inserito in Diritto&Diritti nel giugno 2002

Valgono i verbali di gara se successivamente le polizze non si trovano più!!!!!! L’ atto pubblico è dotato di fede privilegiata fino a querela di falso. Il Tar per la Sicilia, Sezione II di Palermo, con la sentenza numero 981 del 15 aprile 2002 si occupa di un (simpatico) caso di polizze provvisorie, accertate e accettate in sede di apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, scompaiono all’atto di richiesta di documentazione della ditta attuale appellante.

A cura di Sonia LAZZINI

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La società ricorrente lamenta l’illegittima aggiudicazione di un appalto di lavori a favore dell’impresa controinteressata, in quanto l’aver ammesso da parte della Stazione appaltante due imprese a partecipare alla gara che invece avrebbero dovuto essere escluse per mancanza della presentazione della cauzione provvisoria, ha eluso, per effetto della diversa media, l’aggiudicazione alla ricorrente stessa.

 

Il giudice amministrativo adito non accetta il presente ricorso sulla base della considerazione che la mancata produzione ab origine delle polizze fideiussorie in questione, non trova alcun riscontro nel verbale di gara (copia in atti, nella produzione delle parti resistenti), nel quale si dà atto dell’avvenuto svolgimento delle operazioni di apertura dei plichi, dell’esame della documentazione contenuta, della verifica della conformità di tale documentazione alle prescrizioni del bando, e delle conseguenti determinazioni del seggio.

 

Sussistendo inoltre la natura di atto pubblico del verbale di gara ed essendo quindi lo stesso  dotato di fede privilegiata fino a querela di falso, poichè non è stata contestata la ricostruzione dei fatti in esso contenuni né nella contestualità dello svolgimento delle operazioni (a cui il rappresentante dell’impresa ricorrente aveva diritto di partecipare), la censura risulta priva di pregio, risolvendosi in una deduzione priva di rilievo, non essendo stato addotto alcun elemento specifico il quale possa far ritenere che quanto affermato nel verbale di gara non corrisponda a realtà..

 

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione II, ha pronunziato la seguente

ANNO 2001

SENTENZA

sul ricorso n. 636/2001, proposto dalla ***** di ***** G. & C. s.n.c.,

CONTRO

la Provincia regionale di Agrigento, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Cirino Gallo, presso il cui studio, in Palermo, Via Arimondi n. 2/Q, è elettivamente domiciliato,

E NEI CONFRONTI

del *****

per l’annullamento (previa sospensione)

- del verbale d’asta del 21/22 novembre-13 dicembre 2000, relativo ai lavori di costruzione del Liceo Scientifico di Sciacca - 2° stralcio al progetto generale di variante, “nella parte in cui, omettendo di escludere le imprese ***** e A.T.I. *****, ha aggiudicato l’appalto al *****”;

- di ogni altro atto antecedente, conseguente e comunque connesso.

            Visto il ricorso con i relativi allegati;

            Visti l’atto di costituzione in giudizio e le memorie difensive dell’Amministrazione intimata;

            Visti l’atto di costituzione in giudizio, le memorie difensive ed il ricorso incidentale della parte controinteressata;

            Vista l’ordinanza n. 690 del 26.4.2001, con cui è stata respinta l’istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato;

            Visti gli atti tutti della causa;

            Relatore il referendario Floriana Rizzetto;

            Uditi alla pubblica udienza del 26 febbraio 2002 l’avv. Daniela Scurria, delegata dall’Avv. C. Gallo, per l’Amministrazione resistente e l’Avv. M. Moschetti, delegato dall’Avv. Lo Monaco, per la parte controinteressata;

            Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO

            Con ricorso notificato il 2.2.2001 e depositato in data 13.2.2001, la ***** s.n.c., che aveva partecipato alla gara per l’appalto dei lavori di costruzione del Liceo Scientifico di Sciacca (importo b.a. di £. 5.829.779.395), indetto dalla Provincia regionale di Agrigento con bando pubblicato sulla G.U.R.S. 11.8.2000, n. 32, ha impugnato il verbale del 21/22 novembre e 13 dicembre 2000, nella parte in cui si dispone l’ammissione alla gara delle imprese ***** s.p.a. e ***** s.r.l., e la conseguente aggiudicazione al *****, esponendo che, in esito alla richiesta della documentazione di gara di varie imprese, da essa avanzata successivamente all’espletamento della gara, “con nota dell’8.1.2001, prot. n. 544, la provincia Regionale di Agrigento rilasciava i documenti richiesti, “ad eccezione delle polizze fideiussorie delle imprese ***** e A.T.I. *****, la cui mancanza è stata segnalata alla Procura della Repubblica di Agrigento”“. E in relazione a ciò, la ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti impugnati, previa sospensione e vinte le spese, deducendo l’illegittimità, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’art. 12, lett. o), del bando e dell’art. 5 delle relative “avvertenze”, dell’ammissione delle due predette imprese, che - sostiene - avrebbero dovuto essere escluse, stante la mancanza delle polizze fideiussorie comprovanti la cauzione provvisoria, e la conseguente illegittimità derivata dell’aggiudicazione alla ditta odierna controinteressata.

            Si sono costituiti in giudizio la Provincia regionale di Agrigento e il controinteressato Consorzio Ravennate, entrambi chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato, vinte le spese. Il Consorzio ha altresì proposto ricorso incidentale, notificato il 19 marzo 2001 e depositato il giorno 22 seguente, con cui ha a sua volta impugnato il verbale di gara “nella parte in cui ha escluso le imprese riunite Sambataro Costruzioni Srl e Laudani Costruzioni Srl”, ed in via subordinata ha chiesto la condanna della Provincia al risarcimento del danno, in caso di accoglimento del ricorso principale.

            Con ordinanza n. 690 del 26.4.2001 l’istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato è stata respinta.

            In vista dell’udienza le parti resistenti hanno prodotto memorie.

            All’udienza del 26.2.2001, uditi i patroni delle parti resistenti, che si sono riportati ai rispettivi scritti, il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

            La questione sottoposta all’esame del Collegio attiene ad una circostanza di fatto, dedotta dalla ricorrente, ed in sé incontroversa, vale a dire il mancato rinvenimento tra la documentazione di gara delle imprese ***** e *****, all’atto del rilascio di copia della stessa all’odierna ricorrente che ne aveva fatto richiesta, delle polizze fideiussorie a riprova della cauzione.

            Con il ricorso in esame la ricorrente lamenta che le predette imprese ***** Appalti e ATI ***** siano state ammesse a partecipare alla gara - determinando così l’aggiudicazione a favore dell’impresa controinteressata -, in violazione dell’art. 12, lett o), del bando di gara e dell’art. 5 delle relative avvertenze, mentre - sostiene -avrebbero dovuto essere escluse (ciò che avrebbe comportato, per effetto della diversa media, l’aggiudicazione alla ricorrente), per la rilevata mancanza tra la documentazione prescritta delle polizze fideiussorie.

            L’Amministrazione contesta tale versione dei fatti, affermando che detta documentazione era stata prodotta ed allegata, come risulta dal verbale di gara del 21 e 22 novembre 2000, invocando a conferma di tale ricostruzione le schede di valutazione degli atti di ogni singola impresa, redatte dal seggio di gara ed allegate al verbale, oltreché la copia delle polizze fideiussorie trasmesse dalle imprese in parola. Uguale ricostruzione dei fatti viene sostenuta dall’impresa controinteressata.

            Alla luce della documentazione prodotta in giudizio, il ricorso risulta infondato.

            La circostanza di fatto sottesa all’impugnativa, vale a dire la mancata produzione ab origine delle polizze fideiussorie in questione, non trova, infatti alcun riscontro nel verbale di gara (copia in atti, nella produzione delle parti resistenti), nel quale si dà atto dell’avvenuto svolgimento delle operazioni di apertura dei plichi, dell’esame della documentazione contenuta, della verifica della conformità di tale documentazione alle prescrizioni del bando, e delle conseguenti determinazioni del seggio.

 Detta ricostruzione dei fatti, come emerge dal verbale, non è stata contestata né nella contestualità dello svolgimento delle operazioni, a cui il rappresentante dell’impresa ricorrente aveva diritto di partecipare, né tantomeno in questa sede, in cui la ricorrente si limita ad impugnare l’ammissione delle ditte predette quale atto presupposto dell’aggiudicazione alla ditta controinteressata, deducendone l’illegittimità in base ad una circostanza di fatto successiva alla gara stessa (il mancato rinvenimento, in un momento successivo, delle polizze fideiussorie in parola), senza tuttavia contestare in alcun modo, sotto tale profilo, il contenuto e la veridicità del verbale di gara.

            Orbene, a prescindere dal rilievo che, attesa la natura di atto pubblico del verbale di gara, lo stesso è dotato di fede privilegiata fino a querela di falso, la censura mossa con l’unico motivo di ricorso risulta priva di pregio. Essa si basa, infatti, sulla supposizione di una circostanza di fatto, ossia la mancanza ab origine delle polizze fideiussorie delle imprese ***** e *****, che viene dedotta in maniera del tutto generica, risolvendosi in una deduzione priva di rilievo, non essendo stato addotto alcun elemento specifico il quale possa far ritenere che quanto affermato nel verbale di gara non corrisponda a realtà.

            Le risultanze che emergono dalla documentazione acquisita agli atti, la quale ha particolare valore probatorio, sono in senso contrario a quanto affermato dal ricorrente. Ed invero:

            - nel verbale di gara n. 1 del 21 novembre 2001, di seguito all’elenco dei plichi pervenuti, è detto: “Quindi il presidente procede all’apertura dei plichi prodotti dai concorrenti e di volta in volta all’esame della documentazione in essi contenuta, verificando sotto il profilo formale la conformità al bando della documentazione prodotta da tutti i concorrenti al fine di determinare l’ammissione o meno alla gara dei concorrenti...”; e nello stesso verbale si dà atto dell’ammissione dell’impresa ***** (n. 30). La stessa precisazione c’è anche nel verbale n. 2 del 22 novembre 2001, nel quale si dà atto dell’ammissione dell’A.T.I. *****-SO.GE.A. (n. 54);

            - dalle schede redatte dal seggio di gara relativamente alle predette due imprese, ed allegate al verbale, risulta l’avvenuto riscontro positivo (anche) in ordine alle polizze fideiussorie (mediante apposizione a mano di un segno di “x” nelle caselle in corrispondenza delle apposite voci prestampate).

            Né valore decisivo in senso contrario può essere attribuito al mancato rinvenimento delle polizze in questione in occasione della richiesta di accesso agli atti del procedimento avanzata dalla ricorrente, successivamente all’aggiudicazione.

 Detta circostanza di fatto, infatti, ha l’univoco significato di confermare la mancanza della documentazione al momento dell’accesso, e di per sé non fornisce alcuna indicazione nel senso della mancanza della documentazione in questione anche al momento della gara. Neppure, d’altronde, la ricorrente deduce, tra i motivi di ricorso, alcun profilo di censura relativo alla mancata custodia, dopo la loro apertura, delle buste contenenti la documentazione presentata dalle imprese partecipanti, contestando la regolarità della procedura in ragione dell'asserito difetto di custodia (C.d.S. V, 20 settembre 2001, n. 4973; 3.1.2002, n. 5).

            In definitiva, il ricorso si basa sulla circostanza di fatto del mancato rinvenimento, in sede di accesso, e quindi in un momento successivo alla gara, delle polizze fideiussorie prescritte per la partecipazione alla gara stessa. Ma, come già sopra esposto, a tale circostanza non può essere attribuito alcun valore indicativo della mancanza della predetta documentazione in momenti anteriori, ed in particolare al momento dello svolgimento della gara. Al contrario, indicazioni nel senso opposto provengono innanzitutto dal verbale di gara e dalle allegate schede relative alle due imprese per cui è causa, l’uno e le altre non contestati sotto il profilo del contenuto e della veridicità, e trovano ulteriore conferma nelle copie delle polizze fideiussorie prodotte agli atti, recanti data anteriore alla partecipazione della gara, ed anch’esse non contestate sotto il profilo della veridicità.

            Ne consegue che il ricorso, in quanto fondato su una circostanza di fatto di per sé non rilevante ai fini della regolarità della gara, va respinto in quanto infondato.

 Ne consegue altresì che non occorre esaminare il ricorso incidentale, attesa la sua natura accessoria rispetto al ricorso principale.

            Sussistono giusti motivi, in relazione agli specifici profili della controversia, per compensare spese ed onorari di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

            Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione seconda, respinge il ricorso in epigrafe.-------------------------------

            Spese compensate.-------------------------------------------------

            Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.------------------------------------------------------------

            Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 26 febbraio 2002, con l'intervento dei sigg. magistrati:

- Calogero Adamo, presidente,

- Filippo Giamportone, consigliere,

- Floriana Rizzetto, referendario, estensore.

 

________________________________Presidente

 

________________________________Estensore

 

________________________________Segretario

 

Depositata in Segreteria addì 15 aprile 2002

                                               Il Segretario