“Il
voto negativo delle prove d’esame all’interno dei concorsi pubblici
deve essere motivato nel senso che accanto alle ragioni giuridiche devono
essere individuate le ragioni di fatto che costituiscono la base per il
giudizio negativo conseguente”
Nota a TAR Veneto I
Sez.137/2001 riportata in calce
***
di
Vincenzo Tedesco
Torniamo ancora sulla materia dei concorsi pubblici con questa
sentenza che appare di estremo interesse poiche’ contrasta con le
posizioni espresse in più occasioni dal Consiglio di Stato dove si
ritiene che la semplice indicazione del punteggio numerico soddisfa in
pieno l’obbligo di motivazione proprio in seguito all’entrata in
vigore della legge 241/90 (si veda ad es.Cons. DI Stato sez.IV 267/2001
etc).
Bisogna anche riconoscere che
l’orientamento testè ricordato del Consiglio di Stato è stato
sottoposto a molteplici critiche da parte della dottrina più autorevole
(ad es. P. Virga, Motivazione del voto negativo delle prove d’esame
secondo cui ogni candidato ha il sacrosanto diritto di conoscere non solo
gli errori ma il fondamento che ha portato la commissione a ritenere non
del tutto soddisfacente e quindi errata la prova svolta; in caso contrario
non si capirebbe il diritto di accesso agli elaborati nei casi di
impugnativa.
Tornando alla sentenza in commento tre
argomenti normativi soccorrono a spiegare l’assunto:
1) in primis
è proprio la previsione dell’art.3, comma 1 della legge 241/90 secondo
cui “ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti
..... lo svolgimento di pubblici concorsi ed il personale deve essere
motivato; non giova argomentare sulla natura non provvedimentale dei
giudizi valutativi, in quanto i provvedimenti finali dei proceimenti
concorsuali e di quelli idoneativi (graduatorie......) sono motivati con
il richiamo agli atti del proceddimento, sichhè escludere l’obbligo di
motivazione .............. equivarrebbe ad espungere la motivazione
dall’intero ambito dei procedimenti........ Nella fattispecie si tratta
della valutazioni per il conseguimento dell’abilitazione all’esrcizio
della professione di avvocato.
2) l’art.12
comma 1, del DPR 487/94 come modificato dall’art.10 del DPR 693/96,
secondo cui “le commissioni esaminatrici, alla prima riunione,
stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove
concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali al fine di assegnare i
punteggi attribuiti alle singole prove”; secondo il Tribunale questa
disposizione non fa altro che confermare l’obbligo di motivazione circa
i criteri che stanno alla base della valutazione evitando cos’ che
l’iter logico della valutazione salti un passaggio intermedio. Ad onor
del vero questo argomento non sembra a davviso di chi scrive
particolarmente persuasivo perché presuppone che a tutte le tipologie
conorsuali si appliche la disposizione citata. Ebbene se si guardano le
procedure di selezione per il reclutamento del personale regolate da
ultimo dal DPR 117/2000, si nota come si parla sempre di giudizi
individuali e collegiali, non si accenna minimamente all’obbligo
dell’indicazione numerica della votazione, anzi le norme sulla
valutazione numerica all’interno delle procedure di reclutamento dei
ricercatori universitari sono state espressamente abrogate.
3) L’art.9,
comma 3, del DPR 220/2001 che disciplina i concorsi del personale non
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, secondo cui “la
commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di
valutazione, da formulare nei verbali, delle prove concorsuali ai fini
della motivazione dei punteggi attribuiti alle singole prove”; tutto ciò
non farebbe altro che confermare le spiegazioni già date. In buona
sostanza “non si comprende perché l’obbligo di motivazione, vigente
per i provvedimenti interni per titoli, non dovrebbe valere anche per i
concorsi pubblici per esami” e nel caso concreto “per i procedimenti
idoneativi, che ad essi si assimilano”.
Nella fattispecie la commissione aveva espresso e motivato il
voto negativo sulla prova del ricorrente in questo mdo: “il candidato,
nonstante un’apparente sicurezza, in realtà rivela imprecisioni e
lacune diffuse in tutte le materie” quindi se da una parte la
commissione ha fornito le ragioni giuridiche di quella decisione, ha
mancato di indicare i presupposti che hanno portato sa quel giudizio cioè
domande e risposte del candidato che non hanno permesso un giudizio
positivo e quindi l’idoneità al concorso per l’abilitazione alla
professione di avvocato.
Vincenzo Tedesco
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TAR
VENETO, SEZ. I – Sentenza 21 gennaio 2002 n. 137
- Pres.ed Est.
Baccarini - *** (Avv. A. Pozzan) c. Ministero della Giustizia (Avv. Stato
Brunetti) - (accoglie).
(omissis)
per
l’annullamento
del provvedimento del 22.10.01 con il
quale la Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte di appello
di Venezia per l’anno 2000, in sede di prove orali, ha dichiarato non
idoneo il ricorrente, nonché gli atti connessi;
(omissis)
FATTO
E DIRITTO
Premesso:
che il dott. Giuseppe *** ha impugnato
il provvedimento del 22.10.01 con il quale la Commissione per gli esami di
avvocato presso la Corte di appello di Venezia per l’anno 2000, in sede
di prove orali, ha dichiarato non idoneo il ricorrente, nonché gli atti
connessi, deducendo tre motivi e chiedendone in via incidentale la
sospensione dell’efficacia;
che all’odierna camera di consiglio,
fissata per l’esame della domanda cautelare, i difensori sono stati
sentiti circa l’eventualità di una definizione nel merito del giudizio,
ai sensi degli artt. 21, comma 9 e 26 della l. n. 1034/71, come modificata
dagli artt. 3 e 9 della legge n. 205/00;
Considerato che:
alla definizione nel merito del
giudizio con decisione in forma semplificata non osta l’opposizione del
difensore dell’Amministrazione, che ha rappresentato esigenze pratiche,
estranee all’esercizio del diritto di difesa nella presente fase del
procedimento;
l’esame dei motivi di ricorso
evidenzia la manifesta fondatezza del secondo motivo, con cui il
ricorrente deduce il difetto di motivazione del voto negativo delle prove
orali;
è noto che questo Tar, come del resto
altri, con la sentenza 15 marzo 2001 n. 1439 della I sezione e con
numerose altre susseguenti, ha segnalato con articolata motivazione
l’obbligo delle commissioni per gli esami di idoneità alla professione
di avvocato di motivare il voto negativo delle prove di esame;
nel frattempo il Consiglio di Stato,
per contro, andava confermando la propria giurisprudenza contraria a tale
orientamento (sez. IV, 1 febbraio 2001 n. 367), riformando anche (sez. IV,
29 ottobre 2001 n. 5635), con richiamo ai propri precedenti, la predetta
sentenza n. 1439/01 di questo Tar;
il richiamo alla funzione
nomofilattica del Consiglio di Stato (sez. IV, ord. 27 novembre 2001 n.
6337) è di per sé invito alla disamina puntuale, sotto il profilo del
percorso motivazionale, del costrutto giurisprudenziale del Consiglio di
Stato medesimo, percorso nel quale la funzione nomofilattica si sostanzia;
le richiamate decisioni del Consiglio
di Stato hanno segnalato che, anche dopo l’entrata in vigore della l. 7
agosto 1990, n. 241, nei concorsi a pubblico impiego l’onere della
motivazione dei giudizi inerenti alle prove scritte e orali è
sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico,
configurandosi quest’ultimo come formula sintetica ma eloquente di
esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla commissione
esaminatrice che è priva di valenza schiettamente provvedimentale;
circa la prima parte della
proposizione, non par dubbio che il punteggio numerico costituisca
esternazione del risultato e non
già della motivazione (o giustificazione che dir si voglia) del giudizio valutativo: chi
consegue un voto negativo espresso con un punteggio non è messo in
condizioni, infatti, di conoscere i motivi del voto negativo: non è dato
comprendere, quindi, come l’attribuzione di un punteggio numerico possa
costituire adempimento dell’onere (o piuttosto dell’obbligo) della
motivazione;
circa la seconda parte della
proposizione, vero è che i giudizi aventi ad oggetto le prove di esame
non hanno natura provvedimentale, ma è anche vero che, come or si vedrà,
essi sono oggetto di una relatio
da parte dei provvedimenti finali;
invero, a favore dell’obbligo della
motivazione militano argomenti normativi plurimi:
a) la disposizione dell’art. 3,
comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo il quale “ogni
provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti…lo svolgimento
dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato”: non giova
argomentare dalla natura non provvedimentale dei giudizi valutativi, in
quanto i provvedimenti finali dei procedimenti concorsuali e di quelli
idoneativi (graduatorie, provvedimenti di idoneità o inidoneità) sono
motivati con il solo richiamo agli atti del procedimento, sicchè
escludere l’obbligo di motivazione dei giudizi valutativi equivarrebbe
ad espungere la motivazione dall’intero ambito di questi procedimenti,
in difformità dalla menzione esplicita dei procedimenti concorsuali che
il legislatore ha voluto per evitare incertezze applicative ed
interpretative;
b) l’art. 12, comma 1, del d.P.R. 9
maggio 1994, n. 487, come modificato dall’art. 10 del d.P.R. 30 ottobre
1996, n. 693, secondo il quale “le commissioni esaminatrici, alla prima
riunione, stabiliscono i criteri
e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei
relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole
prove”: l’obbligo di stabilire i criteri di valutazione delle prove
concorsuali, cioè di autolimitare il proprio potere di apprezzamento
delle prove concorsuali in base a criteri predeterminati, impone
conseguentemente di motivare circa il modo di applicazione dei criteri nel
caso concreto: diversamente opinando, tra criteri e giudizi valutativi
sarebbe saltato il passaggio intermedio dell’applicazione del criterio,
il che renderebbe inutile la fissazione dei criteri medesimi e l’effetto
di autolimitazione che ne deriva;
se ciò consegue alla natura degli
atti di autolimitazione, la modifica regolamentare del 1996, che ha
espunto lo specifico riferimento alla motivazione dei punteggi, non poteva
raggiungere lo scopo;
c) l’art. 9, comma 3, del d.P.R. 27
marzo 2001, n. 220, recante disciplina concorsuale del personale non
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, secondo cui “la
commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di
valutazione, da formulare nei verbali, delle prove concorsuali ai fini
della motivazione dei punteggi attribuiti alle singole prove”: e ciò
vale a conferma del trend normativo;
in senso critico nei confronti del
prevalente orientamento giurisprudenziale si è espressa autorevole
dottrina, secondo cui il candidato ha il diritto di conoscere in quali
errori o inesattezze sia incorso o comunque le ragioni per le quali lo
svolgimento non sia stato ritenuto esatto o sufficiente: diversamente
opinando, non si spiegherebbe la ragione per la quale la giurisprudenza ha
ammesso l’accesso alla visione degli elaborati in caso di impugnativa
delle operazioni di concorso;
del resto, la giurisprudenza del
Consiglio di Stato non ha mancato di segnalare l’obbligo e l’ambito
della motivazione in procedimenti selettivi interni per titoli, variamente
configurati, per la nomina a qualifiche sovraordinate: come quando, in
fattispecie di nomina di ministri plenipotenziari di seconda classe, ha
rilevato che la motivazione deve dar conto dei passaggi essenziali del
ragionamento dell’autorità che provvede (Cons, Stato, sez. IV, 6 aprile
1993, n. 394, punto 7 della motivazione), o come quando, in fattispecie di
scrutini per merito comparativo, ha ripetutamente affermato che è
illegittimo lo scrutinio quando l’amministrazione abbia seguito un
metodo che si sostanzia in una serie di passaggi astratti disancorati da
qualsiasi riferimento alle ragioni che concretamente dovrebbero
giustificare sia l’aggettivazione utilizzata che il punteggio che tale
aggettivazione ha determinato (sez. IV, 28 dicembre 1993, n. 1148; 16
maggio 1994, n. 408);
non si comprende perché l’obbligo
della motivazione, vigente per i procedimenti selettivi interni per
titoli, non dovrebbe valere anche per i concorsi pubblici per esami per
l’accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli e per i procedimenti
idoneativi, che ad essi si assimilano;
né si può ritenere che
insormontabili ragioni pratiche di speditezza ostino alla motivazione del
voto negativo delle prove di esame: indipendentemente dalla rilevanza
della questione e dal primato dei princìpi della trasparenza, non può
ritenersi che la sottolineatura dei brani censurati o l’indicazione
succinta dei momenti della prova contenenti errori o insufficienze sia,
nonostante l’elevato numero dei candidati, un comportamento inesigibile
dai componenti delle commissioni giudicatrici;
da quanto esposto consegue che, non
apparendo determinanti le ragioni esposte dal Consiglio di Stato, il voto
negativo sulle prove di esame deve essere motivato;
nella specie, la commissione ha
motivato il voto negativo sulla prova del ricorrente nella seguente
maniera: “il candidato, nonostante
un’apparente sicurezza, in realtà rivela imprecisioni e lacune diffuse
in tutte le materie”: così operando, però, la commissione non ha
adempiuto all’obbligo della motivazione, perché, se ha fornito le ragioni
giuridiche della decisione, non ha indicato i presupposti di fatto, cioè le risposte del candidato che
contenevano imprecisioni o rivelavano lacune e che costituivano l’unico
mezzo perché l’attendibilità del giudizio valutativo potesse essere
sottoposta a controllo;
l’accoglimento del predetto motivo,
che comporta l’annullamento del provvedimento impugnato e la ripetizione
delle prove di esame, assorbe gli altri motivi;
per ragioni di imparzialità
dell’azione amministrativa, la ripetizione della prova dovrà svolgersi
dinanzi ad una commissione formata da componenti diversi da quelli che
hanno partecipato alla prova impugnata;
sussistono giuste ragioni per
compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale
per il Veneto – sezione I, definitivamente pronunciando:
1) Accoglie il ricorso e, per
l’effetto, annulla il provvedimento del 22.10.01 con il quale la
Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte di appello di
Venezia per l’anno 2000, in sede di prove orali, ha dichiarato non
idoneo il ricorrente, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’autorità
amministrativa;
2) Compensa tra le parti le spese di
giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera
di consiglio del 16 gennaio 2002.
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