inserito in Diritto&Diritti nel maggio 2002

Articolo 17 L.68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".  Attenzione a non confondere il certificato dell'Ufficio collocamento con l'autocertificazione!

A cura di Sonia LAZZINI

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Il Consiglio di Stato con la decisione numero 1806 del 2 aprile 2002 si occupa di un'esclusione da una licitazione privata per l'affidamento del servizio di pulizia di un ospedale dovuta al fatto che l'impresa ""non ha presentato l'autocertificazione di cui all'articolo 17 della L.68/99 e subordinatamente perché dal certificato di cui al punto 3 della lettera di invito manca la dicitura " non risulta decaduto per revoca o annullamento"".
Il primo giudice ha considerato illegittima l'esclusione e ha fatto quindi annullare gli atti di gara sulla base del presupposto che la presentazione dell'autocertificazione sarebbe stata, nel caso di specie superflua, in quanto il possesso dei requisiti di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, era già stato dimostrato mediante la presentazione del certificato rilasciato in data 28 giugno 2000 dall'ufficio del Collocamento obbligatorio della Provincia di Roma. Inoltre, per quel che concerne la seconda ragione di esclusione, la mancata revoca o annullamento dell'autorizzazione certificata risultava implicitamente dalla presentazione del medesimo.

Il Supremo giudice amministrativo non si trova d'accordo con questa impostazione in quanto ritiene che i due documenti adempiano a funzioni diverse posto che il certificato rilasciato dall'ufficio del collocamento obbligatorio attesta solo il rispetto da parte dell'impresa dell'obbligo di presentare il prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della legge L.68/99 mentre il contenuto dell'autodichiarazione riguarda il rispetto sostanziale di tutte le norme concernenti collocamento obbligatorio dei disabili.
Quanto alla seconda argomentazione sostenuta dal Tar, a parte il carattere subordinato del motivo di esclusione, sta per certo che "la dicitura: non risulta decaduto per revoca o annullamento " in calce al certificato di cui al punto 3 della lettera di invito è richiesta in maniera esplicita dalle norme di gara, che, in mancanza di una valida e tempestiva impugnazione, non potevano essere disapplicate dal giudice. 

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione 
ha pronunciato la seguente
decisione

sul ricorso in appello n.1773 del 2001, proposto dalla ***. S.r.l. 
CONTRO
L'Azienda Sanitaria Locale RM/E, filiale italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
L'impresa *** - Servizi igiene ambientale
per l'annullamento
del dispositivo di sentenza del TAR per il Lazio , sezione III, 25 gennaio 2001, n.590 e della successiva decisione n. 1880/2001;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista l'ordinanza n. 2252/2001 con la quale è stata accolta la richiesta di sospensione della esecuzione della sentenza appellata;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 6 novembre 2001 il Consigliere Aldo Fera;
Uditi per le parti gli Avv.ti Pallottino e Piselli;
Visto il dispositivo di decisione n. 518 del 9 novembre 2001;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO 
Il Tar del Lazio, con la sentenza specificata in rubrica, ha accolto il ricorso proposto dall'impresa *** - servizi igiene ambientale - S.r.l. contro l'azienda Usl Roma E e nei confronti della ***. S.r.l., per l'annullamento degli atti concernenti la licitazione privata per l'affidamento del servizio di pulizia dell'ospedale Santo Spirito e Oftalmico, nella parte in cui la ricorrente era stata esclusa dalla gara.
Il presente appello è proposto dalla società ***., che ha dapprima impugnato il dispositivo, con atto notificato il 15 febbraio 2001, e quindi ha presentato motivi aggiunti in data 30 marzo 2001.
È costituita in appello l'impresa ***, che controbatte le tesi avversarie e conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 6 novembre 2001 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
L'appello proposto dalla società ***, per la riforma della sentenza indicata in epigrafe, è fondato. 
Il Tar del Lazio ha annullato gli atti di gara per l'affidamento del servizio di pulizia dell'ospedale Santo Spirito e Oftalmico di Roma, aggiudicato all'appellante, ritenendo illegittima l'esclusione dalla gara dell'offerta presentata dall'impresa ***. 
L'esclusione dell'offerta in questione è stata originata dal fatto che l'impresa ""non ha presentato l'autocertificazione di cui all'articolo 17 della L.68/99 e subordinatamente perché dal certificato di cui al punto 3 della lettera di invito manca la dicitura " non risulta decaduto per revoca o annullamento"".
Secondo il primo giudice, la presentazione dell'autocertificazione sarebbe stata, nel caso di specie superflua, in quanto il possesso dei requisiti di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, era già stato dimostrato mediante la presentazione del certificato rilasciato in data 28 giugno 2000 dall'ufficio del Collocamento obbligatorio della Provincia di Roma. Inoltre, per quel che concerne la seconda ragione di esclusione, la mancata revoca o annullamento dell'autorizzazione certificata risultava implicitamente dalla presentazione del medesimo.
Come esattamente denunciato dall'appellante, le tesi sostenute da primo giudice non possono essere condivise.
Quanto alla prima, giova ricordare come l'articolo 17 della legge n. 68 del 1999 stabilisca che " le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione." Pertanto, non è prospettabile sul piano ermeneutico una interpretazione che confonda i due documenti tenuti distinti dalla legge. Semmai, ove si fosse convinti che l'onere imposto alle imprese sia un inutile e vuoto formalismo, potrebbe essere prospettato il sospetto dell'irrazionalità della disposizione legislativa e quindi essere sollevata una questione di illegittimità costituzionale sotto il profilo della violazione dell'articolo 97, comma 1, della Costituzione. Ma questo sicuramente non è il caso, in quanto i due documenti adempiono a funzioni diverse posto che il certificato rilasciato dall'ufficio del collocamento obbligatorio attesta solo il rispetto da parte dell'impresa dell'obbligo di presentare il prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della legge in parola. Mentre il contenuto dell'autodichiarazione riguarda il rispetto sostanziale di tutte le norme concernenti collocamento obbligatorio dei disabili.
Quanto alla seconda argomentazione sostenuta dal Tar, a parte il carattere subordinato del motivo di esclusione, sta per certo che "la dicitura: non risulta decaduto per revoca o annullamento " in calce al certificato di cui al punto 3 della lettera di invito è richiesta in maniera esplicita dalle norme di gara, che, in mancanza di una valida e tempestiva impugnazione, non potevano essere disapplicate dal giudice. 
Per questi motivi il ricorso in appello deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, accoglie l'appello e, per l'effetto, respinge il ricorso presentato in primo grado.
Condanna la appellata al rimborso nei confronti della società appellante delle spese dei due gradi di giudizio, che liquida in complessive £. 6 milioni=.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 novembre 2001, con l'intervento dei signori:
Emidio Frascione Presidente
Giuseppe Farina Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Aldo Fera Consigliere estensore 
Marco Lipari Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Aldo Fera f.to Emidio Frascione
IL SEGRETARIO
f.to Franca Provenziani

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il........................ 02/04/2002.........................
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE
f.to Pier Maria Costarelli