inserito in Diritto&Diritti nel giugno 2002

L'importo della provvisoria deve corrispondere a quello prescritto fin dal momento della partecipazione. Non spetta alla Commissione di gara verificare l'errore nella determinazione dell'importo della prima cauzione richiesta, né può essere sanato ex post

A cura di Sonia LAZZINI

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Il Tar per la Sardegna, Sezione di Cagliari, con la sentenza numero 670 del 3 giugno 2002 si occupa di un'esclusione da un pubblico incanto bandito da un Comune per l'affidamento dei lavori per aver la ditta, attuale ricorrente, depositato un cauzione di entità inferiore al 2 % dell'importo a base d'asta. 

La ditta si duole del provvedimento di esclusione essendo la carenza che lo ha determinato, un mero errore materiale e, nonostante che, subito dopo riscontrata la mancanza da parte della Commissione di Gara e prima che questa esaminasse le offerte, si sia provveduto ad integrare la cauzione.

I Tar conferma l'operato della Stazione appaltante sulla base di due considerazioni importanti:

Ø Quanto richiesto dall'attuale normativa (artt. 30, 1°comma, L. n° 109/1994 s.m.i. e 100 D.P.R. n°554/1999), essendo specifico nei termini di misura dovuta, costituisce una condizione essenziale ai fini dell'ammissione alla gara essendo inteso a garantire l'affidabilità dell'offerta, non solo in vista dell'eventuale aggiudicazione, ma anche, e in primo luogo, a tutela della serietà e della correttezza del procedimento di gara

Ø Non si tratta di errore scusabile e pertanto è del tutto irrilevante che l'istante alcuni giorni dopo l'apertura delle offerte abbia versato la differenza dovuta, non essendo consentito sanare, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, la mancanza di un requisito essenziale ai fini dell'ammissione alla gara. 

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n°1075/01 proposto da Edilizia *** di *** Fabrizio 
contro
Comune di Assemini, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Murtas, domiciliato per legge presso la Segreteria del T.A.R. Sardegna;
Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Assemini e Commissione di Gara relativa all'appalto per la realizzazione di una condotta idrica di avvicinamento afferente al piano di risanamento "Truncu is Follas", in persona del suo Presidente, non costituiti in giudizio; 
e nei confronti di
Ditta *** & C. s.n.c., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento in data 28/5/2001 con cui la Commissione di Gara relativa all'appalto di cui sopra ha escluso la Edilizia *** dalla procedura concorsuale;
della determinazione 2/7/2001 n°918 con cui il Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Assemini ha aggiudicato l'incanto alla controinteressata.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Udita alla pubblica udienza del 8/5/2002 la relazione del dr. Alessandro Maggio e uditi altresì, l'avv. S. Onnis per la parte ricorrente e l'avv. Francesco Murtas per l'amministrazione resistente.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La Edilizia *** di *** Fabrizio & C. s.n.c., ha partecipato al pubblico incanto bandito dal Comune di Assemini per l'affidamento dei lavori di << realizzazione condotta idrica di avvicinamento nel piano di risanamento "Truncu is Follas">>.
Con determinazione di cui a verbale in data 28/5/2001 la Commissione Aggiudicatrice all'uopo costituita l'ha però esclusa dalla gara per aver depositato un cauzione di entità inferiore al 2 % dell'importo a base d'asta. 
Dopodiché il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, con determinazione 2/7/2001 n°918 ha approvato i verbali di gara, tra cui quello del 28/5/2001 ed ha aggiudicato l'appalto alla Ditta *** Giovanni Giampaolo Costruzioni di *** M. Ignazio & C. s.n.c..
Ritenendo esclusione ed aggiudicazione illegittime la "Edilizia ***" le ha impugnate chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi.
1) Il provvedimento impugnato contrasta col principio di ragionevolezza. 
Ed invero, la carenza che ha determinato l'esclusione della ricorrente è dipesa da un mero errore materiale e, tra l'altro, subito dopo riscontrata la mancanza da parte della Commissione di Gara e prima che questa esaminasse le offerte, l'odierna istante ha integrato la cauzione.
2) L'atto gravato viola l'art. 6 della L. n°241/1990, secondo cui l'amministrazione può chiedere la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete.
3) L'offerta della "Edilizia ***" prevede un ribasso maggiore (16,01 %) di quello proposto dall'aggiudicataria (11 %).
Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata, depositando memoria con cui si è opposta all'accoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza del 8/5/2002 la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il primo motivo di gravame è infondato.
In base al punto 3 delle "modalità e requisiti per la partecipazione" specificati nel bando di gara, alla domanda di ammissione alla procedura concorsuale doveva essere allegata una " cauzione provvisoria pari al 2 % dell'importo complessivo dei lavori rilasciata nelle forme previste dalla legge ai sensi dell'art. 30 della L. n°109/1994 e 100 del D.P.R. n°554/1999".
Nella specie è incontroverso che la cauzione versata dalla ricorrente fosse inferiore alla misura dovuta per cui correttamente la Commissione Aggiudicatrice ne ha disposto l'esclusione dalla gara, non potendo evidentemente assumere alcun rilievo le ragioni da cui l'errore è dipeso.
Del resto, è pacifico che la prescrizione che il versamento del deposito cauzionale, si intende nella misura dovuta, di cui agli artt. 30, 1°comma, L. n° 109/1994 e 100 D.P.R. n°554/1999 costituisca una condizione essenziale ai fini dell'ammissione alla gara essendo inteso a garantire l'affidabilità dell'offerta, non solo in vista dell'eventuale aggiudicazione, ma anche, e in primo luogo, a tutela della serietà e della correttezza del procedimento di gara (cfr. Cons. Stato, V° sez., 18/5/1998 n° 124 e T.A.R. Lazio III°sez., 6/3/2001 n°1774).
Del tutto irrilevante è, poi, che l'istante alcuni giorni dopo l'apertura delle offerte abbia versato la differenza dovuta, non essendo consentito sanare, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, la mancanza di un requisito essenziale ai fini dell'ammissione alla gara. 
Non merita accoglimento il secondo motivo.
Difatti, la possibilità di consentire integrazioni invocata dalla ricorrente, non può essere utilizzata, ostandovi il principio della par condicio tra i concorrenti, per supplire all'inosservanza di adempimenti procedimentali o all'omessa produzione di documenti richiesti, come nel caso di specie, a pena di esclusione dalla gara (T.A.R. Sardegna 3/11/1997 n°1475, idem 31/1/2000 n°83, T.A.R. Marche, Ancona, 7/10/1999 n°1134 nonché citato T.A.R. Lazio n°1174/2001). 
E' infine assolutamente privo di pregio il terzo motivo, atteso che le valutazioni concernenti la sussistenza dei requisiti per l'ammissione alla gara non possono essere in alcun moto influenzate dall'entità del ribasso proposto, fosse anche questo il più conveniente per l'amministrazione.
In definitiva il ricorso non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
Rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'amministrazione intimata, liquidandole, forfettariamente, in complessivi euro 2000, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 8/5/2002 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
Depositata in segreteria oggi 03/06/2002