inserito in Diritto&Diritti nel settembre 2003

Prestazioni professionali occasionali

inchiesta di Franco Abruzzo presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia

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Milano, 25 agosto 2003.  Gabriele Cescutti, presidente Inpgi, il  16 maggio 1996 ha scritto in una circolare indirizzata agli iscritti alla gestione separata: “In base alla legge non è obbligato a iscriversi all’Inpgi-2 chi svolge attività occasionale”. Questo il suo pensiero: “In base alla legge non è obbligato(a iscriversi all’Inpgi-2) chi svolge attività occasionale. In tal caso l'attività giornalistica è saltuaria e sporadica. Non può sicuramente costituire la fonte principale di reddito e nemmeno una fonte secondaria permanente, in quanto non sussiste un rapporto fisso con l'editore. I servizi vengono resi in via eccezionale, anche se su specifica ordinazione, e non sussiste alcuna situazione giuridica che garantisca la prosecuzione del rapporto, il conseguimento di ulteriori compensi o la pretesa dell'editore di ricevere altri servizi. In senso tecnico specifico il soggetto non è nemmeno considerato ai fini fiscali come lavoratore autonomo tanto che, oltre a non essere tenuto all'apertura di partita Iva, in sede di dichiarazione dei redditi non è neanche tenuto alla compilazione del quadro E, ma del differente quadro L. Conseguentemente non ha la possibilità di iscriversi ad alcuna forma di previdenza, né deve versare contributi, né può pretendere prestazioni”.

Dal 16 maggio 1996 la normativa in vigore è sempre quella, l’Inps non ha cambiato linea. Per l’Inps, gli autori e gli occasionali non hanno alcun obbligo di iscrizione alla gestione separata. C’è un fatto nuovo, che sa…di vecchio: con parere n. 881 (del 17 giugno 1998), emesso su richiesta del Ministro del Lavoro, il Consiglio di Stato ha fissato questo principio: “Non sussiste obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza per i soggetti iscritti nell'Albo che esercitano un'attività professionale in maniera occasionale……. il requisito per la tutela previdenziale obbligatoria non è la mera iscrizione nell'albo o nell'elenco professionale, ma è dato dallo "svolgimento" effettivo dell' "attività di libera professione senza vincolo di subordinazione".

Il Ministero del Lavoro aveva posto il quesito il 13 maggio 1998, allegando l'avviso del Ministero del Tesoro (Ragioneria Generale dello Stato) espresso con nota n. 134012 del 9 aprile 1998. Si legge nel parere: “Il Ministero (del Lavoro) esprime l'avviso, in linea con il Ministero del Tesoro, che l'attività professionale occasionale non genera l'obbligo di iscrizione”. Il Consiglio di Stato, quindi, ha accolto l’impostazione dei due Ministeri.

Il ministro del Lavoro è  Cesare Salvi (ds), il quale il 5 agosto 1999 emana una circolare con la quale sostanzialmente capovolge il parere del Consiglio di Stato (“Basta l’iscrizione all’Albo e la prestazione professionale da occasionale diventa abituale”), il proprio orientamento iniziale e quello del Ministro del Tesoro (Vincenzo Visco, ndr), dimenticando che avrebbe dovuto, scrivendo la circolare, agire di concerto con il collega del Tesoro (articolo 3 del Dlgs n. 509/1994).

Passa un altro anno e Gabriele Cescutti, con la circolare 4 aprile 2001, si adegua al diktat politico:  “Salvi chiarisce senza possibilità di equivoco  che qualunque prestazione di lavoro autonomo resa dai giornalisti - anche se sporadica e produttiva di modesto reddito –  comporta l'obbligo di iscriversi alla Gestione Separata”. Non è vero, però,  che Salvi abbia parlato esplicitamente dei giornalisti!!!

Le decisioni di Salvi e Cescutti  fanno sorgere, invece, molte perplessità. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto la necessità dell'abitualità della prestazione professionale, escludendo il requisito dell'iscrizione. "L'attuale interpretazione del ministero del Lavoro - ha scritto Maria Rosa Gheido su Il Sole 24 Ore - sembra andare oltre la lettera del parere, privilegiando la mera iscrizione all'Albo, fattore che priva la prestazione professionale del carattere dell'occasionalità, riconducendola all'abitualità per il solo fatto dell'iscrizione. Appare, dunque, indispensabile - concludeva l'esperta del Sole 24 Ore - un migliore raccordo fra le normative che regolano le imposte, dirette e indirette, relative all'attività professionale, visto il necessario collegamento con la materia previdenziale che fa riferimento sia ai presupposti che alla base imponibile delle suddette imposte". C’è da aggiungere che Salvi non ha tenuto conto delle differenze profonde tra la figura del giornalista professionista e del pubblicista. Quando si discute di professioni intellettuali si parla soltanto di coloro che hanno sostenuto l’esame di Stato “per l'abilitazione all'esercizio professionale” e che, nel nostro caso,  “esercitano in modo esclusivo e continuativo la professionale di giornalista”.

La legge n. 335/1995 esclude che debbano iscriversi all’Inpgi-2 coloro che  svolgano attività giornalistica  occasionale, saltuaria e sporadica (redditi dichiarati nel Modello unico, quadro L). In sostanza chi produce occasionalmente degli articoli non è tenuto a iscriversi all’Inpgi-2, perché non ha il requisito della «abitualità professionale»,  elemento  richiesto dall’articolo 49 (comma 1) del Dpr n. 917/1986 per qualificare come reddito  di lavoro autonomo quello che deriva dall'esercizio di arti e professioni: “Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo..”.

 Il Dlgs meglio noto come “riforma Biagi”, approvato definitivamente il 31 luglio 2003, fissa per la prima volta (articolo 61, comma 2) il confine tra titolari di contratto a progetto (o cococo) e  di prestazioni occasionali. Per prestazioni occasionali si intendono “i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente”  retribuiti  con un compenso “complessivamente  non  superiore a 5mila euro”. L’articolo 61 (comma 2) fotografa soprattutto la situazione di tanti pubblicisti free lance. Gli occasionali sono tali anche se lavorano per più committenti non superando il tetto dei 5mila euro per ciascun committente.  In altri termini, dunque, una volta entrato in vigore il Dlgs Biagi, l'individuazione del rapporto occasionale passerà attraverso il rispetto dei seguenti requisiti che devono intendersi alternativi:

- durata della prestazione non superiore a trenta giorni;

- compenso complessivo non superiore a 5mila euro.

Cescutti  dopo 5 anni  ha cambiato idea sulla cessione del diritto d'autore, affermando sostanzialmente: “Bisogna iscriversi all’Inpgi-2. Lo vuole Salvi”. Ma Salvi non aveva il potere di abrogare, cambiare, manipolare o interpretare le leggi (potere che è del Parlamento, della Corte costituzionale o della Cassazione). Bisogna ribadire con forza, invece, quello che Cescutti ha scritto nella circolare il 16 maggio 1996:“ In base alla legge non è obbligato a iscriversi all’Inpgi-2 chi svolge attività occasionale”.

Non è possibile, sotto il profilo dell’articolo 3 della Costituzione, che le gestioni separate dell’Inps e dell’Inpgi abbiano regole contrastanti tali da creare disuguaglianze tra i cittadini (si veda sul punto la sentenza n. 437/2002 della Corte costituzionale). Dopo la sentenza n. 5280/2003 del Tar Lazio, l’Inpgi è maggiormente tenuto a rispettare le regole che sono dell’Inps (punto 4 dell’articolo 76 della legge n. 388/2000). Il Tar Lazio ha deciso che l'esercizio da parte dell'Inpgi della potestà di autonomia normativa, a decorrere dalla entrata in vigore della legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), ''richiede il coordinamento specifico con le norme generali che regolano il sistema contributivo e delle prestazioni previdenziali''.  La sentenza del Tar Lazio riflette il principio fissato nella sentenza n. 15/1999  della Corte costituzionale: “La garanzia dell’autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile degli enti privatizzati, che costituisce un principio direttivo della delega, non attiene tanto alla struttura dell’ente quanto piuttosto all’esercizio delle sue funzioni. In tal senso il legislatore delegato ha recepito la formulazione della norma delegante inserendo tale garanzia nella disposizione che disciplina la gestione degli enti privatizzati (art. 2 del decreto legislativo n. 509 del 1994). Ma anche se, considerando isolatamente i singoli segmenti della formula normativa adottata dal legislatore, si intendesse l’autonomia organizzativa come elemento del tutto distinto dalla organizzazione della gestione amministrativa e contabile, riferita quindi alla struttura dell’ente ed alla composizione dei suoi organi, essa non implicherebbe un’assoluta libertà di configurare le strutture dell’ente e non escluderebbe l’eventuale indicazione di limiti entro i quali l’autonomia debba essere esercitata”. Il punto 4 dell’articolo 76 della legge n. 388/2000 in effetti fissa per l’Inpgi dei paletti: l’esercizio da parte dell'Inpgi della potestà di autonomia normativa, a decorrere dalla entrata in vigore della legge n. 388/2000, ''richiede il coordinamento specifico con le norme generali che regolano il sistema contributivo e delle prestazioni previdenziali''.

 La circolare di Salvi e il parere del Consiglio di Stato, ignorati dal sito dell’Inpgi, vengono (con la circolare di Cescutti) pubblicati integralmente nel sito dell’OgL. Una lettura attenta svela i contrasti profondi tra i due documenti.

 

1. Parere n. 881 (17 giugno 1998) su richiesta del Ministro del Lavoro

Consiglio di Stato: “Non sussiste obbligo

di iscrizione alla Cassa di previdenza

per i soggetti iscritti nell'Albo che esercitano

un'attività professionale in maniera occasionale”

 

CONSIGLIO DI STATO

ADUNANZA DELLA SECONDA SEZIONE - 17 GIUGNO 1998

Numero sezione 881/1998

 

OGGETTO/MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

Quesito sull' art. 1 , commi 1 e 2 , del D.Lgs 10 febbraio 1996 , n. 103. Requisiti di iscrivibilità alle Casse

 

Vista la relazione ministeriale n. 3/3PS/21170 del 13 maggio 1998;

Esaminati gli atti ed udito il relatore;

 

PREMESSO:

 

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con la relazione indicata in premessa, pone determinati quesiti relativi all'interpretazione del D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, recante "Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione".

Il Ministero allega l'avviso del Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato, espresso con nota n. 134012 del 9 aprile 1998.

 

CONSIDERATO:

 

I. Le quaestiones iuris prospettate attengono all'interpretazione degli artt. 1 ss del D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 e della normativa collegata e di attuazione, costituita dal D.M. 2 maggio 1996, n. 281 e dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Ab origine, l'istituzione di una Gestione separata presso l'INPS, finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, è stata prevista dall'art. 2, commi 25, e 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

II. Sul piano generale, l'esame dei quesiti implica un'approfondita attività d'interpretazione dei testi normativi.

In thema, è ius receptum nella dottrina e nella giurisprudenza che il principale canone di ermeneutica giuridica è la lettera del testo normativo.

L'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale legittima la specificazione della "norma" in base al "senso… fatto palese dal significato delle parole secondo la connessione di esse …".

La "norma giuridica" discende dal testo.

I criteri ermeneutici logici, sistematici incentrati nella mens legis, sono alternativi all'interpretazione letterale, subordinati alla ponderazione sistematica della lex (cfr. in giurisprudenza: Cons. Stato, Sez. V, 15 giugno 1992, n. 558; Cons. Stato, Sez. Il, 6 novembre 1996, n. 950/96; Cass. Sez. Un., 14 marzo 1984, n. 1470; Cass. Sez. Un., 3 gennaio 1984, n. 7; Cass. 3 aprile 1986, n. 2312; in dottrina: E. Betti, Interpretazione della legge e degli atti giuridici, Milano, 1949; V. Tarello,. L'interpretazione della legge, in trattato diretto da Cian e Messineo, Milano, 1980).

III. Il Ministero riferente pone il quesito in ordine ai presupposti per l'iscrizione alla Cassa. Sul punto, esprime l'avviso, condiviso del Ministero del Tesoro, che la mera iscrizione nell'Albo professionale non determina ipso iure l'obbligo di iscrizione. L'obbligo d'iscrizione scaturisce dall'effettivo esercizio della professione.

In thema, il referente normativo è dato dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 103 del 1996.

La norma disgiunge: a) iscrizione in altri elenchi professionali; b) svolgimento dell'attività autonoma e libera professione.

L'ausilio del criterio ermeneutico letterale, enucleato supra sub Il, esplicita il principio normativo che il requisito per la tutela previdenziale obbligatoria non è la mera iscrizione nell'albo o nell'elenco professionale, ma è dato dallo "svolgimento" effettivo dell' "attività di libera professione senza vincolo di subordinazione".

L'iscrizione nell'albo o nell'elenco professionale, requisito essenziale per l'esercizio dell'attività professionale, non è per tabulas, l'elemento che determina la tutela previdenziale obbligatoria.

Ex art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 103 del 1996, l'iscrizione alla Cassa di previdenza di categorie richiede lo svolgimento in concreto dell'attività professionale.

IV. Il Ministero pone l'ulteriore quesito sulla gradazione dell'attività professionale quale presupposto per l'iscrizione.

Il problema è riferito alla distinctio tra attività professionale occasionale ed abituale non esclusiva.

Il Ministero esprime l'avviso, in linea con il Ministero del Tesoro, che l'attività professionale occasionale non genera l'obbligo di iscrizione.

In merito, i requisiti normativi derivano dagli artt. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, 1, comma 1, del D.Lgs. n. 103 del 1996 e 1, comma 1, del D.M. n. 287 del 1996.

L'interpretazione del combinato normativo esprime il principio dell'esercizio della "professione abituale" non esclusiva, quale requisito della tutela previdenziale obbligatoria.

Sub specie iuris, non sussiste obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza per i soggetti, iscritti nell'Albo o nell'elenco professionale, che: a) non esercitano attività professionali; b) esercitano un'attività professionale in maniera occasionale.

Il criterio normativo consistente discrimen tra attività professionale abituale non esclusiva ed occasionale è desumibile dal rinvio analogico alla normativa fiscale ex art. 49, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

IV. Il Ministero espone il quesito in ordine all'applicabilità della disciplina in ordine all'attività

libero-professionale nella forma di rapporto di lavoro convenzionale autonomo.

La materia risulta disciplinata dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 103 del 1996.

La categoria professionale de qua rientra nell'ambito normativo della tutela previdenziale obbligatoria.

L'iscrizione alla Cassa professionale di categoria implica l'accertamento di uno svolgimento effettivo, non occasionale, della professione.

V. Il Ministero prospetta un ulteriore quesito In relazione all' "attività professionale intramuraria" ex art. 1 della legge n. 662 del 1996.

Il Ministero, presupponendo l'equiparazione dell' "attività professionale intramuraria" con l'attività libero-professionale, deduce l'integrale applicazione degli artt. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 e 1 del D.Lgs. n. 103 del 1996.

In thema, l'interpretazione del combinato normativo suffraga la tesi dell'equiparazione giuridica dell' "attività professionale intramuraria", con l'attività libero-professionale.

Il diritto giurisprudenziale conferma la tesi de qua (conf. Cass., 6 marzo 1990, n. 01762 e Cass. Sez. Un., 6 dicembre 1990, n. 11720).

Ex adverso, l'assimilazione al lavoro dipendente stabilito dall'art.1, comma 7, della legge n. 662 del 1996, è limitata ai "fini fiscali".

L'attuale assetto normativo comporta: a) il diritto d'iscrizione all'Albo professionale; b) l'assoggettamento alla tutela previdenziale obbligatoria.

Sub a), l'iscrizione all'albo professionale o il "passaggio" dall'elenco speciale all'albo, deriva dal

diritto ad esercitare la professione ex art. 1 della legge n. 662 del 1996.

Sub b), l'iscrizione alla Cassa previdenziale comporta l'accertamento dell'esercizio della "professione abituale" non esclusiva, nei termini stabiliti supra sub IV.

L'Amministrazione accerta la sussistenza del requisito dello svolgimento effettivo dell'attività

professionale, avvalendosi dei dati disponibili, compresi le dichiarazioni fiscali.

 

P.Q.M.

 

esprime parere nei termini precisati in motivazione.

 

(da http://www.enpab.it/RifNormat/
leggiQuadro/ConsStato_881_17giu98.htm
)

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Circolare 5 agosto 1999 del Ministero del Lavoro

2. Salvi: “Basta l’iscrizione all’Albo

e la prestazione professionale

da occasionale diventa abituale”

 

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale

DIV. IX

Roma, 5 agosto 1999 -

Oggetto: Lavoro occasionale

 

Sono pervenute da più Enti (Enpap, Enpab, Eppi, Ipasvi, Inpgi-gestione separata, Enpaia, Ente pluricategoriale, ndr), costituiti ai sensi del decreto richieste di chiarimento in ordine al requisito dell’esercizio dell'attività professionale quale presupposto di legge per l'iscrizione al Fondo di previdenza di categoria.

Più specificamente il problema verte sulla rilevanza della "occasionalità" della prestazione nell'esercizio dell’attività professionale, ai fini dell’obbligatorietà dì iscrizione agli Enti.

In proposito si rileva che, per una coerente impostazione della problematica occorre preliminarmente distinguere l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 25 e 26, dell'art. 2, della legge n. 335 del 1995.

Il carattere della abitualità dell'espletamento dell'attività professionale è richiesto espressamente, quale presupposto legittimante l'obbligo assicurativo, per i soli soggetti destinatari del menzionato comma 26 (parasubordinati, incaricati alla vendita a domicilio). Infatti, sia il raccordo previsto, nell’ambito di detta disposizione, con il regime fiscale e sia l’assenza di una prescrizione che ponga a carico di detti soggetti l’obbligo del contributo minimo annuale induce a ritenere, coerentemente peraltro al parere n. 881/98 del Consiglio di Stato, che lo svolgimento da parte della platea individuata dal comma 26 di una attività saltuaria da cui consegua un reddito di trascurabile entità esoneri la stessa dagli obblighi sia assicurativi che fiscali.

Situazione diversa, invece, sì configura, ad avviso di questo Ministero, per i destinatari del citato comma 25, per i quali sia lo stesso comma che l'articolo 1 del decreto legislativo n.103 del 1996, che ne costituisce attuazione, pongono, quali presupposti esclusivi per l'insorgenza dell’obbligo assicurativo, lo svolgimento di una attività autonoma di libera professione senza vincoli di subordinazione e l'iscrizione in appositi albi od elenchi. Per detti destinatari, infatti, l'iscrizione all'albo ed il concreto dispiegamento dell'esercizio professionale, ancorché occasionale e produttivo di reddito trascurabile, sono sufficienti dì per sé a costituire il rapporto assicurativo e conseguenti effetti.

Ciò tra l'altro trova conferma nell'art. 6, comma 4, del citato decreto n. 103, che. nel definire il contenuto del regolamento previdenziale degli Enti interessati, prevede espressamente, alla lettera c), la fissazione di una misura minima del contributo annuale. Circostanza questa che mette, peraltro, in luce la ratio sottostante all'intervento del legislatore del 1995 che, nel prevedere al comma 25 l’obbligatorietà della tutela previdenziale per i soggetti iscritti ad albi ed esercenti attività libero professionisti, ha inteso assimilare il sistema contributivo di questi ultimi a quello vigente presso le preesistenti Casse dei liberi professionisti, che, analogamente a quanto prescritto nella richiamata lettera c), dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 103/96, prevede, in via generale. il versamento di una contribuzione minima annuale

Il Ministro Salvi

(da  http//www.epap.it/doc/circ_mlav-5ago99.pdf)

 

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3. GESTIONE SEPARATA INPGI E CIRCOLARE  SALVI

 

Roma, 4 aprile 2000/ circolare Cescutti agli iscritti alla Gestione previdenziale separata dell'Inpgi:

“Salvi chiarisce senza possibilità di equivoco

 che qualunque prestazione di lavoro

autonomo resa dai giornalisti

- anche se sporadica e produttiva di modesto reddito –

 comporta l'obbligo di iscriversi alla Gestione Separata”.

Non è vero che Salvi abbia parlato dei giornalisti!!!

 

Care colleghe e cari colleghi, tutti voi conoscete le iniziali difficoltà in cui si è trovata ad operare la nostra Gestione Previdenziale e che hanno riguardato anche l'esatta collocazione previdenziale e contributiva da attribuire ai compensi relativi alle collaborazioni giornalistiche occasionali.

A tal proposito inizialmente si era formato il convincimento che sulle prestazioni occasionali non fossero dovuti i contributi, ma il problema è stato poi affrontato in maniera definitiva dal Ministero del Lavoro, al fine di fornire indicazioni univoche a tutti gli Enti e gestioni previdenziali riguardanti i professionisti iscritti agli Albi, tra cui i giornalisti.

Al riguardo, in un documento di indirizzo a firma dello stesso Ministro Salvi, si sottolinea che il decreto legislativo n. 103/96 prescrive, quali presupposti per la nascita dell'obbligo assicurativo, lo svolgimento di un'attività autonoma di libera professione (anche quando sia sporadica e produttiva di reddito trascurabile) e l'iscrizione in appositi Albi od Elenchi.

Il Ministro, nello stesso documento, continua segnalando come l'obbligo di versare comunque i contributi alla Gestione separata dell'Inpgi, anche a fronte di redditi provenienti da un'attività occasionale, trovi conferma nel fatto che la legge richiamata prevede espressamente la fissazione di una misura minima del contributo annuale, qualunque sia il reddito prodotto dall'assicurato.

L'intervento ministeriale, dunque, chiarisce senza possibilità di equivoco che qualunque prestazione di lavoro autonomo resa dai giornalisti - anche se sporadica e produttiva di modesto reddito - comporta l'obbligo di iscriversi alla Gestione Separata dell'Inpgi e di versare i contributi assicurativi (10% calcolato sul reddito netto dichiarato ai fini fiscali più il 2% calcolato sul reddito lordo imponibile).

Di conseguenza vi invito a tener presente che allorché - entro trenta giorni successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi - comunicherete alla Gestione separata l'ammontare di quanto percepito per lavoro autonomo nel 1999, dovrete indicare anche i redditi relativi ad attività autonoma occasionale.

Su questo punto, infatti, il parere comunicatoci dal Ministro Salvi non lascia spazi a dubbi e fornisce un indirizzo che l'Inpgi è tenuto ad osservare.

Per ogni chiarimento vi potrete rivolgere agli Uffici, ai seguenti numeri telefonici:

06/8578393 - 309 -281.

Un cordiale saluto. (Gabriele Cescutti)

(da http://www.inpgi.it/inpgi/inpgi.nsf)