IL RICORSO INDIVIDUALE ALLA

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

- GUIDA PRATICA -

Rubrica interattiva a cura di Andrea Sirotti Gaudenzi

 

Le risposte ai quesiti proposti dai lettori

La lettera A.R. che va fatta prima del ricorso è obbligatoria? E’ la Convenzione a prevedere detta formalità?

Questa lettera sospende i termini di sei mesi di cui all’art. 35 della Convenzione?

Il Ricorso è esente da bollo?

Grazie.

Roberto

 

Dato che in questi giorni ho ricevuto altre domande relative alla natura della lettera raccomandata da inviare alla Corte prima della presentazione del ricorso, mi sembra che questa sia l’occasione per fare chiarezza.

La lettera raccomandata non sospende affatto i termini di 6 mesi ex art. 35 della Convenzione e non rappresenta una formalità obbligatoria in mancanza della quale non si può procedere alla presentazione del ricorso.

Nel caso in cui un cittadino voglia informarsi sul tipo di procedura da affrontare invierà una lettera raccomandata prima di presentare il ricorso (che è il vero e proprio atto introduttivo del processo davanti alla Corte di Strasburgo).

E’ possibile, pertanto, omettere questa formalità, qualora il ricorrente, già consapevole del modus operandi, sia in grado di presentare un ricorso sin dall’avvio della procedura.     

Per quanto riguarda l’uso dei bolli, il ricorso ne è esente.

 

 

 

Egregio Avvocato,

sarei interessato a sapere se l'inapplicabilità del termine di cui all'art. 35 della Convenzione si deve intendere solo nel senso che è possibile non attendere il passaggio in giudicato della sentenza definitiva o anche nel senso che è possibile agire oltre tale termine senza alcuna limitazione temporale, neppure quella dei sei  mesi di cui all'articolo.

Nel caso, mi chiedo se costituisca atto interruttivo la sola lettera iniziale cui Lei fa cenno o se sia necessario il ricorso.

Inoltre, non mi è chiaro se sia necessario recarsi personalmente a Strasburgo in occasione della discussione delle cause o se sia comunque opportuno farlo per qualche motivo ed infine se l'ammontare dell'equo indennizzo sia proporzionato al tipo di causa ed al suo valore o se non abbia alcuna attinenza con tali dati.

Scusandomi per la pluralità di richieste La ringrazio anticipatamente.

Marco Mocella

 

Per quel che riguarda la violazione dell'art. 6 nei casi di eccessiva durata del processo, non è necessario attendere la sentenza definitiva. Nel caso, pero', in cui il processo si sia concluso e la sentenza sia passata in giudicato, si deve rispettare il termine di cui all'art. 35 della Convenzione. L'unico vero e proprio atto introduttivo del processo è il ricorso e, pertanto è quest'ultimo ad interrompere i termini (peraltro la lettera raccomandata non rappresenta una formalità obbligatoria: se si è già a conoscenza del modo in cui si deve redigere il ricorso e del modo in cui si svolge il processo davanti alla Corte di Strasburgo, si può presentare fin dall'inizio il ricorso).

Il presidente della Camera investita del caso fissa l'udienza di discussione della causa, dopo aver consultato i procuratori delle parti, i delegati della commissione ed il ricorrente. Le formalità legate alla comunicazione della data d’udienza ai soggetti interessati spettano alla canceleria.

Non c'è un preciso obbligo a presentarsi in udienza, ma ai sensi dell'art. 40 del Regolamento della Corte "dove, senza dare ragioni sufficienti, una parte o il ricorrente non si presenta, la Camera procede con l'udienza se ciò gli sembra compatibile con una buona amministrazione della giustizia."

L'equo indennizzo viene stabilito con riferimento al tipo di processo, ai danni subiti, alle spese sofferte. Ai sensi dell'art. 41 della Convenzione, "Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando e' il caso,  un'equa soddisfazione alla parte lesa."

 

L’udienza di merito davanti alla Camera si svolge sempre?

Giovanni A., Napoli

 

E’ il Presidente della Camera a fissare la data dell’udienza, dopo aver consultato i procuratori delle Parti, i delegati della Commissione ed il ricorrente.

In casi eccezionali, questa formalità può essere omessa, qualora siano già stati assunti sufficienti mezzi di prova e la Camera intenda procedere alla definizione della questione, oppure quando la Camera intenda procedere nel tentativo di comporre bonariamente la vertenza. 

 

Si può presentare alla Corte di Strasburgo un ricorso per denunciare l’eccessiva durata di un processo del lavoro?

La ringrazio anticipatamente.

Maurizio, Pistoia

 

Per quel che riguarda i contenziosi relativi a rapporti di lavoro privato, non si pone alcun problema. Peraltro, in questa materia, le violazioni dell’art. 6 della Convenzione sono abbastanza frequenti, a causa del mancato rispetto da parte della macchina della giustizia italiana dei termini dettati dal c.p.c. in tema di processo del lavoro.

L’unica difficoltà interpretativa si è posta nell’ambito dei rapporti di lavoro pubblico, in quanto la giurisprudenza della Corte ha distinto la violazione dei diritti “di carattere civile”, da quelli di natura pubblicistica (sottolineando come per questi ultimi non si possa ricorrere alla Corte dei diritti dell’Uomo).

 

Potete inviare i quesiti a questo indirizzo di posta elettronica: [email protected]