inserito in Diritto&Diritti nel febbraio 2003

Gli organismi di controllo. La permanenza a svolgere le funzioni sussidiarie da parte del Co.Re.Co.  a seguito della riforma al titolo V della  Costituzione operata con la Legge Cost. n.3 del 18 ottobre 2001. Abrogazione dell’art. 130 della Carta Costituzionale . Brevi riflessioni interpretative.

Gianluca Di Pietro

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Un grande dibattito si è aperto a seguito  dell’entrata in vigore della legge costituzionale numero 3  del 18 ottobre del 2001 con la quale si è provveduto ad abrogare l’art. 130 della Carta Costituzionale il quale, così recitava testualmente: “… un organo della Regione  costituito  nei modi stabiliti  dalla legge della Repubblica, esercita anche in forma decentrata il controllo di legittimità sugli atti delle province dei Comuni e degli altri enti locali….”

 

Il dibattito, si è ulteriormente ampliato  a seguito dell’emanazione  del D.L. n.° 13/2002 con il quale il legislatore  ha attribuito allo statuto degli enti locali  la potestà di disciplinare  la nomina del Commissario ad acta, quale figura    che si sostituisce  al Consiglio  o alla Giunta, nel caso di loro inosservanza degli adempimenti stabiliti per legge.

 

Dunque, con l’attribuzione  allo statuto, in quanto espressione  di una potestà organizzativa a carattere normativo, del ruolo di fonte principale  e primaria  dell’autonomia locale  attraverso cui  l’ente organizza e definisce le linee fondamentali   di attività,  si  sarebbe concretizzato l’abbandono di un sistema di controlli sugli enti locali e l’ assegnare allo statuto  in via principale  e alla legge, solo in via sussidiaria,  il compito di stabilire  chi e come debba intervenire  in caso di inerzia risulta  certamente conforme allo spirito della recente riforma  della Costituzione.

 

In sostanza, il Legislatore  nel cercare di dare attuazione al principio di sussidiarietà e al connesso principio di adeguatezza,  lascia il potere di provvedere allo statuto,  considerato come fonte  dell’autonomia locale  dall’art 114 della Cost.  cercando di risolvere, con il  Decreto in questione,  il problema del vuoto normativo  che si sarebbe creato nella materia dei controlli per effetto dell’avvenuta abrogazione  dell’art. 130 Cost.

 

Un vuoto normativo, per la verità, solo apparente.

 

Ed infatti, l’abrogazione del citato art. 130 Cost.  da parte  della legge  cost. numero 3 del 18 ottobre 2001,  non ha avuto alcuna incidenza  sulla fattispecie oggetto di regolamentazione da parte del D.L. n.°  13/2002,  dal momento che la  legge costituzionale numero 3 del 2001 si è limitata ad abrogare i soli controlli  sugli atti, mentre il dl n.° 13/2002, modificando l’art.141  del D. Lgs. 267/2000 (disposizione posta  in apertura del titolo II del T.U.  la cui rubrica è proprio “controllo sugli organi”) esamina la materia dei controlli  sugli organi.

 

Per l’effetto, il dl.  N.13/2002 si limita semplicemente a estromettere il Co.Re.Co. dalla sola procedura  di scioglimento dei Consigli,  nel caso  di mancata  approvazione del bilancio nei termini (si sottolinea, peraltro, come il dl 13/2002 non riguarda i controlli  sul bilancio, ma sul rispetto dei termini  di approvazione).

 

Conseguentemente, il Co. Re. Co.  è  certamente privato dell’ importante  funzione di controllo  degli organi, loro assegnata dall’ordinamento degli enti locali, ma non anche  di tutte quelle funzioni e attività residuali  che sfuggono  alla mera logica  del controllo.

 

Tra esse sicuramente sono da ricomprendere quelle relative alla nomina  del Commissario ad acta  in conseguenza del ritardo  o della omissione di atti obbligatori per legge, come previsto dall’art. 136 del D.lgs. 267/2002.

 

Così, come deve ritenersi ancora pienamente sussistere  la funzione di consulenza  che il T.U. sugli Enti Locali  affida  proprio al Co.Re. Co., devono  ritenersi altresì  pienamente operativi  i controlli surrogatori  e  i controlli sostitutivi  previsti dalle leggi ordinarie, come quelli  di cui all’articolo 135 del T.U., e che i Co.re.Co. sono legittimati svolgere in virtù del richiamo all’art.120 Costituzione .

 

 

Una delle prime  pronunce in tema alla sopravvivenza o meno dei Co.Re.Co. sembra confermare questa interpretazione:  Sent. N.539/2002  del T.A.R. Sicilia Catania Sez.II.

 

Il giudice osserva, correttamente,  come l’abrogazione  non comporta l’eliminazione degli organi regionali di controllo  per quelle attività che il legislatore ha “ictu oculi” riservato proprio, in sede di regolamentazione  unitaria  della materia relativa agli enti locali, alla competenza di questo Organo e che sfuggono alla logica  del mero controllo sugli atti  espressa  dall’abrogato art.130. Cost.

 

Ragionare diversamente, implicherebbe  di domandarsi quale organo debba sostenere il Prefetto nelle funzioni  a questi specificamente assegnate dalla legge  (e che non investono  il controllo di legittimità) ovvero, nell’attività obbligatoria, chi debba sostituire , ove non sussista perché non nominato,  il difensore civico.

 

Ne deriva che non appare sussistere quel nesso di stretta consequenzialità tra abrogazione della norma costituzionale e dissolvimento immediato  dell’organo di controllo, con l’ulteriore conseguenza  della inattualità della incostituzionalità del Co.Re. Co., le cui funzioni, pertanto,  devono essere regolamentate  o definitivamente  eliminate secondo un apposito intervento legislativo regionale o nazionale ovvero, mediante un pronunciamento  di illegittimità  costituzionale degli artt 126 e segg. del Dlgs n.° 267/2002 da parte della Consulta.