LA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL
“TERMINE RAGIONEVOLE” DEL PROCESSO NEI RICORSI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

 

dell’avv. Andrea Sirotti Gaudenzi

Tra i vari quesiti inviati dai lettori di questa nuova rubrica, le domande più frequenti hanno ad oggetto i ricorsi alla Corte di Strasburgo per la violazione dell’art. 6 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo, con particolare riferimento al mancato rispetto del principio del “termine ragionevole” del processo.

L’art. 6 della Convenzione, nel garantire il generico diritto ad un processo equo, stabilisce che “ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole …”

Ai sensi dell’art. 35 della Convenzione, ogni persona fisica, organizzazione non governativa o gruppi di privati, di fronte alla violazione di uno dei diritti riconosciuti nella Convenzione da parte di uno Stato contraente, può presentare ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, chiedendo anche un risarcimento per i danni sofferti.

E’ naturale che, di fronte ai lunghi tempi che caratterizzano i processi italiani, un numero altissimo di ricorsi individuali presentati alla Corte Europea di Strasburgo contro il nostro Paese sia rappresentato da istanze con cui si denuncia la violazione del principio del “termine ragionevole” (fino a diventare una tipologia di ricorso “residuale”, sfruttata quando mancano altri motivi per rivolgersi alla Corte Europea). Non a caso, gli Autori di un recente manuale sulla Corte europea dei diritti dell’uomo hanno sostenuto che “in materia civile, attesa la paralisi in cui versa il settore, si può affermare con tranquillità che non c’è causa per la quale non si possa ricorrere agli organi di Strasburgo”  (1).

Sono molti i lettori di “Diritto & Diritti” che mi hanno chiesto se anche nel caso di ricorso presentato per denunciare la violazione del “termine ragionevole” sia necessario attendere che si formi il giudicato, seguendo le disposizioni espresse dall’art. 35 della Convenzione.

Su questo punto è bene precisare che, in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte, quando si presenta un ricorso alla Corte di Strasburgo per denunciare l’eccessiva durata della procedura ai sensi dell’art. 6, non trova applicazione l’iter indicato dall'art. 35, che stabilisce che la Corte può essere adita solo:

1)     "dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne" e

2)     "entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva".

Infatti, i giudici di Strasburgo, nell’evidenziare come nel sistema processuale italiano non esista alcun rimedio contro l'eccessiva durata del processo davanti al Giudice Nazionale, hanno stabilito che sarebbe assurdo se il cittadino dovesse attendere che la causa fosse decisa in maniera definitiva prima di poter presentare il ricorso per la violazione del principio del “termine ragionevole”.

Altra operazione particolarmente importante è quella di individuare quale sia il lasso di tempo da prendere in esame per stabilire l’effettiva durata del processo.  Mentre nell’ambito penalistico l’inizio del processo corrisponde al momento in cui il cittadino viene accusato, in campo civilistico sembra più difficile stabilire l’inizio del processo, dato che si deve far riferimento al momento in cui viene proposta l’azione, a meno che non sia necessario risalire ad una precedente procedura di carattere preliminare.

Molto di frequente, la causa dei ritardi può essere ascritta ai problemi cronici accusati dalla “macchina della giustizia” nazionale, per cui, di fronte a certe situazioni, si può denunciare l’eccessiva lentezza dei processi a causa della ben nota mancanza di organico e del difettoso funzionamento del sistema processuale nazionale (2).

Si deve avvertire, però, che il concetto di termine ragionevole non corrisponde necessariamente a quello di “termine breve”. Infatti, nel caso in cui l’Autorità Giudiziaria nazionale abbia impiegato molto tempo per risolvere una questione di notevole complessità, un eventuale ricorso impostato unicamente sul rilievo dei “ritardi” non sarà particolarmente fondato. A questo proposito, in varie circostanze, la Corte ha ritenuto che la lunga durata di una causa non fosse da ritenere eccessivo, di fronte alla necessità di risolvere una questione di particolare difficoltà.

In altri casi, invece, è stato ritenuto sufficiente che una causa durasse poco più di tre anni e mezzo per rilevare la violazione dell’art. 6 della Convenzione, in mancanza di difficoltà oggettive e in presenza di “tempi morti” (come nel caso Zimmerman e Steiner).

La Corte ha stabilito che il concetto di “termine ragionevole” dev’essere necessariamente riferito al caso concreto, tenendo in evidenza tutte le circostanze attinenti alla causa, in particolare:

1)     il grado di difficoltà,

2)     la condotta tenuta dalle parti,

3)     il modus operandi dell’ufficio giudiziario.

Il principio è stato efficacemente sintetizzato in questo modo dalla Corte di Strasburgo in una recente pronuncia: “il carattere ragionevole della durata di un processo si valuta secondo le circostanze della causa, che richiedono all’occorrenza una valutazione complessiva, e tenendo conto dei criteri consacrati dalla giurisprudenza della Corte, in particolare la complessità della causa, il comportamento del ricorrente e quello delle autorità competenti” (3).

 

 

 

Note

1)     G. Romano, M.G. Pellegrini, D.A. Parrotta, “La nuova Corte europea dei diritti dell’uomo”, Milano, 1999.

2)     Con riferimento ad un ricorso presentato per l’eccessiva durata di un processo penale, si segnala la causa Saccomanno/Italia (36719/97), sent. 4 e 12.05.99 in cui la Corte ha stabilito che, anche nel caso in cui il ricorrente possa essere ritenuto responsabile in parte di alcuni ritardi, “ciò non giustificherebbe la durata degli intervalli tra le diverse udienze e, sicuramente, la durata complessiva del processo” . Pertanto, nel caso in esame, la Corte ha disposto il risarcimento dei danni materiali e morali a carico del Governo italiano. E’ utile consultare anche la recentissima causa Gelli/Italia (37752/97), sent. 19.10.99.

3)     Causa Guillemin/Francia (105/1995/611/699), sent. 21.02.97.

 

 

 

 Bibliografia essenziale:

 

1.     Barsotti R. “Tendenze evolutive nell’interpretazione della Convenzione Europea dell’uomo”, in Riv. D.I., 1976

2.     Facchin R. “L’interpretazione giudiziaria della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo”, Padova, 1998;

3.     Lisotta G. “La rivoluzione scatta dal I novembre 1998: Giustizia affidata ad un organo permanente”, in Guida al Diritto del Sole 24 Ore, n.44, 1997;

4.     Peruca A. “L’arretrato dei processi pendenti non giustifica la lentezza della giustizia”, in Guida al Diritto del Sole 24 Ore, n.44, 1999;

5.     Romano G., Pellegrini M.G. “I ricorsi alla Commissione e alla Corte Europea dei diritti dell’uomo”, Milano, 1997;

6.     Romano G., Pellegrini M.G., Parrotta D.A. “La nuova Corte Europea dei diritti dell’uomo”, Milano, 1999.