inserito in Diritto&Diritti nel marzo 2002

Come promesso, la modifica alla Legge Merloni arriva in aula alla Camera. Anche se prima dell’estate sarà pronta la nuova direttiva comunitaria, il ddl 2032 prosegue il suo (inutile?) iter parlamentare, nonostante che la materia del lavori pubblici rientri nell'ambito della competenza esclusiva residuale delle regioni!!!!!!!!!!!!!

A cura di Sonia LAZZINI

***

Nella giornata di giovedi 28 febbraio 2002, alla presenza del viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Ugo Martinat e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Walter Cesare Viceconte, si è concluso, non senza qualche difficoltà, il lavoro delle commissioni riunite  la VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) - sul disegno di legge numero 2032 sulle  Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (deciso durante la riunione del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2001) presentato il 28 novembre 2001 al cui articolo 5 sono previste le Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109.

 

La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), nel corso delle riunioni del 26 e 27 febbraio alla fine ha espesso parere favorevole, come pure in data 27 febbraio 2002 alla  XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) il provvedimento viene accettato.

 

Nonostante da parte di alcuni membri della XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) venga segnalato che nell’'articolo 5 del provvedimento, che modifica la legge n. 109 del 1994 in materia di appalti dei lavori pubblici, le modifiche proposte appaiano del tutto inopportune in questa fase, considerato che è in corso di elaborazione, con l'obiettivo di definirne l'iter prima dell'estate, una direttiva comunitaria in materia. Non si intravede pertanto la necessità di modificare ora la disciplina degli appalti pubblici, quando probabilmente si dovrà rimodificarla in sede di attuazione della normativa comunitaria., il parere è comunque risultato favorevole.

 

la I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) ha  espresso anch’essa parere favorevole con ma con osservazioni, sulla base della considerazione che la materia dei lavori pubblici, cui sono riconducibili numerose disposizioni recate dal provvedimento, non è espressamente compresa dall'articolo 117 della Costituzione tra le materie riservate alla legislazione esclusiva dello Stato o di legislazione concorrente; tale materia dovrebbe conseguentemente essere inclusa nell'ambito della competenza esclusiva residuale delle regioni, di cui all'articolo 117, quarto comma. Nel contempo è stato altresì evidenziata una stretta connessione tra la materia dei lavori pubblici ed altre materie indicate dall'articolo 117, quali quelle riguardanti il governo del territorio, le grandi reti di trasporto e di navigazione, i porti e aeroporti civili, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, materie queste assegnate alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni.

 

Ulteriori osservazioni sono riportate nei pareri rispettivamente della II Commissione permanente (Giustizia) e della VI Commissione permanente (Finanze).

 

La IV Commissione IV Commissione permanente (Difesa) ha espresso parere favorevole con condizione, mentre la  X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo)    ha espresso parere favorevole con condizione e osservazioni.

 

 Infine, il Comitato per la legislazione e la Commissione bilancio hanno espresso un parere favorevole con condizioni e osservazione.

 

Alla fine della riunione le Commissioni riunite  la VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni)approvano alcuni emendamenti e articoli aggiuntivi.

 

Le Commissioni deliberano quindi di conferire ai deputati Stradella e Bornacin il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo del disegno di legge C. 2032, come modificato nel corso dell'esame in sede referente. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

***

CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA

Resoconto delle Commissioni riunite

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)  

Commissioni Riunite VIII e IX - Resoconto di giovedì 28 febbraio 2002

 

 

SEDE REFERENTE

 

Giovedì 28 febbraio 2002. - Presidenza del presidente della VIII Commissione Pietro ARMANI. - Intervengono il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Ugo Martinat e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Walter Cesare Viceconte.

 

La seduta comincia alle 16.45.

 

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.

C. 2032 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

 

 

Le Commissioni proseguono, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 febbraio 2002.

 

Pietro ARMANI, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I, II, IV, V, VI, VII, X, XI e XIV.

Le Commissioni VII, XI e XIV hanno espresso parere favorevole.

 

CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA

Resoconto della VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione)

VII Commissione - Resoconto di martedì 26 febbraio 2002

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 febbraio 2002. - Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Stefano Caldoro.

La seduta comincia alle 12.55.

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.

Nuovo testo C. 2032 Governo. (Parere alle Commissioni riunite VIII e IX). (Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

 

Paolo SANTULLI (FI), relatore, illustrando il provvedimento, sottolinea che il disegno di legge n. 2032, in materia di infrastrutture e trasporti, reca disposizioni di varia natura finalizzate all'obiettivo dell'accelerazione della realizzazione di opere infrastrutturali, con particolare riferimento ai settori della viabilità e dei trasporti marittimi. Sottolinea inoltre che tale provvedimento ha natura di collegato alla manovra di finanza pubblica.

Per quanto riguarda il contenuto generale dei diversi articoli, nel testo risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame in Commissioni riunite VIII e IX, e per la parte non direttamente attinente alle competenze della Commissione VII, rileva che tra gli interventi più significativi si può segnalare in primo luogo l'articolo 1, volto a finanziare attività di studio e consulenza per l'aggiornamento del Piano generale dei trasporti e l'ampliamento ai privati dell'accesso alle banche dati del sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti (SIMPT).

Riguardo all'articolo 2, rileva che con esso si introduce una nuova disciplina per la definizione del contenzioso derivante dalla realizzazione dei progetti speciali e delle opere della cessata Cassa per il Mezzogiorno, nonché per il programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

Sottolinea che un corposo gruppo di norme, contenute nell'articolo 5, apporta una serie di modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge-quadro sui lavori pubblici), che intervengono sia su aspetti minori della disciplina vigente, sia su aspetti più rilevanti dell'impianto normativo (la programmazione, l'appalto integrato, la concessione di costruzione e gestione, il project financing).

Osserva che l'articolo 7 reca un finanziamento aggiuntivo per la realizzazione e per il monitoraggio delle opere comprese nel programma delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.

Osserva, inoltre, che con l'articolo 8 si autorizza uno stanziamento per la realizzazione di un programma di interventi volti al miglioramento della sicurezza stradale sulla rete nazionale, approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in coerenza con il Piano nazionale di sicurezza stradale. Osserva, altresì, che all'articolo 9 si prevede anche l'istituzione di un fondo di rotazione per il miglioramento della qualità ambientale del sistema stradale, nonché l'attribuzione agli enti competenti di stanziamenti per la realizzazione di opere di interesse locale (articolo 9-bis).

Riguardo agli interventi a favore del settore delle infrastrutture aeroportuali, nonché per l'occupazione nel trasporto aereo, precisa che essi sono previsti dagli articoli 10 e 10-bis, mentre l'articolo 12 dispone un programma straordinario di interventi per la realizzazione di infrastrutture ed impianti per le forze dell'ordine.

Per quanto riguarda le parti del provvedimento di più diretta competenza della Commissione VII, si segnalano in particolare i contenuti del comma 1-sexies dell'articolo 7, degli articoli aggiuntivi 9-ter e 9-quater, nonché dell'articolo 11, che peraltro presenta soltanto un profilo indiretto di interesse per la Commissione.

Nell'ambito delle disposizioni per l'attivazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, di cui all'articolo 7, si segnala l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1-sexies, che destina 2 milioni di euro per l'esercizio 2002, 4,5 milioni di euro per l'esercizio 2003 e 5 milioni di euro per l'esercizio 2004 a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per avviare la realizzazione degli interventi necessari per il completamento delle strutture logistiche dell'Istituto universitario europeo di Firenze.

Considera rilevanti le disposizioni degli articoli 9-ter e 9-quater, anch'essi introdotti nel corso dell'esame in sede referente da parte delle Commissioni di merito, che prevedono finanziamenti per i Mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina e per le Universiadi invernali «Tarvisio 2003».

Precisa che con il primo intervento si definiscono gli stanziamenti e le procedure per la realizzazione delle strutture viarie e di trasporto, nonché degli impianti sportivi e di servizio, necessari per lo svolgimento dell'importante appuntamento sportivo. Sul piano procedurale, in particolare, si dispone che per l'individuazione delle infrastrutture da realizzare la regione Lombardia stipuli un apposito accordo di programma quadro con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con gli enti locali interessati. Precisa, inoltre, che l'entità dello stanziamento previsto ammonta a 10 milioni di euro come limite di impegno quindicennale a decorrere dal 2002 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che la regione Lombardia è autorizzata ad effettuare.

Nel ribadire che il successivo articolo 9-quater reca interventi per le Universiadi invernali «Tarvisio 2003», precisa che, complessivamente, sono assegnati alla regione Friuli-Venezia Giulia 2 milioni 500 mila euro per l'anno 2002 e 5 milioni di euro per l'anno 2003 per il finanziamento delle iniziative e delle opere connesse alla preparazione e allo svolgimento delle Universiadi.

Segnala che l'articolo 11 prevede la disposizione di appositi «programmi di riabilitazione urbana», tramite la ristrutturazione di immobili e la realizzazione di attrezzature finalizzate anche al miglioramento dell'accessibilità e mobilità urbana. Evidenzia, tra l'altro, che il comma 3 dell'articolo citato, nel disporre che per la realizzazione dei suddetti programmi si possa procedere ad interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, per riqualificare le porzioni urbane più degradate, stabilisce, con norma di salvaguardia, che ciò debba avvenire nel rispetto della normativa in materia di tutela storica, paesaggistico-ambientale e dei beni culturali.

 

Ferdinando ADORNATO, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

 

La seduta termina alle 13.

 

Mercoledì 27 febbraio 2002. - Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO.

 

 La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta di ieri.

 

Carlo CARLI (DS-U) dichiara la ferma contrarietà del suo gruppo al provvedimento nel suo insieme, rilevando che con tale proposta il Governo non mantiene gli impegni assunti per le opere pubbliche dal presidente del Consiglio durante la campagna elettorale.

Sottolinea, in particolare, che con l'articolo 6, che reca disposizioni in materia di ferrovie, viene disattesa la direttiva europea per l'affidamento delle opere pubbliche, venendo in tal modo meno il principio della correttezza e della trasparenza della pubblica amministrazione. Sottolinea, inoltre, che tale articolo configura un rapporto tra pubblica amministrazione e imprese che non è all'altezza della competizione.

Rileva che nel disegno di legge in esame non sono previsti adeguati interventi per la mobilità nei centri urbani, né un'efficace politica contro l'inquinamento acustico ed atmosferico. Nella sostanza, quindi, sottolinea come con tale provvedimento il Governo non contribuisca assolutamente al miglioramento delle condizioni di vivibilità nelle città.

Con riferimento all'articolo 11, che reca programmi di riabilitazione urbana, rileva che non sono previsti per tali opere adeguati finanziamenti e che, pertanto, i tentativi di riqualificazione proposti si limitano ad essere dei puri e semplici annunci.

Esprime apprezzamento per i contenuti del comma 1-sexies dell'articolo 7 che prevede che, per avviare la realizzazione degli interventi necessari per il completamento delle strutture logistiche dell'Istituto universitario europeo di Firenze, sia autorizzata, a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la spesa di 2 milioni di euro per l'esercizio 2002, di 4,5 milioni di euro per l'esercizio 2003 e di 5 milioni di euro per l'esercizio 2004.

Esprime, inoltre, apprezzamento per i contenuti degli articoli 9-ter e 9-quater che prevedono, rispettivamente, importanti interventi per i mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina e interventi per le Universiadi invernali «Tarvisio 2003».

In conclusione, ribadisce la posizione fermamente contraria del suo gruppo sul complesso del disegno di legge in esame.

 

Paolo SANTULLI (FI), relatore, sottolinea, preliminarmente, che il disegno di legge in esame è finalizzato all'accelerazione degli interventi in materia di infrastrutture e trasporti.

Riguardo ai rilievi critici espressi dal deputato Carli, secondo il quale il Governo avrebbe disatteso gli impegni assunti in campagna elettorale, precisa che il provvedimento in titolo rappresenta soltanto il primo di una serie di interventi in materia di infrastrutture e che il Governo presta una particolare attenzione sia ai problemi della mobilità nelle città sia ai problemi di inquinamento acustico ed atmosferico dei centri urbani.

Nel formulare una proposta di parere favorevole sul provvedimento, precisa di condividere in particolare i contenuti dell'articolo 7, relativo all'attivazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture, degli articoli 9-ter e 9-quater, recanti rispettivamente, interventi per i mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina e per le Universiadi invernali «Tarvisio 2003», nonché dell'articolo 11, che reca programmi di riabilitazione urbana.

 

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA Resoconto della XI Commissione permanente

(Lavoro pubblico e privato)  

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti. C. 2032 Governo. (Parere alle Commissioni riunite VIII e IX). (Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

 

Ugo LISI (AN), relatore, osserva che il provvedimento in esame è uno dei provvedimenti collegati alla manovra finanziaria 2002: esso definisce, infatti, un quadro complessivo degli interventi di carattere macroeconomico proposti dal Governo nel settore delle infrastrutture e dei trasporti. Il presente collegato interviene con numerose e rilevanti disposizioni finalizzate, nel loro complesso, all'obiettivo della accelerazione della realizzazione di alcune opere, con particolare riferimento ai settori della viabilità e dei trasporti marittimi. Il provvedimento in esame, in particolare, si divide in due grandi settori, che sono quelli costituiti, da un lato dagli interventi nel campo delle infrastrutture e delle opere pubbliche in generale e, per altro verso, dagli interventi nel settore dei trasporti.

Osserva che le disposizioni di stretta competenza della XI Commissione sono assai circoscritte. In particolare l'articolo 2, comma 7-bis, dispone che i fondi destinati alla realizzazione dei programmi di edilizia agevolata e non utilizzati a tali fini erogativi, sono destinati, tra l'altro, all'adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza.

L'articolo 5, comma 4, dispone che possono far parte delle commissioni di collaudo di lavori pubblici, limitatamente ad un componente, i funzionari amministrativi con almeno 5 anni di anzianità. Ricorda in proposito che la normativa vigente prevede che facciano parte della commissione di collaudo esclusivamente tecnici.

L'articolo 15, comma 2, contiene una disposizione riguardante il Corpo delle capitanerie di porto. In particolare, al fine di sostituire gradualmente i militari di leva con volontari di truppa, si autorizza l'immissione in servizio permanente effettivo di 495 volontari e l'arruolamento di 145 volontari, ad incremento delle dotazioni organiche previste dalla normativa vigente, da effettuare con gradualità dal 2002 al 2004. Poiché il decreto legislativo n. 215 del 2001 (recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale), ha fissato per il 2002 il limite massimo della consistenza del personale di truppa in servizio permanente e in ferma breve per le Forze armate, ritiene non chiaro se l'incremento di organico e le conseguenti assunzioni autorizzate per le capitanerie di porto dall'articolo in esame siano aggiuntive o, al contrario, debbano mantenersi nel limite fissato per la Marina dall'articolo 5 del succitato decreto legislativo (3.183 unità).

In conclusione, propone di esprimere parere favorevole senza osservazioni e condizioni.

 

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

 

La seduta termina alle 15.05.

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA Resoconto della XIV Commissione permanente

(Politiche dell'Unione europea)  

 

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 febbraio 2002. - Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 12.40.

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti. Nuovo testo C. 2032 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e IX).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

 

Guido Giuseppe ROSSI (LNP), relatore, illustrando il nuovo testo del disegno di legge in titolo, sottolinea che il provvedimento, che rientra tra quelli collegati alla manovra finanziaria per il 2002 ed interviene nel settore strategico delle infrastrutture e dei trasporti, constava all'inizio, nel testo presentato dal Governo, di 20 articoli e si è poi arricchito, durante l'esame in sede referente presso le Commissioni riunite VIII e IX, di numerose modifiche ed articoli aggiuntivi.

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della XIV Commissione, segnala innanzitutto l'articolo 6 del provvedimento che, al comma 1, abroga l'articolo 131, comma 2 della legge finanziaria 2001, ripristinando i rapporti instaurati dalla Tav Spa con i general contractors per la realizzazione delle tratte ferroviarie ad alta velocità.

Rileva che, durante l'esame in sede referente, è pervenuta una segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo la quale l'abrogazione della citata disposizione, comportando una revivescenza dell'affidamento diretto delle opere in questione, eluderebbe l'obbligo di gara sancito dalla normativa comunitaria, cui è stata data attuazione con il decreto legislativo n. 158 del 1995. L'Autorità ha inoltre evidenziato l'incompatibilità tra la disposizione in questione ed i principi generali posti dall'ordinamento comunitario a tutela della concorrenza.

A fronte di tali rilievi, ricorda che il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame in sede referente, ha obiettato che gli affidamenti in questione sono intervenuti prima dell'entrata in vigore della normativa europea e che la validità e vincolatività dei relativi contratti è stata confermata in più occasioni, anche dopo l'entrata in vigore della normativa comunitaria. Inoltre, sempre secondo il Governo, l'articolo 6 in esame provvede a rimuovere dall'ordinamento una norma viziata da incostituzionalità, con la quale sono stati risolti autoritativamente ed ex lege alcuni contratti.

Evidenzia che da tale rimozione consegue automaticamente la continuazione dei rapporti a suo tempo legittimamente instaurati e che, al riguardo, il Governo ha correttamente precisato che il provvedimento in esame non comporta un nuovo affidamento, che sarebbe inammissibile, se non preceduto da una procedura concorsuale.

Aggiunge che la stessa «legge obiettivo» del 2001 prevede la delega per definire la disciplina dell'affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto delle direttive dell'Unione europea, della realizzazione delle infrastrutture strategiche ad un unico soggetto contraente generale o concessionario.

Richiama quindi l'articolo 16, comma 1, segnalando che, nel corso dell'esame di tale articolo, è stata introdotta una modifica all'articolo 52, comma 2, della legge finanziaria 2002, il quale, nel prevedere benefici per le imprese armatoriali che esercitano, anche in via non esclusiva, attività di cabotaggio, precisa che l'efficacia di tali benefici è subordinata alla loro notifica alla Commissione europea.

Richiama infine l'articolo 18, comma 3-bis, che estende alle opere correlate agli scopi istituzionali dei soggetti aggiudicatari nel settore dei trasporti la disciplina prevista dal decreto legislativo n. 158 del 1995, che recepisce le direttive comunitarie 90/531/CEE e 93/38/CEE sugli appalti nei cosiddetti «settori esclusi», cioè, sostanzialmente, le utilities (acqua, gas e soprattutto trasporti).

Sottolineata la complessità del provvedimento in esame, a prevalente carattere tecnico e con profonde interconnessioni con la normativa comunitaria, formula conclusivamente una proposta di parere favorevole con talune premesse.

 

Giovanni BELLINI (DS-U) ribadita la complessità del provvedimento in esame, rileva che molte sue formulazioni appaiono contraddittorie e che le risorse stanziate sono ridotte rispetto alle aspettative ed agli impegni assunti dal Governo, nonché insufficienti a rimodernare il settore delle infrastrutture del nostro paese.

Richiama quindi l'articolo 5 del provvedimento, che modifica la legge n. 109 del 1994 in materia di appalti dei lavori pubblici, sottolineando come le modifiche proposte appaiano del tutto inopportune in questa fase, considerato che è in corso di elaborazione, con l'obiettivo di definirne l'iter prima dell'estate, una direttiva comunitaria in materia. Non si intravede pertanto la necessità di modificare ora la disciplina degli appalti pubblici, quando probabilmente si dovrà rimodificarla in sede di attuazione della normativa comunitaria.

Rileva inoltre che le modifiche proposte, così come formulate, tendono a ridurre lo spazio del libero mercato, reintroducendo meccanismi poco trasparenti, come quelli collegati alla figura del cosiddetto general contractor, nonché ad innalzare il limite dei lavori assegnabili a trattativa privata, sottraendo ampia parte degli appalti pubblici ad un regime di trasparenza.

Richiama ancora l'articolo 6, nel quale si prevede la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle concessioni, rilasciate alla Tav Spa dall'Ente ferrovie dello Stato e dei sottostanti rapporti di general contracting instaurati dalla Tav, in merito alla realizzazione delle tratte ferroviarie ad alta velocità, revocando così le disposizioni dell'articolo 131, comma 2, della legge finanziaria 2001 che aveva disposto la revoca delle concessioni.

Sottolinea che tale disposizione contrasta con i principi di libera concorrenza che stanno alla base della normativa comunitaria in materia di appalti e comporta alti costi a livello nazionale per via del ripristino delle concessioni.

Aggiunge che, anche se il Governo sembra non accorgersene, l'Autorità antitrust ha richiesto la soppressione dei primi due commi della norma perché in contrasto con le direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, segnalando testualmente che «la prospettata abrogazione dell'articolo 131, comma 2, della legge finanziaria 2001, comportando una reviviscenza dell'affidamento diretto delle opere la cui realizzazione non è ancora iniziata, eluderebbe l'obbligo di gara sancito dalla normativa comunitaria. L'articolo 131 era stato introdotto proprio in ragione della inderogabile necessità di adeguamento alla vigente normativa europea a nazionale in materia di affidamento per la realizzazione di opere pubbliche. La proposta di abrogazione, risulta peraltro, incompatibile con i principi generali posti a tutela della concorrenza». Al riguardo, sottolinea che la considerazione del relatore sul fatto che gli affidamenti di cui si discute sono intervenuti prima dell'entrata in vigore della normativa europea non modifica la situazione dal punto di vista della trasparenza, per cui non si comprende perché si dovrebbe tornare indietro rispetto al livello alto di legislazione raggiunto, considerato che, come sottolineato dall'Antitrust, «il ricorso al raffronto tra più operatori rappresenta lo strumento più idoneo al fine di individuare le imprese cui affidare l'esecuzione dei lavori e al fine di minimizzare i costi da sostenere per la realizzazione delle opere».

Richiama infine l'articolo 14 relativo al trasporto rapido di massa, sottolineando che in esso non si prevedono interventi in materia di mobilità sostenibile nelle aree urbane, nonostante la gravità del problema dell'inquinamento atmosferico nelle città, in particolare per quanto riguarda le polveri sottili, sia ormai sotto gli occhi di tutti. Ricorda che la Commissione europea ha avviato, a carico del nostro paese, una procedura di infrazione per il mancato recepimento della direttiva 1999/30/CE concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particelle e piombo, auspicando che il Governo voglia provvedere in tempi brevi e dare attuazione alla suddetta direttiva.

Alla luce delle riflessioni sviluppate, preannuncia, a nome del suo gruppo, un voto contrario alla proposta di parere del relatore.

 

Guido Giuseppe ROSSI (LNP), relatore, precisa, con riferimento all'articolo 6, che non esiste una procedura di infrazione comunitaria nei confronti dell'Italia, ma soltanto una lettera di richiesta di informazioni. Aggiunge che le questioni in esame sono certamente complesse e che occorre considerare anche aspetti operativi, connessi - ad esempio - ai tempi intercorrenti tra le decisioni e le realizzazioni, che nel nostro paese sono molto più lunghi degli altri Stati, nonché questioni legate alla concorrenza, da valutare a livello non solo interno, ma anche europeo, come dimostra la recente vicenda dell'EDF in Francia.

Ribadisce, in conclusione, la proposta di parere favorevole (vedi allegato).

 

Giacomo STUCCHI, presidente, dà lettura di una sostituzione pervenuta nella seduta odierna e pone in votazione la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

 

La Commissione approva la proposta di parere favorevole dal relatore.

 

La seduta termina alle 13.

 

 

Le Commissioni I, II e VI hanno espresso parere favorevole con osservazioni,

 

CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA

Resoconto della I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)  

 

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 27 febbraio 2002. - Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.

La seduta comincia alle 20.45.

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti. C. 2032 Governo. (Parere alle Commissioni riunite VIII e IX). (Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

 

Il Comitato inizia l'esame.

 

Giulio SCHMIDT (FI), relatore, nell'illustrare il contenuto del disegno di legge in esame, che è uno dei provvedimenti collegati alla manovra finanziaria per il 2002, rileva che la materia dei lavori pubblici, cui sono riconducibili numerose disposizioni recate dal provvedimento, non è espressamente compresa dall'articolo 117 della Costituzione tra le materie riservate alla legislazione esclusiva dello Stato o di legislazione concorrente; tale materia dovrebbe conseguentemente essere inclusa nell'ambito della competenza esclusiva residuale delle regioni, di cui all'articolo 117, quarto comma.

Evidenzia tuttavia una stretta connessione tra la materia dei lavori pubblici ed altre materie indicate dall'articolo 117, quali quelle riguardanti il governo del territorio, le grandi reti di trasporto e di navigazione, i porti e aeroporti civili, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, materie queste assegnate alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni.

Rileva inoltre che le disposizioni del disegno di legge più direttamente correlate alla materia dei trasporti riguardano per la gran parte la definizione di procedure e modalità per la realizzazione di infrastrutture delle reti di trasporto, oltre che la concessione di incentivi e contributi volti a favorire la realizzazione di alcune opere ovvero a incentivare determinate forme di trasporto, anche al fine di liberalizzare il mercato e di assicurare un minore impatto ambientale.

Sono inoltre connessi alle materie trattate dal testo in esame, dal punto di vista delle finalità degli interventi, alcuni criteri che possono avere una incidenza trasversale, quali la tutela della concorrenza e dell'ambiente, che la Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Osserva altresì che il primo comma dell'articolo 5, nel testo emendato dalle Commissioni riunite VIII e IX, precisa che le modificazioni recate da tale articolo alla legge quadro sui lavori pubblici hanno natura transitoria nelle more della revisione della legge stessa.

Rilevato che l'articolo 7 nel testo emendato dalle Commissioni di merito introduce modifiche alla legge n. 443 del 2001 anche al fine di potenziare le competenze delle regioni all'interno dell'iter procedurale di individuazione delle opere di interesse strategico, propone di esprimere un parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

 

Riccardo MARONE (DS-U), espresso apprezzamento per la puntuale relazione svolta, dichiara di condividere i rilievi formulati.

 

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

 

 

ALLEGATO 2

 

 

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (C. 2032 Governo).

 

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La I Commissione,

considerato che:

il disegno di legge in esame, che è uno dei provvedimenti collegati alla manovra finanziaria per il 2002, interviene in materia di infrastrutture e di trasporti;

la materia comunemente definita «lavori pubblici», alla quale sono riconducibili numerose tra le disposizioni recate dal provvedimento, non è espressamente compresa dall'articolo 117 della Costituzione tra le materie riservate alla legislazione esclusiva dello Stato o di legislazione concorrente, e parrebbe di conseguenza doversi includere nell'ambito di competenza esclusiva «residuale» delle regioni, di cui all'articolo 117, quarto comma;

non può tuttavia disconoscersi in via generale la stretta connessione - che può risolversi in una almeno parziale sovrapposizione - tra la materia dei «lavori pubblici» ed altre materie indicate dall'articolo 117: in primo luogo il «governo del territorio», ma anche le «grandi reti di trasporto e di navigazione», i «porti e aeroporti civili», la «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»: materie assegnate alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;

anche le disposizioni del disegno di legge più direttamente correlate alla materia dei trasporti attengono per la gran parte alla definizione di procedure e modalità per la realizzazione di infrastrutture delle reti di trasporto, oltre che alla concessione di incentivi e contributi volti a favorire la realizzazione di alcune opere, ovvero volti a incentivare determinate forme di trasporto, anche al fine di liberalizzare il mercato e di assicurare un minor impatto ambientale;

sono dunque connessi alle materie trattate dal testo in esame, dal punto di vista delle finalità degli interventi - e appare opportuno considerare nell'apprezzamento del riparto di competenze - anche alcuni criteri che possono avere un'incidenza «trasversale», quali la «tutela della concorrenza» ovvero la «tutela dell'ambiente», che la Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s));

al primo comma dell'articolo 5, nel testo emendato dalle Commissioni riunite VIII e IX, si precisa che le modificazioni recate da tale articolo alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro sui lavori pubblici), hanno natura transitoria, «nelle more della revisione della legge quadro sui lavori pubblici, allo scopo di adeguare la stessa alle modifiche del titolo V della Costituzione»;

l'articolo 7, nel testo emendato dalle Commissioni di merito, introduce modifiche alla recente legge 21 dicembre 2001, n. 443 (così detta «legge obiettivo») anche al fine di potenziare le competenze delle regioni all'interno dell'iter procedurale di individuazione delle opere di interesse strategico;

esprime

 

 

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) nei limiti in cui le disposizioni recate dal provvedimento in esame intervengono su materia afferente alla competenza legislativa concorrente, si invitano le Commissioni di merito a valutare in quale misura le disposizioni medesime possano rivestire effettivamente il carattere di princìpi fondamentali, secondo quanto esige l'articolo 117, comma 3, della Costituzione;

b) all'articolo 5-bis, comma 2**, valutino le Commissioni l'incidenza della disposizione sull'autonomia finanziaria degli enti locali, sancita dall'articolo 119, primo comma, della Costituzione.

**

Art. 5-bis.

(Modifica dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).

Al secondo comma, lettera f):

dopo il punto 5) aggiungere: «6): Per le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e dl preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione del Paese, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della Legge n. 443 del 21 dicembre 2001, le disposizioni di cui ai punti precedenti assorbono qualsiasi tributo od onere imposto dalle Province o dai Comuni in occasione della realizzazione di dette opere e della occupazione del suolo pubblico, temporanea o permanente connessa con la realizzazione delle opere medesime.

Al terzo comma primo periodo, sostituire da «di eventuali oneri» a «del sottosuolo» con: «di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già a carico delle aziende che eseguono i lavori».

5. 01.I Relatori. APPROVATO

 

c) all'articolo 11, ove le relative norme si intendessero interamente riconducibili alle materie di legislazione concorrente «governo del territorio» e «grandi reti di trasporto», vogliano le Commissioni di merito riformulare il testo - con particolare riguardo ai commi 4-bis e 4-ter - al fine di ricondurlo nell'ambito della determinazione dei princìpi fondamentali, rinviando alla legislazione regionale la disciplina di dettaglio e rimettendo alla potestà regolamentare attribuita ai comuni dall'articolo 117, sesto comma, della Costituzione l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni a tali enti conferite;

valutino le Commissioni se l'autorizzazione all'adozione di regolamenti di delegificazione, di cui agli articoli 10, comma 2-quater, 17, comma 1, e 19, comma 4, in relazione alle materie trattate, appaia compatibile con il sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione, il quale dispone che la potestà regolamentare spetta alle regioni in tutte le materie che non ricadono nella competenza esclusiva dello Stato.

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA

Resoconto della II Commissione permanente

(Giustizia)  

 

II Commissione - Resoconto di martedì 26 febbraio 2002

 

 

SEDE REFERENTE

 

Martedì 26 febbraio 2002 - Presidenza del vicepresidente Nino MORMINO.

 

 

La seduta comincia alle 12.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 febbraio 2002. - Presidenza del vicepresidente Nino MORMINO.

La seduta comincia alle 12.05.

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti. Nuovo testo C. 2032 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e IX). (Esame e rinvio).

 

 

La Commissione inizia l'esame.

 

Antonio ORICCHIO (FI), relatore, illustra il disegno di legge in esame, collegato alla manovra di finanza pubblica, il quale reca disposizioni di varia natura finalizzate all'obiettivo dell'accelerazione della realizzazione di opere infrastrutturali, con particolare riferimento ai settori della viabilità e dei trasporti marittimi. Soffermandosi in particolare sull'articolo 2, comma 1, che attiene alla competenza della Commissione, ricorda che esso reca una nuova disciplina per la definizione del contenzioso derivante dalla realizzazione dei progetti speciali e delle opere della cessata Cassa per il Mezzogiorno. A seguito di un emendamento approvato in Commissione, la possibilità di definire transattivamente le controversie è limitata solamente a quelle che siano «formalizzate al 31 dicembre 2001»: in proposito rileva che, sotto il profilo tecnico giuridico, tale formulazione non sembra adeguata per circoscrivere nel tempo l'applicabilità delle nuove procedure transattive, apparendo troppo generica. Quanto alla rivalutazione monetaria secondo un coefficiente forfettario del 5 per cento annuo, ritiene che la disposizione sia accettabile, in quanto la definizione transattiva della controversia è una facoltà delle parti e non un obbligo.

Osserva infine che all'articolo 5, comma 1-bis, è opportuno precisare meglio che le possibili deroghe al codice civile potranno essere apportate solamente al fine di attuare i principi ed i criteri direttivi espressamente previsti dalla delega.

Conclusivamente preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole, dichiarandosi disponibile a recepire, oltre a quanto già esposto, le osservazioni che emergeranno dal dibattito.

 

Nino MORMINO (FI), presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 12.20.

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURAResoconto della VI Commissione permanente

(Finanze)  

VI Commissione - Resoconto di mercoledì 27 febbraio 2002

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 27 febbraio 2002.

 

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.35.

 

 

SEDE REFERENTE

 

Mercoledì 27 febbraio 2002. - Presidenza del presidente Giorgio LA MALFA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

 

 

La seduta comincia alle 14.35.

 

SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 27 febbraio 2002. - Presidenza del presidente Giorgio LA MALFA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti. Nuovo testo C. 2032 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e IX). (Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame.

 

Antonio PEPE (AN), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

 

Giorgio BENVENUTO (DS-U), illustra la proposta alternativa di parere da lui presentata (vedi allegato 2) e annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

 

Giorgio LA MALFA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore (vedi allegato 3).

 

La Commissione approva, risultando così preclusa la proposta alternativa di parere dei deputati Benvenuto ed altri.

 

La seduta termina alle 14.50.

 

VI Commissione - Mercoledì 27 febbraio 2002

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (C. 2032 Governo).

RELAZIONE DEL DEPUTATO ANTONIO PEPE

Il disegno di legge n. 2032, nel testo approvato dalle Commissioni riunite VIII e IX, reca notevoli modifiche ed integrazioni rispetto alla versione originario del provvedimento.

Per quanto concerne, in particolare, le norme che investono la competenza della Commissione finanze, merita in primo luogo segnalare la disposizione di cui alla lettera g-ter) dell'articolo 5, laddove, al comma 1-bis dell'articolo 38-bis, di cui si prospetta l'inserimento nell'ambito della legge n. 109 del 1994, è conferita una delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo diretto ad agevolare il finanziamento delle società di progetto concessionarie o contraenti generali.

A questo riguardo, si può segnalare, in primo luogo, che l'espressione: «istituti di credito» potrebbe non risultare corretta, qualora si intenda fare riferimento a soggetti esercenti l'attività creditizia propriamente intesa, alla luce delle disposizioni recate dal testo unico in materia bancaria, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 che, in proposito, utilizza la dizione: «banche».

Si potrebbe inoltre prospettare alle competenti Commissioni l'opportunità di precisare, alla lettera b), la quale consente alla società finanziata la costituzione di un privilegio generale su tutti i suoi beni e i suoi crediti, il soggetto a cui favore opera il privilegio stesso.

Ulteriori considerazioni possono farsi con riferimento all'articolo 5-bis che stabilisce che il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997, applicato per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e private di preminente interesse nazionale destinate all'erogazione di servizi di pubblica utilità, deve essere determinato in modo da «comprendere nel suo ammontare la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche» di cui al capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993.

Anche in questo caso, si potrebbe suggerire alle Commissioni competenti l'opportunità di procedere ad una parziale riformulazione del testo, in modo da chiarirne il contenuto. Va infatti considerato che, in base al citato articolo 63, il canone è sostitutivo della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; in altri termini, i comuni e le province possono disporre, avvalendosi della potestà regolamentare attribuita loro dall'articolo 52 del medesimo decreto legislativo n. 446, di assoggettare le occupazioni, sia permanenti che temporanee, al pagamento del canone anziché alla corresponsione della tassa.

Potrebbe quindi risultare opportuno chiarire se la modifica prospettata intenda intervenire, oltre che allo scopo di unificare gli adempimenti cui i soggetti interessati sarebbero tenuti, anche al fine di stabilire la misura del canone, per cui lo stesso non potrebbe essere comunque inferiore alla entità per la tassa dovuta per la medesima fattispecie.

Da ultimo, segnalo all'attenzione dei colleghi le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 2 e successivi, che meritano una valutazione positiva, in quanto prevedono l'adozione di un programma pluriennale straordinario volto alla realizzazione di infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo ed all'ammodernamento, tra le altre, delle strutture del Corpo della Guardia di finanza. A questo scopo si dispone l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un comitato chiamato a formulare pareri sullo schema di programma, di cui farebbe parte anche il comandante generale del Corpo della Guardia di finanza o un suo delegato.

 

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (C. 2032 Governo).

 

 

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI BENVENUTO, GRANDI, TOLOTTI, AGOSTINI, CENNAMO, NICOLA ROSSI, GALEAZZI, FLUVI, COLUCCINI, PISTONE E LETTIERI

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2032, recante «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti,

premesso che:

viene confermata la vocazione centralista del Governo che sistematicamente mortifica il ruolo delle regioni;

le risorse stanziate sono ridotte rispetto alle aspettative e agli impegni assunti dal Governo, nonché insufficienti a rimodernare il settore delle infrastrutture del nostro Paese;

sono apprezzabili gli interventi a favore del trasporto aereo;

è confermato il modo di procedere confuso e contraddittorio del Governo che, privo di un coerente disegno e di una chiara strategia legislativa, continua ad affrontare i problemi delle grandi infrastrutture, dei trasporti e dell'ambiente, articolando i provvedimenti come una sorte di «spezzatino» legislativo;

non è assolutamente accettabile che, come avvenuto in altre occasioni (vedi regolamento dei video-poker), il Governo proceda a chiedere proroghe per l'incapacità di approvare nei tempi prefissati i regolamenti, ritardando così la riforma del sistema delle tasse e dei diritti marittimi, con grave danno degli operatori portuali;

non sono previste incentivazioni per sostituire il parco autoveicoli a propulsione tradizionale con veicoli a minimo impatto ambientale e per il rafforzamento della rete di colonnine di ricarica per veicoli elettrici;

i problemi legati alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente sono o ignorati o affrontati in modo disordinato e casuale senza collegare le vicende dei trasporti (blocco del traffico nelle aree colpite dallo smog; insufficienza di un piano organico di incentivi fiscali per interventi a sostegno di una mobilità sostenibile);

sono modesti, anzi irrisori, i provvedimenti di defiscalizzazione e di incentivazione a favore delle attività marittime per rendere concrete le cosiddette «autostrade del mare»

 

esprime parere favorevole

con le seguenti condizioni:

1) provvedano le Commissioni ad aggiungere, all'articolo 16, dopo il comma 01, il seguente comma:

02. Al comma 32 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole «43 per cento» sono sostituite da «80 per cento»;

2) provvedano le Commissioni ad aggiungere, all'articolo 17, dopo il comma 2, il seguenti comma:

2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2003 nei porti sedi di autorità portuale il gettito della tassa di ancoraggio di cui la capo I titolo V della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il gettito della tassa e dei diritti marittimi di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni ed integrazioni affluiscono ai bilanci delle rispettive autorità portuali.

 

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (C. 2032 Governo).

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2032, nel testo modificato dalle Commissioni riunite VIII e IX;

valutate positivamente le disposizioni dallo stesso recate dirette a promuovere e agevolare la realizzazione di opere e infrastrutture;

esprime parere favorevole

 

con le seguenti osservazioni:

a) relativamente al capoverso 1-bis della lettera g-ter) dell'articolo 5, valutino le Commissioni di merito che l'espressione: «istituti di credito» potrebbe non risultare corretta, qualora si intenda fare riferimento a soggetti esercenti l'attività creditizia propriamente intesa, alla luce delle disposizioni recate dal testo unico in materia bancaria, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 che, in proposito, utilizza la dizione: «banche»;

b) con riferimento alla lettera b) del medesimo capoverso, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di individuare il soggetto a cui favore verrebbe costituito il privilegio generale su tutti i beni e i crediti della società finanziata e in particolare se si tratti del soggetto finanziatore;

c) con riferimento all'articolo 5-bis, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare l'esatto contenuto dell'affermazione per cui il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997, va determinato in modo da «comprendere nel suo ammontare la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche», ed in particolare se debba intendersi nel senso che la misura del medesimo canone non possa essere inferiore alla entità della tassa dovuta per la medesima fattispecie.

 

la IV Commissione ha espresso parere favorevole con condizione

 

CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA

Resoconto della IV Commissione permanente (Difesa)  

 

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 30 gennaio 2002. - Presidenza del presidente Luigi RAMPONI. - Intervengono il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Roberto Tortoli ed il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Walter Cesare Viceconte.

 

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti. C. 2032 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e IX). (Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

 

Cesare RIZZI (LNP), relatore, illustra il contenuto del provvedimento per quanto di competenza della Commissione, rilevando che l'articolo 12 è volto a predisporre un programma straordinario di interventi per la realizzazione di infrastrutture ed impianti per i Corpi militari dello Stato e per la polizia di Stato e che l'articolo 15 reca disposizioni in materia di Capitanerie di porto-guardia costiera.

Illustra quindi la sua proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 2).

 

Il sottosegretario Guido Walter Cesare VICECONTE ribadisce le motivazioni delle disposizioni in esame.

 

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione formulata dal relatore.

 

ALLEGATO 2

 

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (C. 2032 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2032: «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti»;

condivisa la previsione di cui all'articolo 12, commi da 2 a 7, di predisporre un programma straordinario di interventi per la realizzazione di infrastrutture ed impianti per i Corpi militari dello Stato e per la Polizia di Stato, nonché la previsione di cui all'articolo 15, recante disposizioni in materia di Capitanerie di porto-guardia costiera,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 12, comma 4, valutino le Commissioni di merito la necessità di modificare il riferimento al comma 1 ivi previsto con un richiamo al comma 2 della medesima disposizione.

 

 

mentre la X Commissione ha espresso parere favorevole con condizione e osservazioni.

 

CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA Resoconto della X Commissione permanente

(Attività produttive, commercio e turismo)  

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 febbraio 2002. - Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 10.10.

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti. C. 2032 Governo. (Parere alle Commissioni riunite VIII e IX). (Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

 

Luigi D'AGRÒ (UDC), relatore, illustra il provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica, volto a definire un quadro complessivo degli interventi proposti dal Governo nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, recando disposizioni di varia natura finalizzate all'obiettivo di accelerare la realizzazione di opere infrastrutturali, con particolare riferimento ai settori della viabilità e dei trasporti marittimi.

Rileva come il provvedimento possa considerarsi suddiviso in due grandi settori, quello degli interventi nel campo delle infrastrutture e delle opere pubbliche in generale e quello degli interventi nel settore dei trasporti. Per quanto riguarda il primo settore, il disegno di legge è sostanzialmente diretto a proseguire nella linea della semplificazione delle procedure per la realizzazione di infrastrutture e di opere pubbliche, già avviata dal Governo con l'approvazione della cosiddetta legge-obiettivo. Esso reca diverse disposizioni di carattere ordinamentale, che, in qualche misura, vanno a «fare sistema» con quanto già previsto dalla legge finanziaria per il 2002, integrando la relativa disciplina nel settore dei lavori pubblici. Per quanto riguarda il secondo settore, il provvedimento raccoglie una serie di interventivolti a favorire le diverse modalità di trasporto.

Si tratta di un provvedimento estremamente ampio ed articolato, che l'esame presso le Commissioni riunite ambiente e trasporti ha contribuito ad arricchire ulteriormente, atteso che il testo è passato dai venti articoli iniziali agli attuali trentatré: peraltro le Commissioni riunite sono significativamente intervenute anche sugli articoli già presenti nel testo originario del disegno di legge.

Considerata la sede in cui la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge nel testo licenziato dalle Commissioni riunite, appare a suo avviso opportuno non tanto soffermarsi su un'analisi del contenuto delle singole disposizioni, quanto piuttosto evidenziare le norme suscettibili di avere una connessione con le tematichedi competenza della Commissione.

Osserva preliminarmente - come del resto già rilevato dalla Commissione in sede di espressione del parere sul documento di programmazione economico-finanziaria - come meriti una valutazione positiva ogni intervento legislativo che consenta di accelerare la realizzazione di infrastrutture ed opere pubbliche e di eliminare i vincoli che penalizzano il sistema italiano dei trasporti e della logistica.

Passando ad illustrare le disposizioni recate dal disegno di legge, segnala in particolare l'articolo 3, che ha la finalità di consentire alla pubblica amministrazione di attuare le procedure impositive di servitù, previste dalle leggi in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque ed energia, anche per gli impianti già eseguiti e utilizzati. Le Commissioni hanno modificato il testo originario dell'articolo 3 prevedendo, in particolare, che a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità - recentemente differita al 30 giugno 2002 - l'autorità pubblica possa disporre l'acquisizione del bene immobile su cui sia stata imposta la servitù al patrimonio di soggetti, tanto pubblici quanto privati, titolari di concessioni, autorizzazioni e licenze che svolgano servizi di pubblica utilità nei predetti settori. La norma è finalizzata ad agevolare la realizzazione di opere funzionali allo svolgimento di servizi di pubblica utilità. In proposito rileva l'opportunità di una riformulazione del comma 1-ter - il quale prevede che i beni acquisiti dall'autorità pubblica possano essere destinati al patrimonio di soggetti anche privati -, volta a chiarire meglio l'intento del legislatore.

Sottolinea inoltre come le Commissioni abbiano approvato una serie di emendamenti riferiti all'articolo 5, che apporta modifiche alla legge 109 del 1994 (legge quadro sui lavori pubblici). Con la disposizione recata dal comma 1, lettera e), n. 2), viene infatti previsto che la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi ai fini dell'attività delle fondazioni bancarie e che queste ultime e le Camere di commercio, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e promozione dello sviluppo economico da esse perseguiti, possano presentare studi di fattibilità o proposte di intervento ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici da effettuare con il metodo del project financing.

Sempre con riferimento all'articolo 5, evidenzia la disposizione recata dal comma 1-bis, che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo volto ad agevolare il finanziamento delle società di progetto concessionarie o contraenti generali da parte degli istituti di credito. Fra i criteri e i princìpi direttivi della delega viene fra l'altro previsto, (peraltro, anche in questo caso con una formulazione a suo avviso piuttosto generica) che i diritti dei terzi contraenti delle società finanziate dovranno essere salvaguardati con adeguata forma di pubblicità, attraverso lo strumento del registro delle imprese.

L'articolo 5-bis, introdotto dalle Commissioni riunite, interviene in materia di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in occasione della realizzazione di opere destinate all'erogazione di servizi di pubblica utilità. Si tratta, anche in questo caso, di una disposizione che interviene positivamente per agevolare la realizzazione di tali opere, prevedendo che il canone applicato da province e comuni alle occupazioni permanenti e temporanee per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e private di preminente interesse nazionale destinate all'erogazione di servizi di pubblica utilità sia determinato in modo tale da comprendere nel suo ammontare anche la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché ogni altro onere imposto dalle province e dai comuni per le occupazioni connesse con la realizzazione di tali infrastrutture.

Sottopone poi all'attenzione della Commissione la disposizione di cui all'articolo 7, in materia di attivazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture, nel quale le Commissioni riunite hanno introdotto il comma 1-bis che riscrive il comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 443 del 2001 (cosiddetta legge obiettivo). La finalità della nuova formulazione è quella di superare le obiezioni espresse sul testo vigente dalle regioni, prevedendo un ruolo più incisivo e una maggiore tutela delle medesime e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997. Osserva in proposito che il testo approvato dalle Commissioni non recepisce la modifica già approvata dalla Camera con l'articolo 26 del disegno di legge collegato in materia di mercati e volta a prevedere che il Governo, nell'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, proceda anche sulla base della finalità di garanzia della sicurezza strategica e di contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese. Si tratta di un aspetto su cui sarà opportuno richiamare l'attenzione delle Commissioni riunite, anche al fine di evitare che la Camera deliberi sulla stessa materia in modo difforme a distanza di poche settimane.

Rileva conclusivamente come le disposizioni del provvedimento che interessano direttamente le competenze della Commissione siano piuttosto limitate: peraltro, pur preannunziando sin d'ora un giudizio sostanzialmente positivo sul provvedimento, si dichiara disponibile a valutare, ai fini della predisposizione della sua proposta di parere, osservazioni e rilievi che potranno emergere nel corso del dibattito.

 

Valter ZANETTA (FI), dopo aver rilevato come il provvedimento sia nell'insieme condivisibile, interviene sull'articolo 13, recante disposizioni in materia di impianti a fune, sottolineando la difficile situazione in cui versano gli esercenti tali impianti a causa del mancato innevamento delle zone montane. Ritiene che in assenza di rilevanti interventi pubblici il settore non sia in grado di affrontare tale frangente, per cui auspica che la proroga di un anno - prevista dalla legge finanziaria per il 2001 - dei termini relativi alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con il decreto del ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 sia portata a due anni, in tal modo rispondendo alle istanze avanzate dalle regioni interessate.

Interviene quindi sull'articolo 18, concernente disposizioni sugli interporti, sottolineando l'inopportunità di disperdere tra una molteplicità di iniziative le già limitate risorse previste, che a suo avviso andrebbero più utilmente destinate a finanziare i 12 interporti indicati dalla normativa vigente.

 

Bruno TABACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 febbraio 2002. - Presidenza del presidente Bruno TABACCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Mario Valducci.

 

 

La seduta comincia alle 15.

 

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti. C. 2032 Governo. (Parere alle Commissioni riunite VIII e IX). (Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazioni).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta di ieri.

Bruno TABACCI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare la sua proposta di parere.

 

Luigi D'AGRÒ (UDC), relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizione ed osservazioni (vedi allegato 1), precisando che le osservazioni di cui alle lettere b) e c) recepiscono alcuni spunti emersi dal dibattito di ieri.

 

Antonio RUGGHIA (DS-U), pur apprezzando lo sforzo compiuto dal relatore per recepire alcune indicazioni emerse dal dibattito, dichiara che il suo gruppo mantiene una posizione contraria sul provvedimento, che appare inadeguato rispetto agli obiettivi perseguiti, nonostante i tentativi di migliorarne il testo compiuti dall'opposizione, i cui emendamenti sono stati tutti respinti presso le Commissioni di merito.

Sottolinea, in particolare, l'insufficienza delle somme previste per il finanziamento degli interventi aeroportuali, di cui all'articolo 10, nonché di quelle previste per gli interventi in tema di trasporto ferroviario e di sviluppo del trasporto ferroviario di merci, di cui all'articolo 19. Considerata l'estrema importanza di tali settori, sollecita quanto meno l'inserimento di osservazioni in proposito nel parere formulato dal relatore.

Nel complesso, la visione strategica sottesa al provvedimento appare miope, essendo perseguita con interventi inadeguati oppure non ben mirati. Cita, a titolo di esempio, la problematica dell'inquinamento atmosferico, sottolineando la carenza di incentivi volti a favorire la diffusione di veicoli non inquinanti. Per quanto concerne il trasporto su gomma, sottolinea la necessità di interventi sui valichi. Anche le somme previste per l'ammodernamento delle infrastrutture portuali di cui all'articolo 17 sono a suo avviso insufficienti.

Addirittura scandalosa gli appare, poi, la scelta compiuta, in merito alla TAV, con l'articolo 6; ricorda in proposito le decisioni precedentemente assunte riguardo all'interruzione delle concessioni rilasciate alla TAV Spa, in considerazione degli enormi aumenti di spesa intervenuti rispetto agli accordi iniziali, nonché di una serie di questioni su cui è intervenuta la stessa Autorità antitrust e che sono state ampiamente dibattute presso le Commissioni di merito.

Sottolinea inoltre l'esigenza di proseguire lungo la strada del decentramento sancita dalle modifiche al titolo V della Costituzione e già avviata con una serie di scelte compiute precedentemente: le decisioni assunte con l'articolo 5 in tema di lavori pubblici sembrano invece non tener conto di tale percorso ed analoga considerazione può farsi per quanto concerne l'articolo 17. Per tale motivo il provvedimento, oltre a risultare inadeguato e deludente, darà anche l'avvio ad una serie di contenziosi tra Stato e regioni.

 

Luigi D'AGRÒ (UDC), relatore, si dichiara disponibile ad accogliere i suggerimenti formulati dall'onorevole Rugghia in merito agli articoli 10 e 19. Riformula pertanto in tal senso la sua proposta di parere (vedi allegato 2), pur sottolineando che le scelte operate in questa sede non sono vincolanti per le Commissioni di merito.

 

Sergio GAMBINI (DSU) chiede che la proposta di parere formulata dal relatore venga posta in votazione per parti separate, dichiarando che il suo gruppo esprimerà voto contrario sulla prima parte e si asterrà nella votazione della condizione e delle osservazioni.

La Commissione, con distinte votazioni, approva la prima parte della proposta di parere formulata dal relatore e quindi la condizione e le osservazioni.

 

La seduta termina alle 15.20.

 

ALLEGATO 1

 

 

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (C. 2032 Governo).

 

 

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2032, recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, nel testo risultante dagli emendamenti approvati,

valutato positivamente un intervento legislativo volto a consentire di accelerare la realizzazione di infrastrutture ed opere pubbliche e di eliminare i vincoli che penalizzano il sistema italiano dei trasporti e della logistica, dal momento che tale politica appare suscettibile di positivi effetti per il sistema produttivo nazionale attraverso la riduzione dei tempi e dei costi di trasporto per le imprese;

rilevato che la Camera ha recentemente approvato il disegno di legge C. 2031, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, il cui articolo 26 prevede una integrazione all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, nel senso di prevedere che il Governo, nell'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, proceda anche sulla base della finalità di garanzia della sicurezza strategica e di contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese;

delibera di esprimere

 

 

parere favorevole:

con la seguente condizione:

all'articolo 7, comma 1-bis, capoverso 1, terzo periodo, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché a fini di garanzia della sicurezza strategica e di contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese»;

e con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni l'opportunità di riformulare l'articolo 3, comma 1-ter, chiarendo quali fattispecie e condizioni consentano all'autorità pubblica di disporre l'acquisizione di un bene immobile oggetto di servitù al patrimonio di soggetti, pubblici o privati, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze che svolgano servizi di pubblica utilità, nonché chi sia il soggetto tenuto al pagamento del risarcimento del danno spettante al proprietario del bene immobile;

b) con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 13, valutino le Commissioni la possibilità di prevedere una proroga biennale dei termini relativi alle scadenze temporali riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali degli impianti a fune, ferma restando in ogni caso l'esigenza primaria dell'idoneità al funzionamento e della sicurezza di tali impianti;

c) con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 18, valutino le Commissioni l'opportunità di evitare che, attraverso la modifica dell'articolo 24, comma 1, lettera e), della legge n. 57 del 2001, si determini una eccessiva dispersione delle risorse finanziarie a disposizione per il completamento e il riequilibrio della rete interportuale nazionale, apparendo preferibile impiegare tutte le risorse disponibili per il completamento funzionale degli interporti già individuati e ammessi al finanziamento.

 

ALLEGATO 2

 

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (C. 2032 Governo).

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2032, recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, nel testo risultante dagli emendamenti approvati;

valutato positivamente un intervento legislativo volto a consentire di accelerare la realizzazione di infrastrutture ed opere pubbliche e di eliminare i vincoli che penalizzano il sistema italiano dei trasporti e della logistica, dal momento che tale politica appare suscettibile di positivi effetti per il sistema produttivo nazionale attraverso la riduzione dei tempi e dei costi di trasporto per le imprese;

rilevato che la Camera ha recentemente approvato il disegno di legge C. 2031, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, il cui articolo 26 prevede una integrazione all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, nel senso di prevedere che il Governo, nell'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, proceda anche sulla base della finalità di garanzia della sicurezza strategica e di contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese,

 

delibera di esprimere

 

 

parere favorevole

con la seguente condizione:

all'articolo 7, comma 1-bis, capoverso 1, terzo periodo, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché a fini di garanzia della sicurezza strategica e di contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese»;

e con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni l'opportunità di riformulare l'articolo 3, comma 1-ter, chiarendo quali fattispecie e condizioni consentano all'autorità pubblica di disporre l'acquisizione di un bene immobile oggetto di servitù al patrimonio di soggetti, pubblici o privati, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze che svolgano servizi di pubblica utilità, nonché chi sia il soggetto tenuto al pagamento del risarcimento del danno spettante al proprietario del bene immobile;

b) con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 13, valutino le Commissioni la possibilità di prevedere una proroga biennale dei termini relativi alle scadenze temporali riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali degli impianti a fune, ferma restando in ogni caso l'esigenza primaria dell'idoneità al funzionamento e della sicurezza di tali impianti;

c) con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 18, valutino le Commissioni l'opportunità di evitare che, attraverso la modifica dell'articolo 24, comma 1, lettera e), della legge n. 57 del 2001, si determini una eccessiva dispersione delle risorse finanziarie a disposizione per il completamento e il riequilibrio della rete interportuale nazionale, apparendo preferibile impiegare tutte le risorse disponibili per il completamento funzionale degli interporti già individuati e ammessi al finanziamento;

d) valutino le Commissioni la possibilità di incrementare le risorse per il finanziamento dei fondi di cui all'articolo 10, comma 1, ed all'articolo 19, comma 6, al fine di realizzare necessari interventi aeroportuali e di favorire lo sviluppo del trasporto per ferrovia.

 

 

 

 Infine, il Comitato per la legislazione ha prodotto un  Parere con condizioni e osservazioni

 

CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA

Resoconto del Comitato per la legislazione

ESAME AI SEENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 27 febbraio 2002. - Presidenza del Presidente Enzo TRANTINO. - Interviene il sottosegretario alle infrastrutture e trasporti, Guido Viceconte.

La seduta comincia alle 14.15.

 

Disegno di legge:

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti. (C. 2032 N.T.).

(Parere alla VIII e IX Commissione). (Esame e conclusione. - Parere con condizioni e osservazioni).

 

 

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge.

 

Giuseppe DETOMAS, relatore, intende portare a conoscenza del Comitato la sensazione di disagio che gli è derivata dalla lettura del provvedimento in esame.

Il testo pervenuto all'esame del Comitato, costituisce infatti, a suo avviso, un esempio paradigmatico di inosservanza delle regole di tecnica legislativa e delle indicazioni, contenute nelle circolari presidenziali e ormai consolidate nella giurisprudenza del Comitato, il cui rispetto è finalizzato ad assicurare la qualità dei testi normativi.

Un'illustrazione dettagliata del provvedimento rivelerebbe impietosamente le caratteristiche negative che esso presenta; ritiene preferibile procedere direttamente quindi all'illustrazione della proposta di parere nella quale sono contenuti i rilievi che si possono formulare alla luce dei parametri che regolano l'attività consultiva del Comitato.

Ricordando che il provvedimento è già stato esaminato dal Comitato e inviato nuovamente a seguito dell'inserimento di nuove disposizioni di delega legislativa, formula quindi la seguente proposta di parere:

 

«Il Comitato per la legislazione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2032,

rilevato che il disegno di legge risulta tuttora privo di clausole di coordinamento con la normativa vigente,

rilevato che, dopo la fase emendativa svolta presso le Commissioni riunite, il testo presenta un più spiccato carattere di disomogeneità, constatato che il disegno di legge contiene numerose modifiche ad atti legislativi anche assai recenti e adottati nel corso della XIV legislatura, nonché proroghe o differimenti di termini previsti dalla legislazione vigente e che tali interventi sono - generalmente - indice di una pregressa legislazione non sufficientemente «progettata»,

constatato che numerose disposizioni sono dettate «nelle more» della predisposizione di interventi di riforma di più ampio respiro, e che tale rinvio ad una futura e diversa disciplina genera aspettative e incertezze per i destinatari delle disposizioni in questione,

ritenuta comunque necessaria una maggiore attenzione nella redazione del testo con particolare riferimento ad un corretto uso della terminologia, alle modalità di citazione degli atti richiamati e all'individuazione dei termini,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

la tecnica della novellazione sia utilizzata conformemente a quanto indicato nel punto 9 della circolare n. 1 del 2001, secondo la quale «l'unità minima del testo da sostituire [...] è preferibilmente il comma (o comunque un periodo, o una lettera di un comma, o un numero contenuto in una lettera), anche quando si tratti di modificare una singola parola o un insieme di parole» e «che ogni norma recante una «novella» ad un determinato atto costituisca un articolo a sé stante, anziché un comma di un articolo recante più «novelle» a diversi atti legislativi». La prima raccomandazione è stata disattesa in numerose disposizioni: all'articolo 5, all'articolo 5-bis, all'articolo 14-bis, all'articolo 16, all'articolo 20-ter. La seconda non è stata rispettata né all'articolo 5 che novella due atti distinti: la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e la legge 19 marzo 1990, n. 55 (commi 2 e 2-bis), la rubrica di tale articolo - peraltro - da conto solo delle prime modifiche; né all'articolo 16 che novella la legge 28 dicembre 2001, n. 448, la legge 27 febbraio 1998, n. 30 e la legge 7 marzo 2001, n. 51. Novelle al medesimo atto, la legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono, invece, contenute in due distinti articoli: l'articolo 14-bis e l'articolo 16, comma 01;

le norme di delegazione legislativa al Governo siano contenute in autonomi articoli, così come richiesto al punto 2, lett. d), della menzionata circolare: diversamente avviene all'articolo 5, comma 1-bis, e all'articolo 7, comma 2-bis;

agli articoli 5, comma 1, lett. d)-octies n. 3 e comma 4 e 18, comma 3-ter, le disposizioni abrogative siano formulate in modo coerente rispetto a quanto stabilito dal punto 3, legge g) della circolare che censura le clausole di abrogazione innominata; parimenti l'abrogazione di cui all'articolo 7, comma 1-octies, sia formulata intervenendo sugli atti normativi in questione e non con la formula «limitatamente alla parte in cui ...»;

all'articolo 10, si riformulino i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, in modo da chiarire il rapporto tra i diversi atti normativi e amministrativi previsti ed esplicitando, in particolare, la funzione del regolamento di delegificazione, di cui al comma 2-quater, individuando altresì - ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 - le norme generali regolatrici della materia;

all'articolo 19, comma 4, si ribadisce la necessità di integrare la previsione di delegificazione, determinando le norme generali regolatrici della materia e disponendo l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari, così come previsto dall'articolo 17, comma 2 della citata legge n. 400 del 1988;

agli articoli 9-bis, comma 1, lett. e), 11, comma 4-bis, 11-ter, comma 2, coerentemente con quanto stabilito dal punto 2, lett. h), della predetta circolare, non si individuino espressamente né gli atti, né gli organi competenti ad adottarli in relazione agli adempimenti previsti nelle relative disposizioni;

 

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

agli articoli 18, comma 3-bis e 9, comma 2-bis, dovrebbe - in primo luogo - verificarsi se le norme qualificate di interpretazione autentica siano effettivamente tali e non configurino modifiche sostanziali alla legislazione vigente con effetti retroattivi; ove effettivamente si trattasse di norme di interpretazione autentica, ai sensi del punto 3, lett. l), si provveda a riformulare le relative disposizioni e a collocarle in singoli articoli, opportunamente rubricati».

 

Enzo TRANTINO, presidente, nel condividere le riserve espresse dal relatore, sotto il profilo della tecnica legislativa, sul disegno di legge in esame, formula un auspicio affinché nella produzione legislativa non si debba registrare un crescente spostamento dell'attenzione del legislatore su tematiche e questioni che investono prevalentemente il Nord del paese. Ciò non significa rivendicare per il Sud l'attribuzione di privilegi o facilitazioni, ma soltanto affermare l'esigenza del rispetto di normali logiche che presiedono a scelte politiche equilibrate, e, per quanto riguarda il Sud pagate con sacrifici umani e ambientali.

 

Guido VICECONTE, sottosegretario alle infrastrutture e trasporti, manifesta la disponibilità del Governo a valutare i suggerimenti del Comitato nell'ulteriore prosieguo dell'iter parlamentare del provvedimento.

 

Il Comitato approva la proposta di parere illustrata dal relatore.

 

e la Commissione bilancio ha presso un parere favorevole con condizioni e osservazione.

 

CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA

Resoconto della V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione)  

SEDE CONSULTIVA

 

Martedì 26 febbraio 2002. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vito Tanzi.

La seduta comincia alle 13.

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti. C. 2032 Governo (nuovo testo).

(Parere alle Commissioni riunite VIII e IX). (Esame e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame.

 

Marino ZORZATO (FI), relatore, osservato preliminarmente che in considerazione delle numerose modifiche apportate dalle Commissioni di merito al disegno di legge recante misure in materia di infrastrutture e trasporti, collegato alla manovra finanziaria per il 2002, potrebbe essere utile un'integrazione dei dati risultanti dalla relazione tecnica con riferimento alle parti modificate, si sofferma sugli articoli suscettibili di produrre conseguenze finanziarie.

L'articolo 2, comma 7-bis (introdotto dalle Commissioni) dispone che i fondi non utilizzati destinati alla realizzazione dei programmi di edilizia agevolata, di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991, vengano destinati ai maggiori oneri derivanti dall'adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza, «nonché alla copertura finanziaria degli interventi previsti al comma 4, 5 e 6» dello stesso articolo 2. Osserva innanzitutto che la disposizione non individua con esattezza gli interventi onerosi cui sono destinati i fondi disponibili dell'articolo 22, comma 3, della legge n. 67 del 1988, concernente la realizzazione di programmi di edilizia agevolata, non essendo individuati con precisione i soggetti cui saranno erogati i finanziamenti per l'adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza. Inoltre la norma fa riferimento alla copertura finanziaria degli interventi di cui al comma 4, che in realtà non appare suscettibile di determinare maggiori oneri in quanto si limita a dettare le modalità per l'aggiudicazione di gare d'appalto relative agli interventi in materia di edilizia sovvenzionata. Infine, sembrerebbe che i commi 5 e 6 già attingano alla disponibilità richiamata dalla norma in esame, infatti utilizzano le disponibilità dello stanziamento destinato alla realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale di cui all'articolo 18 della legge n. 152 del 1991, che in parte è alimentato dalle risorse di cui al citato articolo 22, comma 3, della legge n. 67 del 1988. Appare comunque necessario che il Governo assicuri l'esistenza di risorse non utilizzate sulle predette autorizzazioni di spesa, in quanto - in assenza di tali risorse - la disposizione risulterebbe priva di effetti sostanziali.

Rileva l'opportunità di acquisire chiarimenti in merito ai possibili effetti di minor gettito derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera 0a2) (introdotto dalle Commissioni) che estende per un periodo triennale, a decorrere dal 1o giugno 2002, i benefici previsti ai commi 6 e 7 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nonché agli effetti finanziari dell'articolo 5, comma 1 punto b3) (introdotto dalle Commissioni) che permetterebbe la corresponsione, negli appalti di lavori pubblici, di somme superiori rispetto a quelle consentite dalle norme ora in vigore, con possibili riflessi sul fabbisogno nelle amministrazioni concedenti; un risparmio per il bilancio dello Stato o degli enti interessati, derivante dalla mancata corresponsione del prezzo per la realizzazione degli interventi da parte dei soggetti affidatari, ma al contempo una diminuzione nel patrimonio degli enti stessi conseguente alla cessione dei beni.

Segnala che l'istituzione di un nuovo centro di responsabilità amministrativa nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato al funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici, disposta dall'articolo 5, commi 5 e 5-ter (introdotti dalle Commissioni), presenta taluni aspetti problematici sotto il profilo della conformità alla vigente legislazione contabile. Rileva in particolare che nell'ambito del centro di responsabilità di nuova istituzione non si prevede la costituzione di un'apposita unità previsionale di base cui destinare le risorse sopra elencate (se non implicitamente al comma 5-bis, secondo periodo); non si individua l'unità previsionale di base del centro di responsabilità «Opere pubbliche ed edilizia» (tra l'altro ivi erroneamente indicato come «Opere pubbliche ed edilizia statale») dalla quale derivare le risorse per la dotazione del nuovo centro di responsabilità; l'indicazione sembrerebbe riferita all'u.p.b. 3.1.1.0 - Funzionamento, esposta nel centro di responsabilità testè richiamato; non risulta in alcun modo quantificato l'ammontare delle risorse destinate a confluire nel centro di responsabilità di nuova istituzione e contestualmente sottratte all'u.p.b. esposta nel bilancio per l'anno 2002, limitandosi il testo ad un generico riferimento ad una «quota parte». Segnala infine che la dotazione di una nuova unità previsionale di base deve trovare fondamento in una disposizione legislativa che ne quantifichi direttamente l'importo ovvero preveda criteri e parametri per la puntuale quantificazione. Sottolinea, quindi, per quanto riguarda la copertura dell'onere di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, che pur presentando l'accantonamento utilizzato la necessaria disponibilità, al comma 5 non è specificato che l'autorizzazione di spesa ha carattere annuo.

Evidenzia la necessità che il Governo chiarisca se possano derivare riflessi finanziari sui bilanci degli enti locali dalla previsione dell'articolo 5-bis (introdotto dalle Commissioni) in base alla quale il canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, applicato alle occupazioni permanenti e temporanee per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e private di preminente interesse nazionale destinate all'erogazione di servizi di servizi di pubblica utilità, è determinato in modo da comprendere nel suo ammontare la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché ogni altro onere imposto dalle province e dai comuni per le occupazioni connesse con la realizzazione di dette infrastrutture.

Riguardo alle disposizioni in materia di ferrovie di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6, che abrogano i commi 2 e 4 dell'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, permettendo in tal modo il proseguimento delle concessioni rilasciate dall'ente Ferrovie dello Stato alla TAV Spa, riguardanti le tratte ad alta velocità ed i sottostanti rapporti di general contracting instaurati dalla TAV Spa e dei programmi di ammodernamento e di potenziamento delle infrastrutture ferroviarie reintroducendo la possibilità di sottoscrivere atti integrativi e di approvare varianti in corso d'opera in relazione alle convenzioni stipulate dalle aziende ferroviarie in concessione e in gestione commissariale governativa con i soggetti esecutori, appaiono necessari chiarimenti del Governo in ordine al venir meno degli effetti di miglioramento del fabbisogno per gli anni 2002 e 2003 ascritti dalla legge finanziaria 2001 alla norma ora abrogata (quantificati in 70 miliardi di lire nel 2002 e 100 miliardi di lire nel 2003) nonché alle possibili conseguenze, in termini di inefficiente utilizzo delle risorse finanziarie della FS s.p.a. e dei possibili riflessi finanziari per lo Stato, che ne possiede interamente il capitale sociale, della risoluzione prima e del ripristino ora dei rapporti contrattuali con i general contractor.

Osserva che l'autorizzazione ad impegnare, entro l'anno 2002, le disponibilità in conto competenza o in conto residui di appositi stanziamenti di conto capitale destinati alle Ferrovie dello Stato non impegnati entro l'esercizio 2001 disposta dall'articolo 6, comma4, si riferisce a due distinte tipologie di stanziamenti: gli stanziamenti previsti nell'anno 2001 ma non impegnati entro il termine dell'esercizio, cioè gli stanziamenti che costituiscono disponibilità in conto competenza dell'esercizio 2001; gli stanziamenti previsti in esercizi precedenti all'anno 2001, ma non ancora impegnati entro il termine di tale anno, cioè gli stanziamenti che costituiscono disponibilità in conto residui dell'esercizio 2001. Nella prima ipotesi, la disposizione non innova la legislazione vigente, in quanto autorizza l'impegno nell'anno 2002 di stanziamenti che - ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del R.D. 2440 del 1923 - possono essere impegnati nell'esercizio 2002 e nei due (o tre) esercizi successivi. Nella seconda ipotesi, la norma deroga alla legislazione vigente nel caso di stanziamenti iscritti in bilancio da più di un triennio (o da più di un quadriennio) rispetto all'anno 2002. Infatti, secondo il citato articolo 36, tali stanziamenti non sarebbero più utilizzabili dopo l'anno 2001, in quanto economie di spesa. A questo riguardo sottolinea che la deroga prevista dalla disposizione non appare coerente con il principio di annualità del bilancio, in quanto autorizza l'utilizzo di stanziamenti che sono stati definitivamente acquisiti al bilancio 2001, oramai chiuso. Identiche osservazioni sono riferibili all'articolo 18, comma 2, che autorizza ad impegnare, entro l'anno 2002, le disponibilità in conto competenza o in conto residui di appositi stanziamenti di conto capitale destinati al trasporto intermodale non impegnati entro l'esercizio 2001.

Osserva quindi che anche la disposizione di cui all'articolo 6-bis (introdotto dalle Commissioni) in materia di regolazione di partite debitorie con le ferrovie concesse ed in ex gestione commissariale non appare conforme alla vigente disciplina contabile, in quanto individua criteri di ripartizione di risorse già completamente impegnate e quindi giuridicamente assegnate nell'esercizio 2001. Infatti, il capitolo di spesa che accoglie tali risorse (n. 2414), iscritto nell'ambito dell'u.p.b. 5.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, ha esaurito la propria dotazione di competenza ed è stato iscritto nel bilancio per l'anno 2002 ai fini della sola gestione dei residui passivi.

Per quanto riguarda l'attivazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture di cui all'articolo 7, comma 1 (limiti di impegno quindicennali di 193.900.000 euro per l'anno 2002, di 190.400.000 euro per l'anno 2003 e di 149.400.000 euro per l'anno 2004 per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale), rileva che dalla formulazione della relazione tecnica non risulta chiaro se le risorse attivate permettano per intero la progettazione e la realizzazione delle opere considerate più urgenti oppure consentano solamente di dare inizio alla loro realizzazione. Sul punto pertanto appaiono necessari ulteriori dati ed elementi da parte del Governo, anche al fine di valutare se con la norma in esame non si venga in concreto a determinare un successivo obbligo di reperimento di ulteriori risorse finanziarie per il completamento delle opere.

Con riferimento al programma di interventi ed azioni diretti al miglioramento della sicurezza stradale sulla rete nazionale (articolo 8) ed all'istituzione di un Fondo di rotazione per la progettazione di interventi di compensazione ambientale sul sistema stradale (articolo 9, comma 1), rileva l'opportunità di acquisire chiarimenti dal Governo in merito ai singoli interventi da realizzare, tenuto conto che gli stanziamenti autorizzati costituiscono solamente un primo finanziamento per gli interventi medesimi, cui dovrà presumibilmente seguire la destinazione di ulteriori risorse finanziarie.

Fa presente che i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 9 (introdotti dalle Commissioni) sembrano stabilire che la procedura di recupero dei residui passivi contenuta nell'articolo 55, comma 22, della legge n. 449 del 1997 (secondo cui i residui passivi dell'Ente nazionale per le strade derivanti da impegni registrati sulla base di atti formali per i quali siano decorsi i termini di prescrizione alla data del 31 dicembre 1997 sono trasferiti al fondo di riserva del medesimo ente) deve intendersi nel senso che l'Ente nazionale per le strade procede con cadenza periodica alla ricognizione dei residui passivi derivanti da impegni non utilizzabili entro il periodo di validità del piano o del programma nel quale erano originariamente inseriti. Inoltre la norma stabilisce che il recupero dei residui passivi riguardi anche i fondi recati da leggi di spesa in relazione ad opere specifiche non più realizzabili individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e che le risorse così recuperate sono destinate alla copertura di investimenti per opere infrastrutturali. Rilevato preliminarmente che la norma stabilisce il recupero contabile a regime di stanziamenti che altrimenti avrebbero costituito economie di spesa in quanto relativi a debiti prescritti, evidenzia che tale recupero appare privo di effetti finanziari se riferito ad esercizi futuri, in quanto consente il semplice mutamento della destinazione contabile di stanziamenti già scontati nelle previsioni di spesa e nei saldi di finanza pubblica. La disposizione appare invece suscettibile di determinare nuovi oneri se riferita ad esercizi trascorsi, in quanto in tal caso si dovrebbe provvedere al recupero di stanziamenti, autorizzati da leggi di spesa, già confluiti in economia. Al riguardo, segnalando che tale effetto retroattivo potrebbe in concreto determinarsi dal momento che la norma sancisce l'interpretazione autentica di una disposizione già vigente, ritiene necessario che il Governo chiarisca la portata temporale degli effetti della disposizione.

Per quanto riguarda gli interventi per i mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina (articolo 9-ter introdotto dalle Commissioni), anche in relazione all'elevato ammontare di risorse utilizzabili mediante i limiti di impegno autorizzati, appare opportuno che il Governo fornisca ulteriori dati ed elementi circa gli interventi cui tali risorse sono destinate, anche al fine di valutarne la congruità rispetto agli obiettivi perseguiti dalla norma. Segnala inoltre l'esigenza di riformulare la clausola di copertura che prevede oneri nella misura di 20.000.000 di euro «per ciascuno degli anni 2003 e 2004» anziché «a decorrere dall'anno 2003», come sarebbe invece più corretto, tenuto conto della durata degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9-ter.

Con riferimento all'articolo 10, che autorizza un limite di impegno quindicennale di 5.000.000 euro, a decorrere dall'anno 2002, da destinare ad interventi volti ad assicurare un migliore funzionamento delle infrastrutture aereoportuali, andrebbe chiarito se lo stanziamento sia destinato solamente alla dotazione strumentale relativa al controllo bagagli, ovvero anche ad altri interventi di sicurezza, specificandone in tal caso la tipologia ed i costi. In merito alla copertura finanziaria, rileva l'esigenza di riformulare la disposizione sotto il profilo formale, atteso che la copertura non è limitata al solo esercizio finanziario 2002, ma - come precisato dalla stessa norma in sede di quantificazione degli oneri - ha durata pluriennale «a decorrere dal 2002».

Quanto ai maggiori oneri per interventi straordinari per l'occupazione nel settore del trasporto aereo derivanti dall'attuazione dell'articolo 10-bis (introdotto dalle Commissioni), appare necessario che il Governo chiarisca a quali misure di sostegno all'occupazione suscettibili di essere applicate ai lavoratori del settore del trasporto aereo tra quelle contenute nel decreto-legge n. 148 del 1993 si intende fare riferimento. Il Governo dovrebbe inoltre assicurare che le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 52, comma 70, della legge n. 388 del 2000 siano idonee alla copertura degli oneri recati dalla proroga di due anni delle misure relative ai contratti di solidarietà, nonché all'estensione al settore del trasporto aereo delle misure di sostegno del reddito disposte dal decreto-legge n. 148 del 1993. In ordine alla copertura finanziaria, segnalato preliminarmente che la disposizione non è formulata in termini idonei, evidenzia che non è chiaro se il citato limite di 50.000.000 di euro si riferisca all'utilizzo del solo Fondo per l'occupazione ovvero anche dello stanziamento destinato ai contributi per la stipula di contratti di solidarietà. Andrebbe altresì precisato se esso costituisca un limite di spesa annuo (come appare probabile, tenuto conto del carattere permanente degli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 1) ovvero indichi la misura del ricorso alle suddette risorse finanziarie per il solo esercizio in corso. In ogni caso, rileva che l'estensione ai lavoratori del trasporto aereo delle misure vigenti in materia di sostegno dell'occupazione sembra configurare il riconoscimento di diritti soggettivi. I conseguenti oneri non sono, pertanto, suscettibili di essere limitati dalla previsione di un limite di spesa. Segnala, infine, che l'utilizzo del Fondo per l'occupazione e dello stanziamento relativo ai contratti di solidarietà si configura - in assenza di una contestuale, specifica riduzione delle autorizzazioni di spesa che si avvalgono di tali risorse - come una copertura su capitolo, in quanto tale non consentita dalla vigente disciplina contabile (articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978). Ciò premesso, appare necessario acquisire dal Governo un quadro dettagliato dello stato di utilizzo del Fondo per l'occupazione e dello stanziamento previsto dall'articolo 78, comma 15, lettera c), della legge finanziaria per l'anno 2001 e gli ulteriori elementi necessari per accertare se taluna delle autorizzazioni di spesa che si avvalgono delle suddette risorse finanziarie siano suscettibili di essere ridotte senza pregiudicare interventi in corso; nonché riformulare la disposizione in esame, prevedendo - sulla base degli elementi informativi che saranno forniti dal Governo ed in relazione all'effettiva entità degli oneri da coprire - l'espressa riduzione di una o più autorizzazioni legislative di spesa che insistano sui citati stanziamenti.

Rilevato che il funzionamento del Comitato istituito dal comma 5 dell'articolo 12 in materia di conferimento di immobili in uso governativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in assenza di una espressa clausola di neutralità finanziaria, potrebbe dar luogo a nuovi oneri, evidenzia la necessità, che il Governo precisi più analiticamente le finalità degli stanziamenti di cui agli articoli 16 (Misure in favore di imprese armatoriali) e 17 (Ammodernamento delle infrastrutture portuali) al fine di valutare la congruità. Sotto il profilo formale, rileva altresì l'esigenza di riformulare la clausola di copertura relativamente all'articolo 17; quest'ultima prevede, infatti, la riduzione del «Fondo speciale» di conto capitale per l'anno 2002, mentre - atteso che non sono previsti oneri per l'esercizio in corso - sarebbe più corretto fare riferimento alle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 del suddetto Fondo.

Riguardo alle disposizioni in materia di trasporto ferroviario di cui all'articolo 19 (modificato dalle Commissioni), appare necessario che il Governo chiarisca secondo quali modalità le risorse stanziate della norma, da utilizzare nella forma del limite di impegno, possano essere in quota parte impiegate per l'erogazione di un contributo a fondo perduto. Il Governo dovrebbe altresì confermare che i predetti contributi, la cui corresponsione agli aventi diritto è prevista dalla norma come obbligatoria, trovino comunque capienza nell'ambito delle risorse finanziarie complessivamente stanziate; in tal caso andrebbe comunque precisato in quale misura l'erogazione dei contributi medesimi potrà ridurre l'ammontare delle risorse attivabili mediante i limiti di impegno, indicate dalla relazione in circa 330 milioni di euro. In merito alla copertura finanziaria, riguardo al comma 5 fa presente che - secondo quanto risulta dal decreto ministeriale di ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del bilancio 2002 e dal nomenclatore degli atti allegato all'A.S. 700 - i capitoli 1539 e 1543 riguardano integralmente spese di carattere obbligatorio e si riferiscono alle autorizzazioni legislative di spesa recate, rispettivamente, dalla legge 30 dicembre 1989, n. 440, recante ratifica ed esecuzione di un protocollo con la Repubblica ungherese sull'utilizzazione del porto franco di Trieste e dalla legge 13 ottobre 1969, n. 740, recante delega al Governo per l'emanazione di specifici provvedimenti nelle materie previste dai Trattati CEE e CEEA. Ciò premesso, osserva che la disposizione in esame - tenuto conto che essa non reca alcuna riduzione delle citate autorizzazioni di spesa - si configura come una copertura su capitolo, in quanto tale non consentita dalla vigente normativa contabile (articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978). In merito infine all'utilizzo delle disponibilità del Fondo speciale di conto capitale per la copertura degli oneri derivanti dall'articolo in esame, segnala che l'accantonamento utilizzato reca le necessarie disponibilità finanziarie e prevede una specifica voce programmatica.

Appare inoltre necessario un chiarimento del Governo in ordine alla opportunità di ricorrere al metodo di finanziamento del limite di impegno per la copertura di alcuni degli oneri previsti dalla realizzazione del piano triennale per l'informatica previsto dall'articolo 20. Secondo quanto precisato nella relazione tecnica, infatti, alcuni di tali oneri concernono la gestione dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la gestione di sistema appare essere un onere di funzionamento, di natura permanente, la cui finanziabilità con il limite di impegno non appare congrua.

Riguardo alle disposizioni per la ricostruzione di Marche ed Umbria di cui all'articolo 20-bis (introdotto dalle Commissioni), al fine di escludere conseguenze per la finanza pubblica anche in relazione a possibili contenziosi tra i comuni ed i soggetti privati interessati, appare opportuno precisare che l'eventuale proroga del termine di occupazione temporanea degli immobili, preordinata alla realizzazione degli interventi di riparazione, non dà diritto ad alcun indennizzo, analogamente a quanto disposto dalle norme vigenti con riferimento al periodo iniziale triennale di occupazione.

 

Il sottosegretario Vito TANZI, in considerazione della complessità del provvedimento, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

 

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) concorda con la necessità di un approfondimento.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 13.30.

 

SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 27 febbraio 2002. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vito Tanzi.

La seduta comincia alle 20.55.

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.

C. 2032 Governo (nuovo testo).

(Parere alle Commissioni riunite VIII e IX).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, iniziato nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Vito TANZI ritenendo preferibile un'illustrazione organica delle integrazioni richieste nella seduta di ieri, sottolinea l'esigenza di disporre del tempo necessario a completare il quadro delle informazioni.

Marino ZORZATO (FI), relatore, concordando con l'esigenza di disporre di un quadro organico, anche in considerazione della complessità del provvedimento, ritiene opportuno acconsentire alla richiesta del Governo.

Roberta PINOTTI (DS-U) concorda con il relatore.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 21.

 

 

 

 

Comunica che i relatori hanno presentato alcuni emendamenti ed articoli aggiuntivi (vedi allegato), finalizzati per lo più al recepimento di alcune delle indicazioni contenute nei pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva.

 

Chiede pertanto ai relatori di esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

 

Francesco STRADELLA (FI), relatore per l'VIII Commissione, raccomanda l'approvazione di tutti gli emendamenti e degli articoli aggiuntivi dei relatori.

 

Il viceministro Ugo MARTINAT esprime parere conforme a quello del relatore. Nel prendere altresì atto del parere vincolante della Commissione bilancio, esprime alcune riserve in ordine alle restrittive condizioni in esso poste, che comportano correzioni non del tutto condivise dal Governo.

 

Pietro ARMANI, presidente, rileva come le condizioni poste dalla Commissione bilancio, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, siano determinate dai vincoli derivanti dal deficit nei conti di finanza pubblica ereditato dal precedente Governo.

 

Eugenio DUCA (DS-U), nel preannunciare che i gruppi dell'Ulivo designeranno il deputato Gabriele Albonetti quale relatore di minoranza sul provvedimento, ritiene che l'emendamento 17.15 e l'articolo aggiuntivo 20.0100 dei relatori, prevedendo modifiche sostanziali, debbano essere esaminati in Assemblea.

 

Giuseppe GIANNI (UDC) chiede chiarimenti in ordine all'esclusione delle regioni a statuto speciale dalle disposizioni dell'articolo aggiuntivo 20.0100 dei relatori.

 

Giorgio BORNACIN (AN), relatore per la IX Commissione, precisa che le disposizioni introdotte dall'articolo aggiuntivo 20.0100 non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, stante la loro competenza legislativa esclusiva in materia.

 

Fabrizio VIGNI (DS-U) condivide le osservazioni del deputato Duca in ordine all'opportunità di non procedere alla votazione dell'emendamento 17.15 e dell'articolo aggiuntivo 20.0100 dei relatori. Ritiene, peraltro, condivisibili le finalità dell'articolo aggiuntivo 20.0100, che potrebbe a suo avviso essere presentato dalla Commissione in Assemblea.

 

Eugenio DUCA (DS-U) ricorda l'impegno assunto dai relatori ad introdurre nel testo una disposizione volta ad escludere il trasporto pubblico locale dall'ambito di applicazione dell'articolo 35 della legge finanziaria per il 2002.

 

Giorgio BORNACIN (AN), relatore per la IX Commissione, si impegna a presentare in Assemblea una proposta emendativa in tal senso.

 

Il viceministro Ugo MARTINAT invita i relatori a ritirare l'emendamento 17.15 e l'articolo aggiuntivo 20.0100 ai fini della loro presentazione in Assemblea.

 

Giorgio BORNACIN (AN), relatore per la IX Commissione, ritira l'emendamento 17.15 e l'articolo aggiuntivo 20.0100.

 

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 2.30, 2.33, 2.32, 3.4, 5.110, 5.102, 5.103, 5.104, 5.105, 5.106, 5.107, 5.109, 5.108 e 6.14 dei relatori.

 

ART. 5.

ULTERIORI EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI DEI RELATORI

 

Al comma 1, lettera Oa.2,), sopprimere il numero 2).

5. 110.I Relatori.

 

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: può concedere una durata di concessione con le seguenti: può stabilire,4, che la concessione abbia una durata.

5. 102.I Relatori.

 

Al comma 1, lettera d-quater), dopo il numero 1), aggiungere il seguente: 1-bis) al comma 1, lettera a), le parole: «non superiore a 300.000 ECU» sono sostituite dalle seguenti: «compreso tra oltre 100.000 euro e 300.000 euro». Inoltre, alle lettere b) e c), la parola: «ECU» è sostituita dalla seguente: «euro».

5. 103.I Relatori.

 

Al comma 1, lettera f), ultimo periodo, sostituire la parola: legge con la seguente: disposizione.

5. 104.I Relatori.

 

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 4), inserire il seguente: 4-bis) le parole: «articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo,» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «articolo 37-bis, comma 1, quarto periodo».

5. 105.I Relatori.

 

Al comma 1-bis, alinea, sostituire le parole: degli istituti di credito con le seguenti: delle banche.

 

Conseguentemente, alla lettera a) del medesimo comma, sostituire le parole: agli istituti finanziatori, con le seguenti: alle banche che erogano i finanziamenti.

5. 106.I Relatori.

 

Al comma 1-bis, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: , in favore della

banca che eroga i finanziamenti.

5. 107.I Relatori.

 

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

5. Per garantire la piena autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è istituito un apposito centro di responsabilità amministrativa nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del predetto organo tecnico consultivo.

5-bis. In apposita unità previsionale di base da istituirsi nell'ambito del centro di responsabilità di cui al comma 1 è trasferita, nella misura da determinarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, quota parte delle risorse iscritte per l'anno finanziario 2002 nell'unità previsionale di base 3.1.1.0 - Funzionamento, contenuta nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al centro di responsabilità «Opere pubbliche ed edilizia».

5-ter. Ai fini di cui al comma 1, è altresì autorizzata la spesa aggiuntiva di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2002.

 

Conseguentemente, al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: Al centro di responsabilità con le seguenti: All'unità revisionale di base di cui al comma 5-bis.

 

Conseguentemente, al comma 5-ter sopprimere le parole: per gli anni 2002, 2003 e 2004.

5. 109.I Relatori.

 

Al comma 5-bis, sostituire le parole: di concerto tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed con le seguenti: emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con.

5. 108.I Relatori.

 

Eugenio DUCA (DS-U) chiede chiarimenti in ordine all'emendamento 6.15 dei relatori, soppressivo del comma 4.

 

Pietro ARMANI, presidente, rileva come l'emendamento in questione sia volto a recepire una condizione della Commissione bilancio, e sia inoltre connesse con l'emendamento 6.14, testé approvato dalle Commissioni.

 

Le Commissioni approvano l'emendamento 6.15 dei relatori.

 

Fabrizio VIGNI (DS-U) chiede chiarimenti in ordine alla formulazione dell'emendamento 7.21 dei relatori, a suo giudizio poco chiara.

 

Pietro ARMANI, presidente, osserva come l'emendamento 7.21 recepisca la condizione posta nel parere della X Commissione, attesa la recente approvazione del disegno di legge C. 2031, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.

 

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 9.9, 9.10, 9-ter.1 e 10.4 dei relatori.

 

Eugenio DUCA (DS-U) sottolinea come l'articolo 10-bis del provvedimento, che l'emendamento 10-bis.1 dei relatori propone di sopprimere in ottemperanza alla condizione posta dalla Commissioni bilancio, comporti non un aumento di oneri finanziari ma semplicemente l'utilizzazione di risorse già previste dalla legge per fronteggiare lo stato di crisi delle aziende del settore del trasporto aereo. Evidenzia inoltre come lo stesso Governo avesse assunto impegni a tale riguardo, per cui avrebbe dovuto sostenere gli interventi per l'occupazione nel settore del trasporto aereo previsti nell'articolo 10-bis. Invita pertanto il Governo ad intervenire a tale riguardo nel corso dell'esame in Assemblea del provvedimento.

 

Il viceministro Ugo MARTINAT ricorda come il Governo si fosse dichiarato favorevole alle misure previste nell'articolo 10-bis ma evidenzia come non sia possibile superare i rilievi della Commissioni bilancio nella presente fase di esame del provvedimento. Assicura peraltro che il Governo si adopererà per trovare una soluzione nel corso dell'esame in Assemblea, in quanto ritiene necessario prevedere un opportuno sostegno al settore del trasporto aereo in relazione al suo stato di crisi.

 

Pietro ARMANI, presidente, sottolinea come non sia possibile intervenire nella presente fase sulla materia disciplinata dall'articolo 10-bis, a causa della condizione posta dalla Commissione bilancio; invita pertanto il deputato Duca a presentare in Assemblea un emendamento in materia, che potrà essere valutato dai relatori e dal Governo.

 

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 10-bis.1, 11.13, 11.14, 12.7 e 14.9 dei relatori.

 

Eugenio DUCA (DS-U) evidenzia come l'articolo 14-bis approvato dalle Commissioni, che l'emendamento 14-bis.1 dei relatori propone di sopprimere per recepire una condizione della Commissione bilancio, non abbia alcuna incidenza sul bilancio dello Stato in quanto riguarda competenze degli enti locali. Sottolinea come la Commissione bilancio sia chiamata ad esprimersi esclusivamente sugli aspetti relativi alle coperture finanziarie e non sui problemi di merito.

 

Pietro ARMANI, presidente, prospetta la possibilità di presentare un emendamento in materia nel corso dell'esame in Assemblea.

 

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 14-bis.1, 16.14, 17.16, 18.15 e 18.14 dei relatori.

 

Ermete REALACCI (MARGH-U) sottolinea come un'approvazione frettolosa degli emendamenti presentati dai relatori per recepire condizioni ed osservazioni poste dalle Commissioni competenti in sede consultiva possa far correre il rischio di sottovalutare aspetti qualificanti del provvedimento: è il caso dei commi 5 e 5-bis dell'articolo 19, con i quali si intende favorire il trasporto delle merci pericolose sui treni.

 

Pietro ARMANI, presidente, sottolinea come l'emendamento 19.28 dei relatori recepisca una condizione della Commissione bilancio, relativa agli aspetti finanziari della disposizione: sarà peraltro possibile intervenire nuovamente sulla materia nel corso dell'esame in Assemblea, dopo un'opportuna verifica del Governo sui profili di copertura.

 

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 19.28, 19.29 e 20-ter.1, nonché l'articolo aggiuntivo 20-ter.01 dei relatori.

 

Fabrizio VIGNI (DS-U), nel dichiarare voto contrario sul provvedimento, invita i relatori ed il Governo, in relazione alla complessità della materia ed ai ristretti tempi a disposizione prima dell'esame in Assemblea, a presentare eventuali emendamenti nel termine generale che sarà fissato per la discussione in aula.

 

Il viceministro Ugo MARTINAT precisa che il Governo si riserva di presentare alcuni emendamenti, soprattutto in relazione alle modificazioni introdotte nel provvedimento a seguito del parere espresso dalla Commissione bilancio, anche se non può assicurare che ciò avvenga entro lunedì.

 

Pietro ARMANI, presidente, assicura che il Comitato dei nove avrà modo di valutare gli emendamenti dei relatori e del Governo.

 

Eugenio DUCA (DS-U), nel ribadire il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento per le motivazioni illustrate nel corso dell'esame degli articoli, invita il Governo ad assumere appropriate iniziative in relazione alle esigenze dell'economia marittima e portuale. Sottolinea infatti come una fiscalizzazione degli oneri sociali soltanto nella misura del 43 per cento, peraltro con l'esclusione della flotta pubblica, rischi di mettere fuori mercato le imprese italiane, oltreché di generare contenzioso. Il settore dell'economia marittima presenta invece grandi potenzialità, in particolare dal punto di vista occupazionale, per le città costiere. Evidenzia altresì come l'articolo 17, nella sua attuale formulazione, rischi di bloccare importanti lavori di ristrutturazione dei porti e non sia rispettoso delle competenze delle regioni. Sottolinea infine l'esigenza di favorire la rottamazione delle navi ormai obsolete a singolo scafo, per favorirne la sostituzione con nuove navi a doppio scafo.

 

Giorgio BORNACIN (AN), relatore per la IX Commissione, sottolinea come il Governo stia lavorando per assicurare un significativo sostegno all'economia marittima e portuale e come sarà possibile intervenire ulteriormente sul testo nel corso della discussione in Assemblea.

 

Ermete REALACCI (MARGH-U) dichiara il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento, sottolineando come i relatori si fossero impegnati a destinare una quota significativa di risorse al riequilibrio del sistema dei trasporti, coerentemente con l'ordine del giorno accolto dal Governo nel corso dell'esame del provvedimento collegato alla finanziaria in materia ambientale.

 

Francesco STRADELLA (FI), relatore per l'VIII Commissione, propone le seguenti correzioni di forma, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento:

all'articolo 2, commi 5 e 6, sostituire le parole: »dalla data di pubblicazione» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore»;

all'articolo 3, comma 1, sostituire la parola: «disposizione» con la seguente: «legge»;

 

all'articolo 5:

al comma 1, lettera g-bis), alinea, sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «comma 1-bis»; al capoverso, sostituire le parole «1-bis» con le seguenti: «1-ter»;

al comma 1, lettera g-ter), capoverso 1-bis, aggiungere in fine le parole: «e criteri direttivi»;

 

all'articolo 7:

al comma 1-ter, ultimo periodo, sostituire le parole: «che le regioni interessate vorranno offrire» con le seguenti: «offerta dalle regioni»;

al comma 2-bis, lettera a), sostituire la parola: «sopravvenuta» con le seguenti: «disciplina di cui alla»;

 

all'articolo 10:

al comma 2-bis, sostituire le parole: «della legge 13 maggio 1983, n. 213» con le seguenti: «dell'articolo 687 del codice della navigazione»;

al comma 2-ter, sostituire la parola: «Analogamente» con le seguenti: «Con le stesse modalità di cui al comma 2-bis»;

all'articolo 16-ter, comma 1, sostituire le parole: «Confitarma-Federlinea»; con le seguenti: «Confitarma-Fedarlinea»;

all'articolo 18, comma 3-ter, sopprimere la parola: «integralmente»; dopo la parola: «158» inserire: «;» e sopprimere la parola: «, ed».

 

Le Commissioni approvano.

 

Le Commissioni deliberano quindi di conferire ai deputati Stradella e Bornacin il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo del disegno di legge C. 2032, come modificato nel corso dell'esame in sede referente. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

 

Pietro ARMANI, presidente, si riserva di designare i membri del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

 

La seduta termina alle 17.30.