistema,
una volta istituito, è obbligatorio per tutti i contratti di cui all’
articolo 19, comma 1, lettera b), di importo superiore a 75 milioni di
euro»;
t)
all’articolo 31-bis, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1.
Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma
2, lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora, a
seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo
economico dell’opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso
non inferiore al 10 per cento dell’importo contrattuale, il responsabile
del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione perché
formuli, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove
costituito, dell’organo di collaudo, entro novanta giorni dalla
apposizione dell’ultima delle predette riserve, proposta motivata di
accordo bonario. In merito alla proposta si pronunciano, nei successivi
trenta giorni, l’appaltatore ed il soggetto committente. Decorso tale
termine è in facoltà dell’appaltatore avvalersi del disposto
dell’articolo 32. La procedura per la definizione dell’accordo bonario
può essere reiterata per una sola volta. La costituzione della
commissione è altresì promossa dal responsabile del procedimento,
indipendentemente dall’importo economico delle riserva ancora da
definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di
collaudo o di regolare esecuzione previsto dall’articolo 28.
Nell’occasione la proposta motivata della commissione è formulata entro
novanta giorni dal predetto ricevimento.
1-bis. La commissione di cui al comma 1 è formata da tre componenti in
possesso di specifica idoneità, che sarà determinata da un’apposita
modifica al regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, unitamente ai
criteri di remunerazione della relativa attività, designati,
rispettivamente, il primo dal responsabile del procedimento, il secondo
dall’impresa appaltatrice o concessionaria ed il terzo, di comune
accordo, dai componenti già designati contestualmente all’accettazione
congiunta del relativo incarico. Gli oneri connessi ai compensi da
riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i
singoli interventi. In caso di mancato accordo, alla nomina del terzo
componente provvede su istanza della parte più diligente, per le opere di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e
dei loro concessionari, il presidente del tribunale del luogo dove è
stato stipulato il contratto. Qualora l’impresa non provveda alla
designazione del componente di sua elezione nel termine di trenta giorni
dalla richiesta del responsabile del procedimento, questi provvede a
formulare direttamente la proposta motivata di accordo bonario, acquisita
la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di
collaudo.
1-ter. L’accordo bonario, definito con le modalità di cui ai commi 1 e
1-bis ed accettato dall’appaltatore, ha natura transattiva. Le parti
hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere
decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l’accordo
bonario risolutivo delle riserve.
1-quater. Le disposizioni dei commi da 1 a 1-ter non si applicano ai
lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia già
intervenuta alla data di entrata in vigore della presente legge.; per gli
appalti di importo inferiore a 10 milioni di euro, la costituzione della
commissione è facoltativa ed il responsabile del procedimento può essere
componente della commissione stessa.»;
u)
all’articolo32:
1)
al comma 2, sono premesse le parole: «Per i soggetti di cui all’
articolo 2, comma 2, lettera a), della presente legge,»;
2) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte
salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali
in difformità alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di
contratti o capitolati d’appalto già stipulati alla data di entrata in
vigore del regolamento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi non
risultino già costituiti alla data di entrata in vigore della presente
disposizione»;
3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i
precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle
controversie nella materia dei lavori pubblici come definita
all’articolo 2»;
u-bis)
All'articolo 33, comma 1, dopo le parole: «destinate ad attività» sono
aggiunte le parole: «della Banca d'Italia».
v)
all’ articolo 37-bis:
1)
al comma 1, le parole: «Entro il 30 giugno di ogni anno» sono soppresse;
dopo le parole: «promotori stessi», è inserito il seguente periodo: «Le
proposte sono presentate entro il 30 giugno di ogni anno oppure, nel caso
in cui entro tale scadenza non siano state presentate proposte per il
medesimo intervento, entro il 31 dicembre.»; dopo le parole: «un piano
economico-finanziario asseverato da un istituto di credito» sono inserire
le seguenti: «o da società di servizi costituite dall’istituto di
credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari
finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1
della legge 23 novembre 1939, n. 1966»; dopo le parole: «garanzie
offerte dal promotore all’amministrazione aggiudicatrice» sono inserite
le seguenti: «; il regolamento detta indicazioni per chiarire ed
agevolare le attività di asseverazione»; e sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «I soggetti pubblici e privati possono presentare alle
amministrazioni aggiudicatrici, nell’ambito della fase di programmazione
di cui all’articolo 14 della presente legge, proposte d’intervento
relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e
studi di fattibilità. Tale presentazione non determina, in capo alle
amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni
possono adottare, nell’ambito dei propri programmi, le proposte di
intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l’adozione non
determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni
compiute o alla realizzazione degli interventi proposti»;
2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i
settori ammessi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio,
nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo
economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilità
o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte
di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la
loro autonomia decisionale»;
3) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei programmi di cui
al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza
negli stessi programmi di interventi realizzabili con capitali privati, in
quanto suscettibili di gestione economica, pubblicando un avviso
indicativo con le modalità di cui all’articolo 80 del regolamento di
cui al d.P.R. n. 554 del 1999 mediante affissione presso la propria sede
per almeno sessanta giorni consecutivi, nonché pubblicando lo stesso
avviso, a decorrere dalla sua istituzione, sul sito informatico
individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e, ove istituito,
sul proprio sito informatico. L’avviso è trasmesso allo Osservatorio
dei lavori pubblici che ne dà pubblicità. Fermi tali obblighi di
pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di
pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a differenti modalità, nel
rispetto dei princìpi di cui all’articolo 1, comma 1, della presente
legge. Le proposte dei promotori sono presentate decorsi tre mesi dalla
pubblicazione dell’avviso indicativo.
2-ter. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le
amministrazioni aggiudicatrici provvedono:
a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del
procedimento;
b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale
dettagliata richiesta di integrazione.
z)
all’articolo 37-ter, comma 1, le parole: «Entro il 31 ottobre di ogni
anno» sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La
pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro sei
mesi dalla ricezione della proposta del promotore e deve valutare
comparativamente le sole proposte eventualmente pervenute entro quattro
mesi dalla ricezione della proposta del promotore. Ove necessario, il
responsabile del procedimento concorda per iscritto con il promotore un più
lungo programma di esame e valutazione. Nella procedura negoziata il
promotore potrà adeguare la propria proposta a quella giudicata
dall’amministrazione più conveniente. In questo caso, il promotore
risulterà aggiudicatario della concessione»;
aa)
all’ articolo 37-quater::
1)
al comma 1, all’alinea, le parole: «il 31 dicembre» sono sostituite
dalle seguenti: «tre mesi dalla pronuncia di cui all ’articolo 37-ter»;
alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «; è altresì
consentita la procedura di appalto-concorso»;
2) al comma 5 le parole da: «Nel caso» fino a: «secondo offerente»
sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso in cui la gara sia esperita
mediante appalto-concorso e nella successiva procedura negoziata di cui al
comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è
tenuto a versare all’altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che
abbiano partecipato alla procedura, il rimborso delle spese sostenute e
documentate nei limiti dell’importo di cui all’articolo 37-bis, comma
1, quarto periodo»;
3) il comma 6 è abrogato;
4) le parole: «articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo», ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «articolo 37-bis, comma 1,
quarto periodo»;
bb)
all’articolo 37-quinquies, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
«1-ter. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce
cessione del contratto, la società di progetto diventa la concessionaria
a titolo originario e sostituisce l’aggiudicatario in tutti i rapporti
con l’Amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in
corso d’opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della
società restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei
confronti dell’Amministrazione per l’eventuale rimborso del contributo
percepito. In alternativa, la società di progetto può fornire alla
pubblica amministrazione garanzie bancarie ed assicurative per la
restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d’opera,
liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di
emissione del certificato di collaudo dell’opera. Il contratto di
concessione stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle quote
della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a
formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla
società ed a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento
degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del
certificato di collaudo dell’opera. L’ingresso nel capitale sociale
della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte
di banche ed altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a
formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in
qualsiasi momento»;
cc)
dopo l’articolo 38, è aggiunto il seguente:
«Art. 38-bis. - (Deroghe in situazioni di emergenza ambientale).
1. Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto,
viabilità e parcheggi, tese a migliorare la qualità dell’aria e
dell’ambiente nelle città, l’approvazione dei progetti definitivi da
parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli
effetti.
2. Per i programmi già approvati alla data di entrata in vigore della
presente legge, le proposte dei promotori di cui all’articolo 37-bis
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, possono essere presentate senza pubblicazione del
preventivo avviso indicativo entro la data del 30 giugno 2002. Qualora
entro tale data non siano pervenute proposte da parte del promotore, si dà
luogo all’avviso indicativo. La procedura di comparazione delle
proposte, di cui all’articolo 37-ter, comma 1, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è estesa
anche alle proposte già ricevute dalle amministrazioni aggiudicatrici e
non ancora istruite. In questo caso si intende che i termini decorrano
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All’articolo 18, comma 9, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e
successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: «Per i
subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo
dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per
il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono
ridotti della metà».
4. Nell’esercizio del potere regolamentare di cui all’articolo 3 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il Governo
provvede ad adeguare il regolamento di cui ald.P.R. 21 dicembre 1999, n.
554, alle previsioni della presente legge apportando altresì allo stesso
le modificazioni la cui opportunità sia emersa nel corso del primo
periodo di applicazione della medesima legge. Il Governo provvede altresì
a modificare il regolamento di cui ald.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, anche
al fine di aggiornare i requisiti richiesti alle imprese, secondo regole
secondo regole che migliorino la qualificazione del mercato e la adeguata
concorrenza. Il Governo provvede altresì a modificare il regolamento di
cui al citato d.P.R. n. 34 del 2000 prevedendo la possibilità per
l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici di comminare sanzioni
rapportate alla gravità delle violazioni compiute dagli organismi di
attestazione (SOA).
5. Per garantire la piena autonomia funzionale ed organizzativa del
Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell’articolo 6, comma
1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è istituito un apposito centro
di responsabilità amministrativa nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del predetto
organo tecnico consultivo.
6. È abrogato l’articolo 55 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.
7. In apposita unità previsionale di base da istituire nell’ambito del
centro di responsabilità di cui al comma 5 è trasferita, nella misura da
determinare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, quota parte
delle risorse iscritte per l’anno 2002 nell’unità previsionale di
base 3.1.1.0 – Funzionamento, dello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, al centro di responsabilità «Opere
pubbliche ed edilizia».
8. Ai fini di cui al comma 5, è altresì autorizzata la spesa aggiuntiva
di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall’anno 2002.
9. All’unità previsionale di base di cui al comma 7 affluiscono, sulla
base di apposito regolamento, emanato dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, i proventi delle attività del Servizio tecnico centrale del
Consiglio superiore dei lavori pubblici connesse con l’applicazione del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile
1993, n. 246, e attinenti allo svolgimento delle funzioni di organismo di
certificazione ed ispezione, nonché di notifica di altri organismi e di
benestare tecnico europeo. Confluiscono, altresì, in detta unità
previsionale di base, secondo quanto disposto dall’articolo 43, comma 4,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i proventi dell’attività di
studio e ricerca, anche nel campo della modellistica fisica delle opere,
svolte dallo stesso Servizio tecnico centrale per l’espletamento dei
compiti relativi al rilascio delle concessioni ai laboratori di prove sui
materiali, ai sensi dell’articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n.
1086, e di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, ai sensi
dell’articolo 8 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 246 del 1993, nonché dell’attività ispettiva,
relativamente agli aspetti che riguardano la sicurezza statica delle
costruzioni, presso impianti di prefabbricazione e di produzione di
prodotti di impiego strutturale nelle costruzioni civili.
10. All’onere derivante dall’attuazione del comma 8, pari a 1.000.000
di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.»
Art. 7-bis. Sviluppo Italia Spa
1.
Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree depresse del
Paese, da realizzarsi anche mediante finanza di progetto, le
amministrazioni centrali, regionali e locali competenti possono avvalersi,
per le attività tecniche, economiche e finanziarie occorrenti, delle
convenzioni con Sviluppo Italia di cui al decreto legislativo 9 gennaio
1999, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni.