inserito in Diritto&Diritti nel dicembre 2003

Una nuovo pericolo per le imprese di costruzioni: le segnalazioni sul casellario informatico

di Vittorio Miniero – totominiero@libero.it

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La normativa vigente prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti di escludere le imprese che si siano rese colpevoli di false dichiarazioni riguardanti “requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara”.
Tale obbligo deriva dalle seguenti disposizioni normative.
La legge Merloni ha principalmente disposto che le Amministrazioni devono provvedere singolarmente alla verifica dei requisiti generali di cui all’art.24 Dir. 93/37/CEE.
• Art.8 comma 7 L.109/94: “Fino al 31 dicembre 1999 il Comitato Centrale dell’Albo Nazionale Costruttori dispone la sospensione da 3 a 6 mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall’art.24, primo comma direttiva 93/37/CEE del consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. (...)
A decorrere dal 1 gennaio 2000 alla esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti sulla
base dei medesimi criteri.”
Il Regolamento di applicazione alla Legge Merloni, nel disciplinare i requisiti generali, ha disposto un elenco tassativo di cause di esclusione per le imprese partecipanti alle gare d’appalto, prevedendo altresì la possibilità di escludere le imprese che si siano rese colpevoli di false dichiarazioni secondo i dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici.
 Art.75 DPR 554/99: “Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici.”

Il Regolamento sulla qualificazione ha di seguito istituito un Casellario Informatico presso l’Osservatorio disponendo l’obbligo per le Soa e le stazioni appaltanti di fornire tutte le informazioni contenute nel secondo comma dell’art.27.
 Art.27 DPR 34/2000: “Presso l’Osservatorio per i Lavori Pubblici è istituito il casellario informatico delle imprese qualificate. Il Casellario è formato sulla base delle attestazioni trasmesse dalle Soa ai sensi dell’art.12 comma 5 del presente Regolamento e delle comunicazioni delle stazioni appaltanti previste dal Regolamento generale.
Nel Casellario Sono inseriti in via informatica per ogni impresa qualificata i seguenti dati: (omissis da lett.a) a lett.q)
r) eventuali provvedimenti di esclusione delle gare ai sensi dell’art.8 comma 7 della Legge adottati dalle Stazione Appaltanti;
s) eventuali falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara accertate in esito alla procedura di cui all’art.10 comma 1 della Legge;
t) tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall’esecuzione dei lavori sono dall’Osservatorio ritenute utili ai fini della tenuta del casellario.”

Dalla interpretazione contestuale di queste norme si deduce, in linea generale, l’obbligo per le Amministrazioni appaltanti di escludere tutte le imprese che concretino una delle fattispecie di esclusione di cui all’art.75 DPR 554/99.
Specificatamente avendo riguardo al caso di esclusione per false dichiarazioni, si deduce inoltre l’obbligo per le stazioni appaltanti di escludere dalla gara esclusivamente le imprese che si siano rese colpevoli di false dichiarazioni riguardo alle informazioni che per legge devono essere fornite al Casellario Informatico.
Si ritiene infatti che le normative in oggetto, comportando preclusioni e sanzioni gravi per le imprese, non possano essere interpretate in senso estensivo.

Occorre a tal fine procedere ad una attenta lettura dell’art.27 lett r), s) e t) DPR 34/2000 per definire quali siano queste informazioni.
Lettera r) DPR 34/2000: “eventuali provvedimenti di esclusione delle gare ai sensi dell’art.8 comma 7 della Legge adottati dalle Stazione Appaltanti;”
Spetta alle stazioni appaltanti comunicare al Casellario Informatico le esclusioni effettuate ai sensi dell’art.8 comma 7 che a sua volta richiama l’art.24 Dir 93/37/CEE:
 Art.24 primo comma Dir 93/37/CEE: “Può essere escluso dalla partecipazione all’appalto ogni imprenditore:
a) che sia in stato di fallimento di liquidazione di cessazione di attività....
b) relativamente al quale sia in corso una procedura di dichiarazione di fallimento....
c) nei confronti del quale sia stata emessa una sentenza di condanna...
d) che in materia professionale abbia commesso un errore grave...
e) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi di sicurezza...
f) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse..
g) che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che possono essere richieste in applicazione del presente capitolo.”
Conseguentemente spetterà alle stazioni appaltanti escludere le imprese che si siano rese colpevoli di false dichiarazioni in merito ai requisiti generali tassativamente sopra elencati.

Lettera s) DPR 34/2000: “eventuali falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara accertate in esito alla procedura di cui all’art.10 comma 1 della Legge”
Spetta alle stazioni appaltanti comunicare al Casellario Informatico le esclusioni effettuate relativamente ai seguenti fatti:
Art.10 comma 1 quater L.109/94: “I soggetti di cui all’art 2 comma 2, prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare entro dieci giorno dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti ci capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. (...)”
Conseguentemente spetterà alle stazioni appaltanti escludere le imprese che si siano rese colpevoli di false dichiarazioni in merito ai requisiti speciali sopra elencati.

Lettera t) DPR 34/2000: “tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall’esecuzione dei lavori sono dall’Osservatorio ritenute utili ai fini della tenuta del casellario”.
Diversamente dalle precedenti questa lettera appare di difficile interpretazione.
Le stazioni appaltanti, di recente, ne fanno ampio uso per inserire nel casellario le esclusioni che concernono prescrizioni diverse da quelle sopra esposte, quando richieste a pena di decadenza dal bando di gara. Ad esempio a tale titolo vengono inserite le dichiarazioni inerenti la non sussistenza di collegamento sostanziale dell’impresa rispetto alle altre imprese partecipanti alla gara d’appalto.
La legittimità di tali inserimenti nel casellario informatico è però quanto meno discutibile per due ordini di motivi:
1) non è affatto pacifico che, qualunque violazione di prescrizioni del bando di gara da parte dell’impresa, debba essere considerata dalla stazione appaltante “notizia utile ai fini della tenuta del casellario”;
2) la valutazione della sussistenza degli elementi di collegamento sostanziale tra più imprese comporta necessariamente una scelta discrezionale da parte della stazione appaltante, avverso alla quale l’impresa può sempre proporre ricorso amministrativo nei termini di legge. Non pare pertanto corretto che, nelle more dei termini per proporre ricorso, o ancora più, nelle more del giudizio amministrativo in corso, la stazione appaltante iscriva la conseguenza di tale valutazione nel casellario informatico, comportando una catena di esclusioni da parte di altre stazioni appaltanti che, in applicazione dell’art.75 lett.h) DPR 554/2000, si trovino costrette all’esclusione dell’impresa segnalata.

L’Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici nel merito non sta risultando di aiuto per le Amministrazioni.
L’iniziale scelta di sospendere d’imperio con un proprio provvedimento per un anno le attestazioni delle imprese segnalate sul Casellario è stata censurata dalla giustizia amministrativa, che ha ritenuto l’Autorità un ente di vigilanza e garanzia sprovvisto di poteri di condanna. Tale asserzione deve considerarsi pienamente legittima.
Tuttavia non dovrebbe comportare una totale inerzia da parte dell’Autorità sulle segnalazioni delle Stazioni Appaltanti nel Casellario Informatico.
L’Autorità non ha il potere di condannare le imprese, ma ha il potere-dovere di vigilare sulle attività delle Amministrazioni. E dunque la illegittima, o quantomeno inopportuna, segnalazione richiesta dall’Amministrazione in pendenza di termini processuali, dovrebbe prima di tutto essere censurata dall’Autorità di Vigilanza.