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La normativa vigente prevede l’obbligo
per le stazioni appaltanti di escludere le imprese che si siano rese
colpevoli di false dichiarazioni riguardanti “requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione alla gara”.
Tale obbligo deriva dalle seguenti disposizioni normative.
La legge Merloni ha principalmente disposto che le Amministrazioni devono
provvedere singolarmente alla verifica dei requisiti generali di cui
all’art.24 Dir. 93/37/CEE.
• Art.8 comma 7 L.109/94: “Fino al 31 dicembre 1999 il Comitato Centrale
dell’Albo Nazionale Costruttori dispone la sospensione da 3 a 6 mesi dalla
partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi
previsti dall’art.24, primo comma direttiva 93/37/CEE del consiglio del 14
giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina
antimafia ed in materia di misure di prevenzione. (...)
A decorrere dal 1 gennaio 2000 alla esclusione dalla partecipazione alle
procedure di
affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni
appaltanti sulla
base dei medesimi criteri.”
Il Regolamento di applicazione alla Legge Merloni, nel disciplinare i
requisiti generali, ha disposto un elenco tassativo di cause di esclusione
per le imprese partecipanti alle gare d’appalto, prevedendo altresì la
possibilità di escludere le imprese che si siano rese colpevoli di false
dichiarazioni secondo i dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori
Pubblici.
Art.75 DPR 554/99: “Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti e delle concessioni e non possono stipulare i
relativi contratti i soggetti:
h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara risultanti dai dati
in possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici.”
Il Regolamento sulla qualificazione ha di seguito istituito un Casellario
Informatico presso l’Osservatorio disponendo l’obbligo per le Soa e le
stazioni appaltanti di fornire tutte le informazioni contenute nel secondo
comma dell’art.27.
Art.27 DPR 34/2000: “Presso l’Osservatorio per i Lavori Pubblici è
istituito il casellario informatico delle imprese qualificate. Il
Casellario è formato sulla base delle attestazioni trasmesse dalle Soa ai
sensi dell’art.12 comma 5 del presente Regolamento e delle comunicazioni
delle stazioni appaltanti previste dal Regolamento generale.
Nel Casellario Sono inseriti in via informatica per ogni impresa
qualificata i seguenti dati: (omissis da lett.a) a lett.q)
r) eventuali provvedimenti di esclusione delle gare ai sensi dell’art.8
comma 7 della Legge adottati dalle Stazione Appaltanti;
s) eventuali falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e
alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara
accertate in esito alla procedura di cui all’art.10 comma 1 della Legge;
t) tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche
indipendentemente dall’esecuzione dei lavori sono dall’Osservatorio
ritenute utili ai fini della tenuta del casellario.”
Dalla interpretazione contestuale di queste norme si deduce, in linea
generale, l’obbligo per le Amministrazioni appaltanti di escludere tutte
le imprese che concretino una delle fattispecie di esclusione di cui
all’art.75 DPR 554/99.
Specificatamente avendo riguardo al caso di esclusione per false
dichiarazioni, si deduce inoltre l’obbligo per le stazioni appaltanti di
escludere dalla gara esclusivamente le imprese che si siano rese colpevoli
di false dichiarazioni riguardo alle informazioni che per legge devono
essere fornite al Casellario Informatico.
Si ritiene infatti che le normative in oggetto, comportando preclusioni e
sanzioni gravi per le imprese, non possano essere interpretate in senso
estensivo.
Occorre a tal fine procedere ad una attenta lettura dell’art.27 lett r),
s) e t) DPR 34/2000 per definire quali siano queste informazioni.
Lettera r) DPR 34/2000: “eventuali provvedimenti di esclusione delle gare
ai sensi dell’art.8 comma 7 della Legge adottati dalle Stazione
Appaltanti;”
Spetta alle stazioni appaltanti comunicare al Casellario Informatico le
esclusioni effettuate ai sensi dell’art.8 comma 7 che a sua volta richiama
l’art.24 Dir 93/37/CEE:
Art.24 primo comma Dir 93/37/CEE: “Può essere escluso dalla
partecipazione all’appalto ogni imprenditore:
a) che sia in stato di fallimento di liquidazione di cessazione di
attività....
b) relativamente al quale sia in corso una procedura di dichiarazione di
fallimento....
c) nei confronti del quale sia stata emessa una sentenza di condanna...
d) che in materia professionale abbia commesso un errore grave...
e) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei
contributi di sicurezza...
f) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse..
g) che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire
le informazioni che possono essere richieste in applicazione del presente
capitolo.”
Conseguentemente spetterà alle stazioni appaltanti escludere le imprese
che si siano rese colpevoli di false dichiarazioni in merito ai requisiti
generali tassativamente sopra elencati.
Lettera s) DPR 34/2000: “eventuali falsità nelle dichiarazioni rese in
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara accertate in esito alla procedura di cui all’art.10
comma 1 della Legge”
Spetta alle stazioni appaltanti comunicare al Casellario Informatico le
esclusioni effettuate relativamente ai seguenti fatti:
Art.10 comma 1 quater L.109/94: “I soggetti di cui all’art 2 comma 2,
prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate,
richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte
presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio
pubblico, di comprovare entro dieci giorno dalla data della richiesta
medesima, il possesso dei requisiti ci capacità economico finanziaria e
tecnico organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara,
presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di
invito. (...)”
Conseguentemente spetterà alle stazioni appaltanti escludere le imprese
che si siano rese colpevoli di false dichiarazioni in merito ai requisiti
speciali sopra elencati.
Lettera t) DPR 34/2000: “tutte le altre notizie riguardanti le imprese
che, anche indipendentemente dall’esecuzione dei lavori sono
dall’Osservatorio ritenute utili ai fini della tenuta del casellario”.
Diversamente dalle precedenti questa lettera appare di difficile
interpretazione.
Le stazioni appaltanti, di recente, ne fanno ampio uso per inserire nel
casellario le esclusioni che concernono prescrizioni diverse da quelle
sopra esposte, quando richieste a pena di decadenza dal bando di gara. Ad
esempio a tale titolo vengono inserite le dichiarazioni inerenti la non
sussistenza di collegamento sostanziale dell’impresa rispetto alle altre
imprese partecipanti alla gara d’appalto.
La legittimità di tali inserimenti nel casellario informatico è però
quanto meno discutibile per due ordini di motivi:
1) non è affatto pacifico che, qualunque violazione di prescrizioni del
bando di gara da parte dell’impresa, debba essere considerata dalla
stazione appaltante “notizia utile ai fini della tenuta del casellario”;
2) la valutazione della sussistenza degli elementi di collegamento
sostanziale tra più imprese comporta necessariamente una scelta
discrezionale da parte della stazione appaltante, avverso alla quale
l’impresa può sempre proporre ricorso amministrativo nei termini di legge.
Non pare pertanto corretto che, nelle more dei termini per proporre
ricorso, o ancora più, nelle more del giudizio amministrativo in corso, la
stazione appaltante iscriva la conseguenza di tale valutazione nel
casellario informatico, comportando una catena di esclusioni da parte di
altre stazioni appaltanti che, in applicazione dell’art.75 lett.h) DPR
554/2000, si trovino costrette all’esclusione dell’impresa segnalata.
L’Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici nel merito non sta risultando
di aiuto per le Amministrazioni.
L’iniziale scelta di sospendere d’imperio con un proprio provvedimento per
un anno le attestazioni delle imprese segnalate sul Casellario è stata
censurata dalla giustizia amministrativa, che ha ritenuto l’Autorità un
ente di vigilanza e garanzia sprovvisto di poteri di condanna. Tale
asserzione deve considerarsi pienamente legittima.
Tuttavia non dovrebbe comportare una totale inerzia da parte dell’Autorità
sulle segnalazioni delle Stazioni Appaltanti nel Casellario Informatico.
L’Autorità non ha il potere di condannare le imprese, ma ha il
potere-dovere di vigilare sulle attività delle Amministrazioni. E dunque
la illegittima, o quantomeno inopportuna, segnalazione richiesta
dall’Amministrazione in pendenza di termini processuali, dovrebbe prima di
tutto essere censurata dall’Autorità di Vigilanza.