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LA VIOLAZIONE DEL
PRINCIPIO DEL
dell’avv.
Andrea Sirotti Gaudenzi
Tra i vari
quesiti inviati dai lettori di questa nuova rubrica, le domande più frequenti
hanno ad oggetto i ricorsi alla Corte di Strasburgo per la violazione
dell’art. 6 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo, con
particolare riferimento al mancato rispetto del principio del “termine
ragionevole” del processo.
L’art. 6
della Convenzione, nel garantire il generico diritto ad un processo equo,
stabilisce che “ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata
equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole …”
Ai sensi
dell’art. 35 della Convenzione, ogni persona fisica, organizzazione non
governativa o gruppi di privati, di fronte alla violazione di uno dei diritti
riconosciuti nella Convenzione da parte di uno Stato contraente, può
presentare ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, chiedendo anche
un risarcimento per i danni sofferti.
E’ naturale
che, di fronte ai lunghi tempi che caratterizzano i processi italiani, un
numero altissimo di ricorsi individuali presentati alla Corte Europea di
Strasburgo contro il nostro Paese sia rappresentato da istanze con cui si
denuncia la violazione del principio del “termine ragionevole” (fino a
diventare una tipologia di ricorso “residuale”, sfruttata quando mancano
altri motivi per rivolgersi alla Corte Europea). Non a caso, gli Autori di un
recente manuale sulla Corte europea dei diritti dell’uomo hanno sostenuto
che “in materia civile, attesa la paralisi in cui versa il settore, si può
affermare con tranquillità che non c’è causa per la quale non si possa
ricorrere agli organi di Strasburgo” (1).
Sono molti i
lettori di “Diritto & Diritti” che mi hanno chiesto se anche nel caso
di ricorso presentato per denunciare la violazione del “termine
ragionevole” sia necessario attendere che si formi il giudicato, seguendo le
disposizioni espresse dall’art. 35 della Convenzione.
Su questo
punto è bene precisare che, in virtù del consolidato orientamento
giurisprudenziale della Corte, quando si presenta un ricorso alla Corte di
Strasburgo per denunciare l’eccessiva durata della procedura ai sensi
dell’art. 6, non trova applicazione l’iter indicato dall'art. 35, che
stabilisce che la Corte può essere adita solo:
1)
"dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne" e
2)
"entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione
interna definitiva".
Infatti, i
giudici di Strasburgo, nell’evidenziare come nel sistema processuale
italiano non esista alcun rimedio contro l'eccessiva durata del processo
davanti al Giudice Nazionale, hanno stabilito che sarebbe assurdo se il
cittadino dovesse attendere che la causa fosse decisa in maniera definitiva
prima di poter presentare il ricorso per la violazione del principio del
“termine ragionevole”.
Altra
operazione particolarmente importante è quella di individuare quale sia il
lasso di tempo da prendere in esame per stabilire l’effettiva durata del
processo. Mentre nell’ambito
penalistico l’inizio del processo corrisponde al momento in cui il cittadino
viene accusato, in campo civilistico sembra più difficile stabilire
l’inizio del processo, dato che si deve far riferimento al momento in cui
viene proposta l’azione, a meno che non sia necessario risalire ad una
precedente procedura di carattere preliminare.
Molto di
frequente, la causa dei ritardi può essere ascritta ai problemi cronici
accusati dalla “macchina della giustizia” nazionale, per cui, di fronte a
certe situazioni, si può denunciare l’eccessiva lentezza dei processi a
causa della ben nota mancanza di organico e del difettoso funzionamento del
sistema processuale nazionale (2).
Si deve
avvertire, però, che il concetto di termine ragionevole non corrisponde
necessariamente a quello di “termine breve”. Infatti, nel caso in cui
l’Autorità Giudiziaria nazionale abbia impiegato molto tempo per risolvere
una questione di notevole complessità, un eventuale ricorso impostato
unicamente sul rilievo dei “ritardi” non sarà particolarmente fondato. A
questo proposito, in varie circostanze, la Corte ha ritenuto che la lunga
durata di una causa non fosse da ritenere eccessivo, di fronte alla necessità
di risolvere una questione di particolare difficoltà.
In altri
casi, invece, è stato ritenuto sufficiente che una causa durasse poco più di
tre anni e mezzo per rilevare la violazione dell’art. 6 della Convenzione,
in mancanza di difficoltà oggettive e in presenza di “tempi morti” (come
nel caso Zimmerman e Steiner).
La Corte ha
stabilito che il concetto di “termine ragionevole” dev’essere
necessariamente riferito al caso concreto, tenendo in evidenza tutte le
circostanze attinenti alla causa, in particolare:
1)
il grado di difficoltà,
2)
la condotta tenuta dalle parti,
3)
il modus operandi dell’ufficio giudiziario.
Il principio
è stato efficacemente sintetizzato in questo modo dalla Corte di Strasburgo
in una recente pronuncia: “il carattere ragionevole della durata di un
processo si valuta secondo le circostanze della causa, che richiedono
all’occorrenza una valutazione complessiva, e tenendo conto dei criteri
consacrati dalla giurisprudenza della Corte, in particolare la complessità
della causa, il comportamento del ricorrente e quello delle autorità
competenti” (3).
Note
1)
G. Romano, M.G. Pellegrini, D.A. Parrotta, “La nuova Corte europea
dei diritti dell’uomo”, Milano, 1999.
2)
Con riferimento ad un ricorso presentato per l’eccessiva durata di un
processo penale, si segnala la causa Saccomanno/Italia (36719/97), sent. 4 e
12.05.99 in cui la Corte ha stabilito che, anche nel caso in cui il ricorrente
possa essere ritenuto responsabile in parte di alcuni ritardi, “ciò non
giustificherebbe la durata degli intervalli tra le diverse udienze e,
sicuramente, la durata complessiva del processo” . Pertanto, nel caso in
esame, la Corte ha disposto il risarcimento dei danni materiali e morali a
carico del Governo italiano. E’ utile consultare anche la recentissima causa
Gelli/Italia (37752/97), sent. 19.10.99.
3)
Causa Guillemin/Francia (105/1995/611/699), sent. 21.02.97.
Bibliografia
essenziale:
1.
Barsotti R. “Tendenze evolutive nell’interpretazione della
Convenzione Europea dell’uomo”, in Riv. D.I., 1976
2.
Facchin R. “L’interpretazione giudiziaria della Convenzione Europea
dei diritti dell’uomo”, Padova, 1998;
3.
Lisotta G. “La rivoluzione scatta dal I novembre 1998: Giustizia
affidata ad un organo permanente”, in Guida al Diritto del Sole 24 Ore,
n.44, 1997;
4.
Peruca A. “L’arretrato dei processi pendenti non giustifica la
lentezza della giustizia”, in Guida al Diritto del Sole 24 Ore, n.44, 1999;
5.
Romano G., Pellegrini M.G. “I ricorsi alla Commissione e alla Corte
Europea dei diritti dell’uomo”, Milano, 1997;
6.
Romano G., Pellegrini M.G., Parrotta D.A. “La nuova Corte Europea dei
diritti dell’uomo”, Milano, 1999.
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