inserito in Diritto&Diritti nel luglio 2003

L’e-vote

di Angelo Giuseppe Orofino*

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Sommario: 1. Il voto elettronico: le ragioni dell’indagine. – 2. Le varie modalità di espressione del suffragio a mezzo di elaboratori elettronici. – 3. L’e-vote in Italia e nell’Unione europea. – 4. Il cibervoto e l’ordinamento italiano: la compatibilità con i principi costituzionali. – 5. Segue: ulteriori nodi problematici. – 6. Conclusioni.

1. Il voto elettronico: le ragioni dell’indagine.

Visto come strumento per contrastare fenomeni quali errori in sede di espressione del sufffragio, ovvero adulterazioni in sede di scrutinio delle preferenze, il voto elettronico è già da molto tempo oggetto dell’attenzione degli studiosi.

I primi tentativi di meccanizzazione delle operazioni elettorali sono stati compiuti addirittura nel secolo scorso[1]. Di vera e propria automazione delle votazioni, però, si è iniziato a parlare, anche se solo come mera ipotesi, nei primi anni Ottanta[2].

Prescindendo da un’analisi di quello che è stato l’atteggiamento del legislatore italiano nei confronti di questo mezzo di espressione della preferenza elettorale[3], giova da subito notare che la ratio comune a tutti i progetti e tentativi di introduzione dell’e-vote (e non solo in Italia) è stata – come anticipato – sia quella di ricercare, attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici, lo snellimento delle procedure di espressione del suffragio, sia, soprattutto, quella di ridurre al minimo eventuali errori nello spoglio, nonché di porre un freno a tentativi di manipolazione delle preferenze elettorali da parte di scrutatori poco scrupolosi. Difatti, nonostante la presenza di un rigido formalismo nello svolgimento delle operazioni di scrutinio[4], in più occasioni e da più parti è stato denunciato un diffuso malcostume che ha portato in alcuni casi anche ad una vera e propria alterazione del risultato delle urne[5].

Pertanto, se solo si pone attenzione alla circostanza che è requisito indispensabile per il corretto e non alterato svolgimento della vita democratica di un Paese che gli organi elettivi siano individuati mediante votazioni prive di alcun genere di manomissioni o falsificazioni[6], si comprende appieno l’importanza che riveste l’argomento che qui si affronta; e questo soprattutto ove si dovesse dimostrare che l’introduzione di procedure automatizzate di espressione e contabilizzazione del suffragio potrebbe servire a porre un freno agli innanzi denunciati fenomeni di malcostume elettorale.

 

2. Le varie modalità di espressione del suffragio a mezzo di elaboratori elettronici.

Ovviamente, prima di valutare quali sono i risvolti giuridici del fenomeno che si sta studiando, occorre innanzitutto fare un breve cenno alle varie modalità per mezzo delle quali si è fino ad oggi votato elettronicamente, e quindi alle diverse tipologie di voto elettronico possibili. Tale indagine si rende necessaria poiché è evidente che differenti dovranno essere le considerazioni di carattere giuridico da farsi in ragione delle differenti modalità di manifestazione del suffragio attraverso strumenti elettronici.

Quella che si sta analizzando, infatti, è una realtà dalle molteplici sfaccettature: sono diverse le modalità con cui si può esprimere – ed è stato finora espresso – a mezzo di computer e macchinari il consenso elettorale. Per una migliore comprensione della materia, pertanto, appare opportuno operare una classificazione delle varie tipologie di voto elettronico.

Una prima distinzione va fatta tra sistemi di votazione on line e sistemi di votazione off line: nei primi, i computer usati per manifestare il consenso sono collegati in una rete (aperta o chiusa) composta da elaboratori che fungono da client ed elaboratori che svolgono le funzioni di server. Nei sistemi off line, viceversa, i computer utilizzati non sono in alcun modo collegati in rete tra di loro.

Avendo riguardo alla ubicazione delle macchine per votare, si può distinguere tra le ipotesi in cui l’espressione della preferenza avviene per mezzo di terminali collocati in seggi elettorali posti in luoghi pubblici (non necessariamente le sezioni di voto, ma anche scuole, università, ospedali, ecc.) e quelle in cui la stessa avviene tramite terminali privati collegati per mezzo di reti telematiche con uno o più server centrali incaricati della raccolta dei dati[7].

Infine, una ulteriore distinzione va operata tra le ipotesi in cui i voti vengono contabilizzati esclusivamente dalle macchine, non essendo data in alcun modo la possibilità di verificare successivamente la correttezza delle operazioni compiute dall’elaboratore, e quelle in cui, contestualmente all’espressione della preferenza da parte dell’elettore, la macchina procede al rilascio di un certificato cartaceo o di una scheda predisposta per la scansione ottica ovvero ancora di una tessera magnetica attestanti la preferenza espressa. In tale ultima ipotesi, nella eventualità di contestazioni sarà dunque possibile operare un controllo sulla regolarità delle operazioni di spoglio dei voti effettuata dai computer.

I sistemi di voto elettronico sperimentati fino ad oggi sono stati quasi sempre di tipo off line, con videoterminali collocati all’interno di seggi elettorali.

Votazioni in tal modo sono state condotte, ad esempio, in Belgio, in Olanda e in Brasile[8].

In Belgio si è utilizzato un sistema in base al quale la preferenza elettorale è stata impressa su una carta magnetica consegnata all’elettore prima di entrare nel seggio. Le operazioni di spoglio sono state poi condotte per mezzo di un’apposita urna elettronica all’interno della quale avrebbe dovuto essere inserita la scheda magnetica. Con tale metodo, come si può immaginare, si rende possibile un riconteggio dei voti espressi, a tutto vantaggio della sicurezza e trasparenza delle operazioni elettorali.

In Olanda ed in Brasile, viceversa, si sono utilizzati meccanismi in base ai quali il voto è stato contabilizzato esclusivamente dagli elaboratori, senza alcuna possibilità di effettuare successivamente un eventuale computo manuale in ipotesi di contestazioni in ordine ai risultati delle consultazioni.

Altro esperimento di tal genere è stato condotto recentemente in Florida, in occasione delle democratic primary del settembre 2002. In alcune contee campione è stato approntato un sistema di e-vote per mezzo del quale il suffragio è stato espresso servendosi di speciali apparecchi equipaggiati con tecnologia touch screen sui quali si è votato con la semplice pressione sul monitor in corrispondenza del nome del candidato prescelto. Anche in questo caso, però, la modalità di voto utilizzata non ha consentito verifiche successive dei risultati elettorali[9]. In alcune postazioni di voto, poi, si è utilizzato anche un diverso metodo basato sulla lettura ottica, effettuata a mezzo di scanner, di schede elettorali cartacee.

Quanto a consultazioni condotte direttamente tramite Internet, l’esperimento di maggior rilievo lo si è avuto in Arizona in occasione delle primarie per la scelta del candidato democratico dell’11 febbraio 2000.

In tale occasione, agli elettori è stata concessa una duplice possibilità per esprimere la propria preferenza, potendo optare tra l’avvalersi del tradizionale sistema basato su schede elettorali cartacee ed il votare via Internet.

A chi avesse scelto questa seconda modalità è stato permesso di votare collegandosi ad un particolare sito Web, sia per mezzo di computer privati che di taluni PC messi a disposizione degli elettori in seggi appositamente attrezzati (una novantina in tutto lo Stato dell’Arizona).

Quanto alla tecnica di registrazione necessaria per esprimere il proprio voto tramite Internet, gli iscritti alle file del Partito Democratico hanno automaticamente ricevuto per posta un codice identificativo. Per coloro che non fossero stati iscritti nelle file del partito, ma ciononostante avessero voluto ugualmente partecipare alle primarie, è stato invece necessario recarsi personalmente all’ufficio elettorale per ottenere il predetto codice.

Onde assicurare la segretezza del suffragio, si è previsto inoltre che il codice personale dell’elettore ed il voto venissero archiviati in due distinti database, in modo da rendere impossibile risalire all’orientamento espresso dal singolo votante[10].

Altro esperimento degno di menzione lo si è avuto, assai recentemente, in alcuni comuni inglesi, in occasione delle elezioni municipali del 2 maggio 2002.

Nelle città di Crewe, Nantwich, St. Albans e Swindon, ad esempio, si è testato il voto mediante l’uso di computer di privati cittadini o di quelli messi a disposizione in postazioni pubbliche di accesso ad Internet appositamente attrezzate per l’occasione.

A Liverpool, invece, si è utilizzato un sistema di voto via Internet e telefoni cellulari (in quest’ultimo caso è stato possibile esprimere la propria preferenza attraverso messaggi di testo: i cosiddetti Sms). Per garantire la sicurezza del voto, gli elettori hanno ricevuto a casa un codice da digitare su Internet o sul proprio cellulare.

In ogni caso, è stato concesso a tutti coloro che avessero voluto continuare a votare avvalendosi dei sistemi tradizionali (scheda elettorale cartacea o voto via posta) di avvalersi di questa facoltà[11].

 

3. L’e-vote in Italia e nell’Unione europea.

Come già detto, l’attenzione del legislatore italiano nei confronti dei sistemi di automazione elettorale ha avuto modo di manifestarsi sin dai primi anni Ottanta.

Risalgono a quel periodo, infatti, i primi disegni di legge in materia. In particolare, è durante la IX legislatura che sono stati presentati una nutrita serie di progetti in tema di automazione elettorale e la stessa Commissione affari costituzionali della Camera dei Deputati ha ritenuto, nella seduta del 5 giugno 1986, di procedere ad una indagine conoscitiva sulle possibilità di meccanizzare i procedimenti di voto[12].

Dall’analisi dei progetti di legge presentati nella IX legislatura e nelle legislature successive[13] si può facilmente rilevare come non tutti siano stati finalizzati all’automazione sia della fase di voto che di quella di scrutinio. Ed anzi, in alcuni di essi si è proposto di far ricorso a procedure automatizzate unicamente in sede di spoglio delle schede, mentre altri hanno avuto come unico scopo quello di promuovere fasi di studio e sperimentazione di sistemi per l’automazione elettorale.

Ed anche tra i disegni di legge aventi ad oggetto la totale automazione delle operazioni di voto, vi è stata divergenza in ordine alle soluzioni prospettate, giacché in taluni casi si è suggerito di far ricorso ad apparecchiature elettroniche in ogni fase del procedimento, laddove in altri casi si è valutato più opportuno far ricorso a schede cartacee sulle quali, per mezzo di apposite macchine, avrebbe dovuto essere impresso il voto, successivamente spogliato da speciali elaboratori predisposti per lo scrutinio elettronico.

Ad ogni modo, pur non essendo stati mai approvati dalle Camere, i numerosi disegni di legge in argomento hanno avuto l’effetto di sensibilizzare gli organi istituzionali sul tema del voto elettronico.

In tal senso il Ministero dell’interno si è fatto promotore di talune iniziative tendenti ad introdurre fasi di sperimentazione in alcune località[14].

Da ultimo, il richiamato Ministero, unitamente ad Ancitel e ad altri partner europei, sta collaborando allo sviluppo del progetto E-Poll (Electronic polling system for remote voting operations)[15].

In realtà quello indicato non è l’unico progetto cofinanziato dall’Unione europea. Difatti, parallelamente ad E-Poll, seppur con diversi partner, la Commissione europea sta promuovendo l’implementazione di un diverso prototipo di voto on line all’interno di un progetto denominato CyberVote[16].

Per mezzo di tali iniziative si vuole procedere al testing di due diverse tipologie di voto on line: mentre con CyberVote si vuole mettere a punto un innovativo protocollo di voto via Internet che potrà essere espresso sia per mezzo di terminali – anche privati – collegati alla Rete, che per mezzo di telefoni cellulari, con il sistema E-Poll si vuole implementare un meccanismo che consenta il voto on line espresso, però, unicamente attraverso chioschi e cabine di voto collocate in luoghi pubblici.

La fondamentale differenza tra le due sperimentazioni in corso, quindi, consiste nella circostanza che mentre con il progetto CyberVote si vuole permettere addirittura l’espressione del suffragio tramite l’home vote, per mezzo di E-Poll, invece, si mira a consentire di votare unicamente mediante urne elettroniche poste in seggi pubblici.

In ogni caso, comunque, sia l’uno che l’altro progetto prevedono la totale automazione del procedimento elettorale[17].

 

4. Il cibervoto e l’ordinamento italiano: la compatibilità con i principi costituzionali.

Esaminate le varie modalità di espressione del suffragio a mezzo di macchine elettroniche e, seppur molto sommariamente, le iniziative italiane e comunitarie in argomento, occorre a questo punto verificare la possibilità, alla luce della normativa vigente, di una introduzione nel Paese di sistemi di e-voting.

Per farlo occorre innanzitutto valutare la compatibilità di una simile modalità di espressione del suffragio con i principi contenuti nella Carta costituzionale.

Orbene, primo articolo a cui si deve fare riferimento nel compimento di una siffatta indagine è l’art. 48 della Costituzione. Tale articolo prevede che il voto è personale, eguale, libero e segreto.

Parlare di personalità del voto sta a significare che il suffragio deve essere espresso unicamente da colui che è titolare del relativo diritto. Non si può cedere il proprio diritto di voto, né delegare altri a votare in propria vece[18]. Si vuole, in tale maniera, evitare fenomeni di mercificazione del suffragio.

I sistemi di voto elettronico devono, per poter essere introdotti nell’ordinamento italiano, innanzitutto assicurare la personalità del voto. Il che significa che si deve essere certi della personalità dell’elettore non solo al momento dell’identificazione, ma anche in quello, immediatamente successivo, dell’espressione del suffragio.

Tale requisito non risulta essere pienamente soddisfatto dalle moderne tecniche di identificazione a distanza, le quali, se pur potenzialmente idonee a garantire la personalità del votante al momento dell’identificazione[19], non paiono utili ad assicurare che, subito dopo il riconoscimento, l’avente diritto al voto lasci votare in sua vece altra persona. Il che vale ad escludere l’utilizzabilità in Italia di tecniche di manifestazione del voto a distanza in virtù delle quali si vorrebbe consentire il voto via Internet addirittura per mezzo di elaboratori privati, proprio perché queste ultime non riescono ad assicurare la personalità del voto.

Peraltro, i meccanismi di remote Internet voting non offrono sufficienti garanzie nemmeno sotto il profilo della segretezza del suffragio e quindi della sua libertà.

La libertà e la segretezza del voto sono requisiti complementari, giacché la seconda è posta a presidio della prima: solo se l’elettore è certo che non si potrà in nessun modo risalire alle modalità in cui si è determinato al momento dell’espressione della preferenza elettorale potrà essere veramente libero di votare come meglio crede[20].

Il votare tramite terminali casalinghi, o comunque non posti all’interno di luoghi pubblici, non garantirebbe la segretezza del voto poiché non è improbabile che l’elettore, al momento dell’espressione del suffragio, voti in presenza di altri individui capaci di influenzarlo, se non addirittura di coartarlo.

Pertanto, l’eventuale introduzione di sistemi di remote Internet voting, proprio per la inadeguatezza degli stessi a garantire la segretezza del voto, sarebbe in contrasto con il dettato costituzionale[21].

Tali problemi non si verificherebbero, però, qualora il voto fosse manifestato all’interno di una cabina elettorale.

Non è indispensabile che il votante esprima la propria preferenza in una cabina di voto collocata nella sezione elettorale o anche solo nel comune di appartenenza, giacché non violerebbe il precetto costituzionale una eventuale disposizione che permettesse all’elettore iscritto nelle liste elettorali di un comune di votare in un comune diverso, magari anche lontano, da quello in cui avrebbe dovuto esprimere il suffragio.

L’unico requisito al quale non è possibile rinunciare è la cabina elettorale, garante della segretezza del voto, nonché il personale addetto ai controlli che serva ad impedire che l’elettore possa essere accompagnato in cabina e quindi potenzialmente influenzato al momento dell’espressione del suffragio[22].

Per contrastare una simile tesi si potrebbe obiettare che in ogni caso il votante può essere sottoposto a varie tipologie di condizionamenti, spesso determinanti, in ordine alle modalità di voto anche nei momenti che precedono l’adempimento elettorale, e che pertanto «la “théorie de l'isoloir” où le secret absolu du vote est respecté, est plutôt un mythe»[23].. Si potrebbe altresì obiettare che la segretezza assoluta del voto non è garantita nemmeno dal voto via posta, viceversa consentito dal nostro ordinamento, seppur limitatamente agli elettori iscritti alla circoscrizione Estero[24].

Quanto alla prima serie di obiezioni, mette conto notare che, seppure non è contestabile che dal punto di vista sociologico il voto dipenda anche da una serie di fattori ed influenze esterne, è altrettanto vero che sotto il profilo giuridico lo Stato deve necessariamente garantire un minimo di tutela della libertà di espressione della preferenza elettorale. E tale minimo di tutela certamente non è assicurato se, quanto meno nel momento di manifestazione del suffragio, l’elettore non è messo nelle condizioni di essere libero da qualsivoglia condizionamento esterno; il che si verifica unicamente se gli è concessa la possibilità di essere solo al momento del voto.

Né a provare il contrario vale la circostanza che recentemente il legislatore italiano abbia autorizzato per talune categorie di elettori il voto per posta, il quale sotto molti profili – ivi compreso quello della mancata garanzia della segretezza del voto – può essere assimilato all’home vote. Si potrebbe quindi opinare che se è legittima questa modalità di voto, altrettanto può esserlo il voto via Internet espresso da terminali privati.

Sennonché è opinione di chi scrive, peraltro condivisa da autorevole dottrina[25], che tale disposizione sia in forte sospetto di incostituzionalità poiché, appunto, non garantisce né la segretezza né la personalità del voto.

Ulteriori problemi dell’e-vote nascono dalla sua sicurezza. Perché si possa pensare di introdurre in via definitiva sistemi di voto elettronico è ovviamente necessario che vi siano serie garanzie in ordine alla sicurezza ed affidabilità degli stessi.

Quello dell’espressione del suffragio è momento di estrema importanza all’interno della vita di un paese democratico. È il momento in cui il popolo sceglie i propri rappresentanti. Un meccanismo di voto che non assicuri una corretta interpretazione della volontà popolare, perché inaffidabile o perché poco sicuro, inciderebbe negativamente sulla regolarità dello svolgimento delle elezioni, così causando uno svilimento del principio di sovranità popolare[26].

Non si vuole affermare in questa sede che i sistemi di automazione elettorale debbano essere, perché si possa ipotizzarne un loro uso, tali da garantire con assoluta sicurezza la correttezza dello svolgimento delle consultazioni. È infatti vero che anche con gli attuali metodi di votazione non si è assolutamente in grado di scongiurare errori o brogli. Pertanto, ma è opinione personale, sarà utile introdurre un sistema di voto on line quando le tecnologie a disposizione, pur non garantendo la sicurezza assoluta, siano comunque in grado di dare certezze maggiori rispetto agli attuali metodi elettorali; badando, però, che se è certamente più complesso falsificare elezioni condotte mediante strumenti informatici di espressione della preferenza elettorale, è altrettanto vero che chi dovesse riuscire in una simile impresa potrebbe influenzare il risultato delle elezioni molto più di quanto riuscirebbe a fare un soggetto che riuscisse a falsare schede elettorali cartacee[27].

Inoltre, è ovviamente necessario che siffatti strumenti elettronici di espressione del suffragio garantiscano l’assoluto anonimato. E difatti, se si dimostrasse che per mezzo dei macchinari ed elaboratori usati sia in qualche modo possibile risalire all’orientamento manifestato dall’elettore, un eventuale uso degli stessi urterebbe con il principio costituzionale della segretezza del voto[28].

Ultima considerazione in ordine alla compatibilità con la carta costituzionale deve aver riguardo alla diversa alfabetizzazione informatica degli elettori e quindi alle difficoltà che taluni potrebbero incontrare in sede di espressione del suffragio.

Ove si dovesse accertare, infatti, che la diversa attitudine all’utilizzo di tecniche di votazione automatica dovesse limitare o rendere maggiormente difficoltosa la partecipazione da parte di talune categorie di elettori si potrebbe creare una ingiusta disparità di trattamento tra coloro che sono in possesso delle conoscenze informatiche necessarie per votare e coloro che non ne hanno. Il che si porrebbe in contrasto con i precetti costituzionali del diritto al voto e dell’uguaglianza formale e sostanziale dei cittadini.

A dire il vero le suesposte preoccupazioni, allo stato dei fatti, paiono eccessive. È ipotizzabile, infatti, che il digital divide[29] possa incidere negativamente sulle possibilità partecipative di talune categorie di elettori in eventualità di home voting; ma nella diversa ipotesi di voto all’interno di chioschi elettorali per mezzo di macchine equipaggiate con interfacce user friendly, quanto meno stando ai risultati degli esperimenti sino ad oggi compiuti, pare di poter affermare che tutti gli elettori interessati abbiano reagito dimostrando una padronanza del mezzo sufficiente a consentire un corretto espletamento dell’adempimento elettorale[30].

Ad ogni modo, prima di procedere ad una introduzione definitiva di tecnologie informatiche per l’espressione del voto, il legislatore ha il dovere di valutare con attenzione che tutti gli aventi diritto siano in grado di votare per mezzo di esse[31].

Difatti garantire il diritto di voto significa anche rimuovere ogni ostacolo all’esercizio del diritto in parola. Il che equivale a dire che non sarebbe compatibile con i principi costituzionali l’introduzione di macchinari di espressione del suffragio ove il loro utilizzo dovesse rendere vessatorio per taluni cittadini l’espletamento del voto[32].

 

5. Segue: ulteriori nodi problematici.

La gestione automatizzata dei procedimenti elettorali pone ulteriori nodi problematici.

Innanzitutto è sommessa opinione di chi scrive che non sia opportuno introdurre macchinari per il voto elettronico se gli stessi non consentano un eventuale riconteggio delle preferenze in ipotesi di contestazioni in ordine ai risultati delle consultazioni.

Questo è oggi fattibile per mezzo dell’esame delle schede di voto ed è evidente segno di democraticità dell’ordinamento. La previsione di un apposito strumento giurisdizionale – il processo elettorale – per la tutela delle posizioni giuridiche di quei candidati che ritengano di essere stati ingiustamente danneggiati dalla presunta irregolarità delle operazioni di voto e di scrutinio costituisce strumento di garanzia della legalità di tali operazioni[33].

Per tale ragione pare opportuno utilizzare solo strumenti e macchinari che consentano un successivo esame dei voti espressi nell’eventualità in cui sorgano controversie sulla regolarità del voto. Questo è possibile, per esempio, con quei sistemi di e-vote che imprimono la preferenza su di una scheda cartacea o magnetica da inserire in un’urna per un successivo conteggio elettronico; non, invece, con quei meccanismi di voto on line nei quali il voto è totalmente dematerializzato[34].

Ulteriore questione è, poi, quella inerente alla necessità di ridefinire legislativamente il procedimento elettorale.

Attualmente ogni singola fase di questo procedimento, dalla indizione delle elezioni alla proclamazione degli eletti, è regolata e scandita legislativamente in ogni suo momento. È evidente che la modifica delle modalità di voto impone un adeguamento normativo in materia[35].

Chiaramente tali modifiche non potranno essere effettuate senza prima una adeguata fase di sperimentazione utile a far familiarizzare gli elettori con i nuovi procedimenti e soprattutto a testare la bontà dei sistemi approntati[36].

Ed inoltre sarà anche necessario che prima di procedere ad un’estensione generalizzata di macchinari di voto elettronico si badi bene alla formazione dei futuri scrutatori.

Quello della professionalità del personale di seggio è problema fatto presente anche con riguardo alle elezioni non informatizzate[37]. Risulta evidente, però, che l’utilizzo per lo svolgimento delle consultazioni di strumenti il cui allestimento e preparazione all’uso richiede un certo grado di conoscenze tecniche impone una attenzione ancora maggiore al tema della formazione degli scrutatori.

6. Conclusioni.

Il voto elettronico viene da più parti indicato come il rimedio a molti dei mali che affliggono le moderne democrazie.

Certamente l’introduzione di sistemi automatizzati di voto potrebbe portare considerevoli vantaggi e contribuire a ridurre le disfunzioni della macchina elettorale. Innanzitutto servirebbe ad eliminare o a ridurre al minimo errori nell’espressione o nel conteggio dei voti.

Sotto quest’ultimo profilo, è di per sé evidente che non potrebbero più verificarsi, ove lo spoglio fosse affidato a macchine, i fenomeni di malcostume elettorale di cui si è già detto. Difatti, se è vero che il comportamento doloso dei componenti del seggio è in grado di vanificare qualsivoglia strumento di controllo predisposto dal legislatore[38], è altrettanto vero che tanto può accadere fino a quando la gestione delle operazioni di scrutinio sarà affidata ad esseri umani. Nel diverso caso, invece, in cui la verifica ed il computo dei voti fosse fatta da elaboratori, se ben programmati e sicuri, non si dovrebbero avere errori di conteggio o, peggio ancora, brogli elettorali[39].

Quanto alla riduzione degli errori di voto, è stato opportunamente fatto notare come sia impossibile sbagliare nell’esprimere il proprio suffragio mediante apparecchi elettronici; i programmi di e-vote, infatti consentono di manifestare la preferenza in due sole maniere e cioè: esprimere validamente la preferenza, oppure votare scheda bianca. Non è dato luogo al verificarsi di inesattezze ed imprecisioni che possano portare all’annullamento della scheda[40]. E questo ha come conseguenza l’eliminazione di ogni incertezza in ordine alla regolarità o nullità di una serie di voti[41].

Ulteriore vantaggio rinveniente dall’automazione elettorale sarebbe la riduzione dei lunghissimi tempi di spoglio. Ne è riprova il fatto che in tutti gli esperimenti portati a compimento fino ad oggi, a prescindere dalla tipologia di voto elettronico utilizzato, lo spoglio è avvenuto in tempi rapidissimi[42].

Ed ancora, l’ammodernamento tecnologico degli strumenti di voto potrebbe servire anche a ridurre l’astensionismo.

Più discussa, invece, è la questione circa la convenienza di eventuali meccanismi di automazione elettorale. Difatti, mentre il risparmio sarebbe di tutta evidenza in eventualità di home voting, non altrettanto può dirsi nel caso di voto elettronico espresso all’interno di speciali urne elettorali. In quest’ultima ipotesi, infatti, si dovrebbero comunque spendere ingenti somme per la predisposizione delle macchine di voto in ogni seggio, nonché per la formazione professionale di scrutatori capaci di guidare gli elettori durante le operazioni di manifestazione del suffragio e di intervenire in ipotesi di guasti ai macchinari di voto. Peraltro, ulteriori spese deriverebbero dall’acquisto del software e dalla manutenzione necessaria per tali macchine.

Come si vede, quindi, quelle connesse all’e-voting non sono problematiche di poco conto: si tratta di argomenti di estremo rilievo ed interesse, ma anche di particolare complessità ed importanza all’interno della vita democratica di una Paese.

Per tali ragioni è bene procedere con estrema cautela nello studio delle possibilità offerte dall’automazione elettorale, magari con ulteriori fasi di sperimentazioni ed approfonditi test. È altrettanto importante, però, che le sperimentazioni non si fermino e che siano meno sporadiche di quanto non sia accaduto fino ad oggi; infatti si ha quasi l’impressione che il legislatore e le autorità italiane abbiano sino ad ora mostrato una certa diffidenza nei confronti dei meccanismi di voto on line, con un atteggiamento che ha indotto parte della dottrina a parlare di un sospettoso conservatorismo istituzionale[43].

E questo perché – anche grazie alle nuove possibilità offerte dall’e-vote[44] – i benefici derivanti dall’introduzione delle tecnologie informatiche nelle procedure di voto e di scrutinio potrebbero essere tali da risolvere molti dei mali endemici della macchina elettorale italiana.

 

BIBLIOGRAFIA. – M. Spanu, La gestione elettronica delle operazioni di votazione e di scrutinio, in Nuova rass., 1986, p. 353; S. Corrado, Andremo alle urne con il voto elettronico? Alcune considerazioni in margine ad un recente convegno, in Stato civ. it., 1987, p. 300; V. Di Ciolo, Il voto elettronico. Procedure elettroniche di votazione e verifica dei poteri: qualche riflessione, in Parlamento, 1987, fasc. 3-5, p. 46; P. Scaramozzino, Le proposte per il voto elettronico, in Nomos, 1988, fasc. 1, p. 77; A. Costa, F. Lanchester, A. Spreafico (a cura di), Elezioni ed automazione. Tutela della regolarità del voto e prospettive di innovazione  tecnologica, Milano, 1989; M Spanu, L’automazione delle procedure di voto e/o di scrutinio: una questione aperta, in Quaderni del Circolo Rosselli, n. 2/1991, p. 105; P. Rossano, Teledemocrazia: il voto elettronico, in Rassegna  parlam., 1994, p. 97; M. Spanu, Voto elettronico e automazione nei sistemi di voto, in Stat. civ. it., 1994, p. 893; A.G. Orofino, Democrazia telematica e partecipazione democratica. Come la Rete ha trasformato la politica: dalla campagna elettorale in Internet alle elezioni on line, in Ciberspazio e diritto, 2001, p. 53; L. Cuocolo, Democrazia rappresentativa e sviluppo tecnologico, in Rass. parlam., 2001, I, p. 959; A.G. Orofino, Il voto elettronico, in G. Cassano (a cura di), Il diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell’Internet, Milano, 2002, p. 232; E. Bettinelli, La lunga marcia del voto elettronico in Italia, in Quaderni dell’osservatorio elettorale, n. 46, 2002, p. 6, articolo reperibile anche in Internet all’Url: http://www.regione.toscana.it/cif/quaossel/qua46/q46art1.pdf.

 

Note:

* L’autore ringrazia il dott. Raffaello Orofino per il rilevante contributo offerto nella stesura di questo scritto.

Il presente lavoro è stato già pubblicato nel volume F. SARZANA DI S. IPPOLITO (a cura di), E-Governement. Profili teorici ed applicazioni pratiche del Governo digitale, La Tribuna, Piacenza, 2003, pp. 361-383

[1] Si consenta di rinviare sul punto a A.G. OROFINO, Il voto elettronico, in G. Cassano (a cura di), Il diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell’Internet, Milano, 2002, p. 232, ed agli scritti ivi indicati in nota 1 e 2, nonché a D.W. Jones, A Brief Illustrated History of Voting, in Internet all’Url: http://www.cs.uiowa.edu/~jones/voting/pictures.

[2] Cfr. M. Spanu, Il procedimento elettorale: nodi problematici, in A. Agosta, F. Lanchester, A. Spreafico (a cura di), Elezioni e automazione. Tutela della regolarità del voto e prospettive di innovazione tecnologica, Milano, 1989, p. 35. Accenni all’automazione degli uffici elettorali possono, però, essere reperiti sin dagli inizi degli anni Settanta; a tal riguardo v. A. Gelpi, Elezioni, censimenti, referendum, in Stat. civ. it., 1972, p. 110.

[3] Sull’argomento si rinvia a quanto sarà detto nel paragrafo 3.

[4] Formalismo teso proprio a prevenire eventuali errori e manipolazioni: sul punto v. M. Spanu, op. cit., p. 35.

[5] Si leggano a tal proposito le osservazioni di G.F. Ciaurro, Prospettive di ammodernamento dei procedimenti elettorali, in A. Agosta, F. Lanchester, A. Spreafico (a cura di), Elezioni e automazione, cit., p. 69, ed in particolare le parole ivi riportate del Presidente della Commissione affari costutizionali della Camera pronunciate nella seduta del 6 novembre 1986, il quale ha parlato di «sdegno conseguente all’accertamento di una presenza in Parlamento di soggetti mai eletti, e di una esclusione dallo stesso di soggetti regolarmente prescelti dal popolo».

[6] A tal riguardo v. G.F. Ciaurro, op. cit., p. 71, il quale fa notare come «la credibilità di un regime democratico rappresentativo è anche in funzione della credibilità dei meccanismi mediante i quali il popolo procede all’elezione dei suoi rappresentanti».

[7] Si veda in proposito il Report of National Workshop of Internet Voting, pubblicato a cura dell’Internet Policy Institute, e reperibile in Internet all’Url:  http://www.internetpolicy.org/research/e_voting_report.pdf.

[8] Per indicazioni sulle modalità di voto in Belgio, Olanda e Brasile si rinvia alle seguenti pagine Web: http://www.mibz.fgov.be/pd/pdd/frdd04.htm (per il Belgio), http://www.arduin.nl/Informatie/Stemmen.htm (per l’Olanda) e http://www.tre-mg.gov.br/menus_principais/urna_eletronica.htm (per il Brasile).

[9] La qual cosa, visto il cattivo funzionamento di alcune macchine, ha dato adito a non poche critiche: cfr. P. Wallsten, L. Clark, South Florida's voting machine trouble could be used as weapon against Bush, in Miami.com, settembre 2002, in Internet all’Url: http://www.miami.com/mld/miami/4076863.htm, dove si osserva: «Touch-screen machines suffer from a buildup of smudges that create inaccuracies as more people vote; some voters saw the wrong candidate's name light up when they touched the screen; many machines may not have properly calculated votes; and some machines had more than the typical percentage of ballots without a vote in the gubernatorial primary». Va tuttavia evidenziato come tali problemi si siano avuti solo in alcune contee: «Although the two Florida counties struggled, 65 other Florida counties conducted relatively trouble-free elections”» (http://www.fcw.com/fcw/articles/2002/0923/mgt-people-09-23-02.asp).

[10] Per approfondimenti su tale esperimento si veda http://www.election.com/us/pressroom/pressrel.htm.

[11] Per maggiori ragguagli sulla sperimentazione in discorso cfr. http://www.election.com/us/pressroom/pr2002/0423.htm.

[12] Cfr. G.F. Ciaurro, op. cit., p. 72 s. Durante l’indagine conoscitiva sono stati presentati tre diversi progetti tecnici. Tali progetti sono reperibili in appendice al volume A. Agosta, F. Lanchester, A. Spreafico (a cura di), Elezioni e automazione, cit., p. 187 ss.

[13] Onde non appesantire la trattazione si preferisce non indicare i progetti di legge in argomento. Per un esame delle iniziative legislative in materia si rinvia a M. Spanu, La gestione elettronica delle operazioni di votazione e di scrutinio, in Nuova rass., 1986, p. 353; P. Scaramozzino, Le proposte per il voto elettronico, in Nomos, 1988, fasc. 1, p. 77; L. Russi, Voto e scrutinio elettronico: problemi tecnici ed organizzativi, in A. Agosta, F. Lanchester, A. Spreafico (a cura di), Elezioni e automazione, cit., p. 86 ss.; A.G. Orofino, op. cit., p. 236 ss. Recentemente, non indicato negli scritti sopra citati, è stato presentato al Senato un ulteriore progetto di legge: il n. 1620 del 18 luglio 2002 a firma del sen. Battisti.

[14] Cfr. M. Spanu, Voto elettronico e automazione nei sistemi di voto, in Stat. civ. it., 1994, p. 897 ss.; A.G. Orofino, op. cit., p. 237 s.

[15] www.e-poll-project.net. Per la prima volta si è testato il sistema messo a punto dal gruppo di lavoro di E-Poll in occasione del referendum del 7 ottobre 2001 ad Avellino. Ulteriore sperimentazione sarà portata a compimento a Cremona il 17 novembre 2002.

[17] Per più dettagliate indicazioni in argomento, oltre che ai siti Web indicati nelle note che precedono, si consenta di rinviare ancora una volta a A.G. Orofino, op. cit., p. 239 s.; nonché a E. Bettinelli, La lunga marcia del voto elettronico in Italia, in Quaderni dell’osservatorio elettorale, n. 46, 2002, p. 6, articolo reperibile anche in Internet all’Url: http://www.regione.toscana.it/cif/quaossel/qua46/q46art1.pdf.

[18] Cfr. S. Furlani, Elettorato attivo, in Noviss. dig. it., vol. VI, Torino, 1960, p. 449.

[19] Si pensi alle tecniche biometriche per mezzo delle quali è possibile procedere al riconoscimento di un individuo anche a distanza facendo ricorso a caratteristiche biologiche e fisiche uniche per ciascun individuo, quali le impronte digitali, l’iride, la forma della mano. Vi sono ulteriori modalità di identificazione a distanza come l’invio di un codice numerico (Pin) o di una password; si tratta, però, di sistemi che offrono minori garanzie di sicurezza rispetto ai metodi biometrici.

[20] S. Furlani, op. cit., p. 452; C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico8, vol. I, Padova, 1969, p. 411 s.; G. Pitruzzella, Elezioni. Elezioni politiche ed elettorato, in Enc. giur. Trecc., vol. XII, 1989, p. 4; E. Bettinelli, Diritto di voto, in Dig. disc. pubbl., vol. V, Torino, 1990, p. 228; F. Lanchester, Voto: diritto di (dir. pubbl.), in Enc. dir., vol. XLVI, Milano, 1993, p. 1127 s.; E. Bettinelli, La lunga marcia, cit., p. 14, il quale osserva: «La segretezza del voto rappresenta la fondamentale (necessaria, seppure non sufficiente) condizione per l’esercizio di un voto libero. Per assicurarla gli ordinamenti stabiliscono idonee misure e strutture di protezione affinché l’elettore si senta nella sua manifestazione “solo con la propria coscienza”, al riparo da controlli (intrusioni) di chicchessia, che inevitabilmente comprometterebbero la genuinità del voto, oltre che dare luogo a intollerabili pressioni».

[21] In tal senso A.G. Orofino, Democrazia telematica e partecipazione democratica. Come la Rete ha trasformato la politica: dalla campagna elettorale in Internet alle elezioni on line, in Ciberspazio e diritto, 2001, p. 90 ss.; E. Bettinelli, La lunga marcia, cit., p. 15 ss.

[22] Fa notare a tal proposito E. Bettinelli, La lunga marcia, cit., p. 15, che «… è […] necessario che tutti gli elettori siano ragionevolmente certi della effettiva segretezza del voto espresso di ciascuno. Da qui l’indispensabilità di postazioni di voto (o di trasmissione del voto) pubbliche e sorvegliate. L’importanza di questo fattore oggettivo risalta immediatamente se si considera che, se la segretezza diventa un requisito disponibile, se può cioè verificarsi (al di fuori dei casi eccezionali del voto assistito) l’esibizione o la dimostrazione del proprio voto davanti a terzi, allora diventa più concreto il rischio di fenomeni di corruzione o di scambio elettorale. Cosicché sarebbe gravemente compromessa la genuinità delle elezioni che sussiste in quanto non siano diffusi ragionevoli dubbi che più o meno consistenti quote di voti siano “inquinate”. […] Un tale problema si potrà certamente porre con l’introduzione di sistemi di voto con procedure informatiche ed elettroniche che, per loro natura, invitando a una (opportuna) semplificazione della complessiva organizzazione elettorale, potranno insinuare la possibilità e comodità del cosiddetto “home-vote”: l’elettore potrebbe evitare di raggiungere (o di farsi raggiungere da) una postazione pubblica di voto ed esprimere il suo suffragio direttamente dal suo domicilio. In una simile situazione opportuni espedienti tecnici possono certamente garantire il rispetto del requisito della personalità del voto, ma non quello della segretezza esterna, rimessa esclusivamente alla sensibilità e agli interessi del singolo votante. Inevitabilmente si aprirebbe un varco alla messa in discussione della spontaneità di votazioni “autogestite” e ne sarebbe travolto anche l’indefettibile principio della effettiva libertà del voto (da qualsiasi condizionamento spurio)».

[23] È quanto sostenuto dai senatori Alain Destexhe e Vincent Van Quickenborne nella relazione introduttiva al disegno di legge presentato al Senato Belga il 20 aprile 2000, n. 2-410/1 ed avente la finalità di consentire il voto via Internet in Belgio.

[24] Giova ricordare che con l’art. 1 della legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1 l’art. 48 della Costituzione è stato modificato con l’aggiunta di un comma dopo il secondo. In particolare con la l. cost. 1/2000 si è previsto che: «La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge». In attuazione di tale disposto è stata promulgata la l. 27 dicembre 2001, n. 459 recante: «Norme per l’esercizio di voto dei cittadini italiani residenti all’estero» la quale consente ai cittadini italiani residenti all’estero, iscritti in particolari liste elettorali disciplinate dall’art. 5 della stessa disposizione legislativa, di scegliere se votare in Italia o farlo per corrispondenza (art. 1, commi 2 e 3, l. 459/2001).

[25] Cfr. E. Bettinelli, La lunga marcia, cit., p. 15 ss.

[26] Cfr. G. Ferrari, Elezioni (teoria generale), in Enc. dir., XIV, Milano, 1965, p. 607; F. Lanchester, op. cit., p. 1119 s.

[27] In termini P. Rossano, Teledemocrazia: il voto elettronico, in Rass. parlam., 1994, p. 103.

[28] In termini G.F. Ciaurro, op. cit., p. 73.

[29] Sul digital divide (ovvero: divario digitale) si rinvia al numero monografico de I quaderni speciali di Limes, 2001, n. 1, nonché a C. Silvestro, P. Affatato, R. Mazzaro, Digital divide e politiche di cooperazione internazionale, in G. Cassano (a cura di), Il diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell’Internet, cit., p. 1328.

[30] Cfr. M Spanu, L’automazione delle procedure di voto e/o di scrutinio: una questione aperta, in Quaderni del Circolo Rosselli, n. 2/1991, p. 112, il quale riferisce di un’indagine svolta dal Censis e conclusasi nel senso che «lo strumento informatico applicato al voto è suscettibile di diffusa accettazione da parte dell’elettorato, senza eccezioni per le fasce di età avanzata». Per un’analisi della sperimentazione portata a compimento il 7 ottobre 2001 nel Comune di Avellino v. C. Meoli, Voto elettronico, prova ok, in Amministrazione civile, novembre/dicembre 2001, p. 40. In argomento sia consentito rinviare altresì a A.G. Orofino, Democrazia telematica, cit., p. 94 ss.

[31] In termini L. Russi, op. cit., p. 88; C. Fusaro, Lo scrutinio elettronico: le ragioni di una proposta, in A. Agosta, F. Lanchester, A. Spreafico (a cura di), Elezioni e automazione, cit., p. 144.

[32] Cfr. L. Russi, op. cit., p. 88, il quale tra i vincoli imposti al legislatore in ipotesi di sviluppo di sistemi di automazione elettorale individua innanzitutto la «indispensabile “consonanza” del nuovo sistema con l’ambiente culturale minimo del nostro paese – ovvero con quelli che sono i livelli di internalizzazione o di assorbimento dalle nuove tecnologie – o molto più semplicemente [la] possibilità per la totalità degli aventi diritto al voto di impiegare mezzi informatici di uso “dichiarato” semplice»; lo stesso autore individua, poi, come ulteriore vincolo, «quello di ipotizzare scostamenti limitati dalle procedure attuali» (op. ult. cit., p. 89)

[33] Così E. Bettinelli, La lunga marcia, cit., p. 12 che individua tra le condizioni essenziali per l’esercizio genuino del diritto di voto che sia prevista «la possibilità di ricorsi giurisdizionali (cioè dinanzi ad autorità istituzionalmente indipendenti dal potere politico) contro presunti illeciti o irregolarità commessi nel corso delle operazioni di scrutinio». In termini A.G. Orofino, Democrazia telematica, cit., p. 89. Sul punto v. altresì V. Di Ciolo, Il voto elettronico. Procedure elettroniche di votazione e verifica dei poteri: qualche riflessione, in Parlamento, 1987, fasc. 3-5, p. 48 s. ad opinione del quale «in un sistema eventualmente tutto automatizzato il ricorso elettorale più insidioso può essere quello che denuncia eventuali irregolarità nel funzionamento della macchina presente nel seggio o addirittura eventuali “intrusioni” esterne».

[34] Mette conto rilevare che in Brasile è stato presentato nel marzo del 1999, dal senatore Roberto Requião, un progetto di legge (Pls 194/99) avente la finalità di modificare l’attuale sistema di voto, per permettere che le macchine utilizzate per l’espressione del suffragio, al momento della manifestazione della preferenza elettorale, rilascino all’elettore un documento cartaceo da depositare – dopo aver controllato la corrispondenza con le intenzioni di voto espresse attraverso i macchinari elettronici – in un’urna. Tali schede, ad opinione del proponente, dovrebbero essere utilizzate nel caso di contestazioni sulle operazioni elettorali, per successivi controlli sulla regolarità delle stesse.

Anche nelle recenti primarie svoltesi in Florida si è manifestata una simile esigenza: difatti, a causa di un malfunzionamento di talune macchine utilizzate, parte dei voti espressi sono andati persi o sono stati assegnati erroneamente. Per l’occasione è stato notato che ove si fosse provveduto a dotare i macchinari di meccanismi per la stampa del suffragio, i problemi riscontrati sarebbero stati risolti con maggiore facilità. In argomento v. W. Matthews, It’s a people problem. Netvoting technology used in a primary elections had poll workers stumped, in Fcw.com, settembre 2002, in Internet all’Url: http://www.fcw.com/fcw/articles/2002/0923/mgt-people-09-23-02.asp, dove si legge, a proposito delle diverse tecnologie utilizzate (machine di voto con sistemi touch screen e scanner di lettura ottica di schede cartacee): «Touch screens offer greater flexibility, making it easier to provide foreign language ballots and accessibility features for people with disabilities [...]. But optical scanner machines offer the security of a paper ballot that can be counted by hand if the technology fails [...]».

[35] Così P. La Commare, Voto e scrutinio elettronico: le modificazioni normative e procedurali conseguenti, in A. Agosta, F. Lanchester, A. Spreafico (a cura di), Elezioni e automazione, cit., p. 105. Sul punto cfr. altresì le illuminanti osservazioni di E. Bettinelli, La lunga marcia, cit., p. 21 ss.

[36] L’importanza di una fase di sperimentazione è sottolineata da P. La Commare, op. cit., p. 105 s.

[37] Cfr. F. Lanchester, Le garanzie costituzionali e le ipotesi di riforma, in A. Agosta, F. Lanchester, A. Spreafico (a cura di), Elezioni e automazione, cit., p. 147.

[38] Così M. SPANU, Il procedimento elettorale, cit., p. 45.

[39] Non a caso P. La COMMARE, op. cit., p. 107, ritiene che una delle prime modifiche da apportare alla legislazione vigente in tema di procedure elettorali, in ipotesi di automatizzazione delle fasi di scrutinio, dovrebbe essere la abrogazione o rielaborazione delle disposizioni legislative che prevedono ipotesi di reati specifici e di contravvenzioni espressamente connesse alla gestione manuale: «reati e contravvenzioni che, con la conversione della gestione stessa, non avrebbero più ragion d’essere, o dovrebbero essere sostituiti nella previsione legislativa da fattispecie concretamente imputabili alla gestione elettronica».

[40] Cfr. E. BETTINELLI, La lunga marcia, cit., p. 20 s.

[41] Cfr. V. Di CIOLO, Il voto elettronico, cit., p. 47.

[42] Cfr. L. RUSSI, op. cit., 85, il quale parla di tempi lunghi nella progettazione e messa a regime di sistemi di voto elettronico, ma di tempi brevi di esecuzione dello scrutinio.

[43] Così G.F. CIAURRO, op. cit., p. 68.

[44] Come ad esempio quella di esprimere un voto diviso: cfr. S. RODOTA’, La sovranità nel tempo della tecnopolitica. Democrazia elettronica e democrazia rappresentativa, in Politica del diritto, 1993, 597 s.