IL RICORSO INDIVIDUALE ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

- GUIDA PRATICA -

Rubrica interattiva a cura di Andrea Sirotti Gaudenzi

Le risposte ai quesiti proposti dai lettori

IL CASO OCALAN E LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

 

Negli ultimi giorni ho ricevuto vari quesiti relativi all’approdo del caso Ocalan alla Corte di Strasburgo. In particolare, mi è stato chiesto di fare chiarezza sul ruolo della Corte europea dei diritti dell’Uomo, precisando quale tipo di rapporto vi sia tra quest’ultima e l’Unione Europea.

In effetti, a creare una certa confusione sono stati i mezzi di comunicazione che, in alcuni casi, con una disattenzione unica nel suo genere, hanno addirittura riferito che i  legali del leader curdo erano intenzionati a presentare un ricorso alla Corte di Giustizia della Comunità Europea, ignorando la distinzione tra Corte di Strasburgo e Corte del Lussemburgo.

Nulla di più sbagliato. Soprattutto, nulla di più dannoso per il già difficile processo di formazione di una nuova e matura coscienza europea.

E’ evidente che fino a quando ai cittadini non verranno forniti gli strumenti per conoscere le istituzioni internazionali cui possono rivolgersi, pochi saranno in grado di far valere i propri diritti nella maniera più completa.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è nata ad opera del Consiglio Europeo che, costituito con il Trattato di Londra dl 5 maggio 1949, ha come obiettivo principale quello di tutelare i diritti dell’uomo, nonché la democrazia pluralista, favorendo il processo di affermazione di un’identità culturale europea, attraverso la lotta di ogni forma di intolleranza.

Il 4 novembre 1950 venne stipulato a Roma la Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali del Consiglio d’Europa e il 18 settembre 1959 fu creata ufficialmente a Strasburgo la Corte europea dei diritti dell’uomo, nell’ambito della difesa dei principi sanciti dalla Convenzione.

Alla Convenzione attualmente aderiscono ben 41 Paesi, tra cui la Turchia (che –com’è noto- non è membro dell’Unione Europea).

Ai sensi dell’art. 34 della Convenzione, “la Corte può essere investita di una domanda fatta pervenire da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che pretenda d’essere vittima di una violazione da parte di una delle Alti Parti contraenti dei diritti riconosciuti dalla Convenzione o nei suoi protocolli”.

Si spiega, quindi, perché Ocalan possa adire i giudici di Strasburgo, per denunciare violazioni dei principi contenuti nella Convenzione ad opera dello Stato turco.

La Corte dei diritti dell’uomo non dipende in alcun modo dall’U.E., anche se è evidente che un’eventuale condanna inflitta alla Turchia dai giudici di Strasburgo allontanerà ancora maggiormente Ankara dalla possibilità di entrare in tempi rapidi nell’Unione, dato che verrebbero confermati i dubbi e le perplessità avanzati dall’Europa dei 15 nei confronti del sistema giudiziario turco e dell’attenzione riservata alla tutela dei diritti civili nel Paese che ha processato il capo del PKK.

Venendo al caso concreto, i legali di Ocalan cercheranno, con ogni probabilità, di denunciare la violazione dell’art. 6 della Convenzione che, indicando i principi del “processo equo”, richiede il rispetto del principio del giudice “super partes” rispetto la controversia da definire: “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta.”  

Non intendo entrare nel merito del processo celebrato dal giudice nazionale turco nei confronti di Ocalan, né ho gli elementi per farlo, anche se –come ho già avuto modo di dire rispondendo alle domande della TV curda- disapprovo nella maniera più assoluta i metodi del PKK.

Accantonata ogni valutazione in merito alla presunta colpevolezza di Ocalan, è necessario semplicemente domandarsi se l’imputato abbia visto garantito il proprio diritto ad essere giudicato da un giudice “super partes”.

A questo proposito, si deve rilevare che il processo svoltosi da poco in Turchia è stato gestito in modo quantomeno discutibile, dato che la sentenza non è stata emessa da un giudice “terzo”, ma da un giudice che deve intendersi quale parte in causa, in quanto turco chiamato a rispondere di reati commessi nell’ambito di un vero e proprio conflitto tra turchi e curdi (sarebbe stato opportuno che la causa fosse stata definita da un organismo internazionale imparziale ed equidistante da accusa ed imputato).

Condivido le riflessioni del dott. Ennio Fortuna, procuratore della Repubblica di Bologna, che in un fondo ospitato da Italia Oggi del 3.12.99 afferma: “Forse il leader curdo ha  commesso tutti i delitti di cui è accusato, forse ha meritato la pena inflittagli (a parte l’inaccettabilità in sé della pena capitale), ma certamente si tratta di una sentenza discussa e oggettivamente discutibile, perché promana da un giudice direttamente e indirettamente coinvolto nella vicenda, e che comunque non è terzo, ma parte in causa.”

Ora, se il ricorso verrà ritenuto ricevibile, la parola passerà ai giudici di Strasburgo che dovranno decidere se la procedura adottata nei confronti di Ocalan si sia svolta nel rispetto dei principi che la Turchia dichiarò di accettare nel 1950, oppure se si siano verificate violazioni della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali.

 

 

Dicembre ’99

Avv. Andrea Sirotti Gaudenzi