inserito in Diritto&Diritti nel maggio 2002

Ditta esclusa dalla procedura per mancanza della provvisoria. Non è ammesso il "rinvenimento" della polizza in un plico diverso da quello contenente tutti gli altri documenti prodotti

A cura di Sonia LAZZINI

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Il Tar per l'Umbria, Sezione di Perugia, con la sentenza numero 180 del 4 aprile si occupa di una fattispecie particolare nella quale successivamente alla presunta "comparsa" di una polizza provvisoria, una ditta, esclusa in prima battuta, è stata riammessa alla procedura, falsando completamente l'aggiudicazione provvisoria e imponendo, attraverso una nuova soglia di anomalia, l'aggiudicazione ad un'altra partecipante.

Il motivo della riammissione è la circostanza che, in seguito a reclamo della ditta esclusa, l'Ufficio contratti del Comune "nell'effettuare le operazioni di verifica successive alla gara, ha rinvenuto la polizza , debitamente datata e siglata dal Presidente nella I° seduta del 30.10.2001, nella busta di altra ditta, ed ha pertanto ritenuto di dover riconvocare la Commissione per le determinazioni del caso"

Uno dei punti di forza dell'attuale ricorso si basa sul fatto che nulla garantisce che la polizza fidejussoria successivamente rinvenuta fosse davvero presente ab initio nel plico della ditta esclusa in prima battuta. In particolare, il numero "10" apposto sul documento non rinvia ad una numerazione progressiva della documentazione esaminata, non essendo riconducibile a quell'unico documento bensì consistendo semplicemente nel numero d'ordine assegnato dalla Commissione indistintamente a tutta la documentazione della Edil Progetti, vale a dire in un numero (ri)utilizzabile all'infinito ed in qualsiasi momento.

L'adito giudice amministrativo accoglie detta tesi (e quindi il ricorso) sulla base della considerazione che l'attestazione di autenticità della numerazione, della datazione e della sottoscrizione del presidente non gode di uguale valore (rispetto alla fede privilegiata del verbale della seduta del 4 dicembre 2001 concerne quindi soltanto l'attuale esistenza di una fidejussione nel plico contenente l'offerta di un'altra concorrente), in quanto è il risultato di una valutazione effettuata a posteriori che, a causa della limitatezza degli elementi di riconoscibilità (la sottoscrizione, in realtà, consiste in una sigla, non particolarmente caratterizzata dal punto di vista grafico, mentre in ordine alla valenza del numero "10" sono condivisibili le considerazioni della ricorrente) e delle condizioni di custodia della documentazione di gara, ben potrebbe essere erronea.

In conclusione, ribadiscono i giudici - è difficile accettare l'idea che un documento di cui era stata riscontrata l'assenza compaia successivamente nel plico contenente una diversa offerta.:se solo si considera che la verifica delle offerte avviene, di regola, esaminando in successione tutti i documenti contenuti in ciascuna offerta e che una volta effettuata tale verifica e verbalizzatone l'esito è normale, se non addirittura doveroso, che si proceda alla ricomposizione della documentazione nel plico da cui è stata estratta. Non vi è motivo per ritenere che, nella gara in questione, le operazioni si siano svolte diversamente.

Pertanto con la sentenza emarginata il ricorso da parte dell'aggiudicataria provvisoria viene accolto, con conseguente annullamento dell'atto di riammissione della ditta precedentemente esclusa . e degli altri atti della procedura di gara successivamente assunti sulla base di detto presupposto, compresa l'aggiudicazione definitiva.

A noi sorge solo spontanea una domanda……….

Ma la polizza, non aveva l'identificazione del Contraente/Debitore principale????????????????

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria ha pronunciato la seguente 
SENTENZA
sul ricorso n. 75/2002, proposto dalla *******
CONTRO
il Comune di Foligno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Tarantini, anche domiciliatario in Perugia, alla Via Baglioni n. 10;
e nei confronti
- della *********.- S.r.l.,;
- della ***** S.r.l., 
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione
a) del verbale in data 4 dicembre 2001, con il quale la Commissione nominata dal Segretario Generale in data 30 ottobre 2001, dopo aver riammesso in gara la **** S.r.l., ha riformulato la graduatoria relativa all'asta pubblica indetta dal Comune di Foligno con bando pubblicato nel B.U.R. n. 42 del 9 ottobre 2001 per l'affidamento del completamento dei lavori di riparazione e miglioramento sismico del cimitero di Capodacqua;
b) della determinazione n. 1825 del 28 dicembre 2001, con la quale il Dirigente dell'Area Lavori Pubblici ha approvato il verbale di cui sopra e la relazione n. 681 del 22 novembre 2001, aggiornata in data 7 dicembre 2001, affidando l'esecuzione dei lavori alla ***** S.r.l., risultata prima nella graduatoria formata dalla Commissione nella seduta del 4 dicembre 2001;
c) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato ivi compresi - in quanto occorra - la relazione richiamata sub b), la nota prot. n. 38653/01 del 6 dicembre 2001 ed il contratto di appalto, se già stipulato.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; 
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Foligno e della ***** S.r.l.;
Alla Camera di Consiglio del 6 marzo 2002, udito il relatore Cons. Pierfrancesco Ungari e udite le parti come da verbale;
Visti gli artt. 19 e 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Ritenuto di poter definire immediatamente la controversia, come previsto dall'art. 26 della legge n. 1034/71, nel testo modificato dalla legge n. 205/2000;
FATTO E DIRITTO
1. A seguito di asta pubblica, l'appalto dei lavori di completamento delle riparazioni e del miglioramento sismico del cimitero di Capodacqua è stato definitivamente aggiudicato dal Comune di Foligno, con determinazione dirigenziale n. 1825 in data 28 dicembre 2001, alla ******* S.r.l..
In un primo tempo era risultata aggiudicataria provvisoria l'attuale ricorrente, **** S.r.l..
L'aggiudicazione definitiva è invece il risultato della riammissione alla gara di un'altra impresa concorrente - la *******S.r.l., dapprima esclusa per non aver prodotto la cauzione provvisoria di cui al punto 3 del disciplinare - che ha determinato una nuova soglia di anomalia ed una nuova graduatoria.
Motivo della riammissione è la circostanza che, in seguito a reclamo della ******, l'Ufficio contratti del Comune di Foligno "nell'effettuare le operazioni di verifica successive alla gara, ha rinvenuto la polizza della ditta **** S.r.l., debitamente datata e siglata dal Presidente nella I° seduta del 30.10.2001, nella busta di altra ditta, ed ha pertanto ritenuto di dover riconvocare la Commissione per le determinazioni del caso" (cfr. verbale della seduta straordinaria in data 4 dicembre 2001).
2. La società ricorrente impugna la riammissione della **** e gli atti conseguenti fino all'aggiudicazione alla *****, così argomentando :
- in base a consolidati principi giurisprudenziali, le dichiarazioni della Commissione di gara fanno fede fino a querela di falso e possono essere modificate in sede di riesame soltanto se dai verbali precedenti risulti che medio tempore la documentazione già esaminata sia stata conservata con modalità idonee a prevenire sostituzioni, alterazioni o aggiunte (ad esempio, risigillando i plichi aperti).
- né dal verbale in data 31 ottobre 2001, né da quello in data 12 novembre 2001 risulta che la Commissione abbia mai posto in essere, o disposto che fossero poste in essere, le cautele minime necessarie a garantire da eventuali manomissioni la documentazione di gara.
- in tale contesto, nulla garantisce che la polizza fidejussoria successivamente rinvenuta fosse davvero presente ab initio nel plico della ****. In particolare, il numero "10" apposto sul documento non rinvia ad una numerazione progressiva della documentazione esaminata, non essendo riconducibile a quell'unico documento bensì consistendo semplicemente nel numero d'ordine assegnato dalla Commissione indistintamente a tutta la documentazione della ****, vale a dire in un numero (ri)utilizzabile all'infinito ed in qualsiasi momento.
La ricorrente lamenta, inoltre, che il Comune abbia effettuato il riesame, omettendo di dare qualsiasi comunicazione alle imprese concorrenti (comunicazione viceversa necessaria ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990) e che nessuna di esse sia stata posta in condizione di presenziare alla seduta straordinaria del 4 dicembre 2001.
Lamenta, infine, la violazione ed errata applicazione dell'art. 10, comma 1-quater della legge 109/1994, in quanto, una volta riammessa la ****, la Commissione avrebbe dovuto ripetere il sorteggio (al quale la ****, in quanto esclusa, non aveva partecipato) e le operazioni di verifica a campione del possesso dei requisiti, eventi potenzialmente decisivi ai fini degli ulteriori sviluppi del procedimento di gara.
3. Il Comune di Foligno e la **** S.r.l. si sono costituiti in giudizio ed hanno controdedotto puntualmente.
4. Il ricorso è fondato.
4.1. Va disattesa l'eccezione di irricevibilità, sollevata dalla difesa della controinteressata in relazione all'inosservanza dei termini di cui all'art. 19 della legge 135/1997, in quanto i termini per la proposizione del ricorso non sono più soggetti a dimezzamento, secondo quanto disposto dall'art. 23-bis, comma 2, della legge 1034/1971, come introdotto dall'art. 4 della legge 205/2000.
4.2. Nel merito, occorre rilevare che la documentazione di gara, nel periodo intercorrente tra la seduta del 31 ottobre 2001, nella quale la Commissione ha proceduto all'apertura dei plichi, e la seduta del 4 dicembre 2001, nella quale la Commissione ha riscontrato l'avvenuto rinvenimento della polizza di fidejussione (rilasciata dalla ***** S.p.a. alla ****), non è stata conservata secondo modalità rispondenti ai criteri invocati dalla ricorrente ed altresì diffusamente esposti nella sentenza di questo Tribunale n. 144 del 21 febbraio 2001.
Sul riscontro di questa circostanza non vi sono contestazioni.
Peraltro, la difesa del Comune invoca in suo favore il principio per cui "la deduzione secondo la quale le buste contenenti un'offerta presentata per una gara d'appalto non sarebbero state adeguatamente custodite è irrilevante qualora non sia addotto alcun elemento atto a far ritenere che possa essersi verificata la sottrazione o sostituzione dei pieghi o altro fatto rilevante ai fini della regolarità della procedura in relazione di tale asserito difetto di custodia" (Cons. Stato, V, 3 gennaio 2002, n. 5).
Ad avviso del Collegio, tuttavia, è evidente che nel caso in esame si verifica proprio tale evenienza, esistendo significativi elementi di dubbio sulla effettiva consistenza documentale dell'offerta della ****.
4.3. Sostengono anche le parti resistenti che, in mancanza della proposizione della querela di falso, non può essere posto in discussione quanto verbalizzato in data 4 dicembre 2001 dalla Commissione di gara circa la presenza, nel plico (ormai aperto) di un'altra impresa concorrente, della polizza di fidejussione rilasciata alla ****, con apposta in calce la data del 31 ottobre 2001, la sottoscrizione del presidente della Commissione ed il numero "10" che contrassegnava l'offerta ****.
Anche questa tesi non appare condivisibile.
Il verbale di gara, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fa fede, fino a querela di falso, dei fatti che il presidente ha compiuto o che attesta siano avvenuti in sua presenza.
Nel caso in esame, la fede privilegiata del verbale della seduta del 4 dicembre 2001 concerne quindi soltanto l'attuale esistenza di una fidejussione nel plico contenente l'offerta di un'altra concorrente (dagli atti di causa non si evince quale).
Viceversa, l'attestazione di autenticità della numerazione, della datazione e della sottoscrizione del presidente non gode di uguale valore, in quanto è il risultato di una valutazione effettuata a posteriori che, a causa della limitatezza degli elementi di riconoscibilità (la sottoscrizione, in realtà, consiste in una sigla, non particolarmente caratterizzata dal punto di vista grafico, mentre in ordine alla valenza del numero "10" sono condivisibili le suesposte considerazioni della ricorrente) e delle condizioni di custodia della documentazione di gara, ben potrebbe essere erronea.
E tanto, può ragionevolmente ipotizzarsi, anche in conseguenza del possibile intervento di terzi e quindi all'infuori sia di qualsiasi intenzione o consapevolezza del presidente e degli altri componenti della Commissione di gara, sia della correlata necessità di qualificare come false le dichiarazioni verbalizzate il 4 dicembre 2001 -qualificazione, del resto, non palesata neanche dalla società ricorrente.
4.4. Per contro, è proprio il verbale della seduta del 31 ottobre 2001 che fa fede fino a querela di falso in ordine al fatto, riscontrato in presenza della Commissione e dei testimoni e contestualmente verbalizzato, che l'offerta della **** risultava mancante della polizza di fidejussione.
Certamente, in teoria, è possibile supporre che al momento dell'apertura dei plichi la presenza della fidejussione sia sfuggita alla verifica e che, successivamente, si sia verificato un (ulteriore) errore nella ricomposizione materiale dei plichi con i rispettivi contenuti, dopo la conclusione della verifica; parimenti, si può supporre che il documento fosse contenuto fin dall'origine nel plico di una impresa concorrente diversa dall'intestataria ****.
A parte ogni considerazione sulla seconda ipotesi, che condurrebbe comunque all'esclusione della ****, qualora si fosse verificata la prima ipotesi, l'esclusione della **** sarebbe stata illegittima.
Entrambe le ipotesi, comunque, pur compatibili con l'ambito della certezza legale derivante dal verbale del 4 dicembre 2001, contrastano con quello del verbale del 31 ottobre 2001 e non possono quindi essere avvalorate in questa sede.
Inoltre, può osservarsi che la prima ipotesi non appare molto più plausibile dell'altra, se solo si considera che la verifica delle offerte avviene, di regola, esaminando in successione tutti i documenti contenuti in ciascuna offerta e che una volta effettuata tale verifica e verbalizzatone l'esito è normale, se non addirittura doveroso, che si proceda alla ricomposizione della documentazione nel plico da cui è stata estratta. Non vi è motivo per ritenere che, nella gara in questione, le operazioni si siano svolte diversamente.
In conclusione, è difficle accettare l'idea che un documento di cui era stata riscontrata l'assenza compaia successivamente nel plico contenente una diversa offerta.
4.5. Sembra, quindi, di poter ravvisare, nell'operato della Commissione, a partire dalla seduta straordinaria del 4 dicembre 2001, una violazione dei principi di trasparenza e, quindi, di imparzialità delle operazioni di gara.
Non sussistendo rigorose condizioni di conservazione della documentazione di gara, necessarie per consentire il riesame di quanto verbalizzato e deciso, la Commissione non avrebbe dovuto modificare le precedenti valutazioni in ordine alla esclusione della ****.
Dette modifiche, infatti, non implicano una mera correzione di errore materiale, come tale doverosa e immune dalle censure prospettate.
Quest'ultima è, in sostanza, la tesi della difesa del Comune.
Ma di correzione - proprio in quanto non poteva escludersi che, tra una valutazione e l'altra della documentazione di gara, si fosse verificata, ad opera di un agente esterno o interno, una alterazione documentale - potrebbe parlarsi soltanto laddove si fosse di fronte all'omessa considerazione di un dato di fatto immutabile ed oggettivamente riscontrabile ex post.
Al contrario, per quanto esposto, nel caso in esame :
- è estremamente dubbio che il dato di fatto possa comprendere il "rinvenimento" della polizza in un plico diverso da quello contenente tutti i (ovvero tutti gli altri) documenti prodotti dalla ****, tenuto conto che il rinvenimento è stato effettuato dall'Ufficio contratti del Comune e non dalla Commissione. 
- di certo, il dato di fatto non può riguardare la omogeneità e genuinità del documento rispetto agli altri dei quali, fin dall'origine, era stata verbalizzata la presenza nel plico della ****. Infatti, l'autenticità del numero, della data e della sigla apposte sulla polizza e la circostanza che il documento fosse in origine contenuto nel plico della ****, sono il risultato di valutazioni (consistenti, rispettivamente, in un riconoscimento e in un'illazione secondo criteri presuntivi) effettuate a posteriori, per di più al di fuori delle garanzie procedimentali connesse alla (potenziale) presenza dei concorrenti controinteressati, sempre necessarie laddove si tratti di accertare circostanze non oggettive, bensì suscettibili di diverso apprezzamento soggettivo.
5. In conclusione, il ricorso dev'essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto di riammissione della **** S.r.l. e degli altri atti della procedura di gara successivamente assunti sulla base di detto presupposto, compresa l'aggiudicazione alla ****** S.r.l.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria, definendo immediatamente la controversia, come previsto dall'art. 26 della legge n. 1034/71, nel testo modificato dalla legge n. 205/2000, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune di Foligno e la R.E.P. S.r.l., in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente, nella misura complessiva di Euri 5.000 (cinquemila), oltre agli accessori di legge.
La presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del giorno 6 marzo 2002 con l'intervento dei signori:
Avv. Annibale Ferrari Presidente
Dott. Carlo Luigi Cardoni Consigliere
Dott. Pierfrancesco Ungari Consigliere, estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE