inserito in Diritto&Diritti nel aprile 2004

Il Project Financing nella realizzazione degli impianti sportivi.

di Dott. Rossana Prola

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Il Project Financing è uno strumento legislativo, introdotto con la legge Merloni Ter nel 1998, che consente di realizzare opere pubbliche in sinergia con uno o più soggetti privati. E’ uno strumento di ispirazione anglosassone, che è stato introdotto nel nostro ordinamento allo scopo di favorire la realizzazione di opere che, senza l’apporto di capitali privati, l’ente pubblico non sarebbe in grado di sostenere.

In pratica viene concessa la gestione dell’opera al soggetto che la realizza su terreno di proprietà pubblica, che viene dato in concessione d’uso oppure in diritto di superficie. In cambio del terreno e della gestione il soggetto privato si accolla le spese di realizzazione.

La norma prevede che, nel caso in cui la gestione dell’opera sia particolarmente onerosa, il Comune possa contribuire alla sua realizzazione per il raggiungimento l’equilibrio economico-finanziario. In una versione della Legge Merloni in vigore precedentemente a quella attuale, detto contributo veniva concesso a fronte di un controllo da parte dell’Ente Pubblico sulle tariffe praticate all’utenza. Oggi questa clausola non esiste più, per cui di fatto le tariffe sono libere.

La Merloni quater ha inoltre abolito il tetto del 50% di contributo precedentemente fissato, senza porre limiti alla contribuzione da parte del Comune. E’ ovvio, comunque, che pagare interamente il costo dell’opera non porta all’ente pubblico nessun vantaggio rispetto ad una normale procedura di gara (progettazione, costruzione e gestione appaltate separatamente) e quindi di fatto non si superano mai soglie vicine al 50 – 60% del prezzo totale.

La legge Merloni nacque nel 1994, in piena Tangentopoli, ed è quindi una legge pensata per evitare gli appalti truccati nella costruzione di opere pubbliche. Per questo motivo contiene, insieme al suo regolamento attuativo, una serie di condizioni e limitazioni che non la rendono certo di facile interpretazione e nemmeno di facile attuazione, soprattutto in settori particolari come quelli dell’impiantistica sportiva.

Per quanto riguarda Project Financing e appalti di concessione e gestione, che si differenziano dai primi solo nella fase iniziale, nella quale l’idea e la progettazione preliminare viene fatta dal Comune e non dal Promotore, i paletti posti a guardia della correttezza delle procedure e dei requisiti del partecipante alle gare non sono pochi e non di poco conto.

Specialmente per società provenienti dal mondo sportivo.

La legge Merloni è nata per le imprese di costruzione e su queste è stata dimensionata. Nonostante l’ultimo aggiornamento abbia concesso qualche apertura, risulta ancora piuttosto ostico, per soggetti che non siano costruttori abilitati attraverso la certificazione SOA alla costruzione di opere pubbliche, partecipare ai bandi.

La prima difficoltà sta nel determinare quanto sia remunerativo l’investimento ipotizzato, o meglio, quanto si può investire affinché l’operazione risulti economicamente sostenibile. Questo dato è estrapolabile, ovviamente, solo per ipotesi, che si devono comunque basare su dati concreti. Primo fra tutti, il bacino di utenza. Nel caso di un impianto sportivo, quale deve essere il bacino di utenza minimo è difficilmente ipotizzabile in astratto; molto dipende della collocazione dell’impianto e dall’abitudine degli abitanti ad utilizzarlo. E’ molto più facile, ad esempio, che gli abitanti di un piccolo comune si rechino nella città vicina piuttosto che il contrario, così come la stessa distanza “pesa” in modo diverso se viene percorsa in pianura o in montagna, su una strada trafficatissima o semideserta, mentre servono molti più abitanti in luoghi dove lo sport è molto poco praticato e via di seguito.

Altro nodo fondamentale è il finanziamento, ovvero: perché mi devo indebitare fino alle orecchie per una cosa che alla fine non sarà mai mia? E’ ovvio che può valere la pena di farlo solamente se il ritorno economico è certo e assolutamente significativo, e si ritorna, in un certo qual modo, al punto precedente.

E’ vero che la legge prevede la possibilità, da parte dell’ente pubblico, di prestare una garanzia a favore del privato per opere di pubblica utilità, ma non tutti i comuni sono favorevoli a percorrere questa strada. L’Istituto per il Credito Sportivo, organismo del CONI, si sta faticosamente e confusamente attrezzando per far fronte anche a questo tipo di richieste, ma l’ottenimento di un mutuo da questo istituto di credito non può prescindere, per statuto, dal possesso di un fondamentale requisito: l’assenza dello scopo di lucro, requisito piuttosto stridente con la filosofia che anima lo strumento del project.

Da quanto detto ne consegue che lo strumento del Project Financing è difficilmente percorribile da società che non perseguano un fine preciso: l’impianto sportivo in oggetto deve rendere, e parecchio, a meno che non si trovi una strada agevole per il finanziamento.

Non tutti i consulenti che sostengono gli enti pubblici dal punto di vista giuridico e legale sono concordi nell’accettare la via della contribuzione del comune al massimo livello possibile e della concessione da parte di quest’ultimo delle garanzie necessarie per l’ottenimento del mutuo, poiché vedono in questo modo di agire un semplice aggirare le procedure classiche di appalto per dare in concessione tutto in una volta, ad un soggetto scelto dall’ente fin dall’inizio, delle tre fasi dell’appalto: progettazione, costruzione e gestione.

D’altro canto, la filosofia del Project Financing è quella di coinvolgere il privato in un progetto, di spingerlo a trovare il modo di far fruttare per se e per la comunità un terreno o un bene che altrimenti resterebbe inutilizzato. Aiutare il privato a farcela dal punto di vista economico significa anche, per l’ente pubblico, spostare la bilancia in favore dell’interesse della collettività.

Ben vengano, quindi, i possibili sostentamenti al privato se il fine è quello di realizzare opere altrimenti irrealizzabili.

Come disse una volta un sindaco molto saggio a proposito di un project bandito dal suo comune per la realizzazione di un grande centro sportivo: “Un affare è tale se è vantaggioso per entrambe le parti”.