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*** INDICE Premesse
introduttive
Par. 1. La
programmazione
Par. 2. Il Piano
esecutivo di gestione
Par. 3. Struttura
del PEG
Par. 4. Funzione
strategica e gestionale: il PEG nella duplice veste di
documento di separazione e cerniera operativa Par. 5.
Il PEG, la logica “budgetaria” e la responsabilità
dirigenziale Par. 6. Separazione
dei poteri e piccoli Comuni Par. 7. Comuni di
piccole dimensioni: i vantaggi del PEG
Conclusioni
Premesse introduttive Il processo di
ristrutturazione e modernizzazione della pubblica amministrazione ha subito negli ultimi anni una rapida accelerazione ad
opera di numerose e cospicue leggi che si sono susseguite dagli inizi del decennio passato e, con
maggior frequenza, a far corso dalla metà degli anni novanta. Questione particolarmente
controversa, tra le molteplici disposizioni normative, è quella
inerente alla titolarità dei poteri rappresentativi e di gestione
amministrativa nell’ambito degli enti locali e, tra questi, in modo particolare
nei Comuni. In ordine a questi ultimi interviene un ulteriore elemento di
diversificazione che riguarda la variabile della dimensione demografica ed
organizzativa il livello della quale differisce, in maniera molto rilevante,
tra i Comuni di piccole dimensioni e quelli di dimensioni più grandi, tanto da
rendere gli uni e gli altri portatori, molto spesso, di esigenze tra loro molto
diverse. Il cammino faticoso del
principio della distinzione delle competenze tra organi politici e gestionali, con l’adozione del D.Lgs.
267/2000, ha segnato il punto culmine della più che decennale spinta riformista ed ha raggiunto, finalmente, la sua
definitiva definizione. Con l’emanazione del Testo
Unico, infatti, il legislatore ha perseguito l’intento di delineare
un assetto stabile di competenze fondato sulla individuazione della fonte
normativa primaria quale discrimine tra le competenze
della Giunta, del Consiglio, della Dirigenza. A proposito, occorre sottolineare che il Consiglio di Stato, in sede consultiva,
aveva già avuto modo di sottolineare che il legislatore ha dettato la regola
della demarcazione dei compiti tra quelli di indirizzo politico e quelli di
gestione amministrativa tenendo conto, soprattutto, del nuovo rapporto
funzionale che intercorre tra l’organo monocratico di
direzione politica e la dirigenza.([1]) In questo senso si può
affermare che il testo unico ha avuto il pregio di dare una risposta al
problema della distinzione di competenze, di governo e gestionali,
tra Giunta e Dirigenza, risolvendo alcune questioni, soprattutto, in relazione
alla disposizione dell’art.107 comma 5, pur non
eliminando del tutto taluni elementi di ambiguità che consistono, in
particolare, nella sostanziale difficoltà di attualizzare tale disposizione
nell’ambito dell’ordinamento locale. Come, giustamente, è stato
osservato,:”Si pone ogni volta il dilemma di stabilire
se la fattispecie esaminata contenga una deroga al citato principio, ai sensi
del comma 4 dell’articolo 107 del t.u., oppure se
essa rientri nella fattispecie disciplinata dal comma 5 dello stesso articolo,
in guisa che data la situazione descritta, nei casi dubbi finirà per prevalere
la soluzione interpretativa di chi deve applicare la norma che, come è ovvio,
causerà applicazioni alquanto differenti della medesima disposizione di legge
da parte dei vari enti locali (visto che le interpretazioni raramente sono
univoche)”.([2]) Con il nuovo assetto
normativo, pertanto, alla passata distinzione tra organi rappresentativi,
responsabili dell’intera attività dell’ente, e organi burocratici, con compiti
di mero supporto ai primi, si sostituisce quella tra organi di governo, cui
competono essenzialmente funzioni di indirizzo
politico, di definizione degli obiettivi e di controllo sul complessivo
svolgimento dell’attività dell’ente, ed organi amministrativi cui spettano,
invece, in via tendenzialmente esclusiva, compiti di gestione del patrimonio e
degli interessi economici dell’ente medesimo. L’apparato burocratico locale
diviene titolare, in questo nuovo contesto, di
funzioni e responsabilità gestionali con rilevanza esterna. Nell’ambito degli
organi politici, invece, il Consiglio conserva un ruolo di preminenza, in
quanto competente in ordine all’indirizzo politico
generale dell’ente, pur se la competenza viene limitata agli atti fondamentali
espressamente previsti per legge, mentre la Giunta, alla quale appartiene una
competenza “residuale”, svolge compiti essenzialmente di specificazione degli
indirizzi generali deliberati dal primo, cui riferisce annualmente e nei cui
confronti svolge anche attività propositiva e di impulso.([3]) Quanto premesso non toglie
che gli organi di governo non possano compiere atti di gestione, malgrado
quanto stabilito dal D.lgs.
165/2001, in ordine alla separazione dei poteri. Gli atti di gestione degli
organi di governo rimangono, comunque, circoscritti a
quelle fattispecie che la normativa in vigore assegna ai predetti organi con
riguardo a specifiche competenze([4])
([5])”pertanto, come è stato sottolineato, la carta
statutaria può assegnare a sindaco, giunta e consiglio la competenza per atti
amministrativi, solo nella misura in cui essi siano esplicazione di detta
funzione. Per questa strada, infatti, si può sostenere che gli organi di
governo assumano gli impegni o le prenotazioni di spesa
relativi ad atti di propria competenza, da cui discenda un flusso
finanziario, come per l’assegnazione del capitale sociale ad una società,
oppure per la determinazione del compenso dei revisori dei conti. Simile previsione
può certamente albergare nello statuto, in quanto si tratta di specificazione
delle competenze, in applicazione del principio di separazione e nel rispetto
del criterio delle funzioni esercitate”.
Par. 1. La programmazione La programmazione,così come delineata dal D.Lgs77/95 e confermata dal TUEL,
si configura come pianificazione strategica, strumento indispensabile nel
contesto dinamico della realtà locale in cui appare necessaria la capacità di
compiere scelte in condizioni di incertezza, e trova il suo miglior pregio
nella possibilità sia di aggiornare quanto definito precedentemente sia di
verificare anno dopo anno, per ogni singolo programma, lo stato di avanzamento([6]). Tale tipo di procedimento
permette di tenere sotto controllo l’efficacia dell’azione condotta e apportare
eventuali correttivi, necessari al conseguimento dei risultati prefissati. Precedentemente all’emanazione della L.142/90,
in materia di riordino delle autonomie locali, il ruolo di questi ultimi era
relegato a mera funzione di ausilio nell’attività di programmazione della
Regione. L’importanza della
programmazione anche negli Enti Locali viene ad assumere rilievo solo
all’inizio degli anni ottanta, è infatti con il D.Lgs 55/83 che si introduce l’obbligo per gli Enti Locali
di redigere una “Relazione previsionale e
programmatica” da allegare al Bilancio, la quale si presentava, nelle
intenzioni del legislatore, come lo strumento di programmazione strategica
dell’azione amministrativa, senza però prevedere uno schema del documento. La programmazione ha avuto
poi un riconoscimento esplicito dalla legge di riordino delle autonomie locali
(142/90) che, all’art. 55, dettava una dettagliata disciplina dell’attività di
programmazione e di bilancio. Le disposizioni in materia
sono state riproposte integralmente nel Testo Unico
degli Enti Locali, che riunisce e coordina le disposizioni legislative vigenti
in materia di ordinamento dei Comuni, delle Province e delle loro forma
associative. Il principio di separazione
tra politica e gestione, inoltre, anticipato dalla L.142/90 e coronato con le c.d. leggi Bassanini come poi modificate e l’introduzione di criteri
quali l’economicità, l’efficienza e l’efficacia
dell’azione amministrativa hanno portato, necessariamente, all’adozione di nuovi
modelli organizzativi, nuovi processi operativi, nuovi strumenti contabili
relativi all’attività di programmazione, che hanno inciso profondamente non
solo sull’operare di politici e tecnici, ma anche e soprattutto sulla stessa
attività amministrativa. Il Piano esecutivo di
gestione rappresenta, infatti, nell’ambito del procedimento di programmazione
dell’ente locale, una delle novità più rilevanti introdotte nell’ordinamento
finanziario e contabile: l’art. 169 del TUEL, riprendendo l’art. 11 del D.Lgs.77/95, stabilisce che sulla
base del Bilancio di previsione annuale, deliberato dal consiglio, l’organo
esecutivo definisce prima dell’esercizio finanziario il Piano esecutivo di
gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente
alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. Nell’ottica, quindi, della separazione tra politica e gestione,
tra competenze degli organi politici e quelle degli organi dirigenziali il PEG,
unitamente alla Relazione previsionale e programmatica,
è lo strumento che collega gli indirizzi politici con la pianificazione
operativa e rappresenta, perciò, l’anello di congiunzione tra politica ed
apparato burocratico. Il Piano Esecutivo di
Gestione, infatti, rappresenta il naturale completamento del sistema dei
documenti di programmazione degli enti locali in quanto permette di affiancare
a strumenti di pianificazione strategica (relazione previsionale
e programmatica e bilancio pluriennale) un valido strumento di “budgeting”
in cui vengono esplicitati gli obiettivi, le risorse e
le responsabilità di gestione, per ciascun centro di responsabilità. Ciò consente di definire
preventivamente le linee d'azione da seguire per realizzare gli obiettivi, di
fissare il tempo occorrente per raggiungerli, di determinare le risorse
necessarie, di valutare se gli obiettivi vengono
realizzati e se l'azione programmata deve essere rivista. Il Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) va, quindi, inquadrato nel sistema costituito innanzitutto dal
bilancio preventivo, e quindi collegato bilancio pluriennale, e dalla relazione
previsionale e programmatica: in tale
sistema esso rappresenta il piano operativo, cioè
l'insieme dei budget che abbracciano tutta l'attività dell'Ente.
([7])
Par. 2. Il Piano esecutivo di
gestione Il Piano Eesecutivo
di Gestione è uno strumento indispensabile per la direzione di tutte le
attività dell’ente locale che derivano dall’esercizio delle funzioni di indirizzo proprie degli organi di governo. L’equilibrio economico –
finanziario dell’ente è legato allo studio ed allo sviluppo di nuovi processi,
alla ricerca di nuove linee d’azione, di nuove tecnologie, di nuovi modi di utilizzo del capitale umano e finanziario. Tale obiettivo prevede,
necessariamente, una pianificazione ed una programmazione: con la prima,
tramite lo studio dell’ambiente socio economico, si può arrivare a conoscere
gli ambiti nei quali applicare i programmi dell’ente. Solo a seguito di tale
studio sarà possibile fissare gli obiettivi generali dell’istituzione, offrire
i servizi, raggiungere i risultati. Con la programmazione,
invece, si può fornire un quadro preciso in termini quantitativi dei piani e
delle politiche istituzionali: sviluppare programmi, determinare obiettivi di
risultato, sviluppare programmi di spesa tenendo conto
dei programmi e delle politiche fiscali, fissare gli standard di prestazione
per i soggetti investiti di responsabilità. Solo attraverso l’adozione di
programmi precisi le attività intraprese dall’ente
possono essere svolte in modo efficiente ed efficace.([8]) La disciplina del Piano
Esecutivo di Gestione è definita dall'art. 169 del D.Lgs. 267/00,
che ne individua le caratteristiche, la natura ed il contenuto. La norma
riconosce al PEG un collegamento intrinseco con gli altri documenti di
bilancio, deliberati dal Consiglio, costituendone il dettaglio operativo, e ne
stabilisce l'approvazione "sulla base del bilancio di previsione
annuale". Si tratta di uno strumento rientrante,quindi,
nei poteri di indirizzo e controllo appartenenti agli organi elettivi, in
quanto è l'organo esecutivo ad approvarlo prima dell'inizio dell'esercizio e ad
assegnare le prescrizioni, in esso contenute, ai responsabili di servizi.
La norma definisce,
altresì, il ruolo che il PEG riveste
nell'ambito della separazione tra funzione di indirizzo e controllo, di
competenza degli amministratori, e funzione gestionale spettante ai
responsabili dei servizi, individuando gli obiettivi della gestione ed
affidandoli ai responsabili dei differenti servizi con le relative dotazioni,
sia di persone che di mezzi materiali, necessarie allo svolgimento delle
rispettive attività. Il Piano Esecutivo di Gestione
si configura come uno strumento attraverso il quale si mira ad applicare,
nell’ambito della pubblica amministrazione, una logica “budgetaria”. La logica del budget consiste nel collegare le
risorse ai risultati da conseguire, per centri di responsabilità, con ampia
autonomia organizzativa. Ne consegue che elemento fondamentale del processo di
budget è la suddivisione della struttura organizzativa dell’ente in centri di
responsabilità (e quindi centri di costo – centri di spesa e di ricavo).([9]) Attribuire, però, al documento in argomento una
logica “budgetaria”, comporta
un legame strettissimo con le concrete modalità operative attraverso le quali
il PEG viene elaborato.([10]) Il budget è,quindi,
uno strumento di programmazione in senso economico (e non finanziario) di breve
periodo (1 anno), strutturalmente e logicamente collegato alla pianificazione
strategica ed al PEG, attraverso il quale l’Ente locale definisce
preventivamente le attività ed i programmi che ciascun settore/servizio (cd. centri
di responsabilità) devono realizzare nell’anno: attraverso il budget si opera
un vero e proprio controllo ex ante
del controllo di gestione, volto a prevenire comportamenti sbagliati ed ad
indicare la condotta da seguire. Il processo di formazione del
PEG si differenzia da quello del budget in quanto nel primo sono riportati
valori finanziari che derivano da una contabilità finanziaria, nel secondo vengono evidenziati invece valori economici, finanziari e
patrimoniali: in questo documento gli obiettivi di breve periodo vengono
quantificati in termini economici.([11]) In particolare, con il D.lgs. 77/95 art. 11, totalmente
invariato nella stesura del D.Lgs. 267/00 art. 169, si
è passati da un’amministrazione “per atti” ad un’amministrazione “per
programmi, progetti e risultati”, che ha indotto il legislatore ad
introdurre, con la medesima norma, il controllo di gestione negli enti locali,
con l’obiettivo di monitorare lo svolgimento delle attività ed allo stesso
tempo disporre di strumenti adeguati per la valutazione degli obiettivi raggiunti.([12]) Il PEG costituisce,quindi, un documento formale che contiene, in termini
quantitativi, i programmi e le politiche direzionali per un periodo determinato
ed opera come guida, come quadro rappresentativo di quello specifico periodo di
tempo. Il PEG viene
definito, prima dell’esercizio finanziario, dall’organo esecutivo che, sulla
base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, lo adotta
determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle
dotazioni umane, strumentali e finanziarie necessarie, ai responsabili dei
servizi. Il documento, prevede dunque,
un collegamento con il bilancio annuale di previsione attraverso un meccanismo
che vede coinvolti tre soggetti – Consiglio, Giunta e Dirigente – su due diversi
livelli di autorizzazione: un primo livello, dal
Consiglio alla Giunta, attraverso il Bilancio; un secondo livello di autorizzazione,
dalla Giunta al Dirigente, attraverso l’attribuzione degli obiettivi e delle
risorse. In virtù, quindi, della
separazione tra politica e gestione non esiste alcun rapporto diretto tra
responsabile di servizio e Consiglio, privo di competenze nel definire gli
indirizzi gestionali ma a cui è attribuito, invece, il
compito di definire gli indirizzi strategici. Il dettaglio del Piano
esecutivo di gestione deve essere, inoltre, necessariamente più ricco rispetto
al Bilancio che è, e resta, un documento di autorizzazione
di tipo esclusivamente politico, a mezzo del quale sono individuati gli
obiettivi strategici dell’Ente e viene attribuita a ciascun obiettivo una
quantità congrua di risorse: fissato in Bilancio l’obiettivo strategico e
stanziati i relativi finanziamenti, il Consiglio lascia all’organo esecutivo la
determinazione, attraverso la redazione del Piano Esecutivo di Gestione, delle
modalità di attuazione degli obiettivi fissati. L’indicazione offerta dal
legislatore sulle modalità di redazione del documento di programmazione
operativa, però, lascia erroneamente desumere che la costruzione del PEG debba essere successiva alla redazione del Bilancio di previsione.([13]) Perché una corretta attività di programmazione, invece, si
realizzi è necessario un processo a
contrario: risalire al dato generale partendo dal dato particolare. La
formazione del PEG, infatti, deve necessariamente prendere le mosse dai dati relativi all’esercizio in corso per poter predisporre una
proiezione di quella che potrebbe essere la spesa dell’esercizio futuro. I responsabili riescono,
infatti, a formulare delle proposte sulla base di
questi dati e sulle indicazioni fornite dalla Giunta, relative sia alle prime
previsioni sull’esercizio futuro che alla programmazione pluriennale già
approvata; successivamente la Giunta provvederà ad individuare il piano più
pertinente agli indirizzi politici dell’amministrazione. Solo una volta che sono
terminate queste operazioni preliminari l’organo esecutivo
procederà alle scelte definitive ed i responsabili procederanno alla
predisposizione dei programmi e dei progetti da inserire in Bilancio: il PEG,
quindi, è solo formalmente approvato dopo il bilancio di previsione. Il Piano Esecutivo di Gestione
è, pertanto, differente dal bilancio poiché il secondo
è un documento con contenuti esclusivamente finanziari, mentre il primo oltre
agli elementi finanziari contiene sia gli obiettivi di gestione, sia
l’individuazione degli strumenti e delle dotazioni organiche utilizzate per la
realizzazione degli stessi. Da quanto premesso si
evidenzia che la competenza nella definizione, quindi nell’approvazione, del
PEG è differenziata rispetto al bilancio: il bilancio
è approvato dall’organo consiliare, il PEG dall’organo esecutivo che non può,
comunque prescindere, dai contenuti del bilancio. La norma, inoltre, non indica alcun modello particolare di PEG, pertanto ogni ente, in
base alla propria potestà regolamentare, può definire la sua
configurazione e gli aspetti procedurali. Quindi, essendo il PEG un documento a
“schema libero” dal punto di vista della classificazione, consente di adottare una organizzazione che corrisponde quanto più possibile al
sistema di responsabilità dell’Ente.([14]) Il TUEL, confermando quanto
già disposto dal D.Lgs
77/95, non prevede, inoltre, alcuna verifica consuntiva del Piano esecutivo di
gestione, tuttavia la logica del nuovo ordinamento contabile – specie in
ambienti dinamici, quali quelli in cui operano gli Enti Locali, che necessitano
di rapidi aggiustamenti dei programmi – renderebbe quantomeno opportuno un
riscontro consuntivo, perché l’analisi dei risultati di gestione, non solo
conferisce un più coerente significato al processo di pianificazione
preventivamente definito ma rappresenta, altresì, il primo passo della programmazione
del periodo successivo.([15])
Par. 3. Struttura del PEG A differenza del bilancio di
previsione il PEG ha una struttura analitica in cui riappaiono i capitoli, espunti già dallo strumento programmatorio.
In questa prospettiva il PEG
ha una funzione disaggregatrice del bilancio
ripartendo in capitoli sia le risorse che gli interventi e frazionando i
servizi della spesa in centri di costo. Tale ultima disaggregazione
non è rigida e dipende dalla dimensione dell'ente, dalla rete dei servizi resi,
dal volume degli affari intrapresi e dalla dotazione organica. La forma del PEG, come già precedentemente accennato, è libera non esistendo sotto il
profilo normativo alcun obbligo di osservare un modello standard. Risulta opportuno, quindi, predisporre il documento di
gestione su misura per ciascun ente, tenendo conto della peculiarità
ambientale, dei servizi da erogare, delle diverse organizzazioni e dei diversi
rapporti tra politici e dirigenti. Nulla vieta, tra l’altro, che
il PEG possa essere ulteriormente dettagliato per due ragioni: di natura organizzativa e
di natura economica. La ragione organizzativa
porta a dettagliare un servizio in diversi centri di costo, in modo da far
corrispondere la struttura contabile dei servizi quanto più possibile con quella organizzativa vera e propria, per cui invece di avere
un unico servizio come è nel modello di bilancio di cui al DPR 194/96 (gestione
economica e finanziaria, programmazione, provveditorato, economato e controllo
di gestione), si potranno avere 5 centri di costo, o quattro o anche meno. Conseguentemente appare
evidente che, se si hanno più centri di costo in uno stesso servizio, anche
l’intervento di quel servizio andrà scorporato in un
numero di capitoli pari almeno a quello dei centri di costo, se non in numero
maggiore. La ragione economica dell’articolazione
dell’intervento in capitoli ha la sua ragione d’essere nell’utilità di avere
una maggiore analiticità nella tipologia delle spese che
consente di tenere sotto controllo una particolare spesa per
cui, ad esempio, dall’intervento generale “spese per acquisto di beni”,
si passerà al dettaglio delle singole voci di spesa per acquisto di beni, es.”acquisto libri, riviste, stampati”. Tuttavia và comunque evidenziato che, nella fase di redazione del PEG,
una moltiplicazione eccessiva dei capitoli non si ritiene troppo conveniente,
essendo il PEG un documento destinato ad incidere sostanzialmente sulla
gestione, infatti, ogni mancata corresponsione tra le previsioni e la realtà
comporterebbe la necessaria variazione di PEG. Allo stesso modo, però se per
evitare quanto sopra, si adottasse lo schema della
“voce aggregata” è vero sì che non sarebbe necessario alcun provvedimento
propedeutico di variazione in caso di discordanza tra previsione e realtà ma, allo
stesso tempo, la scelta aggregata non permetterebbe di conoscere analiticamente
i consumi e, conseguentemente, le necessarie informazioni di carattere
economico che sostanziano, anche, l’obbligatorio controllo di gestione. Al fine di addivenire
ad una soluzione pratica e ragionata
della vicenda si ritiene preferibile la soluzione dell’articolazione del
capitolo. In questo caso, infatti, qualora la previsione non corrispondesse
alla realtà non sarebbe necessario intervenire con una variazione
ma sarebbe sufficiente impegnare la maggiore spesa senza alcun ulteriore
provvedimento preventivo, fatta eccezione per l’annotazione di tale rettifica
degli articolati, da riportare all’interno del provvedimento di impegno stesso.
([16]) Di conseguenza, quindi,
quando la finalità è di tipo organizzativo, per differenziare le responsabilità
attribuendole a soggetti e strutture diverse, la distinzione per capitoli è di
carattere formale, mentre quando la distinzione è di tipo economico e
conoscitivo, nel senso che si ha la necessità di disaggregare per meglio
conoscere l’ente e per meglio verificare i flussi di
spesa, si ritiene vantaggiosa l’articolazione dei capitoli. Occorre
evidenziare, comunque, che non e necessario
dettagliare tutti i servizi e capitoli nel medesimo modo, poiché è possibile
avere esigenze conoscitive diverse o differenti tipologie di attività. Per quanto sopra, quindi,
appare evidente che si può avere un Piano Esecutivo di Gestione dove in alcuni
servizi si decide di andare in ulteriore dettaglio
articolandoli in centri di costo ed i capitoli in articoli, mentre in altri
servizi potrà accadere che il PEG coincida addirittura con il bilancio di
previsione.
Par. 4 Funzione strategica e gestionale: il PEG nella
duplice veste di documento di separazione cerniera operativa Negli enti locali la
conclamata separazione tra politica e amministrazione resta
a tuttoggi un punto di arrivo non ancora del tutto
raggiunto e che, verosimilmente, a ragione della innegabile interdipendenza che
sussiste tra momento politico e gestionale, incontrerà non pochi ostacoli sulla
strada della sua piena attuazione. Il principio generale di
distinzione tra funzione strategica e gestionale e la
corrispondente ripartizione di funzioni tra organi tecnici e di governo era
stato previsto sin dal 1990 con la L.142 all’art. 51
ma, ciononostante, era rimasto sostanzialmente disatteso per buona parte del
decennio a causa dell’inerzia dei politici a cedere funzioni e dei tecnici ad
assumerle. Sul presupposto che gli
organi tecnici garantiscono maggiore competenza e più autonomia di quelli
politici, i dirigenti si vedono attribuita,con
l’approvazione da parte dell’organo esecutivo del PEG e con la successiva
assegnazione degli obiettivi, la competenza gestionale riguardo le risorse
finanziarie, umane, strumentali e di controllo. L’attribuzione delle funzioni
gestionali agli organi tecnici, coincide con
l’acquisizione di poteri più ampi e meglio definiti, ma allo stesso tempo segna
una dilatazione delle responsabilità dirigenziali. Ai dirigenti è riconosciuta
la facoltà di impegnare all’esterno l’amministrazione e di adottare atti e
provvedimenti amministrativi, è attribuita la gestione finanziaria con il
conseguente potere di spesa, quella tecnica ed amministrativa nonché l’insieme dei poteri necessari al buon funzionamento
della macchina organizzativa di cui sono il vertice. La ratio della nuova ripartizione delle competenze risiede
nell’esigenza di assicurare una maggiore professionalità nello svolgimento
dell’attività gestionale e, quindi, una migliore
qualità dei servizi erogati dalle amministrazioni pubbliche. Amministrare per obiettivi,
infatti, significa adottare una nuova forma
mentis e, quindi, dotarsi di un diverso metodo di lavoro che, dalla
corretta gestione delle risorse, consenta al dirigente
di centrare nel tempo previsto la “mission” che gli è stata affidata dall’apparato politico.([17]) Il trasferimento di sempre
maggiori funzioni gestionali, dalla classe politica
alla dirigenza tecnica ha, da un lato, conferito maggiore autonomia e
competenza all’attività di pubblici poteri e, dall’altro, restituito agli
organi di governo la loro naturale funzione. Il Piano Esecutivo di Gestione,
come abbiamo visto, è il documento di programmazione operativa attraverso il quale la Giunta comunale determina gli obiettivi
gestionali e li affida, unitamente alle risorse necessarie, ai responsabili dei
servizi. Il PEG costituisce, pertanto, lo strumento operativo fondamentale che
dovrebbe governare la gestione dell’ente, nel periodo annuale di riferimento,
sia sotto il profilo delle responsabilità politiche che tecniche. Attraverso il PEG, infatti,
la Giunta definisce in termini programmatici ed operativi, le linee strategiche
adottate dal Consiglio comunale e contenute nel bilancio pluriennale, nella relazione
previsionale e programmatica e nel bilancio annuale. Da quanto detto si evince la
duplice importanza del PEG: da un lato la sua adozione consente di verificare
la rispondenza degli indirizzi politico – amministrativi impartiti dal Sindaco
e dalla Giunta con quelli definiti dall’organo consiliare, dall’altro definisce
gli obiettivi di gestione da affidare ai responsabili dei servizi. Si può, quindi, affermare che il
PEG, oltre ad essere il documento fondamentale attraverso il quale si attua la
separazione tra le competenze politiche e gestionali, costituisce una vera e
propria “cerniera operativa” tra organi di governo e di gestione. Questi
ultimi, infatti, ricevendo obiettivi e risorse
assumono la responsabilità di gestione misurabile in termini di efficacia
(rapporto tra obiettivi assegnati ed obiettivi conseguiti) e di efficienza
(rapporto tra obiettivi raggiunti e risorse utilizzate). Appare chiaro che il PEG
rappresenta un formidabile strumento programmatico con il quale misurare sia la
capacità strategica degli organi di governo (Sindaco e Giunta) sia la
correttezza e la coerenza della gestione. Il sistema dei controlli, infatti,
non può prescindere dal PEG: la verifica circa l’efficienza e l’economicità dell’attività gestionale ed amministrativa
(controllo di gestione)ha come suo presupposto la preventiva definizione del
quadro degli obiettivi.([18]) Il piano esecutivo di
gestione costituisce, quindi, un passaggio essenziale del circuito di
programmazione e di controllo per quanto attiene alla programmazione esecutiva.
Par. 5 .Il
PEG, la logica “budgetaria” e la responsabilità dirigenziale Il tentativo di far passare
all’interno del PEG la cosiddetta “logica
budgetaria”, come già precedentemente
accennato, è legato alle concrete modalità operative con cui il documento viene
elaborato. L’operazione di budgeting consiste nell’individuare chi deve produrre le
prestazioni e con quali risorse a disposizione (umane, materiali e finanziarie),
il tutto in funzione degli obiettivi definiti.
([19]) Il collegamento con il
bilancio e l’attribuzione di capitoli ai centri di costo consente
ai dirigenti di compiere autonomamente atti di impegno per l’acquisizione di
beni e servizi affidando, contestualmente, agli stessi la responsabilità
correlata agli atti medesimi. Il PEG deve esplicitare le
scelte contenute nel bilancio di previsione, ed è lo strumento tipico e necessario
per coloro che operano nella fase gestionale. Il
dirigente, infatti, con il PEG ha un programma concreto degli obiettivi da
raggiungere, una guida che indica il percorso della sua azione, precisando
limiti e finalità. ([20]) Il tipo di responsabilità che
da ciò discende, non può essere fatta corrispondere a quella di tipo “budgetario” poiché nel caso del
PEG si tratta di una responsabilità relativa all’acquisizione delle risorse e,
quindi, all’economicità del processo correlato. I vari responsabili,
attraverso l’autonoma possibilità di assumere impegni, acquistano risorse che
possono essere utilizzate sia nel centro attinente al soggetto che ha provveduto
all’impegno medesimo, che in altri centri. La responsabilità di tipo
budgetario si riferisce, invece, alle risorse utilizzate per il raggiungimento
degli obiettivi. Nel caso del PEG la capacità di spesa potrebbe, da un lato,
evidenziare risorse non utilizzate dal centro ma dallo
stesso acquisite e dall’altro, risorse del centro ma acquisite da altri. Sono, infatti, diverse le
responsabilità connesse all’acquisto rispetto a quelle relative
alla utilizzazione. Nel PEG, conseguentemente, devono essere evidenziate
anche le risorse utilizzate nel centro pur se acquisite o prestate da altri,
poiché la sua lettura in chiave budgetaria impone l’evidenziazione del rapporto
tra risorse da utilizzare e risultati da conseguire. Ciò che interessa, infatti,
non è tanto quale unità organizzativa gestisce l’acquisizione delle risorse ma chi ne gestisce l’utilizzo. Conseguentemente
affinché il PEG rappresenti un documento di riferimento per la gestione anziché
un semplice adempimento burocratico – amministrativo, diventa cruciale una individuazione dei centri di responsabilità coerente con
i principi del controllo di gestione.
([21]) Anche le modalità di determinazione degli obiettivi e
delle dotazioni organiche possono contribuire a far assumere al PEG una
configurazione budgetaria. Ciò può avvenire da un lato se gli obiettivi
derivano da un processo partecipato, non sono ambigui e sono fissati in modo da
non creare ambiti decisionali predefiniti ed eccessivamente analitici, ma
rappresentano strumenti di guida per l’attività e, dall’altro, se le dotazioni
finanziarie attribuite ai vari centri non vengono
determinate in modo eccessivamente puntuale accrescendo la valenza “autorizzatoria” del PEG.([22])
Par. 6. Separazione dei poteri e piccoli Comuni Il PEG, come abbiamo visto, è
il principale strumento attraverso il quale si formalizza la separazione tra
attività di indirizzo degli organi politici e quella
di gestione affidata agli organi burocratici. È dunque il documento in cui
avviene la definizione delle responsabilità gestionali
e la individuazione delle unità organizzative al cui responsabile sono
assegnati obiettivi e affidate risorse umane, strumentali e finanziarie
per il loro raggiungimento. Lo svolgimento della
gestione, infatti, è realizzato dall'ente tramite la propria struttura
organizzativa, la quale differisce da ente ad ente, prescindendo dalle
dimensioni del medesimo. Nell'ambito dell'autonomia organizzativa riconosciuta
agli enti dalla normativa, questi possono organizzare l'erogazione dei servizi
come ritengono più opportuno. L'articolazione delle
previsioni,comunque, nell'ambito delle risorse, dei
servizi e degli interventi all'interno del PEG deve soddisfare
l'esigenza di dare chiarimenti con contenuto concreto ed operativo agli
obiettivi illustrati. L'articolazione, inoltre,
dovrà consentire il corretto passaggio delle responsabilità dall'organo
politico a quello di gestione. Gli obiettivi, infatti, espressi anche in termini quantitativi, devono essere
formulati in modo da poter essere compresi da parte di tutti gli interessati.
La corretta fissazione degli obiettivi e l'accettazione degli stessi da parte
dei responsabili della gestione si riflette positivamente sull'attività di
programmazione; essa costituisce un valido ausilio per orientare nella
giusta direzione gli sforzi di tutti i componenti
dell'organizzazione evitando di disperderli in azioni inutili e di cadere nella
sovrapposizione dei ruoli e delle competenze. L'organo esecutivo si serve
dunque del PEG: per specificare gli obiettivi di gestione, in modo da
poter responsabilizzare i dirigenti e i funzionari sul loro
raggiungimento. per attribuire le dotazioni, finanziarie,
umane e strumentali allo scopo di consentire la realizzazione degli obiettivi.
Lo scopo è, quindi,
quello di delegare le responsabilità di gestione ai responsabili di servizi, i
quali devono rispondere del raggiungimento degli obiettivi prefissati a patto
che: le risorse necessarie siano effettivamente disponibili;
gli strumenti gestionali siano articolati in modo da
assicurare una reale autonomia e un grado di libertà adeguato; sia stato elaborato un sistema coerente di obiettivi.
L'estensione e i confini di questa autonomia non sono più definiti all'interno di una
legge o di un regolamento come elenco di attribuzioni e competenze, ma si
precisano in modo flessibile in una relazione tra attori che raggiungono un
accordo sugli obiettivi da realizzare, sulle risorse da destinare a tali
obiettivi e sulle attività da porre in essere per la loro realizzazione.
I risultati attesi dalle
attività svolte devono essere espressi in termini di tempi, costi, volumi di attività, oppure con aspetti qualitativi ma sempre,
comunque, quantificabili ed in grado di essere confrontati. Se non vi è analisi
e fissazione degli obiettivi viene meno la possibilità
di svolgere il processo di controllo e quindi di procedere ad una nuova
programmazione. Nel nuovo assetto normativo, quindi,
sembrava che l’attività di adozione di provvedimenti
che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, risultasse ormai preclusa agli
organi politici, in particolare agli assessori. A ribadire
la non assolutezza del principio della separazione tra indirizzo e gestione è
intervenuta, però, la legge finanziaria del 2001 (L.388/2000
art. 53), che aveva ripristinato, per i Comuni con popolazione inferiore ai
3.000 abitanti ed in presenza di determinate
condizioni, la possibilità di attribuire poteri di gestione agli assessori. Con la legge finanziaria
2002, questa possibilità si amplia, estendendola a tutti i Comuni con popolazione
fino a 5.000 abitanti, senza l’obbligo di motivare l’avocazione dei poteri. Giuridicamente tale
formulazione testuale, ovvero la sparizione dell’obbligo di motivare la
menzionata avocazione della gestione ai componenti
dell’organo esecutivo, fa sorgere il dubbio sulla legittimità di tale norma
quando rende possibile l’assunzione di poteri gestionali da parte di organi
politici anche in presenza di personale idoneo, capace, qualificato,
precedentemente tributario di competenze gestionali. Occorre, inoltre, effettuare una notazione concernente i controlli
sull’operato dei componenti dell’organo esecutivo eventualmente investiti delle
funzioni gestionali, giacché appare complicato che la totale sparizione dei
controlli esterni di legittimità possa essere surrogata dai controlli interni
sia essi di gestione che contabili. Si ritiene, in definitiva,
che la disposizione in questione mal si concilia con un assetto di competenze
già definito e che una serie di norme avevano già
delineato: esse sembravano, quindi, aver definitivamente e finalmente sancito
il superamento di un certo modello organizzativo operando una effettiva e
concreta distinzione tra potere di indirizzo e potere di gestione. Il ritorno ad una commistione
delle funzioni politica e gestionale, seppure ancorato
ad una casistica di estrema ratio,
contraddice lo spirito della restante normativa in cui si inserisce, rischiando
di provocare una situazione di confusione di responsabilità poco consona al
quadro delle riforme.([23]) La norma in questione,
infatti, anche in considerazione della formulazione generica, consente
l’avocazione del potere di gestione limitatamente ad alcuni settori di attività, con esiti scarsamente razionali e difficilmente
giustificabili in base alla sola necessità di economizzare. Una tale
operazione, inoltre, rischierebbe anche di incentivare
processi di demotivazione e dequalificazione del
personale che, proprio nei piccoli Comuni, ha contribuito notevolmente a
“traghettare” gli enti locali attraverso le riforme susseguitesi negli ultimi
anni. Tale situazione non appare,
quindi, in grado di incidere sul versante della possibilità di mantenere ed
incrementare la responsabilizzazione e la
qualificazione del personale che, a dispetto di ogni altra contraria
considerazione è, comunque, destinato a costituire l’elemento portante
dell’ente locale.
Par. 7. Comuni di piccole dimensioni: vantaggi del PEG L’adozione del piano
esecutivo di gestione, per espresso disposto normativo, è obbligatoria solo per
gli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti
ma si ritiene che, nella sostanza, esso sia indispensabile per tutti gli
enti locali, a prescindere dalla norma e dalla grandezza demografica. La separazione dei poteri tra
indirizzo e gestione, si ritiene, sia regola ineliminabile in qualsiasi ente
locale e l’attuazione concreta e compiuta di essa
richiede, preventivamente, l’attribuzione di risorse certe ai servizi, nonché
gli obiettivi da raggiungere, al fine di consentire l’operatività gestionale. In questa prospettiva appare
evidente che anche nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti
deve, necessariamente, essere approvato ed adottato il piano di
attribuzione compiuta delle risorse da affidare ai responsabili dei
servizi. La necessità di adozione del PEG da parte di tutti gli enti locali è
evidente anche al fine di consentire un puntuale controllo di gestione,
obbligatorio a prescindere dalla grandezza dell’ente medesimo. Anche i Comuni
di piccole dimensioni dovrebbero redigere il piano esecutivo di gestione poiché questo consente una gestione flessibile e
reale delle risorse finanziarie anziché una gestione rigida del bilancio che si
avrebbe in assenza dello stesso: la norma ha, di fatto, reso facoltativo
l’unico strumento che non avrebbe dovuto esserlo. Con l’adozione del PEG,
infatti, cambia totalmente il modello di gestione dall’ente
poiché assume assoluto rilievo la cosiddetta “cultura dell’istituzione”,
mettendo al centro il ruolo del Comune attraverso la qualità dei servizi
erogati. Il PEG “costringe” a fare
delle considerazioni immediate sulle politiche di base e comporta un’adeguata
ed opportuna organizzazione delle responsabilità per ciascuna funzione
dell’ente. L’adozione del PEG comporta,
inoltre, necessariamente una “concertazione condivisa” nel senso che, non solo
tutti i soggetti della direzione devono partecipare alla determinazione degli
obiettivi, ma anche tutti i membri di un singolo settore devono essere chiamati
a formulare gli obiettivi in armonia con i programmi degli altri settori tentando
di promuovere l’intesa per la risoluzione di comuni problemi di lavoro. L’approvazione del PEG
consente, quindi, una formulazione dei programmi volta ad una
utilizzazione per lo più economica del lavoro, dei materiali, delle
attrezzature e dei capitali. Fondamentalmente, comunque, una corretta adozione del PEG che consenta di
infondere a tutti i livelli direzionali una forma mentale volta a ragionare in
chiave di tempestività, opportunità, cautela, considerando tutti i fattori
prima di prendere decisioni. In sostanza gestire un ente
attraverso il PEG “obbliga”: a porre opportuna attenzione alla situazione
economica generale, ad effettuare continue analisi
dell’ente, a verificare il progredire o meno del raggiungimento degli obiettivi
ed ad aiutare nell’individuare le cause di eventuali ritardi, evidenziare
l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa.([24]) Il PEG descrive quindi, in
termini quantitativi e qualitativi, gli obiettivi che l'ente locale intende
perseguire. Affinché esso si sviluppi come sistema budgetario devono sussistere le seguenti condizioni:
individuazione dei risultati da raggiungere con le risorse
disponibili; autonomia dei responsabili dei servizi relativamente alle
modalità di utilizzo delle risorse; misurazione dei risultati conseguiti sia in termini di utilizzo
delle risorse che di attività svolte. La logica che sottende
tale documento è dunque finalizzata a collegare le risorse impiegate ai
risultati da conseguire per centri di responsabilità, con ampia autonomia
organizzativa. Il Piano costituisce, quindi,
anche uno strumento di controllo che permette di rilevare i risultati ottenuti,
misurarli e apportare gli eventuali correttivi. Tali funzioni possono essere
svolte soltanto se il PEG viene considerato non un
mero adempimento contabile, ma uno strumento organizzativo basato su un idoneo
assetto delle competenze e su un sistema di procedure certe e definite.
E' quindi uno strumento gestionale che traccia un percorso scandito da
priorità, tempi e metodi di attuazione dell'azione amministrativa supportata
dal budget. Per consentire al Piano
Esecutivo di Gestione di svolgere tali funzioni, che altro non
sono che vantaggi organizzativi, è necessario porre l'attenzione
prioritariamente su tre aspetti: 1) Organizzativo, per l'identificazione dei centri di
responsabilità a cui attribuire obiettivi, risorse e responsabilità conseguenti
2) Programmatico, per la definizione
degli obiettivi e delle modalità di raggiungimento 3) Finanziario, per la specificazione delle risorse finanziarie
messe a disposizione dei vari centri di responsabilità.([25]) Ovviamente il piano esecutivo
di gestione è uno strumento efficace solo e soltanto se i dirigenti sono
coinvolti nella sua attuazione e, soprattutto, se si tiene conto nella
predisposizione del PEG delle singole specificità di ogni
ente, il piano, infatti, deve essere
redatto in conformità con la realtà operativa cui si riferisce.
Conclusioni Possiamo affermare, in
conclusione, che la definizione delle linee essenziali della fondamentale
programmazione operativa,
coincide con l’apertura di una complessa attività di mediazione
che coinvolge tecnici e politici quindi il sindaco, gli assessori, il direttore
generale ed i dirigenti apicali e verte, soprattutto, sulla definizione delle
risorse finanziarie disponibili. In questa fase, più che in
altre, si può toccare con mano lo “scontro” che quotidianamente si svolge
all’interno di un ente locale. Scontro tra prospettive,
esigenze, mentalità, sensibilità diverse: i dirigenti, iperesponsabilizzati
da una legislazione che li vincola, da un lato al raggiungimento degli
obiettivi fissati in sede politica e dall’altro ad una gestione efficace ed
efficiente, appaiono spesso stretti tra l’incudine ed il martello. I politici, dal canto loro,
non godendo del privilegio di “inamovibilità”, sono
chiamati ad interpretare e, possibilmente a soddisfare, la domanda sociale per
definizione inesauribile, nonché a rispondere, politicamente, delle scelte
adottate. Da questo quadro, a volte,
derivano contrapposizioni che non giovano al corretto funzionamento dell’ente,
che potrebbero minare il grado di fiducia degli
apparati amministrativi nei confronti del vertice politico e viceversa. Si ritiene, pertanto, che
nell’affidare agli organi di governo la piena titolarità dell’indirizzo
politico e la gestione agli organi tecnici, il rinnovato assetto normativo si scontra spesso con una realtà assai meno lineare e molto più
frastagliata che deve, giorno per giorno, essere superata attraverso una
costante dialettica tra apparato politico e burocratico, in ragione di quell’obiettivo ultimo e comune che è l’interesse pubblico.
In questa prospettiva si
evidenzia come il PEG sia lo strumento/documento che,
se redatto in conformità alle reali esigenze dell’ente, è in grado di esprimere
i progetti e le priorità che l’amministrazione vuole perseguire nell’anno di
riferimento, contemperando al tempo stesso le esigenze politiche e tecniche.
Note:
([2]) Oliveri, Palazzolo, in AA.VV., Commento al testo unico in materia di
ordinamento degli enti locali, Rimini 2000, pag. 281.
([3]) “L’attività
negoziale degli enti locali tra competenze degli organi politici e competenze
dell’apparato burocratico” – Commissione studi del Consiglio nazionale del
Notariato – Studio 2324/99 in www.notarlex.it/studi
([5]) L. Olivieri, L’araba fenice della separazione delle
competenze,(nota a T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sent.
27 ottobre 2001 e Consiglio di Stato, sez. V, sent.
15 novembre 2001) in www.giust.it
([6])
C. Mellone, La Relazione previsionale
e programmatica ed il Piano esecutivo di gestione nell’attività di programmazione
degli Enti Locali, in Diritto & Diritti, ottobre 2001
([7]) E. Di
Giulio, Il Piano Esecutivo di Gestione, in “Guida operativa alla contabilità
([10]) L. Anselmi, L.
Del Bene, F. Donato, L. Giovanelli, L.Marinò, M. Zuccardi Merli, in Il controllo di gestione nelle
Amministrazioni pubbliche, Maggioli Editore, 1997 ([17]) G. Perillo, Rapporti tra
classe politica e dirigenza tecnica negli enti locali,in
Diritto & Diritti, rivista giuridica on –line, pag. www.diritto.it/articoli/enti_locali/perillo.html - novembre 2001 |
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