inserito in Diritto&Diritti nel luglio 2001

Commento alla Legge 30 marzo 2001, n. 152.

Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale.

di Pietro Alessio Palumbo

 

 

1. Start up.

 

La Legge in analisi pone in essere la revisione complessiva della disciplina degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Tali istituti sono forme organizzative gestite da associazioni di prestatori di lavoro che si accollano forme di assistenza gratuita dei lavoratori medesimi e dei loro eredi.

Ai sensi della nuova Legge, gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono persone giuridiche di diritto privato che svolgono servizi di utilità pubblica, costituite e gestite da associazioni di lavoratori, che operano da almeno tre anni, abbiano sede in un terzo delle regioni ed in un terzo delle province del Bel Paese, abbiano mezzi tecnici e finanziari sufficienti ed ovviamente perseguano finalità di assistenza. Tecnicamente, la domanda di costituzione e riconoscimento degli istituti è curata dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale. Le funzioni attribuite alle organizzazioni d’interesse, eseguiranno attività di tutela, assistenza, informazione non solo a favore dei lavoratori (dipendenti od autonomi), ma anche dei pensionati. Per fini lato sensu di sicurezza ed assistenza sociale verrà operata assistenza a cittadini italiani e stranieri (e loro superstiti), ad immigrati e ad emigrati. Di particolare pregnanza sarà l’attività di conoscenza ed informazione prestata a favore dei lavoratori (e loro aventi causa) circa obblighi contributivi e responsabilità per infortuni a carico dei datori di lavoro.    

 

 

 

 

2. Atto costitutivo e Statuto.

 

Lo Statuto dell’istituto deve necessariamente contenere l’indicazione sia della organizzazione promotrice che la denominazione dell’istituto costituendo ed inoltre la sede legale dello stesso, gli organi di amministrazione e quelli di controllo. Per altro verso, lo Statuto dovrà palesare con chiarezza l’articolazione sul territorio sia delle strutture operative che degli organi di rappresentanza dell’istituto. Pertanto, l’atto statutario dovrà contenere la qualificazione razionale delle prestazioni gratuite e di quelle “eccezionali” non gratuite ed infine il patrimonio finanziario dell’istituto medesimo. Il tanto potrà essere soggetto a modifiche previa approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

 

 

 

3.1.  Attività e “modus operandi”.

 

Nell’evenienza in cui associazioni non abbiano promosso autonomamente l’istituzione di un’organizzazione di patronato, le stesse potranno avvalersi dei servizi prestati da istituti già in essere. Per questa via, devono essere costituite specifiche convenzioni (notificate al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale). Il personale degli istituti deve necessariamente essere costituito da lavoratori dipendenti delle organizzazioni medesime ovvero (a seguito di comando) delle organizzazioni promotrici. Forme collaborative occasionali possono essere accordate, purchè operanti volontariamente e gratuitamente in compiti di informazione ed istruzione di pratiche.

In situazioni di eccezionale necessità ed urgenza, gli istituti hanno la possibilità di stipulare contratti di collaborazione continuativa.

 

 

 

3.1. Consulenza, assistenza, tutela.

 

Le attività di consulenza,  tutela (ed assistenza) delle organizzazioni di patronato devono concernere innanzitutto il conseguimento di prestazioni previdenziali e di quiescenza e prestazioni erogate dal S.S.N. D’altro canto, le organizzazioni, assisteranno i cittadini nel conseguimento di prestazioni socio-assistenziali con uno sguardo particolare nel campo della immigrazione e della emigrazione e nel disbrigo delle pratiche finalizzate a prestazioni erogate da fondi di previdenza complementare.

Nota a margine: le attività descritte saranno prestate indipendentemente (tranne limitate eccezioni) dall’adesione dell’interessato all’organizzazione promotrice.

 

 

 

3.2. “Sostegno” in Giudizio.

 

Le organizzazioni provvedono alla tutela in sede di Giudizio dei cittadini interessati. Tale tutela è assicurata da specifiche convenzioni con avvocati, nell’ambito delle quali sono stabiliti limiti e modalità di compartecipazione dell’assistito alle spese di patrocinio, anche in deroga alle tariffe professionali, in considerazione delle finalità sociali perseguite dagli istituti di assistenza.

Risultano, pertanto, del tutto esonerati dalla partecipazione alle spese, coloro che percepiscono reddito inferiore al trattamento minimo del fondo pensioni ed inoltre coloro che promuovono cause avverso errori imputabili ai patronati stessi. Il contributo è del 50% per coloro che percepiscono reddito fino al doppio del minimo annuo erogato dal fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Entro un anno dall’entrata in vigore della L. n° 152/2001, il Governo dovrà emanare, su proposta del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Dicastero della Giustizia, un Decreto Legislativo atto ad adeguare le disposizioni circa il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c., al disposto inerente all’assistenza giudiziaria da parte dei patronati.

In tale sede (di Governo) dovranno essere adottate, comunque, forme dispositive compatibili con l’art. 147 delle D.d.A. del c.p.c. (“conciliazione, previdenza e di assistenza obbligatorie”).

 

 

 

 

3.3. Altre attività. In particolare il supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all’estero.

 

Le organizzazioni di patronato potranno svolgere opere di sostegno alla acquisizione di conoscenze legislative e di carattere promozionale in campo previdenziale ed assistenziale e per ciò che concerne domanda ed offerta di lavoro e diritto di famiglia e successorio. Per altro verso, peso rilevante avranno le attività di supporto operate con le Amministrazioni Pubbliche a mezzo di specifiche convenzioni. A favore dei singoli cittadini, delle P.P.A.A. ed in particolare dei datori di lavoro privati saranno, inoltre, poste in essere campagne in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di assistenza e previdenza sanitaria. Gli istituti di patronato potranno svolgere, poi, attività di supporto alle autorità diplomatiche italiane all’estero.

 

 

 

4. Contabilità, finanziamenti e trattamento fiscale.

 

 

La Legge in commento prevede che le descritte attività degli istituti di patronato vengano finanziate a mezzo del prelevamento di un’aliquota dello 0,226% (a decorrere dal 2001) sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incamerati dalle gestioni di amministrazione dell’INPS, dell’INPDAP, dell’INAIL e dell’IPSEMA (Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo).

Analiticamente, i finanziamenti saranno destinati per l’89% alle spese per attività operative, per l’8% per l’organizzazione all’estero. Lo 0,10% degli introiti, sarà utilizzato per la sorveglianza dell’operatività delle sedi all’estero. Entro i primi tre mesi di ogni anno sarà erogato agli istituti l’80% delle quote spettanti. Per quanto concerne i criteri determinativi della ripartizione dei finanziamenti, dovrà (a mezzo di Regolamento del Ministero del Lavoro) tenersi conto, innanzitutto, della previsione delle quote percentuali destinande alle attività nel Paese ed all’estero.

In secondo luogo dovrà essere posta in essere l’individuazione dell’attività da assumere quale parametro per la distribuzione delle risorse per il relativo aggiornamento e per la rilevazione dell’efficienza delle attività medesime tenendo conto del numero degli operatori e dell’ampiezza dei servizi. Di particolare interesse è la facoltà conferita ai patronati di ricevere ogni forma di erogazione liberale (c.d. atti di liberalità) nonché eredità, donazioni, legati, sottoscrizioni volontarie e contributi del soggetto promotore. La contabilità dei “nostri” dovrà essere tenuta con particolare zelo. Tanto ciò è vero se si considera che le organizzazioni in analisi sono obbligate a registrare tutte le spese e tutti i proventi (corredati da dettagliata documentazione). Il Rendiconto annuale deve essere trasmesso entro 3 mesi dalla chiusura dell’esercizio al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Di particolare rilevanza è l’obbligo di trasmissione annuale al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, entro il 30 aprile, dei dati statistici e consuntivi dell’attività assistenziale svolta durante l’anno. Per altra via, le attività istituzionali poste in essere dalle associazioni promotrici potranno essere svolte dagli istituti di patronato promossi dalle associazioni medesime. Circa i contributi derivanti da convenzioni stipulate con la Pubblica Amministrazione, la Legge n°152/2001, stabilisce che essi non dovranno essere imputati a concorrere alla formazione del reddito. 

 

 

 

5. Controllo e Rapporto al Parlamento.

 

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale provvede alla vigilanza sull’operato delle organizzazioni di patronato e di assistenza sociale. Circa le sedi estere, il medesimo Ministero provvede a controllare, a mezzo di ispezioni, le modalità con le quali le attività sono poste in essere.

In caso di inottemperanza ai propri compiti istituzionali ovvero nei casi di irregolarità di rilevante entità, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha la possibilità di nominare un commissario per la gestione straordinaria. Qualora l’organizzazione non sia in grado di funzionare ovvero presenti per due esercizi consecutivi un disavanzo patrimoniale non ripianato nei due anni successivi, l’istituto viene sciolto e viene nominato un liquidatore. Parimenti, è disposto lo scioglimento se l’istituto non abbia realizzato il progetto contenente tutte le indicazioni finanziarie, tecniche ed organizzative per l’apertura di sedi in almeno un terzo delle regioni ed in un terzo delle province del territorio nazionale ovvero qualora non sia stato concesso il riconoscimento definitivo da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (entro un anno dalla data della domanda di riconoscimento). Stessa sorte è riservata agli istituti di cui siano venuti meno i requisiti essenziali di qualificazione. D’altro canto, è disposta la decadenza dal diritto ai contributi finanziari (per le attività svolte dalla sede in cui si è verificata la infrazione) per quelle organizzazioni di patronato che si avvalgono, per lo svolgimento delle proprie attività, di soggetti diversi da quelli menzionati (cfr. par. 3.0). E’ espressamente vietato esplicare opera di mediazione a favore degli utenti del patronato da parte di agenzie private e/o singoli procacciatori. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale deve presentare al Parlamento entro dicembre di ogni anno (in sede di prima applicazione, al termine del primo biennio), una Relazione sulla costituzione e sul riconoscimento degli istituti di patronato nonché sulle strutture e sulle attività (con il costo sostenuto per queste ultime). Da ultimo, ma non per importanza, è utile segnalare che gli istituti già operanti devono presentare al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale domanda di convalida del riconoscimento. Gli istituti hanno, inoltre, la possibilità di richiedere al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, l’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività in forma consortile per tre anni dall’entrata in vigore della Legge analizzata.