*** Un grande dibattito si è aperto a seguito dell’entrata in vigore della legge costituzionale numero 3 del 18 ottobre del 2001 con la quale si è provveduto ad abrogare l’art. 130 della Carta Costituzionale il quale, così recitava testualmente: “… un organo della Regione costituito nei modi stabiliti dalla legge della Repubblica, esercita anche in forma decentrata il controllo di legittimità sugli atti delle province dei Comuni e degli altri enti locali….”
Il dibattito, si è ulteriormente ampliato a seguito dell’emanazione del D.L. n.° 13/2002 con il quale il legislatore ha attribuito allo statuto degli enti locali la potestà di disciplinare la nomina del Commissario ad acta, quale figura che si sostituisce al Consiglio o alla Giunta, nel caso di loro inosservanza degli adempimenti stabiliti per legge.
Dunque, con l’attribuzione allo statuto, in quanto espressione di una potestà organizzativa a carattere normativo, del ruolo di fonte principale e primaria dell’autonomia locale attraverso cui l’ente organizza e definisce le linee fondamentali di attività, si sarebbe concretizzato l’abbandono di un sistema di controlli sugli enti locali e l’ assegnare allo statuto in via principale e alla legge, solo in via sussidiaria, il compito di stabilire chi e come debba intervenire in caso di inerzia risulta certamente conforme allo spirito della recente riforma della Costituzione.
In sostanza, il Legislatore nel cercare di dare attuazione al principio di sussidiarietà e al connesso principio di adeguatezza, lascia il potere di provvedere allo statuto, considerato come fonte dell’autonomia locale dall’art 114 della Cost. cercando di risolvere, con il Decreto in questione, il problema del vuoto normativo che si sarebbe creato nella materia dei controlli per effetto dell’avvenuta abrogazione dell’art. 130 Cost.
Un vuoto normativo, per la verità, solo apparente.
Ed infatti, l’abrogazione del citato art. 130 Cost. da parte della legge cost. numero 3 del 18 ottobre 2001, non ha avuto alcuna incidenza sulla fattispecie oggetto di regolamentazione da parte del D.L. n.° 13/2002, dal momento che la legge costituzionale numero 3 del 2001 si è limitata ad abrogare i soli controlli sugli atti, mentre il dl n.° 13/2002, modificando l’art.141 del D. Lgs. 267/2000 (disposizione posta in apertura del titolo II del T.U. la cui rubrica è proprio “controllo sugli organi”) esamina la materia dei controlli sugli organi.
Per l’effetto, il dl. N.13/2002 si limita semplicemente a estromettere il Co.Re.Co. dalla sola procedura di scioglimento dei Consigli, nel caso di mancata approvazione del bilancio nei termini (si sottolinea, peraltro, come il dl 13/2002 non riguarda i controlli sul bilancio, ma sul rispetto dei termini di approvazione).
Conseguentemente, il Co. Re. Co. è certamente privato dell’ importante funzione di controllo degli organi, loro assegnata dall’ordinamento degli enti locali, ma non anche di tutte quelle funzioni e attività residuali che sfuggono alla mera logica del controllo.
Tra esse sicuramente sono da ricomprendere quelle relative alla nomina del Commissario ad acta in conseguenza del ritardo o della omissione di atti obbligatori per legge, come previsto dall’art. 136 del D.lgs. 267/2002.
Così, come deve ritenersi ancora pienamente sussistere la funzione di consulenza che il T.U. sugli Enti Locali affida proprio al Co.Re. Co., devono ritenersi altresì pienamente operativi i controlli surrogatori e i controlli sostitutivi previsti dalle leggi ordinarie, come quelli di cui all’articolo 135 del T.U., e che i Co.re.Co. sono legittimati svolgere in virtù del richiamo all’art.120 Costituzione .
Una delle prime pronunce in tema alla sopravvivenza o meno dei Co.Re.Co. sembra confermare questa interpretazione: Sent. N.539/2002 del T.A.R. Sicilia Catania Sez.II.
Il giudice osserva, correttamente, come l’abrogazione non comporta l’eliminazione degli organi regionali di controllo per quelle attività che il legislatore ha “ictu oculi” riservato proprio, in sede di regolamentazione unitaria della materia relativa agli enti locali, alla competenza di questo Organo e che sfuggono alla logica del mero controllo sugli atti espressa dall’abrogato art.130. Cost.
Ragionare diversamente, implicherebbe di domandarsi quale organo debba sostenere il Prefetto nelle funzioni a questi specificamente assegnate dalla legge (e che non investono il controllo di legittimità) ovvero, nell’attività obbligatoria, chi debba sostituire , ove non sussista perché non nominato, il difensore civico.
Ne deriva che non appare sussistere quel nesso di stretta consequenzialità tra abrogazione della norma costituzionale e dissolvimento immediato dell’organo di controllo, con l’ulteriore conseguenza della inattualità della incostituzionalità del Co.Re. Co., le cui funzioni, pertanto, devono essere regolamentate o definitivamente eliminate secondo un apposito intervento legislativo regionale o nazionale ovvero, mediante un pronunciamento di illegittimità costituzionale degli artt 126 e segg. del Dlgs n.° 267/2002 da parte della Consulta. |
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