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IL
RICORSO INDIVIDUALE ALLA
CORTE
EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
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GUIDA PRATICA -
Rubrica
interattiva a cura di Andrea Sirotti Gaudenzi
Le
risposte ai quesiti proposti dai lettori
La
lettera A.R. che va fatta prima del ricorso è obbligatoria? E’ la Convenzione
a prevedere detta formalità?
Questa
lettera sospende i termini di sei mesi di cui all’art. 35 della Convenzione?
Il
Ricorso è esente da bollo?
Grazie.
Roberto
Dato
che in questi giorni ho ricevuto altre domande relative alla natura della
lettera raccomandata da inviare alla Corte prima della presentazione del
ricorso, mi sembra che questa sia l’occasione per fare chiarezza.
La
lettera raccomandata non sospende affatto i termini di 6 mesi ex art. 35 della
Convenzione e non rappresenta una formalità obbligatoria in mancanza della
quale non si può procedere alla presentazione del ricorso.
Nel
caso in cui un cittadino voglia informarsi sul tipo di procedura da affrontare
invierà una lettera raccomandata prima di presentare il ricorso (che è il vero
e proprio atto introduttivo del processo davanti alla Corte di Strasburgo).
E’
possibile, pertanto, omettere questa formalità, qualora il ricorrente, già
consapevole del modus operandi, sia in grado di presentare un ricorso sin
dall’avvio della procedura.
Per
quanto riguarda l’uso dei bolli, il ricorso ne è esente.
Egregio
Avvocato,
sarei
interessato a sapere se l'inapplicabilità del termine di cui all'art. 35 della
Convenzione si deve intendere solo nel senso che è possibile non attendere il
passaggio in giudicato della sentenza definitiva o anche nel senso che è
possibile agire oltre tale termine senza alcuna limitazione temporale, neppure
quella dei sei mesi di cui
all'articolo.
Nel
caso, mi chiedo se costituisca atto interruttivo la sola lettera iniziale cui
Lei fa cenno o se sia necessario il ricorso.
Inoltre,
non mi è chiaro se sia necessario recarsi personalmente a Strasburgo in
occasione della discussione delle cause o se sia comunque opportuno farlo per
qualche motivo ed infine se l'ammontare dell'equo indennizzo sia proporzionato
al tipo di causa ed al suo valore o se non abbia alcuna attinenza con tali dati.
Scusandomi
per la pluralità di richieste La ringrazio anticipatamente.
Marco
Mocella
Per
quel che riguarda la violazione dell'art. 6 nei casi di eccessiva durata del
processo, non è necessario attendere la sentenza definitiva. Nel caso, pero',
in cui il processo si sia concluso e la sentenza sia passata in giudicato, si
deve rispettare il termine di cui all'art. 35 della Convenzione. L'unico vero e
proprio atto introduttivo del processo è il ricorso e, pertanto è quest'ultimo
ad interrompere i termini (peraltro la lettera raccomandata non rappresenta una
formalità obbligatoria: se si è già a conoscenza del modo in cui si deve
redigere il ricorso e del modo in cui si svolge il processo davanti alla Corte
di Strasburgo, si può presentare fin dall'inizio il ricorso).
Il
presidente della Camera investita del caso fissa l'udienza di discussione della
causa, dopo aver consultato i procuratori delle parti, i delegati della
commissione ed il ricorrente. Le formalità legate alla comunicazione della data
d’udienza ai soggetti interessati spettano alla canceleria.
Non
c'è un preciso obbligo a presentarsi in udienza, ma ai sensi dell'art. 40 del
Regolamento della Corte "dove, senza dare ragioni sufficienti, una parte o
il ricorrente non si presenta, la Camera procede con l'udienza se ciò gli
sembra compatibile con una buona amministrazione della giustizia."
L'equo indennizzo viene stabilito con riferimento al tipo di processo, ai danni subiti, alle spese sofferte. Ai sensi dell'art. 41 della Convenzione, "Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando e' il caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa."
L’udienza
di merito davanti alla Camera si svolge sempre?
Giovanni
A., Napoli
E’
il Presidente della Camera a fissare la data dell’udienza, dopo aver
consultato i procuratori delle Parti, i delegati della Commissione ed il
ricorrente.
In casi eccezionali, questa formalità può essere omessa, qualora siano già stati assunti sufficienti mezzi di prova e la Camera intenda procedere alla definizione della questione, oppure quando la Camera intenda procedere nel tentativo di comporre bonariamente la vertenza.
Si
può presentare alla Corte di Strasburgo un ricorso per denunciare l’eccessiva
durata di un processo del lavoro?
La ringrazio anticipatamente. Maurizio,
Pistoia
Per
quel che riguarda i contenziosi relativi a rapporti di lavoro privato, non si
pone alcun problema. Peraltro, in questa materia, le violazioni dell’art. 6
della Convenzione sono abbastanza frequenti, a causa del mancato rispetto da
parte della macchina della giustizia italiana dei termini dettati dal c.p.c. in
tema di processo del lavoro.
L’unica
difficoltà interpretativa si è posta nell’ambito dei rapporti di lavoro
pubblico, in quanto la giurisprudenza della Corte ha distinto la violazione dei
diritti “di carattere civile”, da quelli di natura pubblicistica
(sottolineando come per questi ultimi non si possa ricorrere alla Corte dei
diritti dell’Uomo).
Potete inviare i quesiti a questo indirizzo di posta elettronica: [email protected] |
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