|
|
|
|
Le
pubblicazioni scientifiche on line.
1.0
Che valore hanno le
pubblicazioni scientifiche on line? Questa
è una domanda che coloro che operano su internet, liberi professionisti,
studiosi, dipendenti pubblici e quanti altri si dedicano all’approfondimento
e alla ricerca, nonché gli editori di riviste elettroniche, spesso si pongono
e a cui è difficile dare tutt’oggi una risposta soddisfacente. Nella
nostra riflessione affronteremo il problema del valore legale dei contributi
scientifici pubblicati su internet al fine di coglierne i tratti più salienti
e le possibili e praticabili soluzioni, convinti che si tratta di un quesito
non puramente teorico ma dai rilevanti risvolti concreti. 1.1
L’avvento e la diffusione di internet hanno posto con urgenza il problema
interpretativo delle c.d. lacune storiche[1]
dell’ordinamento giuridico italiano: è pertanto necessario operare un
adeguamento del tessuto normativo al progresso tecnologico. Si
tratta di un fenomeno giuridico caratterizzato da una sempre più crescente
velocità delle risposte giurisprudenziali, dottrinarie e legislative alle
istanze di tutela e regolamentazione imposte dall’evoluzione tecnologica e
dalla diffusione sociale del sistema telematico. In
particolare si è posta la questione di quali siano i requisiti formali che
devono essere rispettati dalle pubblicazioni scientifiche al fine della loro
ammissibilità in sede di valutazione di un candidato in un concorso pubblico[2].
La legge e il bando di concorso[3]
si limitano, normalmente, a richiedere al candidato l’allegazione delle
pubblicazioni scientifiche nulla statuendo in ordine ai requisiti sostanziali
e formali e ai criteri di valutazione delle stesse. 2.0
Si reputa opportuno delineare preventivamente la figura della pubblicazione
scientifica. Dal
combinato disposto dell’art. 6 della l. 16 maggio 1977 n. 306 e dell’art.
1 della legge 22 aprile 1941 n. 633[4]
si ricava una plausibile definizione di pubblicazione: l’opera
dell’ingegno di carattere creativo[5]
riprodotta in forma tangibile e messa a disposizione del pubblico attraverso
degli esemplari, al fine di permetterne la lettura e la conoscenza visiva. Circa
il carattere scientifico dell’opera ci limitiamo ad osservare che di regola
esso ricorre quando la riflessione speculativa è condotta secondo il metodo
c.d. scientifico[6]. A tal
proposito è illuminante una decisione del Consiglio di Stato[7]
secondo cui il contributo partecipativo all’attività di ricerca – per
assurgere al ruolo di “titolo scientifico” autonomamente valutabile –
deve acquisire autonoma individualità, che dimostri capacità di osservazione
scientifica e di elaborazione teorica e che consenta, in tal modo, una
valutazione in concreto delle attitudini alla ricerca del candidato medesimo.
In particolare lo strumento attraverso il quale si manifesta il contributo
autonomo all’attività di ricerca è costituito dalle “pubblicazioni”
per tale intendendosi lavoro, noto nel suo aspetto materiale, con l’idoneità
di una congrua diffusione al fine di essere sottoposto al vaglio critico della
comunità scientifica. 2.1
Nel corso degli ultimi decenni il sistema di pubblicazione delle opere
giuridiche scientifiche ha subito notevoli mutamenti. Essi pur riguardando
inizialmente il tipo di supporto documentale alla fine hanno travolto anche
gli schemi di pensiero[8]
ossia le costruzioni concettuali del tradizionale pensiero giuridico basato
sulla stampa cartacea. Le
tappe fondamentali di siffatta evoluzione possono essere così sintetizzate[9]:
1) la rivista cartacea, 2) la rivista elettronica, 3) la pubblicazione sul
doppio supporto, 4) l’autopubblicazione elettronica. In
queste pagine non disserteremo del valore accademico e della qualità della
produzione scientifica nelle sue molteplici forme di pubblicazione, ma ci
limiteremo ad analizzare le soluzioni che sono prospettabili circa il valore
legale in relazione ai diversi sistemi di diffusione. 3.0 La rivista giuridica cartacea[10] rappresenta ancora oggi il principale veicolo di trasmissione dei risultati della ricerca scientifica, e in quanto tale è stata oggetto di molteplici interventi giurisprudenziali volti ad individuare alcuni principi giuridici integrativi del dato normativo: 1) la necessità di adempiere gli obblighi formali previsti dal d.lgs.lgt. n. 660 del 1945 e dalla l. n. 374 del 1939; 2) la tutela della “par condicio” dei concorrenti attraverso la preliminare consegna delle copie stampate ai soggetti indicati dalla legge; 3) la tutela dell’interesse pubblico ad una corretta ed adeguata pubblicità delle opere; 4) la discrezionalità del giudizio espresso dalla commissione esaminatrice. Dall’analisi
delle decisioni giurisprudenziali è, perciò, possibile ricostruire il regime
legale delle opere scientifiche pubblicate sulle riviste cartacee. 3.1
Nei pubblici concorsi sono valutabili quali titoli scientifici soltanto le
pubblicazioni a stampa del candidato e non anche i lavori prodotti in
manoscritto o dattiloscritto ovvero in bozza di stampa, che non abbiano avuto
la diffusione propria del lavoro a stampa[11]. 3.2
Pertanto l’espressa previsione, contenuta nel bando di concorso,
dell’onere di allegare le pubblicazioni, per le quali si sia già provveduto
alla preliminare consegna delle copie stampate a chi d’obbligo, costituisce
una prescrizione tassativa, la cui elusione non consente la valutazione di
pubblicazioni ancora in attesa di essere materialmente stampate, anche al fine
di non alterare la "par condicio" dei concorrenti, in relazione alla
perentorietà del termine di presentazione dei titoli[12]. Le
norme che prevedono l’esercizio di funzioni amministrative connesse alla
registrazione di opere letterarie non sono preordinate solo alla tutela degli
interessi degli autori e dei cessionari dei relativi diritti ma, più in
generale, all’interesse pubblico ad una corretta ed adeguata pubblicità
delle opere medesime[13]. Ne
consegue che per la valutazione dei titoli scientifici è necessario
l’adempimento sia delle formalità ex art. 1 D.Lgs.Lgt. n. 660 del 1945, (in
base al quale ogni stampatore ha l’obbligo di consegnare – prima di porli
in commercio o in diffusione e senza che alcuna copia sia rimessa al
committente o ad altra persona – quattro esemplari di ogni stampato o
pubblicazione alla prefettura della provincia nella quale ha sede l’ufficio
grafico ed un esemplare alla locale procura della repubblica) sia di quelle ex
art. 5 legge n. 374 del 1939, (secondo cui ogni esemplare delle pubblicazioni
e degli stampati soggetti all’obbligo della consegna deve portare, sul
frontespizio o sull’ultima pagina del testo, l’esatta e ben visibile
indicazione del nome e del domicilio legale dello stampatore e dell’editore,
nonché dell’anno di effettiva pubblicazione). In mancanza dei suddetti
adempimenti, non sono valutabili i lavori che, sebbene stampati in via
provvisoria, abbiano avuto un "principio di diffusione"[14]. 3.3
Inoltre le pubblicazioni, una volta che siano state analiticamente valutate,
devono essere giudicate, sia pure sommariamente, in relazione all’importanza
e al valore scientifico di ciascuna di esse, con la conseguenza che sono
illegittime le valutazioni fatte in modo globale, senza motivazione, e che si
concludono con l’attribuzione di un unico punteggio[15]. Il
giudizio sulle pubblicazioni presentate dal candidato in sede concorsuale, è
eminentemente discrezionale ed è riservato alla commissione esaminatrice;
pertanto, esso è censurabile soltanto per illogicità o irrazionalità[16].
4.0
Negli ultimi anni si è
assistito ad un crescente utilizzo del sistema telematico da parte degli
operatori del diritto nell’ambito sia dell’attività professionale sia
della riflessione dottrinale. Questo nuovo interesse per la rete ha portato alla creazione di numerose riviste giuridiche elettroniche, che convivono con quelle tradizionali cartacee, senza tuttavia contrastarne il primato. Pertanto tutt’oggi possiamo consultare sia riviste pubblicate solo in rete sia riviste diffuse sul doppio supporto. La
presenza di quest’ultimo tipo di riviste nasce da opposte esigenze: le
riviste tradizionali cartacee hanno cercato nel web un nuovo canale
pubblicitario per il prodotto cartaceo, le nuove riviste elettroniche con la
pubblicazione cartacea hanno, invece, rincorso una legittimazione accademica
presso i tradizionali fruitori della ricerca scientifica. L’analisi
del regime giuridico delle pubblicazioni sul doppio supporto[17]
ci permette di affrontare il primo stadio della problematica attinente
all’editoria elettronica, che attraverso l’esperienza della rivista
elettronica giunge fino al sistema dell’autopubblicazione. 4.1
Bisogna osservare che le risposte giurisprudenziali al suindicato quesito
provengono dalle sedi di merito mancando pronunce delle corti di legittimità. Secondo
quanto statuito dai giudici[18]
il titolare di un nome di dominio internet ha gli obblighi del proprietario di
un organo di comunicazione, poiché la rete internet, quale “sistema
internazionale di interrelazione tra piccole e grandi reti telematiche”, è
equiparabile ad un organo di stampa. In
particolare un periodico realizzato mediante l’impiego delle tecniche
telematiche “on line” può essere registrato solo se stampato anche su
supporto cartaceo[19]. Nonostante
la prima pronuncia richiami la seconda per affermare l’equiparabilità di
internet alla stampa, in realtà si è in presenza di due decisioni
contrastanti, in quanto la declarata equiparabilità è messa in discussione
dal fatto che soltanto la contemporanea ed ulteriore pubblicazione sul
supporto cartaceo permette la registrazione della rivista on line. Ragion per
cui l’istanza di registrazione afferente alla pubblicazione solo sulla rete
internet di una rivista on line deve essere disattesa.[20] 4.2
Si afferma, inoltre, che per quanto riguarda le pubblicazioni realizzabili
esclusivamente mediante l’impiego delle moderne tecniche telematiche, la
contemporanea presenza dei criteri ontologico e teleologico, prevista
dall’art. 1 della l. n 47 del 1948, esclude una diretta applicabilità della
stessa[21]. Ove si volesse porre l’accento, ai fini dell’obbligo di registrazione, sulla finalità di diffusione di notizie, piuttosto che sul sistema di veicolazione delle stesse e cioè sullo strumento telematico, che rende acquisibile da una pluralità di utenti il dato immesso nel sistema informativo attraverso l’interrogazione on line, si dovrebbe unicamente far ricorso all’applicazione analogica[22]. 4.3
Sebbene queste ultime considerazioni ci spingano a trattare dell’ulteriore
forma di editoria esclusivamente elettronica, pur tuttavia riteniamo opportuno
osservare che la pubblicazione sul doppio supporto non presenta caratteri di
originalità ne può essere accolta in quanto tecnicamente non è possibile la
trasformazione di un documento multimediale o ipertestuale in stampato, salvo
non incorrere in una riproduzione parziale. Qualora
la giurisprudenza continuasse a richiedere la riproduzione del lavoro
multimediale sul supporto cartaceo dovrà convenirsi che quest’ultima
costituisce un’opera autonoma e distinta dall’originale in forma
elettronica. Bisogna
precisare che ci siamo limitati a trattare dell’obbligo di registrazione in
quanto prodromico ai successivi obblighi di deposito delle pubblicazioni ai
fini della valutazione nei pubblici concorsi. 5.0
A questo punto conviene trattare di quella che abbia già definito come
editoria elettronica: la rivista elettronica e l’autopubblicazione. La rivista elettronica[23] rispetto all’autopubblicazione[24] si caratterizza per la distinzione tra editore e autore del lavoro scientifico, per la presenza di una redazione e per la periodicità della diffusione. Inoltre
è possibile individuare un’ulteriore forma di rivista: l’associazione di
più autopubblicisti. Queste
tre forme di pubblicazione elettronica, sebbene presentino un diverso grado di
qualità scientifica, sono tuttavia accomunate dai medesimi interrogativi[25]:
è equiparabile la forma elettronica a quella stampata? È necessario
rispettare degli obblighi formali anche per le pubblicazioni scientifiche
elettroniche? È possibile individuare un regime legale particolare ed
esclusivo per i documenti multimediali? Come
si può arguire da quanto in precedenza esposto sono state prospettate
principalmente due soluzioni volte ad affermare: l’una l’equiparazione tra
forma stampata ed elettronica, l’altra, invece, la peculiarità e la
specificità del documento elettronico rispetto a quello stampato. 5.1
L’equiparazione[26]
tra le due forme di espressione comporta l’applicazione diretta[27],
o analogica[28]
per alcuni, della normativa prevista per la stampa anche alle pubblicazioni
elettroniche, adattandone tuttavia il contenuto alle peculiarità tecniche del
sistema informatico. Seguendo,
così, l’orientamento della Cassazione[29],
in base al quale la norma giuridica al momento stesso della sua entrata in
vigore si oggettivizza estraniandosi dai fatti contingenti e dalle vicende che
hanno preceduto la sua emanazione cosicché essa va interpretata facendo
riferimento alla situazione esistente al momento della sua applicazione,
qualunque editore elettronico potrà richiedere la registrazione di una
rivista on line, nonché adempiere le formalità, previste dagli artt. 1
D.lgs.lgt. n.660 del 1945 e 5 L. n. 347 del 1939, con la semplice consegna del
floppy disk[30]. 5.2
Queste conclusioni sono
criticate da quanti esaltano le peculiarità del sistema elettronico di
pubblicazione, sebbene deve darsi atto di una parziale convergenza circa la
scelta delle soluzioni pratiche da adottare. A tal
proposito si afferma[31]
che la disciplina prevista dalla legge e richiamata nei bandi, e la stessa
giurisprudenza, si può riferire solo alle pubblicazioni a stampa e non alle
pubblicazioni effettuate con altri mezzi o supporti; che le pubblicazioni
effettuate con mezzi diversi dalla stampa sono suscettibili di essere valutate
senza la necessità di osservare le formalità previste per i lavori a stampa;
che le pubblicazioni di opere elettroniche possono essere dimostrate con
qualsiasi mezzo atto a dare certezza che il lavoro è stato effettivamente
realizzato, che vi siano tutte le indicazioni idonee a stabilirne la paternità
e infine che il lavoro sia divulgato[32]. Da
questa ricostruzione dottrinale emerge un'esigenza rilevante: ridurre al
minimo le formalità per uno strumento come internet caratterizzato dalla
facilità e velocità della formazione e trasmissione dei dati. 5.3
L’esposizione delle
soluzioni che la dottrina ha prospettato ci spinge ad illustrare la nostra
posizione, alla luce soprattutto dei recenti interventi legislativi in tema di
documenti informatici. Non si
può negare che le istanze di tutela sottese alla normativa sulla stampa e sul
diritto d’autore nonché l’esigenza di garantire la “par condicio” in
sede concorsuale e di soddisfare l’interesse pubblico alla pubblicità delle
opere scientifiche ricorrano anche in relazione al sistema elettronico di
pubblicazione, anzi è necessario che l’attività interpretativa della
giurisprudenza e della dottrina sia guidata da questi principi. L’interrogativo
circa l’equiparabilità del documento informatico a quello scritto è stato
risolto dall’art. 15 comma 2 della legge n. 59 del 1997 in cui si prescrive
che gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai
privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle
medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti
informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. In
particolare, quest’ultima statuizione non impone la diretta e piena
applicazione di tutta la normativa prevista per le opere stampate, ma richiede
l’elaborazione di un giudizio di compatibilità del dato normativo con le
caratteristiche tecniche del sistema informatico. 5.4
In tal modo le incertezze
circa la provenienza e la datazione del lavoro sono superabili apponendo, o
associando con separata evidenza informatica, a ciascun documento informatico,
o a un gruppo di documenti informatici, nonché al duplicato o copia di essi,
una firma digitale a norma del D.p.r. 10 novembre 1997 n. 513. Attraverso la
firma digitale devono potersi rilevare gli elementi identificativi del
soggetto titolare della firma, del soggetto che l’ha certificata e del
registro su cui essa è pubblicata per la consultazione. L’apposizione
o l’associazione della firma digitale al documento informatico equivale alla
sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto
cartaceo. Il documento informatico da chiunque formato, l’archiviazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, se conformi alle disposizioni di legge, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge e soddisfano il requisito legale della forma scritta. I
documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici,
scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti
amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici
autorizzati e dei pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli
articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata la
firma digitale di colui che li spedisce o li rilascia. 5.5
In relazione agli oneri
formali di deposito delle pubblicazioni bisogna tener conto del fatto che la
spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti contenenti la firma
digitale esonera dalla produzione e dalla esibizione dell’originale formato
su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge. Il
documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e
pervenuto al destinatario se trasmesso all’indirizzo elettronico da questi
dichiarato. La
data e l’ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento
informatico sono opponibili ai terzi. Dalla
normativa esposta potrebbe argomentarsi l’equivalenza tra “traditio” e
trasmissione per via telematica. Tuttavia bisogna osservare che l’attività
di certificazione da parte della pubblica amministrazione necessita del
supporto strutturale tecnologico, di cui essa è oggi carente e rispetto al
quale non si rinviene nella normativa vigente un obbligo espresso di
dotazione, salvo ritenere, come a noi pare opportuno, che l’art. 15 comma 2
della l. 59 del 1997 abbia riconosciuto al privato il diritto di richiedere la
certificazione delle proprie opere. Ciò sarebbe necessario affinché il
documento informatico possa essere valido e rilevante a tutti gli effetti di
legge. Pertanto
è da considerare insoddisfacente la soluzione ancorata alla consegna del
floppy disk all’autorità amministrativa ed è da preferire la trasmissione
telematica del documento multimediale, nei limiti del possibile, ad un'unica
banca dati pubblica. 5.6
L'evoluzione storica non
porta con sé solo "fatti" nuovi: porta anche nuove aspirazioni,
nuovi criteri di valore[33]
e potremmo aggiungere nuovi diritti. È
questo il caso del diritto dell'informazione[34],
espressione della più generale libertà di pensiero di cui all'art. 21 della
Costituzione. Il
riferimento alla norma costituzionale, che distingue fra "pensiero"
e "mezzo di diffusione", ha permesso di meglio chiarire il
significato del termine informazione: esso si riferisce sia al momento della
"formazione", ossia di una struttura significativa conferita ai dati
di esperienza pratica o conoscitiva e alla loro espressione; sia al momento
della "comunicazione", quando cioè l'informazione viene trasmessa,
e perciò diventa interamente tale[35]. Pertanto
la protezione accordata dall'art. 21 della Costituzione deve essere rivolta
anche ai mezzi di diffusione: si devono predisporre tutti gli strumenti di
tutela, e fra questi rientrano i doveri di certificazione, che permettano,
alla persona di comunicare le proprie elaborazioni intellettuali. Altrimenti
si rischia di violare l'art. 3 della Costituzione dal momento che la legge
sulla stampa introdurrebbe un regime differenziato di tutela a secondo che
oggetto della stessa siano giornali e televisione o altri sistemi di
diffusione o comunicazione.[36] Ne si
può condividere la posizione assunta dalla giurisprudenza[37]
che ha negato l'esistenza di un diritto soggettivo ad ottenere la
certificazione delle pubblicazioni, sostenendo[38]
che al fine della individuazione delle posizioni giuridiche soggettive
tutelate dall'ordinamento di settore è rilevante la verifica della direzione
delle norme stesse se cioè con esse si miri a tutelare in modo immediato un
interesse, di carattere patrimoniale e non, direttamente pertinente al
soggetto destinatario delle disposizioni o se invece si tende attraverso la
predisposizione di strutture organizzative o la previsione di comportamenti
della Pubblica amministrazione a perseguire fini di interesse generale che pur
possono coinvolgere posizioni individuali. 6.0
Infine possiamo rivolgere
l’attenzione al diritto ancora da scrivere ossia il disegno di legge n. 3610
contenente norme relative al deposito legale dei documenti d’interesse
culturale destinati all’uso pubblico, disposizioni che confermano la
necessità di imporre e disciplinare un insieme di oneri formali per i
documenti multimediali. In
questa sede ci limitiamo ad indicarne gli aspetti più rilevanti al fine di
individuare quale potrebbe essere la nuova disciplina degli obblighi formali
per le pubblicazioni scientifiche on line. 6.1
I documenti multipli su
qualsiasi supporto, destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura,
l'ascolto e la visione, sono oggetto di deposito obbligatorio al fine di
conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana. I
documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti totalmente o
parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque
non diffusi in ambito esclusivamente privato; per quanto attiene ai documenti
sonori, sono destinati al deposito legale anche quelli distribuiti su licenza
per il mercato italiano. Il
deposito legale è finalizzato: a)
alla raccolta ed alla conservazione dei documenti; b)
alla produzione ed alla diffusione dei servizi bibliografici nazionali; c)
alla consultazione ed alla disponibilità dei medesimi documenti, nel rispetto
delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi, nonché sull'abusiva
riproduzione di opere librarie; d)
alla documentazione della produzione editoriale a livello regionale. Tra le
categorie di documenti destinati al deposito legale vi sono i documenti
multimediali. L'obbligo
della consegna dei documenti è esteso a tutti i supporti sui quali la
medesima opera è prodotta e si intende adempiuto quando gli esemplari sono
completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato. Sono
soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, le edizioni nuove o
aggiornate, nonché le riproduzioni in facsimile di opere non più in
commercio. I
soggetti obbligati al deposito legale sono: a)
l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica
che giuridica; b) il
tipografo, ove manchi l'editore o comunque il responsabile della
pubblicazione; c) il
produttore di materiali non librari o di prodotti editoriali similari
realizzati nel territorio nazionale; d) il
distributore di materiali non librari o di prodotti editoriali similari
distribuiti su licenza per il mercato italiano; I
documenti devono essere consegnati entro quindici giorni dalla prima
distribuzione. Due
copie dei documenti multimediali, delle incisioni e delle registrazioni sonore
e delle videoregistrazioni devono essere consegnate alla Discoteca di Stato[39].
I
soggetti obbligati al deposito sono tenuti ad inviare alla biblioteca centrale
del Consiglio nazionale delle ricerche una copia dei documenti, anche in forma
cumulativa, dalla stessa richiesti e strettamente inerenti alle aree della
scienza e della tecnica. I medesimi
soggetti sono altresì tenuti a inviare, a richiesta, alla biblioteca centrale
giuridica del Ministero di grazia e giustizia una copia degli stessi documenti
inerenti alle aree del diritto e delle scienze sociali. Il
regolamento attuativo della legge stabilisce: a) i
casi di esonero totale o parziale dalla consegna dei documenti; b) gli
elementi identificativi da apporre sul documento. Infine
sono abrogati la legge 2 febbraio 1939, n.374, come modificata dal decreto
legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n.660, il regolamento approvato
con regio decreto 12 dicembre 1940, n.2052, e l'articolo 23 del decreto
legislativo luogotenenziale 1^ marzo 1945, n.82. Il
legislatore con la predisposizione di queste norme ha dimostrato una
particolare sensibilità verso le problematiche che scaturiscono
dall’evoluzione delle tecnologie dell’informazione, sensibilità che
tuttavia dopo tre anni dalla presentazione del disegno di legge non si è
ancora tramutata nella sua approvazione definitiva. Vincenzo Antonellidottorando in diritto
amministrativo Università “La Sapienza” Roma [1]
L. Lombardi Vallauri, Corso di
filosofia del diritto, Padova, 1981, 38 con termine più penetrante le
definisce incognite del divenire. L'A. spiega che se la legge resta,
l'interpretazione cambia. E poiché nel diritto tutto si tiene, la scoperta
di lacune in un punto non rimane senza conseguenze, ma si propaga a tutta la
struttura legale, cosicché spesso colmare una lacuna significa aprirne
un'altra. [2]
Si vedano F. Brugaletta, Brevi note
sul valore delle pubblicazioni elettroniche nei concorsi, in Rivista
Amministrativa della Rep. Ital., 1997, n. 9, 887 e in Diritto
e diritti – Rivista giuridica elettronica – http://www.diritto.it,
ISSN 1127-8579 pag. http://www.diritto.it/articoli/informatica/pubblicazioni.htm;
V. Pergola, La valutazione dei titoli
nei concorsi pubblici, in Nuovo
Dir., 1988, 990; A. Longo, Titoli
scientifici e pubblicazioni nei concorsi per posti di ricercatore, in Riv.
Amm., 1990, 807. [3]
Cons. Stato, sez. IV, 4 luglio 1972 in Cons.
Stato, 1972, 1277 afferma che in un concorso per titoli diretto ad
acclarare una competenza ad altissimo livello attraverso il vaglio
dell’intera personalità tecnico-scientifica dei candidati, vaglio che per
ciascun concorrente deve necessariamente essere condotto sulla scorta,
soprattutto, delle pubblicazioni e con riguardo all’intera gamma di esse,
è illegittimo il bando che – pur lasciando salva, ovviamente, la potestà
della commissione esaminatrice di avvalersi del criterio di valutare a
posteriori le esibite pubblicazioni in base alla qualità, e non già alla
quantità, di esse – adotti una prescrizione limitativa che a priori
precluda ai candidati di dimostrare integralmente la loro capacità
attraverso l’esibizione di tutte le loro pubblicazioni scientifiche. [4]
Cass., sez. III pen., 24 novembre 1986 in Foro
it., 1987, II, 296, con nota di R. Pardolesi: “Software”,
“property rights” e diritto d’autore: il ritorno dal paese delle
meraviglie, dispone che i requisiti perché il risultato di un’attività
intellettuale possa essere protetta a norma degli art. 2575 ss. c.c. e della
l. 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni possono essere così
identificati: a) che si tratti di un’opera dell’ingegno, quale
espressione particolare di lavoro intellettuale applicato; b) che l’entità
prodotta sopravviva all’attività necessaria a produrla ed abbia
individualità, utilità, idoneità ad essere goduta da altri; c) che –
per dirla con la relazione alla legge del 1941 – “...l’opera abbia un
merito, sia pure modesto, perché altrimenti non avrebbe il valore creativo
che giustifica la protezione e che da all’opera stessa la necessaria
originalità...”; d) che, infine, l’apporto nuovo riguardi i campi
dell’arte e della cultura indicati dalla legge. Cfr. Trib. Cuneo, 23
giugno 1997 in Giur. piemontese,
1997, 493. [5]
Cfr. Cass. 2 dicembre 1993, n. 11953 in Foro
It., 1994, I, 2416 con nota di A. Mastrorilli: Originalità
nelle opere compilative e informazione. Cfr. Trib. Bari 18 giugno 1998
in Foro it., 1999, I, 3078. [6]
Cass., sez. III pen., 24 novembre 1986 cit., 298 statuisce che è fuor di
dubbio che il software sia opera dell’ingegno, nel senso di prodotto di
uno sforzo particolare di un intelletto specificamente educato e,
soprattutto, vocato alla scienza informatica....anche in Italia
l’inquadramento del software nella categoria delle opere che appartengono
alle scienze segue, ogni giorno di più, l’evoluzione culturale in
riferimento al progresso tecnico e scientifico. Del resto l’informatica in
genere, e quella giuridica in specie, sono ormai divenute materie
d’insegnamento secondario ed universitario; e, comunque, sarebbe al di
fuori del tempo presente se opere di così sofisticato impegno culturale (in
senso classico ed in quello sociologico) non potessero comprendere nelle
classificazioni della normativa di autore, classificazioni – peraltro –
non tassative per lungimirante scelta del legislatore. [7]
Cons. Stato, sez. VI, 8 luglio 1992, n. 540 in Cons.
Stato, 1992, 942. [8]
Per un esempio di “conferenza in rete” si veda Trib. Modena 23 ottobre
1996, in Foro it., 1997, I, 2316. [9]
B. J. Hibbitts, Oggi come ieri –
Scettici, scribi e la fine delle riviste giuridiche, in Informatica
e diritto, 1997, 77 e in Diritto
e diritti – Rivista giuridica elettronica – http://www.diritto.it,
ISSN 1127-8579 pag. http://www.diritto.it/hibbitts/yesterda.htm
ripercorre i momenti fondamentali dell’evoluzione del sistema elettronico
di pubblicazione, sottolineandone in particolare il valore accademico e
fattuale. L’A. sottolinea la somiglianza tra le argomentazioni degli
studiosi contemporanei scettici sulla validità del sistema elettronico di
autopubblicazione della materia legale e gli argomenti degli studiosi del XV
e XVI secolo i quali dubitavano della stampa commerciale. L’A. esamina uno
per uno gli argomenti degli scettici nelle loro peculiarità e dimostra come
il sistema elettronico di autopubblicazione comporta, per gli studiosi di
legge, molti benefici evidenti, compresa la capacità di stimolare il
dialogo tra gli studiosi tramite l’accelerazione del processo di
pubblicazione e l’assunzione delle proprie responsabilità da parte degli
stessi. Inoltre l’A. spiega come invece di peggiorare le cose ai docenti
di legge e ad altri autori di diritto, in quanto comprometterebbe la qualità
e sacrificherebbe il "valore apportato" dalle riviste giuridiche,
il sistema elettronico di autopubblicazione promette di migliorare la qualità
ed in realtà valorizza di per se. Il sistema elettronico di
autopubblicazione al posto di imporre numerosi costi professionali e/o
pedagogici ai docenti di legge, agli avvocati ed agli studenti di legge, ne
comporta pochissimi, e sotto alcuni aspetti, nessuno. Invece di essere
qualcosa di irrealizzabile, il sistema elettronico di autopubblicazione è
tecnologicamente fattibile in ambito accademico. Infine, l’A. dimostra
come il sistema elettronico di autopubblicazione lungi dal minacciare troppo
alla base un cambiamento, è l’unica riforma radicale abbastanza da
incontrare pienamente le principali sfide strutturali e intellettuali poste
attualmente alla dottrina legale nell’età di ciberspazio. [10]
T.A.R. Lazio, sez. I, 27 dicembre 1993, n. 1827 in T.A.R.,
1994, I, 33 afferma che rientrano nella nozione di “rivista” anche le
pubblicazioni non legate all’attualità e prive di predeterminazione di
durata, di cui sia programmata la periodicità, anche se sia prestabilito il
momento conclusivo e qualunque sia il contenuto informativo. Cfr. Cass. 3
aprile 1987, n. 3223. [11]
Cons. Stato, sez. VI, 16 marzo 1993, n. 248 in Foro
amm., 1993, 495. [12]
Corte dei Conti, sez. contr., 15 giugno 1989, n. 2142 in Foro
amm., 1990, 749. Inoltre Cons. Stato, sez. IV, 22 febbraio 1994, n. 162
in Giur. It., 1994, III, 1, 538,
con nota di M. Occhiena, stabilisce che per esigenze di controllo
dell’opinione pubblica, nei concorsi a pubblico impiego non sono
valutabili studi e monografie che, all’atto della presentazione delle
domande di concorso, siano ancora in veste dattiloscritta e non ancora
stampata. [13]
T.A.R. Lazio, sez. I, 27 dicembre 1993, n. 1827 cit.. In questa decisione si
riconosce inoltre la giurisdizione del giudice amministrativo sulle
controversie inerenti al diniego di registrazione di pubblicazioni nel
rispetto delle modalità di cui alla L. 22 aprile 1941 n. 633. Sempre T.A.R.
Lazio, sez. I, 21 luglio 1988, n. 1112 in T.A.R.,
I, 1988, 2501 riconosce alla L. 22 aprile 1941 n. 633 la funzione di
garantire alla generalità dei cittadini, attraverso il regime di pubblicità
notizia delle opere protette, un’adeguata certezza sulla paternità delle
opere che divengono oggetto di una innumerevole serie di contrattazioni,
rimanendo così tutelato l’affidamento sulla individuazione e sulle
caratteristiche delle opere registrate. [14]
Corte dei Conti, sez. VI, 14 giugno 1994, n. 981 in Giur.
It., 1994, III, 1, 777. Inoltre T.A.R. Lazio sez. III, 25 febbraio 1993,
n. 141 specifica che le pubblicazioni prodotte nei concorsi pubblici debbono
soddisfare, per poter essere legittimamente valutate, le prescrizioni
contenute nell’art. 1 del D.Lgt.lgs. n. 660/1945, dettate a garanzia della
loro effettività e conoscibilità. Laddove la commissione giudicatrice
abbia escluso alcune opere di un candidato in quanto non rispondenti alle
prescrizioni di cui al D.Lgt.Lgs. n. 660/1945, incombe alla commissione
stessa la necessità di rinnovare il giudizio sull’insieme della
produzione scientifica del candidato, non apparendo a proposito sufficiente
la mera conferma dei giudizi espressi in precedenza sull’intera produzione
scientifica. [15]
Cons. Stato, sez. IV, 23 novembre 1995, n. 950 in Foro
amm., 1995, 2545. A tal proposito Cons. Stato, sez. V, 7 aprile 1995, n.
533 in Giur. It., 1995, III, 1,
535, con nota di V. Sottili, decreta che la valutazione delle pubblicazioni
scientifiche e l’assegnazione del relativo punteggio sono riservate
all’apprezzamento discrezionale della commissione giudicatrice che non può
prevedere per le stesse un criterio di punteggio automatico in relazione al
numero delle pubblicazioni stesse; Cons. Stato, sez. VI, 5 settembre 1996,
n. 1197 in Cons. Stato, 1996, I,
1368, afferma che nei concorsi universitari, i giudizi utilizzati in sede di
comparazione dei candidati, pur non potendo attingere a regole fisse e
predeterminate, devono avere il carattere dell’omogeneità, affinché sia
logicamente comprensibile la scelta discrezionale operata dalla commissione. [16]
Cons. Stato, sez. IV, 7 ottobre 1994, n. 778 in Foro
amm., 1994, 2363. Il principio è ulteriormente specificato da Corte dei
Conti, sez. VI, 14 giugno 1994, n. 981 cit. nei seguenti termini: per essere
di natura tecnico-discrezionale, il giudizio della commissione giudicatrice
in un concorso a professore universitario sulle pubblicazioni dei candidati
non è sindacabile in sede di legittimità, tranne che per vizio di eccesso
di potere. Conferma in Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 1993, n. 972 in Giur.
It., 1994, III, 1, 206. [17]
Cfr. R. Catalano, Il regime giuridico
della stampa elettronica e dei “siti” internet, in Dir.
e Giur., 1997, 194. [18]
Trib. Napoli 8 agosto 1997 in Giust.
Civ., 1998, I, 259 con nota di L. Albertini: Le
comunicazioni via internet di fronte ai giudici: concorrenza sleale ed
equiparabilità alle pubblicazioni a stampa. [19]
Trib. Napoli 18 marzo 1997 in Foro
it., 1997, I, 2307. [20]
Trib. Napoli 18 marzo 1997 cit., 2308. [21]
Trib. Napoli 18 marzo 1997 cit., 2308. [22]
Trib. Napoli 18 marzo 1997 cit., 2308. [23]
La descrizione di un “giornale telematico” è contenuta in Trib. Bari 18
giugno 1998 cit., 3078. [24]
B.J. Hibbitts, Last writes?
Re-assessing the Law Review in the Age of Cyberspace, in Akron
Law Review, 1996 e in http://www.uakron.edu/lawrev/hibb1.html
sostiene che il continuo sviluppo della tecnologia di Internet permette e
dovrebbe incoraggiare gli studiosi di legge ad abbandonare la tradizionale
forma di pubblicazione della rivista giuridica - con tutte le sue ben note
problematiche- per un sistema di autopubblicazione mediante il quale è
possibile in sostanza archiviare gli articoli inviati elettronicamente, per
poi usufruirne per una relativa rivista da consultare liberamente. [25]
R. Catalano, Il regime giuridico
della stampa elettronica e dei “siti” internet, cit., 187 pone
ulteriori interrogativi: la legge 47/48 è applicabile, direttamente o
analogicamente, ai “siti” internet? In mancanza, essa vincola le
pubblicazioni on line accedenti a giornali o periodici cartacei? La
dimensione virtuale è equiparabile a quella reale? [26]
L. Albertini, Le comunicazioni via
internet di fronte ai giudici: concorrenza sleale ed equiparabilità alle
pubblicazioni a stampa in Giust.
Civ., 1998, I, 265 afferma che equiparabile ad un organo di stampa è il
singolo sito, e quindi il singolo computer, non la Rete. [27]
R. Catalano, Il regime giuridico
della stampa elettronica e dei “siti” internet, cit., 189. [28]
L. Albertini, Le comunicazioni via
internet di fronte ai giudici: concorrenza sleale ed equiparabilità alle
pubblicazioni a stampa, cit., 266. Inoltre P. Antonelli e M. Montini, Commento
a Trib. Napoli 18 marzo 1997, in Il
diritto industriale, 1997, 720 sostengono che l’applicazione analogica
delle norme della legge sulla stampa alle pubblicazioni diffuse on line via
internet sia non solo possibile, ma addirittura auspicabile, anche in
assenza di un intervento del legislatore, così da non lasciare l’ambito
delle pubblicazioni on line sfornito della particolare tutela derivante
dall’applicazione della normativa “speciale” sulla stampa. [29]
Cass. 12 ottobre 1982 in Foro it.,
Rep. 1984, n. 84, 2492. [30]
R. Catalano, Il regime giuridico
della stampa elettronica e dei “siti” internet, cit., 193 descrive
il possibile regime giuridico delle riviste elettroniche. [31]
F. Brugaletta, Brevi note sul valore
delle pubblicazioni elettroniche nei concorsi, cit., par. 4. [32]
F. Brugaletta, Brevi note sul valore
delle pubblicazioni elettroniche nei concorsi, cit., par. 4, afferma che
un articolo pubblicato in una rivista elettronica su internet può essere
dimostrato con il rilascio del relativo estratto su floppy disk.
[33]
L. Lombardi Vallauri, Corso di
filosofia del diritto, cit., 39.
[34]
V. Frosini, Telematica e informatica
giuridica, in Enc. Dir.,
Milano, 1992, XLIV, 63. F. Brugaletta, L'informazione
giuridica su internet. Giustizia, pubbliche amministrazioni e leggi on line,
in Informatica e diritto, 1997,
75 parla di diritto all'informazione e di dovere d'informazione.
[35]
V. Frosini, Telematica e informatica
giuridica, cit., 63
[36] Nota aTrib. Napoli 18 marzo 1997 in Foro it., 1997, I, 2307. [37] T.A.R. Lazio, sez. I, 27 dicembre 1993, n. 1827 cit., 33. [38]
T.A.R. Lazio, sez. I, 21 luglio 1988, n. 1112 cit., 2501. In questa
sentenza, inoltre, si afferma che, tenendo presente che il tribunale civile
di Roma, sez. I, con sentenza 41240 del 1983 ha dichiarato il difetto di
giurisdizione del giudice ordinario principalmente in forza della
considerazione che "la maggior possibile corrispondenza tra
registrazioni ed opere protette non può che essere attuata attraverso
poteri di valutazione tecnico-giuridica da parte dell'ufficio cui è
demandata la tenuta del registro che, quindi, non può e non deve limitare
la sua opera ad una pura e semplice attività passiva di registrazione di
qualsiasi opera gli sia presentata, non può essere assecondato l'ordine di
idee che ha indotto il giudice civile a negare la propria giurisdizione
richiamandosi in definitiva all'impostazione della dottrina tradizionale che
ancora i criteri di riparto della giurisdizione alla sussistenza di un
potere discrezionale dell'Amministrazione innanzi al quale le posizioni
soggettive individuali assumono la consistenza di interessi legittimi posto
che nella specie si tratta di attività discrezionali in senso tecnico, e
non discrezionalità amministrative, ove le valutazioni dell'ufficio sono
prevalentemente vincolate. Cfr. in tema di discrezionalità tecnica P.
Lazzara, "Discrezionalità
tecnica" e situazioni giuridiche soggettive, in Dir.
proc. amm., 2000, 212. [39]
Il legislatore prospetta una soluzione già da noi definita insoddisfacente;
tuttavia è apprezzabile l'intenzione di individuare un unico soggetto
destinatario del deposito. |
|
|