SPUNTI DI RILESSIONE SULLA PROBLEMATICA DEI CARATTERI COMUNI E DIFFERENZIALI TRA AZIONE DI RESCISSIONE DEL CONTRATTO E PATOLOGIA  DEL CONTRATTO CONTENENTE CLAUSOLE AFFERENTI AD INTERESSI USURARI (DOPO LA LEGGE DI RIFORMA N° 108/96)

 

SILVIA AMATI - AVVOCATO IN ROMA

 

Le teorie sono reti gettate per catturare quello che noi chiamiamo “il mondo” :   per razionalizzarlo, per spiegarlo, per dominarlo. Ci sforziamo di rendere la trama sempre più sottile.(*)

 

La rescissione del contratto, disciplinata dagli artt. 1447 e seg. c.c., è un istituto giuridico posto a tutela del contraente che, in caso di stipulazione di un contratto sinallagmatico(1), abbia contratto a condizioni svantaggiose o inique, in presenza di alcune circostanze. E’ dunque un rimedio contro il difetto genetico del sinallagma, ovvero in caso di squilibrio originario tra le prestazioni.(2)

Per usare le parole di un illustre Autore, ”il vizio originario consiste in una sproporzione degli interessi rispettivamente sacrificati dalle parti col contratto. La legge reprime questa sproporzione...quando una delle parti abbia profittato, in mala fede, dello stato di pericolo o di bisogno dell’altra. Il vizio causale originario della sproporzione, rispetto al quale operano come presupposto le altre circostanze, dà luogo, nei casi e modi indicati dalla legge, alla rescissione del contratto”.(3)

 

Il legislatore prevede due ipotesi di rescissione: contratto concluso in stato di pericolo ( art. 1447 c.c.) e azione generale di rescissione per lesione ( art. 1448 c.c.).(4)

 

Elementi costitutivi della prima fattispecie sono lo stato di pericolo, noto alla controparte, e l’iniquità delle condizioni che uno dei contraenti sia costretto ad accettare per salvare sé o altri dal pericolo di un danno grave alla persona, anche se questo è stato da lui volontariamente causato o era altrimenti evitabile ( a differenza di quanto richiesto per l’applicabilità della scriminante dello stato di necessità di cui agli artt. 2045 c.c. e 54 c.p.).(5)

Elementi costitutivi, integranti la fattispecie della rescissione per lesione, sono lo stato di bisogno di una delle parti, l’approfittamento di tale stato ad opera della controparte e lo squilibrio tra le prestazioni, che deve essere ultra dimidium : ossia il valore di una delle prestazioni deve superare di oltre la metà il valore della controprestazione. Fa eccezione il contratto di divisione, che si rescinde per lesione oltre il quarto ( art. 763 c.c. ).

 

In tali ipotesi, ed alle condizioni previste, è possibile, per la parte che abbia stipulato a condizioni inique, agire per ottenere la rescissione del contratto entro il termine di prescrizione di un anno dalla conclusione dello stesso.

 

L’azione di rescissione, come l’azione di annullamento, è posta a tutela degli interessi particolari dei contraenti, anche se poi le due azioni si differenziano sia in relazione ai presupposti che agli effetti. In particolare l’azione di rescissione è soggetta ad un termine di prescrizione molto più breve e la relativa eccezione non è opponibile in giudizio nel caso in cui l’azione si sia prescritta, a differenza dell’eccezione di annullamento  che è sempre opponibile (art. 1442, 4°, c.c.).  Inoltre l’azione di annullamento sanziona il vizio di un elemento costitutivo mentre la rescindibilità è posta a garanzia  dell’equilibrio delle prestazioni dedotte in contratto.(6)

 

Ipotesi particolare di difetto genetico del sinallagma si può configurare nel caso di contratto contenente clausole che prevedono interessi usurari quale corrispettivo di una certa prestazione.(7) Tale fattispecie pone problemi in relazione alla applicabilità o meno dell’istituto della rescissione nonché crea interferenze tra il profilo civilistico della rescissione e il profilo penalistico dell’usura.(8)

 La corrispondenza tra contratto rescindibile per lesione e reato d’usura, sia quanto alle prestazioni contrapposte, sia quanto all’elemento soggettivo, conferma la gravità del problema di coordinamento tra sanzione civile e sanzione penale, anche considerando che dall’articolo 1449 c.c. (in tema di prescrizione dell’azione di rescissione) risulterebbe che la lesione può risolversi, ma non si risolve necessariamente, in illecito penale e che, mentre la lesione presuppone una sproporzione ultra dimidium, al reato di usura può essere sufficiente....anche una sproporzione inferiore”. (9)

 

Il primo rilievo da fare è quello relativo alla modifica della disciplina del reato di usura, introdotta con la legge n° 108 del 7 Marzo 1996, con la quale è stata anche modificata la disciplina civilistica del contratto viziato da interessi usurari. Il novellato articolo 644 c.p.(10) non considera più, quali elementi costitutivi del reato in oggetto, né lo stato di bisogno del contraente leso, né l’approfittamento di tale stato, essendo sufficiente ad integrare la fattispecie delittuosa il mero superamento del 50% del tasso medio previsto dalla legge per il finanziamento erogato. Tuttavia  lo stato di difficoltà economica o finanziaria della vittima costituisce una aggravante.(11) “La legge antiusura...delinea una fattispecie incriminatrice diversa rispetto alla precedente formulazione contenuta nell’art. 644 c.p. : ai tre presupposti dello stato di bisogno, del consapevole approfittamento e della sproporzione, si sostituisce quello della dazione di interessi oggettivamente superiori alla soglia individuata per legge. Sotto il profilo del bene giuridico, ne consegue una estensione verso la tutela del corretto svolgimento di rapporti economici, soprattutto nell’ambito del mercato finanziario”.(12) Tuttavia, in determinate circostanze e con il concorso di specifiche condizioni, la legge considera perseguibile anche la lesione infra dimidium.(13) Pertanto è possibile affermare che “la nuova legge dà ancora rilievo allo stato di bisogno, in un primo caso, allorchè gli interessi, anche se inferiori al limite stabilito dalla legge, risultano comunque sproporzionati avuto riguardo alle condizioni economiche e finanziarie di chi li ha dati o promessi (art. 644, 3° comma c.p.) e in un secondo caso allorchè stabilisce una aggravante per l’usuraio che ha commesso il reato contro chi si trova in stato di bisogno (art. 644, 5° comma n. 3 c.p.).”(14)

 

La novella, come detto, ha modificato la disciplina civilistica del contratto viziato da clausole afferenti ad interessi usurari. Infatti, adesso, l’art. 1815, 2°, c.c., prevede che, nel caso in cui siano convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi (art. 4  l. n° 108/96).(15) Si tratta di una ipotesi di nullità parziale del contratto (art. 1419, 2° comma, c.c. e 1339 c.c.)(16) che lascia per il resto il regolamento contrattuale valido ed efficace. “Il contratto di mutuo con interessi usurari (punito dall’art. 644 c.p.), viene trasformato, attraverso il meccanismo della nullità, parziale, in contratto lecito, attraverso la eliminazione (e non più la sostituzione del tasso, con ingresso così di strumenti sanzionatori civili) della clausola. Il contratto, in tal caso, resta valido ed efficace, avendo il legislatore superato con espressa previsione anche la nullità per contrarietà a norme imperative”.(17) La ratio di tale disposizione va cercata nella preoccupazione di “tutelare il debitore contro la nullità dell’intero contratto, che comporterebbe la immediata esigibilità della somma mutuata e indurrebbe il debitore ad astenersi dal far valere la nullità, onde evitare l’immediata restituzione delle somme”.(18) Si può notare come la nuova disciplina sia più rigida della precedente, secondo la quale la clausola afferente ad interessi usurari era pur sempre nulla, ma gli interessi erano comunque dovuti, anche se solo nella misura legale.

 

La nullità è una forma di sanzione che il legislatore ha previsto per tutelare interessi di carattere generale, in ipotesi di deficienze strutturali del contratto : è un vizio genetico che pertanto inficia l’atto dal momento della sua perfezione.(19) L’azione relativa è pertanto imprescrittibile e può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse.

In caso di contratto usurario la nullità (parziale) è comminata in considerazione della illiceità della causa ( artt. 1343 e 1418 c.c. ).”Il carattere imperativo della norma di ordine pubblico che reprime la dazione di interessi usurari ne esclude la liceità anche sotto il profilo civilistico”.(20) Più precisamente : “la visione sistematica della legge, onnicomprensiva dei profili civili e penali, ...considerando la dazione degli interessi o altri vantaggi usurari come reato, introduce una nullità virtuale conseguente ad una disposizione penale di carattere imperativo”.(21)

 

E’ opportuno sottolineare che il meccanismo sanzionatorio civilistico (eliminazione degli interessi), in grado di rendere lecita e valida l’obbligazione civile ( l’oggetto diviene lecito e non vi è più illiceità di causa e contrarietà a norme imperative ), non elimina la rilevanza penalistica della fattispecie in oggetto. Infatti, in ragione della totale indipendenza tra la fattispecie civile e quella penale, il processo di legalizzazione attuato sul piano civilistico, mediante il meccanismo della nullità parziale, lascia comunque sussistere l’ipotesi di reato di cui all’art. 644 c.p..(22) 

A contrario, non par dubbia la “autosufficienza della norma civilistica, la quale non consente le si assegni altro presupposto che la pattuizione di un interesse, usurario nella misura, sia o non sia applicabile (anche) la sanzione penale. La legge (civile) rifiuta cioè oggettivamente l’interesse sproporzionato, anche se la sanzione civile, nella sua gravità, risente della (tipica) illiceità penale. E il divieto dell’usura diviene, da principio di tutela della persona (e del suo patrimonio) regola del mercato del credito”.(23)

 

Per quanto attiene ai caratteri comuni e differenziali tra contratto rescindibile e contratto usurario, risulta evidente come in entrambe le fattispecie sia possibile rilevare uno squilibrio originario tra le prestazioni, squilibrio dal quale deriva un ingiustificato arricchimento di una delle parti a danno dell’altra. Tuttavia, mentre per la esperibilità dell’azione di rescissione è necessario che il difetto genetico sia stato cagionato dall’approfittamento, da parte di uno dei contraenti, dello stato di pericolo o di bisogno dell’altro, e si deve concretizzare in una lesione ultra dimidium, per la configurabilità della patologia del contratto con cui siano stati pattuiti interesi usurari (dopo la legge108/96, che ha in tal senso recepito l’orientamento della dottrina maggioritaria), è sufficiente il mero dato oggettivo del superamento del limite legale, indipendentemente dalla sussistenza o meno di uno stato di bisogno e dalla circostanza dell’approfittamento (che possono eventualmente costituire un’aggravante e rendere perseguibile penalmente anche la lesione infra dimidium).(24)

 

E’ opportuno sottolineare un’altra innovazione introdotta con la legge n° 108/96. In precedenza la fattispecie del contratto usurario aveva un ambito di applicazione più ristretto in quanto era configurabile nel caso di scambio di denaro o cose mobili contro interessi e vantaggi economici. La rescindibilità si poteva (e si può) invece configurare anche in ipotesi di prestazioni di diverso genere. Dopo la novella “la prestazione dell’usuraio non è più limitata...a denaro o altra cosa mobile ma è estesa ad ogni utilità, e la controprestazione può consistere non solo in interessi ma in altri vantaggi o compensi. Si rende quindi ineludibile il raccordo con regole civilistiche, se e quando coinvolgenti la corrispettività delle prestazioni”.(25)

 

In conclusione è possibile affermare che il contratto stipulato a condizioni usurarie viene a configurare una ipotesi “speciale” di contratto rescindibile, colpita dalla più grave sanzione della nullità parziale ( art. 1815, 2° c.c., 1419, 2° c.c. e 1339 c.c. ) in quanto lesiva di un interesse generale ;  tant’è che è sanzionata anche penalmente, integrando una delle ipotesi tipiche di “reato-contratto” (naturalisticamente plurisoggettivo, ma normativamente monosoggettivo).(26)

In effetti la fattispecie del contratto viziato da interessi usurari si può configurare anche nella ipotesi che non ricorrano le condizioni per esperire l’azione di rescissione (lesione ultra dimidium e approfittamento dello stato di bisogno). In altre parole, ad abundantiam, se non c’è lesione ultra dimidium e non c’è approfittamento dello stato di bisogno, non ricorrono gli estremi per esperire l’azione di rescissione, ma può invece configurarsi la fattispecie del reato di usura (ovvero del contratto viziato da clausola afferente ad interessi usurari), ove vi sia il superamento del 50% del tasso medio di interesse previsto dalla legge oppure ove gli interessi siano comunque sproporzionati rispetto ad una condizione di difficoltà economica o finanziaria. Nel caso in cui si verifichi approfittamento dello stato di bisogno, il reato di usura è aggravato.

Tuttavia, anche nella ipotesi in cui, dal punto di vista civilistico, ricorrano le condizioni per esperire l’azione di rescissione, prevale la norma che commina la sanzione della nullità della clausola, ovvero si ha nullità ope legis della clausola usuraria.(27)

Dunque, de plano, il contratto viziato da interessi usurari viene ad integrare una ipotesi “speciale” e più grave di contratto rescindibile, configurabile anche ove non ricorrano le condizioni per poter esperire l’azione di rescissione e sanzionata con la nullità della clausola afferente ad interessi usurari.

Constatato che è penalmente illecita anche la lesione infra dimidium, a condizioni per il resto corrispondenti a quelle del contratto rescindibile per lesione, e constatata l’incidenza dell’illecito penale sul contratto nei termini sopra indicati, non sembra che vi sia più spazio per la applicazione dell’art. 1448 c.c. e meno che mai per la applicazione della prescrizione breve ex art. 1449 c.c. ; norme superate dal nuovo art. 644 c.p. che assorbe e aggrava, anche nel riflesso civilistico, la rilevanza negativa della proporzione”.(28)

 

I concetti ci inducono ad indagare. Sono l’espressione del nostro interesse, e dirigono il nostro interesse.(**)

                                                                                            

                                                                                         Avv.   Silvia Amati

 

(*) Karl R. Popper, Logica della scoperta scientifica, Il carattere autocorrettivo della scienza, Ed.          Einaudi Paperbacks, Torino, p. 43.

(**) Ludwig Wittgenstein, Ricerche filosofiche, Ed. Reprints Einaudi, Torino, p. 198.

 

NOTE

 

(1) Si tratta del contratto in cui le attribuzioni patrimoniali rispettivamente a carico di ciascuna parte e a vantaggio della controparte sono legate dal cosiddetto nesso di reciprocità o sinallagma (dal greco synallatto o synallagma).   (2) Il concetto di equità negli scambi già era stato lucidamente delineato da Aristotele, il quale così scrive :             “.....si dice guadagnare l’aver di più di ciò che si aveva, perdere aver di meno di ciò che si aveva prima : così appunto nel comprare e nel vendere e in tutte le altre cose di cui la legge concede libertà. Quando poi si ottiene né di più, né di meno, bensì ciò che si aveva di per sé, dicono che si rimane nel proprio e che non c’è né perdita, né vantaggio. Cosicché il giusto è una via di mezzo tra un certo vantaggio e la perdita nelle relazioni..., sì che si abbia l’equo tanto prima quanto dopo di esse.”.........”Solo così i contraenti sono in condizioni di equità e sociabilità, poiché una stessa equità può sorgere da essi... ; se non si può stabilire questa reciprocità, non vi può essere neppure una relazione sociale.” Cfr Aristotele, Etica Nicomachea, V (E), 4, 1132 b e 5, 1133 b.   (3) Sono parole di F. Santoro-Passarelli, Dottrine Generali del Diritto Civile, Ed. Jovene, Napoli, p. 184-185.  (4) Così recita l’art. 1447 c.c. :”Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata”. Il successivo art. 1448 c.c., invece, così stabilisce :”Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l’altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto”.   (5) Per la operatività della scriminante in oggetto, infatti, sono richiesti i seguenti requisiti : a) la non volontaria causazione del pericolo da parte dell’agente ; b) la inevitabilità in altro modo del pericolo stesso. In argomento, cfr  F. Mantovani, Diritto Penale, Parte Generale, Cedam, p. 273 ss. ; idem, F. Gazzoni, Manuale di Diritto Privato, Ed. Scientifiche Italiane, p. 941 ss..   (6) “Il negozio rescindibile, pur così vicino al negozio annullabile, differisce essenzialmente da questo, perchè è un negozio valido. Infatti : non ne è possibile la convalida, com’è regolata per i negozi annullabili, ma la modifica sufficiente per ricondurlo ad equità (reductio ad aequitatem)”. Così  F. Santoro-Passarelli, op. cit., p. 262 ss..   (7) L’ipotesi in oggetto afferisce al contratto di mutuo (art. 1813 c.c.) irrogato ad un tasso di interesse usurario, la quale ipotesi viene ad integrare, dal punto di vista penalistico, la fattispecie del reato di usura.   (8) Si ricordi che l’azione generale di rescissione per lesione è nata proprio  per  provvedere ai contratti usurari (v. Relazione al codice civile, n. 685) ma in realtà ha fin dall’inizio creato problemi di coordinamento con l’art. 1815, 2° comma c.c. e con il reato di usura. Amplius, per una analisi delle correlazioni e delle interferenze tra profili civilistici e profili penalistici in tema di contratti aventi rilevanza penale, v. A. Liberati, Reati contratto e in contratto, Ed. Melissa, 1998.  (9) Sono parole di G. Oppo, Lo squilibrio contrattuale tra diritto civile e diritto penale, Introduzione al Convegno “Mercato del credito e usura”, promosso dall’ Università di Foggia, Facoltà di Giurisprudenza, (Foggia, 8-9 ottobre 1999), in Rivista di Diritto Civile, n° 5, Settembre-ottobre 1999, p. 533 ss..   (10) Così dispone, al 1° comma, il testo novellato dell’art. 644 c.p. : “Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643 si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sè o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito...”.    (11) “E’ stabilito un limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari e il farsi dare o promettere  tali interessi è dunque reato...senza che sia più richiesto...nè l’approfittamento nè lo stato di bisogno del danneggiato (lo stato di bisogno è ora previsto come aggravante). Il limite è quello dell’ultra dimidium (che sembra riecheggiare quello fissato dall’art. 1448 c.c.) rispetto ad un tasso c.d. soglia, fissato trimestralmente in via amministrativa, con il quale va comparato il tasso concretamente pattuito, tenuto conto della eventuale capitalizzazione (trimestrale o semestrale), a prescindere dalla validità o meno della pattuizione relativa”. Cfr  G. Oppo, op. cit., p. 534.    (12) Così il Tribunale di Velletri, Sentenza 3 dicembre 1997 - G.E. Branda, in Il Corriere Giuridico, n° 2, 1998, p. 193.   (13) Si noti quanto disposto dal 2° comma dell’art. 644 c.p. : “La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”.  Pertanto, a certe condizioni (che poi corrispondono a quelle previste dall’articolo 1448 c.c. per la ipotesi di rescissione per lesione), la legge considera penalmente illecita anche la sproporzione infra dimidium.    (14) Cfr G. Gioia, Usura : Nuovi rintocchi, in Il corriere Giuridico, n° 7, 1998, p. 815.   (15) Recita testualmente l’art. 1815, 2°, c.c., così come sostituito dall’art. 4 della l. 108/96 : “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. In proposito, v. G. Oppo, op. cit., p. 535.  (16) Sul punto afferma G. Gioia : “L’ampia dizione degli artt. 1339 e 1419 comma 2° c.c. consente sia la sostituzione automatica di clausole con altre volute dall’ordinamento, sia la sola eliminazione di clausole nulle senza alcuna sostituzione, secondo un indirizzo che tiene conto del maggior spessore della eteroregolamentazione, rispetto alla risultante che vede contrapposte le due forze dell’autonomia contrattuale e della norma imperativa. Questa interpretazione, più aderente alla ratio che alla lettera del combinato disposto, trova un riscontro nell’ordinamento inglese in cui la norma imperativa può colpire alcune parti del contratto, che resta tuttavia valido secondo la severability theory”. Cfr G. Gioia, Interessi usurari : rapporti in corso e ius superveniens, in Il Corriere Giuridico, n° 2, 1998, p. 192 ss..  Anche la giurisprudenza di legittimità italiana si muove in questa direzione : la Corte di Cassazione, con Sentenza 25 febbraio 1992, n° 2337 (in Arch. Loc., 1992, p.790 ; in Vita not., 1992, p. 1175, in Riv. giur. Edilizia, 1993, I, p. 814), in riguardo alle norme imperative sui parcheggi, ha ritenuto valido il contratto di locazione con il quale si escluda la concessione del diritto di godimento sull’area destinata a parcheggio, mentre ha considerato integralmente nulla la relativa clausola.  (17) Cfr  A. Liberati, Reati contratto e in contratto, op. cit., p. 98-99.  (18) Cfr  G. Gioia, Usura : Nuovi rintocchi, in Il Corriere Giuridico, n° 7, 1998, p. 813. La ratio di tale disposizione coincide con quella che aveva ispirato il legislatore del 1942. A tal proposito, cfr Relazione al c.c., n° 735 : “In tal modo si è colpito il mutuante, impedendogli di godere del vantaggio usurario che si era fatto promettere dal mutuatario, il quale se si fosse dichiarato nullo il contratto, sarebbe rimasto obbligato all’immediata restituzione del capitale ricevuto”.  La medesima tecnica legislativa è stata di recente ripresa dalla l. 18 giugno 1998, n° 192, sulla subfornitura, nella quale sono previste numerose norme che comminano la nullità della clausola viziata ex art. 1419 c.c., ma lasciano per il resto valido il contratto.  (19) In argomento, v. F. Santoro-Passarelli, op. cit., p. 245 ss. ; F. Gazzoni, op. cit., p. 922 ss. ; C. M. Bianca, Diritto Civile, 3° vol., Giuffrè, Milano, p. 576 ss..   (20) Così il Tribunale di Velletri, Sentenza 3 dicembre 1997 - G.E. Branda, in Il Corriere Giuridico, n° 2, 1998, p. 192.   (21) Sono parole di G. Gioia, Difesa dell’usura ?, in Il Corriere Giuridico, n° 5, 1998, p. 504 ss..   (22) Cfr  A. Liberati, op. cit., p. 82.   (23) V. G. Oppo, op. cit., p. 535.  (24) Amplius supra ; v. note 12-13-14.  (25) Così G. Oppo, op. cit., p. 538.   (26) In argomento, v. F. Mantovani, op. cit., p. 553 e A. Liberati, op.cit., p. 28 ss..   (27) Sul punto, v.  A. Liberati secondo il quale “in presenza di un contratto rescindibile ci si può infatti domandare se debbano prevalere le cause di invalidità (automaticamente presenti) o la disciplina della rescissione. Tralasciando posizioni aprioristiche, che vorrebbero una prevalenza della nullità in base ad una supposta prevalenza dell’aspetto pubblico-penalistico del problema o, viceversa, della rescissione per una sorta di principio di specialità tra norme civili legate al diritto civile e norme civili condizionate dalla valenza penale del fatto, si può agevolmente sostenere che la risposta deve essere diversificata a seconda dei casi. .... Non mancano,...in alcuni casi, le indicazioni del legislatore, come ad esempio nel contratto di mutuo usurario, dove questi interviene espressamente con la previsione di una nullità parziale (della clausola relativa agli interessi), che sembra poter prevalere anche in presenza dei presupposti richiesti per la rescissione”. Cfr A. Liberati, op. cit., p. 101-102.   (28) V. G. Oppo, op. cit., p. 544.

 

 

BIBLIOGRAFIA

 

(*) F. Gazzoni :”Manuale di Diritto Privato”, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1998.    (*) C. M. Bianca :”Diritto Civile, 3°, Il Contratto, Milano, Giuffrè editore, 1997.     (*) F. Santoro-Passarelli :“Dottrine Generali del Diritto Civile”, Jovene, Napoli, 1989.   (*) F. Mantovani :“Diritto Penale”, Cedam, 1996.   (*) A. Liberati :”Reati contratto e in contratto”, ed. Melissa, Roma, 1998.    (*) G. Oppo :”Lo squilibrio contrattuale tra diritto civile e diritto penale”, Introduzione al Convegno “Mercato del credito e usura”, promosso dall’Università di Foggia, Facoltà di Giurisprudenza (Foggia, 8-9 Ottobre 1999), in Rivista di Diritto Civile, n° 5, Settembre-Ottobre 1999, p. 533 ss..                        (*) V. Carbone :”Interessi usurari dopo la l. n° 108/96”, nota a Sent. Tribunale di Milano 13 novembre 1997, in Il Corriere Giuridico, n° 4, 1998, 435 ss..               (*) G. Gioia :”Difesa dell’usura ?”, in Il Corriere Giuridico, n° 5, 1998, 499 ss..   (*) G. Gioia :”Usura : nuovi ritocchi”, nota a Sent. Tribunale di Firenze 10 giugno 1998, Sent. Tribunale di Roma 4 giugno 1998,  Sent. Tribunale di Lodi 30 marzo 1998, in Il Corriere Giuridico, n° 7, 1998, 805 ss..   (*) G. Gioia : “Interessi usurari : rapporti in corso e ius superveniens”, nota e Sent. Tribunale di Velletri 3 dicembre 1997, in Il Corriere Giuridico, n° 2, 1998, 192 ss..   (*) P. Pisa :”Duplice svolta giurisprudenziale a proposito di usura e art. 586 c.p., commento a Cass. Pen., Sez. I, 22 ottobre 1998, in Diritto Penale e Processo, n°1, 1999, 86 ss..           (*) P. Pisa :”Un anomalo provvedimento in tema di usura”, commento a Proc. della Rep. Presso il tribunale di Torino, 27 novembre 1998, in Diritto Penale e Processo, n° 6, 1999, 746 ss..    (*) A. Montagna :”Delitto di usura e confisca : ribadita la tutela dei diritti di garanzia costituiti a favore dei terzi sulle cose oggetto della confisca”, commento a Cass. Pen., Sez. U., 8 giugno 1999, in Il Corriere Giuridico, n° 8, 1999, 961 ss..    (*) Cass. Pen., Sez. II, 14 gennaio-14 aprile 1998 n° 4386.      (*) Legge 7 Marzo 1996, n° 108, su G.U. n° 58 del 9 Marzo 1996 - Serie Generale.   (*) D.M. 23 dicembre 1997 :”La quarta rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini dell’applicazione della legge sull’usura”.   D.M. 23 marzo 1998 :”La quinta rilevazione...”.  D.M. 24 giugno 1998 :”La sesta rilevazione...”.   D.M. 21 dicembre 1998 :”L’ottava rilevazione...”.  D.M. 26 marzo 1999 :”La nona rilevazione...”.   D.M. 19 giugno 1999 :”La decima rilevazione...”.