inserito in Diritto&Diritti nel aprile 2002

Il Sen. Grillo presidente dell’ 8^ Commissione del senato sul ddl 1246. La “manutenzione straordinaria” della Legge Merloni! Il relatore (nonché presidente)  dell’ ottava commissione del Senato, non esclude che il provvedimento in esame, al fine di raggiungere gli obiettivi di recupero della competitività; rispetto delle norme comunitarie, nonché di sviluppo della concorrenza nel mercato delle infrastrutture al fine di attrarre risorse private, possa essere rivisto ! Questo significa allungare i tempi di pubblicazione in gazzetta Ufficiale. Nel frattempo incombe il federalismo europeo!!!!!!!!

A cura di Sonia LAZZNI

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Nel corso della seduta numero 55 del 2 aprile 2002, sono incominciati i lavori della  8^ Commissione  Lavori pubblici- Comunicazioni , (assegnato in sede referente in data 19 Marzo 2002) del Senato sul ddl n. 1246 (precedentemente Stampato Camera n. 2032 -  approvato dalla Camera dei deputati il 13 marzo 2002 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 15 marzo 2002)  . Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti con pareri  della 1^ Affari Costituzionali; 2^ Giustizia; 3^ Affari esteri, emigrazione; 4^ Difesa; 5^ Bilancio; 6^ Finanze e tesoro; 7^ Istruzione pubblica, beni culturali; 9^ Agricoltura e produzione agroalimentare; 10^ Industria, commercio, turismo; 11^ Lavoro, previdenza sociale; 12^ Igiene e sanita'; 13^ Territorio, ambiente, beni ambientali; Giunta per gli affari delle Comunita' Europee; Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

L’ordine del giorno prevede la relazione del senatore Grillo, quale presidente della Commissione Lavori pubblici e Comunicazione che introduce il proprio pensiero riassumendo come la legge n. 443 del 2001 (legge obiettivo sulle grandi opere), ai relativi decreti delegati in corso di predisposizione e alla delibera CIPE del 21 dicembre 2001, costituiscano il tassello di un'unica strategia per mezzo della quale il Governo intende perseguire l'obiettivo di ridurre il deficit infrastrutturale nel quale versa l’Italia .

Nel disegno di legge ,oggetto dell’odierna relazione, in particolar modo l’articolo 7 prevede una sorta di manutenzione straordinaria della legge quadro sugli appalti pubblici, la n. 109 del 1994, in vista di una ridistribuzione delle fonti normative che incideranno su tale materia per effetto della riforma del titolo V della Costituzione.

Ricordiamo infatti che i tanto discusso articolo 7 dal titolo Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109. Ulteriori disposizioni concernenti gli appalti e il Consiglio superiore dei lavori pubblici annuncia i “buoni” propositi del nuovo legislatore già nel primo comma, che recita così:

“1. Nelle more della revisione della legge quadro sui lavori pubblici, allo scopo di adeguare la stessa alle modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:”

Al di là della riassuntiva esposizione degli istituti dell’attuale normativa sui lavori pubblici che il Governo ha inteso modificare, appare indubbiamente importante riportare le parole conclusive del relatore.

Il sen. Grillo , infatti, ribadisce l'importanza del disegno di legge in esame sul quale esprime una valutazione complessivamente positiva che non esclude la possibilità di accogliere eventuali proposte correttive, soprattutto se esse renderanno migliore l'articolato rispetto agli obiettivi da perseguire: il recupero della competitività; il rispetto delle norme comunitarie, nonché lo sviluppo della concorrenza nel mercato delle infrastrutture al fine di attrarre risorse private.

 

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SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

8a Commissione permanente (LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI) 55a seduta: martedì 2 aprile 2002, ore 14,30

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE REFERENTE Esame del disegno di legge:

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (Approvato dalla Camera dei deputati). - Relatore alla Commissione GRILLO.

(Pareri della 1a, della 2a, della 3a, della 4a, della 5a, della 6a, della 7a, della 9a, della 10a, della 11a, della 12a, della 13a Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali) Esame e rinvio(1246)

 

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª) MARTEDI' 2 APRILE 2002 55ª Seduta

 

Presidenza del Presidente GRILLO

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(1246) Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame e rinvio)

 

 

Il presidente GRILLO riferisce sul disegno di legge in esame che, insieme alla legge n. 443 del 2001, ai relativi decreti delegati in corso di predisposizione e alla delibera CIPE del 21 dicembre 2001, costituisce il tassello di un'unica strategia per mezzo della quale il Governo intende perseguire l'obiettivo di ridurre il deficit infrastrutturale nel quale versa il nostro Paese. In particolare, dopo aver evidenziato che alcune linee di intervento - già tracciate nella legge obiettivo - risultano confermate anche nel collegato, come ad esempio lo snellimento delle procedure e l'adeguamento delle normative, si sofferma quindi sulle modifiche più significative inserite nell'articolato all'ordinamento vigente con particolare riguardo all'articolo 7 che prevede una sorta di manutenzione straordinaria della legge quadro sugli appalti pubblici, la n. 109 del 1994, in vista di una ridistribuzione delle fonti normative che incideranno su tale materia per effetto della riforma del titolo V della Costituzione. In primo luogo, alcune di queste modifiche traggono origine da pronunce giurisdizionali in sede europea, come la sentenza della Corte di giustizia europea del luglio 2001 sulla realizzazione diretta da parte di un privato di opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di concessione dovuto: nel disegno di legge, quindi, si escludono tali opere dall'ambito applicativo della legge, salvo che il valore di singole opere sia superiore alla soglia comunitaria di cinque milioni di euro. Anche la modifica in tema di valutazione delle offerte anomale scaturisce da una sentenza della Corte di giustizia europea del novembre 2001; di conseguenza si propone di eliminare quella parte dell'articolo 21 bis della legge quadro che obbliga le amministrazioni aggiudicatrici a considerare, ai fini della valutazione di anomalia delle offerte pervenute, esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente. Sono state pertanto proposte alcune modifiche relative alla possibilità di precisare le modalità di presentazione delle giustificazioni, nonché di indicare quelle necessarie per l'ammissibilità delle offerte.

In secondo luogo, ulteriori modifiche apportate alla legge n. 109 del 1994 vengono incontro ai rilievi di alcuni operatori del settore che auspicavano uno snellimento delle procedure anche per le spese minori ed investono settori rilevanti, a partire dal ruolo del concessionario. Infatti, la legge "Merloni" aveva regolato tale istituto in modo diversificato poiché il concessionario poteva essere definito o come committente o come esecutore o, infine, come promotore. Tutti questi modi di configurare tale figura risultano oggetto di modifiche da parte del disegno di legge in titolo; infatti, l'articolo 2, comma 3 della legge quadro sugli appalti pubblici risulterebbe ora integrato dalla previsione in base alla quale ai concessionari di lavori pubblici si applicano le sole disposizioni della legge in materia di pubblicità di bandi di gara e termini per concorrere, secondo quanto previsto dalla Direttiva 93/37/CEE del Consiglio del giugno 1993. Si tratta di una integrazione condivisibile anche se dovrebbe essere oggetto di riflessione il fatto che la maggior parte delle concessioni non deriva da gare ad evidenza pubblica. Inoltre, anche l'articolo 19 della legge quadro sarebbe modificato nel comma 1. Rilevanti risultano anche essere i mutamenti proposti agli articoli che trattano la figura del promotore poiché si prevede una sorta di fase preliminare nella quale compare una figura che potrebbe essere definita "pre-promotore", mentre risultano diversamente articolate le tre fasi successive riguardanti, rispettivamente, la pubblicazione delle opere, l'espletamento della gara e la negoziazione. In ordine a questo ultimo ambito di intervento rileva che la procedura di scelta del promotore risulta ancora macchinosa e che sarebbe opportuna la reintroduzione di termini precisi per rendere la procedura più trasparente.

Tutto il tema della finanza di progetto, senza la quale il piano di rilancio infrastrutturale, perseguito dal Governo, sarebbe destinato all'insuccesso è quindi modificato e arricchito. Bisogna infatti tener conto che il rafforzamento di questo meccanismo nasce dalla considerazione che le piccole e medie imprese costituiscono il traino per la realizzazione di molte opere, ma le stesse sono prive di una sufficiente capacità finanziaria e pertanto occorre che si associno insieme a banche e fondazioni per poter operare nel mercato delle opere pubbliche. Su questo punto è apprezzabile la previsione in base alla quale lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche ed altri investitori istituzionali che concorrono alle società di progetto possa avvenire in qualsiasi momento. In ogni caso, nello sviluppo della finanza di progetto risultano prioritarie due esigenze: la trasparenza nel funzionamento del mercato e l'individuazione di una giusta tariffa nel rispetto della normativa comunitaria e dei piani finanziari sottoscritti.

Un altro settore di intervento è quello dedicato al ruolo delle fondazioni bancarie e delle camere di commercio nel finanziamento delle opere da realizzare: risulta condivisibile la scelta del Governo di coinvolgere maggiormente questi enti, tenendo però presente la necessaria distinzione tra un loro coinvolgimento, per mezzo del reddito e del patrimonio stimato in circa centomila miliardi di lire. Infatti, nel primo caso, sarebbe stato sufficiente dare seguito alle indicazioni già contenute nella cosiddetta legge ordinamentale sulla materia - alla redazione della quale aveva dato il suo contributo - nel senso di coinvolgere le fondazioni nella fase iniziale di progettazione. Nel secondo caso - che sembra essere oggetto della previsione - invece, il coinvolgimento tramite il patrimonio potrà essere maggiore anche se va chiarito che, in ogni caso, gli investimenti dovranno risultare redditizi dal momento che gli amministratori delle fondazioni rispondono della tutela del patrimonio.

Per quanto concerne le modifiche apportate al sistema di qualificazione e di certificazione delle imprese, rileva in primo luogo come l'introduzione di questo nuovo regime abbia conseguito risultati positivi poiché si è rimesso ordine nel settore, sono diminuiti i margini di errore nell'espletamento delle gare e si è posta l'Italia all'avanguardia dal momento che in recenti provvedimenti della Comunità europea si fa riferimento all'introduzione di un sistema di certificazioni analogo a quello che il nostro paese sta sperimentando. Anche alla luce di questo quadro positivo emergono, dalla previsione del collegato, due aspetti che sarebbe opportuno approfondire: l'incompletezza normativa del settore e la ridefinizione dei poteri assegnati all'Autorità di vigilanza dei lavori pubblici che attualmente non dispone di strumenti sanzionatori. D'altro canto, suscitano perplessità anche le modifiche che consentono alle Regioni di elevare il livello dei lavori, per i quali non è richiesta la qualificazione, e che protraggono l'efficacia della qualificazione che diverrebbe ora di cinque anni.

Dopo aver dichiarato apprezzabile l'intervento in materia di appalto integrato, si sofferma quindi sull'articolo 10 che, abrogando il comma 2 dell'articolo 131 della legge Finanziaria 2001, prevede, per le opere relative all'alta velocità ferroviaria, il ripristino del meccanismo del contraente generale nato nel 1992. Gli obiettivi di riduzione dei costi e dei tempi per la realizzazione dei lavori che la norma ricordata si poneva, non risultano essere realizzati e pertanto appare coerente l'abrogazione di essa proposta dal Governo anche perché in molte parti del collegato si intende proprio rafforzare la figura del contraente generale.

Sono altresì rilevanti alcune modifiche che si propone di apportare alla legge tanto nel senso di rafforzare il ruolo delle Regioni quanto nelle indicazioni che dovranno essere inserite nel programma delle opere strategiche contenuto nel documento di programmazione economico-finanziaria.

Dopo aver sottolineato la meritevolezza delle previsioni contenute nell'articolo 15, relativo al fondo di rotazione per la progettazione di interventi di compensazione ambientale sul sistema stradale, e negli articoli 18, 19 e 20, concernenti gli interventi per i mondiali di sci in Valtellina, per le Olimpiadi invernali a Torino e per le Universiadi invernali a Tarvisio, si sofferma sull'articolo 32, in ordine al quale rileva che il Governo avrebbe dovuto operare con maggior coraggio nell'assegnazione degli sgravi contributivi a favore delle imprese armatoriali che esercitano il cabotaggio. Infatti appare sottovalutato il problema del recupero della competitività di tale settore che invece dovrebbe essere rafforzato dal momento che in più di un'occasione, anche davanti alla presenza del capo dello Stato, si è sottolineata l'esigenza di far decollare il sistema delle cosiddette autostrade del mare quale unica alternativa praticabile contro la congestione del traffico. Con riferimento poi all'articolo 34, comma 5, in merito alla cessione di aree demaniali, la scelta dell'Esecutivo sembra essere in linea con il contenuto degli ordini del giorno che furono approvati dal Senato nel corso dell'esame dell'ultima legge Finanziaria; infatti, correggendo la previsione originariamente contenuta, si specifica che sono oggetto di trasferimento le sole opere di urbanizzazione e costruzioni eseguite a seguito di regolare concessione urbanistica ed edilizia.

In conclusione, ribadisce l'importanza del disegno di legge in esame sul quale esprime una valutazione complessivamente positiva che non esclude la possibilità di accogliere eventuali proposte correttive, soprattutto se esse renderanno migliore l'articolato rispetto agli obiettivi da perseguire: il recupero della competitività; il rispetto delle norme comunitarie, nonché lo sviluppo della concorrenza nel mercato delle infrastrutture al fine di attrarre risorse private.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 15,30.