inserito in Diritto&Diritti nel febbraio 2002

“Il voto negativo delle prove d’esame all’interno dei concorsi pubblici deve essere motivato nel senso che accanto alle ragioni giuridiche devono essere individuate le ragioni di fatto che costituiscono la base per il giudizio negativo conseguente”

 Nota a TAR Veneto I Sez.137/2001 riportata in calce

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di Vincenzo Tedesco

            Torniamo ancora sulla materia dei concorsi pubblici con questa sentenza che appare di estremo interesse poiche’ contrasta con le posizioni espresse in più occasioni dal Consiglio di Stato dove si ritiene che la semplice indicazione del punteggio numerico soddisfa in pieno l’obbligo di motivazione proprio in seguito all’entrata in vigore della legge 241/90 (si veda ad es.Cons. DI Stato sez.IV 267/2001 etc).

 

Bisogna anche riconoscere che l’orientamento testè ricordato del Consiglio di Stato è stato sottoposto a molteplici critiche da parte della dottrina più autorevole (ad es. P. Virga, Motivazione del voto negativo delle prove d’esame secondo cui ogni candidato ha il sacrosanto diritto di conoscere non solo gli errori ma il fondamento che ha portato la commissione a ritenere non del tutto soddisfacente e quindi errata la prova svolta; in caso contrario non si capirebbe il diritto di accesso agli elaborati nei casi di impugnativa.

 

Tornando alla sentenza in commento tre argomenti normativi soccorrono a spiegare l’assunto:

 

1)     in primis è proprio la previsione dell’art.3, comma 1 della legge 241/90 secondo cui “ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti ..... lo svolgimento di pubblici concorsi ed il personale deve essere motivato; non giova argomentare sulla natura non provvedimentale dei giudizi valutativi, in quanto i provvedimenti finali dei proceimenti concorsuali e di quelli idoneativi (graduatorie......) sono motivati con il richiamo agli atti del proceddimento, sichhè escludere l’obbligo di motivazione .............. equivarrebbe ad espungere la motivazione dall’intero ambito dei procedimenti........ Nella fattispecie si tratta della valutazioni per il conseguimento dell’abilitazione all’esrcizio della professione di avvocato.

2)     l’art.12 comma 1, del DPR 487/94 come modificato dall’art.10 del DPR 693/96, secondo cui “le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”; secondo il Tribunale questa disposizione non fa altro che confermare l’obbligo di motivazione circa i criteri che stanno alla base della valutazione evitando cos’ che l’iter logico della valutazione salti un passaggio intermedio. Ad onor del vero questo argomento non sembra a davviso di chi scrive particolarmente persuasivo perché presuppone che a tutte le tipologie conorsuali si appliche la disposizione citata. Ebbene se si guardano le procedure di selezione per il reclutamento del personale regolate da ultimo dal DPR 117/2000, si nota come si parla sempre di giudizi individuali e collegiali, non si accenna minimamente all’obbligo dell’indicazione numerica della votazione, anzi le norme sulla valutazione numerica all’interno delle procedure di reclutamento dei ricercatori universitari sono state espressamente abrogate.

3)     L’art.9, comma 3, del DPR 220/2001 che disciplina i concorsi del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, secondo cui “la commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formulare nei verbali, delle prove concorsuali ai fini della motivazione dei punteggi attribuiti alle singole prove”; tutto ciò non farebbe altro che confermare le spiegazioni già date. In buona sostanza “non si comprende perché l’obbligo di motivazione, vigente per i provvedimenti interni per titoli, non dovrebbe valere anche per i concorsi pubblici per esami” e nel caso concreto “per i procedimenti idoneativi, che ad essi si assimilano”.

 

 Nella fattispecie la commissione aveva espresso e motivato il voto negativo sulla prova del ricorrente in questo mdo: “il candidato, nonstante un’apparente sicurezza, in realtà rivela imprecisioni e lacune diffuse in tutte le materie” quindi se da una parte la commissione ha fornito le ragioni giuridiche di quella decisione, ha mancato di indicare i presupposti che hanno portato sa quel giudizio cioè domande e risposte del candidato che non hanno permesso un giudizio positivo e quindi l’idoneità al concorso per l’abilitazione alla professione di avvocato.

 

Vincenzo Tedesco

 

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TAR VENETO, SEZ. I – Sentenza 21 gennaio 2002 n. 137 - Pres.ed Est. Baccarini - *** (Avv. A. Pozzan) c. Ministero della Giustizia (Avv. Stato Brunetti) - (accoglie).

 

(omissis)

per l’annullamento

del provvedimento del 22.10.01 con il quale la Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte di appello di Venezia per l’anno 2000, in sede di prove orali, ha dichiarato non idoneo il ricorrente, nonché gli atti connessi;

(omissis)

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che il dott. Giuseppe *** ha impugnato il provvedimento del 22.10.01 con il quale la Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte di appello di Venezia per l’anno 2000, in sede di prove orali, ha dichiarato non idoneo il ricorrente, nonché gli atti connessi, deducendo tre motivi e chiedendone in via incidentale la sospensione dell’efficacia;

che all’odierna camera di consiglio, fissata per l’esame della domanda cautelare, i difensori sono stati sentiti circa l’eventualità di una definizione nel merito del giudizio, ai sensi degli artt. 21, comma 9 e 26 della l. n. 1034/71, come modificata dagli artt. 3 e 9 della legge n. 205/00;

Considerato che:

alla definizione nel merito del giudizio con decisione in forma semplificata non osta l’opposizione del difensore dell’Amministrazione, che ha rappresentato esigenze pratiche, estranee all’esercizio del diritto di difesa nella presente fase del procedimento;

l’esame dei motivi di ricorso evidenzia la manifesta fondatezza del secondo motivo, con cui il ricorrente deduce il difetto di motivazione del voto negativo delle prove orali;

è noto che questo Tar, come del resto altri, con la sentenza 15 marzo 2001 n. 1439 della I sezione e con numerose altre susseguenti, ha segnalato con articolata motivazione l’obbligo delle commissioni per gli esami di idoneità alla professione di avvocato di motivare il voto negativo delle prove di esame;

nel frattempo il Consiglio di Stato, per contro, andava confermando la propria giurisprudenza contraria a tale orientamento (sez. IV, 1 febbraio 2001 n. 367), riformando anche (sez. IV, 29 ottobre 2001 n. 5635), con richiamo ai propri precedenti, la predetta sentenza n. 1439/01 di questo Tar;

il richiamo alla funzione nomofilattica del Consiglio di Stato (sez. IV, ord. 27 novembre 2001 n. 6337) è di per sé invito alla disamina puntuale, sotto il profilo del percorso motivazionale, del costrutto giurisprudenziale del Consiglio di Stato medesimo, percorso nel quale la funzione nomofilattica si sostanzia;

le richiamate decisioni del Consiglio di Stato hanno segnalato che, anche dopo l’entrata in vigore della l. 7 agosto 1990, n. 241, nei concorsi a pubblico impiego l’onere della motivazione dei giudizi inerenti alle prove scritte e orali è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest’ultimo come formula sintetica ma eloquente di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla commissione esaminatrice che è priva di valenza schiettamente provvedimentale;

circa la prima parte della proposizione, non par dubbio che il punteggio numerico costituisca esternazione del risultato e non già della motivazione (o giustificazione che dir si voglia) del giudizio valutativo: chi consegue un voto negativo espresso con un punteggio non è messo in condizioni, infatti, di conoscere i motivi del voto negativo: non è dato comprendere, quindi, come l’attribuzione di un punteggio numerico possa costituire adempimento dell’onere (o piuttosto dell’obbligo) della motivazione;

circa la seconda parte della proposizione, vero è che i giudizi aventi ad oggetto le prove di esame non hanno natura provvedimentale, ma è anche vero che, come or si vedrà, essi sono oggetto di una relatio da parte dei provvedimenti finali;

invero, a favore dell’obbligo della motivazione militano argomenti normativi plurimi:

a) la disposizione dell’art. 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo il quale “ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti…lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato”: non giova argomentare dalla natura non provvedimentale dei giudizi valutativi, in quanto i provvedimenti finali dei procedimenti concorsuali e di quelli idoneativi (graduatorie, provvedimenti di idoneità o inidoneità) sono motivati con il solo richiamo agli atti del procedimento, sicchè escludere l’obbligo di motivazione dei giudizi valutativi equivarrebbe ad espungere la motivazione dall’intero ambito di questi procedimenti, in difformità dalla menzione esplicita dei procedimenti concorsuali che il legislatore ha voluto per evitare incertezze applicative ed interpretative;

b) l’art. 12, comma 1, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall’art. 10 del d.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, secondo il quale “le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”: l’obbligo di stabilire i criteri di valutazione delle prove concorsuali, cioè di autolimitare il proprio potere di apprezzamento delle prove concorsuali in base a criteri predeterminati, impone conseguentemente di motivare circa il modo di applicazione dei criteri nel caso concreto: diversamente opinando, tra criteri e giudizi valutativi sarebbe saltato il passaggio intermedio dell’applicazione del criterio, il che renderebbe inutile la fissazione dei criteri medesimi e l’effetto di autolimitazione che ne deriva;

se ciò consegue alla natura degli atti di autolimitazione, la modifica regolamentare del 1996, che ha espunto lo specifico riferimento alla motivazione dei punteggi, non poteva raggiungere lo scopo;

c) l’art. 9, comma 3, del d.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, secondo cui “la commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formulare nei verbali, delle prove concorsuali ai fini della motivazione dei punteggi attribuiti alle singole prove”: e ciò vale a conferma del trend normativo;

in senso critico nei confronti del prevalente orientamento giurisprudenziale si è espressa autorevole dottrina, secondo cui il candidato ha il diritto di conoscere in quali errori o inesattezze sia incorso o comunque le ragioni per le quali lo svolgimento non sia stato ritenuto esatto o sufficiente: diversamente opinando, non si spiegherebbe la ragione per la quale la giurisprudenza ha ammesso l’accesso alla visione degli elaborati in caso di impugnativa delle operazioni di concorso;

del resto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato non ha mancato di segnalare l’obbligo e l’ambito della motivazione in procedimenti selettivi interni per titoli, variamente configurati, per la nomina a qualifiche sovraordinate: come quando, in fattispecie di nomina di ministri plenipotenziari di seconda classe, ha rilevato che la motivazione deve dar conto dei passaggi essenziali del ragionamento dell’autorità che provvede (Cons, Stato, sez. IV, 6 aprile 1993, n. 394, punto 7 della motivazione), o come quando, in fattispecie di scrutini per merito comparativo, ha ripetutamente affermato che è illegittimo lo scrutinio quando l’amministrazione abbia seguito un metodo che si sostanzia in una serie di passaggi astratti disancorati da qualsiasi riferimento alle ragioni che concretamente dovrebbero giustificare sia l’aggettivazione utilizzata che il punteggio che tale aggettivazione ha determinato (sez. IV, 28 dicembre 1993, n. 1148; 16 maggio 1994, n. 408);

non si comprende perché l’obbligo della motivazione, vigente per i procedimenti selettivi interni per titoli, non dovrebbe valere anche per i concorsi pubblici per esami per l’accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli e per i procedimenti idoneativi, che ad essi si assimilano;

né si può ritenere che insormontabili ragioni pratiche di speditezza ostino alla motivazione del voto negativo delle prove di esame: indipendentemente dalla rilevanza della questione e dal primato dei princìpi della trasparenza, non può ritenersi che la sottolineatura dei brani censurati o l’indicazione succinta dei momenti della prova contenenti errori o insufficienze sia, nonostante l’elevato numero dei candidati, un comportamento inesigibile dai componenti delle commissioni giudicatrici;

da quanto esposto consegue che, non apparendo determinanti le ragioni esposte dal Consiglio di Stato, il voto negativo sulle prove di esame deve essere motivato;

nella specie, la commissione ha motivato il voto negativo sulla prova del ricorrente nella seguente maniera: “il candidato, nonostante un’apparente sicurezza, in realtà rivela imprecisioni e lacune diffuse in tutte le materie”: così operando, però, la commissione non ha adempiuto all’obbligo della motivazione, perché, se ha fornito le ragioni giuridiche della decisione, non ha indicato i presupposti di fatto, cioè le risposte del candidato che contenevano imprecisioni o rivelavano lacune e che costituivano l’unico mezzo perché l’attendibilità del giudizio valutativo potesse essere sottoposta a controllo;

l’accoglimento del predetto motivo, che comporta l’annullamento del provvedimento impugnato e la ripetizione delle prove di esame, assorbe gli altri motivi;

per ragioni di imparzialità dell’azione amministrativa, la ripetizione della prova dovrà svolgersi dinanzi ad una commissione formata da componenti diversi da quelli che hanno partecipato alla prova impugnata;

sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto – sezione I, definitivamente pronunciando:

1) Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento del 22.10.01 con il quale la Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte di appello di Venezia per l’anno 2000, in sede di prove orali, ha dichiarato non idoneo il ricorrente, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa;

2) Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002.