*** A tutto’oggi
si contano cinque (ufficiali) disegni di legge di modifica della Legge
109/94 (Atto Senato numero 506; atto Camera 1974; atto Camera 1691; atto
Camera 548; atto camera 662), per non parlare del collegato alla
finanzaria 2002 (ddl c 2032) e del progetto per lo snellimento delle
procedure di opere a carattere nazionale
(proposta Martinat :atto camera 683).
Questo che
proponiamo è l’ennesimo disegno di legge di modifica della norma
relativa agli appalti pubblici di lavori.
Forse i
suoi relatori non hanno tenuto conto dell’intenzione del Governo di
modificare comunque la Legge 109/94 attraverso un disegno di legge
collegato alla Finanziaria 2002.
In questo caso il redattore
dell’iniziativa ha voluto dare una delega al Governo anche per
modificare il regolamento adottato dal Ministro dei lavori pubblici, di
cui al decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 recante il capitolato
generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.
*** XIV
LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI
PROGETTO DI
LEGGE - N. 1691
PROPOSTA
DI LEGGE
d'iniziativa
del deputato OSVALDO NAPOLI
Modifiche
alla legge 11 febbraio 1994, n. 109,in materia di lavori pubblici
Presentata
il 28 settembre 2001
La
Relazione
Onorevoli
Colleghi! - La materia della progettazione ed affidamento delle opere
pubbliche è di massima rilevanza per la pubblica amministrazione, ma in
special modo per i governi locali. La realizzazione degli impegni
sottoscritti da chi esercita il mandato politico con gli elettori si
concretizza nella maggior parte dei casi in opere di interesse pubblico,
di trasformazione e gestione del territorio. Tutto ciò al fine di
migliorare la qualità della vita dei cittadini e di offrire alle imprese
moderne strutture per gli insediamenti produttivi.
Risulta quindi evidente l'importanza
degli strumenti giuridici che dettano i metodi e le procedure che regolano
l'affidamento e la realizzazione delle opere pubbliche.
Il
riferimento primario in materia è rappresentato dalle direttive
comunitarie, cui è stata data attuazione attraverso l'emanazione della
legge n. 109 del 1994, cosiddetta "legge Merloni" nonché del
relativo regolamento. Tale legge, anche sulla scorta degli eventi
giudiziari del nostro Paese (vicenda Tangentopoli) contiene, in diverse
sezioni, norme ben più vincolanti delle stesse direttive comunitarie, il
che pone grossi problemi burocratici e di concorrenza. E' necessario,
pertanto, snellire tali disposizioni, senza ledere alcun principio
sovraordinato.
La proposta
di legge contiene quindi una forte semplificazione degli adempimenti,
lasciando ferme le garanzie di concorrenza, trasparenza e concorsualità
contenute nella disciplina europea dell'affidamento dei lavori pubblici.
E' doveroso
altresì ricordare la situazione dei piccoli comuni italiani - quasi 5000
- che sono costretti a confrontarsi con una disciplina come quella
contenuta nella legge Merloni, che comporta spesso una complessa e gravosa
attività amministrativa anche per interventi di importanza limitata.
L'obiettivo
della proposta di legge è quello di modulare la disciplina normativa in
relazione all'importanza economico-strategica dell'intervento, anche nel
rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa.
Si fornisce
altresì una soluzione per la mancanza di coordinamento spesso rilevata
tra la legge n. 109 del 1994 e le specifiche disposizioni che regolano le
attività delle amministrazioni locali: ne sono un esempio la disciplina
del piano annuale e triennale dei lavori pubblici, non coordinati con le
disposizioni in ordine al sistema di contabilità economico-finanziaria
che si applica agli enti locali, e alla regolamentazione della figura del
responsabile del procedimento, che spesso, come configurata dalla legge
quadro in materia di lavori pubblici, non trova alcun riscontro nelle
figure professionali presenti nei comuni.
Per quanto
riguarda le modifiche alla legge, le motivazioni delle stesse, a parte
quelle di natura tecnica, sono le seguenti:
con la
modifica all'articolo 4, si tende a semplificare e ridurre la mole di
documentazione da inviare all'Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici;
con la
modifica all'articolo 7 si propone una specificazione organizzativa, che
può essere molto utile nelle realtà complesse;
la modifica
all'articolo 17 permetterebbe di snellire il lavoro degli uffici;
la modifica
all'articolo 24 è motivata con l'esigenza di una maggiore semplificazione
e snellimento procedurale, sollevando i comuni, quando si tratta di
piccoli appalti (fino a 300 mila ECU, ora euro, e cioè circa 600 milioni
di lire) dal dover effettuare tutti gli onerosi incombenti che normalmente
risultano necessari quando si deve procedere con le gare pubbliche. Il
testo attuale prevede, infatti, la trattativa privata fino a 300 mila ECU
ma ne subordina l'effettiva utilizzazione alla ricorrenza di alcuna delle
tassative ipotesi di cui all'articolo 41 del regio decreto n. 827 del
1924. Con il testo che si propone, invece, la trattativa privata
risulterebbe sostanzialmente liberalizzata per gli appalti sino al
suddetto importo, uniformandosi, in tale senso, a quell'orientamento
legislativo che già si era consolidato a livello regionale specie prima
dell'entrata in vigore della nuova legge quadro sui lavori pubblici ed in
base al quale la trattativa veniva comunque ammessa per opere fino ad un
determinato importo (si confronti, ad esempio, l'articolo 25 della legge
20 maggio 1986, n. 19, della regione Umbria, l'articolo 28 della legge 12
settembre 1983, n. 70 della regione Lombardia, l'articolo 3 della legge 31
ottobre 1986, n. 46, della regione Friuli-Venezia Giulia, l'articolo 12
della legge 8 gennaio 1996, n. 4, della regione Sicilia, l'articolo 10
della legge 8 marzo 1976, n. 10, della regione Emilia-Romagna, l'articolo
15 della legge 27 giugno 1979, n. 22, della regione Liguria, l'articolo 5
della legge 18 agosto 1978, n. 37, della regione Basilicata, eccetera);
con la
modifica all'articolo 28 si stabilisce l'inoperatività dell'obbligo del
collaudo "in corso d'opera" nei casi in cui sia previsto il
certificato di regolare esecuzione. La modesta entità degli appalti in
cui viene utilizzato il certificato di regolare esecuzione dovrebbe,
infatti, di per se stessa escludere la necessità di un collaudo in corso
d'opera che generalmente si prevede per opere di particolare complessità.
La norma proposta elimina in tal modo l'incertezza che deriva dal fatto
che la lettera a) del comma 7 dell'articolo 28 della legge n. 109 del 1994
prevede l'obbligatorietà del collaudo in corso d'opera quando la
direzione lavori sia affidata all'esterno o al progettista incaricato;
con la
modifica all'articolo 37-bis si fornisce una doverosa specificazione della
norma, per renderla completa.
XIV
LEGISLATURA
PROGETTO DI
LEGGE - N. 1691
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PROPOSTA DI
LEGGE
Art. 1.
1. Alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 17 dell'articolo 4, le parole: ", stati di
avanzamento" sono soppresse;
b) al comma 1 dell'articolo 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "Gli enti all'interno dei quali operano più responsabili del
procedimento possono prevedere una figura di raccordo che consenta
uniformità dei comportamenti e coordinamento dell'attività
tecnica";
c) al comma 4 dell'articolo 17, dopo le parole: "definitivo ed
esecutivo," sono inserite le seguenti: "e loro parti,";
d) dopo il comma 2 dell'articolo 18 è inserito il seguente:
"2.1. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono considerati al
netto degli oneri riflessi, che sono da intendere a carico delle
amministrazioni";
e) al comma 2-quater dell'articolo 18, le parole: "a mezzo di
contratti a tempo determinato" sono soppresse;
f) il comma 1 dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:
"1. L'affidamento a trattativa privata è ammesso per gli
appalti di importo non superiore a 300.000 euro. Per gli appalti di
importo superiore a 300.000 euro la trattativa privata è consentita
esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
a)
lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici
architettoniche decorate tutelate ai sensi del Testo unico di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
b) ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e
rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora
motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario
responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini imposti
dalle altre procedure di affidamento degli appalti";
g) al comma 7 dell'articolo 28, dopo le parole: "collaudo in
corso d'opera" sono inserite le seguenti: ", salvi i casi in cui
è previsto il certificato di regolare esecuzione ai sensi del comma
3,";
h) al comma 1 dell'articolo 37-bis, dopo le parole:
"parzialmente a carico dei promotori stessi" sono inserite le
seguenti: "L'inserimento nella programmazione triennale avviene sulla
base dello studio di fattibilità di cui all'articolo 14, comma 2, nel
quale sono individuate anche le fonti di finanziamento".
Art.
2.
1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, il Governo provvede a modificare il regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
in conformità alle disposizioni della presente legge.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono apportate le modificazioni al regolamento adottato dal
Ministro dei lavori pubblici, di cui al decreto ministeriale 19 aprile
2000, n. 145, per adeguarlo alle disposizioni di cui alla presente legge.
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