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*** “…Internet
ha sconvolto le tradizionali strutture del mercato fornendo un'infrastruttura
mondiale comune per la fornitura di tutta una serie di servizi di comunicazioni
elettroniche, i quali sono accessibili al pubblico attraverso Internet ed
aprono nuove possibilità agli utenti, ma rappresentano anche nuovi pericoli per
i loro dati personali e la loro vita privata;
occorre pertanto armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari
e tecniche adottate dagli Stati membri in materia di tutela dei dati personali,
della vita privata, nonché degli interessi legittimi delle persone giuridiche
nel settore delle comunicazioni elettroniche, affinchè non sorgano ostacoli nel
mercato interno delle comunicazioni elettroniche; armonizzazione che deve
limitarsi alle prescrizioni strettamente necessario per garantire che non
vengano ostacolate la promozione e lo sviluppo di nuovi servizi e reti di
comunicazione tra gli Stati membri". E’ questo il disposto del
preambolo della recente direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12
luglio 2002 n. 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni
elettroniche[1] i cui
precetti estendono i principi ed ampliano le previsioni, di cui già alla direttiva 24 ottobre 1995 n.95/46/CE
(relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati)[2],
e 15 dicembre 1997 n.97/66/CE (relativa al trattamento dei dati personali e
sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni)[3].
La nuova direttiva, le cui disposizioni dovranno trovare attuazione a livello
nazionale entro il 31 ottobre 2003[4],
intende disciplinare ex novo, la raccolta, il trattamento ed in particolare la
comunicazione di dati personali attraverso le nuove tecnologie
dell’informazione, in un ottica particolarmente garantista per il “contraente
debole” delle transazioni on-line, ossia per l’utente- consumatore; essa è
pertanto di particolare interesse, posto che per suo tramite, le istituzioni
comunitarie si sono fatte interpreti dell’esigenza di adeguare il quadro
normativo di riferimento per la tutela della privacy, agli ultimi progressi
attuati sul piano della scienza e della tecnica nel campo delle comunicazioni
elettroniche. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Finalità e ambito di
applicazione della direttiva: Lo scopo della direttiva è quello di armonizzare le disposizioni nazionali
necessarie a garantire un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà
fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento
dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche, e la libera
circolazione di tali dati, delle apparecchiature e dei servizi di comunicazione
elettronica, all'interno della Comunità. Ai
fini di cui sopra, le disposizioni[5]
della direttiva precisano ed integrano il disposto già di cui alla direttiva n. 95/46/CE,
estendendosi anche alla tutela degli interessi legittimi degli abbonati che sono persone giuridiche. La
direttiva si applica al trattamento di dati personali nella fornitura di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico, su reti pubbliche di
comunicazioni nella Comunità; essa introduce nuove definizioni integrative di
quelle già di cui alla direttiva n.95/46/CE, nonché specifiche disposizioni
concernenti le linee di abbonati collegate a centrali telefoniche digitali e
analogiche.
2. Le prescrizioni di
sicurezza: La direttiva pone a
carico dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica specifici obblighi
di sicurezza, imponendo loro altresì correlati obblighi d'informazione in
materia di trattamento automatizzato di dati, nei confronti degli
abbonati/utenti. Spetta
infatti al fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico, di adottare appropriate misure tecniche e organizzative per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi in
rete, se necessario congiuntamente con il fornitore
della stessa rete
pubblica di comunicazione. Nel caso specifico in cui esista un particolare rischio di
violazione della sicurezza della rete, il predetto fornitore ha altresì l’obbligo di informarne gli abbonati, indicando, qualora
il rischio sia al di fuori del campo di applicazione delle misure che devono
essere da lui prese, tutti i possibili rimedi, compresi i relativi costi
presumibili. 3. Le garanzie di
riservatezza per le comunicazioni elettroniche: Con
specifico riferimento alle comunicazioni elettroniche, l'intento perseguito dalla direttiva, è
poi quello di garantire ampia riservatezza delle stesse, vietando le intercettazioni, le
interferenze ed ogni altra possibile forma di sorveglianza, ad opera di terzi estranei alla
comunicazione; spetta in particolare agli SM il compito di assicurare, mediante disposizioni nazionali, la
riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite la rete pubblica di
comunicazione ed i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. In
particolare, proprio gli SM dovranno vietare l'ascolto, la captazione, la memorizzazione
e altri generi di intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni, e dei relativi
dati sul traffico, ad opera di persone diverse dagli utenti, senza il consenso di questi ultimi[6].
4.
Il divieto dell'uso di dati sul traffico relativi agli abbonati/utenti, eccetto che per fini di fatturazione: Per
disposto della direttiva, i dati sul traffico relativi agli abbonati/utenti, trattati per
trasmettere una comunicazione e memorizzati dal fornitore di una rete pubblica
o di un servizio pubblico di comunicazioni, dovranno essere cancellati o resi
anonimi quando non risultino più necessari ai fini della trasmissione di una
comunicazione, fatto salvo il caso in cui tali dati risultino ancora utili: i) per il compimento di operazioni
di fatturazione[7] o di pagamento concernenti la persona
dell’abbonato /utente; ii) per la commercializzazione di servizi di connessione
elettronica accessibile al pubblico, ovvero iii) per la fornitura
all’abbonato/utente di servizi a valore aggiunto[8],
da parte del fornitore degli stessi. Il
fornitore dei servizi dovrà informare l’abbonato/utente quanto alla natura dei dati relativi al traffico
che verranno sottoposti al trattamento ai fini di cui sopra, nonché quanto alla
durata del relativo trattamento, il quale in ogni caso dovrà risultare
circoscritto: alle
persone che agiscono sotto l’autorità dei fornitori della rete pubblica di
comunicazione elettronica e dei servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico che si occupano della fatturazione, della gestione del
traffico, delle indagini per conto dei clienti, dell’accertamento delle frodi,
della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della
prestazione di servizi a valore aggiunto; a
quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività. Con
specifico riferimento alle operazioni di fatturazione elettronica, la direttiva riconosce poi agli
abbonati/utenti, il diritto al rilascio di fatture non dettagliate, ed al contempo
impone agli SM di provvedere affinché siano loro offerte garanzie necessarie e
sufficienti a che le comunicazioni afferenti le predette operazioni di
fatturazione ed i relativi pagamenti, tutelino la vita privata. 5. Le garanzie di privacy per l’abbonato/utente rispetto ai trattamenti che
consentono la sua "individuazione”; La direttiva è altresì finalizzata a garantire agli utenti/abbonati la
disponibilità di dispositivi idonei a tutelare la loro vita privata rispetto a
trattamenti suscettibili di consentire la loro individuazione. In
particolare: in relazione
all'utilizzazione dei servizi che consentono l’ individuazione della linea
telefonica chiamante e della linea collegata[9], la direttiva prescrive che il fornitore dei servizi
debba offrire all’utente chiamante la
possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione
dell’identificazione della linea
chiamante, chiamata per chiamata[10],
l’abbonato chiamante dovendo avere tale possibilità linea per linea; in rapporto ai dati
relativi all’ubicazione[11],
diversi dai dati relativi al traffico,
la direttiva prescrive in particolare che “se i dati relativi all’ubicazione
diversi dai dati relativi al traffico, relativi agli utenti/abbonati di reti
pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico possono essere sottoposti a
trattamento, essi possono esserlo soltanto a condizione che siano stati resi
anonimi o che l’utente/abbonato abbiano
dato il loro consenso, e sempre nella misura e per la durata necessaria per la
fornitura di un servizio a valore aggiunto. Prima di chiedere il loro consenso,
il fornitore del servizio deve
informare gli utenti/abbonati sulla natura dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno
sottoposti a trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest’ultimo, nonché
sull’eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del
servizio a valore aggiunto. Gli utenti/abbonati devono avere la possibilità di
ritirare il loro consenso al trattamento dei dati relativi all’ubicazione,
diversi dai dati relativi al traffico, in qualsiasi momento”.[12] (segue)
Il possibile regime derogatorio: Fermo
restando il disposto di quanto sopra, la direttiva rimette tuttavia agli SM il
compito di prevedere apposite procedure atte a consentire al fornitore di una rete
pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico di poter derogare alle garanzie predette, ossia di poter
annullare, in via temporanea: la
soppressione della presentazione dell’identificazione della linea telefonica
chiamante a richiesta di un abbonato che chieda l'identificazione di chiamate malintenzionate o
importune; la
soppressione della presentazione dell’identificazione della linea chiamante,
potendo sottoporre a trattamento i dati relativi all'ubicazione
nonostante il rifiuto
o il mancato consenso
temporaneo dell'abbonato/utente, linea per linea, in favore degli organismi che
trattino chiamate di emergenza, e siano riconosciuti come tali, da uno SM (ciò vale in particolare per le
forze di polizia, per i servizi di ambulanza e per i vigili del fuoco), affinché questi possano reagire a tali chiamate. La
direttiva riconosce anche che gli SM devono
provvedere affinché ciascun abbonato
abbia la possibilità –gratuitamente e
mediante una funzione semplice- di bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale, da parte di
terzi. 6.
La tutela dei dati personali dell'utente/abbonato contenuti in elenchi cartacei
o elettronici: La direttiva conferisce agli abbonati/utenti il diritto di scegliere se i dati a carattere personale
che li riguardino, possano figurare o meno in un elenco pubblico e, in caso affermativo, di
decidere quali dati debbano figurarvi; spetta inoltre agli stessi soggetti il
diritto di essere informati in modo esaustivo sulle possibili utilizzazioni del
predetto elenco. La direttiva impone infatti agli SM di provvedere affinchè gli abbonati/utenti: siano
informati (gratuitamente) in merito agli scopi degli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del
pubblico o ottenibili attraverso i servizi che forniscono informazioni sugli elenchi, nei quali
possono essere inclusi i loro dati personali, nonché in merito ad ogni ulteriore
possibilità di utilizzo basata su funzioni di ricerca incorporate nelle
versioni elettroniche degli elenchi stessi; abbiano
la possibilità di decidere se i loro dati personali - e, nell'affermativa,
quali - debbano essere riportati in un elenco pubblico, sempreché tali dati
siano pertinenti per gli scopi di cui all'elenco; abbiano
le possibilità di verificare/rettifìcare/ritirare tali dati[13]. 7.
L’ulteriore tutela, a fronte di comunicazioni elettroniche indesiderate: Con specifico riferimento alla
diversa esigenza degli abbonati/utenti di essere tutelati a fronte di comunicazioni elettroniche
indesiderate effettuate a scopi di commercializzazione diretta, la direttiva riconosce
loro di opporre all'invio delle stesse, il proprio rifiuto, ed estende anche al
sistema di posta elettronica, il principio del necessario preventivo consenso
espresso del destinatario della comunicazione on-line[14].
Letteralmente, ex art.13 della direttiva infatti: “l’uso di sistemi
automatizzati di chiamata senza intervento di un operatore (dispositivi
automatici di chiamata), del telefax o della posta elettronica a fini di
commercializzazione diretta è
consentito soltanto nei confronti degli abbonati che abbiano espresso
preliminarmente il loro consenso. Fatto salvo quanto precede, allorché una
persona fisica/giuridica ottiene dai
suoi clienti le coordinate elettroniche
per la posta elettronica nel contesto della vendita di un
prodotto/servizio ai sensi della
direttiva 95/46/CE, la medesima persona fisica/giuridica può utilizzare tali
coordinate elettroniche a scopi di commercializzazione diretta di propri
analoghi prodotti o servizi, a condizione che ai clienti sia offerta in modo
chiaro e distinto al momento della raccolta delle coordinate elettroniche e ad
ogni messaggio la possibilità di opporsi gratuitamente e in maniera agevole,
all’uso di tali coordinate elettroniche, qualora il cliente non abbia rifiutato
inizialmente tale uso”[15].
8. Ulteriori disposizioni garantistiche, di cui
alla direttiva: La
direttiva si prefigge infine di escludere che, per motivi di tutela dei dati, possano
sorgere barriere nazionali alla libera circolazione di programmi e di apparecchiature
terminali, all'interno del Mercato Unico; relativamente a tali barriere, essa
prevede pertanto che gli obblighi volti alla protezione dei dati a carattere personale e della
vita privata, possano venire imposti solo in base a procedure di natura comunitaria,
ed esclude che gli SM, nel dare attuazione alle sue disposizioni, possano introdurre norme
inderogabili relative a caratteristiche tecniche specifiche per i terminali e per le altre
apparecchiature di comunicazione elettronica, tali da ostacolarne l'immissione sul mercato o
la libera circolazione, tra i vari SM e al
loro interno. Note: [1] La direttiva è pubblicata in GUCE 31.7.2002 n. L201 ed è reperibile anche on-line, nel sito della Commissione, www.europa.eu.com . [2]Pubblicata in GUCE n. L281 del 23.11.1995. [3] Pubblicata in GUCE n. L24 del 30.1.1998. [4] Non oltre 3 anni dalla predetta data, la Commissione sarà tenuta a presentare al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull’applicazione della direttiva e sul relativo impatto nei confronti degli operatori economici e dei consumatori, in particolare per quanto riguarda le disposizioni sulle comunicazioni indesiderate, tenuto conto del contesto internazionale. A tal fine la Commissione potrà chiedere informazioni agli SM e presentare proposte di modifica della direttiva, al fine di migliorarne l’efficacia e di mantenerla attuale nelle sue disposizioni. [5] Strutturalmente la direttiva si compone di 21 articoli, così intitolati: 1. Finalità e campo d’applicazione; 2. Definizioni; 3. Servizi interessati; 4. Sicurezza; 5. Riservatezza delle comunicazioni; 6. Dati sul traffico; 7. Fatturazione dettagliata; 8. Presentazione e restrizione dell’identificazione della linea chiamante e collegata; 9. Dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico; 10. Deroghe; 11. Trasferimento automatico della chiamata; 12. Elenchi di abbonati; 13. Comunicazioni indesiderate;14. Caratteristiche tecniche e normalizzazione; 15. Applicazione di talune disposizioni della direttiva 95/46/CE; 16. Disposizioni transitorie; 17. Attuazione della direttiva; 18. Riesame; 19. Abrogazione; 20. Entrata in vigore; 21. Destinatari. [6]
E’ questo il disposto del par.1
dell’art.5 della direttiva, il quale ulteriormente prevede che: “il par.1
non pregiudica la registrazione legalmente autorizzata di comunicazioni e dei
relativi dati sul traffico se effettuata nel quadro di legittime prassi
commerciali allo scopo di fornire la prova di una transazione o di una qualsiasi
altra comunicazione commerciale. Gli SM assicurano che l’uso di reti di
comunicazione elettronica per archiviare informazioni o per avere accesso a
informazioni archiviate nell’apparecchio terminale di un abbonato/utente
interessato sia stato informato in modo chiaro e completo, tra l’altro sugli
scopi del trattamento in conformità della direttiva 95/46/CE e che gli sia
offerta la possibilità di rifiutare tale trattamento da parte del responsabile
del trattamento. Ciò non impedisce l’eventuale
memorizzazione tecnica o l’accesso al solo fine di effettuare/facilitare
la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica,
o nella misura strettamente necessaria a
fornire un servizio della società dell’informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato/utente”. [7]
Sul punto, nel preambolo della direttiva si legge che: “l’introduzione di
fatture dettagliate ha aumentato le possibilità dell’abbonato di verificare
l’esattezza delle somme addebitate dal fornitore del servizio ma, al tempo stesso,
può mettere in pericolo la vita privata degli utenti dei servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Pertanto, per tutelare la
vita privata degli utenti, gli SM dovrebbero incoraggiare lo sviluppo di
opzioni per i servizi di comunicazione elettronica, quali possibilità
alternative di pagamento che permettano un accesso anonimo o rigorosamente privato ai servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per es. carte telefoniche o
possibilità di pagamento con carte di credito; allo stesso scopo, gli SM
possono chiedere agli operatori di offrire ai loro abbonati un tipo diverso di
fattura dettagliata, dalla quale sia omesso un certo numero di cifre dei numeri
chiamati”. [8] Come precisato nel preambolo della direttiva detti servizi possono consistere ad es. in consigli sui pacchetti tariffari meno costosi, in un orientamento stradale, in informazioni sul traffico, in previsioni metereologiche e in informazioni turistiche. [9]In proposito nel preambolo delle
direttiva si legge che: "Con riguardo all'identificazione della linea
chiamante, è necessario tutelare il diritto dell'autore della chiamata, ad
eliminare l'indicazione della linea dalla quale si effettua la chiamata, nonché
il diritto del chiamato, di respingere chiamate da linee non identificate...
Alcuni abbonati - in particolare
le linee di assistenza e servizi analoghi - hanno interesse a garantire
l'anonimato dei loro chiamanti. Con riferimento all'identificazione della linea
collegata, è necessario tutelare il diritto e l'interesse legittimo del
chiamato a sopprimere l'indicazione della linea alla quale il chiamante è
realmente collegato, in particolare in caso di chiamate trasferite. I fornitori
di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico, dovrebbero
informare i loro abbonati dell'esistenza nella rete, dell'indicazione della
linea chiamante e collegata, nonché di tutti i servizi offerti in base
all'identificazione della linea chiamante e collegata, come pure delle opzioni
disponibili per la salvaguardia della vita privata. Ciò permetterà agli
abbonati di operare una scelta consapevole in merito alle possibilità di cui
possono avvalersi a tutela della loro vita privata. Le opzioni per la
salvaguardia della vita privata offerte linea per linea, non devono
necessariamente essere disponibili come servizio di rete automatico, ma possono
configurarsi come un servizio disponibile su richiesta, rivolta al fornitore
del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico". [10]
Così dispone il par. 1 dell’art.8, lo stesso articolo ulteriormente prevedendo
che “2. qualora sia disponibile la presentazione dell’identificazione della
linea chiamante, il fornitore di servizi deve offrire all’abbonato chiamato la possibilità, mediante una
funzione semplice e gratuitamente per
ogni ragionevole utilizzo di tale funzione, di impedire la presentazione
dell’identificazione delle chiamate entranti; 3.qualora sia disponibile la
presentazione dell’identificazione della linea chiamante e le indicazione
avvenga prima che la comunicazione sia stabilita, il fornitore di servizi deve
offrire all’abbonato chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice,
di respingere le chiamate entranti se la presentazione dell’identificazione
della linea chiamante è stata eliminata dall’utente o abbonato chiamante;
4.qualora sia disponibile la presentazione dell’identificazione della linea
collegata, il fornitore di servizi deve offrire all’abbonato chiamato la possibilità di impedire,
mediante una funzione semplice e gratuitamente, la presentazione
dell’identificazione della linea collegata all’utente chiamante. Il paragrafo 1
si applica anche alle chiamate provenienti dalla Comunità e dirette verso Paesi
terzi. I paragrafi 2,3, e 4 si
applicano anche alle chiamate in entrata provenienti da Paesi terzi. Gli SM
assicurano che, qualora sia disponibile la presentazione dell’identificazione
della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore di servizi di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico informi quest’ultimo di tale
possibilità e delle possibilità di cui ai paragrafi 1,2,3 e 4. ” [11] Come chiarito nel preambolo della direttiva, i dati relativi all’ubicazione possono riferirsi alla latitudine, longitudine ed altitudine dell’apparecchio terminale dell’utente, alla direzione di viaggio, al livello di accuratezza dell’informazione sull’ubicazione, all’identificazione della cella di rete in cui l’apparecchio terminale è ubicato in un determinato momento, e al momento in cui l’informazione sull’ubicazione è stata registrata. [12]
Prosegue l’art.9 della direttiva ulteriormente disponendo che “se hanno dato
il loro consenso al trattamento dei
dati relativi all’ubicazione, diversi dai dati relativi al traffico, l’utente e
l’abbonato devono continuare ad avere la possibilità di negare in via
temporanea, mediante una funzione semplice e gratuitamente, il trattamento di
tali dati per ciascun collegamento alla
rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni. Il trattamento dei
dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico ai sensi dei
paragrafi che precedono deve essere limitato alle persone che agiscono sotto
l’autorità del fornitore della rete pubblica di telecomunicazione o del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico o del terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto,
e deve essere circoscritto a quanto è strettamente necessario per la fornitura
di quest’ultimo”. [13]
L’art.12 della direttiva si conclude disponendo che: “gli SM possono disporre che sia chiesto il consenso
ulteriore degli abbonati per tutti gli
scopi di un elenco pubblico diversi dalla ricerca di dati su persone, sulla
base del loro nome e, ove necessario, di un numero minimo di altri elementi di
identificazione. I paragrafi di cui sopra si applicano agli abbonati che siano
persone fisiche. Gli SM assicurano inoltre, nel quadro del diritto comunitario
e della normativa nazionale applicabile, un’adeguata tutela degli interessi
legittimi degli abbonati che non siano
persone fisiche, relativamente all’inclusione negli elenchi pubblici”. [14] Dal preambolo della direttiva risulta in particolare la necessità di prevedere misure per tutelare gli abbonati dal disturbo che può essere causato dal trasferimento automatico di chiamate da parte di altri, nonché da interferenze nella loro vita privata, consistenti in chiamate, telefax, messaggi elettronici ed altre forme di comunicazione, a fini di commercializzazione diretta. [15]
Prosegue l’art.13 disponendo che “gli SM adottano le misure appropriate per
garantire che, gratuitamente, le comunicazioni
indesiderate a scopo di commercializzazione diretta, in casi diversi da
quelli di cui ai paragrafi che precedono, non siano permesse se manca il consenso degli abbonati interessati oppure se gli abbonati esprimono il
desiderio di non ricevere questo tipo di chiamate; la scelta tra queste due
possibilità è effettuata dalla normativa nazionale. In ogni caso è vietata la
prassi di inviare messaggi di posta
elettronica a scopi di commercializzazione diretta camuffando o celando
l’identità del mittente da parte del quale la comunicazione è effettuata, senza
fornire un indirizzo valido cui il destinatario possa inviare una richiesta di
cessazione di tali comunicazioni. Le disposizioni che precedono si applicano
agli abbonati che siano persone fisiche. Gli SM garantiscono inoltre, nel
quadro del diritto comunitario e della
normativa nazionale applicabile, un’adeguata tutela degli interessi legittimi
degli abbonati che non siano persone fisiche relativamente alla comunicazione
indesiderata.” |
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