inserito in Diritto&Diritti nel dicembre 2000

I DIRITTI DELLA PERSONALITÀ E LE APORIE LOGICO DOGMATICHE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA. BREVISSIMI CENNI. (**) 

 di

Giuseppe Cassano (*)

1. Premessa. I diritti della personalità costituiscono oramai una costruzione stabile nel nostro ordinamento. La loro emersione è stata il frutto più che di interventi legislativi, di una analisi di dottrina e giurisprudenza più attente. A queste sicuramente è stato dato l'arduo compito di supplire alle manchevolezza del legislatore italiano troppo spesso in ritardo su tematiche basilari per la tutela dell'individuo. Sovente, però, ad avviso di chi scrive, si è dato vita a confusioni che certamente non giovano ad una migliore e più coerente ricostruzione dei diritti della personalità o, rectius, del diritto della personalità.

 

2. Aporie dottrinali. La prima aporia è rinvenibile nel manuale Istituzioni di diritto privato, Utet, 1997 di Guido ALPA.

Nella sezione dedicata alla “Persona fisica e diritti della personalità si legge di un famoso caso deciso dalla Cassazione concernente una trasmissione televisiva intitolata "Alla clemenza della Corte", nella quale i giornalisti documentavano lo scarso impegno dei difensori nei procedimenti in cui la parte era ammessa al gratuito patrocinio. Più in particolare un avvocato difensore si era rammaricato del fatto che nelle sequenze era stato ripreso, mentre indossava rapidamente la toga e la dismetteva subito dopo aver pronunciato la sua brevissima arringa: “mi rimetto alla clemenza della Corte”. La Corte, con sentenza del 5.4.1978, n. 1557, precisava in merito che “nell'ordinamento vigente la persona è tutelata contro l'esposizione allo sguardo e alla indiscrezione altrui, anche se non ne risulta compromessa la sua dignità, per cui la tutela alla riservatezza si distingue dalla tutela dell'onore”. Proseguiva, inoltre, con dovizia di particolari in merito alle differenze con gli altri diritti della personalità. La sentenza, così, risolveva il caso concreto come una lesione del diritto alla riservatezza e la conferma ci viene dalla collocazione da parte dell'ALPA nel paragrafo intitolato “Il diritto alla riservatezza.

Ad una più attenta lettura, non si vede come possa essere invocato da parte dell'avvocato difensore un suo diritto alla riservatezza visto il notevole interesse sociale del caso concreto in capo ai consociati, soprattutto considerando che si trattava di un gratuito patrocinio: la notizia riveste connotati di interesse tali da poter prevalere sul diritto alla riservatezza. La posizione così assunta dalla Corte è stata funzionale ad una qualsiasi tutela da accordare al soggetto che, con tale rappresentazione, veniva messo "sotto falsa luce". Il soggetto, attesa la rilevanza della notizia, non poteva vantare un diritto alla riservatezza ma pur sempre un diritto affinché la sua rappresentazione fosse veritiera (non limitata al suo unico atteggiamento, ripetutamente messo in risalto), un suo diritto alla identità personale, quindi.

La validità di tale impostazione è rinvenibile anche negli strumenti di tutela: quando il soggetto è leso nella sua identità personale ha il diritto e la necessità di intervenire per la "ricostruzione" della sua identità; diversamente il soggetto leso nel suo diritto alla riservatezza con suddetti strumenti, più che tutelarsi, perpetra la lesione in suo danno. Concludendo, suddetto caso deve essere sicuramente rivisitato anche perché in recenti studi viene considerato un leading case del diritto alla riservatezza.

La vicenda giurisprudenziale in esame come ancora ricostruita dalla dottrina, potrebbe essere considerata un caso di falsa luce sui diritti della personalità.

Altro dubbio è rinvenibile a pag. 313 del Manuale citato nella parte in cui si afferma “L'impiego di elaboratori elettronici rende ancor più delicata la questione (...), esponendo il singolo ad una lesione dell'intimità, cioè della sua identità personale e della segretezza delle sue opinioni, che non è semplice prevenire”. Non si vede come la lesione all'identità personale possa ledere il bene dell'intimità; sovente, anzi, vi è lesione della riservatezza senza che ci sia una falsa rappresentazione. Identità e riservatezza sono situazioni che pur confluenti nell'unico diritto della personalità, hanno connotazioni diverse, anche se indissolubilmente collegate.

Proseguendo l'analisi, perplessità si possono sollevare in merito ad un caso citato, in un altro manuale di successo, sul diritto all'identità personale. Si legge nel “Manuale di diritto privato di Francesco GAZZONI, E.s.i., 1996, 176 (...) “si è poi riconosciuto il diritto ad essere valutato per le proprie qualità personali e professionali ad un giornalista RAI il quale, per non appartenere ad alcuna area politica, era stato messo da parte ed assegnato a mansioni dequalificate. Il conseguente danno è stato risarcito con riguardo alla compromissione peggiorativa della cd.. capacità di concorrenza dell'individuo nei rapporti sociali ed economici”. Questo caso non rientra a pieno titolo nella ricostruzione del diritto all’identità personale, inteso come bene-valore costituito dalla proiezione sociale della personalità dell'individuo, cui si correla un interesse del soggetto ad essere rappresentato nella vita di relazione con la sua vera identità: il diritto all'identità, quindi, è legato ad un rapporto di conoscibilità e non di valutazione. L'autore avrebbe fatto bene a darne menzione, pur nella consapevolezza che questa impostazione ben possa appartenere ai futuri campi di applicazione di suddetto diritto (e che iure condito non è rinvenibile un diritto all'identità professionale). Proseguendo la lettura del Manuale, in merito alle teorie sui diritti della personalità si legge “La teoria monistica è stata elaborata avendo come punto di riferimento il diritto assoluto di proprietà, il quale, come detto, è unico pur essendo il contenuto costituito da una pluralità di facoltà. Questa teoria non sembra però suscettibile di proficua applicazione pratica in funzione dell'analisi del contesto sociale, indispensabile quando si intenda garantire una tutela davvero intensa della persona umana. Proprio per questo motivo la materia della tutela dei diritti della personalità è viceversa inquadrata assai spesso nell'ambito dei fatti illeciti. In un sistema come il nostro, in cui vige il principio della atipicità dell'illecito, è infatti evidente che proprio dalla clausola generale di responsabilità aquiliana deriva la più ampia tutela per le nuove manifestazioni della personalità dell'uomo. La teoria pluralistica, dunque, una volta collegata all'art. 2043, evita il pericolo che sia rallentato se non del tutto impedito l'ampliamento della sfera protettiva dell'individuo al fine di adeguarla alle modificazioni della società e di proteggerla dai ricorrenti attacchi che alla persona umana sono portati con sempre più sofisticati mezzi”. Ad una prima lettura del testo, soprattutto nella parte in cui si afferma una migliore tutela garantita all'individuo dalla teoria pluralistica, sembrerebbe che l'autorevole studioso abbia completamente invertito i termini di una polemica forse solo oggi in parte sopita.

Sul problema della unicità o pluralità dei diritti della personalità, è ben noto come la dottrina si sia schierata su posizioni antitetiche dando luogo, come si è detto, a due concezioni: una concezione pluralistica, secondo la quale i diritti della personalità sono ben differenziati e distinti, pur con caratteristiche comuni, ed una concezione monistica, secondo la quale “non esistono diritti della personalità; esiste Il diritto della personalità: un diritto unico, a contenuto indefinito e vario, che non si identifica con la somma delle molteplici sue esplicazioni singolarmente protette da norme particolari” (così, per tutti, GIAMPICCOLO, La tutela giuridica della personalità, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1958, 466).

Pur nella diversità delle opinioni, le premesse definitorie e le conseguenze applicative sono sempre sembrate essere pacifiche.

Si è affermato, infatti, che non sono ovviamente indifferenti le implicazioni dei due punti di vista in materia di tutela: in base alla prima teoria (la pluralistica), infatti, la tutela della personalità deriverebbe dalle esplicite previsioni normative, eventualmente con la possibilità di colmare le inevitabili lacune con criteri di interpretazione estensiva o facendo ricorso all'analogia iuris. In base alla seconda (la monistica), invece, si avrebbe una protezione più ampia, non limitata ad esplicite previsioni normative, che si configurerebbero solo come “momenti emergenti di una tutela più vasta e generalizzata” (così, per tutti, DOGLIOTTI, La tutela della personalità, nel Trattato Rescigno, 1, Utet, 1982, 55). In altre parole, “se da un lato ogni ingerenza dei terzi sarebbe ammessa salvo esplicito divieto, dall'altro, essa apparirebbe illegittima, salvo specifiche norme autorizzative” (DEGNI, Le persone fisiche e i diritti della personalità, Utet, 1939, 264). Alla concezione pluralista, così continuando, si è obiettato di non essere in grado di proteggere le svariate sfaccettature del fenomeno, di essere, al contrario, "arbitraria", di non tenere conto che i casi della vita sono incapaci di cristallizzarsi in specifiche formule e definizioni giuridiche. D'altro canto alla tesi dell'unico diritto viene rimproverato un eccessivo individualismo di stampo ottocentesco, che non offrirebbe alcuna graduazione di interessi (meritevoli di tutela in quanto, appunto, riconosciuti espressamente dalla legge). Si afferma, inoltre, che tale obiezione non tiene adeguatamente conto del fatto che oggi la persona umana, come mai prima, rischia di essere sottoposta a gravi aggressioni, imprevedibili in passato, contro le quali la risposta dell'ordinamento appare obiettivamente difficile, proprio per l'assenza di un'adeguata normativa di sostegno.

Questa l'impostazione tradizionale del problema.

Nel Manuale del GAZZONI, quindi, i vantaggi e i limiti della teoria monistica diventano di quella pluralistica e ... viceversa.

Clamorosa svista dell'autore?

La serietà ed il rigore scientifico del Manuale non consentono questa soluzione, attesa peraltro una autonoma validità, ad una seconda lettura, delle tesi da questi esposte.

Allora, un dubbio quasi inconfessabile. Se sono perfettamente interscambiabili, ed aventi pur sempre una loro validità scientifica, definizioni, vantaggi e limiti di teorie nate in termini perfettamente antitetici, quid iuris ancora della quasi secolare questione?

Proseguendo, il raffronto fra diritto alla riservatezza e identità personale operato da ZENO ZENCOVICH, voce «Identità personale», nel Dig. Disc. Priv., Sez. Civ., IX, Utet, 1993, 294, ci consente di esprimere una perplessità. Si legge testualmente (...) “In questa contrapposizione fra pubblico e privato si condensano le apparenti contraddizioni della personalità, che per un verso vuole rimanere nascosta, al riparo da ingerenze esterne, e dall'altro vuole manifestarsi all'esterno con il massimo di chiarezza possibile”. Tale impostazione non convince. Il dissidio della personalità serve più a creare una figura ad effetto che a sintetizzare i termini della questione. L'individuo non è vittima del lacerante dubbio se nascondersi od apparire (se non in casi infinitesimali) ma di fronte alla violazione della sua riservatezza chiede di apparire con la sua vera identità. La violazione del diritto alla identità personale può porsi solo successivamente alla violazione della riservatezza. Se non c'è violazione di quest'ultima nulla quaestio, un problema di tutela dell'identità del soggetto non si pone.

L'utilizzo della affermazione “apparenti contraddizioni” peraltro, esime l'acuto studioso dalle nostre perplessità.

Incontri seminariali, non recentissimi peraltro, danno lo spunto per ulteriori considerazioni. Si è affermato che “nell'interpretare l'art.2 Cost. come norma generale e aperta, e auspicarne come tale una valenza nei rapporti interprivati, si ravvisa un elemento contraddittorio e pericoloso in quanto bisogna avere la consapevolezza che nello stesso momento in cui si afferma l'efficacia interprivata di un diritto fondamentale correlativamente si afferma l'esistenza di corrispondenti obblighi e doveri” (RESCIGNO). L'art. 2 diverrebbe così fonte di nuovi diritti che si fanno assurgere a rango costituzionale e illimitatamente di nuovi doveri, cioè restrizioni che gravano sulla generica libertà individuale se non addirittura a danno di specifici diritti costituzionalmente disciplinati. E' ciò che avviene nel caso del diritto all'identità personale che “rischia di sottrarre spazi alla libertà di manifestazione del proprio pensiero di critica e di propaganda” (FOIS, Questioni sul fondamento costituzionale del diritto all'identità personale, in L'Informazione e i diritti della persona, Jovene, 1983, 155).

Le obiezioni mosse a queste teorie sono ben note, circa l'illogicità di considerare l'art. 2 della Costituzione quale mero compendio.

L'aporia che in questa sede si vuole far notare è un'altra: anche a voler propendere per la tesi dei due autori, peraltro il primo autorevole civilista, il secondo autorevole costituzionalista, non si vede come il diritto all'identità personale possa limitare o entrare in conflitto con altri diritti costituzionalmente garantiti. L'art. 21 della Costituzione potrà essere sì limitato dal diritto alla riservatezza non potendo garantire la libera manifestazione del pensiero circa quei fatti rientranti nella garanzia di quest'ultimo; non così per l'identità personale. Il riconoscimento del diritto all'identità personale non comporta l'ostentato pericolo di una eccessiva limitazione della tutela accordata dall'art. 21 della Costituzione, ma, al contrario, garantendo o contribuendo a garantire la veridicità dei fatti affermati e la loro rispondenza alla realtà obiettiva, tutela appieno anche quel diritto all'informazione che delle libertà espresse dall'art. 21 Cost. è finanche una importante manifestazione. Né vale l'obiezione che questa impostazione possa funzionalizzare l'operatività dell'art.21 per due ordini di motivi: a) se vengono in considerazione giudizi o opinioni certamente, non sarà l'identità personale a chiedere tutela; b) non penso che la nostra Costituzione accordi facoltà e tutela al soggetto che affermi il falso. Deve escludersi, così, che l'identità personale possa avere rilievo indipendentemente dal carattere falso della notizia diffusa. La notizia può assumere, infatti, diverse caratteristiche: può essere cioè contraria al buon costume o all'ordine pubblico, ovvero falsa o inesatta o riservata od offensiva, ma soltanto la notizia falsa é idonea a ledere l'identità del soggetto, mentre il carattere offensivo o riservato inciderà correlativamente sui beni dell'onore e della riservatezza. Si deve distinguere, infatti, la notizia dal commento; mentre, infatti, in ordine alla prima, é possibile operare una valutazione che, sia pure con estrema cautela, determini necessari interventi giudiziali al fine di ristabilire la verità storica con conseguente tutela dell'identità personale e finanche delle libertà garantite dall'art. 21, nessun intervento sicuramente può essere consentito con riferimento al secondo aspetto poiché, se questo si ammettesse, in via repressiva o preventiva, si finirebbe per operare un inammissibile sindacato della libera manifestazione del pensiero.

La tematica dell'identità personale intesa in senso oggettivo consente, infine, un'ultima considerazione. Si legge in FALZEA, Identità personale: motivi di perplessità, in La lesione del diritto all'identità personale, Giuffrè, 1985, lo stesso concetto di identità personale “non potendo coincidere con l'immagine che ognuno ha di sé dovrebbe necessariamente consistere nell'immagine che dell'individuo ha la società, ma non vi saranno mai due soggetti che vedono la persona allo stesso modo, sicché l'unità della persona nell'immagine che gli altri si formano non avrà mai i medesimi caratteri, e si dissolve nel nulla”. L'obiezione fatta, in verità, più che negare l'esistenza di suddetto diritto, sembrerebbe meglio qualificarla. Infatti il diritto all'identità personale quale "diritto ad essere se stessi" e ad essere tutelati contro attribuzioni estranee alla propria personalità, non può essere concepito in termini di corrispondenza del fatto narrato con idea che ciascuno ha del proprio io: se così fosse la critica non sarebbe mai possibile se non in forma di celebrazione, cioè di raffigurazione positiva del soggetto, mentre dovrebbe considerarsi illecita tutte le volte in cui il soggetto dovesse dissentire dall'immagine di esso offerta. Questo implicherebbe una visione distorta dell'identità personale che è solo quella oggettiva, espressa in un dato momento storico, così come è accolta dalla società, o meglio, dalla pluralità dei consociati, con questo peraltro di particolare: quando non sussiste una manifesta alterazione della realtà, pur in presenza di parziali distorsioni e' manipolazioni della stessa, non è sicuramente riscontrabile una violazione dell'identità personale.

 

3.  Le aporie giurisprudenziali rinvenibili in tema di diritti della personalità sono di gran lunga, qualitativamente e quantitativamente, superiori. Quelle della dottrina, che lasciano il beneficio del dubbio, hanno nella analisi di alcune delle soluzioni giurisprudenziali il sapore della facezia giuridica. Viene così in mente il recente caso (TRIB. ROMA 24.1.1996, in Dir. inf., 1996, 573) in cui si afferma “avesse davvero voluto tutelare la propria riservatezza, alla quale sembra tanto tenere nel presente procedimento, avrebbe dovuto trovare una diversa forma di tutela dei propri diritti e non rivolgersi alla autorità giudiziaria”. E ancora “nel caso di specie, non si tratta evidentemente di divulgazione di fatti gravi o riprovevoli, ma di una vicenda insolita e sotto certi aspetti stuzzicante (!!!) perché collegata alla sfera sessuale”.

Le poche affermazioni dell'organo giudicante sembrano aver mandato al macero intere biblioteche sul diritto alla riservatezza!

In questa sede non è dato soffermarsi oltre, essendo stati, questo come altri casi ben analizzati dalle varie note a sentenza.

Si farà menzione, invece, di un unica aporia che oramai è diventata un classico delle soluzioni giurisprudenziali.

La sentenza presa in esame è sicuramente una delle più chiare e recenti in tema di diritti della personalità (CASS.,7.2.1996, n.978, in Dir. inf. 1997, 115 con mia nota). La Corte, in uno dei passaggi della sentenza, avverte la necessità per la ricostruzione all'identità personale dell'individuazione di un principio di verità che costituisca ad un tempo un limite all'esercizio della libertà e di tutela della personalità del soggetto. Così, rievocando un proprio precedente (CASS., 18.11.1984, n. 5259, in Dir. inf., 1985, 155), passato alla storia come “il decalogo del giornalista”, risolve il conflitto nel riconoscimento della libera esplicabiltà del diritto di cronaca sul diritto all'identità personale, ove ricorra l'utilità sociale della notizia, la verità dei fatti divulgati e la forma civile dell'esposizione. E' ormai un dato acquisito nella cultura giuridica che il contrasto tra diritto all'identità e la libertà di manifestazione del pensiero si risolva nel contemperamento dei due in modo che la tutela dell'uno non sia esclusiva della tutela dell'altro; è opinione costante che il contemperamento e il bilanciamento tra i due valori si debba risolvere in favore del diritto di cronaca sempre che siano stati rispettati i criteri indicati da quella che può dirsi una consolidata giurisprudenza verità dei fatti narrati e obiettività del fatto stesso. L'altro criterio, quello dell'interesse pubblico della conoscenza, viene a contrapporsi, e a chiedere quindi un giusto contemperamento con il diritto alla riservatezza; ma di questo la Corte, in linea di principio, non sembra tenerne conto, tant'è vero che contrappone l'utilità sociale della notizia all'identità personale: non si vede come la presenza o meno di tale interesse possa influire sul diritto all'identità personale.

Il ragionare dell'organo giudicante si è sicuramente conformato al suo precedente per cui, anche in tema di diritti della personalità, si può affermare che “la fissità delle massime fa discendere la fissità delle scelte interpretativi, la loro ripetitività, la loro immutabilità” (ALPA, L'applicazione delle tecnologie informatiche nel campo del diritto, in Dir. inf., 1996, 515).

 

 

(*)Avvocato, è ricercatore a contratto di Diritto civile nell’Università Luiss di Roma e dottorando di ricerca in Diritto privato nell’Università di Pisa.

 

(**) Il presente scritto è in corso di pubblicazione per la Rivista Il diritto di famiglia e delle persone, 2000, fasc. 2/3.