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IL RICORSO INDIVIDUALE ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO -
GUIDA PRATICA -
Rubrica
interattiva a cura di Andrea Sirotti Gaudenzi
Le risposte ai quesiti proposti dai lettori IL
CASO OCALAN E LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
Negli
ultimi giorni ho ricevuto vari quesiti relativi all’approdo del caso Ocalan
alla Corte di Strasburgo. In particolare, mi è stato chiesto di fare
chiarezza sul ruolo della Corte europea dei diritti dell’Uomo, precisando
quale tipo di rapporto vi sia tra quest’ultima e l’Unione Europea.
In
effetti, a creare una certa confusione sono stati i mezzi di comunicazione
che, in alcuni casi, con una disattenzione unica nel suo genere, hanno
addirittura riferito che i legali
del leader curdo erano intenzionati a presentare un ricorso alla Corte di
Giustizia della Comunità Europea, ignorando la distinzione tra Corte di
Strasburgo e Corte del Lussemburgo.
Nulla
di più sbagliato. Soprattutto, nulla di più dannoso per il già difficile
processo di formazione di una nuova e matura coscienza europea.
E’
evidente che fino a quando ai cittadini non verranno forniti gli strumenti per
conoscere le istituzioni internazionali cui possono rivolgersi, pochi saranno
in grado di far valere i propri diritti nella maniera più completa.
La
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è nata ad opera del Consiglio Europeo
che, costituito con il Trattato di Londra dl 5 maggio 1949, ha come obiettivo
principale quello di tutelare i diritti dell’uomo, nonché la democrazia
pluralista, favorendo il processo di affermazione di un’identità culturale
europea, attraverso la lotta di ogni forma di intolleranza.
Il
4 novembre 1950 venne stipulato a Roma la Convenzione di salvaguardia dei
Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali del Consiglio d’Europa e
il 18 settembre 1959 fu creata ufficialmente a Strasburgo la Corte europea dei
diritti dell’uomo, nell’ambito della difesa dei principi sanciti dalla
Convenzione.
Alla
Convenzione attualmente aderiscono ben 41 Paesi, tra cui la Turchia (che
–com’è noto- non è membro dell’Unione Europea).
Ai
sensi dell’art. 34 della Convenzione, “la Corte può essere investita di
una domanda fatta pervenire da ogni persona fisica, ogni organizzazione non
governativa o gruppo di privati che pretenda d’essere vittima di una
violazione da parte di una delle Alti Parti contraenti dei diritti
riconosciuti dalla Convenzione o nei suoi protocolli”.
Si
spiega, quindi, perché Ocalan possa adire i giudici di Strasburgo, per
denunciare violazioni dei principi contenuti nella Convenzione ad opera dello
Stato turco.
La
Corte dei diritti dell’uomo non dipende in alcun modo dall’U.E., anche se
è evidente che un’eventuale condanna inflitta alla Turchia dai giudici di
Strasburgo allontanerà ancora maggiormente Ankara dalla possibilità di
entrare in tempi rapidi nell’Unione, dato che verrebbero confermati i dubbi
e le perplessità avanzati dall’Europa dei 15 nei confronti del sistema
giudiziario turco e dell’attenzione riservata alla tutela dei diritti civili
nel Paese che ha processato il capo del PKK.
Venendo
al caso concreto, i legali di Ocalan cercheranno, con ogni probabilità, di
denunciare la violazione dell’art. 6 della Convenzione che, indicando i
principi del “processo equo”, richiede il rispetto del principio del
giudice “super partes” rispetto la controversia da definire: “Ogni
persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente
ed entro un termine ragionevole da un tribunale il quale deciderà sia delle
controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della
fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta.”
Non
intendo entrare nel merito del processo celebrato dal giudice nazionale turco
nei confronti di Ocalan, né ho gli elementi per farlo, anche se –come ho già
avuto modo di dire rispondendo alle domande della TV curda- disapprovo nella
maniera più assoluta i metodi del PKK.
Accantonata
ogni valutazione in merito alla presunta colpevolezza di Ocalan, è necessario
semplicemente domandarsi se l’imputato abbia visto garantito il proprio
diritto ad essere giudicato da un giudice “super partes”.
A
questo proposito, si deve rilevare che il processo svoltosi da poco in Turchia
è stato gestito in modo quantomeno discutibile, dato che la sentenza non è
stata emessa da un giudice “terzo”, ma da un giudice che deve intendersi
quale parte in causa, in quanto turco chiamato a rispondere di reati commessi
nell’ambito di un vero e proprio conflitto tra turchi e curdi (sarebbe stato
opportuno che la causa fosse stata definita da un organismo internazionale
imparziale ed equidistante da accusa ed imputato).
Condivido
le riflessioni del dott. Ennio Fortuna, procuratore della Repubblica di
Bologna, che in un fondo ospitato da Italia Oggi del 3.12.99 afferma: “Forse
il leader curdo ha commesso tutti
i delitti di cui è accusato, forse ha meritato la pena inflittagli (a parte
l’inaccettabilità in sé della pena capitale), ma certamente si tratta di
una sentenza discussa e oggettivamente discutibile, perché promana da un
giudice direttamente e indirettamente coinvolto nella vicenda, e che comunque
non è terzo, ma parte in causa.”
Ora,
se il ricorso verrà ritenuto ricevibile, la parola passerà ai giudici di
Strasburgo che dovranno decidere se la procedura adottata nei confronti di
Ocalan si sia svolta nel rispetto dei principi che la Turchia dichiarò di
accettare nel 1950, oppure se si siano verificate violazioni della Convenzione
di salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali.
Dicembre
’99
Avv.
Andrea Sirotti Gaudenzi
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