*** Il
franchising è un contratto atipico, in quanto non disciplinato
espressamente dall'ordinamento, di provenienza americana che ha assunto
negli ultimi anni un'importanza sempre crescente nel commercio italiano,
nel settore della produzione, dei brevetti o di altre conoscenze
(Know-how).
Esso
può essere definito come un contratto atipico a prestazioni corrispettive
di durata, con cui il franchisor (concedente o affiliante) concede ad
altro imprenditore (franchisee o affiliato), il diritto di vendere i
propri prodotti previa utilizzazione del marchio del franchisor nonché
dei suoi segni distintivi ovvero di un brevetto di invenzione, del
know-how e della sua assistenza dietro stipulazione di un contratto,
versando una somma fissa periodica (front fee o entry fee ovvero somma
minima) con cui l'imprenditore entra nella catena e pagando un canone
ulteriore che dovrà essere proporzionale al volume d'affari (royalty).
Con
la stipulazione del contratto si creano particolari obblighi a carico di
entrambi gli imprenditori.
Gli
obblighi del franchisor consistono in:
trasferire
al franchisee la licenza per l'utilizzazione della propria formula
commerciale, comprensiva del diritto di sfruttamento del know-how e dei
segni distintivi del franchisor;
Impegno
per il franchisor ad addestrare e mettere a disposizione del franchisee il
personale adatto da impiegare presso l'impresa di quest'ultimo;
Obbligo
di assistenza nei confronti del franchisee.
Gli
obblighi del franchisee sono:
obbligo
di adeguamento agli standard di qualità del franchisor;
obbligo
di segretezza;
obbligo
alla corresponsione dei canoni;
obbligo
di utilizzare i segni distintivi del franchisor nei limiti della licenza
concessa nel contratto di franchising.
Ma
come può l'ordinamento tutelare il contratto di franchising se esso non
è espressamente previsto da leggi ne tanto meno dal codice civile?
L'art.
1322 c.c. prevede espressamente al secondo comma che "Le parti
possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una
disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi
meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico [41 Cost.]". A
tal uopo si veda la seguente sentenza della Corte di Cassazione:
"Il
contratto di "franchising" o di affiliazione commerciale tra due
società costituisce espressione del principio di libertà di iniziativa
economica privata garantito dall'art. 1322 cod. civ. e ancor prima
dall'art. 41 Cost, il quale consente e tutela l'aggregazione e
l'affiliazione e comunque la collaborazione di imprese. Ne deriva che
detto contratto attiene a materia disponibile in quanto espressione della
libertà di scelta nello svolgimento delle attività economiche
riconosciuta al soggetto privato in quanto tale, con la conseguenza che le
controversie nascenti dal contratto medesimo, compresa quella relativa
alla facoltà di recesso della società affiliata prima del termine finale
previsto dal contratto, sono compromettibili in arbitrato rituale. (Cass.
civile, sez. I, 20-06-2000, n. 8376)".
Da
ultimo è intervenuto un D.M. n. 295 del 28-05-2001 che definisce il
contratto di franchising: ""franchising" indica un accordo
che comporta la licenza di un insieme di diritti di proprietà immateriale
che riguardano in particolare marchi o insegne e know-how, per l'uso e la
distribuzione di beni o servizi. Oltre alla licenza dei diritti di
proprietà immateriale, l'affiliante ("franchisor") fornisce
all'affiliato ("franchisee"), durante il periodo di vigenza
dell'accordo, un'assistenza tecnica o commerciale: licenza e assistenza
formano parte integrante della formula commerciale oggetto del franchising".
Ma
lungi dall'essere un contratto tipizzato esso rappresenta tuttora un
contratto atipico, sottoposto alle norme del codice civile solo per via
analogica.
Abbiamo,
a tutt'oggi, numerose grandi catene che lavorano utilizzando contratti di
franchising: catene informatiche, alimentari, rivenditori auto ecc..
Ognuna
di tali catene ha assunto nella dottrina una classificazione che reputa,
quindi, esistenti quindi franchising di produzione, di distribuzione, di
servizi: nei primi rientrano, ad esempio, le grandi catene di
abbigliamento, nella seconda quelle informatiche, nella terza istituti di
bellezza, attività turistiche ecc..
I
contraenti non sono di regola sottoposti a particolari obblighi uno nei
confronti dell'altro se non a quelli già sopra illustrati.
Per
tali ragioni, in mancanza di un diverso accordo, ben può il franchisee
continuare ad utilizzare, in aggiunta al marchio della catena, il proprio
marchio o organizzarsi in maniera autonoma senza sottostare a particolari
direttive, nonché esporre una propria insegna.
Allo
stesso modo il franchisor può stipulare più contratti di franchising
all'interno del territorio di competenza di un ipotetico franchisee che
abbia già stipulato anteriormente un contratto di franchising se ciò non
è espressamente vietato nello stesso contratto primo contratto di
franchising originariamente stipulato nella zona.
|
|