inserito in Diritto&Diritti nel marzo 2004

E-mail e prova scritta secondo l'art. 10 Tuda

di Giorgio Rognetta


www.giorgiorognetta.it

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Sul decreto ingiuntivo emesso recentemente dal Tribunale di Cuneo in forza di semplici e-mail è fiorito nel web un acceso dibattito che ha visto contrapposte sostanzialmente due tesi:

a)      da un lato gli Autori (su Punto Informatico) i quali sostengono che, sulla scorta dell’art. 10, comma 2, TUDA (DPR 445/2000) sia possibile riconoscere all’e-mail il requisito della prova scritta idoneo all’emissione del decreto ingiuntivo;

b)      dall’altro lato gli Autori (su Interlex) che negano tale possibilità, ritenendo l’e-mail privo della firma elettronica richiesta dalla stessa norma per integrare il requisito della “forma scritta”.

Prima di addentrarci nella questione, è doveroso premettere che le tesi sostenute nel ricorso per ingiunzione sono inquadrate nell’ambito di una strategia difensiva di parte e, quindi, non devono necessariamente rispondere ai canoni della purezza dottrinaria: il difensore del ricorrente, quindi, bene ha fatto a incunearsi nelle pieghe ambigue di norme infelici per ottenere un risultato processuale provvisoriamente favorevole.

Premesso questo, la tesi sostenuta sub a) non appare condivisibile, per motivi che, peraltro, non ci sembrano del tutto coincidenti con quelli esposti dai sostenitori della tesi sub b).

L’art. 10 TUDA rivela, nella successione dei primi tre commi, una gradazione probatoria del documento informatico articolata in modo crescente:

- comma 1: il documento informatico semplice ha l’efficacia probatoria ex art. 2712 c.c.;

- comma 2: il documento informatico con firma elettronica ha un’efficacia probatoria liberamente valutabile dal giudice, ex art. 116 c.p.c., sulla base di caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza (il ricorso al libero convincimento del giudice può giustificarsi proprio con riferimento all’estrema varietà delle firme elettroniche);

- comma 3: il documento informatico con firma digitale-qualificata ha l’efficacia di prova legale.

Su questa base normativa di progressione dell’efficacia probatoria del documento informatico occorre armonizzare ogni interpretazione, compresa quella relativa al primo periodo del comma 2, ove si dispone, in modo peraltro quanto meno inopportuno, che il documento informatico con firma elettronica “soddisfa il requisito legale della forma scritta”: questa disposizione, quindi, non può non essere interpretata alla luce del successivo periodo dello stesso comma, che assegna al documento informatico con firma elettronica un’efficacia probatoria inferiore rispetto a quella propria della scrittura privata ex art. 2702 c.c. Ne consegue che, se la legge richiede la forma sottoscritta della scrittura privata (si pensi ad es. all’art. 1350 c.c., ma anche alle scritture private richieste ex art. 634 c.p.c. nel caso di specie), non può certo ritenersi sufficiente un documento informatico con (o senza) firma elettronica.

A ciò si aggiunga che il primo periodo dell’art. 10, comma 2, non dice che il documento informatico con firma elettronica è forma scritta, ma solo che di tale forma soddisfa il requisito legale; quindi rimane una differenza ontologica tra la forma informatica e quella scritta, che viene colmata con un artificio di equiparazione limitata e diversificata sotto il profilo probatorio.

Questa interpretazione del travagliato art. 10 TUDA ci sembra idonea a riflettere l’intenzione del legislatore che, sia pure attraverso un dettato normativo balbettante, pare tendere ad una gradazione probatoria del documento informatico, senza certo voler stravolgere i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico in tema di forme solenni.

In conclusione, la tesi sub a) ci appare infondata ma, per rinvenire la causa di tale infondatezza, appare superfluo appellarsi ai motivi esposti nella tesi sub b), relativi al difetto di firme elettroniche nel messaggio di posta elettronica: infatti, pur ammettendo che l’e-mail sia dotato di firma elettronica, non sussisterebbe comunque la forma sottoscritta della scrittura privata imposta dalla legge.