inserito in Diritto&Diritti nel febbraio 2001

La responsabilità da prospetto informativo

1. Natura e caratteri del prospetto informativo. Il prospetto informativo è un documento attraverso il quale chi intende effettuare una sollecitazione all'investimento comunica all'autorità di vigilanza ed al mercato le caratteristiche dell'operazione che vuole realizzare e fornisce le informazioni necessarie "affinchè gli investitori possano pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sull'evoluzione dell'attività dell'emittente nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti"[1]; pertanto, si tratta di un documento che incide, contemporaneamente, sull'interesse individuale al rispetto dei principi di buona fede e correttezza nella fase delle trattative che precedono la conclusione del contratto e sull'interesse generale ad una corretta ed esaustiva informazione al pubblico degli investitori ed al mercato in genere. È, quindi, evidente l'importanza che il prospetto riveste nel consentire una consapevole formazione della volontà contrattuale da parte dell'investitore e nel favorire lo sviluppo di un clima di fiducia nel mercato finanziario da parte del pubblico dei risparmiatori-investitori.

2. La scissione del prospetto informativo. Il 14 maggio 1999 la CONSOB ha approvato il testo coordinato delle norme di attuazione del T.U.F., emanando il regolamento n.11971, con il quale sono stati anche abrogati alcuni atti amministrativi preesistenti[2]; la novità principale contenuta nel regolamento riguarda il prospetto informativo per gli emittenti quotati o diffusi. La normativa secondaria consente di scindere, infatti, il prospetto in due documenti distinti: un "documento informativo sull'emittente", destinato ad essere strumento di informazione permanente sulla situazione dell'emittente, ed una "nota integrativa", finalizzata ad illustrare la singola operazione di sollecitazione o quotazione e gli strumenti finanziari che ne sono oggetto[3].

L'innovazione normativa costituisce un chiaro tentativo di rispondere all'esigenza di fornire al mercato in tempi rapidi informazioni quantitativamente e qualitativamente significative, al fine di agevolare la conclusione di un maggior numero di contratti[4]; la nuova normativa sull'informativa societaria, quindi, si è interessata particolarmente al contenuto ed alle modalità di diffusione dell'informazione ed ha tentato di migliorare gli schemi informativi senza appesantire eccessivamente gli oneri degli emittenti.

La CONSOB ha, infatti, ritenuto che la quotazione costituisca una sorta di sollecitazione permanente verso il pubblico degli investitori e, pertanto, ha voluto assicurare una pari continuità anche ai flussi informativi "approntando strumenti idonei a garantire che l'informazione fornita al mercato in occasione dell'ammissione a quotazione o della sollecitazione all'investimento sia la base di un'informativa continua sulla situazione dell'emittente"[5]. A tal fine, la CONSOB ha utilizzato lo strumento del prospetto e lo ha trasformato in un documento permanente da aggiornare periodicamente a cura dell'emittente.

3. Profili di responsabilità da prospetto. Veniamo ora all'argomento che più direttamente ci riguarda, cioè l'individuazione dei profili di responsabilità derivanti dall'inserimento all'interno del prospetto di informazioni alterate o false e dei soggetti in capo ai quali la responsabilità può essere ascritta; tale indagine risulta oggi particolarmente utile, alla luce della trasformazione del prospetto informativo da documento "episodico" a strumento di informazione "permanente" al mercato sulla salute dell'emittente.

Un'analisi approfondita del problema ci porta ad individuare tre "figure" di responsabilità in relazione agli interessi lesi dal prospetto "falso o infedele" ed ai soggetti che devono essere considerati responsabili della lesione.

Pertanto, devono essere segnalati in successione, a) la responsabilità civile posta a carico di chi ha redatto il prospetto informativo, b) gli eventuali profili di responsabilità penale in cui potrebbe incorrere il management sociale ed infine c) una possibile responsabilità della CONSOB per omissione di controllo.

4. La responsabilità precontrattuale da prospetto informativo. Già durante la vigenza della legge n.216 del 1974 dottrina e giurisprudenza hanno avuto più volte l'occasione di esporre il proprio pensiero sul problema della configurabilità di profili di responsabilità a carico di emittenti o collocatori per le informazioni false o errate contenute all'interno di un prospetto informativo e della relativa classificazione all'interno di una categoria giuridica.

L'articolo 18  2° comma della citata legge n.216 prevedeva, infatti, che "ogni sollecitazione al pubblico risparmio deve essere effettuata previa pubblicazione di un prospetto informativo riflettente l'organizzazione, la situazione economica e finanziaria e la evoluzione dell'attività di chi propone l'operazione, redatto secondo le disposizioni di carattere generale determinate dalla CONSOB"; pertanto, chi intendeva effettuare una sollecitazione al pubblico risparmio doveva comunicare al mercato le informazioni necessarie ad illustrare l'operazione e le caratteristiche dell'emittente[6].

Poteva, tuttavia, accadere il prospetto informativo contenesse informazioni false o errate; in tal caso, in assenza nella legge speciale di una disciplina specifica del fenomeno, dottrina e giurisprudenza prevalenti, richiamandosi ai principi generali del diritto civile, ritenevano che a carico di chi aveva predisposto il prospetto sorgesse una responsabilità precontrattuale ex articolo 1337 cod. civ.[7]

In seguito all'emanazione del T.U.F. lo scenario non è mutato sul versante normativo; infatti il legislatore ha ribadito, ai primi due commi dell'articolo 94, che "coloro che intendono effettuare una sollecitazione all'investimento ne danno preventiva comunicazione alla CONSOB, allegando il prospetto destinato alla pubblicazione" e che "il prospetto contiene le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dei prodotti finanziari e degli emittenti sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sull'evoluzione dell'attività dell'emittente nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti"[8]; pertanto, non rinvenendo neppure nella nuova disciplina norme specifiche disciplinanti la materia, la dottrina ha continuato a fare "riferimento alle categorie generali della responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale"[9].

A questo punto, è senz'altro utile soffermarsi, sia pur brevemente, sui risvolti più interessanti del problema.

Nel caso in cui la sollecitazione all'investimento abbia ad oggetto strumenti finanziari del soggetto che la pone in essere, ogni omissione, inesattezza o falsità contenuta nel prospetto sarà immediatamente e direttamente imputabile allo stesso il quale, pertanto, dovrà considerarsi responsabile ex articolo 1337 cod. civ. qualora abbia agito con dolo o colpa; la situazione diviene, invece, ben più complessa nel caso in cui la sollecitazione abbia ad oggetto strumenti finanziari non facenti capo al soggetto che la pone in essere. In tal caso, infatti, il collocatore predispone il prospetto sulla base delle informazioni fornite dall'emittente; un'eventuale responsabilità che nasca da tali fattispecie potrà, ad avviso di chi scrive, essere caratterizzata dalla solidarietà tra emittente e collocatore laddove l'inesattezza, l'incompletezza e la falsità dei dati comunicati dall'emittente poteva essere rilevata da chi ha predisposto il prospetto, mediante l'adempimento del proprio incarico con correttezza e professionalità[10]. In caso contrario, l'unico soggetto sul quale far ricadere la responsabilità precontrattuale sarà l'emittente; nella prima ipotesi, infatti, si realizza un concorso di cause nella produzione dell'evento lesivo che determina una responsabilità solidale a carico di tutti coloro che, con dolo o colpa, hanno cagionato un danno ingiusto[11], mentre nella seconda ipotesi gli estremi psicologici di imputazione dell'evento non sono ravvisabili in capo al collocatore ma esclusivamente in capo all'emittente[12].

Occorre, infine, ricordare che vertendo in materia di responsabilità precontrattuale il danno risarcibile è limitato all'interesse negativo.

5. La responsabilità penale da prospetto informativo ex articolo 2621 cod. civ.. E' controverso se il prospetto informativo possa essere inquadrato nelle comunicazioni sociali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2621  1° comma n.1) cod. civ.[13]; infatti una parte della dottrina, ritenendo che il prospetto sia un documento destinato esclusivamente alla CONSOB, ha negato l'applicabilità dell'articolo 2621 cod. civ.[14], mentre altri autori[15], sulla scorta di innovativi orientamenti giurisprudenziali[16],  hanno sostenuto l'applicabilità della norma citata ritenendo che il prospetto  informativo sia destinato essenzialmente al pubblico dei risparmiatori.

Ad avviso degli Autori di questo lavoro il "falso in prospetto" può integrare il reato di cui all'articolo 2621 cod. civ. a patto che il documento promani dalla società emittente e vi sia, di conseguenza, una coincidenza tra quest'ultima ed il proponente la sollecitazione.

Pertanto, è opportuno soffermarsi brevemente sugli elementi che caratterizzano il reato di cui all'articolo 2621  1° comma n.1) cod. civ.; il reato di false comunicazioni sociali consiste in una particolare ipotesi di falso ideologico in scrittura privata avente ad oggetto la rappresentazione di circostanze fattuali inerenti alle condizioni economiche della società, in relazione alla tutela dell'affidamento incolpevole dei soci e dei terzi.

Sotto il profilo dell'elemento oggettivo, costituiscono condotte idonee ad integrare il reato di false comunicazioni sociali sia l'esposizione di fatti non corrispondenti al vero sulla costituzione e sulle condizioni economiche della società, sia l'occultamento, totale o parziale, di fatti concernenti le condizioni medesime: perciò, vengono presi in considerazione dalla norma penale, da un lato ogni evento obiettivo, escluse le semplici valutazioni, salvo che non celino in realtà fatti falsi, e, dall'altro, quelle notizie che debbono essere portate a conoscenza dei soci affinchè l'assemblea possa decidere con piena cognizione di causa e il cui occultamento induce in errore.

Affinchè il fatto sia penalmente rilevante occorre, comunque, che l'esposizione o l'occultamento si verifichi nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni (anche verbali) sociali e, cioè, ufficiali, nel senso che esse costituiscano una manifestazione delle specifiche funzioni svolte nell'ambito societario da parte del soggetto, e, nello stesso tempo, che esse siano rivolte ai soci o ai terzi interessati, quali titolari di interessi protetti dalla legge.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, l'utilizzazione dell'avverbio "fraudolentemente" esclude che il reato di false comunicazioni sociali sia punito a titolo di dolo generico; è invece necessario il dolo specifico, cioè che il soggetto abbia agito con l'intenzione di determinare un errore nei soci o nei terzi sulla reale situazione patrimoniale della società con il proposito di causare, a sé o a terzi, un ingiusto profitto, senza che sia necessaria la sussistenza della volontà di cagionare un danno, essendo sufficiente la semplice previsione del danno come correlativo al profitto, trattandosi di un reato di pericolo.

È, quindi, da condividersi pienamente quell'orientamento dottrinario e giurisprudenziale che riconduce il prospetto informativo tra le "comunicazioni sociali" rilevanti ai sensi dell'articolo 2621 cod. civ..

6. La responsabilità civile della CONSOB per omissione di controllo.  In un primo momento, "in materia di responsabilità dell'organo di controllo per dati non veritieri contenuti nel prospetto informativo (in caso di OPA o di OPSc, nel documento di offerta) la giurisprudenza ha ritenuto che agli investitori dovesse riconoscersi solo una posizione di interesse legittimo non tutelabile sul piano risarcitorio"[17]; successivamente, la giurisprudenza ha mutato il proprio orientamento, sino a prevenire in tempi a noi vicini a soluzioni fortemente innovative.

Tale processo evolutivo trova una espressione molto interessante in una recente sentenza della Corte d'Appello di Milano[18] nella quale si legge che "l'attività della pubblica amministrazione, anche nel campo della pura discrezionalità, deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge, ma anche dalla norma primaria del neminem laedere, con la conseguenza che è consentito al giudice ordinario accertare se vi sia stato da parte della stessa amministrazione un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la lesione di un diritto soggettivo. Nei rapporti tra i privati e la pubblica amministrazione, allorchè quest'ultima non faccia uso di poteri autoritativi legittimi, ma operi quale soggetto (non privato) in una posizione del tutto paritetica con qualunque atro soggetto (privato), in favore del privato non sono astrattamente configurabili solo interessi legittimi, bensì (anche o soltanto) posizioni di diritti soggettivi. In tema di responsabilità civile della pubblica amministrazione, ad escludere l'antigiuridicità del fatto e la colpa dell'amministrazione per i danni arrecati a terzi, non basta la circostanza che quest'ultima abbia seguito correttamente il complesso iter tecnico-amministrativo previsto dalla legge, poiché l'esito favorevole dei vari controlli non esime la pubblica amministrazione dal dovere di seguire anche le regole tecniche di comune prudenza e diligenza allo scopo di non ledere l'incolumità e il patrimonio di alcuno".

Sulla scorta di tali affermazioni, è possibile dedurre che il legislatore ha affidato alla CONSOB il compito di assicurare l'osservanza di regole procedimentali e di standard informativi da parte sia degli operatori, sia degli intermediari finanziari che intendono sollecitare il pubblico risparmio, al fine di realizzare il più elevato grado di trasparenza del mercato mobiliare; pertanto, anche se la situazione soggettiva del privato si traduce nell'interesse all'appropriato svolgimento da parte della CONSOB delle funzioni di vigilanza che il legislatore le ha conferito, rivestendo il rango di interesse giuridicamente rilevante ma non quello di diritto soggettivo, nondimeno deve ritenersi che "l'attività della pubblica amministrazione, anche nel campo della pura discrezionalità, debba svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge, ma anche dalla norma primaria del neminem laedere; per cui è consentito al giudice ordinario - al quale è pur sempre vietato stabilire se il potere discrezionale sia stato, o no, opportunamente esercitato - accertare se vi sia stato da parte della stessa amministrazione un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la lesione di un diritto soggettivo, trovando origine la responsabilità civile della pubblica amministrazione per danni ingiusti arrecati a terzi nella inosservanza delle comuni regole di prudenza e diligenza e anche nella trasgressione di norme e prescrizioni, alla cui osservanza tutti sono tenuti"[19].

Tale orientamento, pur essendo fortemente innovativo nell'esprimere il tentativo giurisprudenziale di estendere l'ambito di tutela riconosciuto agli investitori in presenza di prospetti "falsi o infedeli", non affronta direttamente il problema della risarcibilità di situazioni giuridiche diverse dal diritto soggettivo; infatti, il profilo del sindacato in ordine all'agire amministrativo, la cui cognizione spetta al giudice amministrativo, viene distinto dal profilo dei limiti che, in ogni caso, l'autorità amministrativa incontra nel proprio agire al pari di ogni altro soggetto, i quali si estrinsecano nei principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione dettati dall'articolo 97 della Costituzione italiana. Ne consegue che, in virtù di tale orientamento giurisprudenziale, si dovrebbe in ogni caso escludere la risarcibilità della lesione di interessi legittimi facenti capo al pubblico degli investitori, cioè i destinatari potenziali delle informazioni contenute nel prospetto, mentre si dovrebbe riconoscere la risarcibilità della lesione della libertà contrattuale e dell'integrità patrimoniale di coloro che abbiano aderito alla sollecitazione indotti in errore sui requisiti economici dell'operazione anche a causa del comportamento colposo della CONSOB, trattandosi di un vero e proprio diritto soggettivo.

Ristretto soggettivamente l'ambito di tutela, il problema si sposta sull'individuazione di standard comportamentali sulla base dei quali valutare quando la condotta dei funzionari della CONSOB possa considerarsi colposa rispetto alla pubblicazione di un prospetto "falso o infedele"; in dottrina, sul punto, vi sono due linee di pensiero.

Infatti, per alcuni autori il controllo della CONSOB è volto a tutelare esclusivamente la trasparenza del mercato e, pertanto, l'interesse tutelato avrebbe per definizione un rilievo generale e non si potrebbe ascrivere all'autorità di vigilanza alcuna obbligazione di garanzia in ordine alla verità ed alla completezza dell'informazione resa[20]; per altri, viceversa, occorre distinguere tra falsità ed omissioni non rilevabili ad un controllo formale e mancata rilevazione di violazioni individuabili tecnicamente attraverso l'applicazione della disciplina primaria e secondaria vigente, e limitare la responsabilità della CONSOB alle sole violazioni "macroscopiche"[21].

Infine, giova segnalare che le più recenti evoluzioni giurisprudenziali in materia di risarcibilità della lesione di interessi legittimi potrebbero determinare nuovi ed interessanti sviluppi in tema di responsabilità della CONSOB per i danni cagionati dal prospetto "falso o infedele"; infatti, la Suprema Corte nelle oramai celebri sentenze nn.500 e 501 del 1999, proponendo una lettura "rivoluzionaria" dell'articolo 2043 cod. civ. che pone l'accento sull'ingiustizia del danno patito e non sulla qualificazione formale dell'interesse leso, ha esteso la tutela risarcitoria che la norma citata prevede anche alla lesione di interessi giuridicamente protetti e qualificati come "legittimi".

Conclusioni. Alla luce di quanto esposto, emerge che dalla pubblicazione di un prospetto informativo o di un documento di offerta "falso o infedele" possono scaturire, a carico di diversi soggetti, distinti profili di responsabilità; infatti, il prospetto rileva contemporaneamente come elemento che si inserisce nella fase di formazione del contratto, come comunicazione sociale rilevante e come strumento di informazione del mercato. Tale situazione comporta il rischio che il prospetto divenga un veicolo attraverso il quale dati ed informazioni in esso contenuti possano ledere i differenti interessi, individuali e generali, coinvolti dall'operazione di sollecitazione all'investimento.

Ne consegue che, nel predisporre un prospetto informativo, colui che propone l'investimento dovrà prestare particolare attenzione al suo contenuto, selezionando dati ed informazioni affidabili e verificate, al fine di non dover essere chiamato a rispondere del proprio operato in sede civile o, addirittura, penale, mentre l'autorità di vigilanza non potrà esimersi dal valutare con perizia i prospetti o i documenti di offerta che le vengono comunicati per non dover essere successivamente costretta a risarcire il danno cagionato a terzi in conseguenza del proprio comportamento imprudente o negligente.

(dottor Pasquale Lo Cane)


[1] Articolo 94 2° comma del Testo Unico della Finanza, decreto legislativo n.58 del 1998, di seguito indicato come T.U.F..

[2] Si tratta, in particolare, delle delibere nn.5553/91, 5827/91, 6237/92, 6243/92, 6265/92, 6378/92, 6426/92, 6430/92, 6761/93, 6817/93, 6892/93, 8085/94, 8288/94, 10310/96, 11125/97, 11520/98, 11715/98 e delle comunicazioni nn.87/10573, 92005380, 93002635 e 96009304.

[3] L'articolo 6 del regolamento citato dispone infatti che "1.Gli emittenti strumenti finanziari quotati o diffusi hanno facoltà di pubblicare, contestualmente al bilancio o alla relazione semestrale e comunque entro sessanta giorni dalla pubblicazione di tali atti, un documento contenete le informazioni indicate nell'Allegato 1B. Tali informazioni possono essere inserite in alternativa in una nota di accompagnamento al bilancio di esercizio o alla relazione semestrale. Gli emittenti strumenti finanziari quotati che si siano avvalsi di detta facoltà sono tenuti a predisporre il documento allo scadere di ogni dodici mesi. 2.Il documento è trasmesso alla Consob e messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale dell'emittente, nonché, in caso di emittenti quotati, presso la società di gestione del mercato. Di tali adempimenti è data notizia mediante l'avviso previsto negli articoli 83 e 110 o mediante comunicato trasmesso ad almeno due agenzie di stampa. 3.Il documento di cui al comma 1, se integrato con una nota contenente le informazioni indicate nell'Allegato 1B, può essere utilizzato come prospetto informativo anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 94, comma 3, del Testo Unico. Per eventuali ulteriori sollecitazioni anteriori alla scadenza del termine di dodici mesi indicato nel comma 1, i soggetti indicati nell'articolo 4 possono trasmettere alla Consob la sola nota integrativa predisposta per ciascuna di dette ulteriori sollecitazioni".

[4] Deve, infatti, condividersi l'affermazione di quella parte della dottrina secondo la quale "trasparenza e parità si connotano, dunque, come obiettivi per la costruzione di un contesto negoziale che faciliti la realizzazione di scambi vantaggiosi: obiettivi, tuttavia, particolarmente rilevanti per il peso che l'entità e la tempestività dei flussi informativi giocano nelle relazioni contrattuali"; così VALENTINO e DARI MATTIACCI, Nuova informativa societaria: la Consob scinde il prospetto, in Diritto e Pratica delle Società, n.12, 1999, 24.

[5] Così VALENTINO e DARI MATTIACCI, Nuova informativa societaria, cit., 25.

[6] Peraltro, giova segnalare che, in virtù del 4° comma del citato articolo 18, "qualunque importante fatto nuovo o inesattezza del prospetto tale da influenzare la valutazione dei valori mobiliari, che si verifichi o venga riscontrata tra la data di pubblicazione del prospetto e la data di chiusura dell'operazione di sollecitazione del pubblico risparmio, deve formare oggetto di un supplemento al prospetto da rendere pubblico secondo le modalità previste nelle disposizioni di carattere generale di cui al secondo comma del presente articolo".

[7] In vero, la Corte di Cassazione sino al 1978 ha ritenuto che, malgrado la presenza nel documento informativo di dati inesatti o, addirittura, dolosamente falsi, la circostanza non rappresentasse un elemento determinante nel processo volitivo dell'investitore; in tal senso si veda Cass. Civ., 22 giugno 1978, in Giur. Comm., 1979, II, 631. Tale orientamento è stato tuttavia contestato dalla più illuminata dottrina che ha osservato come l'investitore non disponga delle cognizioni tecniche idonee a valutare adeguatamente i dati del prospetto, con la conseguenza che l'opera dell'intermediario si presenta decisiva nell'induzione all'acquisto di valori mobiliari; in tal senso FERRARINI, La responsabilità da prospetto, in Quaderni di giurisprudenza commerciale, n.78, Milano, 1986, 126.

[8] Per le offerte pubbliche di acquisto o scambio, al posto del prospetto informativo viene predisposto un documento di offerta; infatti, l'articolo 102 del T.U.F. dispone che "coloro che effettuano un'offerta pubblica di acquisto o di scambio ne danno preventiva comunicazione alla CONSOB, allegando un documento, destinato alla pubblicazione, contenente le informazioni necessarie per consentire ai destinatari di pervenire a un fondato giudizio sull'offerta". Per le operazioni di quotazione in un mercato regolamentato, invece, l'articolo 113 del T.U.F. prevede che "prima della data stabilita per l'inizio delle negoziazioni degli strumenti finanziari in un mercato regolamentato l'emittente pubblica un prospetto contenente le informazioni indicate nell'articolo 94 comma 2".

[9] In tal senso COPPA, La responsabilità da prospetto, in Commentario al Testo Unico della intermediazione finanziaria, a cura di RABITTI-BEDOGNI, estratto per gli studenti, Milano, 1999, 353.

[10] L'intermediario, infatti, in conseguenza dell'affidamento in esso riposto dagli investitori, è tenuto a porre in essere un'attenta revisione degli elementi comunicati dall'emittente, in quanto ciò rappresenta il contenuto fondamentale dell'obbligo di buona fede nelle trattative; in tal senso CESARINI, L'intermediazione nel mercato delle nuove emissioni, in AA.VV., Il mercato mobiliare, Atti del Convegno internazionale di Venezia, Milano, 1982, 413ss..

[11] Tuttavia, autorevole ma risalente dottrina ritiene che non vi sia vincolo di solidarietà in presenza di fattispecie analoghe a quella descritta, ma ci si trovi in presenza di situazioni indipendenti; in tal senso TRIMARCHI, Il significato economico dei criteri di responsabilità contrattuale, in Riv. Trim., 1970, I, 514.

[12] Sul punto, la giurisprudenza di merito ha, infatti, affermato che "è responsabile il terzo che intervenendo in trattative altrui influisce dannosamente sull'esercizio dell'autonomia contrattuale di una delle parti attraverso una falsa rappresentazione dei presupposti in considerazione dei quali la volontà contrattuale si viene formando: di conseguenza, l'intermediario che partecipi ad un consorzio di collocamento di valori mobiliari è responsabile delle inesattezze e dei vizi del prospetto relativo all'offerta, salvo che dimostri che neppure una revisione attenta e professionale dei dati e delle notizie trasmesse avrebbe potuto evidenziare i vizi del documento informativo"; in tal senso, Trib. Trieste, 13 luglio 1994, Soc. Surfrigo Nord-Soc. Friulia, in Società, 1995, 539, con nota di GAMBOGI; nonché in Dirr. Fall., 1995, II, 679; nonché in Foro It., Rep.1995, voce Responsabilità civile, n.98; conf. a Trib. Milano, 6 novembre 1987, Minoggio-American Service Bank, in Giur. It., 1988, I, 2, 796, con nota di CASTELLANI; nonché in Società, 1988, 598, con nota di CARAMAZZA; nonché in Nuova Giur. Civ., 1988, I, 499, con nota di BAZZANI; nonché in Giur. Comm., 1988, II, 585, con nota di FERRARINI; nonché in Riv. Dir. Civ., 1988, II, 513, con nota di TENCATI; nonché in Banca, Borsa e Titoli di Credito, 1988, II, 532.

[13] Il quale dispone che "salvo che il fatto costituisca reato più grave, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a venti milioni: 1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società o nascondono in tutto o in parte fatti contenenti le condizioni medesime".

[14] In tal senso CRESPI, La falsità nel prospetto informativo inviato alla CONSOB ex art.18 L. 7 giugno 1974, n.216, in Riv. Soc., 1989, 1; nonché ANCESCHI, Falsità da prospetto, poteri di controllo della CONSOB e sanzioni in tema di sollecitazione al pubblico risparmio, in Giur. Comm., 1989, II, 769; nonché ANCESCHI, Ancora in tema di falsità da prospetto, Giur. Comm., 1991, II, 629.

[15] NAPOLEONI, I reati societari, vol.III, Milano, 1996, 147; nonché NAPOLEONI, Falso in prospetto da sollecitazione al pubblico risparmio: delitto o contravvenzione?, in Cass. Pen., 1991, 2077; nonché COPPA, La responsabilità da prospetto, cit., 355.

[16] Ci si riferisce, in particolare, a Trib. Milano, 28 novembre 1987, in Banca, Borsa e Titoli di Credito, 1989, II, 622; nonché a Cass., sez. V, 28 febbraio 1991, in Cass. Pen., 1991, I, 1849; nonché in Banca, Borsa e Titoli di Credito, 1992, II, 129, con nota di ZANOTTI e FREDDI; nonché in Foro It., Rep.1992, voce Valori mobiliari, nn.85 e 86. Giova, comunque, segnalare che la giurisprudenza di merito cassata dall'ultima sentenza citata aveva escluso l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 2621 cod. civ.; così infatti Corte d'Appello di Milano, 30 luglio 1990, edita in Banca, Borsa e Titoli di Credito, 1992, 129, con nota di RIGHINI.

[17] Così COPPA, La responsabilità da prospetto, cit., 352; in tal senso anche Cass. Civ., SS.UU., 14 gennaio 1992, n.367, in Foro It., 1992, I, c.1421, con nota di PRONCIGALLI; nonché in Banca, Borsa e Titoli di Credito, 1992, II, 396, con nota di MARZONA; nonché in Responsabilità civile e previdenza, 1993, 332, con nota di CARANTA.

[18] Ci si riferisce a Corte d'Appello di Milano, sez.I civile, 13 novembre 1998, n.3053, in Diritto e Pratica delle Società, n.7, 1999, 65, con commento di MARINONI.

[19] Corte d'Appello di Milano, sez.I civile, 13 novembre 1998, n.3053, cit..

[20] Tra tali Autori segnaliamo CERA, Insolvenza del Banco Ambrosiano e responsabilità degli organi pubblici di vigilanza, in Giur. Comm., 1986, II, 427; nonché MINERVINI, La Consob, Napoli, 1989, 137.

[21] Tra tali autori segnaliamo BONICCHIO, Sollecitazioni al pubblico risparmio. Profili civilistici, in Riv. Critica Dir. Priv., 1991, 133; nonché ALPA, Il prospetto informativo, in Nuova Giur. Civ., 1988, II, 303; nonché GRISI, L'obbligo precontrattuale di informazione, Napoli, 1990, 430.