inserito in Diritto&Diritti nel dicembre 2002

Il patto civile di solidarietà e la situazione italiana

di Chiara Minasso

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NOZIONE DI Pacs, PREVISIONE DI UNA VITA COMUNE E DELL'AIUTO MATERIALE, SOLIDARIETA' PASSIVA, REGIME DEI BENI

Dopo numerose proposte legislative ed un intenso dibattito a livello sociale e politico, il 13 ottobre 1999 è stata approvata in Francia la legge n. 944/1999 relativa al Pacte civil de solidarietè ( Pacs ), il cui testo è stato immediatamente sottoposto al Conseil Constitutionel per un controllo di conformità costituzionale.

Quest'ultimo, in data 9 novembre 1999, si è pronunciato in senso positivo, attraverso una decisione che rappresenta uno strumento indispensabile per interpretare il testo legislativo, ed ha consentito in questo modo la promulgazione della legge e l'emanazione dei decreti attuativi. ( [1] )

Il Pacte civil de solidarietè, secondo quanto disposto dall'art. 515-1 del Code civil introdotto dalla legge n. 944/1999, è un contratto concluso da due persone maggiorenni, omosessuali o eterosessuali, al fine di organizzare la loro vita in comune. ( [2] )

Il Pacs, quindi, deve essere qualificato come contratto bilaterale, a titolo oneroso, a prestazioni corrispettive, commutativo e ad esecuzione continuata.

In dottrina si è da più parti sostenuto che la legge istitutiva del Pacs presenta delle ambiguità in quanto il pacte, dietro l'apparenza di una veste contrattuale, celerebbe problematiche di tipo familiare che lo farebbero apparire come una soluzione alternativa al matrimonio. ( [3] )

Tuttavia, il Conseil Constitutionel è stato chiaro in proposito, sottolineando la natura esclusivamente contrattuale del Pacs ( " le pacte civil de solidarietè est un contrat ètranger au mariage " ) e precisando che la sua conclusione non modifica lo stato civile delle parti ( " la conclusion d'un pacte civil de solidarietè ne donne lieu à l'ètablissement d'aucun acte d'ètat civil, l'ètat civil des personnes qui le concluent ne subissant aucune modification " ).

Carattere peculiare del pacte è la necessità di una vita in comune e il sostegno materiale ( " aide mutuelle et materielle " ) che i partenaires sono tenuti a prestarsi reciprocamente.

In merito a queste disposizioni, il Conseil Constitutionel, in primo luogo, ha evidenziato il loro carattere inderogabile e, inoltre, ha respinto le eccezioni di incostituzionalità relative alla mancata definizione da parte del legislatore dei concetti di " vita in comune " e di " sostegno reciproco e materiale ".

Per quanto riguarda la prima nozione, il Conseil Constitutionel ha ritenuto che il legislatore ne abbia individuato, negli articoli successivi della legge, gli aspetti salienti: la " vita in comune " non consisterebbe soltanto nella " comunione di interessi " ( " communautè d'intèrèts " ) e nell' " esigenza di coabitazione ", ma soprattutto nella " residenza in comune " e nella " vita di coppia " ( " vie de couple " ).

Per quanto concerne, invece, il concetto di " sostegno reciproco e materiale ", il Conseil Constitutionel ha precisato che si tratta di un dovere ( con conseguente nullità di ogni clausola contraria ) ed ha sottolineato che, in mancanza di disposizioni contenute nel pacte, è compito del giudice, in caso di disaccordo, determinare le modalità di attuazione di tale dovere, in relazione alle capacità proprie di ogni partenaire.

In proposito è opportuno evidenziare che l'aiuto materiale di cui si tratta ha carattere esclusivamente patrimoniale: i partenaires, infatti, non hanno alcun obbligo di fedeltà, di soccorso o di assistenza, ma soltanto quello della contribuzione reciproca.

L'articolo 515-4, secondo comma del Code civil stabilisce che i partenaires sono solidalmente responsabili nei confronti dei terzi per le obbligazioni assunte da ciascuno dei due per i loro bisogni quotidiani e per le spese riguardanti l'abitazione comune.

Questa previsione di solidarietà passiva ha il fine di garantire una tutela per i terzi che, per soddisfare i loro crediti, hanno a disposizione il patrimonio di ciascuno dei due soggetti o il patrimonio indiviso della coppia.

Tuttavia, la tutela dei terzi appare debole in quanto, per ragioni di protezione della riservatezza, il decreto attuativo n. 1090/99 stabilisce che il terzo-creditore possa accedere alle informazioni relative al debitore soltanto nel caso in cui sia titolare di un credito sorto per soddisfare un bisogno quotidiano o per spese relative all'immobile.

Inoltre, gli sono fornite soltanto informazioni limitate: può, infatti, venire a conoscenza della stipulazione di un Pacs da parte del suo debitore, ma non può ottenere informazioni relative al contenuto della convenzione ( tenuto conto che la cancelleria non ne conserva copia ), né relative all'identità dell'altro partenaire.

L'articolo 515-5 del Code civil prevede che i partenaires indichino nel pacte se intendono sottoporre al regime della comunione i beni mobili che arredano l'abitazione della coppia, acquistati dopo la conclusione dell'accordo; in assenza di indicazione contraria delle parti, la legge pone una presunzione di comunione.

Tuttavia, come ha precisato il Conseil Constitutionel, si tratta di una presunzione semplice, che può essere superata dalle parti producendo il patto da loro concluso con il quale optano per un diverso regime.

Per quanto riguarda i beni di cui i partenaires divengono proprietari dopo la conclusione del pacte, il secondo comma del medesimo articolo prevede che anch'essi appartengano ai due soggetti in quote uguali, salvo che l'atto di acquisto non disponga altrimenti.

 

2 ) SOGGETTI LEGITTIMATI A CONCLUDERE UN Pacs, DISPOSIZIONI IN                TEMA DI REGISTRAZIONE DEL Pacs, CAUSE DI SCIOGLIMENTO

 

Secondo quanto disposto dall'articolo 515-2 del Code civil , non possono concludere un patto civile di solidarietà a pena di nullità ( assoluta, come ha precisato il Conseil Constitutionel ): discendenti e ascendenti in linea retta, affini in linea retta, collaterali sino al terzo grado incluso, persone già unite a qualcun altro in un Pacs o in matrimonio.

Il divieto vale altresì, secondo quanto previsto dall'art. 506-1 del Code civil, per le persone maggiorenni sottoposte a tutela; nel caso in cui queste concludano un pacte, il tutore autorizzato o, in mancanza, il giudice tutelare possono porvi termine secondo le modalità che saranno analizzate in seguito.

Tutti coloro che non rientrano nelle categorie elencate, siano essi omosessuali o eterosessuali, possono concludere un patto civile di solidarietà compiendo una dichiarazione congiunta ( art. 515-3 Code civil ) al cancelliere del Tribunal d'instance nella cui giurisdizione stabiliscono la loro residenza comune.

E' opportuno, innanzi tutto, precisare che il Pacs non si conclude davanti al cancelliere del tribunale, ma questi lo iscrive semplicemente in un registro, dopo aver controllato l'insieme dei documenti che le parti sono tenute a produrre.

I partenaires, infatti, devono consegnare al cancelliere il testo del pacte in duplice copia e allegare gli atti dello stato civile che dimostrano l'inesistenza degli impedimenti previsti dall'art. 515-2 che ostano alla possibilità di stipulare un Pacs.

In seguito, il cancelliere, dopo aver vistato e datato gli originali, li restituisce ai partenaires.

Il testo della convenzione è iscritto in un registro tenuto presso la cancelleria del tribunale del luogo di residenza della coppia; nel caso in cui il luogo di residenza sia diverso dal luogo di nascita di uno dei due soggetti è prevista una seconda iscrizione, nel registro della cancelleria del tribunale del luogo di nascita degli interessati e, infine, in caso di nascita all'estero, del tribunale di Parigi.

L'ultimo comma dell'art. 515-3 del Code civil prevede che, all'estero, l'espletamento delle citate formalità venga fatto, nell'ipotesi in cui uno dei due partenaires sia di nazionalità francese, presso gli agenti diplomatici e consolari francesi. ( [4] )

Il Conseil Constitutionel ha respinto l'eccezione di incostituzionalità secondo cui l'iscrizione del pacte nel registro della cancelleria e, quindi, la possibilità offerta ai terzi di venirne a conoscenza violerebbe il principio del rispetto della vita privata.

Il Conseil Constitutionel ha infatti sottolineato che la registrazione del pacte persegue un duplice obiettivo: da un lato assicura il rispetto delle disposizioni in materia di ordine pubblico ( tra cui assume rilevanza il divieto di incesto ) e, dall'altro, conferisce data certa all'accordo, rendendolo opponibile ai terzi.

Il decreto attuativo n. 1090/99 ha previsto che i registri contenenti l'iscrizione, la modificazione e la dissoluzione dei patti civili di solidarietà siano informatizzati

( e quindi regolati dagli art. 34 ss. della legge del 6.1.1978 ), al fine di gestire in modo ordinato i dati ed elaborare statistiche relative al numero di Pacs conclusi e sciolti.

Il decreto elenca inoltre la tipologia di informazioni contenute nei registri: nome, cognome, dati anagrafici dei partenaires; data e luogo della registrazione del Pacs; numero di registrazione; causa e data delle modificazioni o dello scioglimento del Pacs.

L'art. 515-7 del Code civil, infatti, prevede che i partenaires possono porre termine al patto di comune accordo, presentando una dichiarazione scritta al cancelliere del Tribunal d'instance del luogo di residenza di almeno uno dei due.

Il cancelliere annota questa dichiarazione sul registro e da questo momento il patto civile di solidarietà cessa di produrre effetti.

Il secondo comma dell'art. 515-7 prevede, inoltre, che il Pacs possa essere sciolto a seguito del recesso unilaterale di uno dei due soggetti, che deve notificare la sua decisione all'altro  partenaire e alla cancelleria del tribunale che ha ricevuto la dichiarazione costitutiva del Pacs.

Decorsi tre mesi da questi adempimenti, il pacte cessa di produrre effetti.

Le conseguenze patrimoniali dello scioglimento, in base al principio dell'autonomia contrattuale che pervade tutta la disciplina del Pacs, sono regolate dalle parti ma, in mancanza di accordo, toccherà al giudice occuparsene, stabilendo, eventualmente, una riparazione per il danno subito. ( [5] )

Il Conseil Constitutionel ha respinto l'eccezione di incostituzionalità secondo cui la facoltà di recesso unilaterale costituirebbe violazione dei principi generali in materia contrattuale, in quanto ha ritenuto che l'art. 4 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1787 permette il recesso unilaterale da un contratto di diritto privato a tempo indeterminato, sempre che siano garantiti la notifica alla controparte ed il risarcimento del pregiudizio da questa subito in caso di scioglimento colposo.

 

 

 

3 ) LA SITUAZIONE ITALIANA

 

A differenza dell'ordinamento francese, quello italiano non prevede la possibilità di stipulare patti civili di solidarietà tra cittadini dello stesso sesso. ( [6] )

L'Ufficio legislativo del Dipartimento delle Pari Opportunità aveva predisposto uno schema di disegno di legge relativo alla disciplina degli accordi di convivenza tra soggetti omosessuali o eterosessuali che, tuttavia, non è andato in porto. ( [7] )

Rimane quindi il problema, sempre più avvertito dall'opinione pubblica, di che cosa possano fare due omosessuali nel caso in cui vogliano regolare i loro rapporti durante la convivenza o dopo la sua cessazione.

E' opportuno tenere presente che l'Italia ha ratificato la Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. ( [8] )

L'articolo 3 della Convenzione prevede che : " Il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti. La scelta deve essere espressa o risultare in modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze. […] ".

Pertanto, si dovrebbe ritenere che anche in Italia possa essere stipulato un Pacs, in quanto si tratta di un contratto di diritto privato che le parti decidono di regolare con la legge francese, come consentito dalla Convenzione di Roma. ( [9] )

Tuttavia, è necessario fare una precisazione.

In Italia il patto civile di solidarietà non potrà essere opposto ai terzi in quanto, per raggiungere questo scopo, sarebbe necessaria, secondo quanto previsto dalla legge francese n. 944/99, la registrazione dell'accordo ad opera del cancelliere del tribunale ordinario.

L'espletamento di questa formalità non è però previsto dall'ordinamento italiano ( i cancellieri, infatti, non possiedono registri appositi per i Pacs ), né potrebbe essere sostituito da una registrazione ad opera dei notai, i quali potrebbero soltanto autenticare la scrittura privata con cui fosse redatto il testo dell'accordo.

Quindi, in Italia potrebbe essere concluso un "surrogato" del Pacs avente un contenuto patrimoniale disciplinato dalla legge francese, ma privo dell'opponibilità ai terzi.Cosa che rappresenterebbe una soluzione, anche se parziale, ai problemi di una coppia omosessuale che intenda regolare, attraverso l'autonomia contrattuale, gli aspetti della propria vita in comune.

Da ultimo, è necessario considerare che l'articolo 3, terzo comma della Convenzione di Roma prevede che " La scelta di una legge straniera ad opera delle parti…non può recare pregiudizio alle norme alle quali la legge di tale paese non consente di derogare per contratto " ( cosiddette "norme imperative" ).

Tuttavia, non sembra che vi siano, né tra i principi costituzionali né tra le leggi ordinarie, norme imperative che impediscano la stipulazione, all'interno dell'ordinamento italiano, di un contratto volto ad organizzare la vita in comune della coppia omosessuale.

Né potrebbe ostare alla stipulazione in Italia di un Pacs il fatto che l'articolo 29 della Costituzione pone come base della famiglia il matrimonio "classico" tra persone eterosessuali, tenuto conto che, come spiegato in precedenza, il patto di solidarietà rientra nella materia contrattuale e non in quella matrimoniale.

In conclusione, si deve ritenere che, attraverso la Convenzione di Roma con cui è possibile richiamare la legge francese, anche in Italia sia possibile stipulare un contratto avvicinabile al Pacs, anche se non opponibile ai terzi, al fine di regolare la convivenza di una coppia omosessuale, tenuto conto che nel nostro ordinamento non esiste ( e, a nostro avviso, difficilmente esisterà in un futuro prossimo ) una legislazione in materia.

 

 

 

 

4 ) I RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI: LE CONVENZIONI MATRIMONIALI E LA LEGGE FRANCESE SUL Pacs

 

Da ultimo, è opportuno domandarsi se una coppia eterosessuale possa, al fine di regolare i propri rapporti patrimoniali, stipulare una convenzione matrimoniale disciplinata dalla normativa francese sul Pacs.

Il codice civile, agli art. 159 ss., prevede che i coniugi possano escludere il regime legale della comunione dei beni, stipulando una convenzione matrimoniale ( sia prima che dopo il matrimonio ) con la quale possono adottare il regime di separazione dei beni o un regime atipico.

Nell'ambito dei rapporti patrimoniali tra coniugi, quindi, il nostro ordinamento riconosce ampio spazio all'autonomia privata, garantendo ai coniugi la facoltà di scelta del regime patrimoniale della famiglia e la possibilità di mutare questo regime in ogni momento ( art. 162 ).

Tuttavia, il codice pone alcune limitazioni all'autonomia della coppia per quanto riguarda il contenuto delle convenzioni matrimoniali.

In primo luogo, l'articolo 160 dispone che i coniugi non possono derogare né ai diritti, né ai doveri ( di carattere patrimoniale, ad avviso della dottrina prevalente ) previsti dalla legge per effetto del matrimonio.

In secondo luogo, l'articolo 161 prevede che gli sposi enuncino in modo concreto le leggi e gli usi che regolano il contenuto delle convenzioni che intendono stipulare, al fine di evitare incertezza sulla regole applicabili ai loro rapporti patrimoniali. ( [10]  )

Quest'ultimo articolo, che consente a norme appartenenti ad ordinamenti stranieri di entrare nel nostro ordinamento, aveva suscitato in passato numerose perplessità che tuttavia, attualmente, devono ritenersi superate a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 218 del 1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

Infatti, l'articolo 30, primo comma della legge prevede che: " I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede. "

La facoltà di scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi, introdotta dalla legge di riforma, rappresenta un'importante novità rispetto alla disciplina dettata in precedenza dall'art. 19 disp. prel. cod. civ.; tuttavia bisogna evidenziare che essa dipende da due fattori.

Innanzi tutto, è necessario che le parti scelgano la legge di uno Stato con il quale uno dei coniugi abbia un legame significativo ( di cui cioè sia cittadino o abbia la residenza ); inoltre, l'articolo 30 richiede che l'accordo sia fatto con atto scritto.

Quindi, se uno dei coniugi è cittadino francese o è residente in Francia, la coppia potrà stipulare una convenzione matrimoniale scritta disciplinata dalla legge francese istitutiva del Patto civile di solidarietà.

Il terzo comma dell'art. 30 tutela, inoltre, la buona fede dei terzi, in quanto prevede che il regime dei rapporti patrimoniali tra coniugi regolato da una legge straniera

( cioè quella applicabile ai rapporti personali della coppia o quella scelta dai coniugi ) sia opponibile ai terzi soltanto nel caso in cui questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per colpa.

Quindi, per rispondere al quesito iniziale, si deve ritenere che la normativa francese sul Pacs possa essere applicata anche in Italia, al fine di regolare il contenuto delle convenzioni matrimoniali, sempre che almeno uno degli sposi sia cittadino francese o abbia la residenza in Francia.

Questa convenzione matrimoniale potrà essere opposta ai terzi nell'ipotesi in cui essi conoscano o ignorino per colpa l'applicabilità della legge francese sul Pacs o la disciplina concreta prevista da questa normativa.

In conclusione, da quanto detto sopra deriva che la legge n. 944/99 istitutiva del Patto civile di solidarietà può essere applicata, con le limitazioni indicate, sia agli accordi di convivenza tra omosessuali, secondo quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione di Roma, sia alle convenzioni matrimoniali stipulate dalle coppie eterosessuali, in base a quanto disposto dall'art. 30 della legge n. 218/1995, e ciò garantisce senza dubbio un'ampia autonomia alle coppie, omosessuali o eterosessuali, che intendano regolare gli aspetti della propria vita in comune.

 

Note:

( [1] ) La legge n. 99-944 è pubblicata nel Journal Officiel n. 265 del 16 novembre 1999; la decisione del Conseil Constitutionel n. 99-419 nel J.O. del 9 novembre 1999; i decreti d'attuazione n. 99-1089 e 99-1090 nel J.O. del 24 dicembre 1999.

( [2] ) L'art. 515-1 del Code civil recita testualmente: " un contrat conclu par deux personnes physiques majeurs, de sexe diffèrent ou de meme sexe, pour organiser leur vie commune ".

( [3] ) Si veda, ad esempio, A.Ambanelli, " La disciplina del pacte civil de solidarietè e del concubinage ", in La nuova giurisprudenza civile commentata, n. 1/2001, p. 75 ss.; E. Calò, " Sul progetto di disciplina degli accordi di convivenza", in Corriere Giuridico, n. 12/2000, p. 1674.

( [4] ) Quest'ultima ipotesi si è verificata, recentemente, all'ambasciata di Francia di Roma dove è stato concluso un Pacs tra due soggetti di cui uno di nazionalità francese.

( [5] ) Altre cause di scioglimento del Pacs, secondo quanto previsto dal terzo e quarto comma dell'art. 515-7, sono il

decesso o il matrimonio di uno dei due soggetti.

( [6] ) Per un'analisi del fenomeno delle convivenze omosessuali in Europa si veda C. Forder, " Riconoscimento e regime giuridico delle coppie omosessuali in Europa ", Rivista critica di diritto privato, n. 1/2000; G. Ferrando, " Gli accordi di convivenza: esperienze a confronto ", ivi, p. 163 ss.; F.Grillini, " Il Pacs in Francia e il confronto con la situazione italiana ", ivi, p. 183 ss.; Jessurum d'Oliveira, " Registered partnerships, Pacses and private international law. Some reflections, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2000, p. 301 ss.

( [7] ) Si veda, per un commento di questa proposta, E. Calò, " Sul progetto di disciplina degli accordi di convivenza ", in Corriere giuridico, n. 12/2000, p. 1672 ss.

( [8] ) G.U.C.E. 9 ottobre 1980, N L 266.

( [9] ) Di diversa opinione è, ad esempio, E. Calò, " La Corte di Giustizia accerchiata dalle convivenze ", in Rivista del notariato, n. 5/2002.

( [10] ) In merito alle convenzioni matrimoniali nell'ordinamento italiano si veda: M.Bianca, Diritto civile, famiglia e successioni, Giuffrè editore, Milano, 1985; G.Bonilini, G.Cattaneo, Il diritto di famiglia, II Il regime patrimoniale della famiglia; P.Pajardi, P.Ortolan, M.Agostinelli, R.Agostinelli, Il matrimonio nella giurisprudenza; B.de Filippis, Trattato breve di diritto di famiglia, CEDAM, Padova, 2002.