inserito in Diritto&Diritti nel giugno 2002

Applicazione dell' articolo 10 comma 1 quater della Merloni. Il termine di 10 giorni per presentare la documentazione comprovante i requisiti speciali, è da considerarsi perentorio

A cura di Sonia LAZZINI

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Il Tar per la Puglia, Sezione di Bari , con la sentenza numero 2359 del 16 maggio 2002 per evidenti ragioni di speditezza procedimentale e di garanzia dei terzi considera assolutamente perentorio il termine per la presentazione, da parte delle ditte sorteggiate, della documentazione comprovante i dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, come contemplato nella norma dell' articolo 10 comma 1 quater della Legge 109/94 s.m.i.

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sede di Bari - Sezione I 
ha pronunciato la seguente 
SENTENZA
sul ricorso n. 516/2002 proposto da **** SRL
C O N T R O
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Bari alla Via Melo n.97;
e nei confronti
della **** Srl ,;
per l'annullamento
- dell'atto della Commissione di gara di aggiudicazione definitiva della gara in favore della ditta **** s.r.l. e di esclusione della ditta **** srl dell'11.02.2002; del verbale della Commissione di valutazione dei documenti del 21.01.2002 nonchè di ogni ulteriore atto presupposto e conseguenziale ivi compresi la nota del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti prot.n. di incameramento della cauzione provvisoria, la nota prot.n.1554 del 13-18 marzo 2002 ed in parte di interesse del verbale della Commissione di gara del 18.12.2001.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; 
Visto l'atto di costituzione in giudizio della **** Srl, nonchè del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Relatore nella camera di consiglio del 15 maggio 2002 il Ref. Stefano Fantini; uditi l'avv. Spagnolo per la ricorrente, l'avv. F. Caputi Jambrenghi per la controinteressata **** S.r.l., nonchè l'avv. dello Stato Ines Sisto per l'Amministrazione resistente.
Ritenuto che sussistono i presupposti per la decisione in forma semplificata a norma degli artt. 23 bis, 3° comma e dell'art. 26, 4° e 5° comma, della L. 6.12.1971, n.1034 come modificata dalla L. 21.7.2000, n.205;
Considerato che il ricorso non appare suscettibile di positiva valutazione, atteso che la richiesta integrazione documentale risulta pervenuta all'Amministrazione resistente solamente in data 2.1.02, e dunque oltre il termine di 10 giorni previsto dalla nota prot. n. 7710 del 18.12.01;
Ritenuto che il termine ex art. 10 della legge 11.2.1994, n.109 per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa deve ritenersi perentorio anche per evidenti ragioni di speditezza procedimentale e di garanzia dei terzi (così Cons. Stato, Sez. V, n. 2207/02);
Ritenuto che dalla documentazione acquisita agli atti del processo (ed in particolare della Relazione, non datata del dirigente dell'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime di Bari depositata in udienza dall'Avvocatura dello Stato) risulta attestato che il predetto Ufficio ha funzionato regolarmente anche nei giorni 24 - 27 - 28 e 31 dicembre 2001;
Ritenuto che, conseguentemente, non sembra, allo stato, imputabile all'Amministrazione resistente la impossibilità di una tempestiva consegna della documentazione in questione, inviata dalla ricorrente in data 21.12.01 tramite posta celere;
Precisato d'altronde che al servizio di posta celere non è applicabile l'art.36 del D.P.R. 29.5.1982, n.655 (cd. regolamento postale), atteso che detto servizio ricomprende il "diritto di raccomandazione" ed il "diritto di espresso", onde la relativa corrispondenza deve essere necessariamente consegnata a domicilio del destinatario, e pertanto deve ritenersi pervenuta all'Amministrazione solo nel momento della consegna presso gli uffici dell'Amministrazione;
Ritenuto dunque che il ricorso appare manifestamente infondato e deve pertanto essere respinto;
Ritenuto che sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari - Prima Sezione, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 15 maggio 2002,