inserito in Diritto&Diritti nel febbraio 2002

Come cambiano le assicurazioni nel ddl 2032 di modifica della Merloni. Questa volta fanno sul serio!!!!!!!!!!!! Maggior rischio sulla provvisoria, obbligo di anticipazione, diverse percentuali della definitiva, polizza per i validatori del progetto esecutivo, ulteriori responsabilità al RUP!!!!!!!!!!!!!!!!!

A cura di Sonia LAZZINI

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Nella giornata di martedì 19 febbraio è proseguita la discussione alla Camera - commissioni riunite  la VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) -  sul disegno di legge numero 2032 sulle  Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (deciso durante la riunione del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2001) presentato il 28 novembre 2001 al cui articolo 5 sono previste le Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109.

 

Nel dettaglio alcuni emendamenti approvati vanno a modificare, indirettamente o creando nuovi obblighi, il comparto delle assicurazioni negli appalti di lavori.

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Rapporti fra qualificazione e polizza provvisoria

La sopravvivenza dell’articolo 10 comma 1 quater della legge 109/94 s.m.i.

 

La proposta dei relatori:

0a) all'articolo 8, al comma 2, le parole: «150.000 Ecu» sono sostituite dalle parole: «150.000 Euro» ed è aggiunto, alla fine del comma, il seguente periodo: «Le Regioni possono elevare, per gli appalti di competenza, il livello dei lavori per i quali non è richiesta la qualificazione, sino a 500.000 Euro»; al comma 4 la lettera g) è sostituita dalla seguente:

g) le modalità di verifica della qualificazione. La durata dell'efficacia della qualificazione è di cinque anni; a scadenze biennali viene verificato il mantenimento dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di capacità da indicare nel regolamento. Emendamento numero 5. 6. I Relatori.

 

Le obiezioni:

Fabrizio VIGNI (DS-U) chiede chiarimenti in relazione alla previsione, nell'emendamento 5.6 dei relatori, degli appalti di competenza.

Marisa ABBONDANZIERI (DS-U) ritiene poco chiara la formulazione dell'emendamento 5.6 dei relatori.

 

La risposta del governo:

Il viceministro Ugo MARTINAT rileva come si tratti di appalti che rientrano nella competenza territoriale. Propone comunque l'accantonamento dell'emendamento 5.6 al fine di ulteriori approfondimenti.

 

La soluzione:

Le Commissioni accantonano l'emendamento 5.6 dei relatori.

 

Non si è deciso quindi sulla spinosa questione del certificato SOA.

Due erano le proposte innovative:

 

Elevare la soglia dell’importo dei lavori per i quali risulta obbligatoria la certificazione SOA da 150.000 euro a 500.000 euro, lasciando alla discrezionalità della regione tale facoltà;

Elevare a cinque anni (dai tre attuali) la validità dell’attestazione SOA prevedendo delle verifiche biennali sul possesso effettivo dei requisiti di ordine generale.

 

In entrambi i casi questo tipo di scelta legislativa non può lasciare indifferente l’assicuratore della polizza provvisoria e quindi anche se direttamente il collegato alla finanziaria non incide su tale copertura, in via indiretta avrà delle specifiche conseguenze.

 

Nella prima ipotesi in quanto, elevare a 500.000 euro la soglia dell’obbligatorietà del possesso della certificazione SOA significa, nella sostanza, riammettere, sotto tale cifra, la procedura del sorteggio del 10 % contemplata nell’articolo 10 comma 1 quater della Legge 109/94 s.m.i.; si ritorna quindi al vecchio rischio del reale possesso dei requisiti di ordine speciale da parte della polizza provvisoria che è stipulata a copertura della responsabilità nelle trattative precontrattuali e quindi di “tutti gli obblighi e oneri relativi alla partecipazione”.

 

Secondariamente, dall’aggiudicazione provvisoria fino a quella definitiva, la polizza garantisce la “capacità soggettiva” dell’impresa a sottoscrivere il contratto e quindi la Compagnia è meno garantita da eventuali cause di esclusione sopravvenute con l’aumentare della validità temporale della certificazione SOA.

 

 

L’ anticipazione contrattuale

Costituzione di un’apposita fideiussione bancaria

 

Questo è il testo dell’emendamento approvato:

 

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) All'articolo 26 è premesso il seguente comma:

01. Le amministrazioni aggiudicatrici concedono ed erogano all'appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento, un'anticipazione sull'importo contrattuale per un valore pari al 10 per cento dell'importo stesso, che è gradualmente recuperata in corso d'opera. Sul relativo importo, in caso di mancata erogazione, decorrono gli interessi di mora previsti dal capitolato generale. Con le medesime modalità detta anticipazione è parzialmente erogata dall'appaltatore alsubappaltatore, nel limite massimo del 10 per cento dell'importo dei lavori subappaltati. L'erogazione dall'anticipazione è subordinata alla costituzione di una apposita garanzia fideiussoria bancaria, con le modalità di cui all'articolo 102* del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554».

 

*Art. 102 (Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi)

 

1. L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla legge, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

2. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

 

1^ osservazione:

Come mai è richiesta solo una fideiussione bancaria e non anche una polizza assicurativa dal momento che  anche il Consiglio di Stato, Sezione quinta, con decisione n. 7046 del 6 giugno 2000 ci ricorda:

“(omissis) per quanto specificamente attiene alle garanzie prestate verso lo Stato o enti pubblici, l’art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, prevede che: “in tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa può essere costituita in uno dei seguenti modi:

a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

b) la fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;

c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi” (lettera, quest’ultima, così sostituita dall'art. 128, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175).” ?????????

 

2^ osservazione:

Si presume che la “specialità “ della Legge Merloni superi il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 74  del 29 marzo 1997), coordinato con la legge di conversione 28 maggio 1997, n. 140 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 123 del 29 maggio 1997), recante: "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica" all’art 5 comma 1 Disposizioni varie di contenimento dispone che :

“ (omissis) 1.  E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche  di  cui all'articolo 1, comma 2, del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ( ed agli enti pubblici  economici ) di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di  servizi, con esclusione dei contratti gia' aggiudicati alla data di entrata in  vigore del presente decreto ( e di quelli  riguardanti attivita' oggetto di  cofinanziamento da parte dell'Unione europea.) Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, in contrasto con quelle di cui al presente comma. (omissis)”

Tale decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 1997 ed è entrato in vigore lo stesso giorno: quindi le anticipazioni non  possono essere concesse su contratti già aggiudicati dopo il 29 marzo 1997.

 

3^ osservazione:

Se la  fidejussione bancaria (sic!) dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, bisognerà che il legislatore lo sancisca espressamente perché tali clausole particolari sono contenute solamente nel comma 2 bis dell’articolo 30 della Legge 109/94 s.m.i.

 

La polizza definitiva

Le diverse percentuali del capitale sotto rischio

 

Questo è il testo dell’emendamento approvato:

 

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) All'articolo 30, comma 2, primo periodo dopo le parole: 10 per cento dell'importo degli stessi» sono aggiunte le seguenti: «L'ammontare della garanzia fidejussoria può essere aumentato sino al 15 per cento; Il secondo periodo è così sostituito: In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

5. 60.I Relatori

 

Art. 30. (Garanzie e coperture assicurative)

Art. 30. (Garanzie e coperture assicurative)

2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi.

 

 

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20 per cento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20 per cento.

 

 

 

 

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi.

L'ammontare della garanzia fidejussoria può essere aumentato sino al 15 per cento;

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

 

1^ osservazione:

Stante la giurisdizione esclusiva delle regioni, in fase di esecuzione dell’appalto, ci saranno venti leggi tutte diverse…

2^ osservazione:

Si sarebbe potuto aumentare anche la percentuale della provvisoria

3^ osservazione:

Il Rup dovrà fare ancora maggiore attenzione alla procura speciale degli Agenti in quanto aumenta il rapporto fra il 2% della provvisoria e il 15% o molto superiore nel caso dei ribassi d’asta, della definitiva, questo in virtù dell’impegno del primo fideiussore ( a garanzia degli obblighi e oneri inerenti alla partecipazione) a sottoscrivere anche la garanzia per gli obblighi e oneri contrattuali (così come novellata dall’articolo in questione)

 

Sulla validazione dei progetti

Nuovi soggetti e obbligo di assicurarsi

 

Il testo del disegno di legge

 

e) all'articolo 30, comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento. Fino alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari relative alla predetta autorizzazione tale verifica può essere effettuata anche da soggetti esperti in possesso di adeguata qualificazione, individuati secondo i criteri stabiliti dalle stazioni appaltanti";

La relazione

 

4) all'articolo 30, comma 6, viene inserita la previsione per le stazioni appaltanti di avvalersi altresì, per l'obbligo di verificazione degli elaborati progettuali, di soggetti esterni all'Amministrazione appositamente autorizzati secondo modalità da introdurre con regolamento successivo. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento, viene consentito l'affidamento di tale verifica ad esperti selezionati dai committenti. L'introduzione in parola risponde alla necessità di assicurare alle amministrazioni un numero adeguato di organismi di controllo esterni, ad oggi fortemente limitato dalle restrittive previsioni normative;

 

L’ emendamento

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Gli incarichi di validazione di ammontare inferiore a 200.000 euro possono essere affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante. La validazione deve essere affidata a soggetti esterni nel caso in cui il progetto sia stato redatto dagli uffici tecnici e la stazione appaltante non disponga di un sistema interno di controllo di qualità. In ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza per tutta la durata dei lavori.

5. 63. (Nuova formulazione) I Relatori. APPROVATO

 

La comparazione fra il vecchio e il nuovo

 

Art. 30. (Garanzie e coperture assicurative)

Art. 30. (Garanzie e coperture assicurative)

(…)

 

6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica può essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 o dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti.

 

(…)

 

6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica può essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 o dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti.

ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento. Fino alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari relative alla predetta autorizzazione tale verifica può essere effettuata anche da soggetti esperti in possesso di adeguata qualificazione, individuati secondo i criteri stabiliti dalle stazioni appaltanti.

 

Gli incarichi di validazione di ammontare inferiore a 200.000 euro possono essere affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante. La validazione deve essere affidata a soggetti esterni nel caso in cui il progetto sia stato redatto dagli uffici tecnici e la stazione appaltante non disponga di un sistema interno di controllo di qualità. In ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza per tutta la durata dei lavori. (testo dell’emendamento approvato il 19 febbraio 2002)

 

 

Ci dovremmo servire di un interprete per sapere che tipo di polizza è quella “ di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza per tutta la durata dei lavori”

Ricalca molto quella contemplata nel 5* comma dell’articolo 30 della legge 109/94 s.m.i. su cui comunque non si è ancora finito di discutere  :

 

* 5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.(...).

 

 

Nuove Responsabilità del Responsabile Unico del Procedimento

Verifica tecnica dei vari livelli di progettazione

 

Art. 16. (Attività di progettazione)

Art. 16. (Attività di progettazione)

6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento di cui all'articolo 3, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di, manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione.

6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento di cui all'articolo 3, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di, manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.

 

A chi spetterà la verifica tecnica dei vari livelli di progettazione????? Al Responsabile Unico del procedimento ???

 

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Il comma 2 dell'articolo 29 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:

2. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione, che è tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, tramite il responsabile del procedimento di cui al comma 10 dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 21 dicembre 1999, il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, dovrà effettuare a proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate senza alcuna possibilità di rivalsa sull'amministrazione».

 

Art. 29. (Pubblicità)

Art. 29. (Pubblicità)

2. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.

2. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione, che è tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, tramite il responsabile del procedimento di cui al comma 10 dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 21 dicembre 1999, il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, dovrà effettuare a proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate senza alcuna possibilità di rivalsa sull'amministrazione»

 

Senza parole…………