*** La
società ricorrente lamenta l’illegittima aggiudicazione di un appalto
di lavori a favore dell’impresa controinteressata, in quanto l’aver
ammesso da parte della Stazione appaltante due imprese a partecipare alla
gara che invece avrebbero dovuto essere escluse per mancanza della
presentazione della cauzione provvisoria, ha eluso, per effetto della
diversa media, l’aggiudicazione alla ricorrente stessa.
Il
giudice amministrativo adito non accetta il presente ricorso sulla base
della considerazione che la mancata produzione ab origine delle polizze
fideiussorie in questione, non trova alcun riscontro nel verbale di gara
(copia in atti, nella produzione delle parti resistenti), nel quale si dà
atto dell’avvenuto svolgimento delle operazioni di apertura dei plichi,
dell’esame della documentazione contenuta, della verifica della
conformità di tale documentazione alle prescrizioni del bando, e delle
conseguenti determinazioni del seggio.
Sussistendo
inoltre la natura di atto pubblico del verbale di gara ed essendo quindi
lo stesso dotato di fede privilegiata fino a querela di falso, poichè
non è stata contestata la ricostruzione dei fatti in esso contenuni né
nella contestualità dello svolgimento delle operazioni (a cui il
rappresentante dell’impresa ricorrente aveva diritto di partecipare), la
censura risulta priva di pregio, risolvendosi in una deduzione priva di
rilievo, non essendo stato addotto alcun elemento specifico il quale possa
far ritenere che quanto affermato nel verbale di gara non corrisponda a
realtà..
***
REPUBBLICA
ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione II, ha
pronunziato la seguente
ANNO
2001
SENTENZA
sul
ricorso n. 636/2001, proposto dalla ***** di ***** G. & C. s.n.c.,
CONTRO
la
Provincia regionale di Agrigento, in persona del Presidente pro-tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Cirino Gallo, presso il cui studio, in
Palermo, Via Arimondi n. 2/Q, è elettivamente domiciliato,
E
NEI CONFRONTI
del
*****
per
l’annullamento (previa sospensione)
-
del verbale d’asta del 21/22 novembre-13 dicembre 2000, relativo ai
lavori di costruzione del Liceo Scientifico di Sciacca - 2° stralcio al
progetto generale di variante, “nella parte in cui, omettendo di
escludere le imprese ***** e A.T.I. *****, ha aggiudicato l’appalto al
*****”;
-
di ogni altro atto antecedente, conseguente e comunque connesso.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e le memorie difensive
dell’Amministrazione intimata;
Visti l’atto di costituzione in giudizio, le memorie difensive ed
il ricorso incidentale della parte controinteressata;
Vista l’ordinanza n. 690 del 26.4.2001, con cui è stata respinta
l’istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il referendario Floriana Rizzetto;
Uditi alla pubblica udienza del 26 febbraio 2002 l’avv. Daniela
Scurria, delegata dall’Avv. C. Gallo, per l’Amministrazione resistente
e l’Avv. M. Moschetti, delegato dall’Avv. Lo Monaco, per la parte
controinteressata;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
FATTO
Con ricorso notificato il 2.2.2001 e depositato in data 13.2.2001,
la ***** s.n.c., che aveva partecipato alla gara per l’appalto dei
lavori di costruzione del Liceo Scientifico di Sciacca (importo b.a. di £.
5.829.779.395), indetto dalla Provincia regionale di Agrigento con bando
pubblicato sulla G.U.R.S. 11.8.2000, n. 32, ha impugnato il verbale del
21/22 novembre e 13 dicembre 2000, nella parte in cui si dispone
l’ammissione alla gara delle imprese ***** s.p.a. e ***** s.r.l., e la
conseguente aggiudicazione al *****, esponendo che, in esito alla
richiesta della documentazione di gara di varie imprese, da essa avanzata
successivamente all’espletamento della gara, “con nota
dell’8.1.2001, prot. n. 544, la provincia Regionale di Agrigento
rilasciava i documenti richiesti, “ad eccezione delle polizze
fideiussorie delle imprese ***** e A.T.I. *****, la cui mancanza è stata
segnalata alla Procura della Repubblica di Agrigento”“. E in relazione
a ciò, la ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti
impugnati, previa sospensione e vinte le spese, deducendo l’illegittimità,
sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’art. 12,
lett. o), del bando e dell’art. 5 delle relative “avvertenze”,
dell’ammissione delle due predette imprese, che - sostiene - avrebbero
dovuto essere escluse, stante la mancanza delle polizze fideiussorie
comprovanti la cauzione provvisoria, e la conseguente illegittimità
derivata dell’aggiudicazione alla ditta odierna controinteressata.
Si sono costituiti in giudizio la Provincia regionale di Agrigento
e il controinteressato Consorzio Ravennate, entrambi chiedendo il rigetto
del ricorso siccome infondato, vinte le spese. Il Consorzio ha altresì
proposto ricorso incidentale, notificato il 19 marzo 2001 e depositato il
giorno 22 seguente, con cui ha a sua volta impugnato il verbale di gara
“nella parte in cui ha escluso le imprese riunite Sambataro Costruzioni
Srl e Laudani Costruzioni Srl”, ed in via subordinata ha chiesto la
condanna della Provincia al risarcimento del danno, in caso di
accoglimento del ricorso principale.
Con ordinanza n. 690 del 26.4.2001 l’istanza incidentale di
sospensione del provvedimento impugnato è stata respinta.
In vista dell’udienza le parti resistenti hanno prodotto memorie.
All’udienza del 26.2.2001, uditi i patroni delle parti
resistenti, che si sono riportati ai rispettivi scritti, il ricorso è
passato in decisione.
DIRITTO
La questione sottoposta all’esame del Collegio attiene ad una
circostanza di fatto, dedotta dalla ricorrente, ed in sé incontroversa,
vale a dire il mancato rinvenimento tra la documentazione di gara delle
imprese ***** e *****, all’atto del rilascio di copia della stessa
all’odierna ricorrente che ne aveva fatto richiesta, delle polizze
fideiussorie a riprova della cauzione.
Con il ricorso in esame la ricorrente lamenta che le predette
imprese ***** Appalti e ATI ***** siano state ammesse a partecipare alla
gara - determinando così l’aggiudicazione a favore dell’impresa
controinteressata -, in violazione dell’art. 12, lett o), del bando di
gara e dell’art. 5 delle relative avvertenze, mentre - sostiene
-avrebbero dovuto essere escluse (ciò che avrebbe comportato, per effetto
della diversa media, l’aggiudicazione alla ricorrente), per la rilevata
mancanza tra la documentazione prescritta delle polizze fideiussorie.
L’Amministrazione contesta tale versione dei fatti, affermando
che detta documentazione era stata prodotta ed allegata, come risulta dal
verbale di gara del 21 e 22 novembre 2000, invocando a conferma di tale
ricostruzione le schede di valutazione degli atti di ogni singola impresa,
redatte dal seggio di gara ed allegate al verbale, oltreché la copia
delle polizze fideiussorie trasmesse dalle imprese in parola. Uguale
ricostruzione dei fatti viene sostenuta dall’impresa controinteressata.
Alla luce della documentazione prodotta in giudizio, il ricorso
risulta infondato.
La circostanza di fatto sottesa all’impugnativa, vale a dire la
mancata produzione ab origine delle polizze fideiussorie in questione, non
trova, infatti alcun riscontro nel verbale di gara (copia in atti, nella
produzione delle parti resistenti), nel quale si dà atto dell’avvenuto
svolgimento delle operazioni di apertura dei plichi, dell’esame della
documentazione contenuta, della verifica della conformità di tale
documentazione alle prescrizioni del bando, e delle conseguenti
determinazioni del seggio.
Detta
ricostruzione dei fatti, come emerge dal verbale, non è stata contestata
né nella contestualità dello svolgimento delle operazioni, a cui il
rappresentante dell’impresa ricorrente aveva diritto di partecipare, né
tantomeno in questa sede, in cui la ricorrente si limita ad impugnare
l’ammissione delle ditte predette quale atto presupposto
dell’aggiudicazione alla ditta controinteressata, deducendone
l’illegittimità in base ad una circostanza di fatto successiva alla
gara stessa (il mancato rinvenimento, in un momento successivo, delle
polizze fideiussorie in parola), senza tuttavia contestare in alcun modo,
sotto tale profilo, il contenuto e la veridicità del verbale di gara.
Orbene, a prescindere dal rilievo che, attesa la natura di atto
pubblico del verbale di gara, lo stesso è dotato di fede privilegiata
fino a querela di falso, la censura mossa con l’unico motivo di ricorso
risulta priva di pregio. Essa si basa, infatti, sulla supposizione di una
circostanza di fatto, ossia la mancanza ab origine delle polizze
fideiussorie delle imprese ***** e *****, che viene dedotta in maniera del
tutto generica, risolvendosi in una deduzione priva di rilievo, non
essendo stato addotto alcun elemento specifico il quale possa far ritenere
che quanto affermato nel verbale di gara non corrisponda a realtà.
Le risultanze che emergono dalla documentazione acquisita agli
atti, la quale ha particolare valore probatorio, sono in senso contrario a
quanto affermato dal ricorrente. Ed invero:
- nel verbale di gara n. 1 del 21 novembre 2001, di seguito
all’elenco dei plichi pervenuti, è detto: “Quindi il presidente
procede all’apertura dei plichi prodotti dai concorrenti e di volta in
volta all’esame della documentazione in essi contenuta, verificando
sotto il profilo formale la conformità al bando della documentazione
prodotta da tutti i concorrenti al fine di determinare l’ammissione o
meno alla gara dei concorrenti...”; e nello stesso verbale si dà atto
dell’ammissione dell’impresa ***** (n. 30). La stessa precisazione
c’è anche nel verbale n. 2 del 22 novembre 2001, nel quale si dà atto
dell’ammissione dell’A.T.I. *****-SO.GE.A. (n. 54);
- dalle schede redatte dal seggio di gara relativamente alle
predette due imprese, ed allegate al verbale, risulta l’avvenuto
riscontro positivo (anche) in ordine alle polizze fideiussorie (mediante
apposizione a mano di un segno di “x” nelle caselle in corrispondenza
delle apposite voci prestampate).
Né valore decisivo in senso contrario può essere attribuito al
mancato rinvenimento delle polizze in questione in occasione della
richiesta di accesso agli atti del procedimento avanzata dalla ricorrente,
successivamente all’aggiudicazione.
Detta
circostanza di fatto, infatti, ha l’univoco significato di confermare la
mancanza della documentazione al momento dell’accesso, e di per sé non
fornisce alcuna indicazione nel senso della mancanza della documentazione
in questione anche al momento della gara. Neppure, d’altronde, la
ricorrente deduce, tra i motivi di ricorso, alcun profilo di censura
relativo alla mancata custodia, dopo la loro apertura, delle buste
contenenti la documentazione presentata dalle imprese partecipanti,
contestando la regolarità della procedura in ragione dell'asserito
difetto di custodia (C.d.S. V, 20 settembre 2001, n. 4973; 3.1.2002, n.
5).
In definitiva, il ricorso si basa sulla circostanza di fatto del
mancato rinvenimento, in sede di accesso, e quindi in un momento
successivo alla gara, delle polizze fideiussorie prescritte per la
partecipazione alla gara stessa. Ma, come già sopra esposto, a tale
circostanza non può essere attribuito alcun valore indicativo della
mancanza della predetta documentazione in momenti anteriori, ed in
particolare al momento dello svolgimento della gara. Al contrario,
indicazioni nel senso opposto provengono innanzitutto dal verbale di gara
e dalle allegate schede relative alle due imprese per cui è causa,
l’uno e le altre non contestati sotto il profilo del contenuto e della
veridicità, e trovano ulteriore conferma nelle copie delle polizze
fideiussorie prodotte agli atti, recanti data anteriore alla
partecipazione della gara, ed anch’esse non contestate sotto il profilo
della veridicità.
Ne consegue che il ricorso, in quanto fondato su una circostanza di
fatto di per sé non rilevante ai fini della regolarità della gara, va
respinto in quanto infondato.
Ne
consegue altresì che non occorre esaminare il ricorso incidentale, attesa
la sua natura accessoria rispetto al ricorso principale.
Sussistono giusti motivi, in relazione agli specifici profili della
controversia, per compensare spese ed onorari di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione seconda, respinge il
ricorso in epigrafe.-------------------------------
Spese compensate.-------------------------------------------------
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.------------------------------------------------------------
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 26 febbraio
2002, con l'intervento dei sigg. magistrati:
-
Calogero Adamo, presidente,
-
Filippo Giamportone, consigliere,
-
Floriana Rizzetto, referendario, estensore.
________________________________Presidente
________________________________Estensore
________________________________Segretario
Depositata
in Segreteria addì 15 aprile 2002
Il Segretario
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